Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 4601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4601 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza del 10.12.2024, tenuta in trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 840/21 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Iannelli e Paola Parte_1
G. Iannelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Anastasia (NA) alla via
E. Merone n. 61;
Appellante
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1
difesa dagli avv.ti Vittorio Costa e Maria Esposito, presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliata in Casoria (NA) alla via G. Garibaldi n. 25;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.03.2021, impugnava la sentenza Parte_1
resa dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 4840 del 2020, che aveva così statuito: “a) Accoglie, parzialmente, l'opposizione e per l'effetto condanna
, al pagamento, previa revoca del D.I. n. 2067/2016, in favore di Parte_1 della minor somma (IVA inclusa) di € 26.628,59 (di cui € 25.133,60 per CP_1 sorta capitale ed € 1.494,99 per interessi e rivalutazione); b) Rigetta la domanda
1
c) Condanna
al pagamento di 2/3 delle spese processuali, comprensive di quelle Parte_1
relative alla fase monitoria, liquidate, in tale misura ridotta, in complessivi euro
2.600/00 per compensi professionali con attribuzione, oltre IVA e CPA, come per legge;
d) Compensa per la restante parte delle spese processuali;
e) pone le spese di
CTU a carico di entrambe le parti, in solido fra loro, nella misura per ciascuna della metà delle stesse, liquidate come da separato provvedimento”.
In particolare, sosteneva:
-di non aver contestato le modifiche unilaterali del contratto ma di aver, invece, disconosciuto nella sua formazione la nota di credito del febbraio 2013 - relativa al conguaglio delle provvigioni anticipate negli anni 2011/2012 -, posto che la sua bozza era stata unilateralmente modificata dalla società, senza chiarirne i presupposti fattuali e di calcolo;
pertanto, della stessa non poteva tenersene conto nel conteggio effettuato dal CTU;
-la nullità dell'art. 14 del contratto in materia di provvigioni e la sostituzione della clausola con una conforme alla legge, in subordine, la nullità dell'intero contratto di agenzia con conseguente ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., su cui vi era stata una omissione di pronuncia. Evidenziava sul punto che una provvigione effettiva era stata prevista solo in caso di elevati fatturati, che già si sapeva non fossero conseguibili, avuto riguardo alle caratteristiche del rapporto di agenzia che si andava ad instaurare tra le parti, in cui la non solo si riservava la facoltà di procedere CP_1
alla vendita diretta di un elenco di prodotti (indicati al n. 5 dell'allegato A del contratto) inclusi tra quelli comunque affidati all'agente, ma anche di nominare altri agenti o procacciatori per la stessa zona a lui assegnata. Aggiungeva che dalla lettura dei prospetti Riepiloghi Provvigioni-Anticipi depositati dalla controparte si evinceva che per tutta la durata del rapporto la società aveva riconosciuto all'agente una provvigione dello 0,1% e che nei 28 mesi di svolgimento dell'attività, a fronte di un fatturato netto di vendita nelle zone assegnategli di € 114.363,44, avrebbe maturato provvigioni per complessivi € 108,38 fino al mese di giugno 2013 (vale a dire fino all'ultima modifica contrattuale che aveva riportato in equilibrio prestazione e controprestazione). La clausola contrattuale avente ad oggetto la regolamentazione delle provvigioni era,
2 dunque, secondo la sua prospettazione, nulla e in contrasto con l'art. 1742 c.c. sul contratto di agenzia in cui “una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra verso retribuzione la conclusione di contratti in una determinata zona”. Riteneva, poi, che l'ulteriore compenso pattuito, cd. incentivo visite, non potesse sanare la nullità rappresentata dalla mancanza di fatto di un compenso provvigionale, tenuto conto che l'art. 5 dell'AEC Commercio disponeva che “Nel caso in cui sia affidato all'agente o al rappresentante (…) di svolgere attività complementari o accessori rispetto a quanto previsto dagli articoli 1742 e 1746 c.c.
