Ordinanza presidenziale 26 settembre 2024
Ordinanza collegiale 4 aprile 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00072/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00339/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 339 del 2023, proposto dalla signora AR AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Campobasso, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Cecilia Maria Satta ed Elisabetta Di Giovine, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
della società AIG Europe S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ivan Bullo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’accoglimento
delle domande originariamente proposte innanzi al Tribunale Civile di Campobasso, e in questa sede poi riassunte in aderenza all’ordinanza n. 5465/2023 del 25.09.2023 del medesimo Tribunale Civile, domande tutte riguardanti la demolizione della sopraelevazione di proprietà della ricorrente e aventi ad oggetto, rispettivamente:
- l’annullamento dell’avviso di accertamento esecutivo n. 70754/22;
- la restituzione degli oneri di urbanizzazione a suo tempo versati al Comune per costruire la sopraelevazione poi demolita dall’Ente;
- il risarcimento del danno subito dall’interessata in conseguenza della demolizione;
- il ripristino della porzione di sopraelevazione illegittimamente demolita.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campobasso e della società assicurativa chiamata in garanzia nel giudizio civile qui riassunto;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la sentenza non definitiva n. 252/2024;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2025 il dott. IG LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. All’odierno esame del Collegio viene la causa relativa al complesso immobiliare esistente in Campobasso, ai numeri civici 105 e 107-109 del Viale XXIV Maggio, sulla quale questo Tribunale ha già pronunciato la sentenza non definitiva n. 252 del 30.07.2024.
1.1. Come già ampiamente spiegato nella citata sentenza non definitiva, la controversia riguarda un complesso composto da due edifici.
Il primo, che ha i numeri civici 107-109 ed è distinto al catasto comunale al foglio 133, particella 27, subalterni 5 e 6, è costituito da una costruzione a due piani, a pianta approssimativamente quadrata, che comprende al piano terra un negozio, il subalterno 5, che un tempo era una cantina e ospita attualmente una profumeria, e al piano superiore un appartamento, il subalterno 6.
La facciata anteriore di questo primo edificio guarda sul Viale cittadino XXIV Maggio, è allineata con gli altri edifici della strada pubblica, e comprende al piano terra le vetrine del negozio e, sopra di esse, le finestre anteriori dell’appartamento.
La facciata posteriore dello stesso stabile, opposta a quella appena descritta, comprende invece al piano terra il retro del negozio, e, al primo piano, le finestre posteriori dell’appartamento, corredate di un balcone che si sviluppa per tutta la facciata in questione.
La facciata posteriore guarda poi su una corte interna, anch’essa di forma approssimativamente quadrata, delimitata dalle pareti di altri edifici e occupata per un lato dall’edificio che porta il numero civico 105, dove esiste un magazzino distinto al catasto al foglio 133, particella 27, subalterno 14.
Tale magazzino, che in origine era la cantina dell’appartamento soprastante, ha la forma di un parallelepipedo e si sviluppa per tutto un lato della corte, dalla facciata posteriore dell’immobile a due piani sino a quella ad esso opposta che delimita la corte stessa; sempre in origine, esso era alto quanto il piano terra; pertanto il suo tetto, piatto a terrazza, si trovava allo stesso livello del pavimento del balcone dell’appartamento al primo piano.
Tutti questi immobili appartenevano originariamente a una sola persona, rispettivamente padre della signora FI AN e nonno della signora AR AN. A seguito di una divisione ereditaria, l’appartamento è stato poi attribuito in proprietà esclusiva alla prima delle due, mentre il negozio e il magazzino sono stati attribuiti, sempre in proprietà esclusiva, alla seconda, con le clausole di cui si dirà più avanti.
1.2. Ciò posto, la signora AR AN (odierna ricorrente), intenzionata a valorizzare il locale commerciale di sua proprietà, il 23 luglio 2010 presentò al Comune una denuncia di inizio di attività (D.I.A. n. 16499) di contenuto identico ad altra precedente, relativa a una sopraelevazione del magazzino. Il Comune con la nota n. 17986 dell’11 agosto 2010 richiese la documentazione mancante e il pagamento degli oneri e spese necessarie al fine di svolgere l’attività istruttoria sulla nuova D.I.A.: e la ricorrente assolse tale onere.
In sintesi l’interessata, in forza di questa D.I.A., sul tetto a terrazza di cui s’è detto aveva realizzato un primo piano, alto tanto quanto il primo piano dell’edificio adiacente, e quindi come l’appartamento posto sopra al negozio. Di conseguenza, aveva anche innalzato una delle pareti della sopraelevazione, quella parallela alla facciata posteriore dell’appartamento, a poca distanza da quest’ultima, ossia a poco più di un metro dal relativo balcone, e a circa 2,90 metri dalla parete finestrata vera e propria.
Su sollecitazione della sig.ra FI AN, allora proprietaria -si è detto- dell’appartamento, la quale riteneva tale intervento non consentito, il Comune emetteva quindi a carico dell’odierna ricorrente l’ordinanza di demolizione n. 195/2011, la quale, sulla premessa che la sopraelevazione descritta non rispettasse la distanza minima di 10 metri tra fabbricati imposta dal D.M. 2 aprile 1968 n.1444, e ritenendo che tale distanza fosse inderogabile, “ dichiara(va) nullo il titolo abilitativo edilizio in questione (DIA n.16449 del 23 luglio 2010) relativamente all’ampliamento eseguito a distanza inferiore ai mt 10 dall’esistente veduta, e per gli effetti ordina(va)” alla ricorrente ... “di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi originario inerente la parete in ampliamento precedentemente modificata ” con la D.I.A. di cui si è detto (in termini, l’ordinanza di demolizione n. 195/2011).
Poco tempo dopo, con la sentenza n. 474 del 10.07.2013 questo T.A.R. ha respinto l’impugnazione avanzata dall’interessata avverso l’ordinanza di demolizione appena detta, ritenendo che questa, in sintesi estrema, fosse correttamente motivata, e fosse stata emanata dal Comune nei termini consentiti. E il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 1433 del 6.03.2018 ha respinto l’appello avverso la relativa pronuncia, ritenendolo infondato.
2. Coevamente questo stesso T.A.R. Molise, con la sentenza n. 483 del 27.07.2018, ha accolto il ricorso che il sig. NA BA aveva avanzato, quale avente causa della signora FI AN, “ per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Campobasso sull’istanza/diffida presentata dal ricorrente, in data 35833 del 29/08/2017, volta ad ottenere l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 195/2011 (prot. n. 25157 del 17/11/2011) ”, dichiarando “ l’obbligo del Comune di Campobasso di procedere alla esecuzione dei lavori di demolizione della sopraelevazione entro il termine di giorni 180 decorrenti dalla notificazione, o comunicazione, della presente sentenza ” (cfr. T.A.R. Molise, sentenza n. 483/2018).
E con l’ordinanza n. 206 del 21 luglio 2020 il Tribunale ha successivamente nominato un commissario ad acta col compito di dare esecuzione alla propria sentenza passata in giudicato e dunque, in definitiva, all’ordinanza comunale di demolizione n. 195/2011.
L’Amministrazione comunale, intendendo però evitare l’insediamento del commissario, ha di lì a poco proceduto essa stessa all’esecuzione della demolizione, radendo completamente al suolo la sopraelevazione (ivi compresa, quindi, anche la sua porzione collocata oltre la distanza di 10 metri dalla parete finestrata dell’abitazione vicina, di attuale proprietà del sig. BA).
Tant’è che il 24.07.2020 l’arch. Stelvio Bagnoli, incaricato dall’Ente, ha anche redatto un verbale di ultimazione dei lavori demolitori ad opera della Edilscavi Iannaccone s.n.c., in cui si attestava che tali lavori erano stati “ eseguiti a regola d'arte ”. E, da ultimo, il Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Abusi del Comune di Campobasso, con determina n. 2558 del 1°.09.2020, ha preso atto “ del verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 24 luglio 2020 dall'arch. Stelvio Bagnoli in qualità di direttore dei lavori ” e, per l'effetto, ha approvato “ le risultanze in esso contenute alla stregua del certificato di regolare esecuzione ” (in termini, la determina appena citata).
3. Contro tali determinazioni la signora AN AR ha proposto, a suo tempo, il ricorso n. 362 del 2020 con il quale essa si era doluta del fatto che l’azione esecutiva comunale non sarebbe stata conforme al giudicato amministrativo, il quale avrebbe imposto la sola demolizione della porzione di sopraelevazione costruita in violazione della distanza minima di 10 metri dalla parete finestrata dell’edificio vicino. L’abbattimento integrale della sopraelevazione avrebbe pertanto determinato la distruzione anche di una parte del fabbricato legittimamente realizzata: da qui anche l’illegittimità della determinazione con la quale l’Amministrazione aveva dato atto della regolare esecuzione dei lavori di demolizione in danno della ricorrente.
Con la sentenza non definitiva n. 252 del 30.07.2024, questo Tribunale ha allora accolto il ricorso n.r.g. 362/2020, tra le altre cose evidenziando che: « il ricorso n.r.g. 362/2020 va accolto risultando illegittima la complessiva condotta esecutiva dell’ordinanza demolitoria posta in essere dall’Amministrazione, viziata da eccesso di potere e difetto di istruttoria nei termini anzidetti, con la conseguente illegittimità della determinazione dirigenziale n. 2558 del 1°.09.2020 di conclusiva “Presa d’atto ed approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di demolizione delle opere abusive in Via XXIV Maggio” (cfr. l’oggetto del provvedimento), la quale dovrà per l’effetto essere quindi annullata nei limiti di interesse della parte ricorrente (ferma quest’ultima restando ai fini della remunerazione della incolpevole ditta esecutrice dei lavori). Le spese del giudizio n.r.g. 362/2020 verranno regolate unitamente a quelle del giudizio connesso, all’esito della definizione della complessiva lite » (cfr. T.A.R. Molise, sentenza non definitiva n. 252 del 30.07.2024).
4. La signora AN AR era stata, però, a suo tempo raggiunta anche dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo n. 70754 del 4.10.2022, recante intimazione di pagamento delle spese di demolizione in danno sostenute dal Comune per l’esecuzione dell’ordinanza n. 195/2011 in sostituzione della proprietaria: intimazione contro la quale aveva adito il Tribunale Ordinario di Campobasso con l’atto di citazione iscritto al n.r.g. 2066/2022.
4.1. In sede civile l’attrice domandava:
« - Voglia l’On.le Tribunale di Campobasso accogliere integralmente la domanda attrice perché fondata in fatto e in diritto;
- Voglia l’On.le Tribunale di Campobasso riconoscere in campo alla istante il diritto al rimborso delle somme versate in favore del comune di Campobasso a titolo di oneri di urbanizzazione pari ad € 7912,12 come da ricevuta da Bonifico Bancario del 12/04/2011 oltre la somma di € 161,93 versate per la trasmissione della SCIA attinente i lavori di ampliamento del fabbricato;
- Voglia l’On.le Tribunale di Campobasso riconoscere e dichiarare la illegittimità dell’avviso di accertamento esecutivo emesso dal Comune di Campobasso prot. N. 70754 del 04/10/2022 in quanto avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme di fatto non dovute per quanto indicato in premessa;
- Voglia altresì l’On.le Tribunale di Campobasso condannare il comune di Campobasso al risarcimento dei danni tutti subiti dalla istante e innanzi specificati e quantificati nella misura complessiva di € 62.140,00;
- Voglia inoltre l’On.le Tribunale adito condannare il comune di Campobasso al ripristino in favore della istante della parte di sopraelevazione illegittimamente demolita;
- Voglia altresì l’On.le Tribunale di Campobasso sussistendo ogni presupposto di legge concedere in favore dalla Sig.ra AN AR la sospensione dell’esecutività dell’avviso di accertamento in oggetto.
Il tutto con vittoria di spese ed onorario di giudizio » (in termini l’atto di citazione, qui prodotto quale allegato n. 3 alla produzione della ricorrente del 27.12.2023).
4.2. Nel relativo giudizio civile si era costituito il Comune di Campobasso, che domandava, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della XL INSURANCE COMPANY SE-Rappresentanza Generale per l'Italia , in virtù degli obblighi assicurativi da questa assunti in forza di polizze nn. K181T017613 e K211T045613, e altresì della AIG Europe Limited-Rappresentanza Generale per l'Italia , in virtù degli obblighi assicurativi da questa assunti in forza di polizze nn. TFLE000381-IFLE001061-1FLE001935. L’Ente, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Autorizzata dall’adito Tribunale la chiamata in garanzia, entrambe le predette società assicurative si erano poi ritualmente costituite in giudizio.
4.3. All’esito del proprio giudizio, tuttavia, l’adito Tribunale Ordinario di Campobasso, con l’ordinanza n. 5465 del 25.09.2023, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del T.A.R. Molise, sulla base dei seguenti rilievi: « ritenuto che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui all’art. 133 lett. f), c.p.a.., le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle Pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell’uso del territorio, e fra esse rientrano anche i giudizi relativi alla contestazione dell’an e del quantum di una sanzione pecuniaria edilizia, cui è assimilabile l’ingiunzione di pagamento dell’importo anticipato dall’Amministrazione per la c.d. esecuzione in danno, a seguito dell’inottemperanza di un ordine di demolizione di abuso edilizio (T.A.R. Napoli n. 195/2012 e TAR Catanzaro n. 1203/2008); ritenuto che anche la domanda di restituzione degli oneri di urbanizzazione, essendo strettamente correlata ad un rapporto obbligatorio intercorrente tra amministrazione pubblica e privato richiedente, è soggetta alla giurisdizione amministrativa, come peraltro pacificamente affermato da costante giurisprudenza secondo cui l’accertamento richiesto per la restituzione rientra a tutti gli effetti nel novero delle materie di spettanza esclusiva della G.A., ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.; ritenuto che, nella specie, la pretesa sanzionatoria, posta a base dell’intimazione di pagamento n. 70754/2022, e la successiva domanda avanzata dall’attrice, danno luogo ad una controversia che trae origine da atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio; che, pertanto, vertendo la controversia non solo su eventuali comportamenti illeciti ma anche e soprattutto sulla legittimità dell’atto di intimazione e degli atti presupposti, essa appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, pure sulle questioni risarcitorie consequenziali (cfr. art. 7.5. del d.lgs. n. 104/2010) ».
5. Parte attrice, aderendo alle indicazioni del Tribunale Civile, il 27.12.2023 ha allora riassunto il relativo giudizio innanzi a questo T.A.R. con l’odierno ricorso iscritto al n.r.g. 339/2023, insistendo per l’integrale accoglimento delle domande già formulate innanzi al G.O., da intendersi integralmente riproposte.
5.1. In sintesi, quindi, con quest’ultimo ricorso (quello all’odierno esame del Collegio), ha qui domandato:
a) l’annullamento dell’avviso di accertamento con il quale il Comune le aveva richiesto il rimborso della spesa di € 10.991,42, a titolo di rivalsa della spesa sostenuta da tale Ente per lo svolgimento delle operazioni di demolizione condotte in suo danno;
b) la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da essa cagionato, identificato nelle poste risarcitorie rispettivamente quantificate in: - 49.500,00 € per il danno da perdita della porzione immobiliare illegittimamente demolita; - 12.000,00 € per il danno cagionato da infiltrazioni al locale sottostante; - 640,00 € per il mancato utilizzo del medesimo locale sottostante;
c) la condanna dell’Ente alla restituzione delle somme versate alle casse comunali dalla proprietaria a titolo di oneri di urbanizzazione in relazione alla sopraelevazione poi demolita, per l’ammontare pari a 7.912.12 €, oltre che per 161,93 € versati per la trasmissione della SCIA;
d) la condanna del Comune, infine, al ripristino della porzione di sopraelevazione illegittimamente demolita.
6. Il Comune di Campobasso si è costituito in giudizio, difendendo la legittimità dei provvedimenti contestati e la correttezza dell’operato dei propri uffici: tanto sull’assunto che l’ordinanza di demolizione imponesse l’integrale abbattimento della sopraelevazione, senza salvezza per l’eventuale sua porzione eccedente la distanza di 10 metri dalla parete finestrata del vicino.
6.1. La difesa comunale, con particolare riferimento alla domanda di restituzione delle somme versate dalla ricorrente a titolo di oneri di urbanizzazione, ha inoltre eccepito:
- da un lato, la prescrizione del diritto alla restituzione di tali somme, per essere trascorsi più di dieci anni dalla data del loro pagamento, avvenuto il 12.04.2011 (peraltro non tutti gli oneri versati avrebbero riguardato il manufatto demolito, essendo una loro parte collegata ad opere relative al piano terra dell’edificio);
- dall’altro e in subordine, ex art. 1242 c.c., la compensazione con le somme comunque spettanti all’Amministrazione a titolo di rivalsa per i costi della demolizione in danno.
6.2. Quanto alla domanda di accertamento dell’illegittimità dell’avviso di accertamento esecutivo n. 70754/22, la medesima, ancor prima che infondata, sarebbe stata tardiva:
- sia in quanto proposta innanzi all’A.G.O. oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso (la citazione sarebbe stata depositata il 6.12.2022, mentre la notifica dell’avviso risalirebbe al 4.10.2022);
- sia in considerazione della mancata impugnazione della preliminare intimazione di pagamento del 4.02.2022.
6.3. Sulla richiesta risarcitoria, poi, la difesa comunale ha eccepito, oltre che la sua infondatezza, l’inammissibilità della pretesa, in quanto azionata fuori dell’ambito di un giudizio di ottemperanza nonostante essa fosse fondata sulla presunta violazione di un giudicato, nonché la sua tardività per lo spirare sia del termine di prescrizione del diritto previsto dall’art. 2947 c.c., sia del termine di decadenza dall’azione di cui all’art. 30 cod. proc. amm..
6.4. In subordine, infine, il Comune, facendo seguito alla chiamata in garanzia già formulata dinanzi al G.O., da intendersi qui trascritta e confermata, per la denegata ipotesi di un accertamento della propria responsabilità ha ribadito di voler essere integralmente manlevato da XL INSURANCE COMPANY SE-Rappresentanza Generale per l’Italia, in virtù degli obblighi assicurativi da questa assunti in forza di polizze nn. K18IT017613 e K21IT045613, e dalla AIG Europe Limited-Rappresentanza Generale per l’Italia, in virtù degli obblighi assicurativi da questa assunti in forza di polizze nn. IFLE000381-IFLE001061-IFLE001935, fusa per incorporazione con AIG Europe S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia , che garantiscono l’Ente per la RC Patrimoniale.
7. Si è altresì costituita in giudizio la società assicurativa AD AIG EUROPE S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia , la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di garanzia e di manleva spiegata dal Comune, per la natura meramente privatistica delle obbligazioni di garanzia di cui si tratterebbe, (in tesi) esulanti dalla giurisdizione devoluta all’A.G.A. dall’art. 7 del cod. proc. amm. in quanto completamente estranee all’esercizio del potere amministrativo.
La compagnia assicurativa, rispetto alla domanda di manleva formulata dal Comune, ha inoltre eccepito che questa eccederebbe dai limiti dell’assicurazione accordata all’Ente assicurato, e in subordine ha domandato al Collegio di circoscrivere l’obbligo di manleva nei limiti del massimale e al netto della franchigia ivi pattuiti.
Nel merito, la difesa della società ha infine aderito alle contestazioni formulate dalla resistente alle pretese ricorrenti.
8. Con la sentenza -solo in parte definitiva- n. 252 del 30.07.2024, riuniti i ricorsi n.r.g. 362/2020 e n.r.g. 339/2023, il Tribunale ha così deciso:
« a) definitivamente pronunciando sul ricorso n.r.g. 362/2020, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato;
b) non definitivamente pronunciando sul ricorso n.r.g. 339/2023, e riservata al definitivo ogni altra questione di rito e sul merito, cosi provvede:
- dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, la richiesta di manleva avanzata dal Comune nei confronti delle assicurazioni intimate;
-respinge la domanda risarcitoria di parte ricorrente nella parte in cui proposta per i danni da infiltrazione e da mancato godimento del bene sottostante la sopraelevazione investita dalla demolizione;
- respinge, altresì, la domanda di riparazione in forma specifica mediante condanna del Comune al ripristino della sopraelevazione illegittimamente abbattuta;
- ai fini del restante decidere dispone una C.T.U. ai sensi dell’art. 67 cod. proc. amm., nominando quale consulente tecnico il Presidente pro tempore dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso, con facoltà di delega in favore di un Ingegnere iscritto al relativo albo e munito delle specifiche competenze in materia di ingegneria civile richieste dalla natura dell’incarico, e all’uopo fissa la data del 3 settembre 2024, ore 11.00, per il conferimento dell’incarico e il giuramento del C.T.U., delegando il Giudice relatore, dott. IG LA, all’espletamento delle operazioni all’uopo necessarie » (T.A.R. Molise, sentenza non definitiva n. 252 del 30.07.2024).
8.1. Sulla richiesta di manleva avanzata dal Comune, in particolare, il Tribunale ha rilevato che « Venendo ora alla domanda di manleva avanzata dal Comune, il Collegio è dell’avviso che, in tutta evidenza, e a differenza di quanto sostenuto dall’Amministrazione, il rapporto di quest'ultima con le sue compagnie assicurative esuli dalla giurisdizione di questo giudice.
Deve osservarsi in termini generali che la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo non è estensibile ai diritti soggettivi di natura patrimoniale solo collegati al rapporto principale, quale si presenta quello esercitato, nel caso in specie, dalla resistente Amministrazione comunale (T.A.R. Lombardia, sez. di Brescia, sentenza n. 687 del 25.03.2009; T.A.R. Emilia Romagna, sez. Parma, sentenza n. 334 del 26.07.2006; T.A.R. Sicilia, sentenza n. 1628 del 16.10.2009; T.A.R. Marche, sez. I, sentenza n. 813 del 28.10.2011).
Vero è poi che nella fattispecie si rientra nell’area della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del cod. proc. amm., il medesimo, nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi. Tuttavia, nel caso in esame la domanda di manleva del Comune nei confronti delle compagnie assicurative afferisce a rapporti interni di natura meramente patrimoniale tra il Comune e le compagnie assicurative, dove non si verificano atti, accordi o comportamenti riconducibili neanche mediatamente all'esercizio di un potere posto in essere da pubbliche amministrazioni: tali rapporti non sono quindi sotto alcun aspetto idonei a radicare la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Nella totale assenza delle condizioni per il radicamento della giurisdizione amministrativa, inoltre, ad avviso del Collegio non è possibile invocare neppure il principio della concentrazione del giudizio (sul tema, altresì, T.A.R. Toscana, sentenza n. 6598 del 24.11.2010).
Per quanto riguarda la parte ricorrente, va ricordato che la stessa non può agire direttamente contro le compagnie assicurative, per il pacifico principio per cui il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità (Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 28834 del 5.12.2008).
