Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/05/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato,
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 707/2022 R.G.A.C., promossa da :
(C.F.: , titolare di impresa individuale, elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Trapani n.2, presso lo studio dell'avv. Michelina Acierno (C.F.: ), C.F._2 dal quale è altresì rappresentata e difesa, giusta procura resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTRICE -
C o n t r o
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Taverna (CZ), alla Via Jerenise n. Controparte_1 C.F._3
5, presso lo studio dell'avv. Gregorio Ferrari (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, C.F._4 unitamente all'avv. Anselmo Mancuso (C.F.: , in virtù di mandato rilasciato in calce C.F._5 alla “Comparsa di risposta” del 6.05.2022;
- CONVENUTO -
Avente ad oggetto: Rivendicazione della proprietà e risarcimento danni, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in presenza, entrambi i contendenti hanno provveduto a specificare le rispettive conclusioni come da verbale del 23..01.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, che i verbali di causa e successive note, per come predisposti dalle odierne parti processuali.
L'odierno giudizio origina dalla domanda, avanzata dalla sig.ra , nei confronti dell'epigrafato Parte_1 convenuto, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto di proprietà “sul terreno sito in agro di
Squillace alla località “Fiasco Gulino”, riportato in Catasto Terreni al foglio 19, p.lle 28 (seminativo, classe 2, are 27,70), 81 (seminativo, classe 2, are 71,40) e 82 (seminativo, classe 2, are 5,60), confinante nell'insieme con proprietà eredi , con proprietà e con strada comunale”, e per l'effetto ottenerne l'immediato Pt_2 CP_1
1
Il tutto, con il favore delle spese e competenze di lite.
Adduceva al riguardo, la parte deducente :
- di essere proprietaria del bene sopra indicato, in virtù di atto di compravendita del 20.12.2011, trascritto in data
10.01.2012, concluso con i sig.ri : , e;
Parte_3 Persona_1 Persona_2 Parte_4
- che, allorquando acquistava il fondo de quo, lo stesso “già risultava occupato abusivamente dagli eredi del sig.
che non poteva trasferirlo ai propri figli non avendone diritto….”; Persona_3
- che il terreno per cui è lite era stato “oggetto di primo grado di giudizio nella causa civile iscritta al n. 3364 del
2007 R.G.A.C., nella quale il defunto , padre del convenuto , in seguito al Persona_3 Controparte_1 decesso della propria madre , presunta affittuaria del fondo agricolo di cui si chiede il rilascio, Persona_4 voleva riconosciuta dai proprietari di allora, la continuità del ritenuto rapporto di fitto per seguitare a detenere il fondo e coltivarlo”;
- che “il giudizio di primo grado si concludeva con la Sentenza n….che decideva il rigetto della domanda dello poiché lo stesso risultava titolare di assegno di accompagnamento in qualità di invalido civile Persona_3 totale…, a far tempo dall'1.09.1981, circostanza decisiva al fine di escludere il suo diritto a subentrare nel presunto rapporto di affitto della madre, non potendosi riconoscere la sua qualità di coltivatore diretto proprio in considerazione della sua totale invalidità ed il riconoscimento di un assegno di mantenimento”;
- che “avverso la Sentenza di primo grado, gli eredi e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
proponevano appello che si concludeva con il rigetto della domanda e la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata”;
- che i sig.ri “ avverso la sentenza di appello, proponevano ricorso in Cassazione ma che, con sentenza CP_1
n…., il ricorso ancora una volta veniva respinto”;
- che “il Giudice di I° grado non emetteva condanna al rilascio dell'immobile, pur richiesto in via riconvenzionale, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, decisione poi confermata nella sentenza di secondo grado”; che, “nonostante la soccombenza ne tre gradi di giudizio, gli non rilasciavano il fondo impedendo CP_1 all'attrice la disponibilità e l'uso del proprio bene”;
- che, “in data 10.07.2021, l'attrice inoltrava istanza di mediazione ….diretta ai sig.ri , , Controparte_3 CP_4
e , eredi del sig. , attore originario del giudizio di primo grado nella controversia CP_1 Per_4 Persona_3 sull'esistenza del rapporto di fitto”;
- che nella fase della Mediazione, l'avv. Paolo Pitaro, procuratore delle sig.re e Controparte_3 CP_4
, rilevava che le stesse non possedevano il terreno oggetto di mediazione e pertanto non ne godevano Pt_5 della disponibilità”;
- che “resisteva, invece, nella Mediazione, il sig. , attuale convenuto, il quale persisteva Controparte_1 nell'intento di non rilasciare il terreni da lui occupato illegittimamente”;
2 - che “la sig.ra essendo titolare di impresa individuale, regolarmente iscritta nel registro delle Imprese Pt_1 presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, usurpata del proprio bene, non ha potuto trarre l'utilità potenzialmente ricavabile dal medesimo in relazione alla sua natura, quale era sua intenzione al momento dell'acquisto”.
Alla luce di tali considerazioni, parte attrice, non essendo riuscita a risolvere la questione in via stragiudiziale, si vedeva costretta ad adire le vie legali, concludendo quindi come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la controparte, la quale, nel respingere le avverse deduzioni, instava per il rigetto della domanda avversa, poiché ritenuta infondata in fatto ed in diritto.
Secondo la ricostruzione fatta dall'evocato convenuto, la sig.ra “ non aveva la proprietà del Parte_1 terreno oggetto della proposta azione di rivendicazione”, al pari dei sig.ri Parte_3 [...]
e che figuravano quali venditori nell'atto pubblico di compravendita Per_1 Persona_2 Parte_4 del 20.12.2011, rep. 20284 – racc. n. 6855”.
Ed infatti, assumeva al riguardo il sig. di aver “posseduto pacificamente, pubblicamente, Controparte_1 ininterrottamente ed univocamente, da oltre venti anni il fondo rivendicato;
coltivandolo e facendo suoi i frutti……, escludendo, da oltre venti anni, ogni altro dal possesso del bene…”.
Escludeva che la documentazione prodotta da controparte potesse “costituire prova del diritto di proprietà dell'attrice e che potesse essere influente ai fini della decisione della controversia. Infatti, la sentenza della
Sezione Agraria del Tribunale di Catanzaro…, confermata sia dalla Corte di Appello che dalla Cassazione aveva avuto ad oggetto soltanto la domanda di subentro in un rapporto agrario avanzata da (padre Persona_3 dell'odierno convenuto) il quale sosteneva che nel mese di novembre 1964 tra le defunte e ER
, nelle rispettive qualità di concedente ed affittuario, fosse intervenuto un contratto verbale di Persona_4 affitto agrario…e quindi lo stesso , dichiarandosi erede di , aveva domandato Persona_3 Persona_4 che il Tribunale accertasse il suoi subentro nel contratto agrario. La Sezione Agraria…con la sentenza.., prodotta da controparte, confermata in sede di appello e di legittimità, quindi, aveva semplicemente rigettato la domanda di accertamento del subentro nel rapporto agrario, nulla di più”
Aggiungeva, inoltre, che “anche la relazione catastale notarile prodotta da controparte non avesse alcuna efficacia probatoria nel presente giudizio…..”. ne conseguiva, pertanto, a dire dello stesso convenuto, che “l'infondatezza della domanda di rivendicazione comportasse, inevitabilmente e ovviamente, anche 'infondatezza della domanda di risarcimento danni per l'asserita illegittima occupazione del fondo da parte di , il quale Controparte_1 possedeva il bene del tutto legittimamente, sicchè nessun danno poteva, dunque, derivare dal possesso del bene, da parte del convenuto, alla sig.ra la quale, non era proprietaria del terreno per cui è causa”. Pt_1
Alla luce di tali deduzioni, parte convenuta concludeva quindi come in epigrafe.
La causa, istruita esclusivamente attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti in rituale allegazione, all'udienza del 23.01.2024 è stata assunta in decisione all'esito del decorso dei termini ordinari, concessi per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
La domanda di parte attrice risulta fondata e quindi merita di trovare favorevole accoglimento, sia pure nei limiti che seguono.
3 Anzitutto, in corrispondenza con quanto espressamente richiesto ed articolato da parte attrice nelle rassegnate conclusioni, laddove è stato domandato l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto di proprietà sul bene controverso, nonché la condanna della controparte alla restituzione dello stesso fondo senza ricollegare l'avanzata pretesa al venir meno di alcun negozio giuridico intercorso tra i medesimi contendenti, devesi riconoscere che la promossa domanda vada qualificata quale effettiva azione di rivendicazione della proprietà.
Com'è noto, l'utile esperimento di tale azione esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà attraverso una prova che va commisurata alle concrete particolarità delle singole situazioni, ed in stretta relazione altresì con la linea difensiva adottata dal convenuto, il quale, in sostanza, limitandosi a negare il diritto di proprietà del bene de quo in capo alla stessa deducente ed ai suoi dante causa semplicemente contrapponendo agli stessi un addotto possesso ultraventennale, pacifico, pubblico ed ininterrotto da parte dello , ha dimostrato Controparte_1 non solo di non sollevare alcuna diretta contestazione in relazione ai titoli di proprietà de quibus ed alla legittimazione della deducente (per come chiaramente desumibili dalle stesse evidenze documentali presenti in atti e richiamate in sede di comparsa conclusionale dalla stessa attrice), ma, per converso, proprio dando per ammessa la titolarità dedotta e dimostrata in capo alla del bene immobile conteso, ha fondato su di essa Pt_1 le proprie argomentazioni difensive di cui alla articolata comparsa di costituzione (cfr. al riguardo, ex multis
Cass. n. 6592/1986).
Ed infatti, l'onere della cosiddetta probatio diabolica incombente sulla parte istante si attenua quando il convenuto, come avvenuto nella specifica fattispecie, si sia difeso deducendo un proprio titolo di acquisto (sia pure sotto veste di eccezione), quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai dante causa dell'attrice; in tale ipotesi, detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte della rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere (cfr. per tutte Cass. nn. 14320/2003 e 5852/2006).
Non può, quindi, che condividersi quanto all'uopo affermato dallo stesso difensore di parte attrice in ordine alla cd. “probatio diabolica”, laddove ci si è soffermati oltre che sulla documentazione attestante il passaggio del diritto di proprietà del bene de quo dai sig.ri e alla anche su tutti gli altri documenti Pt_3 Per_1 Pt_1 allegati (cfr. Sentenza si primo grado, appello e Cassazione) che hanno dimostrato come “il terreno oggetto del presente giudizio era già stato materia di controversia nella causa tra il padre del convenuto, e Persona_3 gli alienanti del fondo alla odierna attrice”. Tutti documenti, quelli testè citati, che denotano come gli CP_1
“dalla loro iniziativa legale avente ad oggetto il riconoscimento della continuità di un rapporto di affitto agrario, avessero identificato i sig.ri e quali effettivi proprietari del terreno. L'ammissione del Pt_3 Per_1 riconoscimento della titolarità degli alienanti del bene risulta soprattutto dal fatto che la suddetta continuità era stata richiesta corrispondendo un canone di affitto, dopo la morte della sig.ra Per_4
, nonna del convenuto, che veniva puntualmente respinto dagli alienanti del fondo, volendo questi ultimi
[...] interrompere il rapporto che era esistito tra gli ascendenti delle parti e chiedendone, quindi, il rilascio”.
In più, al di fuori del contesto fattuale descritto nelle citate Sentenza, è da aggiungere, ad ulteriore conferma di quanto sinora detto, che la stessa attrice “ha dimostrato la proprietà del bene in oggetto, ricostruendo la catena dei proprietari del fondo con le allegate : relazione ipocatastale;
atto di donazione del 1955, con il quale la sig.ra
4 aveva donato il fondo alla figlia atto di pubblicazione e deposito di testamento Controparte_5 ER olografo registrato il 3.02.2003 della sig.ra con il quale lasciava il fondo ai nipoti ER [...]
, e;
atto di compravendita del terreno, del 2011, Parte_3 Parte_4 Persona_1 Persona_2 dagli stessi alla sig.ra odierna attrice, dimostrando così, e di conseguenza, che i suoi danti causa avevano Pt_1 posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo documentando la continuità dei trasferimenti avvenuti nel corso del tempo e, infine, atti di ispezione Agenzia delle Entrate (cfr. Cass. n. 33040/2022)”.
Quanto, poi, all'eccezione di usucapione avanzata dall'evocato convenuto, del tutto chiara appare la sua assoluta inconsistenza alla luce del difetto di ogni valido ed efficace elemento probatorio che ne avrebbe dovuto supportare la fondatezza, tenendo conto che, per giungere validamente al risultato sperato dallo stesso convenuto sarebbe stato necessario dimostrare la sussistenza, in capo al medesimo, di un possesso consolidato nel tempo e con univoche caratteristiche, anche soggettive, in capo a colui che non risultava proprietario cartolare.
Ciò che nella specifica fattispecie è del tutto mancato.
Alla luce di quanto sopra, può quindi concludersi col riconoscimento del diritto di proprietà del bene de quo in capo alla odierna attrice, che ne è risultata la legittima proprietaria, che, per l'effetto, ha diritto ad ottenerne dalla controparte l'immediato rilascio.
Per quel che riguarda, da ultimo, la richiesta di condanna dello al risarcimento del danno Controparte_1 conseguente all'abusiva occupazione dell'immobile in questione, devesi ritenere, in mancanza di specifica contestazione sul punto, da parte dell'evocato convenuto (che si è limitato ad escluderne la fondatezza in considerazione dell'addotta inesistenza dei presupposti fondanti l'azionata rei vindicatio), di poter applicare quanto da ultimo affermato dal Supremo Consesso (cfr. pronuncia adottata a SS.UU. n. 33645/2022 e n.
30984/2023), laddove ha riconosciuto, in presenza di una presunzione iuris tantum della sussistenza del danno in capo al proprietario, stante la tendenziale normalità del pregiudizio per il medesimo, correlato alla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto o indiretto, che “in mancanza di una specifica e fondata contestazione del convenuto in ordine all'esistenza di un pregiudizio, il danno deve essere sempre riconosciuto
e liquidato, anche con valutazione equitativa……”.”.
Trattasi, all'evidenza di una pronuncia significativa, al fine di agevolare la definizione di una tipologia di contenzioso assai frequente e fonte di pronunce contrastanti, scoraggiando anche l'abuso del ricorso ad azione dilatorie.
Ne deriva, quindi, che nella specifica fattispecie il danno patito dalla proprietaria, ritenuto in re ipsa e derivante dall'avvenuta abusiva occupazione del suo bene da parte dell'odierno convenuto, per il periodo di tempo per come descritto in premessa, possa essere liquidato in via equitativa, in complessivi € 20.000,00 già al valore attuale della moneta, essendo stato impedito per il suddetto arco temporale che il proprietario potesse usare e godere del bene immobile stesso, mettendolo a frutto. Sulla suddetta somma decorreranno, infine, gli interessi legali di mora a far data dalla pubblicazione della presente pronuncia, al soddisfo.
Il regime delle spese giudiziali segue il criterio della soccombenza e, facendo applicazione dei valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, corrispondenti al valore della domanda (pari ad euro 90.000,00) ed alla concreta attività processuale espletata (che ha visto difettare della fase cd. istruttoria), trova ristoro come da
5 dispositivo, facendone attribuzione al difensore della medesima attrice, che si è dichiarato espressamente distrattaria ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di rivendicazione della proprietà, di parte attrice e, per l'effetto, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà sul bene immobile per come meglio descritto in parte motiva, condanna il sig. CP_1
all'immediato rilascio dello stesso, in favore della legittima proprietaria;
[...]
- rigetta l'eccezione di usucapione per come promossa dall'odierno convenuto;
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria, per come avanzata dalla medesima Parte_1
, riconoscendo in favore della stessa, quale diretta conseguenza della suddetta abusiva occupazione, la
[...] somma risarcitoria pari a complessivi € 20.000,00, all'attualità, oltre agli interessi di mora per come indicati in parte motiva;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite che, determinate in complessivi € 8.474,00, di cui €
774,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, dovuti come per legge, si distraggono in favore dell'avv. Michelina Acierno che si è espressamente qualificata quale distrattaria.
Così deciso in Catanzaro, il 6.05.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
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