Art. 1. Articolo unico.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1948, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1948-49, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, presentati alla Camera, dei deputati.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1948, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1948-49, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, presentati alla Camera, dei deputati.