Sentenza 27 settembre 2022
Ordinanza collegiale 29 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 5 maggio 2023
Decreto collegiale 18 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 29/12/2022, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 00849/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 849 del 2021, proposto da:
- AR ET RU, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Zeppola, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato;
- il Comune di Castrignano del Capo, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
- alla sentenza emessa dal TAR Puglia Lecce n. 2828/2014, di annullamento del decreto prot. n. 0004987 del 19 marzo 2009 con il quale il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici di Lecce a sua volta annullava il provvedimento del 3 marzo 2009 emesso dal responsabile dell’UTC di Castrignano del Capo di autorizzazione in sanatoria di una civile abitazione in Marina di Leuca.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - SABAP di Brindisi e Lecce.
Visto l’art. 114 c.p.a.
Vista la sentenza n. 1475 del 27 settembre 2022 già emessa da questa Sezione sul presente ricorso.
Decidendo sull’istanza di nomina di un commissario ad acta formulata dalla parte ricorrente in data 28 novembre 2022.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 15 dicembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
A.- Richiamata la sentenza n. 1475/2022 di questa Sezione, che segue: << 1.- Premesso che, secondo ciò che si espone con il ricorso, «La ricorrente in quanto proprietaria di un immobile sito in marina di Leuca alla Via F. Filzi, censito al Catasto urbano del comune di Castrignano del Capo al fl. 24 p.lla 482 sub 2, in data 30/11/2008 ha chiesto al citato Comune che le venisse rilasciato il permesso di costruire in sanatoria per le opere edili realizzate. Il Comune ha esitato positivamente la istruttoria de qua con il parere del tecnico specialista per la pratica n. 263/08 e con l’autorizzazione paesaggistica n. 2282 del 03/03/2009. Nonostante i suddetti adempimenti, la soprintendenza ha emesso il decreto n. 0004987 del 19/03/2009 così annullando l’autorizzazione paesaggistica di cui si è detto in precedenza. Il suddetto decreto soprintendizio è stato impugnato innanzi al TAR di Lecce con il ricorso n. 872/09 ed il relativo giudizio si è concluso con la sentenza n. 2828/14 che ha annullato il provvedimento impugnato. La Sentenza n. 2828/2014 è stata notificata alle amministrazioni resistenti in data 20/11/2014 per gli adempimenti di legge».
- “Successivamente alla notifica della Sentenza n. 2828/14 - TAR Puglia Lecce, il Ministero ha proposto ricorso al Consiglio di Stato iscritto al n. 4655/2015 che con decreto decisorio n. 421/2021 ha dichiarato la perenzione dell’appello».
- «Il Comune di Castrignano del Capo, non essendosi costituito nel giudizio sopradetto, ha ricevuto la notifica del decreto di perenzione in data 25/05/2021 da parte del procuratore della ricorrente».
- «La Sentenza del TAR, per effetto del decreto decisorio menzionato, è passata in giudicato e il Comune di Castrignano del Capo, ad oggi, non ha ancora provveduto a quanto disposto dal TAR di Lecce, giacché non ha rilasciato alla ricorrente l’autorizzazione in sanatoria ex art. 36 DPR 380/01 in relazione alla civile abitazione censita in catasto urbano Fl. 24 plla 482 - Località Marina di Leuca» benché «l’annullamento giudiziale del decreto negativo soprintendizio comporta la piena efficacia dell’autorizzazione paesaggistica comunale del 03.03.2009 n. 2282 e del parere favorevole del tecnico designato dal Comune di Castrignano del Capo per la pratica n. 263/08».
2.- Richiamata la sentenza di questo TAR n. 2828/2014, di cui si chiede l’esecuzione: «Nell’atto di impugnazione la signora RU, tra gli altri motivi, ha censurato il provvedimento della Soprintendenza eccependone il difetto di adeguata motivazione, doglianza che ad avviso del collegio risulta fondata per le ragioni che seguono.
