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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 2165 / 2024 promossa da
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
CP_1
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria il 29/02/2024, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di ottenere la pensione di vecchia anticipata per invalidità ex art. 1 co. 8 D.Lg. 30.12.1992 n. 503, con riduzione dell'età pensionabile per invalidità non inferiore all'80%, come già inutilmente richiesta in sede amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata per CP_1 insussistenza dei requisiti previsti per legge.
La controversia veniva istruita mediante nomina del CTU Dott. Persona_1
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'istante infatti rivendica il diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata in difetto del requisito anagrafico generalmente prescritto dall'art. 1 co. 1 D. legislativo 30.12.1992 n. 503, ma in forza della deroga introdotta dal successivo co. 8, a mente del quale “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento”.
Orbene, dall'espletata CTU è emerso che è affetta da: Parte_1
“Cardiopatia II CLASSE NYHA (6442) ischemico ipertensiva sottoposta PTCA+STENT; condropatia ginocchio destro;
diabete tipo II (9002); spondiloartrosi cervicale e lombare con sofferenza neurogena cronica C6 sinistra sofferenza radicolare L3-L4 destra (7010)”.
Il nominato consulente ritiene che le suddette patologie determinino, per l'appunto, una invalidità dell'80%, con decorrenza dalla domanda amministrativa. Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Oltre al requisito sanitario, accertato per l'appunto con la predetta consulenza tecnica, sussiste altresì il requisito contributivo, tra l'altro non opportunamente contestato dall' resistente né CP_2 in sede amministrativa né in sede giudiziaria.
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto della ricorrente alla percezione della pensione anticipata di vecchiaia per invalidità non inferiore all'80%, ai sensi dell'art. 1 co. 8 D.Lg. 30.12.1992 n. 503, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa a percepire la pensione anticipata di vecchiaia per invalidità nella misura dell'80%;
- Per l'effetto, condanna l' corrispondere in suo favore i relativi ratei con decorrenza CP_1 dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto come per legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 1.600,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Taranto, 09.06.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Leone
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 2165 / 2024 promossa da
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
CP_1
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria il 29/02/2024, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di ottenere la pensione di vecchia anticipata per invalidità ex art. 1 co. 8 D.Lg. 30.12.1992 n. 503, con riduzione dell'età pensionabile per invalidità non inferiore all'80%, come già inutilmente richiesta in sede amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata per CP_1 insussistenza dei requisiti previsti per legge.
La controversia veniva istruita mediante nomina del CTU Dott. Persona_1
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'istante infatti rivendica il diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata in difetto del requisito anagrafico generalmente prescritto dall'art. 1 co. 1 D. legislativo 30.12.1992 n. 503, ma in forza della deroga introdotta dal successivo co. 8, a mente del quale “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento”.
Orbene, dall'espletata CTU è emerso che è affetta da: Parte_1
“Cardiopatia II CLASSE NYHA (6442) ischemico ipertensiva sottoposta PTCA+STENT; condropatia ginocchio destro;
diabete tipo II (9002); spondiloartrosi cervicale e lombare con sofferenza neurogena cronica C6 sinistra sofferenza radicolare L3-L4 destra (7010)”.
Il nominato consulente ritiene che le suddette patologie determinino, per l'appunto, una invalidità dell'80%, con decorrenza dalla domanda amministrativa. Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Oltre al requisito sanitario, accertato per l'appunto con la predetta consulenza tecnica, sussiste altresì il requisito contributivo, tra l'altro non opportunamente contestato dall' resistente né CP_2 in sede amministrativa né in sede giudiziaria.
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto della ricorrente alla percezione della pensione anticipata di vecchiaia per invalidità non inferiore all'80%, ai sensi dell'art. 1 co. 8 D.Lg. 30.12.1992 n. 503, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa a percepire la pensione anticipata di vecchiaia per invalidità nella misura dell'80%;
- Per l'effetto, condanna l' corrispondere in suo favore i relativi ratei con decorrenza CP_1 dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto come per legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 1.600,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Taranto, 09.06.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Leone