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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
RG nr. 597/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Silvia Burelli Giudice dott. Nicola Armienti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 05/12/2024 da p.i. ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. Marco Cappelletto e avv. Maria Giovanna Corti, elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Venezia-Mestre, Via G. Pepe n. 6, Parte appellante contro
e , Controparte_1 CP_2 con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Patanè e dell'avv. Roberta Patanè domicilio eletto digitalmente (pec:
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Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 628/2024 resa dal Tribunale di Venezia in data 23.10.2024 e pubblicata in pari data, notificata il 6.11.2024
In punto: retribuzione.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito - In riforma della sentenza n. 628/2024, pubblicata in data 23.10.2024, resa inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.L. n. 258/2024, notificata in data 6.11.2024, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge. In via istruttoria (...)
Per parte appellata: Voglia Codesta Corte d'Appello adita, totalmente rigettare il ricorso in appello notificato dalla per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto; - confermare in ogni Parte_2 sua parte la sentenza n. 628/2024 resa nel procedimento già annotato al NRG 258/2024, immune da vizi logici e giuridici;
- nella non temuta ipotesi di adesione di Codesta adita Corte alle richieste istruttorie
1 proposte da parte appellante in via istruttoria, si chiede a Codesta Corte d'Appello, ove ne ravvisasse i presupposti in fatto e in diritto, la nomina di idoneo C.T.U. con il fine precipuo di verificare l'ammontare delle somme dovute dalla soc. ai lavoratori per le causali di cui in atti;
condannare la società Parte_1
in persona del legale rappresentate pro tempore. c.f. / p.iva con sede Parte_1 P.IVA_1
0161 Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1 al pagam compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA, se dovuta, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che all'uopo ne fanno espressa dichiarazione.
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza oggetto di gravame il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso presentato dai ricorrenti e macchinista e CP_1 Pt_3 capotreno dipendenti della società con il quale Parte_1 chiedevano l'accertamento del diritto e la conseguente condanna della società al pagamento delle indennità di utilizzazione professionale e di assenza dalla residenza per entrambi e, limitatamente alla sola , le indennità di scorta CP_2
e le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno.
1.1 Nel merito riteneva fondate le pretese dei ricorrenti in ragione dell'orientamento comunitario espresso dall'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, recepito dal d.lgs. 66/2003, e confermato dalla giurisprudenza (ex multis sentenza del 12 giugno 2014, , C-118/13) in base al quale la CP_3 retribuzione dei giorni di ferie deve essere quanto più corrispondente alla retribuzione percepita nei periodi di presenza al lavoro, al fine di evitare che il lavoratore sia disincentivato dal fruirne, sacrificando un diritto irrinunciabile. Precisava che non aveva rilevanza l'avvenuta esclusione delle voci variabili nel calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, sebbene effettuata con l'accordo della contrattazione collettiva.
Nel caso di specie, il primo giudice evidenziava che le indennità oggetto di causa erano intrinsecamente legate alle mansioni svolte dai lavoratori, essendo finalizzate a retribuire l'attività di conduzione dei treni e lo svolgimento di attività lavorativa in un luogo differente da quello di assegnazione;
le altre due indennità, ovvero l'indennità di scorta vetture eccedenti e l'indennità per provvigioni per vendita titoli di viaggio, limitate alla sola in quanto CP_2 capotreno, sono dirette a compensare il disagio di dover effettuare il controllo di un numero maggiore di vetture e di emettere dei titoli di viaggio a favore dei passeggeri sprovvisti. Pertanto, tutte concorrevano alla definizione della retribuzione spettante ai ricorrenti.
2 Il giudice di prime cure valutava se la mancata corresponsione delle indennità in corrispondenza dei giorni di ferie avrebbe avuto un impatto disincentivante per la fruizione delle medesime, valutandone ex ante la potenziale dissuasività, secondo gli insegnamenti della CGUE. Nello specifico, l'importo delle indennità incideva più del 30% sulla retribuzione mensile complessiva, che il primo giudice riteneva sufficientemente incisiva per dissuadere i lavoratori dal fruire, integralmente o in parte, delle ferie.
1.2 Il giudice di prime cure rigettava poi l'eccezione di prescrizione sollevata da in ragione dell'adesione all'orientamento espresso con la sentenza Parte_1
26246/2022 della Corte di Cassazione.
Infine, precisava le modalità di ricalcolo delle differenze retributive e precisava come le quattro settimane di ferie dovessero essere intese come 28 giorni di calendario e non di lavoro effettivo.
Le spese di lite seguivano il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
2. Avverso la sentenza proponeva appello , con atto depositato Parte_1 in data 5/12/2024.
2.1 Con il primo motivo d'appello la società lamentava il difetto di allegazione e prova degli elementi costitutivi della domanda di controparte, che si sarebbe limitata alla semplice elencazione delle voci stipendiali non considerate nella retribuzione delle giornate di ferie, determinando così la violazione dell'articolo 2697 c.c. Precisava poi l'impossibilità di sopperire a tali carenze in una fase successiva alla presentazione del ricorso, in ragione della decadenza ex art. 414 c.p.c., o con i documenti allegati agli atti di causa. A sostegno richiamava giurisprudenza di merito e di legittimità.
2.2 Con il secondo motivo d'appello riproponeva l'eccezione di Parte_1 prescrizione già sollevata in primo grado in relazione alle differenze retributive maturate fino al 18.7.2018, ovvero i cinque anni antecedenti alla presentazione del ricorso al Tribunale di Venezia. La società riteneva infatti che i lavoratori - a cui è applicabile l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori modificato ex lege 92/2012 - non possano invocare l'esistenza di un metus verso il datore di lavoro che impedisca loro l'esercizio dei propri diritti in costanza di rapporto, essendo intervenute recenti pronunce della Corte Costituzionale che hanno esteso la tutela reintegratoria e di fatto ripristinato l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori alla versione antecedente le modifiche introdotte con “legge Fornero” e “Jobs Act”.
3 2.3 Con il terzo motivo d'appello la società censurava la sentenza nella parte in cui riconosceva ai lavoratori il diritto al pagamento delle indennità di utilizzazione professionale e di assenza dalla residenza ed inoltre, con riferimento alla , che opera in qualità di capotreno, delle indennità di CP_2 scorta vetture eccedenti e di provvigione per vendita titoli di viaggio a bordo treno.
Con una lunga riflessione l'appellante lamentava un'adesione acritica, da parte del giudice di prime cure, alle motivazioni delle sentenze di legittimità n. 13932/2024, 22401/2020 e 13425/2019, mentre a suo avviso sarebbe stata più aderente ai principi comunitari una valutazione specifica del caso concreto, da effettuare sulla base della “paragonabilità” tra retribuzione delle giornate ordinarie e delle giornate di ferie, che non dovrebbero necessariamente coincidere.
Nello specifico, ricordava l'indeterminatezza del concetto di retribuzione, la cui determinazione è demandata alla contrattazione tra le parti sociali;
pertanto, è precluso al giudice sostituirsi all'autonomia delle parti, ad eccezione dei casi di violazione di legge. Nel caso di specie, essendoci una specifica disposizione ad occuparsi della retribuzione dei giorni di assenza (art. 31 co. 5 CA 2016), l'appellante riteneva che nulla fosse dovuto in quanto era stato corrisposto quanto statuito dalle parti sociali.
aggiungeva poi che il giudice di prime cure avrebbe travisato la Parte_1 giurisprudenza della CGUE in merito alla retribuzione delle giornate di ferie, di cui la Corte aveva escluso la necessaria coincidenza con la retribuzione ordinaria, introducendo in tal senso il concetto di “paragonabilità” di cui sopra, ed evidenziato il ruolo centrale della contrattazione collettiva in materia;
a sostegno richiamava giurisprudenza di merito. In ogni caso, precisava che la giurisprudenza europea si era pronunciata su casistiche differenti, in cui la retribuzione delle giornate di ferie era completamente esclusa.
L'appellante a questo punto analizzava le indennità oggetto di causa, lamentando la mancata considerazione, da parte del giudice di prime cure, dell'evoluzione storica dell'indennità di utilizzazione professionale, oggi distinta in due fattispecie, previste al comma 4 e al comma 5 dell'articolo 31 del contratto aziendale 2016: la è infatti distinta in base allo svolgimento di prestazione completa o incompleta e le giornate di ferie verrebbero ricomprese nella seconda fattispecie. Ciò dimostrerebbe una valutazione delle
4 parti sociali, la cui valutazione sarebbe insindacabile, e rispetterebbe il criterio di “paragonabilità” previsto dalla CGUE. L'indennità di assenza dalla residenza sarebbe stata invece deliberatamente esclusa dalle parti sociali nel calcolo della retribuzione delle giornate di ferie, in ragione della corresponsione dell'indennità di turno ex art. 81 del contratto aziendale 2016, migliorativa rispetto alla prima. In aggiunta a ciò, la società precisava come l'indennità di assenza dalla residenza non dovrebbe essere considerata nel calcolo della retribuzione delle giornate di ferie in quanto assimilabile a un rimborso spese, non essendo oggetto di imposizione fiscale e contributiva;
costituirebbe pertanto un'indennità di trasferta, la cui natura risarcitoria (e non retributiva) sarebbe avvalorata da sentenze della Corte di Cassazione. L'indennità di scorta vetture eccedenti, invece, sarebbe stata erroneamente riconosciuta dal giudice di prime cure in quanto altamente variabile e legata al materiale assegnato al capotreno giorno per giorno;
carattere eventuale che condivide con l'indennità per le provvigioni per vendita di titoli a bordo treno.
La società censurava poi la sentenza nella parte in cui si limitava a valutare la potenziale dissuasività dell'eliminazione delle indennità nella fruizione delle ferie. In tal modo il giudice di prime cure non avrebbe rispettato gli insegnamenti della Suprema Corte che, con le sentenze 20216/2022 e 18160/2023, indicava come la valutazione sulla dissuasività dal godimento delle ferie vada fatta ex ante. Nel caso di specie, i lavoratori avrebbero sempre goduto delle ferie, andando oltre il limite contrattuale di venti giorni l'anno e non risultando dissuasi dal goderne. In aggiunta a ciò, il giudice di prime cure avrebbe dovuto verificare la dissuasività valutando annualmente e non mensilmente l'asserita perdita in relazione alla retribuzione.
A sostegno delle proprie tesi richiamava giurisprudenza di merito, in Parte_1 particolare sentenze della Corte d'Appello di Torino, che confermava l'esclusione delle due indennità dal calcolo della retribuzione delle giornate di ferie. Non ignorava le sentenze 13932/2024 e 13972/2024 della Corte di Cassazione, a favore di alcuni dipendenti dell'azienda, che venivano censurate nella parte in cui non verificavano caso per caso la concreta efficacia deterrente del compenso percepito dal lavoratore e nella parte in cui disponevano una valutazione su base mensile e non annuale della deterrenza, evidenziando l'impossibilità di stabilire preventivamente la retribuzione mensile da prendere come parametro.
5 Infine, la società concludeva ricordando come la nullità di una norma collettiva possa essere ravvisata soltanto a fronte di una violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. che, nel caso di specie, non si sarebbe verificata.
2.4 Con il quarto e ultimo motivo d'appello la società contestava le modalità di calcolo delle differenze retributive utilizzato dal giudice di prime cure e rivendicava l'adozione del criterio utilizzato nei propri conteggi di parte.
3. Si costituivano ritualmente i lavoratori che contestavano le difese avverse e chiedevano la conferma della sentenza.
3.1 Preliminarmente gli appellati contestavano l'avversa eccezione di genericità del ricorso di primo grado evidenziando come fossero state precisamente indicate le attività svolte dai lavoratori e richiamando la recente sentenza di codesta Corte, n. 617/2024. La medesima sentenza veniva in soccorso per contestare l'avversa eccezione di prescrizione, che si affiancava al richiamo della sentenza 26246/2022 della Corte di Cassazione.
3.2 Nel merito, i lavoratori precisavano come non avessero fatto alcun riferimento al principio di onnicomprensività della retribuzione, non ritenendo che il loro diritto fosse basato su tale principio, bensì su quanto stabilito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, che calcola la retribuzione delle ferie “in modo tale da coincidere” con la retribuzione ordinaria. Valorizzavano a tal fine le numerose e recenti sentenze della Corte di Cassazione inerenti alle medesime tematiche.
Gli appellati a questo punto analizzavano la natura delle indennità richieste e dimostravano la loro stretta connessione con l'attività lavorativa svolta, in risposta alle contestazioni di controparte;
a sostegno, richiamavano giurisprudenza di merito e di legittimità.
Sempre mediante lunghi richiami giurisprudenziali i lavoratori ribadivano la necessità del mantenimento della retribuzione ordinaria in relazione ai giorni di ferie, in modo da evitare l'insorgenza di alcun effetto dissuasivo nella fruizione delle ferie in ragione di una retribuzione più bassa rispetto ai periodi di lavoro effettivo. Contestavano le modalità di calcolo avverse (su base annua) sull'incidenza delle voci retributive, richiamando giurisprudenza di merito che valorizzava un confronto su periodi più brevi e significativi per i lavoratori.
6 Concludevano contrastando l'ultimo motivo avverso in merito all'uso del divisore 26, richiesto da controparte. Anche in questo caso veniva richiamata giurisprudenza di merito al fine di sostenere la correttezza del criterio dell'effettività.
4. La controversia, iscritta a ruolo in data 5/12/2024, è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 30/1/2025.
*
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato alla luce dei principi già espressi da questa Corte in coeve pronunce, qui appresso sinteticamente riportati.
6. Il primo motivo di gravame - relativo alla nullità del libello introduttivo – non può essere accolto come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Osserva il Collegio come, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso.
La nullità, quindi, sussiste allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (cfr. cass. civ. 3143/2019).
Tali ipotesi di nullità non sussistono nel caso di specie, poiché il ricorso contiene la domanda di condanna generica di pagamento durante il godimento delle ferie di somme a titolo di retribuzione comprensiva delle varie indennità menzionate nell'esposizione in fatto della presente sentenza, con indicazione dunque delle norme di legge e contrattuali sulle quali la domanda stessa era fondata, quindi con sufficiente allegazione del petitum e della causa petendi.
7 7. Anche il secondo motivo non merita di essere accolto.
A tale proposito va richiamato l'orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro con pronunce di questa Corte territoriale (sentenza n. 588/2021 nonché n. 673/2022 della Corte di Appello Venezia, Sezione Lavoro), questione peraltro esaminata in termini assolutamente conformi nel costrutto argomentativo anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26246/2022 (recentemente confermata da Cass. n. 11766/2024).
La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”
Nemmeno giova all'appellante il richiamo operato alle recenti sentenze della Corte Costituzionale n. 128/2024 e 129/2024 laddove non solo le pronunce si riferiscono a tutele diverse da quelle di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ma anche perché anche nella disciplina del c.d. job act cui al Dlgs n. 23/2025 (c.d. tutele crescenti) risultante dagli interventi del giudice delle leggi non è prevista un'esclusiva tutela reintegratoria avverso i licenziamenti legittimi.
8. Il terzo motivo di vero e proprio merito deve essere parimenti disatteso.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. cass. civ. 13428/2019 e cass. civ. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione" riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Tale norma dispone che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
La CGUE, con le sentenze LI e altri (C-155/10) e LO (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale, ha interpretato tale norma nel senso che
8 l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali).
Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del
“valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (cfr. cass. civ. 13428/2019 cit.).
Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del Dlgs. 66/2003 ed è inderogabile dalle fonti negoziali/collettive in ossequio al principio di primazia del diritto UE.
Sulle questioni oggetto di controversia la Suprema Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. da ultimo Cass. n. 14089/2024, Cass. n. 13932/2024 in contenzioso relative alle cd. indennità di Controparte_5
9 utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti a favore) le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
Con specifico riferimento alla contestazione di assenza di un nesso intrinseco con le mansioni svolte dai ricorrenti e con la loro qualificazione professionale degli emolumenti denominati “indennità scorta vetture eccedenti” e
“provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”, trattandosi di competenze occasionale e non continuative, osserva la Corte che:
➢ la prima indennità vale a compensare il disagio di dover effettuare il controllo di un numero maggiore di vetture, e si configura così quale maggiorazione dell'indennità di scorta;
➢ la seconda consiste in un'indennità inerente ad una mansione tipica del capotreno, che controlla i titoli di viaggio e cura la regolarizzazione degli stessi con emissioni di eventuali nuovi biglietti e sanzioni – e che pertanto ha certamente natura retributiva - essendo volte a compensare il disagio di dover procedere all'emissione dei titoli di viaggio di cui i passeggeri risultano sprovvisti, non limitando la propria attività al mero controllo.
Dunque, l'aleatorietà o l'occasionalità è forse meglio contenuta nella nozione di variabilità della voce, non prevedibile ex ante, ma nondimeno rientrante nelle mansioni ordinarie del , sicché entrambe tali voci, alla luce dei Parte_4 principi in precedenza evidenziati, devono includersi nella retribuzione feriale.
In conclusione, tutti gli emolumenti sopra esaminati presentano, quindi, i requisiti fissati dalla giurisprudenza della C.G.U.E. perché essi siano inclusi nella retribuzione da corrispondere durante i periodi feriali.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiere secondo fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato
10 nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Sotto entrambi gli aspetti l'impugnata decisione risulta pienamente condivisibile.
Nel caso di specie si tratta di quote la cui entità è solo apparentemente contenuta e può apprezzarsi, nella sua effettiva portata, proprio alla luce di una comparazione su base mensile.
Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alle parti variabili, secondo la corretta valutazione operata dal primo Giudice.
Dunque, non è condivisibile l'affermazione dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la retribuzione delle ferie debba coincidere con quella dei giorni di lavoro, mentre la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”, come condiviso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 457/2022 (annullata con rinvio da Cass. n. 14089/2024 cit.).
Osserva la Corte, infine, che l'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 delega alla contrattazione collettiva solo l'introduzione di disposizioni di miglior favore o la disciplina della fruizione delle ferie, null'altro.
Di conseguenza, stante la natura imperativa ed incondizionata delle disposizioni contenute nell'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE e nell'art. 7
11 c. 1 Dir. 2003/88, come interpretate dalla Corte di Giustizia, le stesse si sostituiscono automaticamente ex art. 1419 co. 2 c.c. a tutte le norme in contrasto, senza che la nullità possa estendersi all'intero testo contrattuale o alla intera clausola regolatrice dell'istituto.
9. Il quarto motivo è infondato tenuto anche conto di quanto illustrato nel precedente punto 8.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile essendo a tal fine idoneo un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (cfr. C- 385/17, TORSTEN HEIN, punto 37).
Osserva inoltre la Corte che nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28, non essendoci alcun richiamo ai riposi intermedi.
10. Le spese del grado seguono la soccombenza (valore di causa superiore indeterminabile) e vengono liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 (in ragione della serialità del contenzioso), al limitato aumento ai sensi del disposto dell'art. 4 comma 2° (tenuto conto della ripetitività delle difese essendo le posizioni dei lavoratori appellati sovrapponibili) ed alle tariffe professionali vigenti, senza tenere conto delle spese relative alla fase istruttoria.
11. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle
12 spese del grado di giudizio, liquidate in € 4.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore della parte appellata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 30 gennaio 2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Silvia Burelli Giudice dott. Nicola Armienti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 05/12/2024 da p.i. ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. Marco Cappelletto e avv. Maria Giovanna Corti, elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Venezia-Mestre, Via G. Pepe n. 6, Parte appellante contro
e , Controparte_1 CP_2 con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Patanè e dell'avv. Roberta Patanè domicilio eletto digitalmente (pec:
Email_1 Email_2
Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 628/2024 resa dal Tribunale di Venezia in data 23.10.2024 e pubblicata in pari data, notificata il 6.11.2024
In punto: retribuzione.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito - In riforma della sentenza n. 628/2024, pubblicata in data 23.10.2024, resa inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.L. n. 258/2024, notificata in data 6.11.2024, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge. In via istruttoria (...)
Per parte appellata: Voglia Codesta Corte d'Appello adita, totalmente rigettare il ricorso in appello notificato dalla per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto; - confermare in ogni Parte_2 sua parte la sentenza n. 628/2024 resa nel procedimento già annotato al NRG 258/2024, immune da vizi logici e giuridici;
- nella non temuta ipotesi di adesione di Codesta adita Corte alle richieste istruttorie
1 proposte da parte appellante in via istruttoria, si chiede a Codesta Corte d'Appello, ove ne ravvisasse i presupposti in fatto e in diritto, la nomina di idoneo C.T.U. con il fine precipuo di verificare l'ammontare delle somme dovute dalla soc. ai lavoratori per le causali di cui in atti;
condannare la società Parte_1
in persona del legale rappresentate pro tempore. c.f. / p.iva con sede Parte_1 P.IVA_1
0161 Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1 al pagam compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA, se dovuta, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che all'uopo ne fanno espressa dichiarazione.
