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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/11/2025, n. 3228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3228 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1976/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. , rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to Parte_1 C.F._1
TO OS, con domicilio eletto presso il suo studio in Schio (VI), via Pasubio n. 24, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa in giudizio Controparte_1 C.F._2 dagli avv.ti Sergio Benetti e Luca Siviero, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in
Vicenza, via Battaglione Framarin n. 14, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 897/2024 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 18 aprile 2024, rimesso in decisione all'udienza del 17 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“In accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza gravata, sia revocato, per l'insieme dei motivi di fatto e di diritto esposti, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n.
1772/2022 - n. 4738/2022 R.G. Spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio intermente rifusi, con distrazione a favore del procuratore dell'appellante”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“Nel merito, rigettarsi l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e di compensi professionali”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. Parte_1
897/2024, pubblicata il 18 aprile 2024, con cui è stata rigettata la sua opposizione al decreto n.
1772/2022, emesso dal medesimo ufficio giudiziario in data 29 settemebre 2022, a mezzo del quale gli è stato ingiunto di pagare in favore dell'odierna appellata e in Controparte_1 forza della surrogazionn legale ex art. 1203 n. 3) cc, l'importo di euro 17.566,39.=, oltre accessori interessi e spese, a titolo di rimborso delle spese anticipate in via provvisoria, in qualità di obbligata solidale, per il giudizio arbitrale amministrato dalla Camera di Commercio di
Vicenza, in cui sarebbe stato parte l'odierno appellante, giudizio arbitrale definito con la soccombenza di quest'ultimo e ponendosi a suo definitivo carico le spese di arbitrato medesime, quantificate dal lodo in euro 24.753,40.=.
L'odierno appellante, proponendo l'opposizione avanti al Tribunale di Vicenza, evidenziava che la pretesa creditoria della convenuta opposta non poteva essere accolta, con conseguente necessaria revoca del provvedimento monitorio, in quanto la stessa aveva pagato, a suo dire, un credito verso la Camera Arbitrale, istituita presso la Camera di Commercio di
2 Vicenza che, in realtà, non poteva reputarsi certo, liquido ed esigibile, posto che in mancanza di accordo il compenso dell'arbitro avrebbe dovuto essere determinato giudizialmente. In via subordinata, asseriva che dalla somma ingiunta si sarerbe dovuta detrarre la Parte_1 quota di un terzo, in quanto per tale frazione aveva pagato un debito proprio CP_1 essendo ella una delle tre parti processuali del giudizo arbitrale. In ogni caso, l'attore asseriva di avere versato l'anticipazione di euro 2.745,00.= a titolo di integrazione delle spese di avvio del giudizio, cosicchè egli doveva reputarsi creditore verso l'opposta della quota di due terzi di detto importo. Infine, l'opponente eccepiva che il lodo, per avere efficacia esecutiva, doveva passare in giudicato e che era sua intenzione impugnare il provvedimento arbitrale nei termini di legge.
Costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione e Controparte_1 la conferma del decreto ingiuntivo, precisando che il giudizio arbitrale, che aveva coinvolto anche era stato intentato in ragione della clausola arbitrale contenuta nello statuto CP_2 della società; che l'arbitrato era disciplinato dal regolamento della Camera Arbitrale indicata come compentente dalla clausola statutaria richiamata;
che il lodo, che aveva condannato Pt_1 al pagamento delle spese di funziamento, era stato dichiarato esecutivo con
[...] provvedimento del Tribunale di Vicenza del 25 luglio 2022; che, dunque, l'opposizione doveva reputarsi del tutto infondata.
