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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/12/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di NE,
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice
unico, dott.ssa Anna FASAN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 955/2025 R.G. promossa con ricorso ex art. 281decies-undecies c.p.c. dd.
9.04.2025 e notificato il
30.04.2025 a mezzo pec da:
con sede in Sondrio, Parte_1
Piazza Garibaldi 16, C.F. rappr. e difesa dal proc. e P.IVA_1
dom. avv. Carlo Isabella del Foro di Lamezia Terme, giusta procura alle liti allegata al ricorso,
ricorrente;
contro
, Controparte_1
con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente
e legale rappresentante, C.F. , rappr. e difesa dai proc. P.IVA_2
avv. Paolo Bonetti e avv. Luca Iero, in forza di procura generale alle liti per atto del Notaio di Fiumicino del 22.03.2024, Persona_1
1 rep. N. 37875, racc. n. 7313, con domicilio eletto presso l'Ufficio
Legale di NE, CP_1
resistente;
avente ad oggetto: cessione di crediti.
Causa iscritta a ruolo il 10.04.2025 e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c. all'udienza del 20.11.2025
sulle conclusioni precisate dalle parti che si riportano
CONCLUSIONI:
per parte ricorrente: “Voglia il Sig. Giudice adito, disattesa e respinta ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza:
1) Accertare che l , chiuso il fallimento, avrebbe dovuto CP_1
riprendere i versamenti in favore di BNT NC spa delle quote della pensione cedute dalla rata di ottobre 2021 fino alla completa estinzione del piano di ammortamento;
CP_ 2) Condannare, per l'effetto, l a versare a BNT NC la somma pari ad €. 15.750,00, oltre interessi dalla scadenza delle singole rate;
CP_ 3) Condannare altresì l al pagamento delle successive rate, a far data dal mese di maggio 2025, fino alla totale estinzione del piano di ammortamento;
CP_ 4) In via subordinata, condannare l al pagamento delle rate a decorrere dalla chiusura del fallimento e fino alla scadenza originaria dell'ammortamento contrattuale, oltre interessi;
2 5) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, nonchè
di quelle relative al procedimento di mediazione, anche alla luce del dettato di cui all'art. 96 comma 3 cpc”.
Per parte resistente: Rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto.
In ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia credito della ricorrente nei confronti dell' . CP_1
Spese rifuse.”
RAGIONI DELLA DECISIONE.
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. Parte_1
(d'ora in avanti, per brevità, BNT) ha convenuto in giudizio
[...]
l esponendo: - che in data 31.01.2013 stipulava CP_1 Parte_2
un contratto di finanziamento al consumo ex D.P.R. n. 180/1950 con
PrestiNuova s.p.a., ripagabile mediante cessione del quinto della pensione in 120 rate mensili consecutive di €. 375,00 ciascuna;
-
che, ai sensi dell'art. 1264 c.c., il contratto era stato debitamente notificato all' ed a partire dall'1.03.2013 quest'ultimo aveva CP_1
iniziato ad operare le relative trattenute nel rispetto del piano di ammortamento;
- che con sentenza del 18.03.2015 il Tribunale di
NE aveva dichiarato il fallimento di , quale titolare Parte_2
dell'impresa individuale “Edil RT di Rossi OR;
- che la
Direzione Provinciale dell' aveva a quel punto interrotto il CP_1
pagamento delle rate a partire da quella dell'1.04.2015,
corrispondente alla n. 26; - che l'1.07.2021 l aveva pagato una CP_1
rata di €. 375,00 a BNT (subentrata alla creditrice per incorporazione 3 di PrestiNuova s.p.a.), ma ne aveva poi richiesto la restituzione in quanto versata in pendenza della procedura fallimentare;
- che BNT,
effettuate a quel punto delle ricerche, aveva scoperto che il fallimento di era stato chiuso già dal mese di settembre 2021. Su Parte_2
queste premesse in fatto assume la ricorrente che l a partire CP_1
dal mese di ottobre 2021 sarebbe stata tenuta a riprendere i versamenti mensili delle quote di pensione di €. 375,00 in favore di
BNT NC giacchè il fallimento avrebbe comportato una mera sospensione del piano e chiede pertanto la condanna di controparte a corrisponderle le 43 rate arretrate da ottobre 2021 fino alla data della domanda, per un importo totale di €. 15.750,00 (€. 16.125,00
cui va detratta la rata pagata prima della chiusura della procedura),
oltre interessi dalla scadenza delle singole rate, nonché al pagamento delle rate successive, in scadenza dal mese di maggio
2025 e fino alla totale estinzione del piano di ammortamento;
in subordine, ha chiesto di condannare l al pagamento delle rate CP_1
a decorrere dalla chiusura del fallimento e fino alla scadenza originaria dell'ammortamento contrattuale, oltre interessi.
