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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 6083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6083 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41934/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41934/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RE RO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. SABBINI NICOLA ( ) VIALE BIANCA MARIA 45 MILANO;
C.F._2
( ) VIALE BIANCA MARIA 45 20121 MILANO;
Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 45 20122 MILANO presso il difensore avv.
RE RO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BULLO ANDREA IVAN, elettivamente domiciliato in C.SO GENOVA N. 14 20123 MILANO presso il difensore avv. BULLO ANDREA IVAN
CONVENUTO
[...]
Controparte_2 Controparte_3
[...]
-
[...] Controparte_4
CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte attrice:
« - in via cautelare: adottare, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ogni misura ritenuta idonea a preservare le ragioni dell'attore, ivi incluso condannare l' all'annotazione Controparte_1 richiesta, atto dovuto ex lege;
- nel merito, accertare il diritto dell'attore a ottenere l'annotazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica nell'Albo degli Psicologi e, di conseguenza, condannare l'
[...]
Lombardia a procedere all'annotazione dell'esercizio dell'attività Controparte_1 psicoterapeutica del Dott. . Pt_1
- in ogni caso: con vittoria di spese, anche di contributo unificato e compensi
pagina 1 di 7 professionali.
Con espressa riserva di azione risarcitoria »
Parte convenuta: chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia dichiarare inammissibile e/o comunque infondato l'atto di citazione del dr. e per l'effetto respingere le conclusioni ivi formulate nonché l'istanza Pt_1 cautelare, con il favore delle spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. L'esame delle questioni seguirà il principio della ragione più liquida (ex multis: Cass. s.u. 08.05.2014 n. 9936; Cass. 28.05.2014 n. 12002; Cass. 19.08.2016 n. 17214), il quale, in un'ottica costituzionalmente orientata di economia processuale e di celerità del giudizio (art. 111 Cost.), consente di sostituire l'ordine di trattazione delle questioni indicato nell'art. 276 c.p.c. con quello ritenuto dal giudicante di più agevole ed evidente soluzione, anche se la questione ritenuta in concreto assorbente si ponga in posizione logicamente subordinata rispetto alle altre, le quali non necessitano preliminarmente di essere esaminate e decise.
*** Con atto di citazione il dr. , psicologo iscritto nell'albo degli psicologici della Parte_1 Lombardia, conveniva in giudizio l' (d'ora in avanti, anche Controparte_1 Cont Contro soltanto od ) e il (anche soltanto ), CP_1 Controparte_6 notificando la medesima citazione a giudizio al e a “ Controparte_2 [...]
, e chiedendo, previa concessione di Controparte_7 provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. ed eventuale disapplicazione di provvedimenti amministrativi illegittimi presupposti, l'accertamento del diritto dell'attore a ottenere l'annotazione per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta nella sezione dedicata dell'albo professionale, con conseguente condanna dell' a provvedere alla relativa iscrizione. In ogni caso Controparte_1 con vittoria di spese.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice affermava di avere conseguito, nel 1980 e presso l'Università Cattolica di Milano, la laurea in filosofia, e, nel 1985, presso la stessa Università, il diploma di specializzazione in psicologia dell'educazione. Nel 1990 il dr. iniziava a esercitare Pt_1 la professione di psicologo, avendo ottenuto il riconoscimento del diritto all'iscrizione nel relativo albo in forza dell'applicazione di un regime legislativo transitorio all'epoca ancora vigente1.
Successivamente, nel 1994, lo stesso professionista chiedeva all'Ordine degli psicologi della l'annotazione nella sezione dell'albo dedicata all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta, CP_1 richiamando, ai fini del riconoscimento del diritto, l'ulteriore regime transitorio, anch'esso contemplato dalla legge sull'ordinamento della professione di psicologo (art. 35, legge n. 56/19892). L'Ordine, investito della richiesta proveniente da un suo iscritto, negava l'annotazione, motivando il rifiuto con la mancanza di una adeguata formazione professionale nella disciplina specifica in capo al richiedente, sicché quest'ultimo si risolveva, nel 2018, ad iscriversi alla Scuola di Psicoterapia Sistemico-Dialogica riconosciuta con D.M. 17 febbraio 2015, conseguendo, al termine di un ciclo di studi di quattro anni, in data 01.10.2022, il relativo diploma di specializzazione. Nuovamente interpellato sulla presenza in capo all'interessato di tutti i requisiti richiesti per ottenere l'annotazione, l'Ordine degli psicologi, con lettera formale del 13.12.2022, comunicava al dr. la necessità di fornire la “prova circa Pt_1 l'equipollenza del diploma in psicologia dell'educazione conseguito presso l'Università Cattolica con la Laurea in psicologia”. Lo stesso tenore di risposta veniva successivamente ribadito al professionista richiedente l'annotazione, il quale, dopo essersi inutilmente rivolto alla Università Cattolica di Milano per ottenere l'attestazione di equipollenza richiesta, riceveva dall'Ordine un'ulteriore nota formale con la quale veniva, altresì, precisato che, secondo quanto previsto dal vigente art. 3 della legge n. 56/19893, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica era in ogni caso subordinato al previo conseguimento della laurea in psicologia. Il dr. riusciva, dunque, a ottenere dalla Scuola di psicoterapia Pt_1 frequentata, in data 07.07.2023, una certificazione attestante l'equipollenza del diploma di specializzazione conseguito alla laurea in psicologia, la quale veniva da egli trasmessa all'Ordine degli Cont psicologi in data 11.07.2023. Con nota del 26 luglio 2023 l' rispondeva nuovamente all'interessato spiegando che l'attestazione di equipollenza richiesta avrebbe dovuto essere rilasciata dal
[...]
e, non invece, dalla scuola di specializzazione, di per sé priva della Controparte_6 necessaria competenza. Nella nota comunicata veniva, altresì, indicato l'ufficio della specifica Contro direzione generale del che avrebbe dovuto rilasciare una valida attestazione. Dopo essersi rivolto all'ufficio indicato e, in seguito, ad altri uffici ministeriali ( ), e non avendo Controparte_2 ricevuto da essi risposte significative, a seguito della rinnovata richiesta di annotazione rivolta all' della questo, con nota del 28.05.2024, comunicava all'istante Controparte_1 CP_1 che, in data 7 maggio 2024, il , rispondendo ad un quesito Controparte_6 all'uopo formulato, si era espresso nel senso di non ritenere equiparabili ex lege i titoli nel complesso posseduti dal dr. con la laurea (magistrale) in psicologia. Avendo ricevuto dall'Ordine Pt_1 professionale di appartenenza la conferma del diniego all'annotazione richiesta, l'odierno attore in citazione procedeva a depositare ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia di Milano, il quale, letti gli atti del procedimento, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità giurisdizionale ordinaria, con facoltà per le parti di riassumere il processo nel termine perentorio stabilito dalla legge.
L'Ordine degli psicologi della Lombardia, ritualmente costituitosi, prendeva posizione sui fatti allegati dall'attore, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda di condanna all'annotazione proposta. In ogni caso la condanna alle spese di lite.
In particolare, nel merito, parte convenuta sosteneva che l'annotazione richiesta dall'attore per potere esercitare l'attività di psicoterapeuta non poteva essere riconosciuta per il motivo dirimente per cui è la legge stessa (in particolare l'art. 3 della l. n. 56/1989) a determinare in modo univoco quali siano i requisiti culturali necessari all'iscrizione nella sezione speciale dell'albo professionale. Peraltro, il regime transitorio di riconoscimento dell'attività psicoterapeutica valido per coloro i quali già risultavano iscritti all'albo degli psicologi durante il tempo considerato, così come previsto dall'art. 35 della richiamata legge, non poteva trovare applicazione nel caso di specie, data la sua peculiare finalità 3 A mente dell'art. 3, comma 1, della legge richiamata, “L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.” pagina 3 di 7 di regolare in modo ordinato situazioni particolari nel passaggio dal previgente al nuovo ordinamento della professione di psicologo.
***
A seguito di udienza di prima comparizione, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, faceva precisare alle parti le rispettive conclusioni
Il Tribunale osserva Nella presente causa l'attore reclama il riconoscimento da parte del competente ordine professionale del diritto ad ottenere l'iscrizione di un'annotazione nel relativo albo in quanto necessaria allo svolgimento di un'attività per la quale è richiesto il possesso di determinati titoli di studio e di una specifica formazione professionale: si tratta dell'esercizio dell'attività psicoterapeutica attualmente regolata dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, entrata in vigore il 11.03.1989, la quale definisce e disciplina in generale la professione di psicologo, delineandone anche il relativo ordinamento. Con particolare riguardo a questa attività specifica, l'art. 3, comma 1, della legge citata stabilisce che il relativo esercizio “[…] è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.”. Oltre alla previsione testé richiamata, la quale costituisce il regime ordinario di disciplina dell'accesso all'esercizio della professione di psicoterapeuta, la legge del 1989 ha introdotto delle disposizioni transitorie, destinate a trovare applicazione entro un limite temporale definito, allo scopo di favorire il mutamento graduale delle norme dell'ordinamento considerato, tutelando quelle situazioni di affidamento sorte nella vigenza della previgente disciplina: è questo il caso delle previsioni contenute nell'art. 35 rubricato
“Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica”, le quali stabiliscono che, fino al compimento del quinto anno successivo all'entrata in vigore della legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attività di psicoterapeutica è consentito, fra le altre ipotesi menzionate, anche a coloro i quali, già iscritti all'ordine degli psicologi, dichiarino il possesso di una specifica formazione professionale in psicoterapia e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica. Orbene, l' della più volte richiesto dall'interessato dr. , Controparte_1 CP_1 Pt_1 iscritto all'albo degli psicologi dal 1990, di procedere all'ulteriore annotazione della sua posizione nella sezione dedicata all'attività psicoterapeutica, ha rifiutato il compimento dell'atto, deducendo, in una prima occasione (nell'ormai lontano 1994), la mancanza in capo all'istante della specifica e documentata formazione professionale richiesta per l'applicazione del regime transitorio di cui all'art. 35 della legge n. 56/1989 (docc. n. 7 e 8 di parte attrice), e, successivamente, a distanza di svariati anni dal primo diniego (con nota del 13.12.2022), a seguito della rinnovata domanda di annotazione, il mancato possesso del titolo di laurea in psicologia necessario all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in base a quanto previsto dal regime (divenuto a quel punto l'unico applicabile) di cui all'art. 3 della legge sull'ordinamento professionale (doc. n. 12 di parte attrice). Con riguardo a questa comunicazione di diniego vi è da precisare che, ai fini dell'ottenimento dell'annotazione, l'Ordine ha espressamente chiesto all'interessato di fornire “prova circa l'equipollenza del diploma di psicologia dell'educazione conseguito presso l'Università Cattolica con la Laurea in psicologia”. Sempre a tale riguardo è opportuno rammentare che il dr. , oltre ad avere conseguito una prima laurea in filosofia nel Pt_1
1980, ha in seguito ottenuto, nel 1985, il diploma di specializzazione in psicologia dell'educazione presso l'Università Cattolica di Milano, e, nel 2022, il diploma di specializzazione in psicoterapia sistemico-relazionale rilasciato dalla Scuola di psicoterapia riconosciuta con D.M. n. 439 pubblicato nella G.U. n. 72 del 27/03/2015 (docc. nn. 4, 5, 10, 11 prodotti dall'attore).
pagina 4 di 7 Per acquisire l'attestazione di equipollenza richiesta, l'interessato, dopo essersi rivolto all'Università
Cattolica e alla Scuola di psicoterapia, ricevendo da quest'ultima il rilascio di una certificazione (doc. n. 15 di parte attrice) di equipollenza del diploma di specializzazione in psicologia ai fini dell'iscrizione alla scuola, ha, altresì, indirizzato le sue richieste, dietro indicazione dell'Ordine degli psicologi (doc. n. 17 delle produzioni di parte attrice), al , nonché, ancora, Controparte_6 dietro indicazione di quest'ultimo (doc. n. 20 delle medesime produzioni), al , Controparte_2 pur senza ottenere chiara e definitiva risposta da alcuno degli enti interpellati. Sennonché, con nota del 28.05.2024 (doc. di parte attrice n. 2), l' ha comunicato al dr. di avere Controparte_1 Pt_1 Contro nel frattempo ottenuto dal una risposta al quesito da esso formulato con specifico riguardo alla equipollenza o meno dei titoli di studio nel complesso posseduti dal professionista interessato rispetto alla laurea in psicologia 58/5–LM-51, riportando testualmente che “il titolo universitario posseduto dall'istante non è riconosciuto ex lege, equiparato alla laurea magistrale 51, in psicologia”. Alla luce dei fatti e delle circostanze dedotte dalle parti, e della corretta definizione giuridica dei diritti che da essi derivano, la domanda proposta da parte attrice non può trovare accoglimento.
Secondo le argomentazioni sostenute dall'attore, l'annotazione richiesta dovrebbe costituire un diritto dell'interessato perché in possesso di tutti i requisiti professionali e culturali richiesti dal dettato legislativo di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989. In particolare, la disposizione contenuta nella legge che introduce il nuovo ordinamento della professione di psicologo dovrebbe essere interpretata tenendo conto di ulteriori fonti di rango sub legislativo, capaci di fornire l'esatta portata del contenuto precettivo delle norme legislative considerate. Il richiamo andrebbe fatto, secondo parte attrice, al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, recante regolamento sull'autonomia didattica degli atenei, nonché alla ordinanza del (ex ) del 10 dicembre Controparte_8 CP_9
2004; e, ancora più in dettaglio, all'art. 1, co. 1, lett. f), del decreto ministeriale e all'art. 3, lett. G.1), dell'ordinanza.
Volendo adottare un'esegesi il più possibile aderente al significato letterale delle parole che compongono il testo degli enunciati di cui seguirà l'esame, con riferimento alle suddette allegazioni in diritto occorre anzitutto precisare che il regolamento ministeriale de quo, adottato con decreto n. 509/99 in conformità ai criteri generali dettati dalla legge di conferimento della relativa potestà normativa4, si limita a disciplinare l'ordinamento degli studi universitari determinando la tipologia dei titoli di studio
(classe delle lauree specialistiche) rilasciati dalle università, in combinato disposto con il successivo
D.M. n. 270/04, il quale stabilisce, in analogia col primo, le nuove classi delle lauree magistrali. L'equipollenza (fra titoli accademici dell'ordinamento previgente a quello introdotto dai D.M. n. 509/99 e n. 270/04) o l'equiparazione (fra titoli del vecchio e del nuovo ordinamento) dei diplomi di laurea è stabilita unicamente da ulteriori atti amministrativi adottati, a loro volta, in conformità ad atti di rango superiore contenenti l'autorizzazione necessaria. È questo il caso del decreto interministeriale del 9 luglio 2009 (pubblicato nella G.U. 7 ottobre 2009, n. 233) e della tabella delle equiparazioni (fra lauree del vecchio ordinamento, DL, e nuove classi di laurea specialistiche, LS, o magistrali, LM) ad esso allegata, da cui, peraltro, non risulta alcuna equiparazione fra diplomi di specializzazione rilasciati da scuole di psicologia o psicoterapia seppure abilitate e la laurea in psicologia, la quale, invece, se ottenuta prima della riforma ex D.M. n. 509/99 e 270/04, può essere equiparata alle nuove classi corrispondenti di laurea specialistica o magistrale. Il rilievo per cui l'art. 1, comma 1, lett. f), del D.M.
n. 509/99 fa riferimento (anche) al “diploma di specializzazione” non è conferente rispetto alla soluzione della questione trattata. Si tratta con tutta evidenza, e come peraltro indicato dalla stessa rubrica dell'articolo, della definizione che il dettato normativo vuole attribuire all'impiego della locuzione “titoli di studio” ogniqualvolta essa ricorra nel corpo dell'articolato. A riprova di tale significato si consideri che il successivo articolo 3 del decreto in commento, rubricato “Titoli e corsi di studio”, precisa che le università italiane rilasciano, al termine del relativo percorso di studi, oltre alla pagina 5 di 7 laurea (triennale) e alla laurea specialistica (quinquennale), anche il diploma di specializzazione (Ds), nonché il dottorato di ricerca (Dr), sempre comunque tenendo separati e distinti i diversi diplomi, sebbene tutti accomunanti dall'appartenente alla stessa categoria dei “titoli di studio”.
Dalla disamina esposta discende che qualunque pubblica amministrazione o ente ad essa equiparato che si trovi per competenza dei suoi organi a vagliare la domanda di iscrizione ad albi professionali o di partecipazione a pubblici concorsi è tenuta a formulare un giudizio di idoneità dei titoli di studio posseduti dal richiedente vincolato ai predetti parametri tecnici predeterminati, valevoli nella generalità delle situazioni. Anche l'ulteriore argomento ricavato dall'analisi del testo dell'ordinanza 10/12/2004 non coglie CP_9 nel segno. Anche in tal caso, infatti, l'atto in questione si limita a indicare in termini generali, rivolgendosi a una pluralità di destinatari determinabili a priori (in particolare le università o gli enti privati di formazione), le istruzioni per la presentazione delle domande di abilitazione ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia: l'art. 3, lett. G.1) indica, in particolare, che i gestori o i rappresentanti delle istituende scuole si impegnano tramite dichiarazione ad ammettere ai corsi esclusivamente gli allievi laureati in psicologia o in medicina e chirurgia, ovvero anche in possesso di altri titoli previsti dall'ordinamento universitario purché sempre equiparabili a tali diplomi di laurea.
Del resto, il D.M. n. 509/1998 - fonte senz'altro di rango superiore rispetto all'ordinanza ministeriale da reputarsi come circolare interna o, al più, come atto amministrativo generale - reca il regolamento per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevedendo all'art. 7, comma 2, che
“Ai corsi possono essere ammessi i laureati in psicologia ed in medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi albi. I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi.”. In conclusione, sebbene la Costituzione garantisca a tutti i cittadini il diritto a un lavoro il più possibile confacente alle proprie inclinazioni ed aspirazioni, qualora vengano in rilievo attività o funzioni il cui esercizio sia regolamentato dalla legge o da atti normativi che da questa discendono per la tutela di interessi di ordine generale, il diritto fondamentale della persona deve necessariamente confrontarsi con la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dal dettato normativo per la sua corretta esplicazione, non potendo per contro legittimarsi soluzioni che si pongano contra legem.
Il richiamo all'art. 1 del protocollo addizionale alla carta Cedu, nella parte in cui tutela il diritto di proprietà assimilando il titolo abilitante al diritto di proprietà effettuato dalla parte attrice nel corso dell'udienza del giorno 21.5.25 è tardivo, si tratta di allegazione nuova sulla quale non vi è stato un contraddittorio.
Le spese processuali vanno integralmente compensate fra le parti in considerazione della natura della questione trattata comunque attinente al riconoscimento di un diritto della personalità, nonché dell'assenza di precedenti giurisprudenziali capaci di orientare consapevolmente il diritto di azione degli interessati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di accertamento e conseguente condanna all'annotazione formulata nel merito dall'attore nei confronti del convenuto Ordine degli psicologi della Lombardia;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
pagina 6 di 7 Milano, 21 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante l'ordinamento della professione di psicologo, prevedeva delle disposizioni transitorie che consentivano l'iscrizione all'albo degli psicologi anche a coloro i quali, seppure privi di laurea in psicologia e senza avere conseguito l'abilitazione mediante il superamento dell'esame di Stato, erano comunque in possesso di ulteriori requisiti culturali, di esperienza e professionali elencati nell'articolo destinato a regolare l'introduzione del nuovo ordinamento nella fase di prima applicazione della legge. 2 Le disposizioni contenute nell'art. 35 della legge n. 56/1989, le quali consentivano una deroga al regime ordinario dei presupposti necessari all'esercizio dell'attività terapeutica regolato dall'art. 3, erano destinate a trovare applicazione fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge. pagina 2 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41934/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RE RO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. SABBINI NICOLA ( ) VIALE BIANCA MARIA 45 MILANO;
C.F._2
( ) VIALE BIANCA MARIA 45 20121 MILANO;
Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 45 20122 MILANO presso il difensore avv.
RE RO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BULLO ANDREA IVAN, elettivamente domiciliato in C.SO GENOVA N. 14 20123 MILANO presso il difensore avv. BULLO ANDREA IVAN
CONVENUTO
[...]
Controparte_2 Controparte_3
[...]
-
[...] Controparte_4
CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte attrice:
« - in via cautelare: adottare, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ogni misura ritenuta idonea a preservare le ragioni dell'attore, ivi incluso condannare l' all'annotazione Controparte_1 richiesta, atto dovuto ex lege;
- nel merito, accertare il diritto dell'attore a ottenere l'annotazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica nell'Albo degli Psicologi e, di conseguenza, condannare l'
[...]
Lombardia a procedere all'annotazione dell'esercizio dell'attività Controparte_1 psicoterapeutica del Dott. . Pt_1
- in ogni caso: con vittoria di spese, anche di contributo unificato e compensi
pagina 1 di 7 professionali.
Con espressa riserva di azione risarcitoria »
Parte convenuta: chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia dichiarare inammissibile e/o comunque infondato l'atto di citazione del dr. e per l'effetto respingere le conclusioni ivi formulate nonché l'istanza Pt_1 cautelare, con il favore delle spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. L'esame delle questioni seguirà il principio della ragione più liquida (ex multis: Cass. s.u. 08.05.2014 n. 9936; Cass. 28.05.2014 n. 12002; Cass. 19.08.2016 n. 17214), il quale, in un'ottica costituzionalmente orientata di economia processuale e di celerità del giudizio (art. 111 Cost.), consente di sostituire l'ordine di trattazione delle questioni indicato nell'art. 276 c.p.c. con quello ritenuto dal giudicante di più agevole ed evidente soluzione, anche se la questione ritenuta in concreto assorbente si ponga in posizione logicamente subordinata rispetto alle altre, le quali non necessitano preliminarmente di essere esaminate e decise.
*** Con atto di citazione il dr. , psicologo iscritto nell'albo degli psicologici della Parte_1 Lombardia, conveniva in giudizio l' (d'ora in avanti, anche Controparte_1 Cont Contro soltanto od ) e il (anche soltanto ), CP_1 Controparte_6 notificando la medesima citazione a giudizio al e a “ Controparte_2 [...]
, e chiedendo, previa concessione di Controparte_7 provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. ed eventuale disapplicazione di provvedimenti amministrativi illegittimi presupposti, l'accertamento del diritto dell'attore a ottenere l'annotazione per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta nella sezione dedicata dell'albo professionale, con conseguente condanna dell' a provvedere alla relativa iscrizione. In ogni caso Controparte_1 con vittoria di spese.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice affermava di avere conseguito, nel 1980 e presso l'Università Cattolica di Milano, la laurea in filosofia, e, nel 1985, presso la stessa Università, il diploma di specializzazione in psicologia dell'educazione. Nel 1990 il dr. iniziava a esercitare Pt_1 la professione di psicologo, avendo ottenuto il riconoscimento del diritto all'iscrizione nel relativo albo in forza dell'applicazione di un regime legislativo transitorio all'epoca ancora vigente1.
Successivamente, nel 1994, lo stesso professionista chiedeva all'Ordine degli psicologi della l'annotazione nella sezione dell'albo dedicata all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta, CP_1 richiamando, ai fini del riconoscimento del diritto, l'ulteriore regime transitorio, anch'esso contemplato dalla legge sull'ordinamento della professione di psicologo (art. 35, legge n. 56/19892). L'Ordine, investito della richiesta proveniente da un suo iscritto, negava l'annotazione, motivando il rifiuto con la mancanza di una adeguata formazione professionale nella disciplina specifica in capo al richiedente, sicché quest'ultimo si risolveva, nel 2018, ad iscriversi alla Scuola di Psicoterapia Sistemico-Dialogica riconosciuta con D.M. 17 febbraio 2015, conseguendo, al termine di un ciclo di studi di quattro anni, in data 01.10.2022, il relativo diploma di specializzazione. Nuovamente interpellato sulla presenza in capo all'interessato di tutti i requisiti richiesti per ottenere l'annotazione, l'Ordine degli psicologi, con lettera formale del 13.12.2022, comunicava al dr. la necessità di fornire la “prova circa Pt_1 l'equipollenza del diploma in psicologia dell'educazione conseguito presso l'Università Cattolica con la Laurea in psicologia”. Lo stesso tenore di risposta veniva successivamente ribadito al professionista richiedente l'annotazione, il quale, dopo essersi inutilmente rivolto alla Università Cattolica di Milano per ottenere l'attestazione di equipollenza richiesta, riceveva dall'Ordine un'ulteriore nota formale con la quale veniva, altresì, precisato che, secondo quanto previsto dal vigente art. 3 della legge n. 56/19893, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica era in ogni caso subordinato al previo conseguimento della laurea in psicologia. Il dr. riusciva, dunque, a ottenere dalla Scuola di psicoterapia Pt_1 frequentata, in data 07.07.2023, una certificazione attestante l'equipollenza del diploma di specializzazione conseguito alla laurea in psicologia, la quale veniva da egli trasmessa all'Ordine degli Cont psicologi in data 11.07.2023. Con nota del 26 luglio 2023 l' rispondeva nuovamente all'interessato spiegando che l'attestazione di equipollenza richiesta avrebbe dovuto essere rilasciata dal
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e, non invece, dalla scuola di specializzazione, di per sé priva della Controparte_6 necessaria competenza. Nella nota comunicata veniva, altresì, indicato l'ufficio della specifica Contro direzione generale del che avrebbe dovuto rilasciare una valida attestazione. Dopo essersi rivolto all'ufficio indicato e, in seguito, ad altri uffici ministeriali ( ), e non avendo Controparte_2 ricevuto da essi risposte significative, a seguito della rinnovata richiesta di annotazione rivolta all' della questo, con nota del 28.05.2024, comunicava all'istante Controparte_1 CP_1 che, in data 7 maggio 2024, il , rispondendo ad un quesito Controparte_6 all'uopo formulato, si era espresso nel senso di non ritenere equiparabili ex lege i titoli nel complesso posseduti dal dr. con la laurea (magistrale) in psicologia. Avendo ricevuto dall'Ordine Pt_1 professionale di appartenenza la conferma del diniego all'annotazione richiesta, l'odierno attore in citazione procedeva a depositare ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia di Milano, il quale, letti gli atti del procedimento, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità giurisdizionale ordinaria, con facoltà per le parti di riassumere il processo nel termine perentorio stabilito dalla legge.
L'Ordine degli psicologi della Lombardia, ritualmente costituitosi, prendeva posizione sui fatti allegati dall'attore, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda di condanna all'annotazione proposta. In ogni caso la condanna alle spese di lite.
In particolare, nel merito, parte convenuta sosteneva che l'annotazione richiesta dall'attore per potere esercitare l'attività di psicoterapeuta non poteva essere riconosciuta per il motivo dirimente per cui è la legge stessa (in particolare l'art. 3 della l. n. 56/1989) a determinare in modo univoco quali siano i requisiti culturali necessari all'iscrizione nella sezione speciale dell'albo professionale. Peraltro, il regime transitorio di riconoscimento dell'attività psicoterapeutica valido per coloro i quali già risultavano iscritti all'albo degli psicologi durante il tempo considerato, così come previsto dall'art. 35 della richiamata legge, non poteva trovare applicazione nel caso di specie, data la sua peculiare finalità 3 A mente dell'art. 3, comma 1, della legge richiamata, “L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.” pagina 3 di 7 di regolare in modo ordinato situazioni particolari nel passaggio dal previgente al nuovo ordinamento della professione di psicologo.
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A seguito di udienza di prima comparizione, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, faceva precisare alle parti le rispettive conclusioni
Il Tribunale osserva Nella presente causa l'attore reclama il riconoscimento da parte del competente ordine professionale del diritto ad ottenere l'iscrizione di un'annotazione nel relativo albo in quanto necessaria allo svolgimento di un'attività per la quale è richiesto il possesso di determinati titoli di studio e di una specifica formazione professionale: si tratta dell'esercizio dell'attività psicoterapeutica attualmente regolata dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, entrata in vigore il 11.03.1989, la quale definisce e disciplina in generale la professione di psicologo, delineandone anche il relativo ordinamento. Con particolare riguardo a questa attività specifica, l'art. 3, comma 1, della legge citata stabilisce che il relativo esercizio “[…] è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.”. Oltre alla previsione testé richiamata, la quale costituisce il regime ordinario di disciplina dell'accesso all'esercizio della professione di psicoterapeuta, la legge del 1989 ha introdotto delle disposizioni transitorie, destinate a trovare applicazione entro un limite temporale definito, allo scopo di favorire il mutamento graduale delle norme dell'ordinamento considerato, tutelando quelle situazioni di affidamento sorte nella vigenza della previgente disciplina: è questo il caso delle previsioni contenute nell'art. 35 rubricato
“Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica”, le quali stabiliscono che, fino al compimento del quinto anno successivo all'entrata in vigore della legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attività di psicoterapeutica è consentito, fra le altre ipotesi menzionate, anche a coloro i quali, già iscritti all'ordine degli psicologi, dichiarino il possesso di una specifica formazione professionale in psicoterapia e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica. Orbene, l' della più volte richiesto dall'interessato dr. , Controparte_1 CP_1 Pt_1 iscritto all'albo degli psicologi dal 1990, di procedere all'ulteriore annotazione della sua posizione nella sezione dedicata all'attività psicoterapeutica, ha rifiutato il compimento dell'atto, deducendo, in una prima occasione (nell'ormai lontano 1994), la mancanza in capo all'istante della specifica e documentata formazione professionale richiesta per l'applicazione del regime transitorio di cui all'art. 35 della legge n. 56/1989 (docc. n. 7 e 8 di parte attrice), e, successivamente, a distanza di svariati anni dal primo diniego (con nota del 13.12.2022), a seguito della rinnovata domanda di annotazione, il mancato possesso del titolo di laurea in psicologia necessario all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in base a quanto previsto dal regime (divenuto a quel punto l'unico applicabile) di cui all'art. 3 della legge sull'ordinamento professionale (doc. n. 12 di parte attrice). Con riguardo a questa comunicazione di diniego vi è da precisare che, ai fini dell'ottenimento dell'annotazione, l'Ordine ha espressamente chiesto all'interessato di fornire “prova circa l'equipollenza del diploma di psicologia dell'educazione conseguito presso l'Università Cattolica con la Laurea in psicologia”. Sempre a tale riguardo è opportuno rammentare che il dr. , oltre ad avere conseguito una prima laurea in filosofia nel Pt_1
1980, ha in seguito ottenuto, nel 1985, il diploma di specializzazione in psicologia dell'educazione presso l'Università Cattolica di Milano, e, nel 2022, il diploma di specializzazione in psicoterapia sistemico-relazionale rilasciato dalla Scuola di psicoterapia riconosciuta con D.M. n. 439 pubblicato nella G.U. n. 72 del 27/03/2015 (docc. nn. 4, 5, 10, 11 prodotti dall'attore).
pagina 4 di 7 Per acquisire l'attestazione di equipollenza richiesta, l'interessato, dopo essersi rivolto all'Università
Cattolica e alla Scuola di psicoterapia, ricevendo da quest'ultima il rilascio di una certificazione (doc. n. 15 di parte attrice) di equipollenza del diploma di specializzazione in psicologia ai fini dell'iscrizione alla scuola, ha, altresì, indirizzato le sue richieste, dietro indicazione dell'Ordine degli psicologi (doc. n. 17 delle produzioni di parte attrice), al , nonché, ancora, Controparte_6 dietro indicazione di quest'ultimo (doc. n. 20 delle medesime produzioni), al , Controparte_2 pur senza ottenere chiara e definitiva risposta da alcuno degli enti interpellati. Sennonché, con nota del 28.05.2024 (doc. di parte attrice n. 2), l' ha comunicato al dr. di avere Controparte_1 Pt_1 Contro nel frattempo ottenuto dal una risposta al quesito da esso formulato con specifico riguardo alla equipollenza o meno dei titoli di studio nel complesso posseduti dal professionista interessato rispetto alla laurea in psicologia 58/5–LM-51, riportando testualmente che “il titolo universitario posseduto dall'istante non è riconosciuto ex lege, equiparato alla laurea magistrale 51, in psicologia”. Alla luce dei fatti e delle circostanze dedotte dalle parti, e della corretta definizione giuridica dei diritti che da essi derivano, la domanda proposta da parte attrice non può trovare accoglimento.
Secondo le argomentazioni sostenute dall'attore, l'annotazione richiesta dovrebbe costituire un diritto dell'interessato perché in possesso di tutti i requisiti professionali e culturali richiesti dal dettato legislativo di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989. In particolare, la disposizione contenuta nella legge che introduce il nuovo ordinamento della professione di psicologo dovrebbe essere interpretata tenendo conto di ulteriori fonti di rango sub legislativo, capaci di fornire l'esatta portata del contenuto precettivo delle norme legislative considerate. Il richiamo andrebbe fatto, secondo parte attrice, al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, recante regolamento sull'autonomia didattica degli atenei, nonché alla ordinanza del (ex ) del 10 dicembre Controparte_8 CP_9
2004; e, ancora più in dettaglio, all'art. 1, co. 1, lett. f), del decreto ministeriale e all'art. 3, lett. G.1), dell'ordinanza.
Volendo adottare un'esegesi il più possibile aderente al significato letterale delle parole che compongono il testo degli enunciati di cui seguirà l'esame, con riferimento alle suddette allegazioni in diritto occorre anzitutto precisare che il regolamento ministeriale de quo, adottato con decreto n. 509/99 in conformità ai criteri generali dettati dalla legge di conferimento della relativa potestà normativa4, si limita a disciplinare l'ordinamento degli studi universitari determinando la tipologia dei titoli di studio
(classe delle lauree specialistiche) rilasciati dalle università, in combinato disposto con il successivo
D.M. n. 270/04, il quale stabilisce, in analogia col primo, le nuove classi delle lauree magistrali. L'equipollenza (fra titoli accademici dell'ordinamento previgente a quello introdotto dai D.M. n. 509/99 e n. 270/04) o l'equiparazione (fra titoli del vecchio e del nuovo ordinamento) dei diplomi di laurea è stabilita unicamente da ulteriori atti amministrativi adottati, a loro volta, in conformità ad atti di rango superiore contenenti l'autorizzazione necessaria. È questo il caso del decreto interministeriale del 9 luglio 2009 (pubblicato nella G.U. 7 ottobre 2009, n. 233) e della tabella delle equiparazioni (fra lauree del vecchio ordinamento, DL, e nuove classi di laurea specialistiche, LS, o magistrali, LM) ad esso allegata, da cui, peraltro, non risulta alcuna equiparazione fra diplomi di specializzazione rilasciati da scuole di psicologia o psicoterapia seppure abilitate e la laurea in psicologia, la quale, invece, se ottenuta prima della riforma ex D.M. n. 509/99 e 270/04, può essere equiparata alle nuove classi corrispondenti di laurea specialistica o magistrale. Il rilievo per cui l'art. 1, comma 1, lett. f), del D.M.
n. 509/99 fa riferimento (anche) al “diploma di specializzazione” non è conferente rispetto alla soluzione della questione trattata. Si tratta con tutta evidenza, e come peraltro indicato dalla stessa rubrica dell'articolo, della definizione che il dettato normativo vuole attribuire all'impiego della locuzione “titoli di studio” ogniqualvolta essa ricorra nel corpo dell'articolato. A riprova di tale significato si consideri che il successivo articolo 3 del decreto in commento, rubricato “Titoli e corsi di studio”, precisa che le università italiane rilasciano, al termine del relativo percorso di studi, oltre alla pagina 5 di 7 laurea (triennale) e alla laurea specialistica (quinquennale), anche il diploma di specializzazione (Ds), nonché il dottorato di ricerca (Dr), sempre comunque tenendo separati e distinti i diversi diplomi, sebbene tutti accomunanti dall'appartenente alla stessa categoria dei “titoli di studio”.
Dalla disamina esposta discende che qualunque pubblica amministrazione o ente ad essa equiparato che si trovi per competenza dei suoi organi a vagliare la domanda di iscrizione ad albi professionali o di partecipazione a pubblici concorsi è tenuta a formulare un giudizio di idoneità dei titoli di studio posseduti dal richiedente vincolato ai predetti parametri tecnici predeterminati, valevoli nella generalità delle situazioni. Anche l'ulteriore argomento ricavato dall'analisi del testo dell'ordinanza 10/12/2004 non coglie CP_9 nel segno. Anche in tal caso, infatti, l'atto in questione si limita a indicare in termini generali, rivolgendosi a una pluralità di destinatari determinabili a priori (in particolare le università o gli enti privati di formazione), le istruzioni per la presentazione delle domande di abilitazione ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia: l'art. 3, lett. G.1) indica, in particolare, che i gestori o i rappresentanti delle istituende scuole si impegnano tramite dichiarazione ad ammettere ai corsi esclusivamente gli allievi laureati in psicologia o in medicina e chirurgia, ovvero anche in possesso di altri titoli previsti dall'ordinamento universitario purché sempre equiparabili a tali diplomi di laurea.
Del resto, il D.M. n. 509/1998 - fonte senz'altro di rango superiore rispetto all'ordinanza ministeriale da reputarsi come circolare interna o, al più, come atto amministrativo generale - reca il regolamento per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevedendo all'art. 7, comma 2, che
“Ai corsi possono essere ammessi i laureati in psicologia ed in medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi albi. I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi.”. In conclusione, sebbene la Costituzione garantisca a tutti i cittadini il diritto a un lavoro il più possibile confacente alle proprie inclinazioni ed aspirazioni, qualora vengano in rilievo attività o funzioni il cui esercizio sia regolamentato dalla legge o da atti normativi che da questa discendono per la tutela di interessi di ordine generale, il diritto fondamentale della persona deve necessariamente confrontarsi con la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dal dettato normativo per la sua corretta esplicazione, non potendo per contro legittimarsi soluzioni che si pongano contra legem.
Il richiamo all'art. 1 del protocollo addizionale alla carta Cedu, nella parte in cui tutela il diritto di proprietà assimilando il titolo abilitante al diritto di proprietà effettuato dalla parte attrice nel corso dell'udienza del giorno 21.5.25 è tardivo, si tratta di allegazione nuova sulla quale non vi è stato un contraddittorio.
Le spese processuali vanno integralmente compensate fra le parti in considerazione della natura della questione trattata comunque attinente al riconoscimento di un diritto della personalità, nonché dell'assenza di precedenti giurisprudenziali capaci di orientare consapevolmente il diritto di azione degli interessati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di accertamento e conseguente condanna all'annotazione formulata nel merito dall'attore nei confronti del convenuto Ordine degli psicologi della Lombardia;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
pagina 6 di 7 Milano, 21 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante l'ordinamento della professione di psicologo, prevedeva delle disposizioni transitorie che consentivano l'iscrizione all'albo degli psicologi anche a coloro i quali, seppure privi di laurea in psicologia e senza avere conseguito l'abilitazione mediante il superamento dell'esame di Stato, erano comunque in possesso di ulteriori requisiti culturali, di esperienza e professionali elencati nell'articolo destinato a regolare l'introduzione del nuovo ordinamento nella fase di prima applicazione della legge. 2 Le disposizioni contenute nell'art. 35 della legge n. 56/1989, le quali consentivano una deroga al regime ordinario dei presupposti necessari all'esercizio dell'attività terapeutica regolato dall'art. 3, erano destinate a trovare applicazione fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge. pagina 2 di 7