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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 3191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3191 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
NRG 8808-2024 / 967-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
III Sezione Civile
Nella persona del Giudice, dott. Carlo Carvisiglia ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1) nella causa iscritta al n. 8808 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto l'appello contro la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 199/2024, vertente:
TRA
(quale erede di e Parte_1 Persona_1 [...]
(in proprio e quale erede di , Parte_2 Persona_1
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ferruccio Casoni e Giorgio Casoni del Foro di Firenze, come da mandato in atti
APPELLANTI
Contro
e rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2
dall'Avv. Gabriele Marchionni del Foro di Arezzo, come da mandato in atti
APPELLATI
2) riunita con la causa iscritta al n. 967 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, poi riunita alla causa n. 8808/2024, avente ad oggetto l'appello contro la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 1473/2024, vertente:
1 TRA
e rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2
dall'Avv. Gabriele Marchionni del Foro di Arezzo, come da mandato in atti
APPELLANTI
Contro
(quale erede di e Parte_1 Persona_1 [...]
(in proprio e quale erede di , Parte_2 Persona_1
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ferruccio Casoni e Giorgio Casoni del Foro di Firenze, come da mandato in atti
APPELLATI
All'udienza dell'8 ottobre 2025 in relazione alle cause riunite RG.
8808/204 e 967/2025 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni: per e conclude come da Parte_1 Parte_2
comparsa di costituzione e risposta depositata nella causa RG.967-
2025 e da ricorso introduttivo del procedimento RG 8808-2024”; per e ” conclude come da atto CP_1 Controparte_2
di appello introduttivo del giudizio RG.967-2025 e da comparsa di costituzione e riposta depositata nel procedimento RG 8808-2024”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, i Sig.ri Parte_1
(quale erede di e in proprio e Persona_1 Parte_2
quale erede di hanno proposto appello avverso la Persona_1
sentenza n. 199/2024 del Giudice di Pace di Firenze che ha statuito nei seguenti termini: “il Giudice di Pace di Firenze, definitivamente
2 pronunciando, accoglie l'opposizione promossa dagli attori CP_1
e nei confronti dei convenuti
[...] Controparte_2 [...]
e avverso il decreto ingiuntivo n. Per_1 Parte_2
4493/2021 emesso da questo ufficio giudiziario il 15.9.2021 e notificato il 1.10.2021 e per l'effetto revoca integralmente e in ogni sua parte il suddetto decreto ingiuntivo, condannando i convenuti opposti, in solido tra loro, a rifondere agli attori opponenti, in solido tra loro, le spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivamente in € 1226,00 (di cui € 76,00 per esborsi, € 1000,00 per compensi professionali ed € 150 per spese generali forfettarie nella misura del 15% sui compensi), oltre IVA e
CAP come per lege”.
Quanto allo svolgimento del giudizio di primo grado, hanno specificato gli appellanti:
- che il Giudice di Pace di Firenze ha emesso in loro favore il decreto ingiuntivo n. 4493/2021, che ha ordinato a CP_1
e di pagare nei loro confronti
[...] Controparte_2
l'importo di € 4.574,49;
- che detto provvedimento è stato emesso sulla scorta della sentenza n. 1506/2003 della Corte d'Appello di Firenze
(passata in giudicato) che ha dichiarato “ e CP_1
tenuti, in solido fra loro, a rilevare Controparte_2
indenni e da ogni Persona_1 Parte_2
eventuale spesa ed onere che gli stessi fossero obbligati a sostenere, in qualità di proprietari dell'immobile compravenduto, in dipendenza dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione relative all'area in cui l'immobile stesso ricade”;
3 - che il decreto ingiuntivo è stato opposto con atto di citazione ritualmente notificato, con il quale le controparti hanno dedotto: che l'importo ingiunto deriverebbe dall'applicazione di una convenzione urbanistica non opponibile ai medesimi in quanto successiva alla sentenza n. 1506/2003 della Corte
d'Appello di Firenze;
che i relativi oneri sarebbero lievitati a causa del rifiuto da parte dei ricorrenti - nel 2006 - di una proposta transattiva dell'allora Comune di Incisa Valdarno, da cui sarebbe scaturito un contenzioso innanzi al TAR Toscana;
che la richiamata pronuncia del 2003 sarebbe relativa solo alle spese anteriori alla domanda e non a quelle successive;
- di aver depositato tempestivamente la propria comparsa di risposta, deducendo: che il dispositivo della sentenza n
1506/2003 della Corte d'Appello di Firenze ha portata sufficientemente ampia da ricomprendere le opere in relazione alle quali è richiesta la malleva e prescinde dal presupposto amministrativo della convenzione urbanistica;
peraltro, le convenzioni stipulate successivamente non sono risultate modificative di quella originaria quanto alla porzione di lottizzazione che interessa le parti;
che in realtà il TAR ha accolto le difese degli opponenti, ridimensionando di molto le pretese del Comune (da € 108.000,00 a € 31.000,00, poi stralciato a € 29.000,00), tutte circostanze portate a conoscenza delle controparti;
che la sentenza della Corte
d'Appello ha efficacia anche pro futuro, stante la sua inequivoca formulazione;
- che, tuttavia, in primo grado si è verificata “un'anomalia processuale”, in quanto al momento della loro costituzione, la
4 cancelleria del Giudice di Pace non ha inserito il loro atto nel fascicolo radicato dalle controparti (R.G. 1352/2022), avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4493/2021 del
Giudice di Pace di Firenze, ma ha iscritto nuovamente a ruolo la causa (R.G. 1785/2022);
- che, pertanto, gli stessi sono risultati contumaci nel giudizio recante R.G. 1352/2022 e, conseguentemente, il Giudice di
Pace con la sentenza n. 199/2024 ha revocato il suddetto decreto ingiuntivo;
- che, invece, nel giudizio n. R.G. 1785/2022, il Giudice di Pace ha emesso la sentenza n. 1473/2024 ad essi favorevole, nella contumacia degli attori opponenti.
Avverso la sentenza n. 199/2024 gli appellanti hanno articolato un unico motivo di impugnazione, lamentando la “Nullità della Sentenza per violazione degli artt. 101, 168, 273 c.p.c. e art. 72 disp. att.
c.p.c.)”. Il vizio della pronuncia di prime cure è ricondotto alla violazione del diritto di difesa degli odierni appellanti, cagionato dall'erronea “doppia iscrizione a ruolo della medesima causa”, dalla mancata riunione dei giudizi e dall'emissione della Sentenza “nei confronti di soggetti erroneamente considerati contumaci”. Gli appellanti si richiamano, sul punto, alla sentenza della Cassazione
n. 15123/2007.
In conseguenza di detta nullità, e Parte_1 Parte_2
reiterano le difese spiegate in primo grado, quanto all'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo introdotta dalle controparti.
Gli appellanti, sulla base di tali motivi, hanno, quindi, richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale di
Firenze, in accoglimento del presente appello: - dichiarare la nullità
5 della Sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 199/2024 per i motivi esposti in narrativa;
- confermare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 4493/2021 del Giudice di Pace di Firenze dichiarandone
l'esecutorietà ex artt. 653 e 654 c.p.c.; -con vittoria di spese diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
1.2 e si sono costituiti in CP_1 Controparte_2
giudizio:
- aderendo alla richiesta di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado spiegata dagli appellanti per ragioni analoghe a quelle dedotte da quest'ultimi;
- rappresentando di aver a loro volta impugnato la sentenza n.
1473/2024 del Giudice di Pace di Firenze (R.G. Tribunale di
Firenze n. 967/2025) e chiedendo la riunione dei due procedimenti;
- deducendo nel merito la fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo per le ragioni già contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Gli appellati hanno, quindi, concluso come di seguito riportato:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, - dichiarare la nullità della sentenza Giudice di Pace di Firenze n. 199/2024 (R.G.
1352/2022); - in accoglimento della proposta opposizione a decreto ingiuntivo Giudice di Pace di Firenze n. 6609/2021, rg. 4493/2021, dichiarare non dovute le somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocarlo ovvero dichiararlo inefficace e/o privo di effetto alcuno. Con vittoria di spese e compensi di avvocato per entrambi i gradi di giudizio”.
2. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, CP_1
e hanno impugnato la sentenza del
[...] Controparte_2
6 Giudice di Pace di Firenze n. 1473/2024 che ha statuito nei seguenti termini “Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , CP_1 Controparte_2
nei confronti di ,
[...] Persona_1 Parte_2
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
[...]
così provvede: dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta e
l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, oltre rimborso del contributo unificato”.
Quanto allo svolgimento del giudizio di primo grado, hanno specificato gli appellanti:
- di aver proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
6609/2021, R.G. 4493/2021 emesso dal Giudice di Pace di
Firenze ad istanza di e Persona_1 Parte_2
- che detta opposizione è risultata fondata sulle seguenti circostanze: la somma azionata in via monitoria “è del tutto avulsa ed estranea all'originaria convenzione urbanistica dell'anno 1977 (l'unica sottoscritta da e , e CP_1 CP_2
quindi estranea alla sentenza della Corte di Appello di Firenze
n. 1506/2003 … che quella Convenzione aveva esaminato”; le somme versate dalle controparti al Comune di Incisa Valdarno sono dovute alla non corretta esecuzione dei lavori di urbanizzazione e all'inerzia dei lottizzanti circa la sistemazione e il completamente delle opere medesime, nonché al rifiuto di una proposta transattiva del Comune stesso ben più vantaggiosa di quanto sia risultato dovuto sulla scorta della sentenza del TAR Toscana n. 847/2019, successivamente
7 intervenuta sulla vicenda;
la suddetta sentenza della Corte
d'Appello di Firenze avrebbe esaurito i suoi effetti “con
l'adempimento che vi dettero spontaneamente i sigg.ri e CP_1
con il pagamento della somma di euro 12.481,29 CP_2
nell'anno 2004 (anno di conclusione del processo di appello)”;
- che la causa è stata iscritta a ruolo con R.G. n. 1352/2022 e definita con la sentenza n. 199/2024, nella contumacia dei convenuti opposti;
- di aver appreso successivamente che “in realtà i convenuti opposti avevano proceduto alla costituzione in giudizio (in data
09.03.2022), ma evidentemente la Cancelleria del Giudice di
Pace, anziché far confluire la loro costituzione nel fascicolo già aperto su iniziativa degli attori opponenti (RG. 1352/2022), apriva un nuovo fascicolo (RG. 1785/2022) assegnandolo a diverso Giudice del medesimo Ufficio”;
- che in tale secondo giudizio proprio e CP_1 [...]
sono risultati contumaci, con conseguenti Controparte_2
improcedibilità dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo sulla scorta della sentenza n. 1473/2024.
Avverso tale ultima pronuncia, gli appellanti hanno articolato un unico motivo di impugnazione: “Nullità della sentenza impugnata”.
Gli stessi hanno dedotto le medesime ragioni di cui all'appello spiegato da e (già notificato ai Parte_1 Parte_2
primi). Nel merito, e hanno reiterato le CP_1 CP_2
difese già spiegate in primo grado a sostegno della fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Gli appellanti, sulla base di tali motivi, hanno, quindi, richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
8 Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento dell'interposto appello: - dichiarare la nullità della sentenza Giudice di Pace di Firenze n.
1473/2024 (R.G. 1785/2022) dell'11.06.2024, non notificata;
- in accoglimento della proposta opposizione a decreto ingiuntivo
Giudice di Pace di Firenze n. 6609/2021, rg. 4493/2021, dichiarare non dovute le somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocarlo ovvero dichiararlo inefficace e/o privo di effetto alcuno. Con vittoria di spese e compensi di avvocato per entrambi i gradi di giudizio”.
2.1 e si sono costituiti nel Parte_1 Parte_2
giudizio di appello recante R.G. n. 967/2025:
- rilevando la nullità della sentenza n. 1473/2024 per gli stessi motivi dedotti dalle controparti e da essi stessi nell'appello proposto avverso la sentenza n. 199/2024;
- rappresentando la necessità di riunire i due appelli, recanti rispettivamente R.G. n. 967/2025 e n. 8808/2024;
- reiterando nel merito le difese spiegate con il proprio atto di appello nel giudizio R.G. n. 8808/2024, a loro volte già spese in primo grado.
Gli appellati hanno concluso chiedendo: “voglia il Tribunale di
Firenze, contrariis rejectis: -in rito, disporre la riunione ex art. 273
c.p.c. dei due procedimenti pendenti in grado di appello RG
8808/2024 e RG 967/2025; -nel merito, confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 4493/2021 del Giudice di Pace di Firenze dichiarandone l'esecutorietà ex artt. 653 e 654 c.p.c.; -con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
9 3. All'udienza in data 8.10.2025 è stata disposta la riunione delle due cause di appello e le parti hanno precisato le conclusioni ed effettuato la discussione orale ex art. 281 sexies cpc..
4. A seguito della riunione dei due appelli è possibile esaminare unitariamente i motivi di impugnazione spiegati nei rispettivi gravami, da un lato da e in Parte_1 Parte_3
relazione alla sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 199/2024 e dall'altro da e in ordine alla CP_1 Controparte_2
sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 1473/2024.
Ebbene, sul punto, entrambi gli appelli sono fondati e, pertanto, le due pronunce debbono essere dichiarate nulle.
Non vi è contestazione fra le parti sulla peculiare vicenda che si è verificata in primo grado:
- i Sig.ri e hanno ritualmente proposto CP_1 CP_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6609/2021 del
Giudice di Pace di Firenze ed hanno provveduto alla relativa iscrizione a ruolo (R.G. 1352/2022);
- i Sig.ri e hanno ritualmente depositato la Pt_1 Parte_3
propria comparsa di costituzione e risposta, ma la cancelleria non si è avveduta della richiamata iscrizione a ruolo da parte degli attori opponenti ed ha proceduto ad una successiva iscrizione (R.G. 1785/2022);
- il risultato di tale inconveniente è stato l'emissione di due sentenze: la n. 199/2024 (R.G. 1352/2022) che ha revocato il decreto ingiuntivo impugnato sulla scorta della (presunta) contumacia dei convenuti opposti e la n. 1473/2024 (R.G.
1785/2022), che ha confermato il medesimo provvedimento
10 monitorio ritenendo improcedibile l'opposizione, vista la
(presunta) mancata costituzione degli opponenti.