Il Tribunale non può quindi che uniformarsi all’orientamento, anche da ultimo ribadito, nel senso che “la domanda di manleva, anche se proposta da un ente pubblico in relazione al rapporto assicurativo, attiene ad un rapporto paritetico fra Amministrazione ed operatore privato, senza alcun esercizio di potere autoritativo ex art. 7 del cod. proc. amm., sicché le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. sul punto, fra le tante, TAR Abruzzo, L'Aquila, sentenza n. 145/2021 con la giurisprudenza ivi richiamata e TAR Campania, Napoli, Sezione V, sentenza n. 3766/2019)” (in termini, da ultimo, T.A.R. Lombardia, sez. IV, sentenza n. 1328 del 28.05.2021) » (T.A.R. Molise, sentenza n. 252 del 30.07.2024, par. 26).
9. Con l’ordinanza n. 347 dell’11.11.2024 il Tribunale ha poi rimodulato i termini che erano stati assegnati in precedenza al C.T.U..
10. Con una nota del 16 gennaio 2025, in seguito, il C.T.U., “ evidenziando che la parte attrice non ha nominato un proprio Consulente Tecnico nei termini fissati ”, ha chiesto chiarimenti al Collegio sul “ se, nella stesura della propria Relazione finale, debba tener conto delle note redatte dall’Ing. NA LEMMO il quale, tra l’altro, fa esplicito riferimento al Titolo Edilizio (SCIA Prot. N. 21898 del 04/10/2011) per il quale il Comune di Campobasso, come detto, ne ha dichiarato l’inesistenza agli atti ” (cfr. la nota depositata dal C.T.U. il 16 gennaio 2025).
E, nell’attesa di ottenere i chiarimenti richiesti, il medesimo C.T.U. ha depositato una propria prima relazione tecnica senza tener ancora conto delle osservazioni rese dall’Ing. NA MM per la parte ricorrente, né della SCIA n. 21898 del 4 ottobre 2011, e tuttavia rappresentando al Collegio nella coeva nota di trasmissione che “ Resta inteso che lo scrivente C.T.U., successivamente ai chiarimenti/disposizioni istruttorie che riceverà ad espletamento dell’Udienza Pubblica fissata per il giorno 02 aprile 2025, trasmetterà, entro i termini che codesto Spett.le Tribunale vorrà stabilire, la propria Relazione di Consulenza Tecnica nella quale si terrà conto, eventualmente, anche delle osservazioni, redatte dal’Ing. NA LEMMO, ricevute, a mezzo P.E.C del 14 gennaio 2025, dall’Avv. Lorenzo Bruno Antonio MOLINARO (cfr. la nota depositata dal C.T.U. il 16 gennaio 2025).
Si tratta della relazione tecnica del C.T.U. del 14.02.2025, depositata agli atti del giudizio in data 24.02.2025 (cfr. il documento denominato “ Deposito ” del C.T.U. del 24.02.2025).
11. Con l’ordinanza n. 101 del 4.04.2025 il Tribunale, disponendo incombenti integrativi, e rimodulando le scadenze già assegnate, ha fornito indi al C.T.U i seguenti chiarimenti:
« … Osservato che, da ultimo, il Comune di Campobasso, con il deposito del 27 marzo e 2 aprile del 2025, ha prodotto ulteriori documenti, tra i quali figura proprio la SCIA n. 21898 del 4 ottobre 2011 dianzi menzionata;
Considerato, tutto ciò premesso, che in questa sede può essere lasciata impregiudicata la questione della validità o meno della nomina del C.T.P. incaricato per la parte ricorrente, la cui ritualità il Collegio si riserva di valutare nel prosieguo del giudizio;
Rilevato difatti che, in disparte la questione appena detta, il Collegio rileva comunque l’assorbente esigenza istruttoria di acquisire dal C.T.U. una relazione tecnica che tenga conto anche degli elementi –tra loro in buona parte connessi - introdotti sia dalla parte ricorrente per il tramite dell’Ing. MM, sia dal Comune di Campobasso con la produzione da ultimo depositata in giudizio;
Considerato, infatti, che la relazione già trasmessa dal C.T.U. è stata oggettivamente condizionata dalla circostanza che, alla richiesta di rilascio di copia della “D.I.A. n. 21898 del 04 ottobre 2011- variante alla D.I.A. n. 16649 del 23 luglio 2010 (presentata dalla Sig.ra AR NG …. Completa di tutti gli allegati grafici/progettuali e di tutte le eventuali integrazioni”, il Comune di Campobasso, con la nota n. 77294 del 22 ottobre 2024, aveva risposto che “non esiste agli atti alcuna Pratica Edilizia con tale protocollo” (cfr. la documentazione depositata dal C.T.U. in data 16 gennaio 2025);
Rilevato, per converso, che con la produzione da ultimo depositata il Comune ha dato atto, invece, dell’esistenza della relativa pratica edilizia, contrariamente a quanto precedentemente comunicato al C.T.U.;
Osservato, allora, che l’esigenza di un’estensione delle valutazioni del C.T.U. tanto più s’impone tenuto conto del rinvenimento della SCIA n. 21898 del 4 ottobre 2011, in precedenza erroneamente ritenuta inesistente;
Considerato, pertanto, che il C.T.U. dovrà depositare una nuova relazione finale, allargando l’ambito delle proprie valutazioni non solo alle considerazioni svolte dall’Ing. MM per la parte ricorrente, ma anche alla documentazione ultimamente depositata dal Comune: tanto al fine di far pervenire al Collegio una relazione focalizzata su tutti gli elementi attualmente disponibili, e quindi esaustiva;
Evidenziato, infine, che sarà compito del Tribunale, in sede di decisione del ricorso, valutare la correttezza dell’obiezione comunale secondo la quale la SCIA n. 21898 del 4 ottobre 2011 avrebbe formato oggetto di auto-annullamento, senza che tale affermazione possa quindi condizionare indebitamente l’operato del C.T.U.;
Ritenuto dunque, in conclusione, alla luce di tutto quanto appena esposto, che il C.T.U. deve essere onerato dei nuovi incombenti sopra indicati, e che tanto comporta la necessità di una conseguente rimodulazione, operata nel seguente dispositivo, dei termini e delle scadenze istruttorie successive, nonché della stessa data già fissata per l’udienza pubblica di discussione » (cfr. T.A.R. Molise, ordinanza n. 101 del 4.04.2025).
12. Infine, in data 10.06.2025 il C.T.U. ha depositato una seconda relazione tecnica (cfr. all. denominato “ Deposito consulenza tecnica d’ufficio ” del C.T.U. del 10.06.2025), cui ha fatto seguito la richiesta di liquidazione del compenso del 17.07.2025, calcolato dal richiedente in € 10.108,57 (cfr. la “rich iesta liquidazione compenso ” del C.T.U. del 17.07.2025).
13. Nel successivo corso del giudizio le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti.
14. All’udienza pubblica del 17.09.2025, uditi i difensori presenti ribadire le rispettive posizioni, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
15. Il ricorso in epigrafe, per la parte che residua da decidere, va accolto nei limiti di cui sta per dirsi.
Le eccezioni di rito sollevate dalla difesa comunale possono essere tutte disattese con il semplice rinvio ai contenuti della sentenza non definitiva n. 252/2024, essendo state riprodotte da tale difesa eccezioni ormai già scrutinate in quella sede dal Tribunale.
16. In limine litis va poi confermata l’impostazione seguita dal Tribunale nell’ordinanza n. 101 del 4.04.2025, sul tema della ritualità dei rilievi svolti dall’ing. MM nella relazione trasmessa al C.T.U. dal difensore della parte ricorrente in data 14.01.2025 (cfr. all. denominato “ domanda ” del C.T.U. del 16.01.2025 alle pagine 1 e da 8 a 11).
