Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 29/11/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00359/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’avv.
IA DI, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Ignazio Irmici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Molise, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;
nei confronti
LO OL, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NN IA RU, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina del Direttore Generale della Giunta Regionale del Molise n. 19 del 21.6.2024, notificata all’interessata il 25.6.2024, recante l’annullamento in autotutela del precedente provvedimento n. 4 del 9.5.2024, e della nuova graduatoria in essa contenuta;
- del verbale B del 3.6.2024 della Commissione valutatrice della Regione Molise che, sulla base di un assunto “ errore di trascrizione dalla minuta al verbale della giornata del 15 aprile 2024 ”, modificava il punteggio assegnato al candidato avv. LO OL, con riformulazione della graduatoria di merito, nonché, in parte qua , degli altri verbali della procedura;
- del contratto di affidamento dell’incarico professionale eventualmente nelle more stipulato dalla resistente con l’avv. OL;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale, anche se non conosciuto, in quanto lesivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 4.1.2025:
- della determinazione n. 82 del 6.11.2024, con la quale il predetto Direttore Generale ha agito in autotutela modificando la durata dei contratti conclusi fra la Regione Molise e gli Esperti reclutati;
- del contratto di affidamento dell’incarico professionale eventualmente stipulato, nelle more, dalla resistente con l’avv. OL, per effetto della rimodulata durata del contratto, con subentro nello stesso da parte dell’avv. IA DI;
- ove occorra, dei seguenti atti, non conosciuti, se non per riferimento contenuto nel predetto provvedimento n. 82/2024: deliberazione giuntale n. 47 del 24 febbraio 2023; DDD n. 39/2023; DDD n. 140 del 29 settembre 2023; DDD n. 169/2023; delibere giuntali n. 348/2023 e n. 3/2024; determinazione n. 1715 del 22 marzo 2024.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da OL LO in data 8.1.2025:
- della Determina del Direttore Generale della Giunta Regionale del Molise n. 19 del 21 giugno 2024, che, nell’ambito della procedura selettiva indetta con Determinazione del Direttore del III Dipartimento Valorizzazione del Capitale Umano n. 140 del 28 settembre 2023, ha approvato la graduatoria per il profilo “Avvocato con competenze in diritto ambientale”, e ha sostituito in autotutela la corrispettiva graduatoria del medesimo profilo allegata alla DDG n. 4 del 9 maggio 2024;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 7 del 7 marzo 2024, recante la valutazione titoli dei candidati;
- degli altri atti indicati e specificati nella narrativa del presente atto;
- di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale, conosciuto o non conosciuto.
Per quanto riguarda i nuovi motivi aggiunti presentati dalla ricorrente principale in data 17.2.2025:
- della determinazione n. 5 del 16.1.2025, prot. n. 6798 del 17.1.2025, comunicata in pari data, con la quale il medesimo Direttore Generale ha preso atto della rivalutazione dei punteggi operata dalla Commissione valutatrice, e approvato la nuova graduatoria della selezione bandita della Regione Molise per l’assunzione di un Avvocato con competenze in diritto ambientale;
- del verbale “C” della Commissione valutatrice del 10.1.2025, prot. n. 6798 del 20.1.2025;
- della nuova graduatoria della stessa selezione;
- ove occorra, e nella parte di ragione, dell’avviso di selezione per l’assunzione di un avvocato con competenze in diritto ambientale e dei presupposti atti propositivi e approvativi (DGR 47/2023; DDD 39/2023; DDD 140/2023, pubblicati il 13.10.2023 e aventi scadenza al 27.10.2023);
- in parte qua , dei criteri stabiliti dalla Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati, approvati con verbali n. 1 del 9.1.2024 e n. 7 del 7.3.2024;
- per quanto di ragione, anche se non conosciuti, di tutti i verbali della stessa Commissione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale, anche se non conosciuto, in quanto lesivo.
Per quanto riguarda, infine, l’ulteriore ricorso incidentale presentato da OL LO il 9.4.2025:
- della Determina del Direttore Generale della Giunta Regionale del Molise n. 19 del 21 giugno 2024, che, nell’ambito della procedura selettiva indetta con Determinazione del Direttore del III Dipartimento Valorizzazione del Capitale Umano n. 140 del 28 settembre 2023, ha approvato la graduatoria per il profilo “Avvocato con competenze in diritto ambientale”, e sostituito in autotutela la corrispettiva graduatoria del medesimo profilo allegata alla DDG n. 4 del 9 maggio 2024;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 7 del 7 marzo 2024, recante la valutazione titoli dei candidati;
- degli altri atti indicati e specificati nella narrativa del ricorso incidentale in sede straordinaria;
- di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale, conosciuto o non conosciuto;
gravame ora esteso, col presente ricorso incidentale, ai seguenti atti e provvedimenti:
- Determina del Direttore Generale della Giunta Regionale del Molise n. 5 del 16 gennaio 2025, che, nell’ambito della procedura selettiva indetta con Determinazione del Direttore del III Dipartimento Valorizzazione del Capitale Umano n. 140 del 28 settembre 2023, ha approvato la graduatoria per il profilo “Avvocato con competenze in diritto ambientale”, e sostituito in autotutela la precedente graduatoria allegata alla DDG n. 19 del 21 giugno 2024, che a propria volta rettificava quella allegata alla DDG n. 4 del 9 maggio 2024;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 7 del 7 marzo 2024, recante la valutazione titoli dei candidati;
- del verbale della Commissione esaminatrice C del 10 gennaio 2025;
- gli altri atti indicati e specificati nella narrativa del presente atto;
- ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale, conosciuto o non conosciuto.
Visti il ricorso, i due atti di motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate nonché del controinteressato OL LO;
Visti i due ricorsi incidentali del controinteressato LO OL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2025 il dott. GI CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente avv. IA DI presentava domanda di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla Regione Molise con Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Avvocato con competenze in diritto ambientale da finanziare nell’ambito del PNRR, Misura 1, Componente 1, Subinvestimento 2.2.1, finanziato dall’Unione europea – NeXtGenerationEU.
Dopo lo svolgimento delle prove concorsuali la Commissione provvedeva a esporre nell’Albo del Servizio risorse umane e organizzazione del lavoro il relativo esito, riflettente l’assegnazione dei seguenti punteggi ai candidati: LO OL: 25,32; IA DI: 26,66; NN IA RU: 26.
Con successiva determinazione del Direttore Generale della Giunta regionale Molise n. 4 del 9 maggio 2024 veniva pubblicata la graduatoria finale, che vedeva vincitrice della selezione l’odierna ricorrente, con voto finale di 35,36 (titoli 8,7 + colloquio 26,66); al secondo posto si collocava l’avv. LO OL con il punteggio di 35,12 (titoli 9,8 - colloquio 25,32), mentre terzo graduato risultava l’avv. NN IA RU con punti 34,5 (titoli 8,5 - colloquio 26).
Tanto premesso, la ricorrente ha rappresentato che nel prosieguo della vicenda:
- con nota del 13 maggio 2024 il secondo graduato LO OL, odierno controinteressato, contestava gli esiti della procedura selettiva, formulando istanza di accesso agli atti di quest’ultima;
- la G.R. Molise, con determina n. 19 del 21 giugno 2024, annullava in autotutela la precedente graduatoria del 9.5.2024, che aveva visto vincitrice della selezione la ricorrente con il punteggio complessivo di 35,36, con la seguente motivazione: “ LETTA la nota, conservata agli atti d’ufficio, con la quale il candidato avv. LO OL (che ha partecipato al profilo Avvocato con competenze in diritto ambientale) ha presentato istanza di accesso agli atti, tra l’altro anche sulle valutazioni assegnate ai titoli e al colloquio; EVIDENZIATO che, a seguito delle diverse istanze di accesso agli atti, il Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro ha interessato la Commissione valutatrice; VERIFICATA, come risulta dal verbale trasmesso da parte della Commissione al Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro (conservato agli atti d’ufficio), la sussistenza di un mero refuso tecnico sul punteggio assegnato alla prova orale che, nelle graduatorie pubblicate, risulta essere riportato nel valore complessivo pari a 25,32, mentre correttamente la somma media del punteggio unitario assegnato da ciascun componente doveva essere pari a 26; RITENUTO pertanto necessario in autotutela provvedere alla correzione del refuso tecnico riportato nella graduatoria relativa al profilo “Avvocato con competenze in diritto ambientale”, allegata alla DDGn.4/2024, indicando correttamente il punteggio di 26 punti assegnato per il colloquio all’avv. OL che, conseguentemente, raggiunge il punteggio complessivo pari a 35,80, superando l’avv. IA DI che ha raggiunto un punteggio complessivo pari a 35,36; RITENUTO pertanto, di dover provvedere agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza (…)” (cfr. ricorso introduttivo, pagg. 6-7);
- la graduatoria finale veniva, quindi, rettificata con i seguenti nuovi punteggi: OL LO 35,80 (titoli 9,8 – colloquio 26); IA DI 35,36 (titoli 8,7 – colloquio 26,66); RU NN IA 34,5 (titoli 8,5 – colloquio 26);
- dalla lettura del “ verbale B del 3 giugno 2024 ”, trasmesso alla ricorrente in seguito all’istanza di accesso agli atti della procedura del 26.6.2024, l’interessata apprendeva “ che, a giustificazione della rettifica in autotutela, era stato richiamato un presunto “errore di trascrizione dalla minuta al verbale della giornata del 15 aprile 2024 ” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 7);
- la ricorrente, in seguito ad una successiva richiesta di accesso del 18.7.2024, otteneva copia della suddetta “ minuta ”: quest’ultima, ha osservato la ricorrente, “ consiste in un “documento” informale, privo di data e di sottoscrizione e senza neppure l’apposizione di un numero di protocollo che sia riferito alla data della sua asserita redazione (ovvero, il 15 aprile 2024); inoltre, della esistenza di tale “minuta” non risulta esservi traccia in nessuno dei documenti di gara in possesso della ricorrente, mancando qualsivoglia richiamo anche nei verbali di gara ” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 8);
- riscontrando una ulteriore istanza della ricorrente del 23.9.2024 la Regione Molise spiegava, con riferimento agli atti posti a fondamento della determina n. 19 del 21.6.2024, che “ (…) A riguardo, si rappresenta che la documentazione inerente le giornate dei colloqui del 10, 12 e 15 aprile 2024 è stata trasmessa con nota interna prot. n. 56809/2024 del 26 aprile 2024, inviata attraverso la piattaforma informatica URBI in utilizzo presso l’Amministrazione regionale per il protocollo, che si allega in copia. Per quanto riguarda la “minuta” (copia lavoro), già inviata alla S.V. con nota prot. n. 115190/2024, si rappresenta che la stessa è stata semplicemente conservata negli atti della segreteria della Commissione, ma non è stata trasmessa ufficialmente attraverso la piattaforma URBI, proprio in quanto si tratta di una minuta (…)”.
2. Tanto premesso, la ricorrente, assumendo l’illegittimità della suddetta determina regionale n. 19 del 21.6.2024, del cd. verbale B del 3.6.2024 della Commissione valutatrice, nonché degli altri atti in epigrafe indicati, ha proposto l’odierno ricorso, affidato ad un unico e articolato motivo così rubricato:
1. Violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento agli artt. 1, comma 1, lettere a), e 53 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 Art. 1 della L. 7.8.1990, n. 241 – Art. 97 della Costituzione Violazione della lex specialis – Violazione del principio di legalità e di certezza giuridica nei rapporti con la P.A. – Violazione della par condicio tra i concorrenti Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Regolamento per la gestione del protocollo informatico della Regione Molise (DG n. 2015/136 del 26.03.2015) Eccesso di potere per sviamento – Erronea valutazione dei presupposti - Difetto di istruttoria – Contraddittorietà – Motivazione insufficiente e/o incongrua – Ingiustizia manifesta.
In estrema sintesi, la ricorrente si duole dal fatto che l’Amministrazione abbia posto a fondamento della rettifica del punteggio assegnato al controinteressato LO OL, del successivo annullamento della graduatoria originaria e della redazione di una nuova graduatoria (che vede quale vincitore della selezione il OL), la su indicata “ minuta ”, ossia solo una << informale “copia lavoro”, come classificata dallo stesso Ente nella pec del 9.10.2024 >> (cfr. ricorso introduttivo, pag. 13): la detta “ minuta ”, osserva la ricorrente, sarebbe quindi un atto non qualificabile come “ documento amministrativo ”, bensì una “ produzione giuridicamente inesistente, comunque non idonea a essere utilizzata dalla Commissione valutatrice per modificare il punteggio assegnato per il colloquio all’avv. OL, con ribaltamento dell’esito della selezione ”.
3. Con motivi aggiunti depositati in data 4.1.2025 la ricorrente ha esteso l’impugnativa giurisdizionale ai seguenti atti:
- la determinazione n. 82 del 6.11.2024, con la quale il Direttore Generale ha agito in autotutela, modificando la durata dei contratti conclusi fra la Regione Molise e gli Esperti reclutati;
- il contratto di affidamento dell’incarico professionale eventualmente stipulato, nelle more, dalla resistente con l’avv. OL, per effetto della rimodulata durata del contratto, con domanda di subentro nello stesso da parte dell’avv. IA DI;
- ove occorra, i seguenti atti, non conosciuti, se non per riferimento contenuto nel predetto provvedimento n. 82/2024: deliberazione giuntale n. 47 del 24 febbraio 2023; DDD n. 39/2023; DDD n. 140 del 29 settembre 2023; DDD n. 169/2023; delibere giuntali n. 348/2023 e n. 3/2024; determinazione n. 1715 del 22 marzo 2024.
La ricorrente ha censurato i suddetti nuovi atti per i medesimi profili di illegittimità articolati nel ricorso originario, e ne ha comunque chiesto l’annullamento anche in via derivata, quale conseguenza dell’illegittimità degli atti gravati nel ricorso introduttivo.
4. Si è costituito in giudizio il controinteressato LO OL, il quale ha altresì proposto, nel medesimo atto di costituzione, ricorso incidentale avverso la determina regionale n. 19 del 21.6.2024, il verbale della Commissione esaminatrice del 7.3.2024, recante la primigenia valutazione dei titoli dei candidati, nonché gli altri atti in epigrafe indicati.
Il controinteressato, con riferimento al gravame introduttivo, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, allegando che la procedura selettiva per cui è causa non potrebbe assimilarsi ad una procedura concorsuale strictu sensu, sicché in relazione ad essa l’Amministrazione non eserciterebbe poteri autoritativi: donde la giurisdizione del giudice ordinario in materia.
Sempre in via preliminare, il controinteressato ha dedotto la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per omessa impugnazione, da parte della ricorrente, della determinazione del Direttore Generale n. 82 del 2024, con cui, in via di autotutela, è stata modificata la durata dei contratti siglati tra la Regione Molise e gli esperti reclutati.
Nel merito, il controinteressato ha dedotto l’infondatezza del gravame introduttivo.
Quanto agli atti oggetto del ricorso incidentale, il controinteressato ne ha lamentato l’illegittimità “ per aver la Commissione esaminatrice riconosciuto titoli di formazione all’Avv. DI, che risultano insussistenti ” (cfr. ricorso incidentale del 8.1.2025, pag. 22).
5. In resistenza al ricorso si è costituita in giudizio anche la Regione Molise, che in via preliminare ha parimenti eccepito il difetto di giurisdizione del TAR.
Nel merito, la difesa regionale ha dedotto l’integrale infondatezza del ricorso principale.
6. Alla camera di consiglio del 22.1.2025 il difensore della parte ricorrente ha manifestato l’intenzione di proporre impugnativa con un ulteriore atto di motivi aggiunti avverso il provvedimento che aveva nuovamente riformulato la graduatoria già impugnata, e ha chiesto a tal fine l'abbinamento al merito della propria istanza cautelare.
Donde la cancellazione della causa dal ruolo della detta camera di consiglio.
7. Con motivi aggiunti depositati in data 17.2.2025 la ricorrente principale ha quindi impugnato la determinazione dirigenziale n. 5 del 16.1.2025 e il cd. “ verbale C ” della Commissione valutatrice del 10.1.2025: con la suindicata determinazione, adottata all’esito di una nuova istanza avanzata dal controinteressato al fine di ottenere una ulteriore revisione dei punteggi, il competente Direttore Generale ha preso atto dei lavori della Commissione, racchiusi nel detto “verbale C” del 10.1.2025, e approvato la rivalutazione dei punteggi e la nuova graduatoria della selezione regionale per il reclutamento di un avvocato con competenze in diritto ambientale.
Nella nuova determinazione così gravata è stato, in particolare, posto in rilievo che “ la Commissione ha accolto l’istanza dell’avv. OL rideterminando il punteggio per i titoli di studio e formazione dell’avv. DI in diminuzione e, al contempo, valorizzando – coerentemente con i criteri generali adottati – le stesse esperienze nella sezione dedicata al curriculum vitae, cosicché il punteggio per i titoli passa da 3,7 punti a 1,3 punti, mentre il punteggio per la valutazione del curriculum, nell’ambito della fascia di coerenza assegnata dalla commissione all’avv. DI, passa da 5 punti a 6 punti ”.
La graduatoria finale veniva, quindi, nuovamente rettificata, pervenendosi ai seguenti punteggi: OL LO 35,80 (titoli 9,8 – colloquio 26); RU NN IA 34,5 (titoli 8,5 – colloquio 26); IA DI 33,96 (titoli 7,3 – colloquio 26,66).
La ricorrente ha rappresentato, inoltre, che nel “verbale C” del 10.1.2025 la Commissione aveva precisato che “ nella medesima istanza dell’avv. OL si dice che “l’Avv. DI ha impugnato la graduatoria rettificata, sostenendo che la correzione del predetto errore materiale sarebbe illegittima, in quanto la c.d. minuta di verbale che ne è alla base sarebbe, in tesi, un atto inutilizzabile in tal senso”, la Commissione ritiene utile sottolineare che, in sede di precedente autotutela (verbale del 3 giugno 2024), la c.d. minuta del verbale è stata funzionale unicamente a confermare un errore materiale che la Commissione stessa già aveva avuto occasione di riscontrare per il solo fatto che ad essa veniva destinata un’istanza proveniente dall’avv. OL, che la Commissione aveva invece presagito essere il vincitore della selezione alla luce dei punteggi attribuiti. Peraltro, i membri tutti ricordavano che la valutazione espressa da ciascuno di essi sulle domande tecniche proposte all’avv. OL e all’avv. RU è sempre stata “9”, perciò è stato agevole rilevare l’errore materiale verificatosi nei confronti del primo, peraltro confortato dalla c.d. minuta ” (cfr. verbale C del 10.1.2025, di cui all’allegato 2 dei motivi aggiunti del 17.2.2025).
Tanto premesso, il su indicato atto di motivi aggiunti avverso la determinazione n. 5 del 16.1.2025 e il cd. “verbale C” del 10.1.2025 è stato affidato ai seguenti nuovi motivi di gravame:
1. Violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento agli artt. 9 e seguenti del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 Eccesso di potere per sviamento – Erronea valutazione dei presupposti - Difetto di istruttoria – Contraddittorietà – Motivazione insufficiente e/o incongrua – Ingiustizia manifesta;
2. Violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento agli artt. 1, comma 1, lettere a), e 53 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 Art. 1 della L. 7.8.1990, n. 241 – Art. 97 della Costituzione Violazione della lex specialis – Violazione del principio di legalità e di certezza giuridica nei rapporti con la P.A. – Violazione della par condicio tra i concorrenti Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Regolamento per la gestione del protocollo informatico della Regione Molise (DG n. 2015/136 del 26.03.2015) Eccesso di potere per sviamento – Erronea valutazione dei presupposti – Difetto di istruttoria – Contraddittorietà – Motivazione insufficiente e/o incongrua – Ingiustizia manifesta;
3 . Violazione e falsa applicazione dell’avviso di selezione e dei criteri stabiliti dalla Commissione nei verbali n. 1 del 9.1.2024 e n. 7 del 7.3.2024 Art. 1 della L. 7.8.1990, n. 241 – Art. 97 della Costituzione Violazione della lex specialis – Violazione del principio di legalità e di certezza giuridica nei rapporti con la P.A. – Violazione della par condicio tra i concorrenti Eccesso di potere per sviamento – Erronea valutazione dei presupposti - Difetto di istruttoria – Contraddittorietà – Motivazione insufficiente e/o incongrua – Ingiustizia manifesta;
4 . Infondatezza delle avverse eccezioni di difetto di giurisdizione del G.A.
In sintesi, con il primo motivo la ricorrente si duole del fatto che Commissione, la quale “ è un organo straordinario e temporaneo, creato specificamente per gestire una determinata selezione in corso ”, la cui esistenza “ è limitata nel tempo, cessando di esistere una volta completata la valutazione delle domande, dei titoli e delle prove dei candidati e l’approvazione della graduatoria ” (cfr. motivi aggiunti del 17.1.2025, pag. 9), sia stata illegittimamente riconvocata, in seguito all’istanza del controinteressato. La trasmissione dell’istanza di autotutela alla Commissione, aggiunge poi la ricorrente, non sarebbe stata “ preceduta dall’istruttoria, da parte del Direttore Generale, che aveva approvato la prima e la seconda (rettificata) graduatoria finale ” (cfr. motivi aggiunti del 17.1.2025, pag. 9).
Con il secondo mezzo la ricorrente censura ancora la scelta della Commissione, ribadita nel verbale C del 10.1.2025, di porre a fondamento della rettifica della graduatoria una “ minuta ”, ovvero un atto giuridicamente inesistente e del tutto inutilizzabile. La ricorrente contesta, altresì, il contenuto del suddetto verbale nella parte in cui vi si afferma che la rettifica del punteggio assegnato al controinteressato OL scaturiva (anche) dalla circostanza che “ i membri tutti ricordavano che la valutazione espressa da ciascuno di essi sulle domande tecniche proposte all’avv. OL e all’avv. RU è sempre stata “9”, perciò è stato agevole rilevare l’errore materiale verificatosi nei confronti del primo, peraltro confortato dalla c.d. minuta ”: da qui la dedotta illegittimità del suddetto verbale, con il quale la Commissione avrebbe ancorato la rettifica dei punteggi riconosciuti alla ricorrente “ sul presagio e su ricordi individuali ”, così superando l’ “inesistenza giuridica” della “minuta”, indicata ora quale mero strumento per confermare l’errore materiale commesso nella iniziale indicazione dei punteggi.
Con il terzo mezzo la ricorrente si duole del fatto che la Commissione “ pretende di attestare la legittimità della decurtazione di 2,4 punti dai “titoli di studio e formazione” dell’avv. DI, in quanto relatrice e non discente in quattro eventi, restituendo alla stessa, per la medesima causale, un solo punto nella valutazione del curriculum (il saldo negativo, per la ricorrente, è di punti 1,4)” (cfr. motivi aggiunti del 17.2.2025, pagg.13-14).
Sul punto, la ricorrente deduce, innanzitutto, che “ già sul piano della logica, non è chiaro come l’attività di un relatore possa valere, per quattro eventi, un solo punto in curriculum, a fronte di ben 2,4 punti, se fosse stata una semplice (e magari distratta) discente ” (cfr. motivi aggiunti del 17.2.2025, pag.14). La ricorrente contesta poi la detta scelta della Commissione affermando che “ gli originari 2,4 punti avrebbero dovuto essere riconosciuti pedissequamente, nonostante la trasmigrazione di quei quattro eventi in altra sezione di valutazione ” (cfr. motivi aggiunti del 17.2.2025, pag.15). Sul punto viene, in particolare, posto in rilievo che non si comprenderebbe “ quale sia il criterio sulla scorta del quale, per la Commissione, ciò che vale 2,4 in una sezione debba poi essere valutato 1,0 in un altro comparto dello stesso curriculum ”: al riguardo, la ricorrente sottolinea che “ proprio quelle relazioni in corsi di formazione e alta formazione hanno considerevolmente incrementato il valore delle complessive esperienze curriculari, così da conclamare il diritto della ricorrente di essere valutata nella superiore fascia di coerenza (con il diritto ambientale, per l’appunto)”, sicché il suo curriculum avrebbe dovuto essere rivalutato (quanto meno) come “discretamente coerente con le attività richieste dal bando”, con la consequenziale attribuzione di 7 o 8 punti.
La ricorrente ha, infine, dedotto l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza delle doglianze, racchiuse nel ricorso incidentale, “ che vogliono il controinteressato in possesso di titoli superiori a quelli dell’avv. DI anche per profili ulteriori rispetto a quelli riesaminati dalla Commissione ” (cfr. motivi aggiunti del 17.2.2025, pag. 16).
La ricorrente contesta infine le eccezioni avversarie di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia.
8. Con nuovo ricorso incidentale depositato in data 8.4.2025 il controinteressato OL LO ha impugnato, infine, i medesimi atti oggetto dei motivi aggiunti depositati ex adverso il 17.2.2025, nonché gli ulteriori atti in epigrafe meglio indicati.
Nel contesto di tale ricorso incidentale sono state in primis sollevate le eccezioni così rubricate:
1) In via pregiudiziale – Eccezione di carenza di giurisdizione ex art. 7, comma 8, c.p.a.;
2) In via pregiudiziale (e nel merito) – Inammissibilità (o infondatezza) del ricorso per omessa proposizione della querela di falso;
3) In via pregiudiziale (e nel merito) – Impugnazione in via incidentale della seconda graduatoria rettificata nella parte in cui non ha espunto il nominativo dell’Avv. DI dalla graduatoria stessa, in quanto ella non avrebbe dovuto accedere alla fase del colloquio – Omessa notifica ai controinteressati sopravvenuti.
Il ricorso incidentale avverso gli atti con esso gravati è stato invece affidato ai motivi così rubricati:
4) Impugnazione in via incidentale della seconda graduatoria rettificata per erronea considerazione del “Master di formazione e specializzazione in materia di arbitrato” nell’ambito dei titoli valutabili a favore dell’Avv. DI.
Con il medesimo atto è stata altresì dedotta l’integrale infondatezza dei motivi di gravame articolati nei motivi aggiunti avversari depositati in data 17.2.2025. E formulata in via subordinata, per l’ipotesi di annullamento della procedura selettiva per cui è causa, una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance nei confronti della Regione Molise.
9. In vista dell’udienza pubblica del 17.9.2025 la Regione Molise e la ricorrente hanno depositate delle memorie ex art. 73 c.p.a., insistendo sulle rispettive tesi; il controinteressato ha, dal canto suo, depositato uno scritto di replica.
10. Alla su indicata udienza pubblica, uditi i difensori delle parti costituite come da verbale in atti, la causa è stata in conclusione trattenuta in decisione.
11. Il Collegio deve, preliminarmente, esaminare le eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo avanzate dalla difesa regionale e dal controinteressato.
Le eccezioni non sono meritevoli di accoglimento.
La presente controversia, come si è visto, ha per oggetto la contestazione, sotto più profili, della procedura selettiva tesa alla individuazione di un “ Avvocato con competenze in materia ambientale ”, al quale conferire un incarico di collaborazione temporanea finanziato con risorse del PNRR.
Ora, alcun dubbio si pone sul fatto che l’Amministrazione, nell’ambito della suindicata procedura, abbia esercitato poteri discrezionali di valutazione, in vista della scelta - tra i diversi aspiranti - del soggetto più idoneo a ricoprire l’incarico da affidare: e rispetto a tali poteri autoritativi la situazione giuridica soggettiva riconoscibile in capo alla ricorrente non può che essere, pertanto, quella dell’interesse legittimo, con conseguente radicamento della vicenda nell’ambito della giurisdizione amministrativa di legittimità ai sensi dell’art. 7, comma 1, cod. proc. amm., secondo il generale criterio di riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa.
12. Venendo al merito della controversia, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati, per le ragioni che saranno di seguito illustrate: infondatezza che consente al Collegio di prescindere dall’esame delle altre eccezioni in rito formulate dalle resistenti difese, e che giustificherà, può sin d’ora affermarsi, l’improcedibilità dei ricorsi incidentali proposti dal controinteressato.
13. Il Collegio ritiene che le doglianze vertenti sulla rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente debbano, per ragioni di sinteticità e coerenza espositiva, essere trattate congiuntamente, investendo esse profili di illegittimità intimamente connessi.
Le doglianze di cui si tratta figurano racchiuse:
1) nell’unico motivo del ricorso introduttivo, relativo all’impugnativa della determinazione regionale n. 19 del 21.6.2024 e del cd. verbale B) del 3.6.2024 della Commissione;
2) nel secondo motivo dell’atto di motivi aggiunti del 17.2.2025, concernente l’impugnativa della determinazione regionale n. 5 del 16.1.2025 e del “verbale C” della Commissione del 10.1.2025.
E può sin d’ora notarsi che il contenuto del “verbale C” del 10.1.2025, e la successiva determinazione n. 5 del 2025 che ne ha recepito il contenuto, con conseguente ulteriore rettifica della graduatoria della procedura selettiva de qua , integrano e completano l’apparato motivazionale degli atti oggetto del gravame originario, con i quali già era stato rettificato il punteggio originariamente assegnato alla ricorrente e modificata la detta graduatoria. Da qui la conferma dell’opportunità di una trattazione unitaria dei su indicati motivi di gravame.
14. Tanto premesso, il Collegio deve innanzitutto ricordare che con il “verbale B” del 3.6.2024 (cfr. all. 11 alla memoria regionale del 17.1.2025) la Commissione ha preso atto di un refuso nella indicazione della somma dei punteggi assegnati al colloquio del controinteressato OL: per un errore di trascrizione dalla minuta del verbale di Commissione del 15 aprile 2024 concernente l’esito dei colloqui (all. 12 alla memoria regionale del 17.1.2025), infatti, il punteggio dell’esame orale del OL, che nella griglia della suddetta minuta recava, per le domande 1 e 2, il punteggio 9 - 9 - 9 assegnato da ciascun commissario, era stato poi riportato nel verbale del 15 aprile 2024 come 9-8-9 (per la domanda 1) e 9-9-8 (per la domanda 2), così generando un errore nella somma globale dei punteggi, e quindi nel calcolo della media aritmetica che ha costituito il punteggio finale.
14.1. Pertanto, con il proprio “verbale B” del 3.6.2024 la Commissione, con l’ausilio della “ minuta ” del verbale del 15 aprile 2024, ha proceduto alla correzione del sopra descritto errore materiale nel quale era incorso lo stesso organo, il quale aveva già espresso il proprio giudizio valutativo sui colloqui e aveva già attribuito i voti all’esame orale svolto dai candidati.
E sulla base delle risultanze del predetto verbale del 3.6.2024 è stata poco dopo adottata la determinazione n. 19 del 19.6.2024, con la quale, sulla base della modifica dei punteggi assegnati ai candidati, è stata rettificata la graduatoria della procedura.
14.2. Tanto premesso in punto di fatto, il Collegio deve evidenziare che il verbale, secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, “ ha il compito di attestare il compimento dei fatti svoltisi in modo tale che sia sempre verificabile la regolarità dell’iter di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, senza che sia necessaria una indicazione minuta delle singole attività che sono state compiute e le singole opinioni espresse.
Pertanto, distinguendo tra atto documentato e verbale ed anche tra documento e verbale in cui si conserva l’atto già valido, l’iter logico seguito per l’adozione di una deliberazione da parte di un organo collegiale deve risultare dalla delibera stessa e non dal verbale della seduta poiché il verbale ha l’esclusivo compito di certificare fatti storici già accaduti e di assicurare certezza a delle determinazioni che sono già state adottate e che sono già entrate a fare parte del mondo giuridico dal momento della loro adozione (cfr. Consiglio di Stato 11 dicembre 2001, n. 6208): la mancanza o il difetto di verbalizzazione non comportano, quindi, l’inesistenza dell’atto amministrativo, poiché la determinazione di volontà da parte dell’organo è distinta inequivocabilmente dalla sua proiezione formale.
Il difetto di verbalizzazione, in sintesi, non comporta l’inesistenza dell’atto amministrativo, dato che la determinazione volitiva dell’organo è ben distinta dalla sua proiezione formale (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 luglio 2018, n. 4373), confermandosi, così, la distinzione tra atto deliberato e sua verbalizzazione.
Dal punto di vista contenutistico, di conseguenza, l’atto di verbalizzazione, ha una funzione di certificazione pubblica, contiene e rappresenta i fatti e gli atti giuridicamente rilevanti che è necessario siano conservati per le esigenze probatorie con fede privilegiata - dal momento che sono redatti da un pubblico ufficiale - che si sostanzia essenzialmente nella attendibilità in merito alla provenienza dell'atto, alle dichiarazioni compiute innanzi al pubblico ufficiale ed ai fatti innanzi a lui accaduti (cfr. Cass., sez. I, 3 dicembre 2002, n. 17106).
Infine, deve rammentarsi, che, secondo la maggioritaria giurisprudenza amministrativa, con la quale si concorda pienamente, il verbale non deve essere necessariamente prodotto ed approvato in contemporaneità con la seduta dell’organo collegiale, ma può essere prodotto anche in un momento successivo al provvedimento deliberativo adottato durante la seduta (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1189-2001)” (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 3544/2020).
14.3. Alla luce dei principi testé richiamati non colgono nel segno, pertanto, le censure ricorsuali con cui si lamenta l’illegittimità della “rettifica” del punteggio attribuito alla ricorrente nelle prove concorsuali, rettifica che sarebbe stata in tesi ancorata esclusivamente ad una “ minuta ”, reputata dalla ricorrente alla stregua di un atto giuridicamente inesistente e, come tale, del tutto inutilizzabile.
Sul punto il Collegio deve piuttosto evidenziare che non è stata tanto la minuta, quanto il verbale B del 3.6.2024, espressione nella forma più sacramentale della volontà della Commissione, ad aver certificato, sia pure in un momento successivo allo svolgimento della prova orale, che la valutazione della detta prova da parte del OL era stata pari a 9-9-9, da parte di ciascuno dei tre commissari e per entrambe le domande poste al candidato, come riportato nella “griglia” della minuta. Quest’ultima, quindi, come correttamente osservato dalla difesa pubblica, non ha avuto rilievo ex se, bensì quale strumento complementare che ha consentito di ricostruire e documentare la corretta determinazione volitiva della Commissione poi espressa nel verbale del 3.6.2024, e di confermare l’errore materiale inizialmente commesso nell’indicazione dei punteggi.
14.4. E siffatta ricostruzione delle valutazioni della Commissione ha trovato poi integrazione e completamento nel verbale C) del 10.1.2025, nel quale la Commissione stessa ha infatti precisato quanto segue: “ in sede di precedente autotutela (verbale del 3 giugno 2024), la c.d. minuta del verbale è stata funzionale unicamente a confermare un errore materiale che la Commissione stessa già aveva avuto occasione di riscontrare per il solo fatto che ad essa veniva destinata un’istanza proveniente dall’avv. OL, che la Commissione aveva invece presagito essere il vincitore della selezione alla luce dei punteggi attribuiti. Peraltro, i membri tutti ricordavano che la valutazione espressa da ciascuno di essi sulle domande tecniche proposte all’avv. OL e all’avv. RU è sempre stata “9”, perciò è stato agevole rilevare l’errore materiale verificatosi nei confronti del primo, peraltro confortato dalla c.d. minuta ”.
Le ragioni che hanno consentito a) di disvelare l’errore materiale nel quale era incorsa la Commissione nell’attribuzione del punteggio concorsuale al controinteressato, e b) di ricostruire l’effettiva voluntas della Commissione nella determinazione del punteggio assegnato al predetto controinteressato, sono state quindi sinergicamente espresse dal verbale B) del 3.6.2024 e dal verbale C) del 10.1.2025. E rispetto al contenuto di tali verbali la ricorrente non ha formulato alcuna censura puntuale, né dedotto attendibili profili di illogicità e/o contraddittorietà o inaffidabilità delle affermazioni ivi racchiuse.
Quanto, in particolare, al verbale del 10.1.2025, nel quale si afferma che “ i membri tutti ricordavano che la valutazione espressa da ciascuno di essi sulle domande tecniche proposte all’avv. OL …… è sempre stata “9”, la censura sollevata dalla ricorrente è, in sostanza, circoscritta alla sola, e meramente suggestiva, affermazione che la Commissione sarebbe in tal modo riuscita “ a superare perfino l’inesistenza giuridica di quel brogliaccio [ cioè la “minuta” del verbale del 15 aprile 2024], considerato che i nuovi punteggi sono scaturiti da un esercizio di memoria e da doti divinatorie ” ( cfr. motivi aggiunti del 17.2.2025, pag. 13). Laddove sopra si è già rimarcata la valenza solo del tutto complementare rivestita dalla detta minuta nell’economia della rettifica operata dalla Commissione.
14.5. Senza dire, infine, che, come correttamente osservato dalla difesa regionale, la contestazione della veridicità del contenuto del verbali in disamina, in quanto atti pubblici assistiti da fede privilegiata, e come tali facenti prova fino a querela di falso di quanto in essi attestato, avrebbe dovuto tradursi nella proposizione di una querela di falso ai sensi dell’art. 77 c.p.a., o, quanto meno, nella richiesta di fissazione di un termine per la sua proposizione. Alcuna delle suddette iniziative risulta tuttavia esser stata assunta dalla parte ricorrente.
15. Per le ragioni sopra esposte si rivelano pertanto già infondati il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti del 4.1.2025, con cui sono state formulate, avverso i provvedimenti colà impugnati, le medesime censure del gravame introduttivo, e il secondo motivo dell’atto di motivi aggiunti del 17.2.2025.
16. Il Collegio deve, a questo punto, esaminare i residui primo e terzo mezzo dell’atto dei motivi aggiunti del 17.2.2025.
17. Con tale primo motivo la ricorrente si duole del fatto che Commissione valutatrice, la quale “ è un organo straordinario e temporaneo, creato specificamente per gestire una determinata selezione in corso ”, la cui esistenza “ è limitata nel tempo, cessando di esistere una volta completata la valutazione delle domande, dei titoli e delle prove dei candidati e l’approvazione della graduatoria ” (cfr. motivi aggiunti del 17.1.2025, pag. 9), sia stata nella vicenda illegittimamente riconvocata, in seguito all’istanza del controinteressato.
La trasmissione dell’istanza di autotutela alla Commissione, aggiunge poi la ricorrente, non sarebbe stata “ preceduta dall’istruttoria, da parte del Direttore Generale, che aveva approvato la prima e la seconda (rettificata) graduatoria finale ” (cfr. motivi aggiunti del 17.1.2025, pag. 9).
18. Il motivo è privo di pregio.
Innanzitutto, la ricorrente non ha dedotto alcuno specifico profilo di illegittimità da cui risulterebbe affetto il procedimento, né ha indicato alcuna norma giuridica che nel caso di specie sarebbe stata violata; e sul punto va evidenziato che non appare pertinente alla materia oggetto della presente controversia il richiamo effettuato dalla ricorrente all’art. 93 comma 6 d.lgs. n. 36/2023 (cd. Codice dei Contratti pubblici), il quale, nel ben diverso settore delle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici, si occupa della riconvocazione della Commissione in seguito alla peculiare sopravvenienza costituita dall’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di taluno dei concorrenti.
Sotto altro profilo, poi, il Collegio rileva, come d’altronde rappresentato dalla medesima ricorrente, che la Commissione nel caso concreto non si è attivata motu proprio, bensì solo in seguito alla trasmissione, da parte della competente Direzione generale della Regione (cfr. nota prot. 173430/2024 di cui all’allegato 41 della produzione del controinteressato del 18.1.2025), dell’istanza di autotutela formulata dal controinteressato OL, volta appunto a ottenere una revisione dei punteggi concorsuali. Sicché alcuno stravolgimento delle dinamiche fisiologiche della Commissione appare ravvisabile nel caso di specie, essendo quest’ultima stata riconvocata su input del competente organo regionale ai fini dell’esame della su indicata istanza di autotutela, nonché dell’assunzione delle consequenziali determinazioni circa i punteggi concorsuali.
19. Passando al conclusivo terzo mezzo degli ultimi motivi aggiunti, la ricorrente, come già anticipato in narrativa, si duole qui del fatto che la Commissione “ pretende di attestare la legittimità della decurtazione di 2,4 punti dai “titoli di studio e formazione” dell’avv. DI, in quanto relatrice e non discente in quattro eventi, restituendo alla stessa, per la medesima causale, un solo punto nella valutazione del curriculum (il saldo negativo, per la ricorrente, è di punti 1,4)” (cfr. motivi aggiunti del 17.2.2025, pagg.13-14).
Sul punto, la ricorrente deduce innanzitutto che, “ già sul piano della logica, non è chiaro come l’attività di un relatore possa valere, per quattro eventi, un solo punto in curriculum, a fronte di ben 2,4 punti, se fosse stata una semplice (e magari distratta) discente ” (cfr. motivi aggiunti cit., pag.14).
La ricorrente contesta poi la sostanza della ri-valutazione della Commissione affermando che “ gli originari 2,4 punti avrebbero dovuto essere riconosciuti pedissequamente, nonostante la trasmigrazione di quei quattro eventi in altra sezione di valutazione ” (cfr. motivi aggiunti del 17.2.2025, pag.15). Sul punto viene posto in rilievo, in particolare, che non si comprenderebbe “ quale sia il criterio sulla scorta del quale, per la Commissione, ciò che vale 2,4 in una sezione debba poi essere valutato 1,0 in un altro comparto dello stesso curriculum ”: al riguardo, la ricorrente assume che “ proprio quelle relazioni in corsi di formazione e alta formazione hanno considerevolmente incrementato il valore delle complessive esperienze curriculari, così da conclamare il diritto della ricorrente di essere valutata nella superiore fascia di coerenza (con il diritto ambientale, per l’appunto)”, sicché il suo curriculum avrebbe dovuto essere rivalutato (quanto meno) come “discretamente coerente con le attività richieste dal bando”, con la consequenziale attribuzione di 7 o 8 punti.
20. Anche questo motivo è infondato.
21. Deve innanzitutto ricordarsi che la Commissione, nel verbale n. 7/2024, ha originariamente attribuito alla ricorrente 2,4 punti per i “ titoli di studio e formazione ”, in ragione della sua partecipazione a quattro corsi di formazione (o di alta formazione).
Ciò posto, il Collegio ritiene che il successivo disconoscimento, sancito nel verbale del 10.1.2025, dei su indicati 2,4 punti, sia del tutto coerente al riconoscimento, da parte della Commissione, del fatto che la ricorrente ebbe a partecipare ai suddetti corsi in qualità di relatrice, e non già quale discente e/o di destinataria della formazione: è infatti del tutto ragionevole ritenere che solo in quest’ultimo caso la partecipazione ai corsi indicata nella domanda di partecipazione avrebbe potuto essere valorizzata nel novero dei “ titoli di studio e formazione ” conseguiti, con l’attribuzione del punteggio per questi specificamente previsto.
E altrettanto ragionevole e scevra dai profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente deve ritenersi la consequenziale scelta, da parte della Commissione, di tener conto delle attività di relatrice svolte dall’interessata nei suddetti quattro corsi di formazione (una volta “espunte”, come appena detto, dall’ambito dei “titoli di studio e formazione”) ai fini del punteggio attribuibile, invece, per il curriculum , segnatamente nella sezione relativa alle “ esperienze lavorative ”.
21.1. Sul punto la ricorrente, come anticipatosi, ha però dedotto che “ gli originari 2,4 punti avrebbero dovuto essere riconosciuti pedissequamente, nonostante la trasmigrazione di quei quattro eventi in altra sezione di valutazione ” (cfr. motivi aggiunti del 17.2.2025, pag.15), aggiungendo che “ proprio quelle relazioni in corsi di formazione e alta formazione hanno considerevolmente incrementato il valore delle complessive esperienze curriculari, così da conclamare il diritto della ricorrente di essere valutata nella superiore fascia di coerenza (con il diritto ambientale, per l’appunto)”, sicché il suo curriculum avrebbe dovuto essere rivalutato (quanto meno) come “discretamente coerente con le attività richieste dal bando”, con la consequenziale attribuzione di 7 o 8 punti.
21.2. Neanche tale censura è però meritevole di accoglimento, innanzitutto per la sua totale genericità e apoditticità: la doglianza in disamina mira del resto, in definitiva, ad una non consentita sostituzione della valutazione del curriculum della ricorrente, ex lege riservata alla discrezionalità della Commissione, mediante quella proposta dalla ricorrente.
21.3. La ricorrente, infine, non ha formulato alcuna puntuale censura idonea ad appalesare profili di manifesta illogicità o abnormità della valutazione discrezionale compiuta dalla Commissione in ordine al punteggio assegnato, nella sezione “esperienze lavorative”, ai quattro corsi di formazione tenuti dalla ricorrente in qualità di relatrice, in seguito alla loro “espunzione” dal novero dei “titoli di studio e formazione”.
Al riguardo, il Collegio deve infatti sottolineare che i 2,4 punti per i suddetti quattro corsi di formazione erano stati originariamente attribuiti alla ricorrente (cfr. verbale n.7/2024) in applicazione dei criteri di valutazione per i titoli di formazione predefiniti dalla Commissione nel verbale n. 1 del 9.1.2024.
La Commissione, in seguito, dopo aver espunto i detti quattro corsi di formazione dall’ambito dei “titoli di studio e formazione” ha, come detto, ritenuto di dover comunque tener conto delle suddette esperienze professionali ai diversi fini della attribuzione del punteggio per il curriculum.
Ora , rispetto alla valutazione di quest’ultimo, nel sopra citato verbale n. 1 del 9.1.2024, erano state distinte differenti “fasce di coerenza” rispetto alle attività richieste dal bando, e individuati, per ciascuna di esse, i punti attribuibili, tra un minimo e un massimo.
Tanto premesso, la Commissione, facendo applicazione, nel verbale n. 5 del 10.1.2025, del suddetto (ben diverso) criterio di attribuzione dei punteggi assegnabili per il curriculum , nel legittimo esercizio della propria discrezionalità ha escluso che la mera valutazione addizionale dei quattro corsi di formazione in discorso potesse giustificare, in favore della ricorrente, l’assegnazione al suo curriculum globale di una “fascia di coerenza” superiore (ossia, quella con punteggio compreso tra i 7 e gli 8 punti) rispetto a quella che le era stata in precedenza assegnata (la fascia contraddistinta da un punteggio compreso tra i 5 e e 6 punti). Nel contempo, essa ha nondimeno rilevato l’opportunità di modificare, sia pure nell’ambito della medesima fascia di coerenza, il punteggio già attribuitole per il curriculum, elevandolo pur sempre da 5 a 6 punti: scelta discrezionale che non è stata in questa sede persuasivamente contestata.
22. In conclusione, per tutto quanto precede, il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere integralmente disattesi.
23. Ne consegue l’improcedibilità dei due ricorsi incidentali per sopravvenuta carenza di interesse.
Improcedibilità che consente al Collegio di prescindere dall’esame delle deduzioni articolate nei paragrafi 3.2, 32.1. e 3.3 dei motivi aggiunti del 17.2.2025, con cui la ricorrente principale ha sostenuto l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza delle doglianze del ricorso incidentale “ che vogliono il controinteressato in possesso di titoli superiori a quelli dell’avv. DI anche per profili ulteriori rispetto a quelli riesaminati dalla Commissione ” (cfr. motivi aggiunti del 17.2.2025, pag. 16).
24. La peculiarità e complessità delle questioni oggetto del giudizio induce, tuttavia, a ravvisare le eccezionali ragioni previste dalla legge perché le spese processuali possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti del 4.1.2025 e del 17.2.2025, e dichiara improcedibili i ricorsi incidentali proposti dalla controinteressata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
GI CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CH | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO