TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14798/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
AU HE Presidente relatrice
FR DI DI
RE ES DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 14798/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a RA (BS), Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. COSTA MARCELLA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a RA Parte_2 C.F._2
(BS), presso lo studio dell'Avv. COSTA MARCELLA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 27.11.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) Cessazione della coabitazione tra le parti, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, i quali, nel reciproco rispetto, si Per_1
impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendole, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute ed ai relativi costi saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di , nonché delle effettive possibilità economiche dei genitori;
le decisioni su Per_1
questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé la figlia anche tenuto conto delle attività svolte da lei.
4) La figlia minore avrà la residenza e il collocamento prevalente presso la madre. La sig.ra Per_1
entro e non oltre la fine del mese di agosto 2025 si trasferirà con la figlia minore presso un Pt_2
appartamento già individuato sito nel Comune di Gussago (BS). Nel medesimo termine la sig.ra asporterà dall'immobile i propri beni ed effetti personali, che le parti hanno già individuato Pt_2
di comune accordo.
5) Il figlio maggiorenne studente e non economicamente autosufficiente, rimarrà a vivere Per_2
con il padre presso la casa familiare, sita a RA (BS) in via De Gasperi n. 7 che viene assegnata in godimento al sig. con tutto quanto in essa contenuto, mobili, arredi e Pt_1
suppellettili.
6) In ordine alle frequentazioni tra padre e la figlia minore, tenuto conto dell'età adolescenziale di
, le parti stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando questa lo Per_1
desideri, con flessibilità di calendario e con la possibilità per padre e figlia di accordarsi direttamente in ordine a tempi e modalità di visita, dando preavviso alla madre;
il tutto, garantendo almeno la frequentazione tra padre e figlia per due fine settimana al mese, previo accordo con la madre. Il padre trascorrerà con la figlia minore sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, alternando con la madre, ogni anno, il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
il padre terrà con sé la figlia tre giorni, anche non consecutivi, durante le festività pasquali, alternando con la madre ogni anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con i genitori due settimane anche non consecutive in un periodo da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Il tutto fatto salvo ogni più ampio o diverso accordo tra i genitori, a fronte degli impegni lavorativi dei medesimi e di quelli scolastici ed extra scolastici della minore, secondo flessibilità ed alternanza.
7) Tenuto conto che il figlio avrà residenza presso il padre e la figlia avrà Per_2 Per_1
collocamento e residenza presso la madre, le parti concordano che ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario dei figli, fino all'autosufficienza economica di ciascuno di loro, senza che vi sia la corresponsione di assegni dell'uno verso l'altra o viceversa. I genitori altresì concordano che graveranno su entrambi nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie non comprese nel mantenimento ordinario, specificando che tali sono quelle di cui al Protocollo Tribunale di Brescia 14.07.2016, che dichiarano di voler applicare al presente accordo.
8) L'assegno unico INPS dal mese di agosto 2025 sarà percepito al 100% dalla sig.ra mentre Pt_2
dal ventunesimo anno dei figli le detrazioni fiscali saranno al 50% tra le parti.
9) Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo la sig.ra trasferirà al sig. Pt_2 Pt_1
la quota di sua proprietà degli immobili siti in RA (BS) alla via De Gasperi n. 7, meglio descritti in premessa, al prezzo complessivo sin da ora pattuito di €uro 28.000,00 (ventottomila=).
Con il versamento del prezzo di compravendita, la sig.ra non avrà più nulla a pretendere per Pt_2
la casa familiare, alla cui assegnazione, comunque, sin da ora rinunzia.
9.1) Contestualmente all'atto di compravendita, la sig.ra cesserà il rapporto di mutuo in Pt_2
essere, che continuerà a sussistere in capo al solo sig. ferme restando le necessarie Pt_1
autorizzazioni bancarie
9.2) Le parti pattuiscono che dal mese di agosto 2025, compreso, le rate del mutuo in essere saranno versate per intero alla banca dal sig. con esonero della sig.ra nei rapporti interni Pt_1 Pt_2
tra loro.
9.3) Le parti pattuiscono che entro e non oltre la fine del mese di agosto 2025 le utenze attive presso la casa familiare saranno volturate a nome del sig. Pt_1
10) Le parti pattuiscono che la giacenza presente sul conto corrente comune sopra menzionato, aperto presso la banca Intesa San Paolo, sarà divisa in misura paritaria tre le parti e per effetto della divisione delle somme la sig.ra consegnerà al sig. il bancomat e i codici di accesso. Pt_2 Pt_1
11) Le parti pattuiscono che entro la fine del mese di luglio 2025 la proprietà della FIAT Panda targata
FR 316 ZR sarà trasferita a titolo gratuito dalla sig.ra al sig. Pt_2 Pt_1 12) Le parti, infine, si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
13) Le spese di causa sono da intendersi integralmente compensate tra le parti.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dal 2006, dalla quale sono nati i figli il 21.8.2007 e in data 20.1.2010, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono Per_2 Per_1 rivolte all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori-figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e la figlia minore appaiono conformi all'interesse della minore stessa, che si
è omesso di sentire in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento della figlia minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
AU HE
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
AU HE Presidente relatrice
FR DI DI
RE ES DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 14798/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a RA (BS), Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. COSTA MARCELLA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a RA Parte_2 C.F._2
(BS), presso lo studio dell'Avv. COSTA MARCELLA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 27.11.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) Cessazione della coabitazione tra le parti, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, i quali, nel reciproco rispetto, si Per_1
impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendole, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute ed ai relativi costi saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di , nonché delle effettive possibilità economiche dei genitori;
le decisioni su Per_1
questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé la figlia anche tenuto conto delle attività svolte da lei.
