Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/05/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. V. g. n. 904/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 904 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Sant'Anastasia (NA) alla via Emilio Merone n. 57, presso lo studio dell'avvocato Angela
Auriemma, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 in Caivano (NA) alla via De Gasperi n. 33, presso lo studio dell'avvocato Alessandra Angelino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto del 05.03.2024, sulla premessa di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nato un figlio ( , nato ad [...] il [...]), le Persona_1
1
parti hanno introdotto ricorso congiunto per ottenere la ratifica delle condizioni concordate per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Il PM, con il proprio visto, nulla ha opposto.
In seguito ad alcuni rinvii interlocutori per chiarire le condizioni concordate, in data
5.02.2025 le parti hanno depositato accordo sottoscritto contenenti le condizioni concordate e la rinuncia alla comparizione in udienza;
pertanto il Giudice relatore ha riservato la causa in decisione al Collegio.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno chiesto che il Tribunale prenda atto delle condizioni di cui all'accordo depositato in atti in data 5.02.2025 in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , condizioni che qui si riportano Per_1
integralmente:
“A) il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ex art. 337 ter, II comma c.c., e vivrà con la madre presso la casa dei di lei genitori sita in Caivano (Na) Via Enrico
De Nicola n.9, fino a che non avrà trovato altra idonea abitazione in cui vivere con il figlio;
B) il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore euro 500,00 (cinquecento) mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal 05/02/2024. Il versamento del detto contributo nel mantenimento del figlio dovrà essere versato dal sig. alla Per_1 Parte_2
sig.ra , entro il giorno dieci di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle seguenti Pt_1
coordinate bancarie: [...];
C) le spese straordinarie nell'interesse del minore sono poste a carico di Per_1
ciascun genitore nella misura del 50%, secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli Nord;
D) – nelle more del deposito del ricorso – ha corrisposto la somma pari a euro Parte_2
1.500,00 in favore della sig. a titolo di mantenimento ordinario mai corrisposto dallo Pt_1
stesso, dal mese di Luglio 2023 al mese di Gennaio 2024 in favore del minore;
Per_1
E) entrambi i genitori si concedono sin d'ora reciproco consenso irrevocabile all'inserimento del figlio minore nel passaporto di ciascuno di essi, impegnandosi, in ogni caso, a sottoscrivere le autorizzazioni che dovessero essere richieste dalle autorità preposte;
F) IN MERITO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE “NON
COLLOCATARIO”: Vista la tenera età del figlio , fino a quando non avrà compiuto gli Per_1
anni 3, il padre potrà esercitare il diritto di visita frequentando il figlio di comune accordo con la madre senza pernotto, mentre in caso di verrà seguito il seguente calendario:
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- il padre potrà vedere il bambino il martedì, il giovedì e la domenica di ogni settimana, dalle 18 alle 20;
- a settimane alterne, il padre potrà vedere il bambino anche il sabato. Dalle ore 18 alle ore
20.00.
Mentre dopo il compimento dei tre anni d'età, il padre potrà esercitare il diritto di visita di comune accordo con la sig.ra , secondo le esigenze del minore nonché le sue esigenze Pt_1
lavorative, includendo a settimane alternate un pernotto. In caso di conflitto verrà seguito il seguente calendario
: - il padre potrà vedere il bambino il martedì, il giovedì e la domenica di ogni settimana, in una fascia oraria compresa dalle 18 alle 20;
- a settimane alterne, il padre potrà vedere il bambino dalle ore 16 del sabato alle ore 19 della domenica, con pernotto presso il padre, in un'abitazione diversa da quella attualmente frequentata dai familiari, ossia quella sita in Via Frattalunga n.29, Caivano (Na).
Tutto quanto predetto, tuttavia, potrà subire variazioni, che dovranno essere previamente concertate tra i genitori, in ragione delle rispettive esigenze di lavoro.
Il compleanno e l'onomastico del minore sarà festeggiato insieme al padre ad alla madre, salvo diverso accordo tra i genitori. In caso di disaccordo tra essi genitori, si seguirà il seguente calendario:
- il primo anno il compleanno con la madre e l'onomastico con il padre e l'anno successivo il compleanno con il padre e l'onomastico con la madre, e così via via ad anni alterni;
- il compleanno del padre sarà festeggiato con il padre e quello della madre con la madre.
Il minore trascorrerà la festa del papà con il padre e la festa della mamma con la madre.
Per le festività di Natale e di Pasqua, i genitori si accorderanno affinché il minore trascorra equamente le feste con entrambi i genitori. In caso di disaccordo, il figlio – tenuto Per_1
conto della modalità con cui ha trascorso le festività del 2023 (quindi con entrambi i genitori) ed in applicazione del principio dell'alternanza – a partire dall'anno 2024 trascorrerà le vacanze secondo le seguenti modalità:
l' (08/12), la Vigilia di Natale (24/12), il Capodanno (01/01) e la Persona_2 vigilia dell'Epifania (05/01) starà con il padre;
la vigilia della Immacolata Concezione (07/12), il giorno di Natale (25/12), la fine dell'anno (31/12) e L'Epifania (06/01) con la madre.
L'anno successivo i genitori alterneranno le feste e così via per gli anni a venire.
Nel periodo Pasquale, starà con la madre il venerdì Santo ed il giorno di Per_1
Pasqua mentre il sabato Santo ed il lunedì dell'Angelo con il padre.
L'anno successivo i genitori alterneranno le feste e così facendo per gli anni a seguire.
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G) REGOLAMENTAZIONE DELLE VACANZE ESTIVE: le vacanze estive o in altre stagioni dell'anno, potranno essere trascorse, con il genitore non collocatario per 7 giorni anche non consecutivi, una volta che il piccolo avrà compiuto 3 anni. Per_1
Le parti si comunicheranno per iscritto, entro la fine del mese di maggio di ogni anno, i giorni prescelti.
In detto periodo, se consecutivo, rimarrà sospesa la calendarizzazione di cui al punto precedente.
Durante i detti periodi di ferie, ciascuno dei genitori avrà l'obbligo di informare l'altro della località ove il minore sarà condotto al di fuori delle rispettive residenze e di assicurare il contatto quotidiano telefonico con il genitore non presente (moderatamente), sempre a partire dal compimento dei tre anni d'età.
La predetta calendarizzazione sulle vacanze estive nonché sulle festività tutte, dovranno considerarsi applicabili solo dopo che il minore abbia compiuto tre anni. In particolare, fino al compimento dei tre anni, il padre potrà frequentare il minore solo alla presenza della madre e presso la di lei residenza o altro luogo neutro, scelto di comune accordo tra i genitori.”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, valutato il superiore interesse del minore , il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. Per_1
3. Trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale riguardo al minore e dispone Persona_1
in conformità;
b) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 9.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
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