Invero, nel decreto oggetto di causa il Soprintendente conclude per la non concedibilità alla ricorrente dell’autorizzazione in sanatoria in relazione alle opere oggetto della sua istanza in quanto, si legge nella parte motiva del provvedimento, vi sarebbe violazione di legge consistente nel fatto che la richiesta di autorizzazione, avendo ad ‘oggetto opere già eseguite’ si pone ‘in contrasto con il comma 4 dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004’ che prevede il necessario ottenimento ‘dell’autorizzazione prima della realizzazione’ delle opere.
Tuttavia, tale argomentazione omette di considerare che lo stesso d.lgs. 42 del 2004, all’art. 167 comma 4°, ammette la possibilità di ottenere l’autorizzazione (appunto in sanatoria) anche per opere realizzate in assenza del necessario titolo autorizzativo a monte, purché le stesse rientrino nei casi ivi indicati: ‘a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380’.
Ne consegue che la Soprintendenza, per annullare l’autorizzazione in sanatoria rilasciata in favore della ricorrente, avrebbe dovuto preliminarmente accertare la sussumibilità dalla fattispecie sottoposta al suo esame in una delle ipotesi previste dalla norma da ultimo citata ed eventualmente esplicitare le ragioni dell’insussistenza di tutti i casi ivi previsti.
Peraltro, ancorché si volesse ritenere che il Soprintendente abbia compiuto un mero errore materiale nel far riferimento nell’atto impugnato all’art. 146 comma 4° del d. lgs. 42/2004, volendosi piuttosto riferire all’art. 167 comma 4° dello stesso testo normativo, l’atto andrebbe comunque annullato, non potendosi comunque ritenere congrua la motivazione posta dal Soprintendente a base del diniego, in quanto operata mediante il mero riferimento normativo. E ciò a maggior ragione tenuto conto del fatto che la domanda di autorizzazione in sanatoria presentata dalla signora RU (come si evince dalla relazione tecnica illustrativa alla stessa allegata) non aveva ad oggetto una sola opera, ma più interventi relativi alla sua abitazione, ciascuno dei quali con caratteristiche proprie (costruzione di una veranda, variazione d’uso del piano terra, realizzazione di una scala d’accesso al primo piano, variazioni interne al fabbricato), sicché in relazione ad ognuno di essi la Soprintendenza avrebbe dovuto argomentare la riconducibilità o meno in una delle fattispecie sanabili previste dall’art. 167 comma 4° lettere a) b) e c) del d.lgs. 42 del 2004.
Sulla base di tali ragioni, assorbita ogni altra doglianza, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato» (TAR Puglia Lecce, 19 novembre 2014, n. 2828).
3.- Osservato che, ove pure volessero ritenersi le ragioni dell’accoglimento del ricorso n. 872/09 - difetto di motivazione da parte della Soprintendenza - tali da rendere possibile una nuova, e diversamente argomentata, valutazione da parte dell’organo ministeriale, risultano allo stato decorsi i - pur ordinatori - termini allo stesso assegnati dal d.lgs. n. 42/2004, con la conseguenza che, benché continui a sussistere il potere di pronunciarsi dell’Amministrazione statale - circostanza la quale, unita alle ragioni poste alla base della pronuncia di questo TAR, impedisce un’automatica reviviscenza dell’autorizzazione paesaggistica già rilasciata -, l’A.c. può e deve ormai autonomamente determinarsi - e in definitiva, salvo che sussistano concrete ragioni per discostarsi dall’originaria valutazione, rinnovarne la validità ed efficacia.
4.- Ritenuto che:
- nei termini appena esposti il ricorso dev’essere accolto, fissando per il Comune di Castrignano del Capo il termine di 45 giorni per procedere nei sensi indicati.
- la particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, fermo il diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge >> (TAR Puglia Lecce, I, 27 settembre 2022, n. 1475).
B.- Vista l’istanza di nomina di un commissario ad acta formulata dalla parte ricorrente in data 28 novembre 2022, nei termini che seguono: << Premesso: a) Con sentenza n. 1475/2022 depositata in data 27.09.2022 il Tar Lecce accoglieva il ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 2828/14, ordinando al Comune di Castrignano del Capo di provvedere; b) La sentenza veniva notificata in copia conforme sia all’Avvocatura dello Stato che al Comune di Castrignano del Capo in data 28.09.2022; c) Sono trascorsi i 45 giorni dalla notifica per l’adempimento della sentenza di cui sopra cosicché ai sensi dell’articolo 21-bis della Legge 1034/1971, come modificato dalla Legge 205/2000, “Qualora l’amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa”. Ritenuto che il comportamento gravemente omissivo del Comune di Castrignano del Capo sia lesivo della posizione della ricorrente, che da tempo attende la definizione della pratica edilizia relativa alla immobile di proprietà sito in Marina di Leuca alla via F. Filzi in NCEU al f.gl n. 24 p.lla 482 sub2, ancor più alla luce delle risultanze di cui al ricorso n. 872/09 di questo Tar, che ha di fatto annullato il diniego soprintendizio di autorizzazione paesaggistica n.0004987 del 19 marzo 2009 (…) Chiede la nomina di un Commissario ad acta, che si sostituisca all’Amministrazione per l’ottemperanza della sentenza n. 1475/2022 >>.
C.- Osservato che:
- il Comune di Castrignano del Capo non è costituito in giudizio.
- in data 13 dicembre 2022, e dunque solo due giorni prima della fissata camera di consiglio, esso produceva comunque una relazione istruttoria con proposta di provvedimento ex art. 20 TUE del 29 novembre 2022 e un atto - almeno apparentemente - privo di data e firma avente contenuto di preavviso ex art. 10- bis l. n. 241/90.
- alla data dell’odierna udienza, in ogni caso, successiva alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, questa non ha adempiuto al dictum posto a suo carico dalla richiamata sentenza n. 1475/2022.
- a quanto appena scritto deve aggiungersi che il contenuto del preavviso - e della richiamata relazione - appare chiaramente non in linea con le puntuali indicazioni conformative date dal TAR, risolvendosi in definitiva in un mero rinvio al disposto dell’art. 146 del codice dei beni culturali (<< Il progetto è conforme alla normativa urbanistica vigente, ma non è conforme alla normativa paesaggistica in quanto trattandosi di sanatoria non può ottenere la doppia conformità, in quanto in contrasto con il comma 4 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, che così recita: (…) >>), laddove invece la sentenza n. 2828 del 2014 annullava il decreto SABAP n. 4987 del 19 marzo 2009 esattamente perché basato su di un acritico richiamo alla norma predetta.
D.- Ritenuto che:
- l’istanza in esame va dunque accolta.
- il commissario ad acta , individuato nella persona del Responsabile del Settore Urbanistica e Attività Produttive del Comune di Maglie, Arch. Giovanni Frassanito, dovrà pertanto provvedere a concludere il procedimento - avviato, ben 14 anni fa, dalla richiesta di permesso di costruire avanzata dalla ricorrente in data 30 novembre 2008 - tenendo conto delle indicazioni conformative poste dalle sentenze n. 2828 del 2014 e n. 1475/2022 prima richiamate.
- deve fissarsi il termine di 90 giorni, decorrente dalla data di notificazione/comunicazione della presente ordinanza, per l’espletamento dell’incarico ricevuto.
- le spese di questa fase del giudizio, poste a carico del Comune di Castrignano del Capo, vengono liquidate nella complessiva somma di euro 2.000,00 ( duemila/00 ), oltre accessori di legge.
- il compenso del commissario sarà invece liquidato successivamente all’espletamento del mandato e su richiesta dello stesso commissario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie l’istanza indicata in epigrafe e nomina quale commissario ad acta il Responsabile del Settore Urbanistica e Attività Produttive del Comune di Maglie.
Fissa il termine di 90 giorni, decorrente dalla data di notificazione/comunicazione della presente ordinanza, per l’espletamento dell’incarico ricevuto.
Condanna il Comune di Castrignano del Capo al pagamento delle spese di questa fase del giudizio, liquidate nella complessiva somma di euro 2.000,00 ( duemila/00 ), oltre accessori di legge.
Dispone che la Segreteria della Sezione provveda alle comunicazioni di rito - tra cui, specificamente, anche al nominato commissario ad acta .
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO