Trib. Udine, sentenza 05/12/2025, n. 847
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Sentenza 5 dicembre 2025

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Il Tribunale di NE, Seconda Sezione Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una società finanziaria (parte ricorrente) nei confronti di un ente previdenziale (parte resistente), avente ad oggetto la cessione di crediti. La società ricorrente lamentava che, a seguito della chiusura del fallimento di un pensionato, l'ente resistente avrebbe dovuto riprendere i versamenti delle rate di un finanziamento, concesso mediante cessione del quinto della pensione, a partire da ottobre 2021 fino alla completa estinzione del piano di ammortamento, chiedendo la condanna dell'ente al pagamento delle rate arretrate e di quelle future. L'ente resistente, invece, chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo l'intervenuta prescrizione di ogni credito e sostenendo che, a seguito della dichiarazione di fallimento del pensionato, la cessione del quinto si era estinta, liberando l'ente dai suoi obblighi di trattenuta, e che la società finanziaria non aveva agito tempestivamente per insinuare il proprio credito al passivo fallimentare.

Il Tribunale ha rigettato le domande della società ricorrente, ritenendole infondate. Ha chiarito che il contratto di finanziamento prevedeva una delega all'ente previdenziale per la trattenuta e il versamento delle rate, ma che tale modalità di estinzione del debito non poteva proseguire a seguito della dichiarazione di fallimento del pensionato, in virtù degli articoli 42 e 55 della Legge Fallimentare, che comportano la privazione dei beni e l'anticipata scadenza dei debiti pecuniari. Pertanto, la chiusura della procedura fallimentare non poteva far riprendere automaticamente le trattenute, ma il creditore avrebbe dovuto agire nei confronti del debitore fallito tornato in bonis. Il Giudice ha inoltre evidenziato che, anche ammettendo una mera sospensione del piano di ammortamento, la società ricorrente non aveva fornito prova di non essere stata informata del fallimento o di aver agito tempestivamente per l'ammissione al passivo, mostrando un'ingiustificata inerzia. Infine, ha rilevato che la diffida di pagamento da parte della ricorrente era stata inoltrata ben oltre la scadenza originaria del contratto. Le spese di lite sono state poste a carico della società ricorrente soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Udine, sentenza 05/12/2025, n. 847
    Giurisdizione : Trib. Udine
    Numero : 847
    Data del deposito : 5 dicembre 2025

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