4) La figlia minore avrà la residenza e il collocamento prevalente presso la madre. La sig.ra Per_1
entro e non oltre la fine del mese di agosto 2025 si trasferirà con la figlia minore presso un Pt_2
appartamento già individuato sito nel Comune di Gussago (BS). Nel medesimo termine la sig.ra asporterà dall'immobile i propri beni ed effetti personali, che le parti hanno già individuato Pt_2
di comune accordo.
5) Il figlio maggiorenne studente e non economicamente autosufficiente, rimarrà a vivere Per_2
con il padre presso la casa familiare, sita a RA (BS) in via De Gasperi n. 7 che viene assegnata in godimento al sig. con tutto quanto in essa contenuto, mobili, arredi e Pt_1
suppellettili.
6) In ordine alle frequentazioni tra padre e la figlia minore, tenuto conto dell'età adolescenziale di
, le parti stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando questa lo Per_1
desideri, con flessibilità di calendario e con la possibilità per padre e figlia di accordarsi direttamente in ordine a tempi e modalità di visita, dando preavviso alla madre;
il tutto, garantendo almeno la frequentazione tra padre e figlia per due fine settimana al mese, previo accordo con la madre. Il padre trascorrerà con la figlia minore sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, alternando con la madre, ogni anno, il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
il padre terrà con sé la figlia tre giorni, anche non consecutivi, durante le festività pasquali, alternando con la madre ogni anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con i genitori due settimane anche non consecutive in un periodo da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Il tutto fatto salvo ogni più ampio o diverso accordo tra i genitori, a fronte degli impegni lavorativi dei medesimi e di quelli scolastici ed extra scolastici della minore, secondo flessibilità ed alternanza.
7) Tenuto conto che il figlio avrà residenza presso il padre e la figlia avrà Per_2 Per_1
collocamento e residenza presso la madre, le parti concordano che ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario dei figli, fino all'autosufficienza economica di ciascuno di loro, senza che vi sia la corresponsione di assegni dell'uno verso l'altra o viceversa. I genitori altresì concordano che graveranno su entrambi nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie non comprese nel mantenimento ordinario, specificando che tali sono quelle di cui al Protocollo Tribunale di Brescia 14.07.2016, che dichiarano di voler applicare al presente accordo.
8) L'assegno unico INPS dal mese di agosto 2025 sarà percepito al 100% dalla sig.ra mentre Pt_2
dal ventunesimo anno dei figli le detrazioni fiscali saranno al 50% tra le parti.
9) Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo la sig.ra trasferirà al sig. Pt_2 Pt_1
la quota di sua proprietà degli immobili siti in RA (BS) alla via De Gasperi n. 7, meglio descritti in premessa, al prezzo complessivo sin da ora pattuito di €uro 28.000,00 (ventottomila=).
Con il versamento del prezzo di compravendita, la sig.ra non avrà più nulla a pretendere per Pt_2
la casa familiare, alla cui assegnazione, comunque, sin da ora rinunzia.
9.1) Contestualmente all'atto di compravendita, la sig.ra cesserà il rapporto di mutuo in Pt_2
essere, che continuerà a sussistere in capo al solo sig. ferme restando le necessarie Pt_1
autorizzazioni bancarie
9.2) Le parti pattuiscono che dal mese di agosto 2025, compreso, le rate del mutuo in essere saranno versate per intero alla banca dal sig. con esonero della sig.ra nei rapporti interni Pt_1 Pt_2
tra loro.
9.3) Le parti pattuiscono che entro e non oltre la fine del mese di agosto 2025 le utenze attive presso la casa familiare saranno volturate a nome del sig. Pt_1
10) Le parti pattuiscono che la giacenza presente sul conto corrente comune sopra menzionato, aperto presso la banca Intesa San Paolo, sarà divisa in misura paritaria tre le parti e per effetto della divisione delle somme la sig.ra consegnerà al sig. il bancomat e i codici di accesso. Pt_2 Pt_1
11) Le parti pattuiscono che entro la fine del mese di luglio 2025 la proprietà della FIAT Panda targata
FR 316 ZR sarà trasferita a titolo gratuito dalla sig.ra al sig. Pt_2 Pt_1 12) Le parti, infine, si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
13) Le spese di causa sono da intendersi integralmente compensate tra le parti.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dal 2006, dalla quale sono nati i figli il 21.8.2007 e in data 20.1.2010, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono Per_2 Per_1 rivolte all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori-figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e la figlia minore appaiono conformi all'interesse della minore stessa, che si
è omesso di sentire in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento della figlia minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
AU HE
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209