La doppia iscrizione a ruolo è avvenuta in violazione dell'art. 168
c.p.c., da ritenersi applicabile anche ai procedimenti pendenti davanti al Giudice di Pace in forza del rinvio contenuto nell'art. c.p.c.
311 c.p.c. (non oggetto di modifica con la riforma Cartabia, peraltro intervenuta successivamente alle richiamate iscrizioni a ruolo). La disposizione stabilisce che “all'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.
Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo informatico
d'ufficio, il quale contiene l'atto di citazione, le ricevute di pagamento del contributo unificato, le comparse, le memorie e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate”.
Inoltre, la doppia iscrizione a ruolo ha comportato la mancata regolare instaurazione del contraddittorio processuale nei due procedimenti che ne sono scaturiti, con conseguente nullità delle rispettive sentenze, risultando manifestamente violato l'art. 101
c.p.c., espressione dei diritti di azione e di difesa che trovano fondamento a loro volta negli artt. 24 e 111 Cost.
La tesi della nullità è stata abbracciata anche da una sentenza della
Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 15123/2007), che si è espressa su un caso analogo. Si legge in detta pronuncia: “come rivelano sia la stessa previsione alternativa dell'iscrizione ad iniziativa dell'attore o del convenuto, sia il disposto del secondo comma della norma, là dove fa riferimento alla formazione di un unico fascicolo d'ufficio, nel quale devono essere inseriti gli atti
11 processuali, l'art. 168 cod. proc. civ. consente che, in relazione ad una determinata controversia, abbia luogo una sola volta l'iscrizione
a ruolo, quale atto con cui si determina la presa di contatto con
l'ufficio presso il quale viene incardinata. Ne consegue che, qualora dopo una prima iscrizione a ruolo ne sia seguita una seconda, per non avere la cancelleria del giudice adìto rilevato l'esistenza della prima iscrizione, e la parte che vi ha proceduto, non essendovi stata riunione, sia stata considerata contumace nel procedimento conseguito alla prima iscrizione, si verifica in quest'ultimo procedimento una nullità che si comunica allo svolgimento successivo del procedimento ed alla sentenza”.
5. La nullità delle richiamate sentenze di prime cure comporta il dovere di del giudice di appello di esaminare le originarie richieste, deduzioni ed eccezioni, formulate dalle parti davanti al Giudice di
Pace, non rientrando la fattispecie in questione nelle ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice elencate dall'art. 354 c.p.c. e dovendosi applicare invece la regola generale della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame ai sensi dell'art. 161 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. 12052/1999).
Il giudizio di prime cure (rectius i giudizi) hanno avuto ad oggetto l'opposizione proposta dai Sig.ri e al decreto CP_1 CP_2
ingiuntivo n. 6609/2021 del Giudice di Pace di Firenze. Gli opponenti individuano e reiterano essenzialmente tre motivi a fondamento della domanda di revoca del provvedimento monitorio:
1. l'estraneità della richiesta rispetto all'originaria convenzione urbanistica del 1977 e, dunque, la non operatività in relazione al credito azionato della sentenza della Corte d'Appello di
12 Firenze: in particolare, le controparti avrebbero sottoscritto due ulteriori convenzioni urbanistiche non opponibili agli attori;
2. l'esaurimento degli effetti della decisione n. 1506/2003 della
Corte d'Appello di Firenze: al riguardo viene citata la sentenza n. 5168/1998 della Corte di cassazione che ha sancito che “la pronuncia giurisdizionale di condanna del convenuto a un fare
o a un dare, ivi compresa quella relativa al pagamento di una somma di denaro, produce i suoi effetti per le prestazioni inerenti al tempo anteriore alla proposizione della domanda e non per quelle relative al periodo successivo”.
3. la non riferibilità alla richiamata convenzione urbanistica delle somme versate dai Sig.ri e al Comune di Pt_1 Parte_2
Incisa Valdarno, in quanto dovute in relazione a vizi nell'esecuzione di alcune opere di urbanizzazione, nonché all'inerzia delle controparti nell'aderire ad una proposta vantaggiosa del medesimo Ente locale, che avrebbe portato ad un incremento dei costi;
Ebbene, tutte e tre le ragioni poste a fondamento dell'opposizione devono essere disattese, con conseguente rigetto della medesima e conferma del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di seguito esposte.
5.1. La sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1506/2003 così statuisce (si evidenziano in grassetto le parti più rilevanti) “dichiara
e tenuti, in solido fra loro, a CP_1 CP_2 CP_2
rilevare indenni e da ogni Persona_1 Parte_2
eventuale spesa ed onere che gli stessi fossero obbligati a sostenere, in qualità di proprietari dell'immobile compravenduto, in
13 dipendenza dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione relative all'area in cui l'immobile stesso ricade”.
Coglie nel segno la deduzione dei Sig.ri e irca la Pt_1 Parte_2
portata ampia del dispositivo della richiamata decisione, la quale fa, infatti, riferimento a “ogni eventuale spesa ed onere” inerente alle opere di urbanizzazione “relative all'area in cui l'immobile stesso ricade”.
Ora, non è contestato fra le parti che le opere in questione non fossero concluse al momento dell'instaurazione del giudizio nel
1997 e dell'emissione della sentenza di appello. Dunque, risulta evidente come la pronuncia estenda la sua portata a ogni e qualsivoglia opera di urbanizzazione che sia stata posta a carico dei convenuti opposti.
Inoltre, il dispositivo della sentenza in discorso non opera alcun richiamo alle convenzioni urbanistiche, ma fa riferimento esclusivamente all'area geografica in cui si trova l'immobile.
Ciò nondimeno, risulta condivisibile quanto dedotto dai convenuti opposti circa la sostanziale continuità fra la convenzione urbanistica originaria e quelle successivamente pattuite con il Comune di Incisa
Valdarno.
In materia, è pacifica fra le parti la sottoscrizione di due convenzioni urbanistiche (nel 1997 e nel 2003) successive a quella originaria del
1977, stipulata sulla scorta del piano attuativo approvato con delibera del Consiglio di detto ente locale del 28.5.1976.
Dalla lettura della sentenza del TAR Toscana n. 847/2019, richiamata da tutte le parti in lite, emerge come la convenzione stipulata nel 1997 sia dovuta all'approvazione di una variante al piano attuativo del 1976, mentre quella del 2003 sia parzialmente
14 integrativa della stessa e consegua all'approvazione del nuovo regolamento urbanistico comunale. In altri termini, si deve ritenere che la vicenda della lottizzazione dell'area ove è ubicato l'immobile acquistato dai Sig.ri e ia unitaria, sebbene si sia Pt_1 Parte_2
snodata nel corso di diversi decenni. Inoltre, le varie convenzioni urbanistiche sono state sottoscritte al fine di attuare strumenti urbanistici adottati dal Comune, che ha provveduto nel tempo a modificarli e aggiornarli.
Peraltro, la circostanza è stata accertata anche in una sentenza intercorsa fra le parti, sempre in relazione agli oneri di urbanizzazione. Nella sentenza n. 52/2012 del Giudice di Pace di
Firenze (doc. 3 fascicolo di primo grado , è Controparte_3
possibile trovare il riferimento all'appurata “circostanza che la convenzione integrativa stipulata dalla lottizzazione successivamente alla vendita dell'immobile rappresenta un adeguamento tecnico delle opere di urbanizzazione già previste nella convenzione urbanistica del 26.7.1977 sottoscritta dai Sig.ri
e espressamente richiamata nella convenzione CP_1 CP_2
integrativa … trattandosi, nella fattispecie all'esame di oneri … sorti successivamente alla convenzione originaria, di cui, a causa dell'approvazione del Regolamento urbanistico del Comune, si rendeva necessaria la modifica ed integrazione”.
