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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.5.25 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11495/2023 R.G.
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesi dagli avv.ti Di Palma Parte_1
Nicola e Caiazzo Fabio
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Giuseppe Picozzi e avv. Fabrizio Controparte_1
Schettino
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.9.23, la società ricorrente, avente quale oggetto sociale la vendita all'ingrosso di materiale elettrico, ferramenta e affini, ha allegato che il proprio ex dipendente
- rappresentante di commercio abilitato a concludere affari nell'interesse della Controparte_1
ricorrente, anche gestendo i pagamenti in uscita, legato alla ricorrente da un contratto a tempo indeterminato part-time dal 10.8.12 al 31.12.20 - nel corso del rapporto di lavoro aveva costituito la società individuale “ ” avente quale scopo sociale il commercio Controparte_2
elettronico di materiale elettrico e che a seguito della costituzione di detta impresa aveva chiesto alla ricorrente di fatturare con la sua attività le prestazioni svolte, sotto la voce attività di brokeraggio,
cosa che avveniva come dimostrato dalla fattura pari all'importo complessivo di euro 11.973,87 emessa dalla per il periodo dal luglio al dicembre 2020 e pagata dalla CP_2 [...]
. Parte_2
Successivamente il resistente costituiva un'altra società “EL Italia” avente ad oggetto la vendita all'ingrosso di prodotti di ferramenta ed elettrici.
Ha allegato la ricorrente che dal settembre 2020 il non si era recato più a lavoro, CP_1 unitamente ad altro lavoratore, , che lo coadiuvava nell'esercizio dell'attività Persona_1
inerente le sue due imprese.
A seguito del volontario allontanamento del , la ricorrente scopriva le seguenti condotte CP_1 illecite poste in essere dall'odierno resistente, in proprio danno:
a) il con la sua società EL Italia s.r.l. aveva venduto sul sito online “Mano a CP_1
Mano” prodotti di ferramenta, materiali elettrici e termoidraulici, per di più difettati, con utilizzo improprio dei contatti della società ed attraverso l'utilizzo abusivo e non Parte_1 autorizzato della denominazione in particolare per le attività svolte da Parte_1
EL Italia s.r.l. il titolare del trattamento dei dati personali e opposizione al loro trattamento era indicato in Direzione Mercato Elettrico s.r.l. Sede Legale in via Ponza snc –
80026 – Casoria (Na);
b) senza consenso della ricorrente nel sito delle vendite on line riconducibile alle società del resistente veniva impropriamente indicato che “il cliente deve rivolgersi al venditore entro i 14 giorni successivi alla consegna dei prodotti, inviando una comunicazione via raccomandata A.R. all'indirizzo: via Ponza snc – 80026 – Casoria (Na) […] Parte_1 [...] consegna i prodotti all'indirizzo indicato dal Cliente entro i giorni scritti Parte_1 nell'inserzione […] Qualsiasi reclamo potrà essere inoltrato al seguente indirizzo:
[...] via Ponza snc – 80026 – Casoria (Na).”. Parte_1
c) il resistente aveva utilizzo senza autorizzazione i seguenti marchi di proprietà della ricorrente:
“Zenith”, Zenith international” ed “Hercules”
d) il resistente aveva clonato la banca dati clienti della ricorrente a fini di sviamento di clientela;
Tali condotte avevano provocato l'improvviso ricevimento da parte della ricorrente di reclami per operazioni commerciali sconosciute ed anche insulti e minacce nei confronti del personale di Pt_1
che per porre rimedio e rimuovere tale situazione foriera di danni, in data 27.11.2020 Parte_1
inoltrava a mezzo pec ad EL e a una richiesta di rimozione dei contatti e dei CP_1
recapiti telefonici dal sito di EL e da ogni altro sito collegato ad essa (ebay e Mano a Mano).
Nella prospettazione attorea, i comportamenti del lavoratore, sono da considerarsi in conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa stessa ed idonei a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto stesso in evidente violazione con i precetti di buona fede di cui agli artt. 1175
e 1375 c.c.. e come tali idonei a fondare la domanda risarcitoria per cui è causa.
La ricorrente ha chiesto previo accertamento delle illecite condotte tenute dal resistente, la sua condanna al risarcimento del danno quantificato in euro 50.000,00, dato ricavato dalla contrazione dei fatturati negli anni di riferimento.
