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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/07/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 318/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Francesca Tritto Consigliere rel.
3. avv. Mauro Casale Giudice Ausiliario ha pronunciato, in grado di appello, in data 30/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 281/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Di Martino, Parte_1 elettivamente domiciliato in Pagani (SA) al Corso Ettore Padovano n. 64;
PARTE APPELLANTE
E
in proprio e quale titolare della omonima DI individuale, Controparte_1
P.I. , con sede in Angri (SA) alla Via Nazionale n. 327/bis, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Mosca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Scafati (SA), alla Via Della Resistenza n. 17/21;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: retribuzione - appello avverso la sentenza n. 586/2023, resa dal
Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di G. L., in data 05/04/2023;
1 CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore in data
22.01.2020 , premesso di aver lavorato alle dipendenze Controparte_2 di (costruttore edile di zona, che si occupava della Controparte_1 costruzione di edifici residenziali e non) e dell'omonima DI dal 01.01.2007 al 31.12.2018, con mansioni inquadrabili nel livello 3 del Ccnl per i dipendenti delle imprese edili ed affini, senza soluzione di continuità e senza regolare contratto, ha convenuto il predetto datore al fine di sentir:
“a)accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti - dall'1.1.2007 al 31.12.2018 - con diritto del sig. Parte_1
all'inquadramento nel livello 3 del vigente CCNL per i dipendenti
[...] delle imprese edili ed affini, svoltosi con le modalità indicate in premessa;
b) condannare - per i fatti e le causali menzionate in premessa – il convenuto
Sig. in proprio nonché in qualità di omonimo titolare della Controparte_1 DI individuale RO NI, al pagamento in favore del ricorrente Sig.
della complessiva somma di € 204.219,98, oltre Parte_1 rivalutazione ed interessi come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura dovuta, ovvero condannare il convenuto a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa - anche a mezzo CTU - sempre per tutti i titoli indicati in ricorso;
c) liquidare, ex art. 423 c.p.c., il pagamento delle somme maturate dalla ricorrente e non contestate;
d)condannare, in ogni caso, il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
In particolare il ricorrente avendo esperienza nel settore avendo svolto attività di intermediazione di immobili sia in proprio che per il resistente, veniva assunto dal con rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal CP_1 gennaio 2007. Da allora l' aveva svolto tutte le attività connesse Parte_1
2 alla vendita di immobili (più nello specifico accompagnava i clienti nei sopralluoghi sul cantiere per mostrare i costruenti appartamenti, garage e pertinenze;
seguiva l'andamento dei lavori;
interveniva al sorgere di problematiche con i clienti;
seguiva i clienti nella scelta dell'immobile fino alla stipula dell'atto di vendita definitivo;
partecipava, per delega, alle riunioni condominiali degli immobili del sig. o della omonima DI;
CP_1 ritirava e consegnava al resistente o ai preposti le rate versate dagli acquirenti dopo la stipula dell'atto preliminare di vendita) con attività articolata dal
Lunedi al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore
17:30, il sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00, con una retribuzione mensile, percepita in contanti, di euro 800,00, con 15 giorni di ferie all'anno non retribuite, nel mese di agosto.
Spiegava pertanto ricorso rivendicando il giusto inquadramento a livello 3 del
CCNL applicabile e la giusta retribuzione, oltre alla tredicesima, quattordicesima, festività, Rol e scatti di anzianità.
Il rapporto di lavoro cessava poi nel dicembre 2018 con il licenziamento verbale e nulla gli veniva erogato a titolo di tfr.
Instaurato il contraddittorio si costituiva che contestava Controparte_1 la ricostruzione come effettuata dal ricorrente, negando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. In particolare il sosteneva che il CP_1 ricorrente era una persona che faceva da sensale e mai aveva avuto rapporti di dipendenza. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n.586/2023, emessa in data 05/04/2023, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di G.L. rigettava il ricorso proposto da Parte_2
.
[...]
Il primo giudice non riteneva le prove testimoniali e documentali in grado di dimostrare il rapporto di lavoro subordinato ma, al più, un rapporto di intermediazione immobiliare non formalizzato, in quanto l' non era Parte_1 iscritto all'albo dei mediatori e, pertanto, non poteva emettere fattura.
Nessuno dei testi escussi confermava espressamente quanto dedotto dal ricorrente circa le mansioni svolte. Al contrario qualche teste escusso
3 precisava che il ricorrente aveva sempre percepito provvigioni per gli affari andati a buon fine.
Avverso tale pronunzia propone ora appello con ricorso Parte_1 depositato in data 11.05.2023.
L'appellante lamenta l'omessa motivazione sulla mancata ammissione dei mezzi di prova (escussione ulteriori testi, ctu contabile) e sulla mancata valutazione delle prove documentali, ribadisce la fondatezza della pretesa azionata e ne chiede l'accoglimento.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
29.05.2024, il deduce l'infodatezza del gravame e ne chiede il rigetto. CP_1
La causa è stata decisa con dispositivo all'udienza del 30.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può essere accolto.
Va preliminarmente superata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, avendo l'appellante impugnato specifici profili della sentenza di primo grado con sufficiente articolazione dei motivi e dei punti della sentenza che si contestano e che di seguito si andranno uno ad uno ad esaminare.
Venendo al primo punto di gravame l' contesta la sentenza in quanto Parte_1 fondata su motivazione erronea, illogica e su incompleta valutazione delle risultanze istruttorie e omessa motivazione sul rigetto delle richieste di escutere altri testi e disporre CTU.
Orbene, il ricorrente indica nella lista testi 20 nominativi. Il Giudice di prime cure ha ammesso ed escusso ben 10 testi di cui 7 di parte ricorrente, nessuno dei quali ha offerto elementi in grado di far almeno intravedere un rapporto di lavoro subordinato dell' . Parte_1
Il Giudice di prime cure scrive: I testi escussi non hanno confermato il rapporto di lavoro subordinato. In particolare il teste , Testimone_1 ex impiegato contabile della RO Costruzioni formalmente sino all'anno
2009, ma di fatto sino al 2014-2015 circa (aveva continuato a lavorare per il
4 suo datore di lavoro anche dopo il pensionamento) ha confermato sussistere tra le parti un rapporto di mera intermediazione immobiliare, ricordando che però l' non era iscritto all'albo dei mediatori e che lo stesso non Parte_1 poteva quindi emettere fattura. Egli, per l'attività di mediazione di volta in volta svolta in maniera autonoma, aveva sempre percepito provvigioni ed il teste ricorda essergli stati complessivamente corrisposti circa 80.000 € per un numero imprecisato di affari andati a buon fine. Il teste ha infine escluso che il ricorrente avesse svolto mansioni ulteriori.
Il teste , acquirente di un appartamento dalla DI RO Testimone_2
Costruzioni, ha invece confermato di aver acquistato l'appartamento dopo aver chiamato ad un recapito telefonico indicato sul cartello affisso dinanzi alla sede della . A tale chiamata aveva risposto l' , il quale CP_1 Parte_1 non solo lo aveva condotto a visionare l'appartamento, ma questi era stato altresì presente alla stipula del compromesso, sottoscrivendolo “con il sig.
ed il ragioniere della DI". Con l' aveva avuto Parte_1 Parte_1 poi contatti anche per l'accollo di mutuo ed il pagamento di alcune rate in contanti, somme che erano state rimesse alla DI resistente. Il teste ha infine negato di aver mai corrisposto al ricorrente una provvigione.
Il teste , anch'egli acquirente di un appartamento dalla Testimone_3
, ha confermato circostanze analoghe, riferendo del numero di telefono CP_1 indicato sul cartello della DI, numero cui aveva risposto l' , il Parte_1 quale non solo lo aveva accompagnato a visionare l'appartamento, ma era stato pure presente alla stipula del compromesso sottoscritto con il sig.
; anch'egli ha riferito di aver pagato somme destinate alla DI CP_1 CP_1 nelle mani dell' . Parte_1
Il teste , altro acquirente di appartamento della DI RO, Testimone_4 ha confermato che l'immobile gli era stato mostrato dall' . Ha però Parte_1 riferito che le trattative erano state poi definite direttamente con la RO
Costruzioni; ha ricordato che l' aveva le chiavi di tutti gli Parte_1 appartamenti e che li mostrava ai potenziali clienti;
ha infine riferito di aver
5 successivamente chiamato lo stesso per far sistemare piccole cose Parte_1
(qualche infisso o qualche mattonella mal messa) e che questi avevachiamato la DI che aveva provveduto. Anche detto teste ha escluso di aver mai corrisposto provvigioni all' . Parte_1
Il teste , titolare di impresa edile che ha svolto lavori in Testimone_5 subappalto con la DI , ha riferito come l' svolgesse CP_1 Parte_1 abitualmente l'attività di intermediazioni immobiliare non solo per conto della DI ma anche per conto terzi;
egli portava potenziali clienti a CP_1 visitare gli appartamenti;
lo stesso aveva acquistato un appartamento Tes_5 dalla DI e, poi, lo aveva rivenduto ad un cliente portatogli CP_1 dall' , cui aveva poi corrisposto una provvigione. Parte_1
Il teste ha riferito di aver acquistato un appartamento dalla Testimone_6 DI , ma non in virtù di mediazione dell' . Diversamente CP_1 Parte_1 questi gli fu successivamente indicato dalla DI quale persona cui CP_1 rivolgersi nel caso fossero stati riscontrati vizi costruttivi neH'appartamento.
In effetti il teste aveva poi chiamato l' per far sistemare piccole cose Parte_1
(qualche infisso e qualche mattonella).
Il teste , operaio che aveva lavorato sui cantieri della Testimone_7
, ha riferito di ricordare come l' si recasse occasionalmente CP_1 Parte_1 ad accompagnare potenziali acquirenti a visionare gli appartamenti in costruzione. C'erano anche altre agenzie immobiliari che si occupavano di tanto. Il teste ha ricordato di aver aiutato l' ad apporre con lettere Parte_1 adesive il proprio numero di telefono in calce al cartello della DI . CP_1
Il teste , dipendente presso l'Ufficio tecnico del Comune di Testimone_8
Pagani all'epoca dei fatti, ha ricordato che il ricorrente si era recato presso
l'Ufficio tecnico per una pratica di agibilità di un edificio costruito dalla DI
. L' si era recato più volte presso l'Ufficio tecnico (tra il 2015 CP_1 Parte_1 ed il 2016).
Il teste , agente di polizia municipale del Comune di Testimone_9
Pagani, ha ricordato che il ricorrente si era recato più volte presso gli uffici
6 comunali per richiedere autorizzazioni di occupazione temporanea di suolo pubblico finalizzate a lavori di costruzione di un edificio da parte della DI
. CP_1
Il ST , genero del resistente e dipendente della DI Testimone_10 CP_1 quale geometra di cantiere, ha escluso che il ricorrente fosse un dipendente della DI, in quanto questi svolgeva autonoma attività di intermediazione immobiliare. In sintesi, quindi, nessun teste ha direttamente ed espressamente confermato
l'intercorrenza tra le parti di uno stabile rapporto di lavoro subordinato, né ha riferito di una continuità giornaliera delle prestazioni lavorative svolte dall' . Le prestazioni svolte dal ricorrente, così come in prevalenza Parte_1 riferite dai testi, hanno riguardato in massima parte l'attività di intermediazione (conduzione di potenziali acquirenti a visitare appartamenti in costruzione o già ultimati). Altre attività riferite da alcuni testi (quale il verificare piccoli vizi costruttivi e richiedere l'intervento della DI , CP_1
o il recarsi presso gli uffici comunali per occasionali autorizzazioni) non costituiscono dirimente elemento di prova di un rapporto di lavoro subordinato. Non risulta difatti provata la “subordinazione" intesa quale stabile e puntuale assoggettamento del lavoratore alle direttive del datore di lavoro. Difatti le succitate attività confermate dai testi risultano essere tutte compatibili con l'iniziativa autonoma ed occasionale del , comunque CP_1 interessato alla conclusione di regolari atti di vendita, onde poterne guadagnare provvigioni. Anche la sua eventuale presenza all'atto della stipula di qualche “compromesso" di vendita tra l'acquirente e la DI
, appare coerente con la sua attività di intermediazione”. CP_1
Il ricorrente si duole che il giudice del primo grado non ha escusso tutti i venti testi della lista, non ha motivato tale decisione e avrebbe erroneamente interpretato l'esito della prova espletata.
Quanto alla mancanza di motivazione a base della scelta di non proseguire l'istruttoria la Cassazione chiarisce che:
7 La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, … potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova. Tale ultima valutazione non deve essere necessariamente espressa, potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione della sentenza. (Ex plurimis sent. N. 9551 del 2009; 11810 del 2016). La circostanza che dopo l'escussione di sette testi che hanno riferito circostante utili a qualificare il rapporto quale intermediazione piuttosto che lavoro subordinato, si desume che il giudice di primo grado abbia inteso ritenere sufficientemente istruita la causa e, tacitamente, abbia ritenuto non utile proseguire con l'ulteriore istruttoria. Tale decisione rientra nella discrezionalità del giudicante e ben può essere assunta tacitamente.
Quanto poi all'istanza di escutere i testi non ammessi in primo grado, va evidenziato che l'appellante non indica la rilevanza delle ulteriori testimonianze, delle quali chiede l'acquisizione, in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite. In primo grado ha indicato quali testi alcuni clienti che hanno acquistato immobili e altre persone che nulla hanno potuto riferire sul dedotto rapporto di lavoro e ciò in quanto hanno avuto brevi contatti con l' e nulla Parte_1 riferiscono rispetto agli elementi qualificanti un rapporto di lavoro subordinato. Sono stati escussi acquirenti di immobili che hanno riferito di essere stati accompagnati dall' a vedere l'immobile in vendita e Parte_1 qualcuno aggiunge di aver fatto riferimento al predetto per riparazioni nell'appartamento acquistato. Altri hanno riferito che il predetto curava pratiche amministrative presso il Comune ma, come si vede, si è ben lontani dalla dimostrazione di un rapporto di lavoro subordinato alla dipendenze del
. Dalle prove testimoniali espletate in primo grado nessuno dei testi CP_1 ha riferito di un rapporto di lavoro sotto le direttive del , di orari di CP_1 lavoro, di permessi o ferie autorizzati da qualcuno. Al contrario tutto quanto
8 riferito dai testi e anche dagli stessi testi dell' portano a ritenere Parte_1
l'esistenza di una intermediazione di fatto.
Il teste , teste dell' ha addirittura riferito:” come Testimone_5 Parte_1
l' svolgesse abitualmente l'attività di intermediazioni immobiliare Parte_1 non solo per conto della DI ma anche per conto terzi;
egli portava CP_1 potenziali clienti a visitare gli appartamenti;
lo stesso aveva Tes_5 acquistato un appartamento dalla DI e, poi, lo aveva rivenduto ad CP_1 un cliente portatogli dall' , cui aveva poi corrisposto una Parte_1 provvigione.
La richiesta dell'appellante di escutere i testi che il giudice di primo grado ha ritenuto (tacitamente) superflui, senza però motivare in ordine all'attitudine dimostrativa di tali testi, di circostanze rilevanti ai fini della prova della subordinazione dedotta, è inammissibile perché non sorretta dalla indicazione della decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione.
Non viene indicato nell'elenco di venti testi, reiterato sic et simpliciter in secondo grado se tra quelli non escussi vi sia qualcuno che, per la particolare posizione, avrebbe mai potuto riferire elementi utili per provare il dedotto rapporto di lavoro (orari di lavoro, permessi, ferie direttive di lavoro).
“Quando il giudice di primo grado non abbia ammesso una prova costituenda o non abbia esaminato una prova documentale, la parte soccombente nel merito se ne deve dolere con apposito motivo di appello, nel quale deve dedurre e argomentare le ragioni dell'error in procedendo imputabile al primo giudice per la mancata ammissione e per
l'omesso esame, e non può limitarsi semplicemente alla riprosizione della istanza di ammissione della prova costituenda o di esame del documento. (Cass. 18742/2016). L'appellante, si ripete, nulla riferisce riguardo all'attitudine dimostrativa dei testi non escussi ma si limita genericamente a dolersi della mancata escussione di parte dei testi di cui alla lista testimoniale senza null'altro aggiungere, chiedendo a questa Corte di procedere all'istruttoria non ammessa in primo grado.
9 Così come genericamente proposta la richiesta di escutere altri testi è inammissibile.
Ne consegue che sul primo motivo di gravame l'appello va respinto.
Venendo al secondo motivo di gravame l'appellante si duole della “Omessa valutazione di un fatto decisivo ai fini del giudizio- Omessa ed errata valutazione delle prove documentali - Erroneità della sentenza per non avere il Giudice valutato le prove testimoniali alla luce della evidente inattendibilità dei testi di parte appellata, tutti legati da vincoli di lavoro o di parentela con essa e per non avere il Tribunale stralciato dall'espletata istruttoria la deposizione del teste , imputato in Testimone_1 procedimento per false dichiarazioni rese all'udienza del giudizio rg
317/2020”
Quanto alla omessa valutazione delle prove documentali l'unico documento prodotto sono delibere assembleari dove l' è comparso come Parte_1 delegato del . Ebbene, la delega può investire chiunque e non dimostra CP_1 alcunché ai fini di un rapporto di lavoro tra le parti. Al più può essere indice di un rapporto di fiducia ma si è ben lontani dal dimostrare un rapporto di lavoro subordinato. In ogni caso l'appellato ha depositato copia di querela sporta contro l' per essersi presentato più volte come rappresentante Parte_1 della società e per aver percepito, in tale qualità, somme di denaro.
Al contrario ben più rilevante è la documentazione prodotta dall'appellato, in particolare, le ricevute sottoscritte dell' , mai disconosciute, nelle Parte_1 quali dichiara di ricevere somme di denaro quale corrispettivo per l'intermediazione immobiliare di volta in volta specificata. Trattasi di ricevute di pagamento delle provvigioni, prodotte dal , che CP_1 costituiscono confessione stragiudiziale Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt.
2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a
10 norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione ( Cass. ord. 5945/23). Tali ricevute non sono mai state disconosciute dall'appellante né in alcun modo impugnate o contestate, con la conseguenza che restano probanti di un rapporto di intermediazione e ciò in quanto contengono tutte espressa indicazione della causale del pagamento
(provvigioni).
Quanto alle doglianze ulteriori l'appellante fa un vago riferimento ad una inattendibilità delle prove testimoniali del in quanto tutti legati da CP_1 vincoli di parentela o di lavoro. Dalla motivazione della sentenza si evince che la decisione è conseguenza del mancato raggiungimento della prova offerta dal ricorrente mentre poco rilievo viene dato alle prove testimoniali del convenuto. In ogni caso la “veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva
(la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inadeguata la motivazione di inattendibilità delle deposizioni dei testi fondata solo sulla circostanza che essi erano "legati da rapporto di lavoro dipendente con la società appellante" ed ha sul punto cassato la decisione impugnata) (Cass. sent 16529/2004). Ne consegue che non è sufficiente evidenziare un rapporto di parentela o di lavoro dipendente per mettere in dubbio l'attendibilità del teste, in mancanza di ulteriori elementi.
Inoltre, con note depositate in data 25.06.2025, l'appellato ha depositato sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sez. Penale, n.418/25 del
18.02.2025 di assoluzione “perchè il fatto non sussiste” dell'imputato
, teste escusso in primo grado, denunciato dall' Testimone_1 Parte_1 per “aver dichiarato falsamente nel Corso della testimonianza resa dinanzi
11 al Tribunale di Nocera Inferiore -sez Lavoro- di essere “indifferente” rispetto alle parti del procedimento, mentre attraverso apposite accertamento si appurava che il predetto è marito di sorella di SO
. Controparte_1
Anche tale motivo di gravame va respinto.
L'appellante contesta ancora, quale terzo punto di gravame, la violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo il Tribunale deciso ultra petita anche modificando il fatto processuale introdotto dall'appellata. Tale violazione consisterebbe nella individuazione, che il giudice avrebbe fatto, di un rapporto tra Parte_1
e di intermediazione immobiliare più che un rapporto di lavoro CP_1 subordinato. Ebbene, alcuno straripamento nel vizio di ultra petizione vi è stato, ma solo valutazione degli elementi di prova ai fini di una corretta qualificazione del rapporto di lavoro. In altri termini il giudice, nell'esaminare gli elementi emersi dalla prova testimoniale e documentale, ha ritenuto sussistere gli elementi tipici della intermediazione immobiliare e ha escluso, in mancanza di elementi tipici, il rapporto di lavoro subordinato: pertanto si
è mantenuto nei limiti tra il chiesto e il pronunciato essendo egli chiamato a qualificare il rapporto tra e . CP_1 Parte_1
Anche su tale punto l'appello è infondato.
Infine l'appellante scrive:" stante la necessità di annullare l'impugnata sentenza, si chiede che la Corte di Appello accerti l'esistenza del rapporto subordinato tra le parti, sulla base delle domande oggetto del ricorso ex art
414 c.p.c. che si riporta. A questo punto l'appellante si limita a riproporre il ricorso di primo grado con identica lista di venti testi, senza specificare chi, tra i testi non sentiti in primo grado, potrebbe riferire in maniera più utile
(rispetto a quelli escussi) su tutto ciò che deve fomare oggetto di prova per poter qualificare un rapporto di lavoro come rapporto subordinato. Le prove testimoniali del primo grado di giudizio non hanno offerto il benché minimo elemento della subordinazione e così pure la prova documentale:”Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro
12 autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale –, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad un rapporto di lavoro intercorso tra una terapista ed una casa di cura, nel quale l'ingerenza del titolare dell'azienda sanitaria era finalizzata esclusivamente al raccordo delle prestazioni libero professionali con la struttura aziendale, aveva ritenuto insussistente la prova rigorosa di deviazione dallo schema contrattuale di opera professionale).(Cass 29646/2028).
In conclusione la prova acquisita in primo grado nulla ha dimostrato se non l'esistenza di un rapporto di intermediazione tra le parti (confermato da numerose ricevute di pagamento di provvigioni sottoscritte da e non Parte_1 disconosciute) e la domanda di ulteriore istruttoria, non essendo sorretta da valida motivazione, così come proposta non è ammissibile.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante soccombente.Trattandosi di pronunzia di rigetto del gravame, si dà atto che sussistono astrattamente i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data
11/05/2023 e vertente tra e Parte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. CP_1
13 586/2023 pubblicata in data 05/04/2023, ogni altra domanda eccezione e deduzione reietta, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in euro
3.473,00 per compensi, oltre esborsi, maggiorazione spese generali in misura del 15% di dette somme, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 30/06/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Tritto Dr. Maura Stassano
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