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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 02/07/2024, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. Nr. 4525/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4525/2017 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1
nel presente giudizio dall'avv. Di Gilio Massimo, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Caniato Riccardo, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' premesso di avere erogato a o CP_1 Parte_1
lavoratrice obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni sul lavoro, la complessiva Per_1
somma di euro 817.656,58 in dipendenza dell'infortunio in itinere verificatosi ai danni della stessa in data 06.09.2010 per responsabilità esclusiva del conducente di un'autovettura rimasta non identificata e rappresentato che il medesimo sinistro era stato oggetto di giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini che, con sentenza n. 1120/2015 aveva accolto la domanda proposta dalla condannando Parte_1
l al risarcimento del danno dalla stessa subito in conseguenza dell'evento lesivo del CP_2
06.09.2010, conveniva in giudizio la quale impresa designata dal Controparte_2
per le Vittime della Strada per l'Emilia Romagna, chiedendone la Controparte_3
condanna al pagamento in proprio favore della somma di euro 817.656,59, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 02.02.2018, si costituiva in giudizio la
[...]
in qualità di impresa designata per il F.G.V.S., la quale, contestata la ricostruzione Controparte_2
della dinamica del sinistro operata dall' e la quantificazione dell'importo da quest'ultima richiesto, CP_1
chiedeva il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Espletata la trattazione della causa, acquisiti i verbali di udienza del giudizio definito con sentenza n.
1120/2015 e la c.t.u. medico legale sulla persona di o ivi espletata, Parte_1 Per_1
all'udienza del 06.12.2023 - sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione, con concessione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, in diritto, deve rilevarsi come l' abbia invocato l'art. 1916 c.c. e l'art. 142 c.d.a., CP_1
ossia le norme disciplinanti la surrogazione dell'assicuratore sociale che costituisce una successione a titolo particolare nel credito acquistato dall'assicurato verso il responsabile del danno in conseguenza del fatto illecito.
Per effetto della surrogazione, l'originario rapporto obbligatorio avente ad oggetto il risarcimento del danno si scinde in due diversi rapporti che hanno sorte propria e rimangono reciprocamente indifferenti: l'uno, avente la stessa natura del rapporto originario, riguarda il dovere del terzo responsabile di corrispondere il risarcimento del danno all'assicurato o al beneficiario, nella misura eccedente le indennità a costoro già corrisposte dall'assicuratore, l'altro riguarda il dovere del terzo responsabile di rivalere l'assicuratore di tali indennità. In forza della surroga, l'assicuratore acquista il pagina 2 di 10 diritto dell'assicurato a pretendere dal responsabile del danno l'indennità versata al danneggiato che, pertanto, non è più legittimato a richiedere al terzo responsabile il risarcimento delle voci di danno in essa comprese, in quanto la relativa legittimazione si è trasferita, nei limiti derivanti dalla surroga, all'ente assicuratore (Cass. Civ., n. 604/2003).
Considerato che con la surroga si realizza una successione a titolo particolare nel diritto controverso
(preordinata ad evitare un duplice risarcimento del danneggiato o un arricchimento del responsabile civile) e che l'assicuratore sociale subentra nel medesimo diritto originariamente vantato dal danneggiato (sia sotto il profilo sostanziale, che processuale: cfr. Cass. civ. 1508/2001), ne consegue che il convenuto - il responsabile civile o la relativa compagnia di assicurazione - può opporre tutte le eccezioni inerenti al rapporto di danneggiamento che avrebbe potuto far valere nei riguardi del danneggiato (cfr. in materia Cass., Sez. Unite, 13 marzo 1987, n. 2639; Cass., SS.UU. 29 aprile 2015 n.
8620; Cass., 5 maggio 2003 n. 6797) e che il limite quantitativo della surroga dell' è rappresentato CP_1
dal complessivo ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile civile in favore del danneggiato.
I presupposti della surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. sono tre: che la vittima del fatto illecito (cioè
l'assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi;
che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi (da ultimo, ma ex multis, in tal senso,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016; Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015).
L'art. 142 c.d.a. prevede un diritto di surrogazione a carattere speciale rispetto a quello generale di cui all'art. 1916 c.c. e consente all che abbia riconosciuto le provvidenze previste ai lavoratori per gli CP_1
infortuni occorsi durante lo svolgimento della propria attività, di surrogarsi, ove il danno risarcito sia collegato ad un sinistro stradale (c.d. infortunio in itinere), nella posizione del danneggiato al quale il responsabile civile (per lui la compagnia di assicurazione con la quale la polizza RCA sia stata stipulata) deve risarcire il danno (v. al riguardo anche Cass. 3357/1999 e Cass. 3356/2010).
Quanto al diritto di surrogazione dell' direttamente nei confronti dell'assicurazione del CP_1
responsabile civile, deve osservarsi che, a norma dell'art. 142 ultimo comma d.lvo n. 209/2005 “in ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti”. Tale norma riproduce testualmente il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale 6 giungo 1989, n. 319 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il richiamato art. 28 “nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti”.
L'azione surrogatoria dell'ente gestore delle assicurazioni sociali nei diritti dell'assistito contro pagina 3 di 10 l'assicuratore del responsabile può essere, quindi, esercitata solo nei limiti delle somme che, con riguardo all'importo del massimale di polizza, residuano dopo la detrazione dei crediti del danneggiato- assistito per i danni alla persona non risarciti attraverso le prestazioni dell'ente assicuratore, quali quelli liquidati a titolo di danno non patrimoniale che, come per eguali danni dei terzi non assistiti (nella specie gli altri danneggiati secondari del sinistro), il giudice deve a tal fine accertare e liquidare con priorità rispetto all'ente previdenziale.
Tanto premesso, al fine di affermare, nel caso di specie, la sussistenza del diritto dell' a surrogarsi CP_1
nella posizione della danneggiata per ottenere dalla il rimborso delle somme alla Parte_1 CP_2
stessa indennizzate, occorre ricostruire la dinamica del sinistro occorso in data 06.09.2010.
Su tale sinistro si è già pronunciato questo Tribunale con la sentenza n. 1120/2015 (ora appellata) che, ritenendo provata la dinamica del sinistro così come ricostruita da o ha Parte_1 Per_1
accolto la domanda con cui la stessa ha chiesto la condanna dell'odierna convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del medesimo sinistro.
La predetta pronuncia ha affermato la responsabilità del mezzo non identificato sulla base delle dichiarazioni rese alla Polizia di Stato in data 21.10.2010 da (doc. 5 di parte attrice), Persona_2
deceduta in data 03.12.2012, poi confermate, de relato, dalla teste . Testimone_1
Dalla documentazione acquisita - anche - al presente giudizio, risulta che la si è recata Per_2
spontaneamente presso la Polizia Stradale, affermando di aver assistito ad un sinistro verificatosi in data 06.09.2010 verso le ore 15.00 a Rimini in via Ca del Drago e, precisamente, di aver visto un'autovettura di media cilindrata di colore nero che viaggiava a forte velocità spostarsi nella opposta corsia di marcia.
In quel mentre, ha visto sopraggiungere dalla direzione opposta il conducente di una bicicletta, che, vedendosi praticamente tagliata la strada, è stato sbalzato in avanti cadendo nel fossato a destra rispetto alla sua direzione di marcia. La in tale occasione ha, altresì, dichiarato alle forze dell'ordine di Per_2
non conoscere la persona ferita nel corso dell'incidente e di essere venuta in contatto con i suoi conoscenti dopo aver trovato, sulla via Ca del Drago, dei biglietti attaccati ai pali della luce, con i quali si ricercavano testimoni oculari dell'incidente. Si era, quindi, recata, a rendere la propria testimonianza insieme a datrice di lavoro della reperita mediante tali avvisi. Testimone_1 Parte_1
Le argomentazioni della sentenza n. 1120/2015, con le quali si è ritenuta provata la responsabilità esclusiva del conducente dell'automobile rimasta sconosciuta per il sinistro occorso alla Parte_1
sono state ribadite dalla sentenza di questo Tribunale n. 254/2019 con cui la è stata CP_2
condannata a risarcire i danni patiti dai prossimi congiunti della a causa del sinistro del Parte_1
06.09.2010.
pagina 4 di 10 Le ragioni che hanno determinato le suddette pronunce ad affermare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro del 06.09.2010 meritano di essere condivise anche in questa sede.
La dinamica del sinistro, infatti, è stata ricostruita sulla base delle dichiarazioni rese alla Polizia di
Stato a distanza di poco più di un mese dal fatto da un soggetto estraneo alle parti e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.
Nel racconto della confermato de relato dalla teste escussa nel procedimento RG Per_2 Tes_1
926/2013, non si riscontra alcuna delle contraddizioni evidenziate dalla difesa di CP_2
La credibilità della non può essere esclusa dalla circostanza che la stessa non si sia Per_2
immediatamente fatta avanti dopo l'incidente e, dunque, non sia stata identificata come testimone oculare né dalla vittima né dalle forze dell'ordine intervenute.
La ha descritto senza incongruenze sia il luogo del sinistro, sia la dinamica dei fatti, Per_2
disegnando anche uno schizzo alla presenza degli Agenti della Polizia Stradale, che, come si evince dal rapporto, hanno ritenuto la sua deposizione attendibile.
Inoltre, la circostanza secondo cui, nel punto in cui si trovava la la vegetazione non Per_2
consentisse la piena visibilità della strada, oltre ad essere solo genericamente affermata dalla convenuta, non appare assolutamente idonea ad escludere che la abbia comunque percepito le Per_2
modalità di verificazione del sinistro.
Infine, non può attribuirsi rilievo in questa sede alle dichiarazioni che sarebbero state rese da CP_4
nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1120/2015, non essendo stato prodotto dalla
[...]
quale documento sopravvenuto, il verbale contenente le suddette dichiarazioni che, quindi, CP_2
solo trascritte dall'odierna convenuta nei propri scritti conclusivi, non possono essere integralmente e puntualmente verificate.
Quanto, infine, alla condotta di guida della da nessun elemento risulta che abbia perso il Parte_1
controllo della bicicletta per l'eccessiva velocità tenuta in discesa, mentre è appurato come sia stato il conducente dell'autovettura a tenere una condotta di guida pericolosa, invadendo l'opposta corsia di marcia e provocando la caduta della ciclista.