Costituitosi con domanda riconvenzionale - avente ad oggetto la condanna al pagamento del TFR, delle ultime 4 mensilità e di altre spettanze di fine rapporto (indennità sostitutiva ferie e liquidazione rol e delle ex festività non fruite, ratei di 13^ e 14^ mensilità) e indennità di mancato preavviso - CP_1
ha dedotto quanto segue:
[...]
a) Il rapporto di lavoro tra le parti era full-time e non part-time come indicato in ricorso e si era concluso con le proprie dimissioni per giusta causa per mancato pagamento di oltre tre retribuzioni.
b) il resistente, ha svolto mansione di responsabile dei dipendenti, del magazzino, si è occupato delle vendite e della gestione dei venditori esterni;
era altresì preposto alla ricerca di mercato dei vari settori merceologici ed in più si occupava dello sviluppo e dell'incremento del business, creando nuovi canali di vendita, come quella tramite call center, oppure on line attraverso piattaforme, provvedendo all'acquisto dei prodotti di riferimento della propria area di competenza, quali il bricolage, la ferramenta, rubinetteria e simili, materiale elettrico;
c) nella sede operativa in cui il resistente ha espletato l'attività lavorativa per conto della
, via Ponza snc, in Casoria, erano presenti altre aziende le quali erano tutte Parte_2
riconducibili direttamente o indirettamente al sig. titolare della Persona_2 [...]
, nonché erano presenti, prima nei medesimi uffici, poi nella medesima palazzina, le Parte_1
sedi delle due società costituite dal resistente;
d) era stato il a proporre al di attivare una società ed una ditta anche Per_2 CP_1
individuale a suo nome, ma a proprio beneficio;
così furono costituite nel 2015 la EL
Italia srl e nel 2020 ( impresa individuale del , con oggetto commercio di CP_2 CP_1
ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico che avrebbero dovuto vendere e comprare materiale senza associare tali vendite ed acquisti alle società del sig. , ciò Persona_2 perchè queste ultime vendendo all'ingrosso avrebbero assunto agli occhi dei clienti una condotta
scorretta, atteso che in tal modo si finiva per vendere on line al dettaglio, con i medesimi prezzi scontati dell'ingrosso.
e) Era stato il a chiedere al di fissare la sede operativa della EL srl e Per_2 CP_1
della ELit srl in via Ponza snc Casoria, cioè presso lo stesso capannone in cu erano operative le società riconducibili alla ricorrente ( MEF srl e CRILE.RI. Parte_1
Pa
, nel quale, peraltro, ancora ad oggi è ubicata l'attività;
f) la EL Italia srl e la in accordo con la e con le CP_2 Parte_1
società tutte riconducibili al , sviluppavano la vendita on line, operando sulle Per_2
piattaforme come Amazon, Mano a Mano, Ebay, etc.; cosicchè la EL srl e la erano soliti acquistare la merce dalla e dalla Mef srl per poi CP_2 Parte_1
piazzarla sui propri canali di distribuzione e vendita, ciò anche negli ultimi mesi del 2020 a riprova della correttezza della condotta assunta dal resistente anche nel periodo in cui la ricorrente non corrispondeva più la retribuzione contrattuale al;
CP_1
g) la EL Italia srl emetteva fattura di vendita per la fornitura di merce acquisita nelle aree di sua competenza, a carico della e della Mef srl, ciò a testimonianza della Parte_1 perfetta conoscenza da parte della ricorrente circa l'attività svolta dal con le società CP_1
ad esso riconducibili, che era evidentemente prestata in interazione con la , Parte_1
perchè con essa concordata.
h) i pagamenti per importo maggiore riguardante la merce venduta on-line dalle società del resistente avvenivano con bonifici regolarmente fatti a favore direttamente della
[...]
e della Mef srl. Parte_1
i) Vi era totale sinergia e interazione tra la società ricorrente e la parte convenuta che spiega
l'inoltro in copia della posta inviata all'indirizzo (azienda di Email_1 cui il era dipendente sino al 30.12.2020) verso l'indirizzo CP_1
, imputato alla società EL Italia;
ciò evidentemente a solo Email_2
scopo di agevolare il nella gestione del lavoro nella duplice veste di dipendente di CP_1
e socio dell'azienda (EL Italia srl) costituita anche a beneficio Parte_1 della società ricorrente, per volontà del suo amministratore , lungi dall'integrare ciò, Per_2 gli estremi di una condotta di appropriazione indebita dell'indirizzo mail;
j) Per quanto concerne l'attività di brokeraggio fatturata dal resistente con la sua ditta individuale verso la società ricorrente trattasi di una corresponsione riconosciuta dalla Parte_1
[... al per il prezioso e proficuo lavoro di ed incremento del business, CP_1 Pt_3
prodotto da quest'ultimo, attraverso i canali on line, nel periodo pandemico, ciò anche a testimonianza della bontà, professionalità e serietà del resistente per tutto l'arco di tempo in cui
è stato alle dipendenze della società ricorrente;
k) a fine maggio 2020, il sig. chiese espressamente al di farsi da Persona_2 CP_1
parte in quanto ormai avrebbe potuto lavorare da solo, utilizzando la EL Italia srl e la già avviate;
da quel momento i rapporti si incrinarono e l'azienda ricorrente, dal CP_2
mese di Settembre 2020 decise di non corrispondere più le retribuzioni contrattuali, così da costringere il lavoratore a rassegnare le dimissioni per giusta causa;
l) l'attività prestata in autonomia, all'esito della cessazione del rapporto di lavoro (peraltro caldeggiata dal in persona), ha mai integrato gli estremi di una concorrenza sleale;
a Per_2
tal proposito alcuna appropriazione dello know how aziendale, risulta avvenuta, atteso che quest'ultimo evidentemente era parte integrante del patrimonio personale di conoscenze del lavoratore convenuto, che aveva, in tanti anni di lavoro contribuito in maniera importante a creare, in considerazione del ruolo poliedrico svolto all'interno della società datrice di lavoro, in virtù di tutte le circostanze sopra dedotte.
m) nessun patto di non concorrenza in ogni caso risulta sottoscritto tra le parti.
n) dal fatturato esibito dalla società ricorrente per dimostrare il danno patito in virtù della presunta condotta illecita imputata al resistente, si evince una continua progressione del fatturato stesso.
Sulla base di tali controdeduzioni, parte resistente ha sollevato domanda riconvenzionale allegando il mancato pagamento del TFR, delle ultime 4 mensilità da settembre a dicembre 2020 e delle altre spettanze di fine rapporto (rol, indennità sostitutiva ferie e liquidazione delle ex festività non fruite, ratei di 13^ e 14^ mensilità), nonché dell'indennità di mancato preavviso e ha chiesto in riconvenzionale la somma di euro € 31.389,79.
Parte ricorrente ha dedotto l'inammissibilità della riconvenzionale spiegata dal resistente, in relazione al TFR, in quanto il rapporto di lavoro tra le parti aveva perso nel tempo il carattere della subordinazione.
Secondo la prospettazione attorea espressa nella memoria integrativa in risposta alla riconvenzionale
“La verità giuridica è ben altra e propende, anche alla luce della documentazione prodotta con il ricorso introduttivo, verso la ricostruzione della istante, ovvero che la crescita imprenditoriale del
in costanza di rapporto di lavoro, si trasformava nei fatti in un vero e proprio rapporto CP_1 commerciale tra le rispettive società, a seguito di una sottrazione graduale d'identità in danno alla
.”….. “Ad onor del vero in costanza di rapporto subordinato si instaurava un vero Parte_1
e proprio rapporto di natura commerciale ed il resistente percepiva compensi e corrispettivi attraverso l'emissione di fatture, come dimostrato con l'allegato n.4 di cui al ricorso e come anche confermato con i tantissimi documenti fiscali allegati al doc. n.7.” …”i tanti pagamenti effettuati dalla ricorrente per attività di brokeraggio e di fornitura soddisfacevano ogni richiesta di pagamento del , il quale riceveva in via transattiva e di compensazione ben oltre quanto CP_1
richiesto per meri emolumenti di una quasi inesistente attività subordinata”….
… “Proprio nell'ottica compensativa il sig. corrispondeva circa 12.000,00 mila euro, Per_2
rinunciando così il resistente ad ogni pretesa relativa al TFR ed a ogni altro emolumento, anche perché nel periodo da luglio a dicembre del 2020 il non si recava sul luogo di lavoro.” CP_1
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi quattro testi.
Il teste dipendente della dal 2008 al 2018 ha riferito che il Testimone_1 Parte_1
resistente era un dipendente della ricorrente avente funzioni apicali, essendo autonomo quanto all'orario e impartendo direttive in azienda, provvedendo talvolta al pagamento della retribuzione dei dipendenti e provvedendo ai provvedimenti in tema di ferie dei dipendenti.
Il teste si è detto al corrente della circostanza che il resistente aveva costituito due società e che l'attività svolta da queste due realtà societarie portava all'emissione di fatture nei confronti della società ricorrente.
Si è detto al corrente del fatto che in alcuni casi sono stati venditi prodotti difettosi sul sito on-line
“mano a mano” con l'utilizzo dei contatti della società ricorrente.
Il teste non ha saputo fornire una risposta circa l'uso illegittimo dei segni distintivi della
[...]
da parte del resistente. Parte_1
l teste ha riferito di essere a conoscenza del fatto che il resistente utilizzasse il data-base della ricorrente e che avesse intensificato i propri rapporti con alcuni clienti della ricorrente. Il teste ha confermato che alcuni dipendenti della ricorrente erano transitati presso le società del . CP_1
Il teste , ex dipendente della ricorrente dal 2015 al 2020, per poi essere Testimone_2
assunto dal resistente presso la società EL Italia ha dichiarato che nel periodo dal settembre
2020 al dicembre 2020 il resistente si era recato regolarmente presso la ricorrente svolgendo con
regolarità le sue abituali mansioni. Il teste ha poi precisato che le due società costituite dal CP_1
erano state aperte con il contributo morale e materiale del sig. legale rapp.te della ricorrente Per_2
che aveva spinto il resistente ad aprire le due società per incrementare il proprio business anche nel settore delle vendite on-line, senza però associare tali vendite ai propri marchi, poiché svolgendo le società riconducibili al attività all'ingrosso, la contemporanea vendita on line al dettaglio, Per_2
sarebbe stata percepita dalla propria clientela come una condotta scorretta, atteso che in tale modo avrebbero potuto vendere on line al dettaglio, merce con i medesimi prezzi scontati dell'ingrosso.
Il teste ha dichiarato che dal maggio 2020 il ed il avevano iniziato a litigare in CP_1 Per_2
quanto il voleva esautorare il dalle sue due società per gestirle personalmente. Per_2 CP_1
Il teste ha dichiarato di aver lavorato per la società EL Italia alle dipendenze Tes_3 del resistente dal 2018 al 2023 con le mansioni di addetto all' e-commerce, settore che funzionava attraverso l'acquisto di beni da vari fornitori tra cui la e la successiva vendita Parte_1
al consumatore.
Il teste ha precisato che all'interno del sito della erano presenti il marchio, il numero CP_2
fisso della , i clienti in caso di problemi avrebbero potuto chiamare al numero Parte_1
aziendale della . Parte_1
Il teste ha dichiarato che alcuni clienti facevano confusione tra le due aziende aventi tra l'altro la medesima sede sociale a Via Ponza e che condividevano anche i locali aziendali fino a che la dimensione degli scambi commerciali raggiunti dalla non aveva determinato il fisico CP_2
spostamento dei lavoratori in altro locale sempre sito nella medesima palazzina di via Ponza in
Casoria.
Il teste ha confermato l'utilizzo della banca dati della nello svolgimento Parte_1 dell'attività della CP_2
Il teste lavoratore della con mansioni di gestore di account ha Testimone_4 CP_2
dichiarato che il aveva costituito le sue due società a lui riconducibili su imput del CP_1
, per le medesime finalità già descritte anche dal teste ed al capo di prova n. 3 di Per_2 Per_1
cui alla memoria difensiva.
Il teste che ha curato la vendita al dettaglio di prodotti di ferramenta e materiale elettrico per conto di ha precisato che gli articoli da destinare alla vendita on-line spesso erano acquistati dal CP_2
con la . Per_2 Parte_1
il teste ha dichiarato che il stesso si recava nella palazzina di via ponza presso i locali della Per_2
ogni mattina chiedendo ai lavoratori di impegnarsi per incrementare le vendite on-line. CP_2
La domanda principale è infondata e va pertanto rigettata.
Emergono insanabili contraddizioni quanto alle allegazioni in fatto tra il contenuto del ricorso introduttivo e il contenuto della memoria integrativa depositata dal ricorrente a seguito della riconvenzionale.
Ed invero, nel ricorso introduttivo si dice che il dipendente della società ricorrente in corso CP_1
di rapporto di lavoro avrebbe costituito due società chiedendo alla di emettere una Parte_1
fattura di euro 11.973,78 avente quale causale attività di brokeraggio e di consulenza da luglio al dicembre 2020 svolta dalla in favore della società CP_2 Parte_1
Sempre nel ricorso introduttivo viene precisato che dal settembre 2020 il non si era recato CP_1
più sul posto di lavoro e che solo a seguito dell'allontanamento volontario del resistente dal luogo di lavoro, erano emerse le condotte illecite realizzate da questi nei confronti della Parte_2
posti a fondamento della pretesa risarcitoria, in quanto generative di sottrazione di clientela.
Analizzando invece la memoria integrativa depositata in risposta alla riconvenzionale sollevata dalla parte resistente il ricorrente fornisce una versione diversa dei rapporti tra le parti al fine di dimostrare l'inammissibilità della richiesta di condanna al pagamento del t.fr.
Ed invero, parte ricorrente nella predetta memoria ha precisato che tra le parti, a partire da luglio
2020 fino al dicembre 2020, era intercorso un rapporto commerciale di natura del tutto diversa dal rapporto di lavoro precedentemente intercorso tra le parti tant'è che la somma di circa 12.000 € di cui alla fattura recante attività di brokeraggio pagata dalla alla elettro ferro it di Parte_1
lodigiano altro non fosse che il pagamento del TFR a chiusura del precedente rapporto di CP_1
lavoro a tempo indeterminato intercorso tra le parti.
Il contrasto tra le due ricostruzioni appare evidente in quanto se vi è stato un rapporto commerciale tra le parti è in tale contesto che il ha potuto accedere alle banche dati della mercato CP_1
elettrico ed utilizzare per la vendita online i riferimenti e di recapiti della mercato elettrico.
Che il rapporto di lavoro esistente tra le parti, sin dal momento in cui ha costituito le sue CP_1
due società, sia stato trasformato nel tempo in un rapporto di natura commerciale è tesi che risulta accreditata anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Se dunque vi era stato un accordo commerciale sviluppatosi nel tempo tra il e il , Per_2 CP_1
culminato nell'arco temporale tra il luglio e il dicembre del 2020 è in ottemperanza a tale accordo che il ha utilizzato il servizio clienti di tale società per rispondere ai reclami inerenti la vendita CP_1
online.
In ogni caso la domanda attorea risulta anche carente di allegazione circa l'esistenza effettiva di un danno quantificabile in 50.000 € non avendo parte attori assolto all'onere della prova volta a determinarne la sua effettiva esistenza non essendo a tal fine sufficiente il prospetto dei fatturati allegati al ricorso.
La domanda pertanto deve essere rigettata.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale, per le ragioni suesposte relative alla reale natura del rapporto tra le parti la domanda non può trovare accoglimento.
Ed invero quanto alle ultime retribuzioni da settembre a dicembre 2020 e ratei di 13^ e 14^ e TFR gli esiti dell'istruttoria hanno accreditato la circostanza che nella fase finale il rapporto tra le parti ha assunto una chiara connotazione commerciale con una presenza in azienda del , sempre più CP_1
finalizzata ad organizzare, in accordo con il il settore della vendita on-line attraverso Per_2
l'attività delle società da lui costituite. Pertanto, avuto riguardo anche alla fattura di euro 12.000 circa presente in atti emessa a luglio 2020 ed alla attività di fatturazione intercorsa tra le parti e descritta anche nelle dichiarazioni dei testi, nulla è dovuto a tale titolo al resistente, in caso contrario vi sarebbe una duplicazione di compensi.
Allo stesso modo non risulta dovuta indennità sostitutiva del preavviso, in quanto le dimissioni sono state rese in un contesto in cui i rapporti tra le parti erano già nella sostanza mutati nel senso sopra chiarito.
Nulla è emerso in ordine al mancato godimento di ferie.
Anche la domanda riconvenzionale va, pertanto, rigettata.
Le spese sono compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ,deduzione, eccezione disattese così provvede:
Rigetta il ricorso;
Rigetta la domanda riconvenzionale;
Compensa le spese.
Aversa, 27.5.2024
Il Giudice
Dott. Marco Bottino