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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 20.01.2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione – seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1845/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Mistretta, via Corso Umberto I n. 149, presso lo studio dell'Avv. Antonio Mario Di Francesco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luca Michele Bellomo, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito assistenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.06.2024 parte ricorrente esponeva che con nota del 14.05.2024 l' , sede di Messina, comunicava alla stessa che “per CP_1
il periodo dal 01/09/2021 al 31/10/2021 ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07140820 per un importo complessivo di euro 594,84 per i seguenti motivi: Sono state riscosse mensilità non più spettanti a seguito di revoca del requisito sanitario su visita di revisione” e ne chiedeva, pertanto, la restituzione.
Parte ricorrente deduceva che la richiesta di indebito risultava illegittima ed infondata in quanto la prestazione revocata in sede di revisione era stata ripristinata in seguito a giudizio per ATPO con decreto di omologa che riconosceva la debenza della prestazione di invalidità dalla data di revisione.
Eccepiva di aver percepito in buona fede le somme oggetto dell'indebito e concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata non dovuta la somma di euro
594,84, e che l' fosse condannato a restituire le somme ingiustamente non CP_1
corrisposte, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 09.01.2025 eccependo l'infondatezza del ricorso nel merito e chiedendone il rigetto con conseguente conferma dell'indebito con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
“l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando
l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. 15 ottobre 2019, n. 26036).
Sul punto però deve evidenziarsi quanto segue.
2 Il principio esposto fa riferimento all'ipotesi in cui l' versi delle CP_1
somme a titolo di qualsivoglia prestazione in realtà non dovuta. Tutela, dunque, anche l'affidamento dell'accipiens in relazione ad una somma che riteneva dovuta per legge.
Nel caso di specie, tuttavia, le somme indebite non sono quelle (all'epoca erroneamente) erogate nel 2021 pur in assenza dei requisiti.
Difatti, come anche compatibile con la ricostruzione di parte ricorrente,
l' ha dimostrato che per le mensilità di settembre e ottobre 2021 è stata fatta CP_1
una nuova ed ulteriore liquidazione in sede di adempimento del decreto di omologa emesso dal Tribunale.
Nel caso di specie appare, dunque, evidente che la ricorrente abbia ricevuto delle somme per due volte.
Se da un lato, dunque, la Suprema Corte ha infatti concluso nel senso che
“la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente,
è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n.
5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dall'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dall'accipiens, dall'altro va evidenziato che nel caso di specie parte ricorrente era già a conoscenza della liquidazione delle somme di cui settembre e ottobre 2021 (senza che sia stato dimostrato che queste somme erano già state richieste o stornate dall' ) e comunque l' CP_1 CP_2 ha proceduto ad un'erronea seconda liquidazione di prestazioni già riconosciute.
Ne consegue che la domanda volta all'accertamento della nullità dell'indebito non può trovare accoglimento.
Ogni altra questione rimane assorbita.
3 Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'esenzione ex art. 152 disp att c.p.c. stante la relativa dichiarazione in atti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1 contro l' , con ricorso depositato in data 17.06.2024, uditi i procuratori delle CP_1
parti, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Esonera parte ricorrente relativamente alle spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 20.01.2025.
Il Giudice
(dott. Carmelo Proiti)
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