In conclusione, anche nel presente giudizio deve essere confermata la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura, rimasta non identificata, nella causazione del sinistro occorso a Rimini il
06.09.2010 e che ha visto coinvolta Parte_1 CP_5 Per_1
Conseguentemente, può affermarsi la sussistenza del diritto di surroga dell' che, in questa sede, ha CP_1 agito per ottenere il rimborso delle somme erogate alla a titolo di “Indennità temporanea Parte_1
13/09/2010”, “Spese protesi del 14/09/2017”, “Acconti e ratei già pagati fino al 23/11/2023”, “Valore
pagina 5 di 10 capitale della rendita calcolato al 23/11/2023” e “Visite accertamento postumi”, meglio indicate nell' attestazione di costo - aggiornata al 23.11.2023 - allegata al foglio di p.c. depositato in data 30.11.2023, dalla quale si evince che il costo sostenuto per le prestazioni erogate ammonta complessivamente a euro 967.445,82.
Per giurisprudenza costante, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall' al lavoratore CP_1
può essere fornita tramite l'attestazione del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento (cfr. Cass. 2 Sez. L, Sentenza n. 1841 del 02/02/2015).
Nel caso di specie, non è stata avanzata alcuna specifica contestazione, per cui deve ritenersi corretto il conteggio contenuto nella certificazione.
Non appare illegittima, poi, la modifica del conteggio in corso di causa, in quanto le variazioni di ammontare del credito conseguenti a variazione quantitativa dell'ammontare della rendita, non CP_1
costituiscono domande nuove ma precisazioni del petitum originario (Cass., Sez. Civile III, 9/3/2012 n.
3704).
Orbene, tra le voci di danno che in adempimento dei propri obblighi istituzionali, è tenuta ad CP_1
indennizzare, si possono annoverare diversi tipi di pregiudizi: a) il danno biologico, che viene erogato sotto forma di capitale o di rendita a seconda dell'entità del danno stesso (ai sensi del D.Lgs. n. 38 del
2000, art. 13); b) il danno patrimoniale quale riduzione della capacità di guadagno (che la legge, ai fini dell'assicurazione sociale, presume iuris et de iure quando l'invalidità biologica sia superiore al 16% e che viene liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico ai sensi dell'Allegato
n. 6 al D.M. 12 luglio 2000, emanato in attuazione del citato D.Lgs. n. 38 del 2001, art. 13, comma 2, lett. (b)); c) il danno patrimoniale quale perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia
(che l' indennizza con il pagamento di un'indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione ai CP_1
sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 68, comma 1); d) il danno patrimoniale per spese sanitarie (che l' è tenuto ad anticipare ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 86, e s.s., cit.). CP_6
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., 3296/2018, est. Rossetti), la tipologia di pregiudizi patrimoniali sub (b) (riduzione della capacità di guadagno) può essere indennizzata dall' anche quando la vittima dell'infortunio non abbia patito o non abbia dimostrato di avere CP_1
patito, in termini civilistici, alcun pregiudizio da lucro cessante derivato dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno;
l'incremento della rendita, infatti, viene erogato dall' senza alcun CP_1
accertamento concreto circa l'esistenza di un danno patrimoniale, che la legge - nell'ottica compensativa tipica dell'assicurazione sociale - presume esistente iuris et de iure quando l'invalidità
pagina 6 di 10 permanente sia superiore al 16%. In sede di surroga, tuttavia, ha chiarito la Suprema Corte,
l'accoglimento della pretesa surrogatoria avanzata dall'assicuratore sociale per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale "presunto" presuppone, pur sempre,
l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile;
dunque, il diritto di surroga sussiste nei limiti di quanto spettante al danneggiato.
Diversamente, afferma la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., 3296/2018, est. Rossetti), per le somme pagate dall' a titolo di indennità giornaliera D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 68 (tipologia di CP_1
pregiudizio patrimoniale sub (c)) l'Istituto indennizza non già danni patrimoniali presunti, ma pregiudizi concreti e reali: ovvero, il lucro cessante da perdita della retribuzione. Se dunque - spiega la
Suprema Corte - la vittima dell'illecito, in conseguenza di questo, è stata costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell' si trasferisce in capo a quest'ultimo ai CP_1
sensi dell'art. 1916 c.c.; ne consegue che, per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea (D.P.R.
n. 1124 del 1965, art. 68), come anche per quelle di anticipazione di spese di cura (art. 86, e s.s. D.P.R. cit.), l' ha sempre diritto di surrogarsi, perché la corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe CP_1
avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e dunque di un fatto che costituisce danno civilisticamente rilevante, del quale la vittima ha diritto di essere risarcita;
e va da sé che, ai fini della surrogazione, a nulla rileva che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l'assenza dal lavoro, non prospetti nemmeno di avere patito un danno e non ne chieda il risarcimento al responsabile.
Applicando i suesposti principi al caso di specie, il diritto di surrogazione dell' deve essere CP_1
riconosciuto, in primo luogo, per l'importo diretto ad indennizzare il danno biologico subito dalla pregiudizio non meramente presunto ma accertato in data 05.04.2011 dall' che, a Parte_1 CP_1
seguito di visita medica, ha determinato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari all'85%.
