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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/05/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di IL -dr.ssa Margherita Sitongia- nei procedimenti riuniti 4718/2021 e 4730/2021 decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Fabiana Vigna e Parte_1
Santo Dalmazio Tarantino;
e
, contumace; Controparte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_2
degli avv.ti Marcello Carnovale e Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/12/2021, parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare che le differenze retributive riconosciute in suo favore giusta sentenza del Tribunale di
IL ex Tribunale di Rossano - Sezione Lavoro n. 693/2018 ammontano ad € 2.334,40, ovvero alla maggiore o minore somma per come accertata in corso di causa;
condannare, quindi, il , in persona del pro tempore a pagare in suo favore a titolo Controparte_1 CP_3
di differenze retributive vantate in forza della sentenza del Tribunale di IL ex
Tribunale di Rossano - Sezione Lavoro n. 693/2018, la predetta somma di € 2.334,40, ovvero la maggiore o minore somma per come accertata in corso di causa, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
Il è rimasto contumace. CP_1
2. Il Tribunale di IL ex Tribunale di Rossano in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n 693/2018, pronunciandosi definitivamente sul ricorso proposto dalla parte ricorrente, introduttivo del giudizio iscritto al n. 2235/2011 R.G.,
1 accogliendolo per quanto di ragione rilevata l'illegittima apposizione del termine ai contratti stipulati tra le parti, ha dichiarato, “il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione di carriera, con conseguente riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in relazione a tutti i contratti a termine intercorsi – a far data dalla entrata in vigore della DIRETTIVA 99/70/CE, ai soli fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi, nei limiti della prescrizione quinquennale”.
Con particolare riferimento all'eccepita prescrizione, il Tribunale ha precisato altresì che
“devono riconoscersi le differenze retributive maturate a partire dall' a. s. 2005/2006”.
Le differenze retributive sono state conteggiate con perizia di parte. Deve quindi condannarsi il resistente al pagamento della somma di € 2.334,40 oltre interessi legali o CP_1
rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
3. Con successivo ricorso depositato il 30/12/2021, parte ricorrente, premesso di essere in servizio a tempo indeterminato dal 1.9.2018 in qualità di personale ATA, con il profilo professionale di collaboratore scolastico, presso l'Istituto Tecnico Industriale “Fermi” di
IL (CS); di aver lavorato alle dipendenze del in virtù di svariati contratti a tempo determinato a partire dall'anno scolastico 2005/2061; di aver avanzato istanza per il corretto inquadramento economico (ricostruzione di carriera) e per esser collocata nella fascia stipendiale sulla base del servizio non di ruolo prestato;
che con decreto n. 1452 del 27.02.2019, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Industriale “Fermi” di IL (CS) all'odierna istante è stata riconosciuta, alla data dell'01.09.2018, un'anzianità di servizio non di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici pari ad anni 6, mesi 8 e giorni 26; che le è stato riconosciuto, inoltre, un ulteriore periodo di anni 1, mesi 4 e giorni 15 ai soli fini economici, con possibilità di utilizzarlo ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 20; che il servizio non di ruolo prestato dall'odierna ricorrente è stato riconosciuto per intero, ai fini giuridici ed economici, solo per i primi quattro anni e nella misura ridotta di 2/3 per gli anni successivi;
ha quindi domandato di: 1) ordinare al in persona del Ministro pro tempore di rivalutare, a modifica e Controparte_1 correzione del decreto di ricostruzione di carriera n. 1452 del 27.02.2019, emesso dall'Istituto
Tecnico Industriale ITI “Fermi” di IL (CS) l'intero servizio pre ruolo prestato dall'odierna ricorrente, con riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di ulteriori anni
1, mesi 4 e giorni 15; 2) dichiarare, quindi, il diritto della ricorrente all'applicazione del gradone stipendiale 3-8; 3) conseguentemente, ordinare al in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore di inquadrare la ricorrente, alla data dell'01.09.2018, nella fascia stipendiale “3-8 anni”, con anzianità residua, da utilizzare per il raggiungimento della fascia
2 stipendiale successiva, di anni 5 mesi 1 e giorni 11, venendo a completare in data 20.07.2019 il servizio rientrante nella fascia stipendiale 3-8; 4) dichiarare, quindi, il diritto della sig.ra Pt_1
a percepire: - le differenze retributive e contributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 3-8 a decorrere dall'01.09.2018 (primo giorno della contrattazione a tempo indeterminato) e fino al 20.07.2019 (giorno di completamento della fascia stipendiale 3-8 sulla base del servizio effettivamente prestato); - le differenze retributive e contributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 9-14 a decorrere dal 21.07.2019 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 9-14 sulla base del servizio effettivamente prestato) e fino al
04.12.2020 (giorno di completamento della fascia stipendiale 0-8 sulla base dell'impugnato decreto di ricostruzione carriera); 5) condannare, quindi, il in persona Controparte_1 del a pagare all'odierna ricorrente le corrispondenti differenze retributive, Controparte_4
oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
6) condannare, inoltre, il in persona del pro-tempore a versare Controparte_1 CP_3 nei confronti dell' le differenze contributive correlate alla maggiorazione retributiva CP_5
riconosciuta in favore della ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio.
Il è rimasto contumace. CP_1
CP_ Si è costituito quale litisconsorte necessario in ordine alla pretesa contributiva.
La causa è stata riunita alla n. R.G. 4718/2021 a fronte della connessione soggettiva.
4.1 L'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 e le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, da cui conseguita l'anzianità di servizio così per come riconosciuta all'odierno ricorrente, si pongono in violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del
28 giugno 1999.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, in particolare, prevede testualmente che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (e che) i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive ”.
Proprio con riferimento alla suddetta clausola, la Corte di Giustizia Europea ha statuito che
“nella determinazione sia degli elementi costitutivi della retribuzione sia del livello di tali elementi, le competenti istituzioni nazionali devono applicare ai lavoratori a tempo determinato
3 il principio di non discriminazione quale consacrato dalla clausola 4 dell'accordo quadro”
(Corte di Giustizia CE 15 aprile 2008, n. 268, C-268/06). La clausola medesima (norma c.d.
“self executing”) “essendo sufficientemente precisa può essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato ed applicata dal Giudice nazionale nelle fattispecie portate alla sua attenzione” (fra le altre sentenza n. 444 del 22.12.2010 punti 87-83, 90; analogamente, sentenza
18.10.2012, Valenza punto 70; in riferimento al principio di non discriminazione in relazione all'età, cfr. sentenza 19.01.2010 C555/07).
In sostanza, la valutazione ai fini giuridici ed economici-stipendiali dei servizi pre-ruolo in misura minore, ai sensi della normativa vigente, rispetto ai servizi di ruolo, costituisce una palese illegittimità di trattamento in relazione a cui la predetta clausola 4 può essere invocata nei confronti dello Stato da parte di dipendenti che hanno prestato servizio anche in forza di contratti a termine perché in relazione a tali contratti sia loro riconosciuta la stessa progressione stipendiale inerente alla contrattazione a tempo indeterminato.
Il carattere meramente temporaneo del rapporto di lavoro, infatti, non può costituire di per sé una ragione oggettiva che consenta di giustificare una minore progressione economica rispetto a quella connessa alla contrattazione a tempo indeterminato.
Diretta conseguenza di questo principio, dunque, è non soltanto il diritto ad egual retribuzione ma anche che i periodi di lavoro a tempo determinato siano computati ai fini della anzianità di servizio e, quindi, del “trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali”, come recentemente precisato dalla S.C. con la sentenza n. 22558/2016, nella stessa misura di corrispondenti periodi di lavoro a tempo indeterminato.
Al riguardo, peraltro, è bene evidenziare che con riferimento all'odierna parte ricorrente, e più in generale a tutto il personale ATA, non sussistono gli elementi di differenziazione rispetto al corrispondente personale di ruolo che, con specifico riferimento ai docenti, sono stati considerati nell'ambito della causa n. C-466/17 (Motter c/ Provincia autonoma di Trenta) svoltasi innanzi alla Corte di Giustizia Europea, definita con sentenza del 20.09.2018. Non sussiste, infatti, per il personale ATA un “sistema di computo del tempo effettuato che differisce da quello applicabile ai dipendenti pubblici di ruolo”, calcolandosi l'anzianità di servizio, durante il pre-ruolo, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente prestati, così come non sussiste la possibilità stessa di individuare differenze qualitative fra la prestazione resa dall'ATA assunto con contratto a tempo determinato e quella resa dall'ATA già immesso in ruolo. In sostanza, per il personale ATA e, in particolare, per l'odierno ricorrente, non sussistono, neppure in ipotesi, elementi che possano rappresentare “una ragione oggettiva”, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, per giustificare la differenza di
4 trattamento nel computo dell'anzianità di servizio tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
4.2. L'odierna ricorrente ha richiesto le differenze retributive con riferimento al periodo successivo all'immissione in ruolo (avvenuta l'01.09.2018). La medesima intende recuperare anche ai fini giuridici il periodo di anni 1, mesi 4 e giorni 15 riconosciuto con l'impugnato decreto solo ai fini economici a decorrere dal 20esimo anno di servizio. D'altronde tra la data del 20.7.2019 (giorno di completamento della fascia stipendiale 3-8 sulla base del servizio effettivamente prestato) con quella del 4.12.2020 (giorno di completamento della fascia stipendiale 0-8 sulla base dell'impugnato decreto di ricostruzione carriera) intercorre un arco temporale pari ad anni 1, mesi 4 e giorni 15.
Pertanto, la domanda proposta, nei termini formulati dalla parte ricorrente, deve trovare accoglimento.
Le differenze contributive a carico del datore di lavoro dovranno essere versate direttamente
CP_ dal Ministero all' (ex Gestione INPDAP), a tal uopo chiamato in causa in qualità di
“contraddittore necessario”.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna il in persona del pro-tempore a Controparte_1 CP_3
pagare nei confronti di parte ricorrente la somma di € 2.334,40 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
- ordina al in persona del Ministro pro tempore di rivalutare, a Controparte_1
modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera n. 1452 del 27.02.2019, emesso dall'Istituto Tecnico Industriale ITI “Fermi” di IL (CS)l'intero servizio pre-ruolo prestato dall'odierna ricorrente, con riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di ulteriori anni 1, mesi 4 e giorni 15;
- ordina al in persona del Ministro pro-tempore di inquadrare la Controparte_1 ricorrente, alla data dell'01.09.2018, nella fascia stipendiale “3-8”, con anzianità residua, da utilizzare per il raggiungimento della fascia stipendiale successiva, di anni 5 mesi 1 e giorni 11, venendo a completare in data 20.07.2019 il servizio rientrante nella fascia stipendiale 3-8;
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire: le differenze retributive e contributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 3-8 a decorrere dall'01.09.2018
(primo giorno della contrattazione a tempo indeterminato) e fino al 20.07.2019 (giorno di
5 completamento della fascia stipendiale 3-8 sulla base del servizio effettivamente prestato); le differenze retributive e contributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 9-14 a decorrere dal 21.07.2019 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 9-14 sulla base del servizio effettivamente prestato) e fino al 04.12.2020 (giorno di completamento della fascia stipendiale 0-8 sulla base dell'impugnato decreto di ricostruzione carriera);
- condanna il in persona del Ministro pro-tempore a pagare all'odierna Controparte_1
ricorrente le corrispondenti differenze retributive, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna il in persona del Ministro pro-tempore a versare nei Controparte_1 confronti dell' le differenze contributive correlate alla maggiorazione retributiva CP_5
riconosciuta in favore della ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio;
- condanna il in persona del pro-tempore al Controparte_1 CP_3 pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre
IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
IL, 13.5.2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di IL -dr.ssa Margherita Sitongia- nei procedimenti riuniti 4718/2021 e 4730/2021 decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Fabiana Vigna e Parte_1
Santo Dalmazio Tarantino;
e
, contumace; Controparte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_2
degli avv.ti Marcello Carnovale e Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/12/2021, parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare che le differenze retributive riconosciute in suo favore giusta sentenza del Tribunale di
IL ex Tribunale di Rossano - Sezione Lavoro n. 693/2018 ammontano ad € 2.334,40, ovvero alla maggiore o minore somma per come accertata in corso di causa;
condannare, quindi, il , in persona del pro tempore a pagare in suo favore a titolo Controparte_1 CP_3
di differenze retributive vantate in forza della sentenza del Tribunale di IL ex
Tribunale di Rossano - Sezione Lavoro n. 693/2018, la predetta somma di € 2.334,40, ovvero la maggiore o minore somma per come accertata in corso di causa, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
Il è rimasto contumace. CP_1
2. Il Tribunale di IL ex Tribunale di Rossano in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n 693/2018, pronunciandosi definitivamente sul ricorso proposto dalla parte ricorrente, introduttivo del giudizio iscritto al n. 2235/2011 R.G.,
1 accogliendolo per quanto di ragione rilevata l'illegittima apposizione del termine ai contratti stipulati tra le parti, ha dichiarato, “il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione di carriera, con conseguente riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in relazione a tutti i contratti a termine intercorsi – a far data dalla entrata in vigore della DIRETTIVA 99/70/CE, ai soli fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi, nei limiti della prescrizione quinquennale”.
Con particolare riferimento all'eccepita prescrizione, il Tribunale ha precisato altresì che
“devono riconoscersi le differenze retributive maturate a partire dall' a. s. 2005/2006”.
Le differenze retributive sono state conteggiate con perizia di parte. Deve quindi condannarsi il resistente al pagamento della somma di € 2.334,40 oltre interessi legali o CP_1
rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
3. Con successivo ricorso depositato il 30/12/2021, parte ricorrente, premesso di essere in servizio a tempo indeterminato dal 1.9.2018 in qualità di personale ATA, con il profilo professionale di collaboratore scolastico, presso l'Istituto Tecnico Industriale “Fermi” di
IL (CS); di aver lavorato alle dipendenze del in virtù di svariati contratti a tempo determinato a partire dall'anno scolastico 2005/2061; di aver avanzato istanza per il corretto inquadramento economico (ricostruzione di carriera) e per esser collocata nella fascia stipendiale sulla base del servizio non di ruolo prestato;
che con decreto n. 1452 del 27.02.2019, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Industriale “Fermi” di IL (CS) all'odierna istante è stata riconosciuta, alla data dell'01.09.2018, un'anzianità di servizio non di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici pari ad anni 6, mesi 8 e giorni 26; che le è stato riconosciuto, inoltre, un ulteriore periodo di anni 1, mesi 4 e giorni 15 ai soli fini economici, con possibilità di utilizzarlo ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 20; che il servizio non di ruolo prestato dall'odierna ricorrente è stato riconosciuto per intero, ai fini giuridici ed economici, solo per i primi quattro anni e nella misura ridotta di 2/3 per gli anni successivi;
ha quindi domandato di: 1) ordinare al in persona del Ministro pro tempore di rivalutare, a modifica e Controparte_1 correzione del decreto di ricostruzione di carriera n. 1452 del 27.02.2019, emesso dall'Istituto
Tecnico Industriale ITI “Fermi” di IL (CS) l'intero servizio pre ruolo prestato dall'odierna ricorrente, con riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di ulteriori anni
1, mesi 4 e giorni 15; 2) dichiarare, quindi, il diritto della ricorrente all'applicazione del gradone stipendiale 3-8; 3) conseguentemente, ordinare al in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore di inquadrare la ricorrente, alla data dell'01.09.2018, nella fascia stipendiale “3-8 anni”, con anzianità residua, da utilizzare per il raggiungimento della fascia
2 stipendiale successiva, di anni 5 mesi 1 e giorni 11, venendo a completare in data 20.07.2019 il servizio rientrante nella fascia stipendiale 3-8; 4) dichiarare, quindi, il diritto della sig.ra Pt_1
a percepire: - le differenze retributive e contributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 3-8 a decorrere dall'01.09.2018 (primo giorno della contrattazione a tempo indeterminato) e fino al 20.07.2019 (giorno di completamento della fascia stipendiale 3-8 sulla base del servizio effettivamente prestato); - le differenze retributive e contributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 9-14 a decorrere dal 21.07.2019 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 9-14 sulla base del servizio effettivamente prestato) e fino al
04.12.2020 (giorno di completamento della fascia stipendiale 0-8 sulla base dell'impugnato decreto di ricostruzione carriera); 5) condannare, quindi, il in persona Controparte_1 del a pagare all'odierna ricorrente le corrispondenti differenze retributive, Controparte_4
oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
6) condannare, inoltre, il in persona del pro-tempore a versare Controparte_1 CP_3 nei confronti dell' le differenze contributive correlate alla maggiorazione retributiva CP_5
riconosciuta in favore della ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio.
Il è rimasto contumace. CP_1
CP_ Si è costituito quale litisconsorte necessario in ordine alla pretesa contributiva.
La causa è stata riunita alla n. R.G. 4718/2021 a fronte della connessione soggettiva.
4.1 L'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 e le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, da cui conseguita l'anzianità di servizio così per come riconosciuta all'odierno ricorrente, si pongono in violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del
28 giugno 1999.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, in particolare, prevede testualmente che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (e che) i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive ”.
Proprio con riferimento alla suddetta clausola, la Corte di Giustizia Europea ha statuito che
“nella determinazione sia degli elementi costitutivi della retribuzione sia del livello di tali elementi, le competenti istituzioni nazionali devono applicare ai lavoratori a tempo determinato
3 il principio di non discriminazione quale consacrato dalla clausola 4 dell'accordo quadro”
(Corte di Giustizia CE 15 aprile 2008, n. 268, C-268/06). La clausola medesima (norma c.d.
“self executing”) “essendo sufficientemente precisa può essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato ed applicata dal Giudice nazionale nelle fattispecie portate alla sua attenzione” (fra le altre sentenza n. 444 del 22.12.2010 punti 87-83, 90; analogamente, sentenza
18.10.2012, Valenza punto 70; in riferimento al principio di non discriminazione in relazione all'età, cfr. sentenza 19.01.2010 C555/07).
In sostanza, la valutazione ai fini giuridici ed economici-stipendiali dei servizi pre-ruolo in misura minore, ai sensi della normativa vigente, rispetto ai servizi di ruolo, costituisce una palese illegittimità di trattamento in relazione a cui la predetta clausola 4 può essere invocata nei confronti dello Stato da parte di dipendenti che hanno prestato servizio anche in forza di contratti a termine perché in relazione a tali contratti sia loro riconosciuta la stessa progressione stipendiale inerente alla contrattazione a tempo indeterminato.
Il carattere meramente temporaneo del rapporto di lavoro, infatti, non può costituire di per sé una ragione oggettiva che consenta di giustificare una minore progressione economica rispetto a quella connessa alla contrattazione a tempo indeterminato.
Diretta conseguenza di questo principio, dunque, è non soltanto il diritto ad egual retribuzione ma anche che i periodi di lavoro a tempo determinato siano computati ai fini della anzianità di servizio e, quindi, del “trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali”, come recentemente precisato dalla S.C. con la sentenza n. 22558/2016, nella stessa misura di corrispondenti periodi di lavoro a tempo indeterminato.
Al riguardo, peraltro, è bene evidenziare che con riferimento all'odierna parte ricorrente, e più in generale a tutto il personale ATA, non sussistono gli elementi di differenziazione rispetto al corrispondente personale di ruolo che, con specifico riferimento ai docenti, sono stati considerati nell'ambito della causa n. C-466/17 (Motter c/ Provincia autonoma di Trenta) svoltasi innanzi alla Corte di Giustizia Europea, definita con sentenza del 20.09.2018. Non sussiste, infatti, per il personale ATA un “sistema di computo del tempo effettuato che differisce da quello applicabile ai dipendenti pubblici di ruolo”, calcolandosi l'anzianità di servizio, durante il pre-ruolo, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente prestati, così come non sussiste la possibilità stessa di individuare differenze qualitative fra la prestazione resa dall'ATA assunto con contratto a tempo determinato e quella resa dall'ATA già immesso in ruolo. In sostanza, per il personale ATA e, in particolare, per l'odierno ricorrente, non sussistono, neppure in ipotesi, elementi che possano rappresentare “una ragione oggettiva”, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, per giustificare la differenza di
4 trattamento nel computo dell'anzianità di servizio tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
4.2. L'odierna ricorrente ha richiesto le differenze retributive con riferimento al periodo successivo all'immissione in ruolo (avvenuta l'01.09.2018). La medesima intende recuperare anche ai fini giuridici il periodo di anni 1, mesi 4 e giorni 15 riconosciuto con l'impugnato decreto solo ai fini economici a decorrere dal 20esimo anno di servizio. D'altronde tra la data del 20.7.2019 (giorno di completamento della fascia stipendiale 3-8 sulla base del servizio effettivamente prestato) con quella del 4.12.2020 (giorno di completamento della fascia stipendiale 0-8 sulla base dell'impugnato decreto di ricostruzione carriera) intercorre un arco temporale pari ad anni 1, mesi 4 e giorni 15.
Pertanto, la domanda proposta, nei termini formulati dalla parte ricorrente, deve trovare accoglimento.
Le differenze contributive a carico del datore di lavoro dovranno essere versate direttamente
CP_ dal Ministero all' (ex Gestione INPDAP), a tal uopo chiamato in causa in qualità di
“contraddittore necessario”.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna il in persona del pro-tempore a Controparte_1 CP_3
pagare nei confronti di parte ricorrente la somma di € 2.334,40 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
- ordina al in persona del Ministro pro tempore di rivalutare, a Controparte_1
modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera n. 1452 del 27.02.2019, emesso dall'Istituto Tecnico Industriale ITI “Fermi” di IL (CS)l'intero servizio pre-ruolo prestato dall'odierna ricorrente, con riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di ulteriori anni 1, mesi 4 e giorni 15;
- ordina al in persona del Ministro pro-tempore di inquadrare la Controparte_1 ricorrente, alla data dell'01.09.2018, nella fascia stipendiale “3-8”, con anzianità residua, da utilizzare per il raggiungimento della fascia stipendiale successiva, di anni 5 mesi 1 e giorni 11, venendo a completare in data 20.07.2019 il servizio rientrante nella fascia stipendiale 3-8;
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire: le differenze retributive e contributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 3-8 a decorrere dall'01.09.2018
(primo giorno della contrattazione a tempo indeterminato) e fino al 20.07.2019 (giorno di
5 completamento della fascia stipendiale 3-8 sulla base del servizio effettivamente prestato); le differenze retributive e contributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 9-14 a decorrere dal 21.07.2019 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 9-14 sulla base del servizio effettivamente prestato) e fino al 04.12.2020 (giorno di completamento della fascia stipendiale 0-8 sulla base dell'impugnato decreto di ricostruzione carriera);
- condanna il in persona del Ministro pro-tempore a pagare all'odierna Controparte_1
ricorrente le corrispondenti differenze retributive, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna il in persona del Ministro pro-tempore a versare nei Controparte_1 confronti dell' le differenze contributive correlate alla maggiorazione retributiva CP_5
riconosciuta in favore della ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio;
- condanna il in persona del pro-tempore al Controparte_1 CP_3 pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre
IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
IL, 13.5.2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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