5.2. Sempre dalla lettura del dispositivo (così come della motivazione) della richiamata pronuncia, emerge come, in realtà, la
Corte di Appello non abbia disposto alcuna condanna. La decisione ha, invero, provveduto all'accertamento del diritto dei Sig.ri e Pt_4
alla manleva in relazione agli esborsi che gli stessi si Parte_2
fossero trovati a sostenere in ordine agli oneri di urbanizzazione
15 inerenti all'area di ubicazione del loro immobile. Dalla lettura dell'intera pronuncia emerge, infatti, come nel giudizio intercorso fra le parti non si sia mai discusso di cifre, avuto riguardo a detti oneri di urbanizzazione. Ciò, peraltro, non sarebbe stato possibile dal momento che - come già accennato –, all'epoca dell'emissione della pronuncia, le opere di urbanizzazione non erano ancora terminate.
Risulta, pertanto, evidente che questa sorta di “garanzia” a tutela dei nuovi proprietari si sarebbe estrinsecata in epoca successiva alla pronuncia ed anche per lavori ancora da realizzare.
Da quanto esposto emerge, altresì, l'inconferenza del richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 5168/1998 che inerisce alle pronunce di condanna.
5.3. Deve essere disattesa anche la terza argomentazione dedotta dagli opponenti, attinente al contenzioso intercorso con il Comune di
Incisa Valdarno. Gli stessi fondano le proprie argomentazioni sulla sentenza del TAR Toscana n. 847/2019 ed in particolare pongono l'accento sulla non corretta esecuzione di alcune opere di urbanizzazione e sulla mancata accettazione di una proposta transattiva dell'ente locale, che emergono dalla lettura di detta decisione.
Sul punto, non si può che prendere atto di quanto affermato da detta pronuncia, non potendo in questa sede essere svolto un autonomo accertamento in materia urbanistica.
Nella sentenza è possibile leggere che il giudice amministrativo ha parzialmente accolto la tesi dei lottizzanti circa l'incompleta o mancata esecuzione delle opere: “invero, qualora le difformità e i vizi delle opere non siano tali da renderle inidonee all'uso pubblico per il quale sono state realizzate il Comune non può sottrarsi
16 all'obbligo di eseguire il collaudo delle medesime sia in virtù del principio di leale collaborazione … Ciò comporta che, a fronte della reiterata richiesta di presa in carico delle opere ultimate o comunque utilizzate, non pare possibile configurare l'obbligo dei lottizzanti di provvedere agli eventuali rispristini, dovuti all'usura del tempo, delle suddette opere. Analogamente non può essere addossato ai lottizzanti l'onere di ripristino delle conseguenze dell'evento franoso verificatosi in Via del Poggetto a fine 2006, quando cioè l'opera avrebbe dovuto già essere stata presa in carico dall'Amministrazione”. Il passo citato sminuisce la rilevanza dei pretesi vizi delle opere di urbanizzazione realizzati e, comunque, ridimensiona le pretese dell'Ente Locale.
Quanto alla mancata accettazione della proposta del 2006 del
Comune di un pagamento forfettario di € 18.000,00 in capo ai lottizzanti, deve rilevarsi come la convenienza della sua accettazione rispetto all'accordo concluso nel 2020 non sia per nulla immediata.
Si osserva, in primo luogo, come la condotta tenuta da quest'ultimi, alla luce della sentenza del TAR, non debba ritenersi abusiva, stante la sussistenza di diverse partite e posizioni fra l'Ente e i lottizzanti. Le difese spiegate in giudizio da tali soggetti, infatti, non solo non sono risultate temerarie, ma sono state in buona misura accolte, con conseguente riduzione delle pretese del Comune di circa 2/3.
Inoltre, deve evidenziarsi come l'accordo concluso (docc. 6, 7 e 8 del fascicolo monitorio) ponga termine anche alla vertenza insorta con UnipolSai Assicurazioni S.p.a. che aveva versato al Comune la
17 somma di € 41.316,55, a titolo di polizza fideiussoria, e che aveva richiesto il rimborso di detta somma ai lottizzanti.
Invero, non è dato evincere dagli atti, a fronte del pagamento all'Ente locale dei suddetti € 18.000,00, quale sarebbe stata la quota attribuita ai Sig.ri e (dunque in ipotesi anche Pt_1 Parte_2
maggiore di quella pattuita in sede di accordo transattivo).
Infine, risulta documentalmente comprovato che i Sig.ri e Pt_1
hanno puntualmente informato le controparti circa il Parte_2
giudizio pendente innanzi al TAR Toscana e in ordine all'accordo transattivo concluso, senza che i medesimi abbiano opposto alcunché.
Da quanto appena esposto consegue la correttezza della condotta dei convenuti opposti, a cui non è, pertanto, addebitabile alcun aggravamento dei costi.
6. In ragione dell'accoglimento dell'appello e della decisione sull'opposizione a decreto ingiuntivo, si deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali riguardo ai giudizi di primo grado.
Le spese del giudizio R.G. n. 1352/2022, introdotto dagli opponenti e davanti al Giudice di Pace di Firenze, devono CP_1 CP_2
rimanere a carico dei medesimi, tenuto conto della soccombenza in appello. In applicazione di detto principio devono gravare sui sig.ri e le spese del giudizio R.G. n. 1785/2022, iscritto CP_1 CP_2
a ruolo dai Sig.ri e liquidate come da dispositivo Pt_1 Parte_3
in base ai valori medi di cui al DM 55/2014, salvo che per la fase istruttoria-trattazione e per quella decisoria, da calcolarsi ai minimi, stante l'assenza di attività istruttoria e di deposito di memorie conclusionali.
18 Infine, sempre in osservanza del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base ai valori medi di cui al DM 55/2014, salvo che per la fase istruttoria- trattazione e per quella decisoria, da calcolarsi ai minimi, stante l'assenza di attività istruttoria e di deposito di memorie conclusionali
(in ragione della discussione orale), devono gravare sui Signori
e CP_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine agli appelli proposti avverso le sentenze n. 199/2024 e n. 1473/2024 del
Giudice di Pace di Firenze;
- accoglie gli appelli proposti e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza n. 199/2024 del Giudice di Pace di Firenze e della sentenza n. 1473/2024 del Giudice di Pace di Firenze;
- rigetta l'opposizione proposta da e CP_1 CP_2
[...]
- conferma il decreto ingiuntivo opposto del Giudice di Pace di
Firenze n. 4493/2021;
- condanna e a rifondere CP_1 Controparte_2
a e le spese del giudizio Parte_1 Parte_2
R.G. n. 1785/2022 del Giudice di Pace di Firenze, che liquida in € 877,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge;
- condanna e a rifondere CP_1 Controparte_2
a e le spese dei giudizi di Parte_1 Parte_2
appello, che liquida in € 1.702,00 per compensi ed € 174,00
19 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge.
Così deciso in Firenze, in data 8 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Carvisiglia
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT dott. Matteo
Papani.
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
III Sezione Civile
Nella persona del Giudice, dott. Carlo Carvisiglia ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1) nella causa iscritta al n. 8808 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto l'appello contro la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 199/2024, vertente:
TRA
(quale erede di e Parte_1 Persona_1 [...]
(in proprio e quale erede di , Parte_2 Persona_1
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ferruccio Casoni e Giorgio Casoni del Foro di Firenze, come da mandato in atti
APPELLANTI
Contro
e rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2
dall'Avv. Gabriele Marchionni del Foro di Arezzo, come da mandato in atti
APPELLATI
2) riunita con la causa iscritta al n. 967 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, poi riunita alla causa n. 8808/2024, avente ad oggetto l'appello contro la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 1473/2024, vertente:
1 TRA
e rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2
dall'Avv. Gabriele Marchionni del Foro di Arezzo, come da mandato in atti
APPELLANTI
Contro
(quale erede di e Parte_1 Persona_1 [...]
(in proprio e quale erede di , Parte_2 Persona_1
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ferruccio Casoni e Giorgio Casoni del Foro di Firenze, come da mandato in atti
APPELLATI
All'udienza dell'8 ottobre 2025 in relazione alle cause riunite RG.
8808/204 e 967/2025 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni: per e conclude come da Parte_1 Parte_2
comparsa di costituzione e risposta depositata nella causa RG.967-
2025 e da ricorso introduttivo del procedimento RG 8808-2024”; per e ” conclude come da atto CP_1 Controparte_2
di appello introduttivo del giudizio RG.967-2025 e da comparsa di costituzione e riposta depositata nel procedimento RG 8808-2024”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, i Sig.ri Parte_1
(quale erede di e in proprio e Persona_1 Parte_2
quale erede di hanno proposto appello avverso la Persona_1
sentenza n. 199/2024 del Giudice di Pace di Firenze che ha statuito nei seguenti termini: “il Giudice di Pace di Firenze, definitivamente
2 pronunciando, accoglie l'opposizione promossa dagli attori CP_1
e nei confronti dei convenuti
[...] Controparte_2 [...]
e avverso il decreto ingiuntivo n. Per_1 Parte_2
4493/2021 emesso da questo ufficio giudiziario il 15.9.2021 e notificato il 1.10.2021 e per l'effetto revoca integralmente e in ogni sua parte il suddetto decreto ingiuntivo, condannando i convenuti opposti, in solido tra loro, a rifondere agli attori opponenti, in solido tra loro, le spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivamente in € 1226,00 (di cui € 76,00 per esborsi, € 1000,00 per compensi professionali ed € 150 per spese generali forfettarie nella misura del 15% sui compensi), oltre IVA e
CAP come per lege”.
Quanto allo svolgimento del giudizio di primo grado, hanno specificato gli appellanti:
- che il Giudice di Pace di Firenze ha emesso in loro favore il decreto ingiuntivo n. 4493/2021, che ha ordinato a CP_1
e di pagare nei loro confronti
[...] Controparte_2
l'importo di € 4.574,49;
- che detto provvedimento è stato emesso sulla scorta della sentenza n. 1506/2003 della Corte d'Appello di Firenze
(passata in giudicato) che ha dichiarato “ e CP_1
tenuti, in solido fra loro, a rilevare Controparte_2
indenni e da ogni Persona_1 Parte_2
eventuale spesa ed onere che gli stessi fossero obbligati a sostenere, in qualità di proprietari dell'immobile compravenduto, in dipendenza dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione relative all'area in cui l'immobile stesso ricade”;
3 - che il decreto ingiuntivo è stato opposto con atto di citazione ritualmente notificato, con il quale le controparti hanno dedotto: che l'importo ingiunto deriverebbe dall'applicazione di una convenzione urbanistica non opponibile ai medesimi in quanto successiva alla sentenza n. 1506/2003 della Corte
d'Appello di Firenze;
che i relativi oneri sarebbero lievitati a causa del rifiuto da parte dei ricorrenti - nel 2006 - di una proposta transattiva dell'allora Comune di Incisa Valdarno, da cui sarebbe scaturito un contenzioso innanzi al TAR Toscana;
che la richiamata pronuncia del 2003 sarebbe relativa solo alle spese anteriori alla domanda e non a quelle successive;
- di aver depositato tempestivamente la propria comparsa di risposta, deducendo: che il dispositivo della sentenza n
1506/2003 della Corte d'Appello di Firenze ha portata sufficientemente ampia da ricomprendere le opere in relazione alle quali è richiesta la malleva e prescinde dal presupposto amministrativo della convenzione urbanistica;
peraltro, le convenzioni stipulate successivamente non sono risultate modificative di quella originaria quanto alla porzione di lottizzazione che interessa le parti;
che in realtà il TAR ha accolto le difese degli opponenti, ridimensionando di molto le pretese del Comune (da € 108.000,00 a € 31.000,00, poi stralciato a € 29.000,00), tutte circostanze portate a conoscenza delle controparti;
che la sentenza della Corte
d'Appello ha efficacia anche pro futuro, stante la sua inequivoca formulazione;
- che, tuttavia, in primo grado si è verificata “un'anomalia processuale”, in quanto al momento della loro costituzione, la
4 cancelleria del Giudice di Pace non ha inserito il loro atto nel fascicolo radicato dalle controparti (R.G. 1352/2022), avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4493/2021 del
Giudice di Pace di Firenze, ma ha iscritto nuovamente a ruolo la causa (R.G. 1785/2022);
- che, pertanto, gli stessi sono risultati contumaci nel giudizio recante R.G. 1352/2022 e, conseguentemente, il Giudice di
Pace con la sentenza n. 199/2024 ha revocato il suddetto decreto ingiuntivo;
- che, invece, nel giudizio n. R.G. 1785/2022, il Giudice di Pace ha emesso la sentenza n. 1473/2024 ad essi favorevole, nella contumacia degli attori opponenti.
Avverso la sentenza n. 199/2024 gli appellanti hanno articolato un unico motivo di impugnazione, lamentando la “Nullità della Sentenza per violazione degli artt. 101, 168, 273 c.p.c. e art. 72 disp. att.
c.p.c.)”. Il vizio della pronuncia di prime cure è ricondotto alla violazione del diritto di difesa degli odierni appellanti, cagionato dall'erronea “doppia iscrizione a ruolo della medesima causa”, dalla mancata riunione dei giudizi e dall'emissione della Sentenza “nei confronti di soggetti erroneamente considerati contumaci”. Gli appellanti si richiamano, sul punto, alla sentenza della Cassazione
n. 15123/2007.
In conseguenza di detta nullità, e Parte_1 Parte_2
reiterano le difese spiegate in primo grado, quanto all'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo introdotta dalle controparti.
Gli appellanti, sulla base di tali motivi, hanno, quindi, richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale di
Firenze, in accoglimento del presente appello: - dichiarare la nullità
5 della Sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 199/2024 per i motivi esposti in narrativa;
- confermare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 4493/2021 del Giudice di Pace di Firenze dichiarandone
l'esecutorietà ex artt. 653 e 654 c.p.c.; -con vittoria di spese diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
1.2 e si sono costituiti in CP_1 Controparte_2
giudizio:
- aderendo alla richiesta di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado spiegata dagli appellanti per ragioni analoghe a quelle dedotte da quest'ultimi;
- rappresentando di aver a loro volta impugnato la sentenza n.
