Art. 9. Affidamento di incarichi di esperto negli istituti professionali 1. Agli insigniti del premio possono essere conferiti incarichi di esperto negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalita' alberghiera in deroga ai requisiti previsti dall' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: Art. 7 (Gestione delle risorse umane ( Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993 , come sostituito prima dall' art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall' art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998 )). - Omissis. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui aldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell' articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 , convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. Omissis.»
Articolo 9 della Legge 19 aprile 2024, n. 59
Articolo 8Articolo 10
- Legge 19 aprile 2024, n. 59
Articolo 9 della Legge 19 aprile 2024, n. 59
Versione
21 maggio 2024
21 maggio 2024
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/08/2025, n. 1496
- Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/02/1984, n. 1303
- Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 780
- Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 1064
- Trib. Bari, sentenza 25/11/2025, n. 4469
- Trib. Brindisi, sentenza 17/09/2025, n. 1107
- Trib. Rieti, sentenza 31/03/2025, n. 69
- Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17472
- Trib. Bari, sentenza 05/12/2024, n. 4805
- Trib. Paola, sentenza 24/02/2025, n. 116
- Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 14
- Articolo 105 del Codice di procedura civile
- Articolo 19 della Legge 23 dicembre 1999, n. 489
- Articolo 3 della Legge 4 marzo 1994, n. 201