Con la nota depositata 16 gennaio 2025, il C.T.U. ha domandato quanto segue: « evidenziando che la parte attrice non ha nominato un proprio Consulente Tecnico nei termini fissati, se, nella stesura della Relazione finale, debba tener conto delle note redatte dall’Ing. NA LEMMO il quale, tra l’altro, fa esplicito riferimento al Titolo Edilizio (SCIA Prot. N. 21898 del 04/10/2011) per il quale il Comune di Campobasso, come detto, ne ha dichiarato l’inesistenza agli atti » (cfr. l’all. “ domanda ” cit.).
Al riguardo, con l’ordinanza n. 101 del 4.04.2025 il Tribunale si è riservato di valutare la validità o meno della nomina del C.T.P. incaricato per la parte ricorrente, pronunciando quindi sulla ritualità della nomina nel prosieguo del giudizio.
16.1. Orbene, il Collegio è dell’avviso che debba ritenersi pienamente ammissibile la nota difensiva trasmessa dal difensore della parte ricorrente al C.T.U. in data 14.01.2025, nota alla quale sono state allegate: - la copia della Scia n. 21898 del 4.10.2011; - una semplice “ nota alla bozza di relazione ” a firma dell’Ing. MM.
Sicché l’apporto reso dall’Ing. MM al C.T.U., per come veicolato dal difensore della parte ricorrente, deve considerarsi pienamente ammissibile.
Al riguardo, va innanzitutto rimarcato che il termine fissato dal giudice alle parti per la nomina del C.T.P. ai sensi degli artt. 67 cod.proc.amm. e 201 cod.proc.civ. ha, per giurisprudenza pacifica, natura ordinatoria, e non perentoria (cfr ., ex multis , Cassazione, Sez. I, sentenza del 4.12.2014, n. 25662).
Va ricordato, in proposito, che il potere delle parti di farsi assistere da consulenti tecnici è espressione di un principio di collaborazione alla ricerca della verità.
Ed è proprio il suddetto principio di collaborazione che deve essere valorizzato, nel caso di specie, per concludere nel senso dell’ammissibilità della nota difensiva trasmessa al C.T.U. dal difensore della parte ricorrente il 14.01.2025, e, per il tramite di questa, dell’ammissibilità anche dell’allegata nota dell’Ing. MM.
Lungi dal rappresentare rilievi critici di natura tecnica alla relazione del C.T.U, infatti, la parte ricorrente aveva allora semplicemente reso edotto il C.T.U. dell’esistenza della Scia n. 21898 del 4.10.2011, atto di cui, invece, il Comune di Campobasso aveva erroneamente rappresentato l’inesistenza.
In altre parole, più che di una vera e propria consulenza tecnica di parte, si era trattato, allora, della comunicazione al C.T.U. di un semplice dato empirico che questi aveva invece assunto essere inesistente per via della fuorviante comunicazione del Comune.
In questa prospettiva, la relazione dell’Ing. MM serviva quindi solo a suffragare la veridicità della copia della Scia n. 21898/2011 che il difensore stava trasmettendo al C.T.U..
16.2. Ciò premesso, nel descritto contesto non si può negare l’ammissibilità di un simile contributo della parte in causa al C.T.U.. E questo tenuto debito conto anche del fatto che l’esigenza di tener conto della Scia n. 21898 del 4.10.2011 era stata ravvisata dallo stesso C.T.U. ancor prima dell’invito della parte, come dimostra l’istanza di accesso che lo stesso C.T.U. aveva presentato al Comune il 22 ottobre 2024 proprio per l’acquisizione della “ copia conforme della “D.I.A. n. 21898 del 04 ottobre 2011 - in variante alla D.I.A. n. 16649 del 23 luglio 2010 (presentata dalla Sig.ra AR NG, a mezzo Posta Raccomandata, in data 30 settembre 2011) completa di tutti gli allegati grafici/progettuali e di tutte le eventuali integrazioni ” (cfr. pagine 1 e 6 dell’all. “ domanda ” del C.T.U. del 16.01.2025 cit.).
Istanza di accesso cui il Comune di Campobasso aveva risposto, riferendosi alla “ DIA Prot. 21898 del 04/10/2011 ”, che “ non esiste agli atti alcuna Pratica Edilizia con tale protocollo ” (cfr. all. “ domanda ” cit. a pagine 1 e 7): riscontro che aveva quindi indotto il C.T.U. ad elaborare la sua prima relazione, il 14.02.2025 (cfr. il documento denominato “ Deposito ” del C.T.U. del 24.02.2025), senza tenere conto della citata Scia n. 21898/2011.
Alla stregua di tanto non può che confermarsi, allora, che la comunicazione del difensore della parte ricorrente del 14.01.2025 è stata diretta unicamente allo scopo di rendere edotto il C.T.U. dell’esistenza della Scia n. 21898 del 4.10.2011 (a smentita di quanto rappresentato dal Comune di Campobasso), Scia della quale il C.T.U. avrebbe dovuto, pertanto, tenere conto.
16.3. Del resto, la questione esposta è stata infine superata dal fatto che lo stesso Comune di Campobasso, nel prosieguo del giudizio, ha dato infine atto dell’esistenza della relativa pratica edilizia (cfr. all. n. 8a alla produzione del Comune di Campobasso del 2.04.2025).
16.4. Quanto sopra osservato induce dunque a ribadire la posizione espressa da questo Tribunale con l’ordinanza n. 101 del 4.04.2025, non potendosi ammettere che la relazione del C.T.U. si basasse sul falso presupposto dell’inesistenza della Scia n. 21898 del 4.10.2011 più volte detta.
16.5. D’altra parte, è bene rimarcare che l’odierno giudizio non riguarda ormai la legittimità intrinseca dell’edificazione in sopraelevazione de qua , bensì le sole seguenti domande residue della ricorrente: - di annullamento dell’avviso di accertamento; -di restituzione delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione; e -di risarcimento del danno per equivalente.
In questa prospettiva la Scia n. 21898 del 4.10.2011 non può pertanto essere ignorata, poiché essa rappresenta un serio indice di prova riflettente la materiale consistenza del manufatto al momento dell’illegittima demolizione.
Infatti l’azione repressiva avviata dal Comune di Campobasso rispetto all’abuso di cui si controverte aveva riguardato la sola porzione di costruzione eretta in violazione della distanza di 10 metri dalla parete finestrata del vicino, e non anche la restante parte dell’immobile realizzato in base alla suddetta Scia n. 21898 del 4.10.2011, componente del manufatto che in base all’ordinanza di demolizione n. 195/2011 non avrebbe pertanto potuto essere demolita.
Per quanto precede, la consistenza che il manufatto avrebbe avuto in base alla suddetta SCIA n. 2189/2011 deve essere presa in considerazione dal Tribunale quale indice della presuntiva dimensione effettiva del fabbricato: la sopraelevazione in questione era infatti avvenuta sulla base di un progetto che, nel tempo, era stato rivisto in accrescimento.
Sicché, ai fini che qui rilevano, si deve tenere conto della suddetta SCIA come elemento di fatto in grado di dimostrare la più verosimile consistenza dell’edificio colpito dall’illecita azione demolitoria.
16.6. In definitiva, il Tribunale dovrà pertanto tenere pieno conto della relazione tecnica del C.T.U. del 10.06.2025 depositata lo stesso giorno (cfr. all. denominato “ Deposito consulenza tecnica d’ufficio ” del C.T.U. del 10.06.2025).
17. Ciò posto, al fine di perimetrare il residuo thema decidendum va rammentato che le domande ancora da decidere sono quelle con le quali la parte ricorrente ha domandato:
a) l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui il Comune le aveva richiesto il rimborso della spesa di € 10.991,42, a titolo di rivalsa dell’esborso precedentemente sostenuto da tale Ente per lo svolgimento delle operazioni di demolizione condotte in suo danno;
b) la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno cagionato con tale demolizione, quantificato dalla richiedente in 49.500,00 € per il danno da perdita della porzione immobiliare illegittimamente demolita;
c) la condanna dell’Ente alla restituzione, infine, delle somme versate a suo tempo alle casse comunali dalla proprietaria a titolo di oneri di urbanizzazione in relazione alla sopraelevazione poi demolita, per l’ammontare pari a 7.912.12 €, oltre che per 161,93 € versati per la trasmissione della SCIA.
