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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/07/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2953/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2953/2018
All'udienza del 15 luglio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per DI Srl, l'avv. Cecconi Maurizio ha depositato le note sostitutive di udienza in data 14.7.2025;
- Per l'avv. Visentini Simona ha depositato le note sostitutive di udienza Controparte_1 in data 14.7.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2953/2018 promossa da:
EDILMASSIMO S.R.L. (C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avv. Enrico Giorgilli, dall'Avv. Maurizio Cecconi e dall'Avv. Catia Cantagalli ed elettivamente domiciliata in Latina, Corso G. Matteotti n. 73, giusta procura in atti;
;
ATTRICE
Contro
(P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Controparte_1 P.IVA_3
Mascetti e dall'Avv. Simona Visentini ed elettivamente domiciliata in Latina, Viale P.L. Nervi snc, Centro Commerciale Latina Fiori, Torre 10 Mimose n. 41, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità della P.A. per lesione dell'affidamento.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.7.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la DI S.r.l. conveniva in giudizio al fine di accertare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della Controparte_1 stessa e, conseguentemente, ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. A sostegno della domanda, rappresentava che con bando di gara inviato alla il 03.04.2015 e pubblicato in data 08.04.2015, indiceva una procedura CP_2 Controparte_1 aperta, ai sensi dell'art. 220, comma 1 d. lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di pagina 2 di 19 manutenzione straordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi da eseguirsi nel territorio dell'ATO 4 (Lazio Meridionale di Latina in vari lotti corrispondenti alle zone nelle quali l'ATO 4 era stata divisa).
Pertanto, la DI S.r.l. costituiva, con la Controparte_3
un Raggruppamento - la prima quale mandataria e
[...] Controparte_4 la seconda quale mandante - al fine di presentare la propria offerta per la gara indetta dalla convenuta.
A seguito dell'espletamento della procedura di gara, con provvedimento prot. Controparte_1
n. 36919 del 29.10.2015, comunicato con nota prot. n. 37055 dello stesso giorno 29.10.2015, disponeva l'aggiudicazione definitiva dei lavori, per quanto atteneva al lotto Area Sud, al R.T.I., costituitosi tra la DI S.r.l. (capogruppo) e la Controparte_3
(mandante), per un importo contrattuale “a misura” nel biennio di € 2.400.000,00, di
[...] cui € 80.066,08 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, i.v.a. esclusa, in virtù del punteggio complessivo di 97,104 punti su 100 (40,00 punteggio tecnico + 57,104 punteggio economico), per un ribasso percentuale offerto del 41,156%.
In seguito, con ricorso al TAR Lazio - sezione distaccata di Latina - distinto con il numero R.G.
681/2015), notificato in data 04 – 06 novembre 2015 ad ed ai controinteressati Controparte_1
DI S.r.l. e , depositato presso la Controparte_3 segreteria del Tribunale adito il 19.11.2015, la Parte_1
( ), agiva per ottenere l'annullamento, previa tutela cautelare, degli
[...] Pt_1 atti impugnati, fra cui, in particolare: i) il provvedimento della propria esclusione dalla gara comunicato con nota prot. 36741 del 27.10.2015; ii) l'aggiudicazione della gara medesima al
R.T.I. costituitosi tra la DI S.r.l. e la Controparte_3
adottato con provvedimento prot. n. 36919 del 29.10.2015, comunicato con nota del
[...]
29.10.2015 prot. n. 37055; iii) la lex specialis di gara nella parte relativa ai criteri di valutazione delle offerte tecniche ed alla previsione di una soglia di sbarramento di 24 punti su 40 e della doppia riparametrazione anche sui criteri quantitativi.
In particolare, la società attrice specificava che la chiedeva:
1. di essere riammessa in Parte_1 gara;
2. l'annullamento del provvedimento di indizione della gara di cui al bando inviato alla
GUUE in data 03.4.2015 e del disciplinare nella parte relativa al metodo di scelta dei contraenti, al criterio di aggiudicazione, ai criteri di valutazione delle offerte tecniche e al ricorso alla gara pagina 3 di 19 telematica, ai fini dell'annullamento dell'intera gara;
3. la dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore concluso;
4. la condanna della Pubblica Amministrazione resistente al risarcimento del danno per equivalente, compreso il danno da perdita di chance, il danno all'immagine e quello da responsabilità precontrattuale.
Veniva, pertanto, fissata - per la discussione dell'istanza cautelare di sospensione - l'udienza del
03.12.2015 e si costituivano in giudizio, già per la predetta fase cautelare, sia Controparte_1 che la DI S.r.l., quale mandataria del impugnando e contestando tutte le CP_4 prospettazioni e le pretese della In seguito, il TAR Lazio – sezione distaccata di Latina Parte_1
– con ordinanza n. 293/2015, depositata in segreteria il 03.12.2015, accoglieva la domanda cautelare della fissando l'udienza del 28.01.2016 per la trattazione del merito del Parte_1 ricorso.
Successivamente, in data 17.12.2015, per atto autenticato dal notaio dott.ssa Persona_1
rep. n. 15701 racc. n. 8384, veniva costituito il R.T.I. tra la DI S.r.l., che
[...] assumeva la qualità di mandataria, e la , in Controparte_3 qualità di mandante, e, nelle more del ricorso, precisamente in data 21.12.2015, CP_1 convocava la DI S.r.l., quale mandataria del R.T.I. costituito, per il giorno
[...]
23.12.2015 ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto relativo ai lavori aggiudicati.
Quindi, in data 23.12.2015 e la DI S.r.l. stipulavano il contratto di Controparte_1 appalto rep. n. 2015/2010 reg. A.A.C. n. 792 del 22.12.2015, con cui la prima appaltava al secondo i lavori oggetto della procedura aperta ex art. 220 comma 1 d. lgs. 163/2006.
In seguito, il TAR Lazio con sentenza n. 86/2016, depositata in segreteria il 12.2.2016, accoglieva il ricorso della e, per l'effetto, annullava il bando ed il disciplinare e tutti gli Parte_1 ulteriori atti di gara impugnati, dichiarando l'inefficacia del contratto di appalto sottoscritto il
22.12.2015 tra e la DI S.r.l., quale mandataria del R.T.I.. Controparte_1 proponeva appello avverso tale pronuncia avanti al Consiglio di Stato, con Controparte_1 ricorso notificato in data 24.02.2016, chiedendo altresì l'emissione di un decreto cautelare monocratico di immediata sospensione, in ragione del fatto che, per la dichiarata inefficacia del contratto, essa, non disponendo di mezzi propri, era nell'impossibilità di svolgere le manutenzioni straordinarie degli impianti idrici e fognari, compresi i depuratori, in un'area interessante molti comuni popolosi e ad alta valenza turistica.
pagina 4 di 19 Il procedimento di appello, incardinato avanti al Consiglio di Stato, veniva iscritto al numero RG
1480/2016, ed il Presidente, con decreto n. 596/2016, respingeva l'istanza di misura cautelare monocratica;
nello stesso si costituivano, altresì, la DI S.r.l., che aderiva all'appello di chiedendo la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso di Controparte_1 primo grado proposto da nonché la che chiedeva la conferma della sentenza Parte_1 Parte_1 impugnata. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1890/2016, depositata in cancelleria in data
12.05.2016, respingeva l'appello e dichiarava inammissibili i motivi aggiunti di CP_1
[...]
Dunque, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato del 12.5.2016 n. 1890/2016, diveniva definitiva la dichiarazione di inefficacia del contratto rep. n. 2015/2010 reg. A.A.C. n. 792 del
22.12.2015 concluso tra e il , e ciò, affermava l'attrice, CP_1 Controparte_5 causava definitivamente l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto, provocando per il
[...]
gravissime conseguenze lesive, sia per danno emergente, considerate le Controparte_5 ingenti spese affrontate per apprestare le risorse materiali ed umane necessarie all'esecuzione dell'appalto, sia per lucro cessante, nonché per danni da perdita di chance, danni non patrimoniali di immagine e danni curriculari.
Infatti, la DI S.r.l., con nota prot. 048.16 del 4.3.2016, rappresentava ad CP_1 che, stante la decisione statuita dal TAR – sez. Latina, non era possibile proseguire le
[...] attività necessarie all'esecuzione del contratto e degli ordini di lavoro pervenuti, e la controparte, con nota prot. 2016O-8284 dell'11.3.2016, in riscontro alla predetta comunicazione, nel dare atto del fatto che la dichiarazione di inefficacia del contratto decorreva dalla data di deposito della sentenza del TAR, e quindi dal 12.2.2016, rilevava che gli ordini di lavoro indicati da
DI s.r.l. erano comunque anteriori a tale dichiarazione di inefficacia e risultavano ancora ineseguiti.
Pertanto, la DI S.r.l., con ulteriore nota prot. 054.16 del 16.3.2016, precisava di aver dato esecuzione al contratto fino alla data del 12.2.2016, attivando ed organizzando tutte le risorse materiali ed umane a ciò necessarie, e sottolineava che, alla data di pubblicazione della decisione giudiziale, era ancora in corso lo spazio temporale di esecuzione degli ordini di lavoro pervenuti a mezzo e-mail a partire dal 26.1.2016, interrotto dalla sentenza del Giudice amministrativo di primo grado;
la DI S.r.l. contestava, inoltre, sia l'inadempimento di pagina 5 di 19 all'obbligo di pagamento della quota di anticipazione dell'importo Controparte_1 contrattuale, sia la mancata consegna della notifica preliminare obbligatoria.