(…) dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale”. Pertanto, chiedeva di dichiarare il diritto a percepire un compenso provvigionale congruo e, comunque, in linea con quello riconosciuto nell'ultimo periodo di vigenza del contratto, in una misura compresa tra il 10 ed il 15 per cento del fatturato netto registrato dalla sulla base degli affari promossi e per tutta CP_1
la durata del rapporto. Nel caso in cui si fosse considerata la nullità dell'intero contratto di agenzia, per mancanza di causa, invece, chiedeva di applicare l'art. 2041 c.c., con risarcimento quantificato in: a) € 3.000,00 al mese per le 150 visite/interviste mensili effettuate nel periodo luglio 2011/giugno 2012; b) un compenso provvigionale nella misura compresa tra il 10 ed il 15 per cento sul fatturato netto delle vendite registrate dalla ad opera dell'istante, nel periodo luglio 2011/novembre 2013; c) una CP_1
somma pari a quella a cui avrebbe avuto diritto al termine del rapporto di agenzia a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed indennità di fine rapporto, da calcolarsi sulla base delle provvigioni spettanti;
-l'omissione di pronuncia sulla tardività della richiesta di restituzione delle provvigioni anticipate nel periodo gennaio 2013/luglio 2013, in eccedenza rispetto a quelle maturate, posto che la stessa era avvenuta solo il 18.02.2014, oltre il limite temporale concordato in contratto;
precisava sul punto che nella lettera di modifica contrattuale del 25.09.2012 si affermava che il conguaglio sarebbe avvenuto entro il 30.06.2013 ma l'unica richiesta effettuata dalla entro la suddetta data era stata quella CP_1
collegata alla nota di credito n. 1 del 25.02.2013, ad oggetto gli anticipi provvigionali corrisposti negli anni 2011 e 2012; pertanto, riteneva che l'importo di € 9.250,00
3 (quale conguaglio sugli anticipi provvigionali corrisposti nei mesi gennaio - luglio
2013) dovesse essere stralciato da ogni ipotesi di calcolo;
-che il valore del materiale dato in visione all'agente e da restituire fosse stato valutato dal giudice di primo grado in maniera incongrua, tenuto conto che il mero costo dei beni così come indicati in fattura non considerasse il naturale deterioramento degli stessi per effetto dell'usura e del tempo;
per cui riteneva che dovesse assegnarsi ai prodotti un valore decurtato quanto meno del 50% rispetto a quello di cui alla fattura;
-che, ingiustamente, il CTU avesse escluso l'indennità meritocratica sostenendo che
“se è vero che il ha prodotto un lieve aumento del fatturato nella provincia di Pt_1
Salerno è pur vero che nelle provincie di Napoli e Caserta lo stesso nell'anno 2013 ha generato un decremento”, poiché, in ogni caso, a Salerno era emerso un aumento degli affari;
-che fosse opportuna una riconvocazione del CTU per la rielaborazione di nuovi conteggi e, precisamente: in accoglimento del terzo motivo di impugnazione, per calcolare le provvigioni sulla scorta di percentuali congrue, non inferiori al 10% del fatturato, in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, per espungere l'importo di € 9.250,00 per anticipo provvigioni, in accoglimento del quinto motivo di impugnazione, per non riconoscere nulla o un importo sensibilmente inferiore alla mandante per il materiale non restituito, in accoglimento del sesto motivo di impugnazione, per aggiungere l'indennità meritocratica, e, comunque, per determinare tutte le indennità includendo nella base di calcolo anche le somme aggiuntive percepite per le visite effettuate presso gli studi medici dentistici.
Si costituiva in giudizio l'appellata che eccepiva l'inammissibilità del gravame di cui chiedeva comunque il rigetto.
All'esito dell'udienza tenuta con la modalità sopra detta la causa è stata decisa.
In via preliminare, appare, ictu oculi, sufficientemente individuabile nell'appello proposto quella specificità dei motivi richiesta per poter superare la sua eccepita inammissibilità; lo stesso non è però fondato.
I fatti di causa sono i seguenti:
-in data 1.07.2011 sottoscriveva un contratto di agenzia a tempo Parte_1
indeterminato con l'incarico di promuovere la vendita diretta ai medici dentisti dei
4 prodotti analiticamente indicati nell'art. 3 dell'allegato A del contratto, CP_1
nelle città e province di Napoli e Caserta e, a decorrere dal gennaio 2012, anche di
Salerno;
-la società si obbligava:
.a riconoscere una provvigione determinata al punto 4 dell'allegato A al contratto, espressamente richiamato dall'art. 14 del contratto individuale, nei seguenti termini:
“Sui prodotti indicati al punto 3a) Le riconosceremo, sulle vendite da Lei ottenute direttamente, la provvigione come di seguito indicata, calcolata sul fatturato al netto di abbuoni, sconti e resi:” fatturato netto da € 0 ad € 30.000,00: provvigione 0,1% target zero provvigione aggiuntiva 0%, fatturato netto oltre € 30.000,00: provvigione
15% target zero provvigione aggiuntiva 5%; -“Sui prodotti indicati al punto 3B) Le riconosceremo, sulle vendite da Lei ottenute direttamente, la provvigione come di seguito indicata, calcolata sul fatturato al netto di abbuoni, sconti e resi:” fatturato netto da € 0 ad € 120.000,00 provvigione 0,1% target zero provvigione aggiuntiva 0%; fatturato netto oltre € 120.000,00 provvigione 10% target zero provvigione aggiuntiva
5%; -“Sui prodotti indicati ai punti 3C) e 3D) Le riconosceremo, sulle vendite da Lei ottenute direttamente, la provvigione come di seguito indicata, calcolata sul fatturato al netto di abbuoni, sconti e resi:” fatturato netto da € 0 ad € 80.000,00 provvigione
0,1% fatturato netto oltre € 80.000,00 provvigione 10%;
.a corrispondere dall'1.07.2011 al 30.06.2013 un “anticipo provvigionale” mensile calcolato nella misura di € 3.000,00 “da conguagliarsi in occasione delle liquidazioni provvigionali periodiche” con la precisazione che “Come da accordi il conguaglio provvigionale avverrà nell'arco temporale di 24 mesi”;
.a elargire fino al 30.06.2012 € 20,00 per ogni visita/intervista - fino ad un massimo di
150 (visite/interviste) al mese - effettuata presso gli studi dentistici della zona affidata per promuovere i prodotti elencati al punto 3 dell'allegato A;
-le parti stabilivano la necessità dell'atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti, per ogni modifica del contratto (art. 22) e che per tutto quanto non espressamente previsto avrebbero fatto riferimento alle norme dettate dal c.c. e dall'AEC in vigore alla data di stipula (art. 23);
5 -in data 25.09.2012 la comunicava al la riduzione dell'anticipo CP_1 Pt_1
provvigionale ad € 2.500,00 mensili a far data dall'1.10.2012, “da conguagliarsi in occasione delle liquidazioni provvigionali periodiche”, precisando che “Come da accordi il conguaglio provvigionale avverrà comunque nell'arco temporale dei 24 mesi stabiliti dal 01.07.2011 al 30.06.2013”;
-nel mese di febbraio del 2013, su richiesta della l'agente predisponeva CP_1 una “bozza di nota di credito” a titolo di conguaglio provvigioni anticipate nell'anno
2012, che era modificata dalla società e rimessa il 26.02.2013;
-con lettera del 25.06.2013 la comunicava al per il periodo CP_1 Pt_1
dall'1.07.2013 al 31.12.2013 la riduzione dell'anticipo provvigionale ad € 750,00, il contestuale aumento delle percentuali provvigionali sulle vendite dei prodotti nella zona assegnatagli (Napoli, Caserta e Salerno, città e provincia), il calcolo trimestrale delle provvigioni e la liquidazione delle stesse in sede di conguaglio annuale;
-in data 11.11.2013 la società comunicava la volontà di recedere dal contratto.
Con riferimento alla prima doglianza, sul valore probatorio attribuito nella precedente fase di giudizio alla nota di credito del febbraio 2013, che l'agente contestava in quanto unilateralmente modificata dalla società, la Corte rileva che il quesito attribuito al consulente afferiva alla valutazione delle complessive poste di credito/debito alla luce di tutto il documentale in atti, sicchè la nota in esame, di per sé, non assumeva significativo rilievo ai fini dei conteggi finali che, si ripete, erano la scaturigine di tutto il materiale offerto dalle parti.
Pertanto, a prescindere dalla somma indicata nel documento, di € 19.266,41, derivante dal conguaglio tra quanto anticipato dall'appellata a titolo di anticipi provvigionali e quanto effettivamente maturato dal per gli anni 2011 e 2012, gli importi di Pt_1
dare/avere erano comunque riscontrabili dai riepiloghi provvigionali di tale periodo e dalle somme erogate a titolo di anticipo. Peraltro, non risultano specifiche contestazioni sul punto ai calcoli elaborati dal CTU.
Con riferimento al secondo motivo, poi, la determinazione della misura della provvigione spettante all'agente è rimessa all'autonomia delle parti ed è stato precisato che “In relazione alla norma di cui all'art. 1748 cod.civ., di carattere ordinatorio, le parti stipulanti il contratto di agenzia possono prevedere forme di compenso delle
6 prestazioni dell'agente diverse dalla provvigione determinata in misura percentuale sull'importo degli affari trattati (come ad esempio un somma fissa per ogni contratto concluso) con l'unico limite costituito dalla natura del contratto, che preclude la fissazione del corrispettivo mediante una retribuzione fissa svincolata dal rapporto con la quantità e l'ammontare degli affari promossi;
le stesse parti possono anche derogare alla disposizione del secondo comma della norma citata - secondo cui se
l'affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all'agente in proporzione della parte eseguita - non solo stabilendo la nozione di parte eseguita e la misura della proporzione, ma anche ricorrendo a criteri diversi di determinazione del compenso dell'agente.” (Cfr. Cass. n. 10588 del 1991).
Ed ancora è stato evidenziato che “Nel rapporto di agenzia … le parti possono prevedere forme di compenso delle prestazioni dell'agente diverse dalla provvigione determinata in misura percentuale sull'importo degli affari conclusi, come ad esempio una somma fissa per ogni contratto concluso, od anche un minimo forfettario;
ne consegue che l'esiguità dei compensi percepiti dal lavoratore non esclude la configurabilità del rapporto di agenzia.” (Cfr. Cass. n. 12776 del 2012).
In tale libertà contrattuale sono pur possibili ipotesi in cui la stipulazione delle parti sul punto in esame lambisca motivi di nullità che comportino invalidità della clausola sul compenso o proprio dell'intero contratto.
E' stato per esempio ritenuto che “È nulla - per indeterminatezza dell'oggetto (ex artt.
1346 e 1418 cod. civ.) - la clausola di un contratto di agenzia che preveda che il preponente possa unilateralmente, con il solo onere del preavviso, modificare le tariffe provvigionali, salva la facoltà di recesso dell'agente in caso di mancata accettazione di tale modifica dell'originaria pattuizione negoziale, dovendo escludersi che la determinazione di un elemento essenziale del contratto (quale la controprestazione dell'attività dell'agente, costituita dalle provvigioni) sia rimessa al mero arbitrio del preponente, senza che possa in tale evenienza supplire (in via analogica) il disposto dell'art. 2225 cod. civ., che, con riferimento al rapporto di lavoro autonomo, prevede criteri suppletivi di quantificazione del corrispettivo, ove non determinato dalle parti.”
(Cfr. Cass. n. 11003 del 1997).
7 Più di recente, si è anche affermato che “Nel contratto di agenzia, devono considerarsi nulle, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., le clausole formulate in modo tale da attribuire al preponente un potere illimitato di modifica unilaterale della base di calcolo e quindi dell'importo delle provvigioni, attraverso la facoltà di concedere extrasconti in misura non prestabilita e a un numero di clienti imprecisato, così rendendo non determinato e non determinabile un elemento essenziale del contratto, quale appunto la controprestazione dovuta dalla società all'agente.” (Cfr. Cass.
n. 9365 del 2023).
Nel caso in esame, non erano però riscontrabili né una vaghezza del compenso né una determinazione arbitraria e/o irrisoria dello stesso.
Le parti inizialmente modulavano le provvigioni in base al fatturato netto ottenuto trimestralmente dal – dallo 0,1% al 15% a seconda del tipo di Prodotto venduto Pt_1
– e prevedevano una provvigione aggiuntiva del 5% nel caso in cui l'Agente avesse raggiunto il target pattuito;
nel corso del rapporto le percentuali aumentavano a fronte di una diminuzione degli anticipi provvigionali (da Euro 3.000,00 ad Euro 2.500,00 e poi ad Euro 750,00), in modo da rendere i due valori più proporzionali all'effettivo volume di affari conclusi nei primi anni del rapporto.
Le visite ai medici, poi, correttamente ricompensate in via autonoma, erano pur sempre funzionali al raggiungimento dell'oggetto del contratto, anche tenuto conto che attraverso le stesse l'agente avrebbe potuto aspirare ad un fatturato tale da ottenere la provvigione maggiore;
il relativo importo, pertanto, certamente contribuiva a rendere meritevole di interesse quella regolamentazione economica del rapporto.
Dunque, alla luce dei principi sopra espressi, dovendo l'effettività e la validità del compenso pattuito essere valutata globalmente, tenendo conto di tutte le disposizioni contrattuali che regolavano le entrate dell'agente e le diverse forme di corrispettivo
(percentuale/incentivo visite/anticipo provvigionale/conguaglio) previste e volute dalle parti, la Corte non ravvisa né nullità della clausola sull'entità delle provvigioni né a maggior ragione dell'intero contratto e, di conseguenza, neanche un'ipotesi di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c..
8 Con riferimento al terzo motivo di gravame, relativo all'illegittimità per tardività della richiesta di conguaglio effettuata dalla in relazione agli anticipi provvigionali CP_1
dei mesi di Gennaio - Luglio 2013, si osserva quanto segue.
Il periodo in esame riceveva regolamentazione con la nota del 25.09.2012, la quale prevedeva che gli anticipi ricevuti dal tra l'1.07.11 ed il 30.06.13 dovessero Pt_1 essere conguagliati “nell'arco temporale dei 24 mesi”.
Dunque, per il periodo da Gennaio a Luglio 2013 la procedura azionata con la missiva inviata dalla società il 18.02.2014 era senz'altro tempestiva.
Del resto, ad interpretare diversamente l'espressione contrattuale, nel senso sostenuto dall'istante, per cui il termine finale entro il quale effettuare il conguaglio sulle provvigioni anticipate nel periodo gennaio 2013/luglio 2013 sarebbe scaduto il
30.06.2013 (peraltro in epoca anche precedente al luglio 2013), l'intervallo massimo di 24 mesi non sarebbe stato quasi mai applicabile.
Con riferimento al quarto motivo di gravame, sul valore attribuito al materiale fornito all'agente in conto visione e non restituito, la Corte rileva che non sono emerse idonee allegazioni e prove per determinarne una diversa valutazione economica. In altri termini, erano generiche e vaghe le mere deduzioni che il valore dei beni fosse inferiore a quello indicato in fattura per l'uso - con finalità promozionali - fattone dall'agente, anche tenuto conto della breve durata temporale dell'incarico.
Con il quinto motivo di gravame, poi, l'istante si doleva del mancato riconoscimento dell'indennità meritocratica.
Si osserva che la stessa (di cui all'art. 1751 c.c. e introdotta per la prima volta con l'Accordo Collettivo degli Agenti e Rappresentanti per il commercio del 26.02.2002)
è dovuta nel caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal comma
3 dell'art. 1751 codice civile e sempreché ricorrano le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con quelli esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con i predetti.
Dunque, non è sufficiente soltanto la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, posto che occorre anche il verificarsi della
9 seconda condizione, ossia che, pure all'esito della cessazione del rapporto con l'agente, il preponente continui a ricevere ancora sostanziali vantaggi derivanti dai nuovi procurati clienti ovvero dal suddetto incremento di affari con quelli vecchi.
Nel caso in esame, anche a prescindere dalle pur condivisibili osservazioni del CTU, che evidenziava: “se è vero che il ha prodotto un lieve aumento del fatturato Pt_1
nella provincia di Salerno è pur vero che nelle provincie di Napoli e Caserta lo stesso nell'anno 2013 ha generato un decremento … Dunque l'operato dell'agente va valutato nel suo complesso ed in tal senso ha diminuito il fatturato prodotto per
l'intera zona di sua competenza”, non sono comunque emersi significativi elementi nel senso sopra detto, della cui allegazione e prova era onerato l'agente, ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Alla luce del rigetto dei motivi di doglianza che precedono, non si ravvisano ragioni per disporre la riconvocazione del CTU.
Le spese, per le questioni affrontate e l'integrazione motivazionale, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa le spese.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R.
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 10.12.2024
Il Cons. rel. est. Il Presidente
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