L' ha resistito alle domande avversarie evidenziando: - che il CP_1
23.02.2015 il curatore fallimentare aveva comunicato all' CP_1
l'intervenuto fallimento dell'impresa individuale “Edilbertiolo di Rossi
OR e della sua titolare ed il 24.02.2015 le aveva inviato una nota a firma del Giudice delegato in cui si raccomandava di “segnalare
immediatamente all' – se non già fatto – che ogni precedente CP_1
trattenuta in favore di singoli creditori deve intendersi cessata con la 4 dichiarazione di fallimento”; - che l aveva prontamente CP_1
comunicato agli organi della procedura l'ammontare dei ratei pensionistici spettanti a e la sussistenza di un piano di Parte_2
cessione volontaria del quinto a favore di ES s.p.a. ed aveva provveduto a bloccare dal mese di aprile 2015 l'accredito del trattamento pensionistico alla beneficiaria ed il connesso prelievo automatizzato a favore della cessionaria ES s.p.a.; - che il
18.03.2015 il curatore aveva trasmesso all' il provvedimento CP_1
con cui il Giudice delegato, “dato atto che l non può più CP_1
effettuare le trattenute che gravavano sugli assegni pensionistici
della sig.ra dovendo oramai tutti i creditori insinuarsi al Parte_2
fallimento per ricevere i pagamenti, qualunque sia la fonte
dell'obbligazione”, aveva disposto la ripartizione delle quote di pensione tra la beneficiaria fallita e la procedura;
- che ES
s.p.a., pur sapendo quanto meno dal 9.05.2016 (data in cui l CP_1
aveva dato riscontro alla richiesta di chiarimenti della ricorrente circa l'interruzione della corresponsione delle quote di pensione) della intervenuta dichiarazione di fallimento della sua debitrice, non aveva mai formulato istanza di ammissione al passivo del proprio credito;
-
che il 10.05.2021 il curatore aveva comunicato all' l'avvenuta CP_1
presentazione del rendiconto finale della gestione (con udienza di approvazione fissata l'1.06.2021), ordinando di corrispondere da quel momento in poi l'intero importo delle pensioni direttamente alla
- che in ottemperanza all'ordine del Giudice delegato, l Pt_2 CP_1
aveva pertanto ripristinato, con decorrenza giugno 2021, la gestione 5 automatizzata delle pensioni e dei relativi pagamenti a favore di
, ma questa operazione aveva riattivato (per un mero Parte_2
errore tecnico, prontamente corretto) il piano di cessione del quinto per la sola mensilità di luglio 2021 che non era stato possibile recuperare da BNT. Rilevato, pertanto, che nell'ambito del processo di cessione del quinto della pensione l riveste sempre il ruolo di CP_1
terzo debitore ceduto e che, in quanto tale, è tenuto ad effettuare le trattenute in conformità alla normativa vigente ed ai provvedimenti giudiziari notificatigli, l'istituto resistente ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, sostenendo che nessun comportamento sleale poteva essergli addebitato e che il mancato recupero del credito da parte della società finanziaria era imputabile alla sua mancata insinuazione al passivo fallimentare, nonostante fosse al corrente dell'intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento per effetto della quale, in attuazione del provvedimento giudiziale del febbraio 2015,
la cessione del quinto su pensione si era estinta con conseguente liberazione degli obblighi del terzo debitore ceduto in capo all' . CP_1
La causa, istruita solo documentalmente, è stata trattenuta in decisione il 20.11.2025 ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini riportati in epigrafe.
Le domande svolte dalla ricorrente sono giuridicamente infondate e vanno respinte.
Con il “Contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione
pro solvendo di quote della pensione” di data 19.02.2013 Pt_2
e ES avevano concordato la restituzione a
[...]
6 quest'ultima da parte della mutuataria di €. 45.000,00 in dieci anni,
mediante versamento di n. 120 rate mensili dell'importo fisso di €.
375,00 da effettuarsi tramite cessione di una corrispondente quota della pensione. A tali fini era stato previsto all'art. 5 del contratto: “La
cliente autorizza fin d'ora l'Ente a trattenere mensilmente dalla
pensione l'importo delle summenzionate rate ed a versarle a
ES…”, senza, tuttavia, che per questo venisse meno l'obbligazione originaria in capo alla mutuataria. L' , rimasta CP_1
estranea agli accordi contrattuali, era stata, dunque, semplicemente delegata da al pagamento diretto in favore di Parte_2
ES di una quota fissa di €. 375,00 della sua pensione per un numero di 120 rate mensili. E' pacifico, altresì, che, una volta intervenuta il fallimento della mutuataria, queste modalità di estinzione del debito non potevano più proseguire in quanto, da un lato, in forza dell'art. 42 L. Fall. la sentenza dichiarativa di fallimento veniva a privare la fallita dell'amministrazione e della disponibilità dei beni presenti nel suo patrimonio e futuri, dall'altro lato, l'art. 55,
comma 2, L. Fall. stabilisce che “i debiti pecuniari del fallito si
considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di
dichiarazione del fallimento”. Ciò significa che tutti i creditori sono tenuti ad insinuarsi al passivo per l'intero credito residuo e non possono intraprendere e/o proseguire azioni di recupero ed esecutive individuali.
L'anticipata scadenza di tutti i debiti pecuniari e la loro immediata esigibilità va letta come un'automatica decadenza dal beneficio del 7 termine (art. 1186 c.c.) che nel caso di specie consegue ex lege alla accertata e dichiarata insolvenza del debitore, decadenza che,
peraltro, le stesse parti contraenti avevano previsto all'art. 9) del contratto di finanziamento per il caso di insolvenza della cliente e che avrebbe consentito a ES di “considerare risolto con effetto
immediato il contratto”, con obbligo in capo alla cliente di “rimborsare
immediatamente, a semplice richiesta, tutto quanto dovuto per
l'estinzione del finanziamento, ivi compresi interessi moratori ed altre
eventuali spese”.
Deve, pertanto, escludersi che la chiusura della procedura fallimentare potesse avere l'effetto di far riprendere automaticamente le modalità originariamente previste nel contratto di adempimento del debito da parte di ossia con trattenuta dell' di una Parte_2 CP_1
quota di pensione di €. 375,00 e versamento diretto a BNT.
Tale conclusione trova conforto anche nell'art. 120 L. Fall. che, nel disciplinare gli effetti sostanziali della chiusura del fallimento,
stabilisce che il debitore fallito, venendo meno l'esigenza di cristallizzazione e protezione del patrimonio nell'interesse dei creditori, riacquista la capacità di amministrazione e di gestione del suo patrimonio e, correlativamente, che i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni “verso il debitore” per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale ed interessi, salvo quanto previsto dagli artt. 142 e ss. in tema di esdebitazione. Se ne evince che il creditore del fallito tornato in bonis ha diritto di agire nei confronti di quest'ultimo (e non del terzo che era stato delegato al 8 pagamento) per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione della somma mutuata.
Solo per completezza di motivazione si ritiene opportuno precisare che se anche, per ipotesi, si volesse aderire alla tesi di parte ricorrente - secondo la quale il fallimento avrebbe comportato una mera sospensione del piano di ammortamento, con la conseguenza che dopo la chiusura della procedura concorsuale l avrebbe CP_1
avuto l'obbligo di riattivare la cessione della quota di pensione –
comunque le domande svolte da BNT non potrebbero trovare accoglimento. La ricorrente, infatti, sostiene di non avere ricevuto alcuna comunicazione da parte del curatore fallimentare dell'intervenuto fallimento di e di esserne venuta a Parte_2
conoscenza solo dall' quando, un anno circa dopo la CP_1
pubblicazione della relativa sentenza, aveva chiesto chiarimenti all'Istituto in merito all'interruzione dei versamenti mensili. Se ciò
fosse vero, BNT avrebbe avuto senz'altro diritto di essere rimessa in termini per proporre istanza di insinuazione al passivo del proprio credito residuo o comunque di presentare domanda tardiva od ultratardiva, dimostrando la non imputabilità del ritardo, ma di ciò non ha fornito alcuna prova né ha provato che il suo credito non avrebbe comunque trovato soddisfazione, neppure parziale, all'interno della procedura. L' , d'altra parte, a seguito della chiusura del CP_1
fallimento non ha fatto altro che dare esecuzione alle indicazioni impartitegli il 10.05.2021 dal curatore fallimentare su disposizione del
Giudice delegato, provvedendo, a partire da giugno 2021, a 9 riaccreditare per intero i ratei pensionistici a , ed il Parte_2
comportamento di assoluta e ingiustificata inerzia mantenuto dalla ricorrente per oltre tre anni dalla chiusura del fallimento appare non solo colpevole, ma palesemente contrario ai doveri di correttezza e buona fede nei confronti dell'istituto delegato che avrebbero imposto a BNT, in primo luogo, di informarsi dal curatore sui tempi di definizione della procedura e, una volta saputo che la chiusura del fallimento era imminente, di rivolgere con la massima sollecitudine le proprie istanze all' proprio per evitare il rischio che potesse CP_1
“pagare male” corrispondendo per intero i ratei pensionistici alla fallita tornata in bonis. Si consideri, infine, che il contratto di finanziamento prevedeva una durata di 120 mesi, il che significa che l era stata autorizzata dalla pensionata a pagare direttamente a CP_1
BNT la quota di €. 375,00 fino al mese di aprile 2023, dopo di che avrebbe dovuto riprendere a pagare per intero la pensione a Pt_2
. Orbene, dalla documentazione versata in atti risulta che la
[...]
prima diffida di pagamento da parte di BNT è stata inoltrata all' CP_1
addirittura a novembre 2024, quando il contratto era oramai scaduto da tempo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento in relazione a tutte e quattro le fasi processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta 10 al n° 764/2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. Respinge le domande svolte da Parte_1
nei confronti dell' ;
[...] CP_1
2. Condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in complessivi €. 5.100,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario al 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso, in NE il 5.12.2025.
Il Presidente Istruttore
dott.ssa Anna Fasan
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