Anche la c.t.u. disposta nel giudizio definito con la sentenza n. 1120/2015 - previo esame della documentazione medica versata in atti - ha determinato nella stessa misura dell'85% il danno permanente, con riferimento all'integrità psico fisica, subito dalla Parte_1
All quindi, deve essere rimborsata la somma di euro 183.690,76, pari agli “Acconti e ratei già CP_1 pagati fino al 23/11/2023” al fine di compensare il danno biologico, la somma di euro 13.495,89, pari agli “Interessi Danno Biologico” e la somma di euro 199.830,72, pari al “Valore capitale della rendita calcolato al 23/11/2023” diretta a indennizzare il medesimo pregiudizio.
pagina 7 di 10 Inoltre, secondo le enunciazioni della giurisprudenza di legittimità, va rimborsata all'odierna attrice la somma di euro 2.843,85, corrisposta a titolo di indennità temporanea, nonché la somma di euro
56.893,50 quale “Spese protesi del 14/09/2017”.
Quanto, invece, alla quota di rendita rapportata alle conseguenze patrimoniali del danno biologico permanente - ossia al danno alla capacità lavorativa specifica -, così come precisato dalla Suprema
Corte, occorre accertare che la abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità Parte_1
di lavoro.
Al riguardo, va osservato, in diritto, che il danno conseguente all'incapacità lavorativa specifica si sostanzia nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro ovvero, nel caso in cui non fosse percettrice di reddito, non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe, verosimilmente, raggiunto in assenza della lesione, ovvero, infine, nel caso in cui alleghi e dimostri, con probabilità non trascurabile, che, a causa del sinistro subito, abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato ed impedito dalla condotta illecita subita (Cass. 21014/200/;
Cass.13409/2001). Costituisce principio consolidato quello secondo cui non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Peraltro, non vi è alcuna corrispondenza necessaria tra entità dei postumi ed entità del danno patrimoniale dagli stessi cagionato, posto che - così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità - “Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, nè tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorchè possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio”
(cfr. Cass. n. 26534/2013).
Nel caso di specie, alla luce dell'elevata percentuale di invalidità permanente e delle conclusioni del c.t.u. - il quale ha evidenziato come la non sia più in grado di riprendere l'attività di Parte_1
collaboratrice domestica dalla stessa svolta e neppure altra attività di lavoro dello stesso tipo,
pagina 8 di 10 residuando solo la possibilità di svolgere attività in posizione seduta, per breve tempo, senza impegno fisico di rilievo - può ritenersi provata la menomazione della capacità lavorativa specifica e può presumersi la conseguente riduzione della capacità di guadagno nella sua proiezione futura.
Ne deriva che il diritto di surrogazione dell' deve essere riconosciuto anche con riferimento alla CP_1 somma di euro 242.256,92, pari agli “Acconti e ratei già pagati fino al 23/11/2023” al fine di compensare il danno patrimoniale, alla somma di euro 17.747,73, pari agli “Interessi Danno
Patrimoniale” e alla somma di euro 250.655,45, pari al “Valore capitale della rendita calcolato al
23/11/2023” diretta a indennizzare il medesimo pregiudizio.
Non può, invece, essere rimborsato l'importo di euro 31,00 per “Visite accertamento postumi”, trattandosi di una spesa sopportata dall' in funzione dell'adempimento dei propri obblighi CP_1
istituzionali che non può essere riversata sull'odierna convenuta.
In conclusione, la deve essere condannata a rifondere all' la somma di euro 967.414,82. CP_2 CP_1
Poiché la surrogazione dell'assicuratore sociale è, come detto, un fenomeno di successione nel diritto di credito vantato dalla vittima del fatto illecito, ne consegue che anche il credito surrogatorio dell'assicuratore sociale ha natura di obbligazione di valore (cfr., in tal senso, Cass. civ. 5594/2015), avendo la medesima natura dell'originario credito. Ne consegue che le somme di euro 2.843,85,
56.893,50, 183.690,76 e 242.256,92 devono essere devalutate secondo gli indici Istat al momento dell'esborso - esborso che, per le somme di euro 183.690,76 e 242.256,92 coincide con la data del
23.11.2023 - e sulle somme annualmente rivalutate devono poi computarsi gli interessi al tasso legale, secondo il criterio fatto proprio dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. SU n. 1712/1995).
Infine, sull'importo così liquidato spettano, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi, a seguito di liquidazione, in debito di valuta.
A tali importi va aggiunta poi la somma di euro 31.243,62, pari agli interessi già corrisposti dall' CP_1
alla data del 23.11.2023, oltre rivalutazione monetaria sulla predetta somma dal 23.11.2023, nonché gli importi di euro 199.830,72 e 250.655,45, pari ai valori capitali delle rendite al 23.11.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014 come da dispositivo in favore della parte attrice, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni - di fatto e di diritto - trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
4525/2017, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 9 di 10 1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dall' e, per l'effetto, condanna la CP_1
in qualità di impresa designata per il F.G.V.S., al pagamento in favore Controparte_2
dell' della somma di euro 967.414,82, oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo le CP_1
modalità indicate in motivazione;
2) condanna la in qualità di impresa designata per il F.G.V.S., a Controparte_2
rifondere all' le spese di lite che si liquidano in euro 14.598,00 a titolo di compenso professionale CP_1
ed euro 1.713,00 a titolo di esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e
Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 1 luglio 2024.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4525/2017 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1
nel presente giudizio dall'avv. Di Gilio Massimo, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Caniato Riccardo, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' premesso di avere erogato a o CP_1 Parte_1
lavoratrice obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni sul lavoro, la complessiva Per_1
somma di euro 817.656,58 in dipendenza dell'infortunio in itinere verificatosi ai danni della stessa in data 06.09.2010 per responsabilità esclusiva del conducente di un'autovettura rimasta non identificata e rappresentato che il medesimo sinistro era stato oggetto di giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini che, con sentenza n. 1120/2015 aveva accolto la domanda proposta dalla condannando Parte_1
l al risarcimento del danno dalla stessa subito in conseguenza dell'evento lesivo del CP_2
06.09.2010, conveniva in giudizio la quale impresa designata dal Controparte_2
per le Vittime della Strada per l'Emilia Romagna, chiedendone la Controparte_3
condanna al pagamento in proprio favore della somma di euro 817.656,59, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 02.02.2018, si costituiva in giudizio la
[...]
in qualità di impresa designata per il F.G.V.S., la quale, contestata la ricostruzione Controparte_2
della dinamica del sinistro operata dall' e la quantificazione dell'importo da quest'ultima richiesto, CP_1
chiedeva il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Espletata la trattazione della causa, acquisiti i verbali di udienza del giudizio definito con sentenza n.
1120/2015 e la c.t.u. medico legale sulla persona di o ivi espletata, Parte_1 Per_1
all'udienza del 06.12.2023 - sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione, con concessione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, in diritto, deve rilevarsi come l' abbia invocato l'art. 1916 c.c. e l'art. 142 c.d.a., CP_1
ossia le norme disciplinanti la surrogazione dell'assicuratore sociale che costituisce una successione a titolo particolare nel credito acquistato dall'assicurato verso il responsabile del danno in conseguenza del fatto illecito.
Per effetto della surrogazione, l'originario rapporto obbligatorio avente ad oggetto il risarcimento del danno si scinde in due diversi rapporti che hanno sorte propria e rimangono reciprocamente indifferenti: l'uno, avente la stessa natura del rapporto originario, riguarda il dovere del terzo responsabile di corrispondere il risarcimento del danno all'assicurato o al beneficiario, nella misura eccedente le indennità a costoro già corrisposte dall'assicuratore, l'altro riguarda il dovere del terzo responsabile di rivalere l'assicuratore di tali indennità. In forza della surroga, l'assicuratore acquista il pagina 2 di 10 diritto dell'assicurato a pretendere dal responsabile del danno l'indennità versata al danneggiato che, pertanto, non è più legittimato a richiedere al terzo responsabile il risarcimento delle voci di danno in essa comprese, in quanto la relativa legittimazione si è trasferita, nei limiti derivanti dalla surroga, all'ente assicuratore (Cass. Civ., n. 604/2003).
Considerato che con la surroga si realizza una successione a titolo particolare nel diritto controverso
(preordinata ad evitare un duplice risarcimento del danneggiato o un arricchimento del responsabile civile) e che l'assicuratore sociale subentra nel medesimo diritto originariamente vantato dal danneggiato (sia sotto il profilo sostanziale, che processuale: cfr. Cass. civ. 1508/2001), ne consegue che il convenuto - il responsabile civile o la relativa compagnia di assicurazione - può opporre tutte le eccezioni inerenti al rapporto di danneggiamento che avrebbe potuto far valere nei riguardi del danneggiato (cfr. in materia Cass., Sez. Unite, 13 marzo 1987, n. 2639; Cass., SS.UU. 29 aprile 2015 n.
8620; Cass., 5 maggio 2003 n. 6797) e che il limite quantitativo della surroga dell' è rappresentato CP_1
dal complessivo ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile civile in favore del danneggiato.
I presupposti della surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. sono tre: che la vittima del fatto illecito (cioè
l'assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi;
che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi (da ultimo, ma ex multis, in tal senso,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016; Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015).
L'art. 142 c.d.a. prevede un diritto di surrogazione a carattere speciale rispetto a quello generale di cui all'art. 1916 c.c. e consente all che abbia riconosciuto le provvidenze previste ai lavoratori per gli CP_1
infortuni occorsi durante lo svolgimento della propria attività, di surrogarsi, ove il danno risarcito sia collegato ad un sinistro stradale (c.d. infortunio in itinere), nella posizione del danneggiato al quale il responsabile civile (per lui la compagnia di assicurazione con la quale la polizza RCA sia stata stipulata) deve risarcire il danno (v. al riguardo anche Cass. 3357/1999 e Cass. 3356/2010).
Quanto al diritto di surrogazione dell' direttamente nei confronti dell'assicurazione del CP_1
responsabile civile, deve osservarsi che, a norma dell'art. 142 ultimo comma d.lvo n. 209/2005 “in ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti”. Tale norma riproduce testualmente il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale 6 giungo 1989, n. 319 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il richiamato art. 28 “nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti”.
L'azione surrogatoria dell'ente gestore delle assicurazioni sociali nei diritti dell'assistito contro pagina 3 di 10 l'assicuratore del responsabile può essere, quindi, esercitata solo nei limiti delle somme che, con riguardo all'importo del massimale di polizza, residuano dopo la detrazione dei crediti del danneggiato- assistito per i danni alla persona non risarciti attraverso le prestazioni dell'ente assicuratore, quali quelli liquidati a titolo di danno non patrimoniale che, come per eguali danni dei terzi non assistiti (nella specie gli altri danneggiati secondari del sinistro), il giudice deve a tal fine accertare e liquidare con priorità rispetto all'ente previdenziale.
Tanto premesso, al fine di affermare, nel caso di specie, la sussistenza del diritto dell' a surrogarsi CP_1
nella posizione della danneggiata per ottenere dalla il rimborso delle somme alla Parte_1 CP_2
stessa indennizzate, occorre ricostruire la dinamica del sinistro occorso in data 06.09.2010.
Su tale sinistro si è già pronunciato questo Tribunale con la sentenza n. 1120/2015 (ora appellata) che, ritenendo provata la dinamica del sinistro così come ricostruita da o ha Parte_1 Per_1
accolto la domanda con cui la stessa ha chiesto la condanna dell'odierna convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del medesimo sinistro.
La predetta pronuncia ha affermato la responsabilità del mezzo non identificato sulla base delle dichiarazioni rese alla Polizia di Stato in data 21.10.2010 da (doc. 5 di parte attrice), Persona_2
deceduta in data 03.12.2012, poi confermate, de relato, dalla teste . Testimone_1
Dalla documentazione acquisita - anche - al presente giudizio, risulta che la si è recata Per_2
spontaneamente presso la Polizia Stradale, affermando di aver assistito ad un sinistro verificatosi in data 06.09.2010 verso le ore 15.00 a Rimini in via Ca del Drago e, precisamente, di aver visto un'autovettura di media cilindrata di colore nero che viaggiava a forte velocità spostarsi nella opposta corsia di marcia.
In quel mentre, ha visto sopraggiungere dalla direzione opposta il conducente di una bicicletta, che, vedendosi praticamente tagliata la strada, è stato sbalzato in avanti cadendo nel fossato a destra rispetto alla sua direzione di marcia. La in tale occasione ha, altresì, dichiarato alle forze dell'ordine di Per_2
non conoscere la persona ferita nel corso dell'incidente e di essere venuta in contatto con i suoi conoscenti dopo aver trovato, sulla via Ca del Drago, dei biglietti attaccati ai pali della luce, con i quali si ricercavano testimoni oculari dell'incidente. Si era, quindi, recata, a rendere la propria testimonianza insieme a datrice di lavoro della reperita mediante tali avvisi. Testimone_1 Parte_1
Le argomentazioni della sentenza n. 1120/2015, con le quali si è ritenuta provata la responsabilità esclusiva del conducente dell'automobile rimasta sconosciuta per il sinistro occorso alla Parte_1
sono state ribadite dalla sentenza di questo Tribunale n. 254/2019 con cui la è stata CP_2
condannata a risarcire i danni patiti dai prossimi congiunti della a causa del sinistro del Parte_1
06.09.2010.
pagina 4 di 10 Le ragioni che hanno determinato le suddette pronunce ad affermare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro del 06.09.2010 meritano di essere condivise anche in questa sede.
La dinamica del sinistro, infatti, è stata ricostruita sulla base delle dichiarazioni rese alla Polizia di
Stato a distanza di poco più di un mese dal fatto da un soggetto estraneo alle parti e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.
Nel racconto della confermato de relato dalla teste escussa nel procedimento RG Per_2 Tes_1
926/2013, non si riscontra alcuna delle contraddizioni evidenziate dalla difesa di CP_2
La credibilità della non può essere esclusa dalla circostanza che la stessa non si sia Per_2
immediatamente fatta avanti dopo l'incidente e, dunque, non sia stata identificata come testimone oculare né dalla vittima né dalle forze dell'ordine intervenute.
La ha descritto senza incongruenze sia il luogo del sinistro, sia la dinamica dei fatti, Per_2
disegnando anche uno schizzo alla presenza degli Agenti della Polizia Stradale, che, come si evince dal rapporto, hanno ritenuto la sua deposizione attendibile.
Inoltre, la circostanza secondo cui, nel punto in cui si trovava la la vegetazione non Per_2
consentisse la piena visibilità della strada, oltre ad essere solo genericamente affermata dalla convenuta, non appare assolutamente idonea ad escludere che la abbia comunque percepito le Per_2
modalità di verificazione del sinistro.
Infine, non può attribuirsi rilievo in questa sede alle dichiarazioni che sarebbero state rese da CP_4
nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1120/2015, non essendo stato prodotto dalla
[...]
quale documento sopravvenuto, il verbale contenente le suddette dichiarazioni che, quindi, CP_2
solo trascritte dall'odierna convenuta nei propri scritti conclusivi, non possono essere integralmente e puntualmente verificate.
Quanto, infine, alla condotta di guida della da nessun elemento risulta che abbia perso il Parte_1
controllo della bicicletta per l'eccessiva velocità tenuta in discesa, mentre è appurato come sia stato il conducente dell'autovettura a tenere una condotta di guida pericolosa, invadendo l'opposta corsia di marcia e provocando la caduta della ciclista.
In conclusione, anche nel presente giudizio deve essere confermata la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura, rimasta non identificata, nella causazione del sinistro occorso a Rimini il
06.09.2010 e che ha visto coinvolta Parte_1 CP_5 Per_1
Conseguentemente, può affermarsi la sussistenza del diritto di surroga dell' che, in questa sede, ha CP_1 agito per ottenere il rimborso delle somme erogate alla a titolo di “Indennità temporanea Parte_1
13/09/2010”, “Spese protesi del 14/09/2017”, “Acconti e ratei già pagati fino al 23/11/2023”, “Valore
pagina 5 di 10 capitale della rendita calcolato al 23/11/2023” e “Visite accertamento postumi”, meglio indicate nell' attestazione di costo - aggiornata al 23.11.2023 - allegata al foglio di p.c. depositato in data 30.11.2023, dalla quale si evince che il costo sostenuto per le prestazioni erogate ammonta complessivamente a euro 967.445,82.
Per giurisprudenza costante, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall' al lavoratore CP_1
può essere fornita tramite l'attestazione del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento (cfr. Cass. 2 Sez. L, Sentenza n. 1841 del 02/02/2015).
Nel caso di specie, non è stata avanzata alcuna specifica contestazione, per cui deve ritenersi corretto il conteggio contenuto nella certificazione.
Non appare illegittima, poi, la modifica del conteggio in corso di causa, in quanto le variazioni di ammontare del credito conseguenti a variazione quantitativa dell'ammontare della rendita, non CP_1
costituiscono domande nuove ma precisazioni del petitum originario (Cass., Sez. Civile III, 9/3/2012 n.
3704).
Orbene, tra le voci di danno che in adempimento dei propri obblighi istituzionali, è tenuta ad CP_1
indennizzare, si possono annoverare diversi tipi di pregiudizi: a) il danno biologico, che viene erogato sotto forma di capitale o di rendita a seconda dell'entità del danno stesso (ai sensi del D.Lgs. n. 38 del
2000, art. 13); b) il danno patrimoniale quale riduzione della capacità di guadagno (che la legge, ai fini dell'assicurazione sociale, presume iuris et de iure quando l'invalidità biologica sia superiore al 16% e che viene liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico ai sensi dell'Allegato
n. 6 al D.M. 12 luglio 2000, emanato in attuazione del citato D.Lgs. n. 38 del 2001, art. 13, comma 2, lett. (b)); c) il danno patrimoniale quale perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia
(che l' indennizza con il pagamento di un'indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione ai CP_1
sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 68, comma 1); d) il danno patrimoniale per spese sanitarie (che l' è tenuto ad anticipare ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 86, e s.s., cit.). CP_6
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., 3296/2018, est. Rossetti), la tipologia di pregiudizi patrimoniali sub (b) (riduzione della capacità di guadagno) può essere indennizzata dall' anche quando la vittima dell'infortunio non abbia patito o non abbia dimostrato di avere CP_1
patito, in termini civilistici, alcun pregiudizio da lucro cessante derivato dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno;
l'incremento della rendita, infatti, viene erogato dall' senza alcun CP_1
accertamento concreto circa l'esistenza di un danno patrimoniale, che la legge - nell'ottica compensativa tipica dell'assicurazione sociale - presume esistente iuris et de iure quando l'invalidità
pagina 6 di 10 permanente sia superiore al 16%. In sede di surroga, tuttavia, ha chiarito la Suprema Corte,
l'accoglimento della pretesa surrogatoria avanzata dall'assicuratore sociale per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale "presunto" presuppone, pur sempre,
l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile;
dunque, il diritto di surroga sussiste nei limiti di quanto spettante al danneggiato.
Diversamente, afferma la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., 3296/2018, est. Rossetti), per le somme pagate dall' a titolo di indennità giornaliera D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 68 (tipologia di CP_1
pregiudizio patrimoniale sub (c)) l'Istituto indennizza non già danni patrimoniali presunti, ma pregiudizi concreti e reali: ovvero, il lucro cessante da perdita della retribuzione. Se dunque - spiega la
Suprema Corte - la vittima dell'illecito, in conseguenza di questo, è stata costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell' si trasferisce in capo a quest'ultimo ai CP_1
sensi dell'art. 1916 c.c.; ne consegue che, per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea (D.P.R.
n. 1124 del 1965, art. 68), come anche per quelle di anticipazione di spese di cura (art. 86, e s.s. D.P.R. cit.), l' ha sempre diritto di surrogarsi, perché la corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe CP_1
avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e dunque di un fatto che costituisce danno civilisticamente rilevante, del quale la vittima ha diritto di essere risarcita;
e va da sé che, ai fini della surrogazione, a nulla rileva che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l'assenza dal lavoro, non prospetti nemmeno di avere patito un danno e non ne chieda il risarcimento al responsabile.
Applicando i suesposti principi al caso di specie, il diritto di surrogazione dell' deve essere CP_1
riconosciuto, in primo luogo, per l'importo diretto ad indennizzare il danno biologico subito dalla pregiudizio non meramente presunto ma accertato in data 05.04.2011 dall' che, a Parte_1 CP_1
seguito di visita medica, ha determinato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari all'85%.
Anche la c.t.u. disposta nel giudizio definito con la sentenza n. 1120/2015 - previo esame della documentazione medica versata in atti - ha determinato nella stessa misura dell'85% il danno permanente, con riferimento all'integrità psico fisica, subito dalla Parte_1
All quindi, deve essere rimborsata la somma di euro 183.690,76, pari agli “Acconti e ratei già CP_1 pagati fino al 23/11/2023” al fine di compensare il danno biologico, la somma di euro 13.495,89, pari agli “Interessi Danno Biologico” e la somma di euro 199.830,72, pari al “Valore capitale della rendita calcolato al 23/11/2023” diretta a indennizzare il medesimo pregiudizio.
pagina 7 di 10 Inoltre, secondo le enunciazioni della giurisprudenza di legittimità, va rimborsata all'odierna attrice la somma di euro 2.843,85, corrisposta a titolo di indennità temporanea, nonché la somma di euro
56.893,50 quale “Spese protesi del 14/09/2017”.
Quanto, invece, alla quota di rendita rapportata alle conseguenze patrimoniali del danno biologico permanente - ossia al danno alla capacità lavorativa specifica -, così come precisato dalla Suprema
Corte, occorre accertare che la abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità Parte_1
di lavoro.
Al riguardo, va osservato, in diritto, che il danno conseguente all'incapacità lavorativa specifica si sostanzia nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro ovvero, nel caso in cui non fosse percettrice di reddito, non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe, verosimilmente, raggiunto in assenza della lesione, ovvero, infine, nel caso in cui alleghi e dimostri, con probabilità non trascurabile, che, a causa del sinistro subito, abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato ed impedito dalla condotta illecita subita (Cass. 21014/200/;
Cass.13409/2001). Costituisce principio consolidato quello secondo cui non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Peraltro, non vi è alcuna corrispondenza necessaria tra entità dei postumi ed entità del danno patrimoniale dagli stessi cagionato, posto che - così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità - “Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, nè tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorchè possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio”
(cfr. Cass. n. 26534/2013).
Nel caso di specie, alla luce dell'elevata percentuale di invalidità permanente e delle conclusioni del c.t.u. - il quale ha evidenziato come la non sia più in grado di riprendere l'attività di Parte_1
collaboratrice domestica dalla stessa svolta e neppure altra attività di lavoro dello stesso tipo,
pagina 8 di 10 residuando solo la possibilità di svolgere attività in posizione seduta, per breve tempo, senza impegno fisico di rilievo - può ritenersi provata la menomazione della capacità lavorativa specifica e può presumersi la conseguente riduzione della capacità di guadagno nella sua proiezione futura.
Ne deriva che il diritto di surrogazione dell' deve essere riconosciuto anche con riferimento alla CP_1 somma di euro 242.256,92, pari agli “Acconti e ratei già pagati fino al 23/11/2023” al fine di compensare il danno patrimoniale, alla somma di euro 17.747,73, pari agli “Interessi Danno
Patrimoniale” e alla somma di euro 250.655,45, pari al “Valore capitale della rendita calcolato al
23/11/2023” diretta a indennizzare il medesimo pregiudizio.
Non può, invece, essere rimborsato l'importo di euro 31,00 per “Visite accertamento postumi”, trattandosi di una spesa sopportata dall' in funzione dell'adempimento dei propri obblighi CP_1
istituzionali che non può essere riversata sull'odierna convenuta.
In conclusione, la deve essere condannata a rifondere all' la somma di euro 967.414,82. CP_2 CP_1
Poiché la surrogazione dell'assicuratore sociale è, come detto, un fenomeno di successione nel diritto di credito vantato dalla vittima del fatto illecito, ne consegue che anche il credito surrogatorio dell'assicuratore sociale ha natura di obbligazione di valore (cfr., in tal senso, Cass. civ. 5594/2015), avendo la medesima natura dell'originario credito. Ne consegue che le somme di euro 2.843,85,
56.893,50, 183.690,76 e 242.256,92 devono essere devalutate secondo gli indici Istat al momento dell'esborso - esborso che, per le somme di euro 183.690,76 e 242.256,92 coincide con la data del
23.11.2023 - e sulle somme annualmente rivalutate devono poi computarsi gli interessi al tasso legale, secondo il criterio fatto proprio dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. SU n. 1712/1995).
Infine, sull'importo così liquidato spettano, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi, a seguito di liquidazione, in debito di valuta.
A tali importi va aggiunta poi la somma di euro 31.243,62, pari agli interessi già corrisposti dall' CP_1
alla data del 23.11.2023, oltre rivalutazione monetaria sulla predetta somma dal 23.11.2023, nonché gli importi di euro 199.830,72 e 250.655,45, pari ai valori capitali delle rendite al 23.11.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014 come da dispositivo in favore della parte attrice, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni - di fatto e di diritto - trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
4525/2017, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 9 di 10 1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dall' e, per l'effetto, condanna la CP_1
in qualità di impresa designata per il F.G.V.S., al pagamento in favore Controparte_2
dell' della somma di euro 967.414,82, oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo le CP_1
modalità indicate in motivazione;
2) condanna la in qualità di impresa designata per il F.G.V.S., a Controparte_2
rifondere all' le spese di lite che si liquidano in euro 14.598,00 a titolo di compenso professionale CP_1
ed euro 1.713,00 a titolo di esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e
Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 1 luglio 2024.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
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