1473/2024 del Giudice di Pace di Firenze (R.G. Tribunale di
Firenze n. 967/2025) e chiedendo la riunione dei due procedimenti;
- deducendo nel merito la fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo per le ragioni già contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Gli appellati hanno, quindi, concluso come di seguito riportato:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, - dichiarare la nullità della sentenza Giudice di Pace di Firenze n. 199/2024 (R.G.
1352/2022); - in accoglimento della proposta opposizione a decreto ingiuntivo Giudice di Pace di Firenze n. 6609/2021, rg. 4493/2021, dichiarare non dovute le somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocarlo ovvero dichiararlo inefficace e/o privo di effetto alcuno. Con vittoria di spese e compensi di avvocato per entrambi i gradi di giudizio”.
2. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, CP_1
e hanno impugnato la sentenza del
[...] Controparte_2
6 Giudice di Pace di Firenze n. 1473/2024 che ha statuito nei seguenti termini “Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , CP_1 Controparte_2
nei confronti di ,
[...] Persona_1 Parte_2
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
[...]
così provvede: dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta e
l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, oltre rimborso del contributo unificato”.
Quanto allo svolgimento del giudizio di primo grado, hanno specificato gli appellanti:
- di aver proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
6609/2021, R.G. 4493/2021 emesso dal Giudice di Pace di
Firenze ad istanza di e Persona_1 Parte_2
- che detta opposizione è risultata fondata sulle seguenti circostanze: la somma azionata in via monitoria “è del tutto avulsa ed estranea all'originaria convenzione urbanistica dell'anno 1977 (l'unica sottoscritta da e , e CP_1 CP_2
quindi estranea alla sentenza della Corte di Appello di Firenze
n. 1506/2003 … che quella Convenzione aveva esaminato”; le somme versate dalle controparti al Comune di Incisa Valdarno sono dovute alla non corretta esecuzione dei lavori di urbanizzazione e all'inerzia dei lottizzanti circa la sistemazione e il completamente delle opere medesime, nonché al rifiuto di una proposta transattiva del Comune stesso ben più vantaggiosa di quanto sia risultato dovuto sulla scorta della sentenza del TAR Toscana n. 847/2019, successivamente
7 intervenuta sulla vicenda;
la suddetta sentenza della Corte
d'Appello di Firenze avrebbe esaurito i suoi effetti “con
l'adempimento che vi dettero spontaneamente i sigg.ri e CP_1
con il pagamento della somma di euro 12.481,29 CP_2
nell'anno 2004 (anno di conclusione del processo di appello)”;
- che la causa è stata iscritta a ruolo con R.G. n. 1352/2022 e definita con la sentenza n. 199/2024, nella contumacia dei convenuti opposti;
- di aver appreso successivamente che “in realtà i convenuti opposti avevano proceduto alla costituzione in giudizio (in data
09.03.2022), ma evidentemente la Cancelleria del Giudice di
Pace, anziché far confluire la loro costituzione nel fascicolo già aperto su iniziativa degli attori opponenti (RG. 1352/2022), apriva un nuovo fascicolo (RG. 1785/2022) assegnandolo a diverso Giudice del medesimo Ufficio”;
- che in tale secondo giudizio proprio e CP_1 [...]
sono risultati contumaci, con conseguenti Controparte_2
improcedibilità dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo sulla scorta della sentenza n. 1473/2024.
Avverso tale ultima pronuncia, gli appellanti hanno articolato un unico motivo di impugnazione: “Nullità della sentenza impugnata”.
Gli stessi hanno dedotto le medesime ragioni di cui all'appello spiegato da e (già notificato ai Parte_1 Parte_2
primi). Nel merito, e hanno reiterato le CP_1 CP_2
difese già spiegate in primo grado a sostegno della fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Gli appellanti, sulla base di tali motivi, hanno, quindi, richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
8 Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento dell'interposto appello: - dichiarare la nullità della sentenza Giudice di Pace di Firenze n.
1473/2024 (R.G. 1785/2022) dell'11.06.2024, non notificata;
- in accoglimento della proposta opposizione a decreto ingiuntivo
Giudice di Pace di Firenze n. 6609/2021, rg. 4493/2021, dichiarare non dovute le somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocarlo ovvero dichiararlo inefficace e/o privo di effetto alcuno. Con vittoria di spese e compensi di avvocato per entrambi i gradi di giudizio”.
2.1 e si sono costituiti nel Parte_1 Parte_2
giudizio di appello recante R.G. n. 967/2025:
- rilevando la nullità della sentenza n. 1473/2024 per gli stessi motivi dedotti dalle controparti e da essi stessi nell'appello proposto avverso la sentenza n. 199/2024;
- rappresentando la necessità di riunire i due appelli, recanti rispettivamente R.G. n. 967/2025 e n. 8808/2024;
- reiterando nel merito le difese spiegate con il proprio atto di appello nel giudizio R.G. n. 8808/2024, a loro volte già spese in primo grado.
Gli appellati hanno concluso chiedendo: “voglia il Tribunale di
Firenze, contrariis rejectis: -in rito, disporre la riunione ex art. 273
c.p.c. dei due procedimenti pendenti in grado di appello RG
8808/2024 e RG 967/2025; -nel merito, confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 4493/2021 del Giudice di Pace di Firenze dichiarandone l'esecutorietà ex artt. 653 e 654 c.p.c.; -con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
9 3. All'udienza in data 8.10.2025 è stata disposta la riunione delle due cause di appello e le parti hanno precisato le conclusioni ed effettuato la discussione orale ex art. 281 sexies cpc..
4. A seguito della riunione dei due appelli è possibile esaminare unitariamente i motivi di impugnazione spiegati nei rispettivi gravami, da un lato da e in Parte_1 Parte_3
relazione alla sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 199/2024 e dall'altro da e in ordine alla CP_1 Controparte_2
sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 1473/2024.
Ebbene, sul punto, entrambi gli appelli sono fondati e, pertanto, le due pronunce debbono essere dichiarate nulle.
Non vi è contestazione fra le parti sulla peculiare vicenda che si è verificata in primo grado:
- i Sig.ri e hanno ritualmente proposto CP_1 CP_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6609/2021 del
Giudice di Pace di Firenze ed hanno provveduto alla relativa iscrizione a ruolo (R.G. 1352/2022);
- i Sig.ri e hanno ritualmente depositato la Pt_1 Parte_3
propria comparsa di costituzione e risposta, ma la cancelleria non si è avveduta della richiamata iscrizione a ruolo da parte degli attori opponenti ed ha proceduto ad una successiva iscrizione (R.G. 1785/2022);
- il risultato di tale inconveniente è stato l'emissione di due sentenze: la n. 199/2024 (R.G. 1352/2022) che ha revocato il decreto ingiuntivo impugnato sulla scorta della (presunta) contumacia dei convenuti opposti e la n. 1473/2024 (R.G.
1785/2022), che ha confermato il medesimo provvedimento
10 monitorio ritenendo improcedibile l'opposizione, vista la
(presunta) mancata costituzione degli opponenti.
La doppia iscrizione a ruolo è avvenuta in violazione dell'art. 168
c.p.c., da ritenersi applicabile anche ai procedimenti pendenti davanti al Giudice di Pace in forza del rinvio contenuto nell'art. c.p.c.
311 c.p.c. (non oggetto di modifica con la riforma Cartabia, peraltro intervenuta successivamente alle richiamate iscrizioni a ruolo). La disposizione stabilisce che “all'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.
Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo informatico
d'ufficio, il quale contiene l'atto di citazione, le ricevute di pagamento del contributo unificato, le comparse, le memorie e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate”.
Inoltre, la doppia iscrizione a ruolo ha comportato la mancata regolare instaurazione del contraddittorio processuale nei due procedimenti che ne sono scaturiti, con conseguente nullità delle rispettive sentenze, risultando manifestamente violato l'art. 101
c.p.c., espressione dei diritti di azione e di difesa che trovano fondamento a loro volta negli artt. 24 e 111 Cost.
La tesi della nullità è stata abbracciata anche da una sentenza della
Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 15123/2007), che si è espressa su un caso analogo. Si legge in detta pronuncia: “come rivelano sia la stessa previsione alternativa dell'iscrizione ad iniziativa dell'attore o del convenuto, sia il disposto del secondo comma della norma, là dove fa riferimento alla formazione di un unico fascicolo d'ufficio, nel quale devono essere inseriti gli atti
11 processuali, l'art. 168 cod. proc. civ. consente che, in relazione ad una determinata controversia, abbia luogo una sola volta l'iscrizione
a ruolo, quale atto con cui si determina la presa di contatto con
l'ufficio presso il quale viene incardinata. Ne consegue che, qualora dopo una prima iscrizione a ruolo ne sia seguita una seconda, per non avere la cancelleria del giudice adìto rilevato l'esistenza della prima iscrizione, e la parte che vi ha proceduto, non essendovi stata riunione, sia stata considerata contumace nel procedimento conseguito alla prima iscrizione, si verifica in quest'ultimo procedimento una nullità che si comunica allo svolgimento successivo del procedimento ed alla sentenza”.
5. La nullità delle richiamate sentenze di prime cure comporta il dovere di del giudice di appello di esaminare le originarie richieste, deduzioni ed eccezioni, formulate dalle parti davanti al Giudice di
Pace, non rientrando la fattispecie in questione nelle ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice elencate dall'art. 354 c.p.c. e dovendosi applicare invece la regola generale della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame ai sensi dell'art. 161 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. 12052/1999).
Il giudizio di prime cure (rectius i giudizi) hanno avuto ad oggetto l'opposizione proposta dai Sig.ri e al decreto CP_1 CP_2
ingiuntivo n. 6609/2021 del Giudice di Pace di Firenze. Gli opponenti individuano e reiterano essenzialmente tre motivi a fondamento della domanda di revoca del provvedimento monitorio:
1. l'estraneità della richiesta rispetto all'originaria convenzione urbanistica del 1977 e, dunque, la non operatività in relazione al credito azionato della sentenza della Corte d'Appello di
12 Firenze: in particolare, le controparti avrebbero sottoscritto due ulteriori convenzioni urbanistiche non opponibili agli attori;
2. l'esaurimento degli effetti della decisione n. 1506/2003 della
Corte d'Appello di Firenze: al riguardo viene citata la sentenza n. 5168/1998 della Corte di cassazione che ha sancito che “la pronuncia giurisdizionale di condanna del convenuto a un fare
o a un dare, ivi compresa quella relativa al pagamento di una somma di denaro, produce i suoi effetti per le prestazioni inerenti al tempo anteriore alla proposizione della domanda e non per quelle relative al periodo successivo”.
3. la non riferibilità alla richiamata convenzione urbanistica delle somme versate dai Sig.ri e al Comune di Pt_1 Parte_2
Incisa Valdarno, in quanto dovute in relazione a vizi nell'esecuzione di alcune opere di urbanizzazione, nonché all'inerzia delle controparti nell'aderire ad una proposta vantaggiosa del medesimo Ente locale, che avrebbe portato ad un incremento dei costi;
Ebbene, tutte e tre le ragioni poste a fondamento dell'opposizione devono essere disattese, con conseguente rigetto della medesima e conferma del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di seguito esposte.
5.1. La sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1506/2003 così statuisce (si evidenziano in grassetto le parti più rilevanti) “dichiara
e tenuti, in solido fra loro, a CP_1 CP_2 CP_2
rilevare indenni e da ogni Persona_1 Parte_2
eventuale spesa ed onere che gli stessi fossero obbligati a sostenere, in qualità di proprietari dell'immobile compravenduto, in
13 dipendenza dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione relative all'area in cui l'immobile stesso ricade”.
Coglie nel segno la deduzione dei Sig.ri e irca la Pt_1 Parte_2
portata ampia del dispositivo della richiamata decisione, la quale fa, infatti, riferimento a “ogni eventuale spesa ed onere” inerente alle opere di urbanizzazione “relative all'area in cui l'immobile stesso ricade”.
Ora, non è contestato fra le parti che le opere in questione non fossero concluse al momento dell'instaurazione del giudizio nel
1997 e dell'emissione della sentenza di appello. Dunque, risulta evidente come la pronuncia estenda la sua portata a ogni e qualsivoglia opera di urbanizzazione che sia stata posta a carico dei convenuti opposti.
Inoltre, il dispositivo della sentenza in discorso non opera alcun richiamo alle convenzioni urbanistiche, ma fa riferimento esclusivamente all'area geografica in cui si trova l'immobile.
Ciò nondimeno, risulta condivisibile quanto dedotto dai convenuti opposti circa la sostanziale continuità fra la convenzione urbanistica originaria e quelle successivamente pattuite con il Comune di Incisa
Valdarno.
In materia, è pacifica fra le parti la sottoscrizione di due convenzioni urbanistiche (nel 1997 e nel 2003) successive a quella originaria del
1977, stipulata sulla scorta del piano attuativo approvato con delibera del Consiglio di detto ente locale del 28.5.1976.
Dalla lettura della sentenza del TAR Toscana n. 847/2019, richiamata da tutte le parti in lite, emerge come la convenzione stipulata nel 1997 sia dovuta all'approvazione di una variante al piano attuativo del 1976, mentre quella del 2003 sia parzialmente
14 integrativa della stessa e consegua all'approvazione del nuovo regolamento urbanistico comunale. In altri termini, si deve ritenere che la vicenda della lottizzazione dell'area ove è ubicato l'immobile acquistato dai Sig.ri e ia unitaria, sebbene si sia Pt_1 Parte_2
snodata nel corso di diversi decenni. Inoltre, le varie convenzioni urbanistiche sono state sottoscritte al fine di attuare strumenti urbanistici adottati dal Comune, che ha provveduto nel tempo a modificarli e aggiornarli.
Peraltro, la circostanza è stata accertata anche in una sentenza intercorsa fra le parti, sempre in relazione agli oneri di urbanizzazione. Nella sentenza n. 52/2012 del Giudice di Pace di
Firenze (doc. 3 fascicolo di primo grado , è Controparte_3
possibile trovare il riferimento all'appurata “circostanza che la convenzione integrativa stipulata dalla lottizzazione successivamente alla vendita dell'immobile rappresenta un adeguamento tecnico delle opere di urbanizzazione già previste nella convenzione urbanistica del 26.7.1977 sottoscritta dai Sig.ri
e espressamente richiamata nella convenzione CP_1 CP_2
integrativa … trattandosi, nella fattispecie all'esame di oneri … sorti successivamente alla convenzione originaria, di cui, a causa dell'approvazione del Regolamento urbanistico del Comune, si rendeva necessaria la modifica ed integrazione”.
5.2. Sempre dalla lettura del dispositivo (così come della motivazione) della richiamata pronuncia, emerge come, in realtà, la
Corte di Appello non abbia disposto alcuna condanna. La decisione ha, invero, provveduto all'accertamento del diritto dei Sig.ri e Pt_4
alla manleva in relazione agli esborsi che gli stessi si Parte_2
fossero trovati a sostenere in ordine agli oneri di urbanizzazione
15 inerenti all'area di ubicazione del loro immobile. Dalla lettura dell'intera pronuncia emerge, infatti, come nel giudizio intercorso fra le parti non si sia mai discusso di cifre, avuto riguardo a detti oneri di urbanizzazione. Ciò, peraltro, non sarebbe stato possibile dal momento che - come già accennato –, all'epoca dell'emissione della pronuncia, le opere di urbanizzazione non erano ancora terminate.
Risulta, pertanto, evidente che questa sorta di “garanzia” a tutela dei nuovi proprietari si sarebbe estrinsecata in epoca successiva alla pronuncia ed anche per lavori ancora da realizzare.
Da quanto esposto emerge, altresì, l'inconferenza del richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 5168/1998 che inerisce alle pronunce di condanna.
5.3. Deve essere disattesa anche la terza argomentazione dedotta dagli opponenti, attinente al contenzioso intercorso con il Comune di
Incisa Valdarno. Gli stessi fondano le proprie argomentazioni sulla sentenza del TAR Toscana n. 847/2019 ed in particolare pongono l'accento sulla non corretta esecuzione di alcune opere di urbanizzazione e sulla mancata accettazione di una proposta transattiva dell'ente locale, che emergono dalla lettura di detta decisione.
Sul punto, non si può che prendere atto di quanto affermato da detta pronuncia, non potendo in questa sede essere svolto un autonomo accertamento in materia urbanistica.
Nella sentenza è possibile leggere che il giudice amministrativo ha parzialmente accolto la tesi dei lottizzanti circa l'incompleta o mancata esecuzione delle opere: “invero, qualora le difformità e i vizi delle opere non siano tali da renderle inidonee all'uso pubblico per il quale sono state realizzate il Comune non può sottrarsi
16 all'obbligo di eseguire il collaudo delle medesime sia in virtù del principio di leale collaborazione … Ciò comporta che, a fronte della reiterata richiesta di presa in carico delle opere ultimate o comunque utilizzate, non pare possibile configurare l'obbligo dei lottizzanti di provvedere agli eventuali rispristini, dovuti all'usura del tempo, delle suddette opere. Analogamente non può essere addossato ai lottizzanti l'onere di ripristino delle conseguenze dell'evento franoso verificatosi in Via del Poggetto a fine 2006, quando cioè l'opera avrebbe dovuto già essere stata presa in carico dall'Amministrazione”. Il passo citato sminuisce la rilevanza dei pretesi vizi delle opere di urbanizzazione realizzati e, comunque, ridimensiona le pretese dell'Ente Locale.
Quanto alla mancata accettazione della proposta del 2006 del
Comune di un pagamento forfettario di € 18.000,00 in capo ai lottizzanti, deve rilevarsi come la convenienza della sua accettazione rispetto all'accordo concluso nel 2020 non sia per nulla immediata.
Si osserva, in primo luogo, come la condotta tenuta da quest'ultimi, alla luce della sentenza del TAR, non debba ritenersi abusiva, stante la sussistenza di diverse partite e posizioni fra l'Ente e i lottizzanti. Le difese spiegate in giudizio da tali soggetti, infatti, non solo non sono risultate temerarie, ma sono state in buona misura accolte, con conseguente riduzione delle pretese del Comune di circa 2/3.
Inoltre, deve evidenziarsi come l'accordo concluso (docc. 6, 7 e 8 del fascicolo monitorio) ponga termine anche alla vertenza insorta con UnipolSai Assicurazioni S.p.a. che aveva versato al Comune la
17 somma di € 41.316,55, a titolo di polizza fideiussoria, e che aveva richiesto il rimborso di detta somma ai lottizzanti.
Invero, non è dato evincere dagli atti, a fronte del pagamento all'Ente locale dei suddetti € 18.000,00, quale sarebbe stata la quota attribuita ai Sig.ri e (dunque in ipotesi anche Pt_1 Parte_2
maggiore di quella pattuita in sede di accordo transattivo).
Infine, risulta documentalmente comprovato che i Sig.ri e Pt_1
hanno puntualmente informato le controparti circa il Parte_2
giudizio pendente innanzi al TAR Toscana e in ordine all'accordo transattivo concluso, senza che i medesimi abbiano opposto alcunché.
Da quanto appena esposto consegue la correttezza della condotta dei convenuti opposti, a cui non è, pertanto, addebitabile alcun aggravamento dei costi.
6. In ragione dell'accoglimento dell'appello e della decisione sull'opposizione a decreto ingiuntivo, si deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali riguardo ai giudizi di primo grado.
Le spese del giudizio R.G. n. 1352/2022, introdotto dagli opponenti e davanti al Giudice di Pace di Firenze, devono CP_1 CP_2
rimanere a carico dei medesimi, tenuto conto della soccombenza in appello. In applicazione di detto principio devono gravare sui sig.ri e le spese del giudizio R.G. n. 1785/2022, iscritto CP_1 CP_2
a ruolo dai Sig.ri e liquidate come da dispositivo Pt_1 Parte_3
in base ai valori medi di cui al DM 55/2014, salvo che per la fase istruttoria-trattazione e per quella decisoria, da calcolarsi ai minimi, stante l'assenza di attività istruttoria e di deposito di memorie conclusionali.
18 Infine, sempre in osservanza del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base ai valori medi di cui al DM 55/2014, salvo che per la fase istruttoria- trattazione e per quella decisoria, da calcolarsi ai minimi, stante l'assenza di attività istruttoria e di deposito di memorie conclusionali
(in ragione della discussione orale), devono gravare sui Signori
e CP_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine agli appelli proposti avverso le sentenze n. 199/2024 e n. 1473/2024 del
Giudice di Pace di Firenze;
- accoglie gli appelli proposti e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza n. 199/2024 del Giudice di Pace di Firenze e della sentenza n. 1473/2024 del Giudice di Pace di Firenze;
- rigetta l'opposizione proposta da e CP_1 CP_2
[...]
- conferma il decreto ingiuntivo opposto del Giudice di Pace di
Firenze n. 4493/2021;
- condanna e a rifondere CP_1 Controparte_2
a e le spese del giudizio Parte_1 Parte_2
R.G. n. 1785/2022 del Giudice di Pace di Firenze, che liquida in € 877,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge;
- condanna e a rifondere CP_1 Controparte_2
a e le spese dei giudizi di Parte_1 Parte_2
appello, che liquida in € 1.702,00 per compensi ed € 174,00
19 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge.
Così deciso in Firenze, in data 8 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Carvisiglia
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT dott. Matteo
Papani.
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