Art. 2.
I mutui di cui ai precedente articolo saranno somministrati di volta in volta su richiesta dell'istituto mutuatario ed autorizzazione del Ministero della difesa, rilasciata sulla base dei piani di acquisto dei terreni e dei beni strumentali o degli stati di avanzamento dei lavori per l'esecuzione di opere o di impianti.
I mutui di cui ai precedente articolo saranno somministrati di volta in volta su richiesta dell'istituto mutuatario ed autorizzazione del Ministero della difesa, rilasciata sulla base dei piani di acquisto dei terreni e dei beni strumentali o degli stati di avanzamento dei lavori per l'esecuzione di opere o di impianti.