Dopo l'emissione della sentenza definitiva del Consiglio di Stato, con lettera del 27.5.2016, la
DI s.r.l., a mezzo del proprio procuratore, inviava ad una proposta di Controparte_1 definizione bonaria del risarcimento del danno patito per effetto della definitiva dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto, rappresentando che, in funzione dell'esecuzione dello stesso, aveva concluso contratti di acquisto di ulteriori automezzi, autocarri, attrezzature meccaniche, contratti di locazione di spazi da destinare ad uffici, magazzini, officine e capannoni di ricovero mezzi, contratti di lavoro per il raggiungimento del livello di risorse umane convenuto in contratto, nonché contratti assicurativi e di garanzia, i cui costi erano stati già erogati prima del deposito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1890/2016; chiedeva, altresì, il risarcimento del danno da lucro cessante, del danno patrimoniale subito per svincolare le garanzie assicurative e fideiussorie prestate e di ogni altro danno. Tuttavia, con nota n. 20160-17866 Controparte_1 del 13.06.2016, respingeva il fondamento della domanda risarcitoria, invocando la previsione di cui all'art. 30 del contratto di appalto, il quale prevedeva che: “Il presente contratto è risolutivamente condizionato all'eventuale emanazione di provvedimento giurisdizionale definitivo che, a seguito di impugnazione della procedura di gara per la selezione della
Contraente, dichiari l'illegittimità dell'aggiudicazione alla Contraente medesima. 2. In tal caso, il rapporto sarà sciolto all'esito dell'avvio dei lavori da parte del nuovo aggiudicatario e la
Contraente non avrà diritto di pretendere alcunché anche per indennizzi e danni, al di fuori di quanto gli spetti per i lavori sino ad allora resi”.
Infine, parte attrice evidenziava che, in considerazione della manifestata disponibilità di ad avviare un tavolo negoziale finalizzato alla composizione della Controparte_1 controversia insorta, le parti avevano intrattenuto una serie di incontri interlocutori, i quali, tuttavia, non avevano condotto alla definizione bonaria della vertenza.
In diritto, deduceva la sussistenza, secondo i principi generali, della responsabilità di CP_1 per i danni subiti dal R.T.I. attore, a causa della mancata esecuzione del contratto concluso,
[...] danni che si apprezzavano sia sotto il profilo del danno emergente (relativo alle ingenti spese sostenute per l'approntamento dell'esecuzione dell'appalto), quanto sotto il profilo del lucro cessante (in relazione al mancato guadagno che sarebbe stato conseguito all'esecuzione del contratto fino alla sua naturale scadenza), quanto in ordine al danno da perdita di altre occasioni pagina 6 di 19 di stipulazione contrattuale, nonché al danno curriculare ed al danno di immagine imprenditoriale.
Con riferimento all'art. 30 del contratto di appalto, parte attrice ne rappresentava l'inidoneità a escludere la responsabilità in capo ad evidenziando come la relativa clausola Controparte_1 dovesse ritenersi nulla in quanto configurabile quale patto di esonero da responsabilità, in contrasto con il disposto dell'art. 1229 c.c.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della per le causali di cui in narrativa e per l'effetto, condannare la Controparte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...] patrimoniali subiti e subendi da parte attrice, per tutte le ragioni esposte, e così specificati: - del danno emergente, nella misura di euro 152.330,46, o nella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, e dell'ulteriore danno subito per il ricorso al credito, nella misura che sarà provata all'esito del giudizio, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della presente domanda al saldo;
- del danno da lucro cessante, nella misura di euro 240.000,00, o nella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 co.
4 c.c. dalla data della presente domanda al saldo;
- del danno da perdita di chance, nella misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito della causa e comunque anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della presente domanda al saldo;
- del danno curriculare, per il duplice profilo della mancata acquisizione di un livello di qualificazione superiore e della mancata acquisizione di un elemento costitutivo dei requisiti soggettivi e di specifica idoneità tecnica rilevanti per la partecipazione alle gare, nella misura di euro 72.000,00, o nella diversa, maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa quanto alla prima componente ed in via equitativa quanto alla seconda componente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della presente domanda al saldo;
- del danno all'immagine, nella misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito della causa e comunque anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della presente domanda al saldo;
2) condannare altresì la in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 restituzione in favore di parte attrice dell'importo di euro 11.000,00, a titolo di indebito
pagina 7 di 19 oggettivo ex art. 2033 c.c., o, in subordine, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., per tutte le esposte ragioni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 co. 4
c.c. dalla data della presente domanda al saldo;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CAP.”
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1 eccepito dalla società attrice. In particolare, la convenuta rappresentava che l'esecuzione del contratto di appalto n. 729 del 22 dicembre 2015 era stata definitivamente interrotta in data 12 febbraio 2016, e che le prestazioni oggetto del medesimo non erano mai state materialmente eseguite dalla società DI. Con riferimento alle pretese risarcitorie formulate dalla società attrice, ne contestava integralmente la fondatezza, evidenziando che: 1) in CP_1 data 13.06.2016 respingeva la prima richiesta di pagamento formulata dall'attrice, contestando altresì le difformità riscontrate rispetto agli obblighi assunti dall'appaltatore in ordine alle lavorazioni da eseguire e mai espletate dall'appaltatore; 2) in data 29.07.2016, con nota prot.
2011 O – 22498, a seguito della reiterata richiesta da parte del RTI di un ristoro da parte della
Stazione Appaltante, replicava e contestava l'infondatezza della pretesa e motivava specificando le conseguenze pregiudizievoli subite dalla Stazione Appaltante a seguito delle numerose inadempienze rilevate per tutto il periodo di validità del suddetto contratto a carico del RTI, unitamente al mancato adempimento agli ODL emessi (nonostante fosse stata ribadita più volte la necessità di garantire l'attivazione del servizio in tempi brevi).
Difatti, la società convenuta evidenziava come l'atteggiamento inadempiente del R.T.I. le avesse arrecato un notevole pregiudizio economico nella gestione del servizio idrico integrato, con conseguenti danni e maggiori oneri a carico delle comunità locali interessate, considerato in particolare che la Stazione Appaltante aveva già corrisposto, a titolo di anticipazione, l'importo di
€ 50.000,00, da imputarsi in detrazione nei successivi Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL), i quali, tuttavia, non venivano mai emessi in ragione della mancata esecuzione di qualsivoglia lavorazione da parte della Contraente.
In diritto, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, reputando sussistente nel caso in esame la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo prevista dall'art. 133, comma 1, lett. e). Altresì, la convenuta contestava la carenza di legittimazione attiva della società attrice, rilevando che la DI S.r.l. agiva nella qualità di capogruppo del costituito con la , in forza dell'atto CP_4 Controparte_3
pagina 8 di 19 autenticato nelle firme dal Notaio in data 18.12.2015, ed evidenziando Persona_1 che il medesimo atto costitutivo prevedeva lo scioglimento automatico del R.T.I., oltre che per le altre cause indicate, anche al verificarsi dell'estinzione del contratto.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, non configurandosi, nel caso di specie, una responsabilità extracontrattuale per le fattispecie genericamente descritte dalla parte attrice. Inoltre, contestava recisamente la doglianza sollevata da DI in ordine alla presunta violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase delle trattative e della formazione del contratto, evidenziando come avesse agito in modo pienamente CP_1 legittimo, adempiendo agli obblighi informativi e di lealtà previsti dalla normativa vigente. In particolare, rilevava come la DI fosse del tutto consapevole della pendenza del giudizio avente ad oggetto l'impugnativa degli atti di gara, e, in ogni caso, come il Raggruppamento
Temporaneo di Imprese avesse sottoscritto il contratto di appalto in un momento in cui la controversia relativa ai presunti vizi della procedura selettiva risultava ancora sub iudice;
riteneva, pertanto, fosse da escludere la violazione del principio di buona fede, così come la presunta lesione dell'affidamento ingenerato della società attrice, la quale, asseriva la convenuta, era perfettamente a conoscenza di tutte le vicende inerenti alla procedura di gara ben prima della sua sottoscrizione e, dunque, assolutamente in grado di evitare i pregiudizi connessi agli sviluppi ed all'esito del procedimento.
Contestava, altresì, la quantificazione del danno operata dalla controparte, considerandola eccessiva e non proporzionata, nonché totalmente priva di fondamenti probatori. Si opponeva, altresì, alla richiesta di risarcimento del lucro cessante e del c.d. danno curricolare, evidenziando come parte attrice non avesse fornito alcuna prova concreta né del pregiudizio economico effettivamente subito, né del mancato arricchimento del proprio curriculum professionale.
Parimenti, riteneva inammissibile e infondata la domanda di restituzione proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero, in via subordinata, ex art. 2041 c.c., in assenza di qualsivoglia dimostrazione circa un presunto arricchimento patrimoniale della convenuta e un corrispondente depauperamento della società attrice.
Infine, la società convenuta spiegava domanda riconvenzionale volta a conseguire l'accertamento e la dichiarazione della decadenza dal beneficio dell'anticipazione dell'appaltatore, stante la mancata esecuzione dei lavori previsti nel contratto oggetto di causa, e per l'effetto la condanna pagina 9 di 19 dell'attrice alla restituzione della somma di €50.000,00, eventualmente anche tramite compensazione, oltre al pagamento degli interessi così come dovuti per legge.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) in via preliminare - accertare e dichiarare il proprio difetto di Giurisdizione, riconoscendo la Giurisdizione del Giudice amministrativo ex art 133, comma 1, lett. e), del D.Lgs n. 104/2010 e s.m.i.; - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per le motivazioni indicate al paragrafo sub b) della presente comparsa. 2) nel merito, respingere tutte le domande proposte dall'attrice poiché inammissibili, oltre che infondate e non provate per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
3) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la decadenza dal beneficio dell'anticipazione dell'appaltatore e per l'effetto condannare l'attrice alla restituzione in favore di , CP_1 eventualmente anche tramite compensazione, della somma di euro 50.000,00 a tale titolo corrisposta, oltre al pagamento degli interessi così come dovuti per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento e con ogni più ampia riserva istruttoria in esito allo svolgimento della causa e alle deduzioni di controparte, si chiede sin da ora di essere ammessi alla prova contraria su eventuali richieste istruttorie di controparte.”
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di prova testimoniale, dopodiché veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 15.7.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, va innanzitutto affermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria, dovendosi disattendere l'eccezione sollevata sul punto dalla società convenuta.
A tale riguardo, è sufficiente rilevare che, in materia di risarcimento danni in procedimenti di evidenza pubblica, la giurisdizione spetta al giudice ordinario per le controversie relative alla responsabilità per danni derivanti dalla lesione dell'affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa, indipendentemente dal fatto che ci si trovi in una fase pubblicistica della gara o in una fase prodromica di natura contrattuale. Infatti, la domanda mediante la quale il destinatario di un provvedimento amministrativo illegittimo ampliativo della sua sfera giuridica chieda il risarcimento del danno subito, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, dal momento che in tale ipotesi la causa petendi non è l'illegittimità del provvedimento in esame, quanto piuttosto, la lesione dell'affidamento dell'attore nella legittimità del medesimo (cfr. anche Cass.,
Sez. Un., n. 12799/2017).
pagina 10 di 19 È vero, dunque, che l'erronea scelta del contraente di un appalto, divenuto inefficace per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione da parte del giudice amministrativo, espone l'amministrazione al risarcimento dei danni per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario;
non è men vero però che ciò dipende dall'avere l'amministrazione indetto la gara e dato esecuzione a un'aggiudicazione apparentemente legittima, che abbia provocato la lesione dell'interesse del privato - non qualificabile come interesse legittimo, ma assimilabile a diritto soggettivo - avente a oggetto l'affidamento incolpevole nella regolarità e legittimità dell'aggiudicazione (v. Cass. n. 24438-11, nonché sui connessi profili di giurisdizione Cass. Sez.
U n. 15640-17).
In definitiva, “La controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria proposta dal privato aggiudicatario di una gara per l'assegnazione di un pubblico servizio, successivamente annullata o revocata, il quale deduca la lesione dell'affidamento riposto sull'apparente legittimità del provvedimento amministrativo, è devoluta alla giurisdizione ordinaria, invocandosi l'accertamento, non della legittimità dell'aggiudicazione, ma della responsabilità civile della P.A. (avente natura contrattuale, secondo lo schema della responsabilità da
“contatto sociale”, o eventualmente ricondotta alla responsabilità extracontrattuale) per i danni derivanti dalle spese effettuate in funzione della partecipazione alla gara poi revocata, dalla rinuncia ad un utile di impresa e dalla perdita di altre “chances” economico-commerciali nell'ambito del mercato imprenditoriale” (Cass. Civ., Sez. U., 17.12.2020, n. 28979).
Parimenti non merita positivo scrutinio l'eccezione sollevata da in merito al Controparte_1 difetto di legittimazione attiva della DI S.r.l.. Sul punto, è necessario premettere che, ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Nel caso di specie, è la DI S.r.l. a ricoprire la qualifica di mandatario, poiché nominata “Capogruppo” del raggruppamento, costituitosi con mandato collettivo speciale di rappresentanza registrato in data 18.12.2015 al n. 15701 (v. allegato n. 9 fascicolo di parte attrice), tra la società “DI S.r.l.” e la società “
[...]
” (in qualità di mandante). Al mandatario, dunque, spetta la Controparte_3 rappresentanza esclusiva (anche processuale) dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo,
o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. Ciò è avvalorato anche dal consolidato pagina 11 di 19 orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui tale legittimazione consente alla capogruppo di agire giudizialmente in via autonoma, anche dopo lo scioglimento del raggruppamento (cfr. Cons.
Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2006, n. 7935; Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2005, n. 1805; Cons.
Stato, Sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 564).
Ad ogni modo, l'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo costituitosi tra la società
DI S.r.l. e la società prevedeva espressamente che Controparte_3 lo stesso “si scioglierà automaticamente, (…) con l'estinzione di ogni rapporto con l'Ente appaltante e l'avvenuta liquidazione di tutte le pendenze…”. Nella fattispecie in esame, dunque, le pendenze non possono considerarsi risolte nei termini richiesti dalla richiamata disposizione
“statutaria” e, neppure, si possono ritenere estinti il R.T.I. ed i sottesi rapporti di mandato e di rappresentanza sostanziale e processuale tra le due società. La legittimazione e la rappresentanza processuale della mandataria, dunque, si protrae sino all'estinzione di ogni rapporto a questo inerente, comprendendo, per ciò solo, anche ogni e qualsivoglia controversia inerente al rapporto stesso, quale è, all'evidenza, anche quella oggi in esame.
Venendo al merito, la domanda attorea non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Sulla base delle circostanze di fatto dedotte in giudizio, viene in rilievo la fattispecie dell'affidamento incolpevole dell'aggiudicatario, elaborata in via pretoria per tutelare l'aggiudicatario che, in buona fede, abbia confidato nella legittimità della procedura di gara e nella stabilità dell'aggiudicazione. Giova, pertanto, soffermarsi sui tratti qualificanti della disciplina in oggetto, al fine di delinearne i presupposti applicativi, i limiti e le conseguenze risarcitorie eventualmente riconoscibili in capo alla stazione appaltante.
L'ordinamento giuridico riconosce tutela all'affidamento incolpevole dell'aggiudicatario nel caso in cui l'aggiudicazione venga annullata o revocata, consentendo il risarcimento del danno qualora l'aggiudicatario abbia ragionevolmente confidato nella validità dell'aggiudicazione e abbia, per effetto del suo venir meno, subito un pregiudizio economicamente apprezzabile. In tal senso,
l'art. 5 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che “nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento” e che “nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona
pagina 12 di 19 fede”. La norma, introdotta con il nuovo Codice del Contratti Pubblici, recepisce i principi sulla tutela dell'affidamento incolpevole, già enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 5 del 2018 e nn. 19 e 20 del 2021, al fine di evidenziare, come sottolineato dalla Relazione al Codice predisposta dal Consiglio di Stato, che “l'affidamento rappresenta un limite al potere amministrativo che può venire in considerazione sia in materia di diritti soggettivi che di interessi legittimi ed inerire, pertanto, anche ai rapporti connotati da un collegamento con l'esercizio del potere”.
Con riferimento ai limiti entro i quali può essere riconosciuto il risarcimento per lesione dell'affidamento, giova innanzitutto precisare che l'affidamento tutelabile in sede risarcitoria deve presentare i requisiti della ragionevolezza e dell'incolpevolezza. In altri termini, affinché possa configurarsi una responsabilità della pubblica amministrazione per lesione dell'affidamento, è necessario che il soggetto danneggiato abbia confidato, in modo giustificato, nella legittimità e stabilità dell'atto amministrativo o della situazione giuridica da cui il danno è derivato. L'affidamento tutelabile, quindi, deve fondarsi su una situazione di apparenza costituita dall'amministrazione con il provvedimento, o con il suo comportamento correlato al pubblico potere, e in cui il privato abbia senza colpa confidato. Nel caso di provvedimento poi annullato, il soggetto beneficiario deve dunque vantare una fondata aspettativa alla conservazione del bene della vita ottenuto con il provvedimento stesso, la frustrazione della quale può quindi essere considerata meritevole di tutela per equivalente in base all'ordinamento giuridico. La tutela risarcitoria non interviene, dunque, a compensare il bene della vita perso a causa dell'annullamento del provvedimento favorevole, che comunque si è accertato non spettante nel relativo giudizio, ma a ristorare il convincimento ragionevole che esso spettasse.
Difatti, il comma 3, primo periodo, dell'art. 5 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, dispone che in caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Inoltre, secondo una regola di carattere generale, la buona fede “non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave” (art. 1147, comma 2, cod. civ.), per cui un affidamento incolpevole non è predicabile non solo nel caso estremo in cui sia il privato ad avere indotto dolosamente l'amministrazione ad emanare il provvedimento, ma anche in tutti i casi in cui l'illegittimità del provvedimento era evidente ed avrebbe pertanto potuto essere facilmente accertata dal suo beneficiario.
pagina 13 di 19 Sul punto, il Consiglio di Stato, con l'Ad. Plen. Del 29.11.2021, n. 21, ha evidenziato che “nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa, dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa”.
In definitiva, “in tema di procedimento di evidenza pubblica, l'erronea scelta del contraente di un appalto, divenuto inefficace per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione da parte del giudice amministrativo, espone la P.A. al risarcimento dei danni per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario;
tale responsabilità non è qualificabile né come aquiliana, né come contrattuale in senso proprio, sebbene a questa si avvicini poiché consegue al
“contatto” tra le parti nella fase procedimentale anteriore alla stipula del contratto, ed ha origine nella violazione del dovere di buona fede e correttezza, avendo l'amministrazione indetto la gara e dato esecuzione a un'aggiudicazione apparentemente legittima che ha provocato la lesione dell'interesse del privato, non qualificabile come interesse legittimo, ma assimilabile a un diritto soggettivo, avente ad oggetto l'affidamento incolpevole nella regolarità e legittimità dell'aggiudicazione” (Cass. Civ., Sez. I, 13.12.2018, n. 32314)
Orbene, facendo applicazione dei suesposti principi, ritiene il Tribunale che nel caso di specie si debba escludere la sussistenza dei requisiti della ragionevolezza e dell'incolpevolezza dell'affidamento.
Nella fattispecie oggetto di causa, infatti le società di cui al R.T.I. erano ben consapevoli, al momento della sottoscrizione del contratto, non solo della pendenza del giudizio amministrativo sull'aggiudicazione, ma anche della natura delle questioni ivi sollevate, tanto che in quel giudizio esse si costituivano resistendo e aderendo alle posizioni fatte proprie dall'odierna convenuta.
In particolare, il ricorso presentato dalla società opponente all'aggiudicazione, era stato Parte_1 notificato ad nonché ai controinteressati – DI S.r.l. e Controparte_1 [...]
– in data 4-6 novembre 2015, e depositato presso la Controparte_3
Segreteria del Tribunale adito in data 19 novembre 2015. A tale ricorso seguiva, nella medesima data, la notifica di motivi aggiunti. Nell'ambito del suddetto giudizio, oltre ad CP_1
si costituiva anche DI S.r.l., in qualità di mandataria del depositando
[...] CP_4
pagina 14 di 19 articolate memorie difensive con cui venivano puntualmente contestate le argomentazioni e le pretese avanzate da Parte_1
Quindi, solo in un momento successivo all'instaurazione del ricorso giurisdizionale promosso dalla veniva formalmente costituito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in Parte_1 data 17 dicembre 2015, mediante atto con sottoscrizioni autenticate dal Notaio dott.ssa
[...]
(rep. n. 15701, racc. n. 8384), e veniva stipulato il contratto di appalto in data Persona_1
23 dicembre 2015 (rep. n. 2015/2010, reg. A.A.C. n. 792 del 22 dicembre 2015).
Ed ancora, in seguito all'accoglimento del ricorso proposto da da parte del TAR Lazio Parte_1
– avvenuto con sentenza n. 86/2016, con cui veniva disposto l'annullamento dell'aggiudicazione e dichiarata l'inefficacia del contratto di appalto – proponeva appello dinanzi al Parte_2
Consiglio di Stato. In tale giudizio si costituiva il R.T.I. tra DI S.r.l. e
[...]
, svolgendo, anche in questa circostanza, argomenti a Controparte_3 sostegno della fondatezza dell'impugnazione proposta da Controparte_1
Va quindi richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, per cui “la responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell'atto, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell'impugnazione contro lo stesso provvedimento” (Consiglio di Stato ad. Plen,, 29.11.2021, n. 19).
Deve, pertanto, escludersi la natura incolpevole dell'affidamento invocato dall'aggiudicataria, la quale ha proceduto alla sottoscrizione del contratto di appalto con la stazione appaltante in un momento successivo alla proposizione del ricorso giurisdizionale, pur essendosi costituita sia nel giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sia nel successivo grado di appello dinanzi al Consiglio di Stato. Tale condotta evidenzia la piena consapevolezza, da parte della DI, della pendenza del contenzioso e dei rischi giuridici connessi alla stabilità dell'aggiudicazione.
Nello stesso senso, la Suprema Corte, in un condivisibile arresto, ha ritenuto non censurabile la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'affidamento incolpevole delle ricorrenti, rilevando che queste ultime avevano stipulato il contratto di appalto e dato esecuzione ad esso dopo la presentazione dei ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa, e si erano anche costituite quali controinteressate nei giudizi amministrativi, aderendo alla linea difensiva pagina 15 di 19 dell'amministrazione in ordine alla legittimità dell'aggiudicazione, ponendo in luce la “motivata esclusione di un affidamento appunto “incolpevole”, dal momento che la stessa stipulazione del contratto, oltre che ovviamente la relativa sua esecuzione, erano avvenuti dopo la presentazione dei ricorsi in sede giurisdizionale e nonostante che le stesse società si fossero costituite in quei giudizi concordando sulla linea difensiva dell'amministrazione in ordine alla legittimità dell'aggiudicazione” (Cass. n. 32314/2018, cit.).
Peraltro, le società di cui al R.T.I. non solo non si opponevano all'opportunità di dare esecuzione al contratto, nonostante le impugnative pendenti, ma neppure prospettavano, all'amministrazione appaltante, l'eventualità di una sospensione in attesa dell'esito del procedimento dinanzi al Tar.
Per tutto quanto esposto e considerato, si impone il rigetto della domanda di risarcimento proposta dalla DI S.r.l.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, altresì, quanto alla domanda avente ad oggetto la restituzione, ex art. 2033 c.c. o 2041 c.c., dell'importo di € 11.000,00, asseritamente dovuto quale differenza tra l'iva pagata dalla DI s.r.l. sulla fattura n. 03/2016, come tale interamente detratta da dall'iva a debito, e quella annullata con l'emissione della nota di Controparte_1 credito n. 1/2016. La domanda, infatti, è rimasta del tutto sfornita di riscontro probatorio, non rivenendosi nella documentazione versata in atti alcuna prova della diminuzione patrimoniale che la DI assume di aver subito, né del correlativo arricchimento che ne sarebbe derivato in capo ad Controparte_1
Infine, non merita di trovare accoglimento neanche la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta. , in particolare, contesta che il R.T.I. non avrebbe espletato alcuna attività CP_1 durante il periodo di efficacia del contatto di appalto, assumendo che tale inadempienza, unitamente alle altre violazioni riscontrate durante la vigenza del contratto di appalto, giustificherebbe la decadenza dell'appaltatore dall'anticipazione di cui all'art. 10 del contratto
Reg AAC 792/2015, con conseguente obbligo di restituzione alla Committente di quanto percepito ex art. 140 del DPR 207/2010.
Ad avviso del Giudicante, tuttavia, tale prospettazione non è condivisibile, giacché nel caso di specie l'esecuzione del contratto di appalto è stata impedita non da ritardi imputabili alla
DI, bensì in conseguenza, in un primo momento, della sentenza n. 86/2016 del TAR
Lazio, ed in via definitiva della sentenza n. 1890/2016 del Consiglio di Stato.
pagina 16 di 19 Non può, quindi, trovare applicazione la disciplina dell'art.140 del D.P.R. 2017/2010, a mente del quale “Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione”.
In omaggio alla citata norma, infatti, la stazione appaltante può chiedere la restituzione dell'anticipazione, eventualmente proporzionalmente ridotta rispetto alle opere già realizzate, solo qualora l'esecuzione dei lavori dovesse interrompersi per ritardi imputabili allo stesso appaltatore.
Nel caso di specie è pacifico che il rapporto contrattuale con la P.A. sia venuto meno non per ritardi imputabili al R.T.I., ma in ottemperanza ad una sentenza del Consiglio di Stato, con conseguente non operatività della citata normativa. Del resto, il contratto d'appalto è stato stipulato nel dicembre 2015, mentre la sentenza n. 86/2016 del TAR Lazio, che ne ha determinato la caducazione, è intervenuta già nel febbraio 2016, a distanza di appena due mesi, rendendo evidente l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo all'aggiudicataria in ordine alla mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Nello stesso senso depongono, altresì, le risultanze della prova testimoniale espletata, da cui è emerso lo svolgimento, da parte della DI, dei lavori e delle attività propedeutiche all'esecuzione del contratto;
circostanza che più testimoni escussi hanno confermato.
Precisamente, il teste , sentito all'udienza del 9.11.2023, ha riferito che le Testimone_1 prime comunicazioni e-mail inviate da , contenenti gli ordini di lavoro, risultavano CP_1 erroneamente intestate a un soggetto diverso dalla società DI. Solo successivamente, verso la fine di gennaio 2016, provvedeva a trasmettere nuovamente gli ordini di CP_1 lavoro, questa volta correttamente indirizzati. A seguito di tale regolarizzazione, la DI
– come dichiarato dal teste – avviava tempestivamente l'esecuzione dei lavori preparatori (Cap.
1: Sì, è vero, ci hanno mandato tramite e-mail circa 29 ordini di lavoro, che però erano intestati ad altra ditta (Tecno Nova se non sbaglio). Quindi feci notare questo errore, e verso la fine del mese di gennaio ci rimandò gli stessi ordini, intestati alla DI. Adr: i primi CP_1 ordini, con la intestazione errata, arrivarono all'incirca intorno al 20 di gennaio.; Cap. 2: Non ricordo precisamente. Posso dire che si trattava di una tipologia di intervento privo di un preciso progetto esecutivo, e che gli ordini venivano dati oggi per domani, per cui non c'era il tempo di poter visionare gli ordini e quindi non era possibile sottoscrivere delle riserve in relazione agli
pagina 17 di 19 ordini che ci venivano commissionati.; Cap. 3: Non ricordo se in questo caso specifico è stato fatto, ma in linea generale so che la comunicazione agli Enti va fatta entro trenta giorni dall'inizio dei lavori.; Cap. 4: Non è vero, sono io che ho preparato il tutto e noi già da metà gennaio eravamo operativi e pronti ad iniziare i lavori.; Cap. B): Sì, è vero, come ho detto noi eravamo pronti, avevamo base, materiale, mezzi e personale, per cui potevamo essere operativi in qualsiasi momento). I restanti testi escussi hanno, parimenti, confermato le predette circostanze. In particolare, tutti i testimoni hanno riferito che gli ordini di lavoro emessi dalla stazione appaltante – la cui mancata esecuzione è oggetto di contestazione da parte di
– erano inizialmente erroneamente intestati a una diversa società (Tecnova), e che CP_1 solo in data 26 gennaio 2016 venivano correttamente indirizzati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese odierno attore. Tale circostanza assume rilievo dirimente, considerata la prossimità temporale con la sentenza del TAR Lazio n. 86/2016, che ha dichiarato l'inefficacia del contratto, intervenuta il 12 febbraio 2016. È quindi evidente come la mancata tempestiva esecuzione del contratto non possa reputarsi imputabile all'inadempimento o alla negligenza del R.T.I., dovendo pertanto respingersi la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta, volta a far dichiarare la decadenza dell'appaltatore dall'anticipazione.
Da ultimo, in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, considerato il rigetto sia delle domande proposte proposta da DI S.r.l., sia della domanda riconvenzionale avanzata da ricorrono i presupposti della soccombenza reciproca, tali da giustificare la Controparte_1 compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di ½. Il restante ½ delle spese segue la soccombenza della società attrice, da considerarsi prevalente tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto disattese le plurime pretese avanzate nei confronti di Controparte_1
e viene liquidato in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversa ed applicando i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte dalla DI S.r.l.;
- rigetta la domanda riconvenzionale di decadenza dal beneficio dell'anticipazione dell'appaltatore proposta da Controparte_1
- compensa le spese di lite nella misura di ½;
pagina 18 di 19 - condanna la DI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di di ½ delle spese di lite, che liquida per l'intero Controparte_1 in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 15 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 19 di 19
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2953/2018
All'udienza del 15 luglio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per DI Srl, l'avv. Cecconi Maurizio ha depositato le note sostitutive di udienza in data 14.7.2025;
- Per l'avv. Visentini Simona ha depositato le note sostitutive di udienza Controparte_1 in data 14.7.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2953/2018 promossa da:
EDILMASSIMO S.R.L. (C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avv. Enrico Giorgilli, dall'Avv. Maurizio Cecconi e dall'Avv. Catia Cantagalli ed elettivamente domiciliata in Latina, Corso G. Matteotti n. 73, giusta procura in atti;
;
ATTRICE
Contro
(P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Controparte_1 P.IVA_3
Mascetti e dall'Avv. Simona Visentini ed elettivamente domiciliata in Latina, Viale P.L. Nervi snc, Centro Commerciale Latina Fiori, Torre 10 Mimose n. 41, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità della P.A. per lesione dell'affidamento.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.7.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la DI S.r.l. conveniva in giudizio al fine di accertare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della Controparte_1 stessa e, conseguentemente, ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. A sostegno della domanda, rappresentava che con bando di gara inviato alla il 03.04.2015 e pubblicato in data 08.04.2015, indiceva una procedura CP_2 Controparte_1 aperta, ai sensi dell'art. 220, comma 1 d. lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di pagina 2 di 19 manutenzione straordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi da eseguirsi nel territorio dell'ATO 4 (Lazio Meridionale di Latina in vari lotti corrispondenti alle zone nelle quali l'ATO 4 era stata divisa).
Pertanto, la DI S.r.l. costituiva, con la Controparte_3
un Raggruppamento - la prima quale mandataria e
[...] Controparte_4 la seconda quale mandante - al fine di presentare la propria offerta per la gara indetta dalla convenuta.
A seguito dell'espletamento della procedura di gara, con provvedimento prot. Controparte_1
n. 36919 del 29.10.2015, comunicato con nota prot. n. 37055 dello stesso giorno 29.10.2015, disponeva l'aggiudicazione definitiva dei lavori, per quanto atteneva al lotto Area Sud, al R.T.I., costituitosi tra la DI S.r.l. (capogruppo) e la Controparte_3
(mandante), per un importo contrattuale “a misura” nel biennio di € 2.400.000,00, di
[...] cui € 80.066,08 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, i.v.a. esclusa, in virtù del punteggio complessivo di 97,104 punti su 100 (40,00 punteggio tecnico + 57,104 punteggio economico), per un ribasso percentuale offerto del 41,156%.
In seguito, con ricorso al TAR Lazio - sezione distaccata di Latina - distinto con il numero R.G.
681/2015), notificato in data 04 – 06 novembre 2015 ad ed ai controinteressati Controparte_1
DI S.r.l. e , depositato presso la Controparte_3 segreteria del Tribunale adito il 19.11.2015, la Parte_1
( ), agiva per ottenere l'annullamento, previa tutela cautelare, degli
[...] Pt_1 atti impugnati, fra cui, in particolare: i) il provvedimento della propria esclusione dalla gara comunicato con nota prot. 36741 del 27.10.2015; ii) l'aggiudicazione della gara medesima al
R.T.I. costituitosi tra la DI S.r.l. e la Controparte_3
adottato con provvedimento prot. n. 36919 del 29.10.2015, comunicato con nota del
[...]
29.10.2015 prot. n. 37055; iii) la lex specialis di gara nella parte relativa ai criteri di valutazione delle offerte tecniche ed alla previsione di una soglia di sbarramento di 24 punti su 40 e della doppia riparametrazione anche sui criteri quantitativi.
In particolare, la società attrice specificava che la chiedeva:
1. di essere riammessa in Parte_1 gara;
2. l'annullamento del provvedimento di indizione della gara di cui al bando inviato alla
GUUE in data 03.4.2015 e del disciplinare nella parte relativa al metodo di scelta dei contraenti, al criterio di aggiudicazione, ai criteri di valutazione delle offerte tecniche e al ricorso alla gara pagina 3 di 19 telematica, ai fini dell'annullamento dell'intera gara;
3. la dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore concluso;
4. la condanna della Pubblica Amministrazione resistente al risarcimento del danno per equivalente, compreso il danno da perdita di chance, il danno all'immagine e quello da responsabilità precontrattuale.
Veniva, pertanto, fissata - per la discussione dell'istanza cautelare di sospensione - l'udienza del
03.12.2015 e si costituivano in giudizio, già per la predetta fase cautelare, sia Controparte_1 che la DI S.r.l., quale mandataria del impugnando e contestando tutte le CP_4 prospettazioni e le pretese della In seguito, il TAR Lazio – sezione distaccata di Latina Parte_1
– con ordinanza n. 293/2015, depositata in segreteria il 03.12.2015, accoglieva la domanda cautelare della fissando l'udienza del 28.01.2016 per la trattazione del merito del Parte_1 ricorso.
Successivamente, in data 17.12.2015, per atto autenticato dal notaio dott.ssa Persona_1
rep. n. 15701 racc. n. 8384, veniva costituito il R.T.I. tra la DI S.r.l., che
[...] assumeva la qualità di mandataria, e la , in Controparte_3 qualità di mandante, e, nelle more del ricorso, precisamente in data 21.12.2015, CP_1 convocava la DI S.r.l., quale mandataria del R.T.I. costituito, per il giorno
[...]
23.12.2015 ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto relativo ai lavori aggiudicati.
Quindi, in data 23.12.2015 e la DI S.r.l. stipulavano il contratto di Controparte_1 appalto rep. n. 2015/2010 reg. A.A.C. n. 792 del 22.12.2015, con cui la prima appaltava al secondo i lavori oggetto della procedura aperta ex art. 220 comma 1 d. lgs. 163/2006.
In seguito, il TAR Lazio con sentenza n. 86/2016, depositata in segreteria il 12.2.2016, accoglieva il ricorso della e, per l'effetto, annullava il bando ed il disciplinare e tutti gli Parte_1 ulteriori atti di gara impugnati, dichiarando l'inefficacia del contratto di appalto sottoscritto il
22.12.2015 tra e la DI S.r.l., quale mandataria del R.T.I.. Controparte_1 proponeva appello avverso tale pronuncia avanti al Consiglio di Stato, con Controparte_1 ricorso notificato in data 24.02.2016, chiedendo altresì l'emissione di un decreto cautelare monocratico di immediata sospensione, in ragione del fatto che, per la dichiarata inefficacia del contratto, essa, non disponendo di mezzi propri, era nell'impossibilità di svolgere le manutenzioni straordinarie degli impianti idrici e fognari, compresi i depuratori, in un'area interessante molti comuni popolosi e ad alta valenza turistica.
pagina 4 di 19 Il procedimento di appello, incardinato avanti al Consiglio di Stato, veniva iscritto al numero RG
1480/2016, ed il Presidente, con decreto n. 596/2016, respingeva l'istanza di misura cautelare monocratica;
nello stesso si costituivano, altresì, la DI S.r.l., che aderiva all'appello di chiedendo la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso di Controparte_1 primo grado proposto da nonché la che chiedeva la conferma della sentenza Parte_1 Parte_1 impugnata. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1890/2016, depositata in cancelleria in data
12.05.2016, respingeva l'appello e dichiarava inammissibili i motivi aggiunti di CP_1
[...]
Dunque, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato del 12.5.2016 n. 1890/2016, diveniva definitiva la dichiarazione di inefficacia del contratto rep. n. 2015/2010 reg. A.A.C. n. 792 del
22.12.2015 concluso tra e il , e ciò, affermava l'attrice, CP_1 Controparte_5 causava definitivamente l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto, provocando per il
[...]
gravissime conseguenze lesive, sia per danno emergente, considerate le Controparte_5 ingenti spese affrontate per apprestare le risorse materiali ed umane necessarie all'esecuzione dell'appalto, sia per lucro cessante, nonché per danni da perdita di chance, danni non patrimoniali di immagine e danni curriculari.
Infatti, la DI S.r.l., con nota prot. 048.16 del 4.3.2016, rappresentava ad CP_1 che, stante la decisione statuita dal TAR – sez. Latina, non era possibile proseguire le
[...] attività necessarie all'esecuzione del contratto e degli ordini di lavoro pervenuti, e la controparte, con nota prot. 2016O-8284 dell'11.3.2016, in riscontro alla predetta comunicazione, nel dare atto del fatto che la dichiarazione di inefficacia del contratto decorreva dalla data di deposito della sentenza del TAR, e quindi dal 12.2.2016, rilevava che gli ordini di lavoro indicati da
DI s.r.l. erano comunque anteriori a tale dichiarazione di inefficacia e risultavano ancora ineseguiti.
Pertanto, la DI S.r.l., con ulteriore nota prot. 054.16 del 16.3.2016, precisava di aver dato esecuzione al contratto fino alla data del 12.2.2016, attivando ed organizzando tutte le risorse materiali ed umane a ciò necessarie, e sottolineava che, alla data di pubblicazione della decisione giudiziale, era ancora in corso lo spazio temporale di esecuzione degli ordini di lavoro pervenuti a mezzo e-mail a partire dal 26.1.2016, interrotto dalla sentenza del Giudice amministrativo di primo grado;
la DI S.r.l. contestava, inoltre, sia l'inadempimento di pagina 5 di 19 all'obbligo di pagamento della quota di anticipazione dell'importo Controparte_1 contrattuale, sia la mancata consegna della notifica preliminare obbligatoria.
Dopo l'emissione della sentenza definitiva del Consiglio di Stato, con lettera del 27.5.2016, la
DI s.r.l., a mezzo del proprio procuratore, inviava ad una proposta di Controparte_1 definizione bonaria del risarcimento del danno patito per effetto della definitiva dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto, rappresentando che, in funzione dell'esecuzione dello stesso, aveva concluso contratti di acquisto di ulteriori automezzi, autocarri, attrezzature meccaniche, contratti di locazione di spazi da destinare ad uffici, magazzini, officine e capannoni di ricovero mezzi, contratti di lavoro per il raggiungimento del livello di risorse umane convenuto in contratto, nonché contratti assicurativi e di garanzia, i cui costi erano stati già erogati prima del deposito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1890/2016; chiedeva, altresì, il risarcimento del danno da lucro cessante, del danno patrimoniale subito per svincolare le garanzie assicurative e fideiussorie prestate e di ogni altro danno. Tuttavia, con nota n. 20160-17866 Controparte_1 del 13.06.2016, respingeva il fondamento della domanda risarcitoria, invocando la previsione di cui all'art. 30 del contratto di appalto, il quale prevedeva che: “Il presente contratto è risolutivamente condizionato all'eventuale emanazione di provvedimento giurisdizionale definitivo che, a seguito di impugnazione della procedura di gara per la selezione della
Contraente, dichiari l'illegittimità dell'aggiudicazione alla Contraente medesima. 2. In tal caso, il rapporto sarà sciolto all'esito dell'avvio dei lavori da parte del nuovo aggiudicatario e la
Contraente non avrà diritto di pretendere alcunché anche per indennizzi e danni, al di fuori di quanto gli spetti per i lavori sino ad allora resi”.
Infine, parte attrice evidenziava che, in considerazione della manifestata disponibilità di ad avviare un tavolo negoziale finalizzato alla composizione della Controparte_1 controversia insorta, le parti avevano intrattenuto una serie di incontri interlocutori, i quali, tuttavia, non avevano condotto alla definizione bonaria della vertenza.
In diritto, deduceva la sussistenza, secondo i principi generali, della responsabilità di CP_1 per i danni subiti dal R.T.I. attore, a causa della mancata esecuzione del contratto concluso,
[...] danni che si apprezzavano sia sotto il profilo del danno emergente (relativo alle ingenti spese sostenute per l'approntamento dell'esecuzione dell'appalto), quanto sotto il profilo del lucro cessante (in relazione al mancato guadagno che sarebbe stato conseguito all'esecuzione del contratto fino alla sua naturale scadenza), quanto in ordine al danno da perdita di altre occasioni pagina 6 di 19 di stipulazione contrattuale, nonché al danno curriculare ed al danno di immagine imprenditoriale.
Con riferimento all'art. 30 del contratto di appalto, parte attrice ne rappresentava l'inidoneità a escludere la responsabilità in capo ad evidenziando come la relativa clausola Controparte_1 dovesse ritenersi nulla in quanto configurabile quale patto di esonero da responsabilità, in contrasto con il disposto dell'art. 1229 c.c.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della per le causali di cui in narrativa e per l'effetto, condannare la Controparte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...] patrimoniali subiti e subendi da parte attrice, per tutte le ragioni esposte, e così specificati: - del danno emergente, nella misura di euro 152.330,46, o nella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, e dell'ulteriore danno subito per il ricorso al credito, nella misura che sarà provata all'esito del giudizio, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della presente domanda al saldo;
- del danno da lucro cessante, nella misura di euro 240.000,00, o nella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 co.
4 c.c. dalla data della presente domanda al saldo;
- del danno da perdita di chance, nella misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito della causa e comunque anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della presente domanda al saldo;
- del danno curriculare, per il duplice profilo della mancata acquisizione di un livello di qualificazione superiore e della mancata acquisizione di un elemento costitutivo dei requisiti soggettivi e di specifica idoneità tecnica rilevanti per la partecipazione alle gare, nella misura di euro 72.000,00, o nella diversa, maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa quanto alla prima componente ed in via equitativa quanto alla seconda componente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della presente domanda al saldo;
- del danno all'immagine, nella misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito della causa e comunque anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della presente domanda al saldo;
2) condannare altresì la in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 restituzione in favore di parte attrice dell'importo di euro 11.000,00, a titolo di indebito
pagina 7 di 19 oggettivo ex art. 2033 c.c., o, in subordine, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., per tutte le esposte ragioni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 co. 4
c.c. dalla data della presente domanda al saldo;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CAP.”
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1 eccepito dalla società attrice. In particolare, la convenuta rappresentava che l'esecuzione del contratto di appalto n. 729 del 22 dicembre 2015 era stata definitivamente interrotta in data 12 febbraio 2016, e che le prestazioni oggetto del medesimo non erano mai state materialmente eseguite dalla società DI. Con riferimento alle pretese risarcitorie formulate dalla società attrice, ne contestava integralmente la fondatezza, evidenziando che: 1) in CP_1 data 13.06.2016 respingeva la prima richiesta di pagamento formulata dall'attrice, contestando altresì le difformità riscontrate rispetto agli obblighi assunti dall'appaltatore in ordine alle lavorazioni da eseguire e mai espletate dall'appaltatore; 2) in data 29.07.2016, con nota prot.
2011 O – 22498, a seguito della reiterata richiesta da parte del RTI di un ristoro da parte della
Stazione Appaltante, replicava e contestava l'infondatezza della pretesa e motivava specificando le conseguenze pregiudizievoli subite dalla Stazione Appaltante a seguito delle numerose inadempienze rilevate per tutto il periodo di validità del suddetto contratto a carico del RTI, unitamente al mancato adempimento agli ODL emessi (nonostante fosse stata ribadita più volte la necessità di garantire l'attivazione del servizio in tempi brevi).
Difatti, la società convenuta evidenziava come l'atteggiamento inadempiente del R.T.I. le avesse arrecato un notevole pregiudizio economico nella gestione del servizio idrico integrato, con conseguenti danni e maggiori oneri a carico delle comunità locali interessate, considerato in particolare che la Stazione Appaltante aveva già corrisposto, a titolo di anticipazione, l'importo di
€ 50.000,00, da imputarsi in detrazione nei successivi Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL), i quali, tuttavia, non venivano mai emessi in ragione della mancata esecuzione di qualsivoglia lavorazione da parte della Contraente.
In diritto, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, reputando sussistente nel caso in esame la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo prevista dall'art. 133, comma 1, lett. e). Altresì, la convenuta contestava la carenza di legittimazione attiva della società attrice, rilevando che la DI S.r.l. agiva nella qualità di capogruppo del costituito con la , in forza dell'atto CP_4 Controparte_3
pagina 8 di 19 autenticato nelle firme dal Notaio in data 18.12.2015, ed evidenziando Persona_1 che il medesimo atto costitutivo prevedeva lo scioglimento automatico del R.T.I., oltre che per le altre cause indicate, anche al verificarsi dell'estinzione del contratto.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, non configurandosi, nel caso di specie, una responsabilità extracontrattuale per le fattispecie genericamente descritte dalla parte attrice. Inoltre, contestava recisamente la doglianza sollevata da DI in ordine alla presunta violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase delle trattative e della formazione del contratto, evidenziando come avesse agito in modo pienamente CP_1 legittimo, adempiendo agli obblighi informativi e di lealtà previsti dalla normativa vigente. In particolare, rilevava come la DI fosse del tutto consapevole della pendenza del giudizio avente ad oggetto l'impugnativa degli atti di gara, e, in ogni caso, come il Raggruppamento
Temporaneo di Imprese avesse sottoscritto il contratto di appalto in un momento in cui la controversia relativa ai presunti vizi della procedura selettiva risultava ancora sub iudice;
riteneva, pertanto, fosse da escludere la violazione del principio di buona fede, così come la presunta lesione dell'affidamento ingenerato della società attrice, la quale, asseriva la convenuta, era perfettamente a conoscenza di tutte le vicende inerenti alla procedura di gara ben prima della sua sottoscrizione e, dunque, assolutamente in grado di evitare i pregiudizi connessi agli sviluppi ed all'esito del procedimento.
Contestava, altresì, la quantificazione del danno operata dalla controparte, considerandola eccessiva e non proporzionata, nonché totalmente priva di fondamenti probatori. Si opponeva, altresì, alla richiesta di risarcimento del lucro cessante e del c.d. danno curricolare, evidenziando come parte attrice non avesse fornito alcuna prova concreta né del pregiudizio economico effettivamente subito, né del mancato arricchimento del proprio curriculum professionale.
Parimenti, riteneva inammissibile e infondata la domanda di restituzione proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero, in via subordinata, ex art. 2041 c.c., in assenza di qualsivoglia dimostrazione circa un presunto arricchimento patrimoniale della convenuta e un corrispondente depauperamento della società attrice.
Infine, la società convenuta spiegava domanda riconvenzionale volta a conseguire l'accertamento e la dichiarazione della decadenza dal beneficio dell'anticipazione dell'appaltatore, stante la mancata esecuzione dei lavori previsti nel contratto oggetto di causa, e per l'effetto la condanna pagina 9 di 19 dell'attrice alla restituzione della somma di €50.000,00, eventualmente anche tramite compensazione, oltre al pagamento degli interessi così come dovuti per legge.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) in via preliminare - accertare e dichiarare il proprio difetto di Giurisdizione, riconoscendo la Giurisdizione del Giudice amministrativo ex art 133, comma 1, lett. e), del D.Lgs n. 104/2010 e s.m.i.; - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per le motivazioni indicate al paragrafo sub b) della presente comparsa. 2) nel merito, respingere tutte le domande proposte dall'attrice poiché inammissibili, oltre che infondate e non provate per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
3) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la decadenza dal beneficio dell'anticipazione dell'appaltatore e per l'effetto condannare l'attrice alla restituzione in favore di , CP_1 eventualmente anche tramite compensazione, della somma di euro 50.000,00 a tale titolo corrisposta, oltre al pagamento degli interessi così come dovuti per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento e con ogni più ampia riserva istruttoria in esito allo svolgimento della causa e alle deduzioni di controparte, si chiede sin da ora di essere ammessi alla prova contraria su eventuali richieste istruttorie di controparte.”
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di prova testimoniale, dopodiché veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 15.7.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, va innanzitutto affermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria, dovendosi disattendere l'eccezione sollevata sul punto dalla società convenuta.
A tale riguardo, è sufficiente rilevare che, in materia di risarcimento danni in procedimenti di evidenza pubblica, la giurisdizione spetta al giudice ordinario per le controversie relative alla responsabilità per danni derivanti dalla lesione dell'affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa, indipendentemente dal fatto che ci si trovi in una fase pubblicistica della gara o in una fase prodromica di natura contrattuale. Infatti, la domanda mediante la quale il destinatario di un provvedimento amministrativo illegittimo ampliativo della sua sfera giuridica chieda il risarcimento del danno subito, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, dal momento che in tale ipotesi la causa petendi non è l'illegittimità del provvedimento in esame, quanto piuttosto, la lesione dell'affidamento dell'attore nella legittimità del medesimo (cfr. anche Cass.,
Sez. Un., n. 12799/2017).
pagina 10 di 19 È vero, dunque, che l'erronea scelta del contraente di un appalto, divenuto inefficace per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione da parte del giudice amministrativo, espone l'amministrazione al risarcimento dei danni per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario;
non è men vero però che ciò dipende dall'avere l'amministrazione indetto la gara e dato esecuzione a un'aggiudicazione apparentemente legittima, che abbia provocato la lesione dell'interesse del privato - non qualificabile come interesse legittimo, ma assimilabile a diritto soggettivo - avente a oggetto l'affidamento incolpevole nella regolarità e legittimità dell'aggiudicazione (v. Cass. n. 24438-11, nonché sui connessi profili di giurisdizione Cass. Sez.
U n. 15640-17).
In definitiva, “La controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria proposta dal privato aggiudicatario di una gara per l'assegnazione di un pubblico servizio, successivamente annullata o revocata, il quale deduca la lesione dell'affidamento riposto sull'apparente legittimità del provvedimento amministrativo, è devoluta alla giurisdizione ordinaria, invocandosi l'accertamento, non della legittimità dell'aggiudicazione, ma della responsabilità civile della P.A. (avente natura contrattuale, secondo lo schema della responsabilità da
“contatto sociale”, o eventualmente ricondotta alla responsabilità extracontrattuale) per i danni derivanti dalle spese effettuate in funzione della partecipazione alla gara poi revocata, dalla rinuncia ad un utile di impresa e dalla perdita di altre “chances” economico-commerciali nell'ambito del mercato imprenditoriale” (Cass. Civ., Sez. U., 17.12.2020, n. 28979).
Parimenti non merita positivo scrutinio l'eccezione sollevata da in merito al Controparte_1 difetto di legittimazione attiva della DI S.r.l.. Sul punto, è necessario premettere che, ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Nel caso di specie, è la DI S.r.l. a ricoprire la qualifica di mandatario, poiché nominata “Capogruppo” del raggruppamento, costituitosi con mandato collettivo speciale di rappresentanza registrato in data 18.12.2015 al n. 15701 (v. allegato n. 9 fascicolo di parte attrice), tra la società “DI S.r.l.” e la società “
[...]
” (in qualità di mandante). Al mandatario, dunque, spetta la Controparte_3 rappresentanza esclusiva (anche processuale) dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo,
o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. Ciò è avvalorato anche dal consolidato pagina 11 di 19 orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui tale legittimazione consente alla capogruppo di agire giudizialmente in via autonoma, anche dopo lo scioglimento del raggruppamento (cfr. Cons.
Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2006, n. 7935; Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2005, n. 1805; Cons.
Stato, Sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 564).
Ad ogni modo, l'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo costituitosi tra la società
DI S.r.l. e la società prevedeva espressamente che Controparte_3 lo stesso “si scioglierà automaticamente, (…) con l'estinzione di ogni rapporto con l'Ente appaltante e l'avvenuta liquidazione di tutte le pendenze…”. Nella fattispecie in esame, dunque, le pendenze non possono considerarsi risolte nei termini richiesti dalla richiamata disposizione
“statutaria” e, neppure, si possono ritenere estinti il R.T.I. ed i sottesi rapporti di mandato e di rappresentanza sostanziale e processuale tra le due società. La legittimazione e la rappresentanza processuale della mandataria, dunque, si protrae sino all'estinzione di ogni rapporto a questo inerente, comprendendo, per ciò solo, anche ogni e qualsivoglia controversia inerente al rapporto stesso, quale è, all'evidenza, anche quella oggi in esame.
Venendo al merito, la domanda attorea non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Sulla base delle circostanze di fatto dedotte in giudizio, viene in rilievo la fattispecie dell'affidamento incolpevole dell'aggiudicatario, elaborata in via pretoria per tutelare l'aggiudicatario che, in buona fede, abbia confidato nella legittimità della procedura di gara e nella stabilità dell'aggiudicazione. Giova, pertanto, soffermarsi sui tratti qualificanti della disciplina in oggetto, al fine di delinearne i presupposti applicativi, i limiti e le conseguenze risarcitorie eventualmente riconoscibili in capo alla stazione appaltante.
L'ordinamento giuridico riconosce tutela all'affidamento incolpevole dell'aggiudicatario nel caso in cui l'aggiudicazione venga annullata o revocata, consentendo il risarcimento del danno qualora l'aggiudicatario abbia ragionevolmente confidato nella validità dell'aggiudicazione e abbia, per effetto del suo venir meno, subito un pregiudizio economicamente apprezzabile. In tal senso,
l'art. 5 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che “nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento” e che “nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona
pagina 12 di 19 fede”. La norma, introdotta con il nuovo Codice del Contratti Pubblici, recepisce i principi sulla tutela dell'affidamento incolpevole, già enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 5 del 2018 e nn. 19 e 20 del 2021, al fine di evidenziare, come sottolineato dalla Relazione al Codice predisposta dal Consiglio di Stato, che “l'affidamento rappresenta un limite al potere amministrativo che può venire in considerazione sia in materia di diritti soggettivi che di interessi legittimi ed inerire, pertanto, anche ai rapporti connotati da un collegamento con l'esercizio del potere”.
Con riferimento ai limiti entro i quali può essere riconosciuto il risarcimento per lesione dell'affidamento, giova innanzitutto precisare che l'affidamento tutelabile in sede risarcitoria deve presentare i requisiti della ragionevolezza e dell'incolpevolezza. In altri termini, affinché possa configurarsi una responsabilità della pubblica amministrazione per lesione dell'affidamento, è necessario che il soggetto danneggiato abbia confidato, in modo giustificato, nella legittimità e stabilità dell'atto amministrativo o della situazione giuridica da cui il danno è derivato. L'affidamento tutelabile, quindi, deve fondarsi su una situazione di apparenza costituita dall'amministrazione con il provvedimento, o con il suo comportamento correlato al pubblico potere, e in cui il privato abbia senza colpa confidato. Nel caso di provvedimento poi annullato, il soggetto beneficiario deve dunque vantare una fondata aspettativa alla conservazione del bene della vita ottenuto con il provvedimento stesso, la frustrazione della quale può quindi essere considerata meritevole di tutela per equivalente in base all'ordinamento giuridico. La tutela risarcitoria non interviene, dunque, a compensare il bene della vita perso a causa dell'annullamento del provvedimento favorevole, che comunque si è accertato non spettante nel relativo giudizio, ma a ristorare il convincimento ragionevole che esso spettasse.
Difatti, il comma 3, primo periodo, dell'art. 5 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, dispone che in caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Inoltre, secondo una regola di carattere generale, la buona fede “non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave” (art. 1147, comma 2, cod. civ.), per cui un affidamento incolpevole non è predicabile non solo nel caso estremo in cui sia il privato ad avere indotto dolosamente l'amministrazione ad emanare il provvedimento, ma anche in tutti i casi in cui l'illegittimità del provvedimento era evidente ed avrebbe pertanto potuto essere facilmente accertata dal suo beneficiario.
pagina 13 di 19 Sul punto, il Consiglio di Stato, con l'Ad. Plen. Del 29.11.2021, n. 21, ha evidenziato che “nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa, dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa”.
In definitiva, “in tema di procedimento di evidenza pubblica, l'erronea scelta del contraente di un appalto, divenuto inefficace per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione da parte del giudice amministrativo, espone la P.A. al risarcimento dei danni per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario;
tale responsabilità non è qualificabile né come aquiliana, né come contrattuale in senso proprio, sebbene a questa si avvicini poiché consegue al
“contatto” tra le parti nella fase procedimentale anteriore alla stipula del contratto, ed ha origine nella violazione del dovere di buona fede e correttezza, avendo l'amministrazione indetto la gara e dato esecuzione a un'aggiudicazione apparentemente legittima che ha provocato la lesione dell'interesse del privato, non qualificabile come interesse legittimo, ma assimilabile a un diritto soggettivo, avente ad oggetto l'affidamento incolpevole nella regolarità e legittimità dell'aggiudicazione” (Cass. Civ., Sez. I, 13.12.2018, n. 32314)
Orbene, facendo applicazione dei suesposti principi, ritiene il Tribunale che nel caso di specie si debba escludere la sussistenza dei requisiti della ragionevolezza e dell'incolpevolezza dell'affidamento.
Nella fattispecie oggetto di causa, infatti le società di cui al R.T.I. erano ben consapevoli, al momento della sottoscrizione del contratto, non solo della pendenza del giudizio amministrativo sull'aggiudicazione, ma anche della natura delle questioni ivi sollevate, tanto che in quel giudizio esse si costituivano resistendo e aderendo alle posizioni fatte proprie dall'odierna convenuta.
In particolare, il ricorso presentato dalla società opponente all'aggiudicazione, era stato Parte_1 notificato ad nonché ai controinteressati – DI S.r.l. e Controparte_1 [...]
– in data 4-6 novembre 2015, e depositato presso la Controparte_3
Segreteria del Tribunale adito in data 19 novembre 2015. A tale ricorso seguiva, nella medesima data, la notifica di motivi aggiunti. Nell'ambito del suddetto giudizio, oltre ad CP_1
si costituiva anche DI S.r.l., in qualità di mandataria del depositando
[...] CP_4
pagina 14 di 19 articolate memorie difensive con cui venivano puntualmente contestate le argomentazioni e le pretese avanzate da Parte_1
Quindi, solo in un momento successivo all'instaurazione del ricorso giurisdizionale promosso dalla veniva formalmente costituito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in Parte_1 data 17 dicembre 2015, mediante atto con sottoscrizioni autenticate dal Notaio dott.ssa
[...]
(rep. n. 15701, racc. n. 8384), e veniva stipulato il contratto di appalto in data Persona_1
23 dicembre 2015 (rep. n. 2015/2010, reg. A.A.C. n. 792 del 22 dicembre 2015).
Ed ancora, in seguito all'accoglimento del ricorso proposto da da parte del TAR Lazio Parte_1
– avvenuto con sentenza n. 86/2016, con cui veniva disposto l'annullamento dell'aggiudicazione e dichiarata l'inefficacia del contratto di appalto – proponeva appello dinanzi al Parte_2
Consiglio di Stato. In tale giudizio si costituiva il R.T.I. tra DI S.r.l. e
[...]
, svolgendo, anche in questa circostanza, argomenti a Controparte_3 sostegno della fondatezza dell'impugnazione proposta da Controparte_1
Va quindi richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, per cui “la responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell'atto, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell'impugnazione contro lo stesso provvedimento” (Consiglio di Stato ad. Plen,, 29.11.2021, n. 19).
Deve, pertanto, escludersi la natura incolpevole dell'affidamento invocato dall'aggiudicataria, la quale ha proceduto alla sottoscrizione del contratto di appalto con la stazione appaltante in un momento successivo alla proposizione del ricorso giurisdizionale, pur essendosi costituita sia nel giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sia nel successivo grado di appello dinanzi al Consiglio di Stato. Tale condotta evidenzia la piena consapevolezza, da parte della DI, della pendenza del contenzioso e dei rischi giuridici connessi alla stabilità dell'aggiudicazione.
Nello stesso senso, la Suprema Corte, in un condivisibile arresto, ha ritenuto non censurabile la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'affidamento incolpevole delle ricorrenti, rilevando che queste ultime avevano stipulato il contratto di appalto e dato esecuzione ad esso dopo la presentazione dei ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa, e si erano anche costituite quali controinteressate nei giudizi amministrativi, aderendo alla linea difensiva pagina 15 di 19 dell'amministrazione in ordine alla legittimità dell'aggiudicazione, ponendo in luce la “motivata esclusione di un affidamento appunto “incolpevole”, dal momento che la stessa stipulazione del contratto, oltre che ovviamente la relativa sua esecuzione, erano avvenuti dopo la presentazione dei ricorsi in sede giurisdizionale e nonostante che le stesse società si fossero costituite in quei giudizi concordando sulla linea difensiva dell'amministrazione in ordine alla legittimità dell'aggiudicazione” (Cass. n. 32314/2018, cit.).
Peraltro, le società di cui al R.T.I. non solo non si opponevano all'opportunità di dare esecuzione al contratto, nonostante le impugnative pendenti, ma neppure prospettavano, all'amministrazione appaltante, l'eventualità di una sospensione in attesa dell'esito del procedimento dinanzi al Tar.
Per tutto quanto esposto e considerato, si impone il rigetto della domanda di risarcimento proposta dalla DI S.r.l.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, altresì, quanto alla domanda avente ad oggetto la restituzione, ex art. 2033 c.c. o 2041 c.c., dell'importo di € 11.000,00, asseritamente dovuto quale differenza tra l'iva pagata dalla DI s.r.l. sulla fattura n. 03/2016, come tale interamente detratta da dall'iva a debito, e quella annullata con l'emissione della nota di Controparte_1 credito n. 1/2016. La domanda, infatti, è rimasta del tutto sfornita di riscontro probatorio, non rivenendosi nella documentazione versata in atti alcuna prova della diminuzione patrimoniale che la DI assume di aver subito, né del correlativo arricchimento che ne sarebbe derivato in capo ad Controparte_1
Infine, non merita di trovare accoglimento neanche la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta. , in particolare, contesta che il R.T.I. non avrebbe espletato alcuna attività CP_1 durante il periodo di efficacia del contatto di appalto, assumendo che tale inadempienza, unitamente alle altre violazioni riscontrate durante la vigenza del contratto di appalto, giustificherebbe la decadenza dell'appaltatore dall'anticipazione di cui all'art. 10 del contratto
Reg AAC 792/2015, con conseguente obbligo di restituzione alla Committente di quanto percepito ex art. 140 del DPR 207/2010.
Ad avviso del Giudicante, tuttavia, tale prospettazione non è condivisibile, giacché nel caso di specie l'esecuzione del contratto di appalto è stata impedita non da ritardi imputabili alla
DI, bensì in conseguenza, in un primo momento, della sentenza n. 86/2016 del TAR
Lazio, ed in via definitiva della sentenza n. 1890/2016 del Consiglio di Stato.
pagina 16 di 19 Non può, quindi, trovare applicazione la disciplina dell'art.140 del D.P.R. 2017/2010, a mente del quale “Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione”.
In omaggio alla citata norma, infatti, la stazione appaltante può chiedere la restituzione dell'anticipazione, eventualmente proporzionalmente ridotta rispetto alle opere già realizzate, solo qualora l'esecuzione dei lavori dovesse interrompersi per ritardi imputabili allo stesso appaltatore.
Nel caso di specie è pacifico che il rapporto contrattuale con la P.A. sia venuto meno non per ritardi imputabili al R.T.I., ma in ottemperanza ad una sentenza del Consiglio di Stato, con conseguente non operatività della citata normativa. Del resto, il contratto d'appalto è stato stipulato nel dicembre 2015, mentre la sentenza n. 86/2016 del TAR Lazio, che ne ha determinato la caducazione, è intervenuta già nel febbraio 2016, a distanza di appena due mesi, rendendo evidente l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo all'aggiudicataria in ordine alla mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Nello stesso senso depongono, altresì, le risultanze della prova testimoniale espletata, da cui è emerso lo svolgimento, da parte della DI, dei lavori e delle attività propedeutiche all'esecuzione del contratto;
circostanza che più testimoni escussi hanno confermato.
Precisamente, il teste , sentito all'udienza del 9.11.2023, ha riferito che le Testimone_1 prime comunicazioni e-mail inviate da , contenenti gli ordini di lavoro, risultavano CP_1 erroneamente intestate a un soggetto diverso dalla società DI. Solo successivamente, verso la fine di gennaio 2016, provvedeva a trasmettere nuovamente gli ordini di CP_1 lavoro, questa volta correttamente indirizzati. A seguito di tale regolarizzazione, la DI
– come dichiarato dal teste – avviava tempestivamente l'esecuzione dei lavori preparatori (Cap.
1: Sì, è vero, ci hanno mandato tramite e-mail circa 29 ordini di lavoro, che però erano intestati ad altra ditta (Tecno Nova se non sbaglio). Quindi feci notare questo errore, e verso la fine del mese di gennaio ci rimandò gli stessi ordini, intestati alla DI. Adr: i primi CP_1 ordini, con la intestazione errata, arrivarono all'incirca intorno al 20 di gennaio.; Cap. 2: Non ricordo precisamente. Posso dire che si trattava di una tipologia di intervento privo di un preciso progetto esecutivo, e che gli ordini venivano dati oggi per domani, per cui non c'era il tempo di poter visionare gli ordini e quindi non era possibile sottoscrivere delle riserve in relazione agli
pagina 17 di 19 ordini che ci venivano commissionati.; Cap. 3: Non ricordo se in questo caso specifico è stato fatto, ma in linea generale so che la comunicazione agli Enti va fatta entro trenta giorni dall'inizio dei lavori.; Cap. 4: Non è vero, sono io che ho preparato il tutto e noi già da metà gennaio eravamo operativi e pronti ad iniziare i lavori.; Cap. B): Sì, è vero, come ho detto noi eravamo pronti, avevamo base, materiale, mezzi e personale, per cui potevamo essere operativi in qualsiasi momento). I restanti testi escussi hanno, parimenti, confermato le predette circostanze. In particolare, tutti i testimoni hanno riferito che gli ordini di lavoro emessi dalla stazione appaltante – la cui mancata esecuzione è oggetto di contestazione da parte di
– erano inizialmente erroneamente intestati a una diversa società (Tecnova), e che CP_1 solo in data 26 gennaio 2016 venivano correttamente indirizzati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese odierno attore. Tale circostanza assume rilievo dirimente, considerata la prossimità temporale con la sentenza del TAR Lazio n. 86/2016, che ha dichiarato l'inefficacia del contratto, intervenuta il 12 febbraio 2016. È quindi evidente come la mancata tempestiva esecuzione del contratto non possa reputarsi imputabile all'inadempimento o alla negligenza del R.T.I., dovendo pertanto respingersi la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta, volta a far dichiarare la decadenza dell'appaltatore dall'anticipazione.
Da ultimo, in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, considerato il rigetto sia delle domande proposte proposta da DI S.r.l., sia della domanda riconvenzionale avanzata da ricorrono i presupposti della soccombenza reciproca, tali da giustificare la Controparte_1 compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di ½. Il restante ½ delle spese segue la soccombenza della società attrice, da considerarsi prevalente tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto disattese le plurime pretese avanzate nei confronti di Controparte_1
e viene liquidato in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversa ed applicando i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte dalla DI S.r.l.;
- rigetta la domanda riconvenzionale di decadenza dal beneficio dell'anticipazione dell'appaltatore proposta da Controparte_1
- compensa le spese di lite nella misura di ½;
pagina 18 di 19 - condanna la DI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di di ½ delle spese di lite, che liquida per l'intero Controparte_1 in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 15 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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