17.1. La disamina delle dette domande procederà con il seguente ordine.
17.1.1. Innanzitutto verrà esaminata, e parzialmente accolta, la domanda di annullamento dell’avviso di accertamento esecutivo n. 70754/22, il quale risulta:
- legittimo, limitatamente alla domanda comunale di rimborso delle spese di demolizione ricollegabili all’abbattimento della porzione di sopraelevazione costruita “ IN VIOLAZIONE della distanza ex D.M. 1444/68 ”, spese che sono state quantificate dal C.T.U. in € 3.189,18 (cfr. la relazione del C.T.U. del 10.06.2025, nella parte “ RISPOSTA AL QUESITO N. 4 );
- illegittimo, per converso, nella parte in cui il Comune ha domandato anche il rimborso dei costi di demolizione ricollegabili all’abbattimento della parte di sopraelevazione costruita “NON IN VIOLAZIONE” della distanza ex D.M. n. 1444/68.
17.1.2. In secondo luogo verrà scrutinata, e accolta, la domanda di risarcimento del danno per l’illegittima demolizione della porzione di sopraelevazione che non aveva formato oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 195/2011, onde il Comune di Campobasso sarà di conseguenza condannato a risarcire all’interessata conseguenze dannose da quantificarsi, come si vedrà, nella somma omnicomprensiva di € 19.861,43.
17.1.3. Infine, sarà vagliata la domanda di parte ricorrente di restituzione degli oneri di urbanizzazione in passato versati, che sarà accolta per la limitata somma di € 462,83.
I. Sulla domanda di annullamento dell’avviso di accertamento.
18. Con l’avviso di accertamento esecutivo n. 70754/22 il Comune di Campobasso aveva intimato alla ricorrente il rimborso della spesa sostenuta per la demolizione compiuta in suo danno, quantificando il relativo importo nella somma di € 10.991,42.
18.1. Il Tribunale, con la sentenza non definitiva n. 252/2024, ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi dell’art. 67 del cod. proc. amm., al fine di “ rideterminare l’esatto ammontare della spesa sostenuta dal Comune, tenendo distinti i costi dell’abbattimento legittimo da quelli della demolizione illegittima: il Tribunale potrà quindi decidere sulla domanda di annullamento in esame solo una volta che il C.T.U. avrà fornito il proprio contributo ai fini della determinazione dell’ammontare effettivo della spesa legittimamente sostenuta dal Comune per abbattere la porzione di sopraelevazione realizzata in violazione della distanza di dieci metri dalla veduta del vicino ” (cfr. T.A.R. Molise, sentenza non definitiva n. 252 del 30.07.2024, par. 29).
18.2. Il C.T.U., al riguardo, ha puntualmente relazionato quanto segue: « Operando per proporzione diretta tra i volumi, essendo pari ad € 10.991,42 l’ammontare della spesa sostenuta per l’abbattimento della volumetria di 119,11 m3 , corrispondente a quella effettivamente realizzata (si veda Allegato n. 15), si ottiene che le spese di demolizione ricollegabili all’abbattimento della porzione di sopraelevazione costruita IN VIOLAZIONE della distanza ex D.M. 1444/68 – caratterizzata da un volume pari a 34,56 m3 (si veda Allegato N. 16) – sono pari a: € 3.189,18 » (cfr. la relazione del C.T.U. del 10.06.2025, alla voce “ RISPOSTA AL QUESITO N. 4 ”).
18.3. Ne consegue che l’avviso di accertamento deve essere parzialmente annullato, risultando illegittimo nella parte in cui ha determinato il quantum del rimborso dovuto dall’interessata includendovi le spese di demolizione sostenute dal Comune per l’abbattimento della porzione di sopraelevazione costruita nel rispetto della distanza ex D.M. n. 1444/68 .
L’avviso di accertamento risulta invece legittimo, e resta pertanto integro ed efficace, per la limitata parte in cui esso ha imposto la restituzione delle spese di demolizione sostenute dal Comune per l’abbattimento della parte di sopraelevazione costruita in violazione della distanza ex D.M. n. 1444/68, spese condivisibilmente quantificate dal C.T.U. nella somma di € 3.189,18.
II. Sulla domanda risarcitoria.
19. Il Collegio deve preliminarmente rammentare, in proposito, che con la sentenza non definitiva n. 252/2024 questo Tribunale ha già:
- respinto le domande di risarcimento del danno da infiltrazione/da mancato godimento e di risarcimento in forma specifica;
- rilevato, con riguardo alla domanda di risarcimento per equivalente del danno da illegittima demolizione (per un ammontare rivendicato dal privato nella misura di 49.500,00 €), la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2043 cod.civ., demandando al C.T.U. la sola quantificazione del quantum debeatur .
19.1. Nella parte motiva della citata sentenza non definitiva, infatti, il Tribunale ha rilevato che: «… risulta in astratto accertabile in tutti i suoi elementi costitutivi la sussistenza di un fatto illecito generatore di danno risarcibile. In concreto: - è ravvisabile la lesione di un bene della vita della ricorrente, identificabile nella porzione di manufatto di sua proprietà costituita dalla sopraelevazione ubicata a distanza superiore ai 10 metri dalla parete finestrata dell’immobile adiacente; - siffatta lesione è stata cagionata dalla demolizione illegittimamente effettuata dal Comune di Campobasso del predetto manufatto; - la colpa del Comune, che non ha dimostrato di essere incorso in un errore scusabile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2005, n. 32; 6 marzo 2006, n. 1068; sez. VI, 9 novembre 2006, n. 6607; 9 giugno 2008, n. 2751; 7 ottobre 2008, n. 4812), risiede nel non aver svolto un approfondimento istruttorio idoneo a evitare l’illegittimo abbattimento integrale della sopraelevazione, benché fossero emersi nel corso del procedimento profili di dubbio e incertezza» (T.A.R. Molise, sentenza non definitiva n. 252 del 30.07.2024, par. 31.3.1.);
E i rilievi che precedono vanno in questa sede confermati, risultando nel caso di specie accertati tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, il cui concorso, in base all’art. 2043 cod.civ., obbliga colui che ha cagionato il danno a risarcirne le conseguenze dannose.
Il Comune di Campobasso, pertanto, deve essere condannato al risarcimento del danno in favore dell’odierna ricorrente.
19.2. Il quantum del risarcimento del danno va però liquidato in misura inferiore alla stima proposta dalla parte ricorrente in euro 49.500,00.
In merito con la citata sentenza non definitiva n. 252/2024 questo Tribunale ha specificato che: «… le conseguenze risarcibili sono limitate alle sole perdite che siano conseguenza diretta ed immediata dell’evento dannoso (cfr. artt. 2056, 1223, 1225 e 1227 cod. civ.); inoltre, “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza” (cfr. art. 1227 cod.civ.). Anche per tali ragioni, allo scopo di determinare l’esatto ammontare del danno risulta opportuno disporre una consulenza tecnica d’ufficio, al precipuo fine di conseguire una stima del valore che la sopraelevazione in esame avrebbe conservato ove la sua demolizione fosse stata contenuta entro la sola porzione di fabbricato collocata entro la distanza dei 10 metri dalla parete finestrata del vicino. La relativa stima, per le ragioni già esposte, dovrà però essere effettuata al netto degli interventi strutturali che le tecniche costruttive e le regole della materia avrebbero imposto alla ricorrente per garantire il sostegno necessario alla conservazione della parte di fabbricato posta a distanza corretta. La C.T.U. dovrà inoltre soddisfare le esigenze istruttorie analizzate nei precedenti paragrafi » (T.A.R. Molise, sentenza non definitiva n. 252 del 30.07.2024, par. 31.3.2.).
19.3. La relazione del C.T.U. del 10.06.2025, in risposta al “ QUESITO N. 2 ” (relativo alla “ stima del valore che la costruzione, nella sua componente legittima, avrebbe conservato ove non demolita (al netto dei maggiori costi necessari ad assicurarne la conservazione alla distanza arretrata” ), dopo aver premesso che “ Per la determinazione del valore richiesto, in considerazione della specifica situazione, si è adottato il procedimento di stima, previsto dagli standard internazionali (I.V.S.), del ”Cost Approach”; questo metodo, il cui utilizzo è suggerito nel caso di beni che hanno un mercato limitato – come nel caso in esame – mira a determinare il valore di un immobile attraverso la somma delle seguenti voci: A: costo di ricostruzione (o riproduzione) dell’edificio, eventualmente deprezzato per la vetustà e per l’obsolescenza; B: valore del suolo; C: utile promotore ”, ha evidenziato quanto segue:
a) « Adottando, per la determinazione del costo di ricostruzione, la via analitica che si basa sulla redazione del computo metrico estimativo della costruzione da valutare, si ha: A = Aa + As + Ao dove Aa è costo di costruzione (analitico) delle singole parti dell’edificio; As è spese tecniche necessarie; Ao è oneri comunali da versare . Per la sopraelevazione di cui trattasi, prendendo in considerazione la sua porzione posta nel rispetto della distanza ex D.M. 1444/68 (si veda Allegato N. 19) abbiamo: Aa = € 9.215,48 + IVA (22%) = € 11.242,88 (si veda Allegato N. 20); As = € 921,55 (pari al 10 % di Aa) + accessori di legge = € 1.169,26; Ao = € 7.449,29 (si veda la risposta al Quesito N. 3). Per cui si ha: A = € 19.861,43»;
b) « Per la determinazione del valore del suolo (B) si fa riferimento al più probabile valore di mercato adottando il metodo del Market Comparison Approach per l’applicazione del quale sono stati presi in considerazione i seguenti comparabili, presi con il loro valore unitario (€/m2), attinti dai principali siti web che si occupano di compravendite immobiliari…Il costo unitario del suolo, ricavato dalla media aritmetica dei valori precedenti è, quindi, pari ad € 160,15 €/m2. Per cui il valore totale del suolo è pari a: B = 160,15 €/m2 x 44,61 m2 = € 7.144,29 dove 44,61 m2 è la superficie del terrazzo sul quale era stata edificata la sopraelevazione »;
c) « Per quanto riguarda l’utile promotore (C), si evidenzia che, nell’elaborazione del Computo Metrico allegato alla presente relazione, resasi necessaria – come visto – per quantificare il costo di costruzione analitico della porzione di sopraelevazione, sono stati adottati i Prezzi Unitari riportati nel Listino Prezzi delle Opere Edili della Regione Molise che già lo comprendono, per cui abbiamo: C = € 0,00 Inoltre, considerando che il sopra richiamato Listino Prezzi è quello pubblicato nell’anno 2010 e che la costruzione della sopraelevazione è terminata nell’anno 2011, non è stato applicato il deprezzamento del costo di ricostruzione per la vetustà e per l’obsolescenza ».
All’esito di questo itinerario valutativo il C.T.U. ha concluso, infine, che «… il valore che la porzione di sopraelevazione posta nel rispetto della distanza ex D.M. 1444/68 (si vedano gli Allegati N. 17 e N. 19), avrebbe conservato ove non demolita (al netto dei maggiori costi necessari per la realizzazione delle opere strutturali necessarie ad assicurarne la “stabilità”) è pari alla somma dei seguenti importi (comprensivi degli accessori di legge) A: Costo di ricostruzione è € 19.861,43 B: Valore del suolo è € 7.144,29 e, quindi, pari a € 27.005,72 » (cfr. la relazione del C.T.U. del 10.06.2025 in risposta al “ QUESITO N. 2 ”).
19.4. Il Tribunale è dell’avviso che le indicazioni del C.T.U. dianzi illustrate possano essere seguite solo in parte, ravvisando il Collegio la necessità di scorporare dal quantum debeatur le somme relative al “ costo di costruzione ” (quantificate dal CTU in € 7.144,29 sopra sub b)) e all’utile promotore (comunque quantificate dal CTU in € 0,00 sopra sub c)).
19.4.1. Sul punto, va difatti innanzitutto rilevato che lo stesso C.T.U., nella sua precedente relazione del 14.02.2025, aveva ritenuto di non dover includere le suddette voci nella quantificazione del danno, sottolineando che “ … il metodo di stima adottato, come detto, prevede che agli importi precedenti debba essere aggiunto il valore del suolo e l’utile promotore; nel caso de quo entrambe queste ultime due voci non dovranno essere considerate ” (cfr. la relazione del C.T.U. del 14.02.2025, nella parte di risposta al “ QUESITO N. 2 ”).
19.4.2. D’altra parte, la relazione del C.T.U. del 10.06.2025, allo scopo di determinare detto “valore del suolo”, ha considerato “ la superficie del terrazzo sul quale era stata edificata la sopraelevazione ” (cfr. la relazione del C.T.U. del 10.06.2025 a pag. 9). Ma il fatto è che la demolizione di cui si discute non ha compromesso l’utilizzabilità del terrazzo in questione, rimanendo esso nella piena disponibilità dell’interessata.
Ѐ già per questo incongruo, pertanto, computare un simile valore nella determinazione del quantum del risarcimento dovuto.
19.4.3. Sotto altro profilo, lo scomputo del “valore del suolo” risulta giustificato anche dalla necessità di detrarre, dal valore della sopraelevazione posta nel rispetto della distanza ex D.M. 1444/68 (valore quantificato dal C.T.U., come detto, in misura di € 27.005,72), la somma riflettente i “ maggiori costi necessari per la realizzazione delle opere strutturali necessarie ad assicurarne la “stabilità” ”, come era stato disposto dalla sentenza non definitiva n. 252/2024. Infatti, anche se il C.T.U. ha formalmente dichiarato quel valore come determinato “al netto” dei suddetti maggiori costi (cfr. la relazione del 10.06.2025, a pag. 9), in realtà da un esame complessivo della relazione si evince che non si è proceduto allo scomputo effettivo di una simile voce di costo, la cui consistenza può pertanto ben essere equitativamente determinata proprio nei termini anzidetti.
19.4.4. Il Tribunale ritiene quindi congruo scorporare dal quantum debeatur , individuato dal C.T.U. in misura di € 27.005,72, la voce prevista dallo stesso Consulente per il “valore del suolo” in misura di € 7.144,29.
19.5. Alla luce di tutto quanto appena esposto, le conseguenze dannose risarcibili, patite dalla parte ricorrente in dipendenza dell’illegittima demolizione della sopraelevazione di cui si discute, devono essere pertanto quantificate in misura omnicomprensiva di € 19.861,43.
19.6. In definitiva, risulta dunque accertato il diritto della parte ricorrente al risarcimento, da parte del Comune di Campobasso, del danno da illegittima demolizione quantificato, secondo la stima del C.T.U., ma con le precisazioni sopra svolte, nella misura di € 19.861,43.
III. Sulla domanda di restituzione degli oneri di urbanizzazione.
20. Va, infine, esaminata la domanda avanzata nel ricorso per la restituzione delle somme a suo tempo incamerate dal Comune a titolo di oneri di urbanizzazione per l’edificazione dell’opera in seguito demolita.
20.1. Con il ricorso è stata domandata la condanna dell’Ente alla restituzione delle somme versate alle casse comunali dalla proprietaria a titolo di oneri di urbanizzazione in relazione alla sopraelevazione poi demolita, per un ammontare indicato come pari a 7.912.12 €, oltre ad euro 161,93 versati per la trasmissione della SCIA.
20.2. Al riguardo, il Tribunale ha già disatteso l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del Comune, e, “ Pur rimanendo impregiudicata ogni altra valutazione sul merito della domanda ”, ha sostanzialmente già riscontrato la sussistenza in via di principio degli elementi costitutivi sul piano dell’ an debeatur , e, pertanto, disposto una consulenza tecnica d’ufficio al fine di “ chiarire l’esatto ammontare degli oneri di urbanizzazione versati dalla ricorrente con esclusivo riguardo all’opera colpita dall’abbattimento ” (T.A.R. Molise, sentenza non definitiva n. 252 del 30.07.2024, parr. 30.4. e 30.5.).
20.3. Il C.T.U., esprimendosi al riguardo, ha quantificato “ il totale degli oneri ipoteticamente dovuti al Comune di Campobasso per la porzione di sopraelevazione che non andava demolita in quanto rispettosa della distanza ex D.M. 1444/68 ” nella misura di € 7.449,29 (cfr. la relazione del C.T.U. del 10.06.2025, in “ RISPOSTA AL QUESITO N. 3 ”)
20.4. Il Collegio, venendo al merito della domanda di restituzione, è però dell’avviso che la stessa possa trovare accoglimento soltanto per una ben limitata parte, dovendosi ordinare al Comune di Campobasso, come si vedrà, la restituzione della sola somma pari alla differenza tra quanto domandato dal ricorso (€ 7.912,12) e il totale, calcolato dal C.T.U., degli oneri ipoteticamente dovuti al Comune per la porzione di sopraelevazione che non andava demolita, in quanto rispettosa della distanza ex D.M. 1444/68 (€ 7.449,29). Il Comune di Campobasso dovrà, pertanto, restituire alla parte ricorrente, sotto questo profilo, la sola somma di € 462,83, ossia quella corrispondente alla demolizione correttamente eseguita.
20.4.1. In termini generali è pacifico che, qualora un titolo edilizio venga annullato, o non venga utilizzato per volontà del privato, o, ancora, venga meno per causa imputabile alla Pubblica Amministrazione, viene a mancare, in tutti tali casi, il presupposto giustificativo delle somme versate per gli oneri di urbanizzazione, con conseguente obbligo dell'Ente di provvedere alla loro restituzione ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. (secondo cui “ Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato… ”). E si tratta di un principio consolidato in seno alla giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, T.A.R. Sicilia, Sez. V, 24.04.2025, n. 898; nonché, tra le tante, C.G.A.R.S., 9.10.2017, n. 427; T.A.R. Puglia, 17.03.2015, n. 420; T.A.R. Sicilia, Catania, n. 189/2017; Consiglio di Stato, Sez. V, nn. 105/1988, 894/1995, 3714/2003; T.A.R. Lombardia, n. 728/2010; T.A.R. Abruzzo, n. 890/2006; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, n. 149/1998; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, n. 159/2013).
Posta tale premessa, si osserva che nel caso di specie il ricorrente ha affermato di aver versato oneri per un ammontare complessivo pari a 7.912.12 €, e la difesa comunale non ha contestato una simile circostanza.
Altro punto fermo è poi quello che la sopraelevazione di cui si discute è stata ormai integralmente demolita dal Comune.
Da qui la pretesa della ricorrente alla restituzione delle somme versate.
20.4.2. Stando ai calcoli del C.T.U., l’importo che la parte ricorrente avrebbe dovuto pagare per gli oneri di urbanizzazione correlati alla porzione della sopraelevazione rispettosa della distanza ex D.M. 1444/68 sarebbe stato pari a € 7.449,29: ma il Collegio è dell’avviso che questa parte degli oneri di urbanizzazione versati non debba essere restituita.
Al riguardo va notato, invero, che senza il versamento al Comune della somma appena detta la sopraelevazione in questione non sarebbe stata consentita, e pertanto la parte ricorrente non avrebbe avuto diritto ad alcun risarcimento per la sua demolizione.
I relativi oneri erano, difatti, funzionali all’edificazione della sopraelevazione rispettosa della distanza legale ex D.M. 1444/68, per la demolizione della quale la ricorrente ha maturato, come si è visto, il diritto al risarcimento del danno già qui accertato ai precedenti paragrafi 19 e ss..
E anche la voce degli oneri appena detti è confluita già nel quantum debeatur del risarcimento del danno riconosciuto alla ricorrente nei precedenti par. 19 e ss., essendo essa stata già considerata dal C.T.U. come componente dalla quale desumere il complessivo valore della sopraelevazione illegittimamente demolita (cfr. la relazione del C.T.U. del 10.06.2025 sotto la voce “ oneri comunali da versare ”, in risposta al “ QUESITO N. 2 ”).
Di conseguenza, ove la domanda di restituzione in questione non venisse in parte qua disattesa, si configurerebbe in favore del privato una inammissibile duplicazione risarcitoria.
E un discorso analogo vale, infine, anche per la somma di € 161,93 versata dall’interessata per la trasmissione della SCIA, spesa anch’essa funzionale (nei termini appena visti) all’edificazione della sopraelevazione.
20.5. La domanda di restituzione degli oneri di urbanizzazione deve essere pertanto accolta solo in parte, con la conseguenza che il Comune di Campobasso dovrà restituire alla parte ricorrente, a tale riguardo, la sola somma di € 462,83.
21. In conclusione, alla luce delle ragioni sopra esposte, il ricorso va accolto per quanto di ragione, con la conseguenza che:
- l’avviso di accertamento esecutivo n. 70754/22 deve essere parzialmente annullato, nei termini sopra esposti al precedente par. 18 e ss.;
- il Comune di Campobasso deve inoltre essere condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 19.861,43 a titolo di risarcimento per equivalente del danno da illegittima demolizione, nonché alla restituzione della somma di € 462,83, indebitamente versata dall’interessata nelle casse comunali a titolo di oneri di urbanizzazione.
Il Tribunale ritiene, infine, di dover disattendere l’eccezione di compensazione sollevata dal Comune di Campobasso, non sussistendone i presupposti applicativi.
22. Le spese processuali dell’intero giudizio, ivi incluso anche il compenso per il CTU e il rimborso delle relative spese, seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte ricorrente e il Comune, e sono liquidate in dispositivo a favore della prima.
Il compenso del C.T.U., in considerazione della non particolare complessità della vicenda, può trovare congrua riduzione rispetto alla richiesta del professionista e viene liquidato in dispositivo.
Sono invece compensate le spese con riguardo all’interveniente società assicurativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto:
- annulla parzialmente l’avviso di accertamento esecutivo n. 70754/22 nei termini di cui in motivazione;
- condanna il Comune di Campobasso al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 19.861,43 a titolo di risarcimento del danno da illegittima demolizione, nonché alla restituzione della somma di € 462,83.
Condanna il Comune al pagamento delle spese dell’intero giudizio nella misura complessiva di € 4.200,00 (di cui 2.000,00 € relativi alle spese ancora da liquidare secondo la sentenza non definitiva n. 252/2024, e 2.200,00 € per la presente ulteriore fase del giudizio), oltre accessori di legge ove dovuti, somme da distrarsi tutte in favore dell’antescritto difensore dichiaratosi antistatario.
Spese compensate tra il Comune di Campobasso e l’interveniente società assicurativa.
Liquida in favore del C.T.U., sulla base della motivata richiesta dello stesso, e previa congrua riduzione, la somma di € 7.200,00, che pone altresì a carico del Comune di Campobasso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
IG LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG LA | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO