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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/09/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Federica Lucchesi, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. David Emmi, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Viareggio (LU), Via G. Verdi, n. 281, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale. Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate (come depositate in atti): “Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, pronunciare la separazione personale tra i SIg.ri e alle seguenti Parte_1 Controparte_1 CONDIZIONI 1) La figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio e Per_1 residenza stabile presso la madre. 2) Il SInor vedrà e starà con la figlia ogni qualvolta la stessa lo desideri e CP_1 compatibilmente agli impegni lavorativi del padre, sopperendo con videochiamate in caso di assenza prolungata. Il tutto previa comunicazione alla madre. 3) Il SInor verserà alla SInora € 600,00 mensili quale contributo CP_1 Pt_1 per il mantenimento ordinario della figlia a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla IG.ra , entro Pt_1 il giorno 10 di ogni mese;
somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT fino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente. 4) La IG.ra incasserà per intero l'Assegno Unico relativo alla minore di cui al Pt_1 Decreto Legislativo n. 230/2021 e successive modifiche, con espressa autorizzazione in tal senso del IG. 5) Il CP_1 SI. sosterrà integralmente le spese straordinarie della figlia, secondo le tipologie e modalità individuate dal CP_1 protocollo di intesa del Tribunale di Lucca relativo ai procedimenti in materia di famiglia, del 7.10.2020, fintanto che la SI.ra non avrà reperito una stabile attività lavorativa. 6) Il SI. verserà alla SInora € 300,00 Pt_1 CP_1 Pt_1 mensili quale contributo per il proprio mantenimento a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla IG.ra
, entro il giorno 10 di ogni mese;
somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT. 7) La casa familiare,
Pt_1 di comproprietà dei coniugi, sita in Viareggio (LU) via San Martino n. 278 viene assegnata alla SI.ra per
Pt_1 continuarci a vivere unitamente alla figlia minore. Resta inteso che tutte le spese ordinarie saranno a carico della stessa mentre quelle straordinarie saranno ripartite al 50% tra i coniugi stante la comproprietà dell'immobile. All'uopo il SI. NA si impegna ed obbliga a spostare la propria residenza entro e non oltre il 30 settembre 2025. 8) I SIg.ri
Pt_1 e prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore. CP_1 9) La SI.ra rinuncia alla richiesta di addebito della separazione al marito. 10) Le spese legali di assistenza nel
Pt_1 presente procedimento sono integralmente compensate fra le parti. 11) Le parti dichiarano di rinunciare ai termini per le memorie conclusionali e di rinunciare anticipatamente all'impugnazione della sentenza ai fini del suo immediato passaggio in giudicato. 12) Sottoscrivono le presenti conclusioni congiunte i procuratori delle parti anche ai fini della rinuncia della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.5.2024 e regolarmente notificato, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario il 22.8.1998 in Melilli (SR) con , dal Controparte_1 quale sono nati i figli (10.11.1998), (16.5.2000) e (9.2.2010), ha esposto Per_2 Per_3 Per_1 che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile, anche e soprattutto a causa dell'atteggiamento tenuto dal marito, comandante di unità navali, il quale, nel corso dell'unione coniugale, aveva progressivamente perso interesse per i figli e per la moglie, si era allontanato più volte dalla famiglia non dando alcuna notizia di sé per lunghi periodi, fino a che, dall'ottobre 2023, lo stesso aveva lasciato definitivamente la casa coniugale per alloggiare presso l'imbarcazione sulla quale svolgeva la propria attività lavorativa di comandante e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale con addebito al marito. Ha rappresentato inoltre di aver scoperto che lo stesso era affetto da dipendenza da sostanze stupefacenti e da ludopatia, con sperpero di importanti somme di denaro che hanno causato la progressiva dilapidazione dei risparmi della famiglia a cui sono seguite due importanti crisi coniugali nel 2017 e nel 2020 con l'abbandono del tetto coniugale da parte del poi successivamente CP_1 riaccolto a casa dalla ricorrente che, medio tempore, aveva lasciato il proprio impiego per stare accanto al marito e alla prole nella speranza di una riconciliazione nell'interesse dei figli e ha domandato:
- l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore con collocazione prevalente Per_1 presso la residenza della madre e con diritto di visita padre-figlia, secondo le volontà della minore e senza pernotto stante la condizione di dipendenza del padre e la mancanza di idonea abitazione di quest'ultimo; - un contributo mensile per il mantenimento della minore di €1.000 mensili e il pagamento integrale a carico del resistente delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale;
- l'assegnazione della casa coniugale sita in Viareggio;
- un contributo mensile al proprio mantenimento nella misura di €1.500 mensili.
Si è costituito , che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione ma Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto;
- il rigetto della domanda di addebito della separazione;
- l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione della stessa presso la madre nella casa familiare e regolamentazione del diritto di visita padre-figlia alle condizioni indicate in ricorso;
- un contributo mensile per il mantenimento della minore di €700 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale;
- un contributo mensile al mantenimento della ricorrente di €500.
Con provvedimento del 23.5.2024 il Giudice ha respinto l'istanza ex art. art. 473 bis.15 c.p.c. formulata dalla ricorrente ritendo potersi garantire le rappresentate ragioni di urgenza con l'udienza già precedentemente fissata dal Presidente al 25.9.2024.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie di rito insistendo nelle rispettive allegazioni.
Sentite le parti, comparse personalmente, all'udienza del 25.9.2024 il Giudice ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti, quanto all'affido condiviso della minore, tempi e modi di frequentazione, collocamento prevalente e mantenimento ed ha rinviato a successiva udienza per la verifica sui trasferimenti degli immobili.
All'udienza del 15.1.2025 il resistente ha rappresentato una variazione peggiorativa della propria condizione economica dovuta a problemi di salute, mentre la resistente ha dichiarato che gli accordi assunti non erano mai stati onorati dal NA. Entrambe le parti hanno quindi insistito nelle conclusioni già formulate nei rispettivi atti e il Giudice si è riservato.
Con ordinanza del 10.2.2025 emessa fuori udienza a scioglimento della riserva, il Giudice ha confermato in via provvisoria quanto già stabilito nella proposta conciliativa del 25.9.2024 con affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, collocamento prevalente della minore presso la madre e con assegnazione della casa familiare alla ricorrente, frequentazione padre-figlia compatibilmente con l'attività lavorativa del padre e dell'età della minore (quando il padre è imbarcato, sentirà la minore in videochiamata, mentre nei periodi in cui si trova a Viareggio concorderà, di volta in volta, con la minore i tempi e le modalità di frequentazione) e ha disposto l'affido condiviso della stessa tenuto conto dell'età della minore e dell'assenza di motivi ostativi;
ha rideterminato l'importo posto a carico del resistente del contributo mensile al mantenimento della figlia in €500 oltre al 50% delle spese straordinarie e in €400 per il mantenimento della moglie a seguito della mutata situazione economica del resistente e della sospensione temporanea dei mutui ipotecari gravanti sugli immobili;
ha ammesso le prove testimoniali come da verbale e ha rinviato all'udienza del 21.5.2025, poi rinviata d'ufficio al 8.10.2025, per l'escussione testimoniale.
Nelle more dell'udienza già fissata per sentire i testi, le parti hanno trovato un accordo e hanno depositato in atti conclusioni congiunte con rinuncia a termini per memorie conclusive.
Il Giudice, con provvedimento del 24.7.2025 ha recepito in via provvisoria l'accordo, ha revocato l'udienza del 8.10.2025 già precedentemente fissata per l'escussione testimoniale e ha fissato nuova udienza per la precisazione delle conclusioni al 12.9.2025 da trattarsi in modalità cartolare ex art. 127 ter, autorizzando le parti al deposito di brevi note scritte fino alla data d'udienza.
Entrambe le parti hanno depositato brevi note scritte riportandosi alle conclusioni congiunte già rassegnate e la causa è stata rimessa quindi dal Giudice al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Non vi sono poi motivi per disattendere la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e della figlia minore . Per_1
Osserva il Collegio che vi è sostanziale accordo tra le parti sull'affidamento condiviso della minore e sulla modalità di frequentazione;
non vi sono motivi per disattendere, sul punto, la volontà delle parti, considerato che tale regime di affidamento e frequentazione appare del tutto conforme al dettato normativo e all'interesse della minore, e che non sono emersi, nel corso del giudizio, elementi tali da far ritenere opportuno adottare il diverso regime, eccezionale, dell'affidamento esclusivo. Né vi è contrasto tra le parti circa la collocazione prevalente della minore presso l'abitazione della madre.
Risultano congruamente disciplinati, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, anche i profili economici.
Si ritiene, pertanto, di poter dar seguito alle conclusioni congiuntamente rassegnate dai comparenti che integralmente si recepiscono. In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Controparte_1
15.7.1973 e nata a [...] il [...] uniti in matrimonio in Melilli (SR) Parte_1 in data 22.8.1998,
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1998 al n. 54 parte 2
S. B autorizzando i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter-partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di conSIlio del 12.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Federica Lucchesi, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. David Emmi, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Viareggio (LU), Via G. Verdi, n. 281, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale. Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate (come depositate in atti): “Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, pronunciare la separazione personale tra i SIg.ri e alle seguenti Parte_1 Controparte_1 CONDIZIONI 1) La figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio e Per_1 residenza stabile presso la madre. 2) Il SInor vedrà e starà con la figlia ogni qualvolta la stessa lo desideri e CP_1 compatibilmente agli impegni lavorativi del padre, sopperendo con videochiamate in caso di assenza prolungata. Il tutto previa comunicazione alla madre. 3) Il SInor verserà alla SInora € 600,00 mensili quale contributo CP_1 Pt_1 per il mantenimento ordinario della figlia a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla IG.ra , entro Pt_1 il giorno 10 di ogni mese;
somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT fino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente. 4) La IG.ra incasserà per intero l'Assegno Unico relativo alla minore di cui al Pt_1 Decreto Legislativo n. 230/2021 e successive modifiche, con espressa autorizzazione in tal senso del IG. 5) Il CP_1 SI. sosterrà integralmente le spese straordinarie della figlia, secondo le tipologie e modalità individuate dal CP_1 protocollo di intesa del Tribunale di Lucca relativo ai procedimenti in materia di famiglia, del 7.10.2020, fintanto che la SI.ra non avrà reperito una stabile attività lavorativa. 6) Il SI. verserà alla SInora € 300,00 Pt_1 CP_1 Pt_1 mensili quale contributo per il proprio mantenimento a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla IG.ra
, entro il giorno 10 di ogni mese;
somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT. 7) La casa familiare,
Pt_1 di comproprietà dei coniugi, sita in Viareggio (LU) via San Martino n. 278 viene assegnata alla SI.ra per
Pt_1 continuarci a vivere unitamente alla figlia minore. Resta inteso che tutte le spese ordinarie saranno a carico della stessa mentre quelle straordinarie saranno ripartite al 50% tra i coniugi stante la comproprietà dell'immobile. All'uopo il SI. NA si impegna ed obbliga a spostare la propria residenza entro e non oltre il 30 settembre 2025. 8) I SIg.ri
Pt_1 e prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore. CP_1 9) La SI.ra rinuncia alla richiesta di addebito della separazione al marito. 10) Le spese legali di assistenza nel
Pt_1 presente procedimento sono integralmente compensate fra le parti. 11) Le parti dichiarano di rinunciare ai termini per le memorie conclusionali e di rinunciare anticipatamente all'impugnazione della sentenza ai fini del suo immediato passaggio in giudicato. 12) Sottoscrivono le presenti conclusioni congiunte i procuratori delle parti anche ai fini della rinuncia della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.5.2024 e regolarmente notificato, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario il 22.8.1998 in Melilli (SR) con , dal Controparte_1 quale sono nati i figli (10.11.1998), (16.5.2000) e (9.2.2010), ha esposto Per_2 Per_3 Per_1 che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile, anche e soprattutto a causa dell'atteggiamento tenuto dal marito, comandante di unità navali, il quale, nel corso dell'unione coniugale, aveva progressivamente perso interesse per i figli e per la moglie, si era allontanato più volte dalla famiglia non dando alcuna notizia di sé per lunghi periodi, fino a che, dall'ottobre 2023, lo stesso aveva lasciato definitivamente la casa coniugale per alloggiare presso l'imbarcazione sulla quale svolgeva la propria attività lavorativa di comandante e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale con addebito al marito. Ha rappresentato inoltre di aver scoperto che lo stesso era affetto da dipendenza da sostanze stupefacenti e da ludopatia, con sperpero di importanti somme di denaro che hanno causato la progressiva dilapidazione dei risparmi della famiglia a cui sono seguite due importanti crisi coniugali nel 2017 e nel 2020 con l'abbandono del tetto coniugale da parte del poi successivamente CP_1 riaccolto a casa dalla ricorrente che, medio tempore, aveva lasciato il proprio impiego per stare accanto al marito e alla prole nella speranza di una riconciliazione nell'interesse dei figli e ha domandato:
- l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore con collocazione prevalente Per_1 presso la residenza della madre e con diritto di visita padre-figlia, secondo le volontà della minore e senza pernotto stante la condizione di dipendenza del padre e la mancanza di idonea abitazione di quest'ultimo; - un contributo mensile per il mantenimento della minore di €1.000 mensili e il pagamento integrale a carico del resistente delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale;
- l'assegnazione della casa coniugale sita in Viareggio;
- un contributo mensile al proprio mantenimento nella misura di €1.500 mensili.
Si è costituito , che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione ma Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto;
- il rigetto della domanda di addebito della separazione;
- l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione della stessa presso la madre nella casa familiare e regolamentazione del diritto di visita padre-figlia alle condizioni indicate in ricorso;
- un contributo mensile per il mantenimento della minore di €700 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale;
- un contributo mensile al mantenimento della ricorrente di €500.
Con provvedimento del 23.5.2024 il Giudice ha respinto l'istanza ex art. art. 473 bis.15 c.p.c. formulata dalla ricorrente ritendo potersi garantire le rappresentate ragioni di urgenza con l'udienza già precedentemente fissata dal Presidente al 25.9.2024.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie di rito insistendo nelle rispettive allegazioni.
Sentite le parti, comparse personalmente, all'udienza del 25.9.2024 il Giudice ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti, quanto all'affido condiviso della minore, tempi e modi di frequentazione, collocamento prevalente e mantenimento ed ha rinviato a successiva udienza per la verifica sui trasferimenti degli immobili.
All'udienza del 15.1.2025 il resistente ha rappresentato una variazione peggiorativa della propria condizione economica dovuta a problemi di salute, mentre la resistente ha dichiarato che gli accordi assunti non erano mai stati onorati dal NA. Entrambe le parti hanno quindi insistito nelle conclusioni già formulate nei rispettivi atti e il Giudice si è riservato.
Con ordinanza del 10.2.2025 emessa fuori udienza a scioglimento della riserva, il Giudice ha confermato in via provvisoria quanto già stabilito nella proposta conciliativa del 25.9.2024 con affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, collocamento prevalente della minore presso la madre e con assegnazione della casa familiare alla ricorrente, frequentazione padre-figlia compatibilmente con l'attività lavorativa del padre e dell'età della minore (quando il padre è imbarcato, sentirà la minore in videochiamata, mentre nei periodi in cui si trova a Viareggio concorderà, di volta in volta, con la minore i tempi e le modalità di frequentazione) e ha disposto l'affido condiviso della stessa tenuto conto dell'età della minore e dell'assenza di motivi ostativi;
ha rideterminato l'importo posto a carico del resistente del contributo mensile al mantenimento della figlia in €500 oltre al 50% delle spese straordinarie e in €400 per il mantenimento della moglie a seguito della mutata situazione economica del resistente e della sospensione temporanea dei mutui ipotecari gravanti sugli immobili;
ha ammesso le prove testimoniali come da verbale e ha rinviato all'udienza del 21.5.2025, poi rinviata d'ufficio al 8.10.2025, per l'escussione testimoniale.
Nelle more dell'udienza già fissata per sentire i testi, le parti hanno trovato un accordo e hanno depositato in atti conclusioni congiunte con rinuncia a termini per memorie conclusive.
Il Giudice, con provvedimento del 24.7.2025 ha recepito in via provvisoria l'accordo, ha revocato l'udienza del 8.10.2025 già precedentemente fissata per l'escussione testimoniale e ha fissato nuova udienza per la precisazione delle conclusioni al 12.9.2025 da trattarsi in modalità cartolare ex art. 127 ter, autorizzando le parti al deposito di brevi note scritte fino alla data d'udienza.
Entrambe le parti hanno depositato brevi note scritte riportandosi alle conclusioni congiunte già rassegnate e la causa è stata rimessa quindi dal Giudice al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
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Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Non vi sono poi motivi per disattendere la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e della figlia minore . Per_1
Osserva il Collegio che vi è sostanziale accordo tra le parti sull'affidamento condiviso della minore e sulla modalità di frequentazione;
non vi sono motivi per disattendere, sul punto, la volontà delle parti, considerato che tale regime di affidamento e frequentazione appare del tutto conforme al dettato normativo e all'interesse della minore, e che non sono emersi, nel corso del giudizio, elementi tali da far ritenere opportuno adottare il diverso regime, eccezionale, dell'affidamento esclusivo. Né vi è contrasto tra le parti circa la collocazione prevalente della minore presso l'abitazione della madre.
Risultano congruamente disciplinati, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, anche i profili economici.
Si ritiene, pertanto, di poter dar seguito alle conclusioni congiuntamente rassegnate dai comparenti che integralmente si recepiscono. In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Controparte_1
15.7.1973 e nata a [...] il [...] uniti in matrimonio in Melilli (SR) Parte_1 in data 22.8.1998,
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1998 al n. 54 parte 2
S. B autorizzando i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter-partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di conSIlio del 12.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli