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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/11/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 756/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott. Silvia Codispoti Giudice dott.ssa NZ Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 756/2025 promossa da
(C.F.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
NT, il giorno 8 marzo 1980, elettivamente domiciliata a San Benedetto del
NT, in via Nazario Sauro n. 162, presso e nello studi degli Avv.ti Cinzia
TT e AN LU PE, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Benedetto del NT, il giorno 25 febbraio 1971, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di p.e.c. “ appartenente Email_1
all'Avv. Ernestina Portelli, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
- resistente -
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
- intervenuto -
1 OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale per figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza di rimessione della causa in decisione celebrata il 27 ottobre 2025; il P.M. come da conclusioni rassegnate con nota depositata il 28 luglio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 marzo 2025, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, – premesso che dalla relazione more Parte_1 uxorio intrattenuta con il resistente dal 2017 a Controparte_1 settembre 2024, è nato (in data 3 marzo 2019) il figlio minore
[...]
– ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di disporre (i) Per_1
l'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso di sé nell'abitazione di Pagliare del NT (AP), in via Alcide De Gasperi n. 86, chiedendo il trasferimento della residenza anagrafica del figlio da
MA a Pagliare del NT, (ii) l'obbligo di mantenimento del minore, in capo al padre/resistente, mediante la corresponsione di una somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie, (iii) con previsione di assegno unico per la famiglia ripartito al
50% fra le parti e (iv) regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le disposizioni indicate nel libello introduttivo del presente giudizio.
A sostegno del ricorso, ha rappresentato, in sintesi, che Parte_1 il rapporto sentimentale, intrapreso nel 2017, con il sig. sempre CP_1 stato invero conflittuale ed è terminato nel 2024, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza per incompatibilità caratteriale e divergenze negli interessi personali e nella conduzione della vita familiare, in particolare per il carattere irruento e verbalmente aggressivo dell'ex compagno che ha tentato di condizionare ogni sua decisione, anche in ambito lavorativo, tanto da intimorirla con l'invio di una diffida e minacciando azioni giudiziarie in sede di lavoro;
per tale motivo, essa ricorrente ha deciso di porre fine alla loro relazione, interrompendo, nel mese di settembre 2024, la convivenza e trasferendosi dalla casa, ove la coppia aveva eletto la residenza, di proprietà del sig. ita a MA, in via Giuseppe Parini CP_1
n. 6, consistente in una soffitta di 48 mq, accatastata nella categoria C/2,
2 comprensiva di fienili agricoli e non agricoli e cantine disgiunte dalle abitazioni e soffitte, all'abitazione di sua proprietà, sita a Pagliare del NT
- Comune di Spinetoli (AP), facendosi carico, da sola, del mantenimento del figlio di sei anni.
Con comparsa del 23 maggio 2025, si è costituito in giudizio il sig. non opponendosi al regime di affidamento condiviso del CP_1 minore, ma chiedendo la “collocazione paritaria presso entrambi i genitori”, con mantenimento della residenza del figlio presso la casa, di sua proprietà, sita a
MA (ove egli frequenta l'asilo comunale), e proponendo una diversa regolamentazione sia del proprio diritto di visita sia della misura del contributo di mantenimento per il figlio (per € 100,00 al mese), Per_1 concordando con la ricorrente in ordine alla ripartizione al 50% fra i genitori dell'assegno unico e universale.
Alla prima udienza del 24 giugno 2025, si è proceduto all'interrogatorio libero delle parti e la sig.ra ha precisato, “in relazione al trasferimento Pt_1 mio e del piccolo a Pagliare del NT nel mese di settembre 2024, che lui Per_1
(n.d.r.: il sig. ha prestato l'espresso consenso al trasferimento di CP_1 con me nelle Marche, avendo lui insistito per questo. È successo nel ristorante Per_1 di mia proprietà, c'erano diverse persone tra cui mio fratello e ho anche un video”, circostanza che è stata pacificamente ammessa dal resistente, il quale, parimenti interrogato liberamente, ha infatti confermato che “è vero quanto riferito dalla sig.ra circa il mio consenso al trasferimento di (cfr. Pt_1 Per_1 verbale d'udienza 24 giugno 2025).
Quindi, il Tribunale, all'esito dell'interrogatorio libero delle parti, sempre in sede di prima udienza, ha sottoposto loro la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.: “- “REGIME DI AFFIDAMENTO: affidamento condiviso del figlio minore con COLLOCAMENTO prevalente presso la Per_1 madre, nell'abitazione di quest'ultima, sita a Pagliare del NT (AP); -
MANTENIMENTO: corresponsione, a carico del padre - in quanto genitore non collocatario - di un assegno di mantenimento in favore del figlio minore dell'importo mensile, quantificato, a soli fini conciliativi, di € 180,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, come da protocollo in uso del Tribunale di
Teramo, con percepito al 50% da entrambi i Controparte_2 genitori;
- DIRITTO DI VISITA: il padre potrà tenere con se, con pernottamento, il
3 minore dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 17:00 della domenica di ogni settimana, tenendo sempre presenti le esigenze del minore, i suoi impegni scolastici ed extra scolastici e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé il minore per almeno quindici giorni consecutivi, con pernotto;
le festività saranno trascorse in maniera paritaria ed alternativamente con il padre e la madre, salvo diverso accordo fra gli stessi e tenuto conto delle esigenze e dell'interesse del minore;
il giorno del compleanno del minore
(3 marzo), sarà trascorso con entrambi i entrambi i genitori e, in caso di organizzazione di una festa per il minore da parte di un genitore, l'altro ha la facoltà di presenziare;
- SPESE DI LITE: integralmente compensate fra le parti.”;
Senonché, a fronte della sostanziale adesione alla proposta de qua ad opera del resistente e della mancata accettazione invece da parte della ricorrente, è stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 27 ottobre 2025, con assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p., udienza al cui esito la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Come già sottolineato in sede di prima udienza, le parti sono invero concordi nel regime di affido del piccolo e cioè l'affidamento condiviso Per_1
- motivo per cui non v'è stata ragione di disporre C.T.U. per l'accertamento della capacità genitoriale della ricorrente e del resistente -, divergendo, tuttavia, per il profilo relativo al collocamento del minore (presso la madre, come richiesto dalla ricorrente;
in maniera paritaria e collocamento presso il resistente, come invece da questi istato sin dalla comparsa di costituzione).
Senonché, è stato già evidenziato in corso di causa che, “quanto alla collocazione paritaria richiesta dal padre, la stessa appare sconsigliabile, non tanto per la circostanza, sostenuta dalla madre, per cui “si tratta di due Regioni differenti
(Abruzzo e Marche)”, posto che la distanza chilometrica da MA (TE) a
Pagliare del NT (AP) è esigua (circa 14 km), quanto piuttosto per la tenera età del minore (di anni 6), che ne sconsiglia il continuo trasferimento da un'abitazione ad un'altra, con modifica quotidiana e costante della proprie abitudini di vita” (cfr. verbale d'udienza del 24 giugno 2025).
Ciò ribadito anche nella presente sede decisoria, deve essere evidenziato che la ricorrente, in occasione delle note di precisazioni delle
4 conclusioni ex art.473-bis 28 c.p.c. depositate il 24 luglio 2025, ha rappresentato che il piccolo risulta già iscritto presso la scuola elementare di Spinetoli Per_1
(AP), “previo nulla osta controfirmato da ambedue i genitori”, circostanza ex adverso non contestata, con le note conseguenze ex art. 115 c.p.c.
Allo stesso modo, non risulta contestata l'ulteriore circostanza, riferita dalla sig.ra nella rispettiva memoria di replica ex art.473-bis 28 c.p.c. Pt_1 depositata il 9 ottobre 2025, della “iscrizione alla scuola di calcio” del piccolo
Per_1
Pertanto, rammentato che il sig. ha espressamente CP_1 ammesso di aver prestato il proprio consenso al trasferimento del figlio insieme alla madre e che, per l'effetto, tale trasferimento avvenuto nel settembre 2024 da MA (TE) a Pagliare del NT (AP) è indubbiamente legittimo (profilo del resto non contestato dal resistente), ritiene il Collegio, dovendo regolamentare l'affidamento del minore, di disporlo in modo condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, e quindi nella relativa abitazione di proprietà, sita a Pagliare del NT (AP), e ciò tenuto conto della tenera età del bambino (di anni sei), del fatto che ormai
è da oltre un anno che lo stesso vive (con il consenso paterno) in detta abitazione e che, in tale territorio, ha già intrapreso la scuola elementare oltre che attività ludico/sportiva, risultando per l'effetto tale collocazione all'evidenza maggiormente consona ad evitare l'alterazione delle abitudini di vita e socio/relazionali di di anni sei, che, avendo iniziato a Pagliare Per_1 del NT la scuola elementare nonché l'attività sportiva, dovrà essere libero di potervi approcciar in maniera serena e continuativa, senza subire indebite alterazioni quotidiane.
2. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario e quindi del sig. ritiene il Collegio, condividendo le CP_1 conclusioni rassegnate dal P.M., che, in un'ottica volta a favorire un rapporto equilibrato con il bambino, debba essere garantita fra i genitori l'alternanza dei week end, nel senso che il padre, ogni settimana, potrà tenere con sé, con pernottamento, il figlio dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 17:00 della domenica, tenendo sempre presenti le esigenze del minore, i suoi impegni scolastici ed extra scolastici e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori ed inoltre potrà, ogni due settimane, tenere con sé, con
5 pernottamento, il figlio dalle ore 17:00 del venerdì sino al lunedì mattina, riconducendo il minore direttamente a scuola. Durante il periodo estivo, il sig. potrà tenere con sé il minore per almeno quindici giorni CP_1 consecutivi, con pernotto;
le festività saranno trascorse in maniera paritaria ed alternativamente con il padre e la madre, salvo diverso accordo fra i genitori e tenuto conto delle esigenze e dell'interesse di il giorno del Per_1 compleanno del minore (3 marzo), sarà trascorso con entrambi i entrambi i genitori e, in caso di organizzazione di una festa per il minore da parte di un genitore, l'altro ha la facoltà di partecipare e presenziare.
3. Volgendo alle statuizioni economiche, dal momento che il minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, il resistente dovrà necessariamente contribuire al mantenimento del figlio.
In punto di misura del predetto obbligo, osserva il Collegio, al lume del criterio delle risorse economiche dei genitori di cui all'art. 337-ter, comma IV
c.c., che l'importo a tal fine richiesto dalla ricorrente per la somma di € 350,00 non risulta congruo rispetto alle allegazioni ed alla documentazione prodotta in atti, risultando il sig. mpiegato mediante contratto di lavoro CP_1 part-time (per trenta ore a settimane) a tempo determinato, con mansione di
“aiuto pizzaiolo” presso il Centro Commerciale La Torre Villa Rosa di
MA, percependo stipendio dell'importo netto mensile di circa €
1.100,00 (cfr. documenti nn. 3, 5 e 6 allegati alla comparsa di costituzione del resistente).
Pertanto, sulla scorta della documentazione e delle allegazioni delle parti, scrutinate alla luce dei criteri di cui all'art. 337-ter c.c. – e quindi tenuto conto dell'età e delle attuali esigenze del figlio, del suo tenore di vita in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle loro risorse economiche, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore -, ritiene il Collegio congruo riconoscere in capo al resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente, a far data dalla domanda (e quindi dal 26 marzo 2025), un assegno mensile di mantenimento per il figlio minore dell'importo di € 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto corrente della beneficiaria, con la precisazione che
6 entrambi i genitori dovranno provvedere alle spese straordinarie, nella misura del 50%, come da protocollo d'intesa adottato dall'adito Tribunale in data 5 dicembre 2018.
È doveroso evidenziare che la decorrenza del predetto assegno a titolo di contributo di mantenimento per la prole coincide, per giurisprudenza costante, con la data della domanda (qui, il 26 marzo 2025) e non con il “mese di settembre 2024, data pacifica tra le parti di separazione dal rapporto di convivenza” come invece pretenderebbe la difesa della ricorrente, avendo infatti la
Cassazione “anche di recente affermato che, in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, decorre dalla data della sua proposizione, a meno che non vi siano espresse ragioni che impongano una decorrenza successiva (n.d.r.: e non, si badi, anticipata) (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17570 del 20/06/2023. In altre parole, la decisione relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio posto a carico del genitore non affidatario o non collocatario decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda, come avviene per ogni volta in cui è esercitato nel processo un diritto di credito (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 8816 del 12 maggio
2020)” (così, Cass. civ. sez. I, ordinanza n. 10359 del 17 aprile 2024, che ha oltretutto precisato, ferma la decorrenza dalla data di proposizione della domanda, che, per quanto concerne invece il tempo in cui nessun provvedimento abbia regolato la misura della contribuzione, “essendo vigente
l'obbligo di mantenere il figlio in ragione del solo legame genitoriale”, il genitore che abbia sostenuto spese per il mantenimento del figlio, in assenza di una scrittura privata regolante tale aspetto, può esperire un'azione di regresso nei confronti dell'altro al fine di ottenere da quest'ultimo la quota di contribuzione da lui anticipata anche per l'altro, azione che, tuttavia, nel caso per cui è processo, non è stata avanzata, non avendo la ricorrente neppure allegato, prima ancora che provato, le spese sostenute per il mantenimento del minore sino alla proposizione della domanda e per le quali avrebbe potuto, come visto, agire in regresso).
Infine, con riguardo all'assegno unico, questo, a fronte della convergenza richiesta delle parti su tale aspetto, deve essere riparto a metà fra le stesse.
7 4. In definitiva, il regime giuridico del figlio minore nato fuori dal matrimonio è sinteticamente individuato nei seguenti Persona_1 termini: (i) affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione di proprietà di quest'ultima, sita a Pagliare del NT
(AP); (ii) diritto di vista paterno regolato sulla base del punto n. 2 della parte motiva;
(iii) obbligo in capo al resistente di versare, in favore di parte ricorrente, mediante bonifico bancario sul suo conto corrente, un assegno di mantenimento per la prole dell'importo mensile di € 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza a far data dalla domanda (i.e. 26 marzo 2025), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie in conformità al protocollo in essere tra il Tribunale e il locale
COA in ordine alla loro individuazione del 5 dicembre 2018; (iv) assegno unico in misura paritaria del 50% ad entrambi i genitori.
5. Da ultimo, quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere integralmente compensate fra le parti, avendo il resistente aderito senza riserve alla proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. (salvo chiedere, legittimamente, una modifica solo in ordine ai fine settimana per poter ricondurre il minore presso l'abitazione della madre il lunedì), ed essendosi al contrario la ricorrente limitata a riferire l'impossibilità di “trovare una soluzione conciliativa con la controparte”, senza fornirne alcun giustificato - né generico - motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio contraddistinto dal R.G.
n. 756/2025 fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1. dispone l'affidamento condiviso del minore ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione di proprietà di quest'ultima, sita a Pagliare del NT
(AP);
2. regolamenta il diritto di vista del genitore non collocatario, ossia il resistente come previsto al punto n. 2 di parte Controparte_1 motiva;
8 3. pone a carico del resistente, a decorrere dalla data della domanda (26 marzo 2025), un assegno dell'importo mensile di € 250,00 a titolo di contributo di mantenimento del minore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ed automatica secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, in conformità al protocollo in essere presso il Tribunale di
Teramo adottato il 5 dicembre 2018;
4. dispone che l'assegno unico sia percepito in misura paritaria del 50% fra entrambi i genitori;
5. dichiara integralmente compensare le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 7 novembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa NZ Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott. Silvia Codispoti Giudice dott.ssa NZ Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 756/2025 promossa da
(C.F.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
NT, il giorno 8 marzo 1980, elettivamente domiciliata a San Benedetto del
NT, in via Nazario Sauro n. 162, presso e nello studi degli Avv.ti Cinzia
TT e AN LU PE, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Benedetto del NT, il giorno 25 febbraio 1971, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di p.e.c. “ appartenente Email_1
all'Avv. Ernestina Portelli, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
- resistente -
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
- intervenuto -
1 OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale per figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza di rimessione della causa in decisione celebrata il 27 ottobre 2025; il P.M. come da conclusioni rassegnate con nota depositata il 28 luglio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 marzo 2025, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, – premesso che dalla relazione more Parte_1 uxorio intrattenuta con il resistente dal 2017 a Controparte_1 settembre 2024, è nato (in data 3 marzo 2019) il figlio minore
[...]
– ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di disporre (i) Per_1
l'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso di sé nell'abitazione di Pagliare del NT (AP), in via Alcide De Gasperi n. 86, chiedendo il trasferimento della residenza anagrafica del figlio da
MA a Pagliare del NT, (ii) l'obbligo di mantenimento del minore, in capo al padre/resistente, mediante la corresponsione di una somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie, (iii) con previsione di assegno unico per la famiglia ripartito al
50% fra le parti e (iv) regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le disposizioni indicate nel libello introduttivo del presente giudizio.
A sostegno del ricorso, ha rappresentato, in sintesi, che Parte_1 il rapporto sentimentale, intrapreso nel 2017, con il sig. sempre CP_1 stato invero conflittuale ed è terminato nel 2024, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza per incompatibilità caratteriale e divergenze negli interessi personali e nella conduzione della vita familiare, in particolare per il carattere irruento e verbalmente aggressivo dell'ex compagno che ha tentato di condizionare ogni sua decisione, anche in ambito lavorativo, tanto da intimorirla con l'invio di una diffida e minacciando azioni giudiziarie in sede di lavoro;
per tale motivo, essa ricorrente ha deciso di porre fine alla loro relazione, interrompendo, nel mese di settembre 2024, la convivenza e trasferendosi dalla casa, ove la coppia aveva eletto la residenza, di proprietà del sig. ita a MA, in via Giuseppe Parini CP_1
n. 6, consistente in una soffitta di 48 mq, accatastata nella categoria C/2,
2 comprensiva di fienili agricoli e non agricoli e cantine disgiunte dalle abitazioni e soffitte, all'abitazione di sua proprietà, sita a Pagliare del NT
- Comune di Spinetoli (AP), facendosi carico, da sola, del mantenimento del figlio di sei anni.
Con comparsa del 23 maggio 2025, si è costituito in giudizio il sig. non opponendosi al regime di affidamento condiviso del CP_1 minore, ma chiedendo la “collocazione paritaria presso entrambi i genitori”, con mantenimento della residenza del figlio presso la casa, di sua proprietà, sita a
MA (ove egli frequenta l'asilo comunale), e proponendo una diversa regolamentazione sia del proprio diritto di visita sia della misura del contributo di mantenimento per il figlio (per € 100,00 al mese), Per_1 concordando con la ricorrente in ordine alla ripartizione al 50% fra i genitori dell'assegno unico e universale.
Alla prima udienza del 24 giugno 2025, si è proceduto all'interrogatorio libero delle parti e la sig.ra ha precisato, “in relazione al trasferimento Pt_1 mio e del piccolo a Pagliare del NT nel mese di settembre 2024, che lui Per_1
(n.d.r.: il sig. ha prestato l'espresso consenso al trasferimento di CP_1 con me nelle Marche, avendo lui insistito per questo. È successo nel ristorante Per_1 di mia proprietà, c'erano diverse persone tra cui mio fratello e ho anche un video”, circostanza che è stata pacificamente ammessa dal resistente, il quale, parimenti interrogato liberamente, ha infatti confermato che “è vero quanto riferito dalla sig.ra circa il mio consenso al trasferimento di (cfr. Pt_1 Per_1 verbale d'udienza 24 giugno 2025).
Quindi, il Tribunale, all'esito dell'interrogatorio libero delle parti, sempre in sede di prima udienza, ha sottoposto loro la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.: “- “REGIME DI AFFIDAMENTO: affidamento condiviso del figlio minore con COLLOCAMENTO prevalente presso la Per_1 madre, nell'abitazione di quest'ultima, sita a Pagliare del NT (AP); -
MANTENIMENTO: corresponsione, a carico del padre - in quanto genitore non collocatario - di un assegno di mantenimento in favore del figlio minore dell'importo mensile, quantificato, a soli fini conciliativi, di € 180,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, come da protocollo in uso del Tribunale di
Teramo, con percepito al 50% da entrambi i Controparte_2 genitori;
- DIRITTO DI VISITA: il padre potrà tenere con se, con pernottamento, il
3 minore dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 17:00 della domenica di ogni settimana, tenendo sempre presenti le esigenze del minore, i suoi impegni scolastici ed extra scolastici e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé il minore per almeno quindici giorni consecutivi, con pernotto;
le festività saranno trascorse in maniera paritaria ed alternativamente con il padre e la madre, salvo diverso accordo fra gli stessi e tenuto conto delle esigenze e dell'interesse del minore;
il giorno del compleanno del minore
(3 marzo), sarà trascorso con entrambi i entrambi i genitori e, in caso di organizzazione di una festa per il minore da parte di un genitore, l'altro ha la facoltà di presenziare;
- SPESE DI LITE: integralmente compensate fra le parti.”;
Senonché, a fronte della sostanziale adesione alla proposta de qua ad opera del resistente e della mancata accettazione invece da parte della ricorrente, è stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 27 ottobre 2025, con assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p., udienza al cui esito la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Come già sottolineato in sede di prima udienza, le parti sono invero concordi nel regime di affido del piccolo e cioè l'affidamento condiviso Per_1
- motivo per cui non v'è stata ragione di disporre C.T.U. per l'accertamento della capacità genitoriale della ricorrente e del resistente -, divergendo, tuttavia, per il profilo relativo al collocamento del minore (presso la madre, come richiesto dalla ricorrente;
in maniera paritaria e collocamento presso il resistente, come invece da questi istato sin dalla comparsa di costituzione).
Senonché, è stato già evidenziato in corso di causa che, “quanto alla collocazione paritaria richiesta dal padre, la stessa appare sconsigliabile, non tanto per la circostanza, sostenuta dalla madre, per cui “si tratta di due Regioni differenti
(Abruzzo e Marche)”, posto che la distanza chilometrica da MA (TE) a
Pagliare del NT (AP) è esigua (circa 14 km), quanto piuttosto per la tenera età del minore (di anni 6), che ne sconsiglia il continuo trasferimento da un'abitazione ad un'altra, con modifica quotidiana e costante della proprie abitudini di vita” (cfr. verbale d'udienza del 24 giugno 2025).
Ciò ribadito anche nella presente sede decisoria, deve essere evidenziato che la ricorrente, in occasione delle note di precisazioni delle
4 conclusioni ex art.473-bis 28 c.p.c. depositate il 24 luglio 2025, ha rappresentato che il piccolo risulta già iscritto presso la scuola elementare di Spinetoli Per_1
(AP), “previo nulla osta controfirmato da ambedue i genitori”, circostanza ex adverso non contestata, con le note conseguenze ex art. 115 c.p.c.
Allo stesso modo, non risulta contestata l'ulteriore circostanza, riferita dalla sig.ra nella rispettiva memoria di replica ex art.473-bis 28 c.p.c. Pt_1 depositata il 9 ottobre 2025, della “iscrizione alla scuola di calcio” del piccolo
Per_1
Pertanto, rammentato che il sig. ha espressamente CP_1 ammesso di aver prestato il proprio consenso al trasferimento del figlio insieme alla madre e che, per l'effetto, tale trasferimento avvenuto nel settembre 2024 da MA (TE) a Pagliare del NT (AP) è indubbiamente legittimo (profilo del resto non contestato dal resistente), ritiene il Collegio, dovendo regolamentare l'affidamento del minore, di disporlo in modo condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, e quindi nella relativa abitazione di proprietà, sita a Pagliare del NT (AP), e ciò tenuto conto della tenera età del bambino (di anni sei), del fatto che ormai
è da oltre un anno che lo stesso vive (con il consenso paterno) in detta abitazione e che, in tale territorio, ha già intrapreso la scuola elementare oltre che attività ludico/sportiva, risultando per l'effetto tale collocazione all'evidenza maggiormente consona ad evitare l'alterazione delle abitudini di vita e socio/relazionali di di anni sei, che, avendo iniziato a Pagliare Per_1 del NT la scuola elementare nonché l'attività sportiva, dovrà essere libero di potervi approcciar in maniera serena e continuativa, senza subire indebite alterazioni quotidiane.
2. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario e quindi del sig. ritiene il Collegio, condividendo le CP_1 conclusioni rassegnate dal P.M., che, in un'ottica volta a favorire un rapporto equilibrato con il bambino, debba essere garantita fra i genitori l'alternanza dei week end, nel senso che il padre, ogni settimana, potrà tenere con sé, con pernottamento, il figlio dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 17:00 della domenica, tenendo sempre presenti le esigenze del minore, i suoi impegni scolastici ed extra scolastici e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori ed inoltre potrà, ogni due settimane, tenere con sé, con
5 pernottamento, il figlio dalle ore 17:00 del venerdì sino al lunedì mattina, riconducendo il minore direttamente a scuola. Durante il periodo estivo, il sig. potrà tenere con sé il minore per almeno quindici giorni CP_1 consecutivi, con pernotto;
le festività saranno trascorse in maniera paritaria ed alternativamente con il padre e la madre, salvo diverso accordo fra i genitori e tenuto conto delle esigenze e dell'interesse di il giorno del Per_1 compleanno del minore (3 marzo), sarà trascorso con entrambi i entrambi i genitori e, in caso di organizzazione di una festa per il minore da parte di un genitore, l'altro ha la facoltà di partecipare e presenziare.
3. Volgendo alle statuizioni economiche, dal momento che il minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, il resistente dovrà necessariamente contribuire al mantenimento del figlio.
In punto di misura del predetto obbligo, osserva il Collegio, al lume del criterio delle risorse economiche dei genitori di cui all'art. 337-ter, comma IV
c.c., che l'importo a tal fine richiesto dalla ricorrente per la somma di € 350,00 non risulta congruo rispetto alle allegazioni ed alla documentazione prodotta in atti, risultando il sig. mpiegato mediante contratto di lavoro CP_1 part-time (per trenta ore a settimane) a tempo determinato, con mansione di
“aiuto pizzaiolo” presso il Centro Commerciale La Torre Villa Rosa di
MA, percependo stipendio dell'importo netto mensile di circa €
1.100,00 (cfr. documenti nn. 3, 5 e 6 allegati alla comparsa di costituzione del resistente).
Pertanto, sulla scorta della documentazione e delle allegazioni delle parti, scrutinate alla luce dei criteri di cui all'art. 337-ter c.c. – e quindi tenuto conto dell'età e delle attuali esigenze del figlio, del suo tenore di vita in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle loro risorse economiche, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore -, ritiene il Collegio congruo riconoscere in capo al resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente, a far data dalla domanda (e quindi dal 26 marzo 2025), un assegno mensile di mantenimento per il figlio minore dell'importo di € 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto corrente della beneficiaria, con la precisazione che
6 entrambi i genitori dovranno provvedere alle spese straordinarie, nella misura del 50%, come da protocollo d'intesa adottato dall'adito Tribunale in data 5 dicembre 2018.
È doveroso evidenziare che la decorrenza del predetto assegno a titolo di contributo di mantenimento per la prole coincide, per giurisprudenza costante, con la data della domanda (qui, il 26 marzo 2025) e non con il “mese di settembre 2024, data pacifica tra le parti di separazione dal rapporto di convivenza” come invece pretenderebbe la difesa della ricorrente, avendo infatti la
Cassazione “anche di recente affermato che, in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, decorre dalla data della sua proposizione, a meno che non vi siano espresse ragioni che impongano una decorrenza successiva (n.d.r.: e non, si badi, anticipata) (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17570 del 20/06/2023. In altre parole, la decisione relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio posto a carico del genitore non affidatario o non collocatario decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda, come avviene per ogni volta in cui è esercitato nel processo un diritto di credito (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 8816 del 12 maggio
2020)” (così, Cass. civ. sez. I, ordinanza n. 10359 del 17 aprile 2024, che ha oltretutto precisato, ferma la decorrenza dalla data di proposizione della domanda, che, per quanto concerne invece il tempo in cui nessun provvedimento abbia regolato la misura della contribuzione, “essendo vigente
l'obbligo di mantenere il figlio in ragione del solo legame genitoriale”, il genitore che abbia sostenuto spese per il mantenimento del figlio, in assenza di una scrittura privata regolante tale aspetto, può esperire un'azione di regresso nei confronti dell'altro al fine di ottenere da quest'ultimo la quota di contribuzione da lui anticipata anche per l'altro, azione che, tuttavia, nel caso per cui è processo, non è stata avanzata, non avendo la ricorrente neppure allegato, prima ancora che provato, le spese sostenute per il mantenimento del minore sino alla proposizione della domanda e per le quali avrebbe potuto, come visto, agire in regresso).
Infine, con riguardo all'assegno unico, questo, a fronte della convergenza richiesta delle parti su tale aspetto, deve essere riparto a metà fra le stesse.
7 4. In definitiva, il regime giuridico del figlio minore nato fuori dal matrimonio è sinteticamente individuato nei seguenti Persona_1 termini: (i) affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione di proprietà di quest'ultima, sita a Pagliare del NT
(AP); (ii) diritto di vista paterno regolato sulla base del punto n. 2 della parte motiva;
(iii) obbligo in capo al resistente di versare, in favore di parte ricorrente, mediante bonifico bancario sul suo conto corrente, un assegno di mantenimento per la prole dell'importo mensile di € 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza a far data dalla domanda (i.e. 26 marzo 2025), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie in conformità al protocollo in essere tra il Tribunale e il locale
COA in ordine alla loro individuazione del 5 dicembre 2018; (iv) assegno unico in misura paritaria del 50% ad entrambi i genitori.
5. Da ultimo, quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere integralmente compensate fra le parti, avendo il resistente aderito senza riserve alla proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. (salvo chiedere, legittimamente, una modifica solo in ordine ai fine settimana per poter ricondurre il minore presso l'abitazione della madre il lunedì), ed essendosi al contrario la ricorrente limitata a riferire l'impossibilità di “trovare una soluzione conciliativa con la controparte”, senza fornirne alcun giustificato - né generico - motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio contraddistinto dal R.G.
n. 756/2025 fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1. dispone l'affidamento condiviso del minore ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione di proprietà di quest'ultima, sita a Pagliare del NT
(AP);
2. regolamenta il diritto di vista del genitore non collocatario, ossia il resistente come previsto al punto n. 2 di parte Controparte_1 motiva;
8 3. pone a carico del resistente, a decorrere dalla data della domanda (26 marzo 2025), un assegno dell'importo mensile di € 250,00 a titolo di contributo di mantenimento del minore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ed automatica secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, in conformità al protocollo in essere presso il Tribunale di
Teramo adottato il 5 dicembre 2018;
4. dispone che l'assegno unico sia percepito in misura paritaria del 50% fra entrambi i genitori;
5. dichiara integralmente compensare le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 7 novembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa NZ Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
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