Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 24/01/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01461/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06507/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6507 del 2024, proposto da
OS CO, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Terracciano e Anna Leone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo 101;
contro
Ministero della Giustizia e Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura in seduta plenaria del 03.04.2024, con la quale è stata deliberata la nomina del Dott. NR CH a Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Taranto;
- dei verbali delle riunioni del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ove si è discusso del conferimento dell’incarico di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Taranto (Fasc. n. 17/SD/2023);
- di tutti i verbali delle riunioni tenute dalla Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura e della proposta formulata al Plenum per il conferimento del predetto incarico;
- del D.M. del 09.04.2024 di nomina del Dott. NR CH a Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Taranto;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato NR CH:
- nei soli limiti dell’interesse azionato con il ricorso incidentale, della Deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura in seduta plenaria del 03.04.2024, con la quale è stata deliberata la nomina del Dott. NR CH a Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Taranto;
- dei verbali delle riunioni del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura relativi al conferimento dell’incarico di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Taranto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Csm Consiglio Superiore della Magistratura;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale NR CH;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – La dott.ssa OS CO – magistrato di VII valutazione di professionalità – ha impugnato la delibera approvata dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché il decreto ministeriale di nomina, per mezzo dei quali è stato conferito al dott. NR CH l’incarico semidirettivo di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Taranto.
2. – La delibera impugnata ha ritenuto, in estrema sintesi, che vi fosse una perfetta equivalenza fra i percorsi professionali della dott.ssa CO e del dott. CH sul piano degli indicatori specifici previsti dal Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (la prima prevalente rispetto all’indicatore di cui all’art. 15, lett. a), e il secondo prevalente rispetto all’indicatore di cui all’art. 15, lett. b), ma una complessiva prevalenza del profilo del dott. CH in virtù della maggiore esperienza maturata dal primo sul piano degli indicatori generali.
3. – La ricorrente ha impugnato la predetta delibera, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del D. Lgs. n. 160/2006, l’eccesso di potere per violazione del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, per carenza di istruttoria e motivazione, per illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché per disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta, sotto tre profili:
I) il giudizio complessivo di recessività del profilo professionale della ricorrente sarebbe frutto di plurime omissioni istruttorie e motivazionali su elementi significativi del suo percorso professionale: la ricorrente vanterebbe, infatti, notevoli esperienze di collaborazione e di coordinamento, oltre che l’effettivo esercizio per oltre sei anni di funzioni direttive svolte in caso di assenza del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Aggiunto o su delega, che non sono state prese in esame dal CSM nella delibera e che dimostrerebbero invece la sua maggiore idoneità a ricoprire l’incarico specifico oggetto della procedura in esame; in altri termini, la delibera del CSM avrebbe totalmente omesso di richiamare e valutare le considerevoli esperienze della dott.ssa CO e tale omissione non si sarebbe tradotta in una mera carenza espositiva, quanto piuttosto in una effettiva illegittimità di carattere istruttorio ed in una conseguente carente e, in ogni caso, contraddittoria motivazione;
II) sarebbe macroscopicamente viziata la comparazione svolta tra i due candidati con riferimento all’indicatore specifico di cui all’art. 15, lett. b) del Testo Unico che ha ritenuto prevalente il profilo professionale del dott. CH essenzialmente per aver ricoperto le funzioni direttive di Procuratore f.f. per due mesi: da un lato, la irrisoria durata dell’incarico di f.f. sarebbe sintomatica di una limitata possibilità di accumulare significative e diversificate esperienze direttive e le attività concretamente svolte nell’esercizio di tali funzioni, come descritte nella delibera, sarebbero prive di effettiva valenza; dall’altro alto, la dott.ssa CO non solo vanterebbe considerevoli esperienze di collaborazione, ma avrebbe maturato anche specifiche esperienze direttive e semidirettive; esperienze, queste ultime, che sarebbero state tuttavia genericamente ed astrattamente richiamate dal CSM senza alcuna effettiva contestualizzazione e riferimento;
III) sarebbe viziato anche il giudizio di prevalenza del dott. CH per il maggior peso degli indicatori generali, essendo stata omessa la considerazione delle plurime esperienze maturate dalla dott.ssa CO che dimostrerebbero la sussistenza di rilevanti e diversificati elementi da cui desumere la ricorrenza degli indicatori generali.
4. – Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. – Si è costituito anche il controinteressato, dott. CH, resistendo al ricorso principale e svolgendo ricorso incidentale.
Egli ha impugnato, per violazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 160 del 2006, dell’art. 15 e 26 del Testo Unico della dirigenza giudiziaria, la delibera di nomina nella parte in cui ha riconosciuto la prevalenza della ricorrente con riferimento all’indicatore specifico di cui all’art. 15, lett. a).
La valutazione circa la predetta prevalenza sarebbe illegittima, in primis , perché motivata solamente sulla scorta di un mero criterio cronologico di maggiore durata di esercizio delle funzioni giudiziarie ( I e II motivo ).
In secondo luogo, la valutazione del CSM sarebbe comunque illogica e irragionevole perché terrebbe conto anche delle funzioni minorili esercitate dalla dott.ssa CO e non avrebbe, al contrario, attribuito maggior rilievo alla più consistente anzianità di servizio del dott. CH nella Procura della Repubblica presso il Tribunale (c.d. Procura ordinaria), rispetto a quella, più ridotta, della ricorrente principale, e, dunque, alla maggiore anzianità di servizio del dott. CH raggiunta presso il medesimo ufficio semidirettivo cui accede l’incarico in argomento.
Il dott. CH, inoltre, avrebbe maturato presso la Procura del tribunale di Taranto una esperienza qualitativamente più articolata, diversificata ed impegnativa rispetto a quella della dott.ssa CO ( III motivo ).
Da ultimo, il dott. CH lamenta la mancata considerazione ai fini comparativi, da parte del CSM, di alcune esperienze professionali rilevanti ai fini dell’indicatore specifico di cui all’art. 15, lett. a), tra cui: la capacità di utilizzo delle risorse informatiche; attività di “innovazione e studio”; ruolo di magistrato collaboratore per il tirocinio dei Magistrati Ordinari in Tirocinio nominati con D.M. 07/02/2018 e attività formativa svolta di tirocinanti e di uno specializzando e di magistrato collaboratore ( IV motivo ).
6. – All’udienza pubblica dell’8 gennaio 2025, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. – Il ricorso principale è fondato nei termini di seguito esposti.
8. – Prima di esaminare i motivi di ricorso, è necessario premettere, in termini generali, che il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal d.lgs. n. 160/2006 e – con riferimento alla procedura di cui è causa – dal Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria adottato dal CSM nella seduta del 28 luglio 2015.
Secondo tale disciplina, per il conferimento di incarichi direttivi assumono rilevanza il parametro delle “attitudini” e quello del “merito” che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.
Il parametro delle attitudini viene definito all'art. 12, comma 12, del d.lgs. 160/2006, ai sensi del quale l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.
Il profilo del merito investe, invece, la verifica dell'attività, anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, come definiti dall’art. 11 del d.lgs. 160/2006
Integrativa della normativa primaria è, come detto, quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura contenuta nella Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, “Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria”, che ha stabilito, quanto alla valutazione del merito, che la stessa debba avvenire sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale e ha disciplinato in maniera puntuale l’apprezzamento del requisito dell’attitudine.
In particolare, con riferimento alle attitudini, il Testo Unico ha previsto accanto agli indicatori generali - disciplinati dagli artt. 7-13 e che sono “ costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali ” - degli indicatori specifici, a cui sono dedicati gli artt. da 14 a 23, che si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso.
Come esplicitato nella relazione introduttiva al medesimo testo unico, attraverso essi viene data “ concreta attuazione all’innovativo principio della distinzione dei requisiti attitudinali in base alle tipologie di ufficio direttivo ” e la loro previsione ha lo scopo di “ individuare esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle determinate funzioni ”. In tal modo si persegue l’obiettivo di “ valorizzare la discrezionalità del Consiglio Superiore nell’adozione di scelte che siano opportunamente calibrate in ragione delle “necessità degli uffici” e, dall’altro, a individuare in modo oggettivo elementi di affinità gestionali delle realtà giudiziarie in ossequio al principio di legalità ”. Scopo della previsione, in conclusione, è quello di individuare esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire lo specifico incarico messo a concorso.
Relativamente al conferimento di funzioni semidirettive requirenti di primo grado (Procuratore Aggiunto presso il Tribunale) di cui è causa, costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico della dirigenza giudiziaria:
a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all’articolo 8 del Testo Unico, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione;
b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all’articolo 7 del Testo Unico, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9 del Testo Unico.
Per quanto riguarda il giudizio comparativo tra i candidati, l’art. 26 del Testo Unico dispone:
- che, in ordine alle attitudini, si debba procedere alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante specifica disamina degli indicatori previsti dal testo Unico;
- che il giudizio attitudinale sia formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori, e che, nell’ambito di tale valutazione, sia attribuito “speciale rilievo” agli indicatori indicati nell’art. 15 del Testo Unico sopra richiamati.
L’art. 27 del Testo Unico precisa, infine, che per il conferimento degli uffici semidirettivi requirenti di primo grado hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui all’art. 15.
9. – Sempre in termini generali si precisa altresì che, per consolidata giurisprudenza, nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi il CSM gode di un ampio margine di apprezzamento, che è sindacabile in sede di legittimità solo se inficiato per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 8 luglio 2022, n. 5725).
Resta, invece, preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione del merito della decisione dell’atto dell’organo di governo autonomo, o una decisione che si sostituisca a quella dell’amministrazione.
10. – Deve al contempo precisarsi – e con ciò si anticipa il punctum dolens della presente controversia – che il CSM nel svolgere le sue valutazioni, ferma la sfera riservata al merito, deve nondimeno assicurare la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo preso in esame, così come la coerenza e la logicità tra gli elementi valutati e le conclusioni a cui è pervenuto ( cfr . Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2020, n. 192).
Per assicurare l’effettività di tale verifica, tra gli altri, l’art. 26 del Testo Unico richiede al CSM di svolgere, in ordine alle attitudini, una valutazione analitica dei profili dei candidati, quale momento prodromico ad una completa comparazione finale degli aspiranti.
Quest’ultima fase deve essere, in altri termini, preceduta da un’analisi dei profili dei candidati che deve avere una sua oggettiva completezza e accuratezza, sebbene possa essere formulata in termini sintetici.
Per quanto infatti le delibere del CSM non richiedano una motivazione particolarmente diffusa, esse pur tuttavia devono esternare l’essenziale apprezzamento svolto, che deve essere quanto più possibile manifesto, sì che le ragioni della scelta risultino sufficientemente conoscibili e valutabili da chiunque, anzitutto dai magistrati coinvolti ( cfr . Cons. Stato, n. 192/2020 cit.).
11. – Nel peculiare caso di specie, invece, l’apprezzamento del percorso professionale della dott.ssa CO, sotto il profilo degli indicatori specifici e generali, non risulta essere stato in alcun modo esternato nel testo della delibera e ciò si è tradotto in un grave deficit istruttorio e motivazionale che ha inficiato il giudizio comparativo e, quindi, anche la preferenza finale espressa per il dott. CH.
11.1. – Da una semplice lettura della delibera, infatti, si può constatare come questa esordisca elencando i candidati che hanno presentato domanda per il conferimento dell’ufficio de quo , indicando per ognuno di essi gli uffici giudiziari presso i quali hanno prestato servizio (§ 2).
Alla ricorrente sono dedicate poche battute, per riferire che è stata “ Nominata con D.M. 3.12.91 (VII valutazione di professionalità), è stata, dal 21.1.1993 al 10.7.1995, sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Potenza; dall’11.7.1995 al 25.3.2014, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Taranto. Infine, dal 26.3.2014 è sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto ” (§ 2.1.).
La delibera prosegue, poi, concentrandosi unicamente sul percorso professionale del dott. CH (candidato proposto), analizzato sotto il profilo del merito (§ 3.1.) e delle attitudini (§ 3.2.).
Non viene svolta, invece, alcuna disamina, nemmeno in forma sintetica, con riguardo ai profili professionali degli altri candidati.
11.2. – L’ultimo paragrafo (§ 4) è dedicato alla comparazione tra i candidati.
Rispetto alla posizione della ricorrente, la delibera afferma (§ 4.1.) che “ il profilo del dott. CH deve prevalere su quello della dott.ssa CO, ancorché quest’ultima vanti una lodevole carriera professionale ”.
La delibera passa poi a confrontare i due candidati rispetto all’indicatore di cui all’art. 15, lett. a) T.U. (esperienze maturate nel lavoro giudiziario), rispetto al quale riconosce la prevalenza della ricorrente, limitandosi a giustificarla sul presupposto che:
“ la dott.ssa CO ha maturato una ricca e solida esperienza professionale nel settore penale protrattasi, rispetto alla vacanza, per 30 anni, nel corso dei quali ha sempre svolto funzioni requirenti presso uffici di primo grado anche specializzati (Procura dei minori). Dal punto di vista dell’indicatore specifico in parola, quindi, la dott.ssa CO prevale oggettivamente sul profilo del dott. CH, per aver maturato un’esperienza temporalmente superiore nelle funzioni requirenti, di circa 6 anni ”.
Con riguardo, invece, all’indicatore specifico di cui all’art. 15, lett. b) T.U. (pregresse esperienze direttive e semidirettive, nonché esperienze di collaborazione nella gestione degli Uffici), la delibera afferma la prevalenza del dott. CH, così motivando:
“ la dott.ssa CO vanta numerose esperienze di collaborazione gestionale. Per contro, il dott. CH, oltre ad aver maturato, del pari, molteplici esperienze di collaborazione gestionale, ha ricoperto funzioni di Procuratore f.f., le quali, ancorché protratte per un periodo di tempo ristretto – poco più di due mesi – hanno permesso al candidato di svolgere importanti incarichi propri del ruolo dirigenziale, dimostrando piena padronanza. In particolare, nella veste di Procuratore f.f., il dott. CH ha anche sottoscritto, unitamente al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, al Procuratore Generale e agli altri Procuratori del distretto di Lecce, il protocollo organizzativo in materia di indagini contro il terrorismo e, quale dirigente amministrativo dell’Ufficio, ha adottato diversi provvedimenti e ordini di servizio riguardanti il personale amministrativo. Si ritiene, pertanto, che nell’ottica dell’indicatore in parola, il profilo del dott. CH debba prevalere ”.
Con riferimento, infine, agli indicatori generali, la delibera premette che “ la dott.ssa CO ha maturato esperienza nel settore civile, nell’esercizio delle funzioni requirenti specializzate, così integrando l’indicatore di cui all’art. 8 T.U. ed è stata componente supplente del Consiglio giudiziario della Corte d’appello di Lecce nel biennio 1999/2001, integrando l’indicatore di cui all’art. 11 T.U. ” e prosegue affermando che “ pur avendo i due candidati in comparazione maturato esperienze tali da integrare gli stessi indicatori generali (artt. 8 e 11 T.U.), deve, tuttavia, affermarsi la prevalenza del profilo del dott. CH, per la oggettiva maggiore esperienza maturata in seno al Consiglio Giudiziario, riconducibile all’art. 11 T.U. Infatti, quest’ultimo è stato componente effettivo del Consiglio giudiziario della Corte d’appello di Lecce per l’intero quadriennio 2012/2016 ed è stato componente della relativa Sezione autonoma per i Giudici di Pace, nell’ambito della quale ha anche svolto funzioni di segretario ”.
La delibera conclude, così, affermando che “ In definitiva, all’esito della comparazione, ravvisandosi perfetta equivalenza fra i due profili in confronto sul piano degli indicatori specifici, deve affermarsi la prevalenza del profilo del dott. CH, rispetto a quello della dott.ssa CO, in virtù della maggiore esperienza maturata dal primo sul piano degli indicatori generali ed, in particolare, delle esperienze ordinamentali ed organizzative, di cui all’art. 11 T.U. ”.
12. – A fronte di un siffatto contenuto della delibera del CSM, il Collegio ritiene che colgano nel segno i tre motivi di impugnazione articolati nel ricorso principale dalla dott.ssa CO, nella parte in cui censurano un difetto di istruttoria e di motivazione, nonché il mancato rispetto delle previsioni del Testo Unico che disciplinano l’attività valutativa del CSM.
12.1. – Più precisamente, il Collegio rileva che, con riferimento al profilo della dott.ssa CO, la delibera del CSM si è limitata a indicare solamente in quali uffici giudiziari quest’ultima ha prestato funzioni, senza minimamente analizzare e valutare le sue esperienze professionali.
Risulta, così, completamente omessa la valutazione analitica del suo percorso professionale sotto il profilo degli indicatori previsti dal Testo Unico.
Non è possibile, pertanto, verificare se il CSM, nell’effettuare il giudizio comparativo tra il dott. CH e la dott.ssa CO, abbia effettivamente preso in esame e valutato la rilevanza (o meno) di tutte le esperienze professionali che quest’ultima ha descritto nell’autorelazione e che emergono dalla fonti di conoscenza rilevanti, tra le quali, in particolare e senza pretesa di esaustività, quelle di (i) magistrato designato sostituto nei casi di contemporanea assenza del Procuratore e del Procuratore Aggiunto in forza del provvedimento di nomina del 16 maggio 2016; (ii) magistrato referente per l’informatica; (iii) attività di coordinamento investigativo anche con la DDA di Lecce; (iv) collaborazione nella redazione di Linee Guida, di un Protocollo e di Best Practices , (v) delegata a rappresentare l’ufficio in riunioni o tavoli interistituzionali, nella sua veste di componente della sezione specializzata “libertà sessuale tutela delle fasce deboli”; (vi) magistrato referente in materia di tutela dei diritti delle vittime di reato; (vii) componente supplente di prima sottocommissione della sessione d’esame per l'abilitazione alla professione di avvocato relativa all’anno 2008; (viii) partecipazione a corsi organizzati dal CSM e dalla SSM.
12.2. – La valutazione analitica di tali esperienze non può certamente dirsi integrata – come, invece, sostengono i resistenti – dai brevi passaggi contenuti nella parte della delibera dedicata alla comparazione dei vari profili dei candidati.
Si consideri, infatti, che in tali passaggi la delibera si limita ad affermare:
- con riferimento alle esperienze rilevanti per l’indicatore dell’art. 15, lett. b), che “ la dott.ssa CO vanta numerose esperienze di collaborazione gestionale ”, senza altro aggiungere,
- e, con riferimento agli indicatori generali, che “ la dott.ssa CO ha maturato esperienza nel settore civile, nell’esercizio delle funzioni requirenti specializzate, così integrando l’indicatore di cui all’art. 8 T.U. ed è stata componente supplente del Consiglio giudiziario della Corte d’appello di Lecce nel biennio 1999/2001, integrando l’indicatore di cui all’art. 11 T.U. ”.
La delibera non specifica minimante quali siano le “ numerose esperienze di collaborazione ” citate, né chiarisce se siano state prese in esame, o meno, le plurime esperienze professionali (sopra richiamate) che la dott.ssa CO ha descritto nell’autorelazione e che possono venire in rilievo a tali fini.
Non è, quindi, condivisibile l’assunto difensivo del CSM che afferma di aver semplicemente adottato una tecnica sintetica di valutazione dei curricula dei partecipanti al concorso.
Non è qui in discussione, infatti, il principio secondo cui i giudizi di prevalenza in tema di incarichi direttivi da parte del CSM debbano essere formulati in termini complessivi e sintetici, ma la sintesi deve essere tale da consentire in ogni caso di apprezzare l’avvenuta valutazione delle più importanti risultanze istruttorie, specie nei casi in cui i curricula dei contendenti in comparazione siano, come nel caso in esame, entrambi di alto profilo, così che, pur nella brevità delle argomentazioni, sia consentito all’interprete cogliere le reali ragioni dell’operato giudizio di prevalenza ( cfr . Tar Lazio - Roma, Sez. I, 27 dicembre 2017, n. 12673).
Nel caso di specie, manca invece del tutto un apprezzamento del percorso professionale della ricorrente.
12.3. – La delibera in esame non appare, quindi, conforme all’art. 26 del Testo Unico e alle coordinate tracciate dalla giurisprudenza sopra citata, che – come detto – richiedono una valutazione analitica (seppur anche sintetica) dei profili di ciascuno dei candidati.
Il CSM avrebbe dovuto tracciare un profilo completo della dott.ssa CO (che non si limitasse a una mera elencazione degli uffici giudiziari presso i quali ha prestato servizio e a una generica menzione delle sue esperienze professionali), esternando così, a livello di motivazione, il fatto che tali esperienze erano state realmente apprezzate (in relazione ai risultati che ne erano conseguiti).
Tale mancata valutazione ha, così, comportato un rilevante difetto di istruttoria che ha irrimediabilmente inficiato il giudizio comparativo finale.
12.4. – Si rivelano, pertanto, fondati i lamentati vizi di carenza di istruttoria e di motivazione della delibera impugnata, nella parte in cui ha riconosciuto la prevalenza del nominato sotto il profilo dell’indicatore specifico di cui all’art. 15, lett. b) e degli indicatori generali.
L’accoglimento di tali censure assume rilievo assorbente rispetto alle ulteriori censure articolate nel ricorso principale, le quali attengono al valore che avrebbe dovuto, in tesi, essere riconosciuto alle varie esperienze professionali della ricorrente (non prese in esame dal CSM), rispetto a quelle maturate dal dott. CH.
Un valore, questo, che non può essere apprezzato dal Collegio, ma che è riservato al CSM in sede di riesecizio del potere.
13. – L’accoglimento del ricorso principale impone l’esame del ricorso incidentale, a mezzo del quale il dott. CH ha chiesto l’annullamento della medesima delibera di nomina, nella parte in cui ha riconosciuto la prevalenza della dott.ssa CO con riferimento al parametro attitudinale specifico di cui all’art. 15, lett. a) (esperienze maturate nel lavoro giudiziario).
13.1. – Il Collegio ritiene fondati i primi due motivi di impugnazione del ricorso incidentale, che censurano il citato giudizio di prevalenza, in quanto formulato sulla scorta di un dato meramente cronologico riferito, solo ed esclusivamente, alla maggiore anzianità di servizio della ricorrente principale.
Tali censure colgono nel segno, poiché la delibera in esame, nel comparare i due candidati sotto il parametro attitudinale specifico delle “esperienze maturate nel lavoro giudiziario” di cui all’art. 15, lett. a), del Testo Unico, si è limitata ad affermare che “la dott.ssa CO ha maturato una ricca e solida esperienza professionale nel settore penale protrattasi, rispetto alla vacanza, per 30 anni, nel corso dei quali ha sempre svolto funzioni requirenti presso uffici di primo grado anche specializzati (Procura dei minori). Dal punto di vista dell’indicatore specifico in parola, quindi, la dott.ssa CO prevale oggettivamente sul profilo del dott. CH, per aver maturato un’esperienza temporalmente superiore nelle funzioni requirenti, di circa 6 anni”.
La ritenuta prevalenza della dott.ssa CO è stata, quindi effettivamente giustificata – così come dedotto dal dott. CH – solo nel fatto che essa vanta un’anzianità complessiva di esercizio delle funzioni più prolungata di sei anni rispetto a quella del dott. CH.
È ampiamente noto, tuttavia, che l’anzianità non rileva quale autonomo parametro di valutazione ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali (se non in via residuale in caso di equivalenza dei profili professionali dei candidati) e che la durata della positiva esperienza professionale viene in rilievo quale criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito, dei quali attesta la costanza e la persistenza e, perciò, lo specifico valore (cfr. art. 24 del Testo Unico).
Il CSM era tenuto invece ad esaminare e comparare tra loro le varie esperienze maturate dai due candidati nel lavoro giudiziario, valutandone i risultati conseguiti, in termini qualitativi e quantitativi, sulla scorta degli elementi di cui all’art. 8 del Testo Unico e tenendo conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire.
Tale valutazione comparativa risulta del tutto omessa e surrogata da un mero criterio di maggiore anzianità non previsto dal Testo Unico.
13.2. – Le censure proposte nei primi due motivi di ricorso devono essere, pertanto, accolte nei termini illustrati, con assorbimento del terzo e quarto motivo di impugnazione articolati nel ricorso incidentale, i quali contestano un ipotetico giudizio di merito che non risulta però essere stato svolto dal CSM nella delibera impugnata e che dovrà essere, pertanto, effettuato in sede di riesercizio del potere.
14. – In conclusione, sia il ricorso principale che quello incidentale sono fondati nei termini descritti, con conseguente annullamento degli atti impugnati e restituzione degli atti all’Organo di autogoverno affinché eserciti nuovamente il potere di conferimento dell’incarico.
15. – L’accoglimento di entrambi i ricorsi principale e incidentale e la peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, così decide:
a) accoglie il ricorso principale e quello incidentale, nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO