Articolo 1 della Legge 29 giugno 1948, n. 803
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15 luglio 1948
Art. 1. Articolo unico.

Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1948, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1948-49, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, presentati alla Camera, dei deputati.

Entrata in vigore il 15 luglio 1948