Con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione, il Tribunale di Vicenza osservava essere pacifico in atti che e erano stati parti del giudizio arbitrale CP_1 Parte_1 amministrato, svoltosi dinanzi alla Camera Arbitrale di Vicenza in conseguenza della lite sorta tra i soci di ed in virtù della clausola arbitrale contenuta nello statuto sociale, CP_2 vincolante i soci medesimi ed indicante che detta controversia avrebbe dovuto essere risolta in via definitiva in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza. Sulla scorta della preventiva accettazione, in virtù della clausola statutaria, del regolamento richiamato prevedente, a sua volta, la determinazione delle spese di arbritato secondo quantificazione effettuata dalla segreteria, avendo le parti termine di quindici giorni per potersi opporre con istanza rivolta al Consiglio arbitrale, il Tribunale riteneva che la quantificazione del compenso doveva reputarsi accettata a mente dell'art. 814 cpc, in difetto di opposizione, nonché non risultando che il lodo fosse mai stato impugnato da ai Parte_1
3 sensi dell'art. 827 e ss cpc. Assumeva il primo Giudice che non aveva pregio la difesa dell'opponente secondo cui la condanna alle spese contenuta nel lodo non avesse efficacia esecutiva, posto che detta esecutività era da considerarsi comunque quella propria delle sentenze di condanna alla rifusione delle spese di lite, a mente delll disciplina prevista dall'art. 824 cpc, tanto che il lodo era stato dichiarato esecutivo con il rammentato decreto del Tribunale del 25 luglio 2022. Quanto alla difesa secondo cui dal credito azionato al monitorio si sarebbe dovuta detrarre la quota di spese gravante sulla convenuta opposta, essendo ella una delle tre parti del giudizio, il Tribunale osservava che, a definizione della lite, il lodo aveva posto a definitivo carico di le spese medesime, solo anticipate in via provvisoria dalle parti tenute Parte_1 verso l'organismo arbitrale in solido tra loro, di modo che, doveva ritenersi che CP_1 avesse titolo per ottenere il rimborso integrale delle spese anticipate, proprio in virtù dell'art. 1203 cc, avendo interesse a soddisfare il debito a cui era tenuta con altri o per altri. In definitiva, il primo Giudice riteneva l'opposizione infondata, così confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite secondo soccombenza.
Come accennato, ha interposto appello avverso la sentenza in questione, Parte_1 articolando un unico motivo di gravame afferente al capo della sentenza che ha rigettato l'opposizione in punto asserita necessaria detrazione dal credito vantato da della CP_1 quota di un terzo delle spese di funzionamento dell'arbitrato, essendo tre le parti in causa. A detta dell'impugnante il Tribunale avrebbe scorrettamente applicato la disciplina della surrogazione legale, posto che aveva interesse al pagamento solo in quanto CP_1 debitrice solidale verso l'organismo arbitrale, solidarietà prevista espressamente dal regolamento di funzionamento dell'arbitrato amministrato. Inoltre, secondo il fatto che il Parte_1 lodo abbia posto le spese di funzionamento a suo esclusivo carico definitivo non sarebbe espressione di un accordo tra le parti tale da vincere la presunzione della ripartizione in quote eguali del debito tra i soggetti tenuti in solido. Sotto altro profilo, l'impugnante ha evidenziato che il lodo sarebbe sub judice dinanzi all'intestata Corte di Appello e che, anche se la pronuncia arbitrale fosse da reputarsi definitiva, la stessa legittimerebbe l'appellata ad agire sulla scorta del titolo giudiziale separato e non collidente con il titolo legale azionato nella presente sede. In altre parole, secondo neppure la pronuncia definitiva del lodo potrebbe costiture Parte_1
4 motivo di superamento della presunzione di cui all'art. 1298 cc in tema di parità di riparto interno tra i condebitori dell'obbligazione solidale, essendo la pronuncia fatto successivo al sorgere dell'obbligazione verso l'organismo arbitrale non avente natura di accordo negoziale. In conclusione, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata e, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituendosi nella presente fase di appello, ha proposto le sue Controparte_1 difese, sostenendo l'infondatezza del gravame e concludedno per la conferma della sentenza di prime cure.
*****
1 – Preliminarmente, va chiarito che l'appello proposto da muove Parte_1 dall'affermazione che controparte abbia agito in giudizio invocando la surrogazione nei diritti dell'organo arbitrale circa il credito da riscossione delle spese di funzionamento dell'arbitrato, posto che la stessa, affermando di avere pagato in via anticipata quanto richiesto per il giudizio, ritiene di essersi surrogata nel relativo diritto di credito ai sensi dell'art. 1203 n. 3) cc, norma questa che in sé non esclude che, nel caso il cui vi sia una obbligazione solidale passiva, il condebitore adempiente possa surrogarsi nei diritti del creditore essendo l'azione di regresso concessa al debitore adempiente in via alternativa (Cass. n. 12957/2021). Infatti, l'art. 1203 n. 3) cc, prevede che la surrogazione legale abbia luogo a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo, ma nel caso in cui il pagamento intervenga da parte del condebitore, interessato ad estingure l'obbligazione essendo tenuto per l'intero verso il creditore, la surrogazione non potrà consentire all'adempiente di pretendere a mezzo della surrogazione il pagamento dell'intero credito, posto che nei rapporti interni tra coobbligati l'obbligazione continua a dividersi tra i diversi debitori ed in parti eguali ove non risultino quote tra loro differenti, a norma dell'art. 1298 cc, cosicchè il debitore in solido che abbia pagato potrà ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi norma dell'art. 1299 cc. In effetti, nell'azione di regresso fra condebitori, prevista dall'art. 1299 cc, il debitore che ha adempiuto il debito comune fa valere il suo diritto alla surrogazione legale a
5 norma dell'art. 1203 n. 3) cc. In detta prospettiva, il loro arbitrale, nel regolare le spese di funzionamento ha mantenuto ferma la solidarietà del relativo obbligo di pagamento in capo a tutte le parti del procedimento, per cui da questo punto di vista, il motivo di impugnazione parrebbe fondato, avendo il Giudice scorrettamente considerato che potesse CP_1 esercitare il proprio credito in modo integrale e non nei limiti dell'art. 1299 cc.
1.1– Senonché, al di là della qualificazione giuridica della pretesa fatta valere in giudizio dall'odierna appellata in termini di surrogazione legale nei diritti del creditore, va detto che già in sede monitoria aveva chiarito che, in ogni caso, il suo diritto di essere CP_1 rimborsata totalmente delle spese anticipate era sorto in ragione del fatto che il lodo aveva previsto la condanna di quale soccombente, all'integrale pagamento delle spese Parte_1 di funzionamento, secondo quanto chiaramente indicato al capo n. 3) del dispositivo della pronuncia, pur rimanendo solidale l'obbligazione di pagamento delle ridette spese in favore dell'arbitro, tanto da precisare che il proprio credito da rimborso sarebbe divenuto esigibile al momento della pronuncia del lodo e all'esito del giudizio arbitrale. In altri termini, una volta allegate le circostanze di fatto idonee a fondare la domanda di pagamento azionata al monitorio, indipendentemente dalla qualificazione del credito in termini di surrogazione legale, la domanda poteva e doveva considerarsi fondata proprio in ragione di dette chiare allegazioni, ovvero in ragione della disciplina prevista dall'art. 814 cpc, secondo cui le parti dell'arbitrato sono tenute solidalmente al pagamento delle spese e degli onorari dell'arbitro, salvo rivalsa tra di loro, ed in ragione del fatto che il lodo ha gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 842 bis cpc. In altri termini, una volta che il lodo ha condannato al pagamento delle spese di funzionamento pur permanendo l'obbligo solidale di tutte le parti Parte_1 verso l'organismo arbitrale, aveva legittima rivalsa integrale sulle spese CP_1 anticipate nei confronti della controparte totalmente soccombente. Il fatto, poi, che l'appellante abbia allegato che il lodo sarebbe stato impugnato, a smentita di quanto affermato in punto dal
Tribunale, non trova alcun riscontro in atti.
2 – In definitiva, il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere confermato seppure con parziale diversa motivazione rispetto a quella espressa in argomento dal primo Giudice. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate in applicazione del
6 D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni, tenuto conto del valore della controversia. Infine, il rigetto del gravame, comporta la necessità di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. Parte_1
897/2024, pubblicata il 18 aprile 2024;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente grado di appello che si liquidano in euro 3.966,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
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