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza oggetto di gravame il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso presentato dai ricorrenti e macchinista e CP_1 Pt_3 capotreno dipendenti della società con il quale Parte_1 chiedevano l'accertamento del diritto e la conseguente condanna della società al pagamento delle indennità di utilizzazione professionale e di assenza dalla residenza per entrambi e, limitatamente alla sola , le indennità di scorta CP_2
e le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno.
1.1 Nel merito riteneva fondate le pretese dei ricorrenti in ragione dell'orientamento comunitario espresso dall'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, recepito dal d.lgs. 66/2003, e confermato dalla giurisprudenza (ex multis sentenza del 12 giugno 2014, , C-118/13) in base al quale la CP_3 retribuzione dei giorni di ferie deve essere quanto più corrispondente alla retribuzione percepita nei periodi di presenza al lavoro, al fine di evitare che il lavoratore sia disincentivato dal fruirne, sacrificando un diritto irrinunciabile. Precisava che non aveva rilevanza l'avvenuta esclusione delle voci variabili nel calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, sebbene effettuata con l'accordo della contrattazione collettiva.
Nel caso di specie, il primo giudice evidenziava che le indennità oggetto di causa erano intrinsecamente legate alle mansioni svolte dai lavoratori, essendo finalizzate a retribuire l'attività di conduzione dei treni e lo svolgimento di attività lavorativa in un luogo differente da quello di assegnazione;
le altre due indennità, ovvero l'indennità di scorta vetture eccedenti e l'indennità per provvigioni per vendita titoli di viaggio, limitate alla sola in quanto CP_2 capotreno, sono dirette a compensare il disagio di dover effettuare il controllo di un numero maggiore di vetture e di emettere dei titoli di viaggio a favore dei passeggeri sprovvisti. Pertanto, tutte concorrevano alla definizione della retribuzione spettante ai ricorrenti.
2 Il giudice di prime cure valutava se la mancata corresponsione delle indennità in corrispondenza dei giorni di ferie avrebbe avuto un impatto disincentivante per la fruizione delle medesime, valutandone ex ante la potenziale dissuasività, secondo gli insegnamenti della CGUE. Nello specifico, l'importo delle indennità incideva più del 30% sulla retribuzione mensile complessiva, che il primo giudice riteneva sufficientemente incisiva per dissuadere i lavoratori dal fruire, integralmente o in parte, delle ferie.
1.2 Il giudice di prime cure rigettava poi l'eccezione di prescrizione sollevata da in ragione dell'adesione all'orientamento espresso con la sentenza Parte_1
26246/2022 della Corte di Cassazione.
Infine, precisava le modalità di ricalcolo delle differenze retributive e precisava come le quattro settimane di ferie dovessero essere intese come 28 giorni di calendario e non di lavoro effettivo.
Le spese di lite seguivano il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
2. Avverso la sentenza proponeva appello , con atto depositato Parte_1 in data 5/12/2024.
2.1 Con il primo motivo d'appello la società lamentava il difetto di allegazione e prova degli elementi costitutivi della domanda di controparte, che si sarebbe limitata alla semplice elencazione delle voci stipendiali non considerate nella retribuzione delle giornate di ferie, determinando così la violazione dell'articolo 2697 c.c. Precisava poi l'impossibilità di sopperire a tali carenze in una fase successiva alla presentazione del ricorso, in ragione della decadenza ex art. 414 c.p.c., o con i documenti allegati agli atti di causa. A sostegno richiamava giurisprudenza di merito e di legittimità.
2.2 Con il secondo motivo d'appello riproponeva l'eccezione di Parte_1 prescrizione già sollevata in primo grado in relazione alle differenze retributive maturate fino al 18.7.2018, ovvero i cinque anni antecedenti alla presentazione del ricorso al Tribunale di Venezia. La società riteneva infatti che i lavoratori - a cui è applicabile l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori modificato ex lege 92/2012 - non possano invocare l'esistenza di un metus verso il datore di lavoro che impedisca loro l'esercizio dei propri diritti in costanza di rapporto, essendo intervenute recenti pronunce della Corte Costituzionale che hanno esteso la tutela reintegratoria e di fatto ripristinato l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori alla versione antecedente le modifiche introdotte con “legge Fornero” e “Jobs Act”.
3 2.3 Con il terzo motivo d'appello la società censurava la sentenza nella parte in cui riconosceva ai lavoratori il diritto al pagamento delle indennità di utilizzazione professionale e di assenza dalla residenza ed inoltre, con riferimento alla , che opera in qualità di capotreno, delle indennità di CP_2 scorta vetture eccedenti e di provvigione per vendita titoli di viaggio a bordo treno.
Con una lunga riflessione l'appellante lamentava un'adesione acritica, da parte del giudice di prime cure, alle motivazioni delle sentenze di legittimità n. 13932/2024, 22401/2020 e 13425/2019, mentre a suo avviso sarebbe stata più aderente ai principi comunitari una valutazione specifica del caso concreto, da effettuare sulla base della “paragonabilità” tra retribuzione delle giornate ordinarie e delle giornate di ferie, che non dovrebbero necessariamente coincidere.
Nello specifico, ricordava l'indeterminatezza del concetto di retribuzione, la cui determinazione è demandata alla contrattazione tra le parti sociali;
pertanto, è precluso al giudice sostituirsi all'autonomia delle parti, ad eccezione dei casi di violazione di legge. Nel caso di specie, essendoci una specifica disposizione ad occuparsi della retribuzione dei giorni di assenza (art. 31 co. 5 CA 2016), l'appellante riteneva che nulla fosse dovuto in quanto era stato corrisposto quanto statuito dalle parti sociali.
aggiungeva poi che il giudice di prime cure avrebbe travisato la Parte_1 giurisprudenza della CGUE in merito alla retribuzione delle giornate di ferie, di cui la Corte aveva escluso la necessaria coincidenza con la retribuzione ordinaria, introducendo in tal senso il concetto di “paragonabilità” di cui sopra, ed evidenziato il ruolo centrale della contrattazione collettiva in materia;
a sostegno richiamava giurisprudenza di merito. In ogni caso, precisava che la giurisprudenza europea si era pronunciata su casistiche differenti, in cui la retribuzione delle giornate di ferie era completamente esclusa.
L'appellante a questo punto analizzava le indennità oggetto di causa, lamentando la mancata considerazione, da parte del giudice di prime cure, dell'evoluzione storica dell'indennità di utilizzazione professionale, oggi distinta in due fattispecie, previste al comma 4 e al comma 5 dell'articolo 31 del contratto aziendale 2016: la è infatti distinta in base allo svolgimento di prestazione completa o incompleta e le giornate di ferie verrebbero ricomprese nella seconda fattispecie. Ciò dimostrerebbe una valutazione delle
4 parti sociali, la cui valutazione sarebbe insindacabile, e rispetterebbe il criterio di “paragonabilità” previsto dalla CGUE. L'indennità di assenza dalla residenza sarebbe stata invece deliberatamente esclusa dalle parti sociali nel calcolo della retribuzione delle giornate di ferie, in ragione della corresponsione dell'indennità di turno ex art. 81 del contratto aziendale 2016, migliorativa rispetto alla prima. In aggiunta a ciò, la società precisava come l'indennità di assenza dalla residenza non dovrebbe essere considerata nel calcolo della retribuzione delle giornate di ferie in quanto assimilabile a un rimborso spese, non essendo oggetto di imposizione fiscale e contributiva;
costituirebbe pertanto un'indennità di trasferta, la cui natura risarcitoria (e non retributiva) sarebbe avvalorata da sentenze della Corte di Cassazione. L'indennità di scorta vetture eccedenti, invece, sarebbe stata erroneamente riconosciuta dal giudice di prime cure in quanto altamente variabile e legata al materiale assegnato al capotreno giorno per giorno;
carattere eventuale che condivide con l'indennità per le provvigioni per vendita di titoli a bordo treno.
La società censurava poi la sentenza nella parte in cui si limitava a valutare la potenziale dissuasività dell'eliminazione delle indennità nella fruizione delle ferie. In tal modo il giudice di prime cure non avrebbe rispettato gli insegnamenti della Suprema Corte che, con le sentenze 20216/2022 e 18160/2023, indicava come la valutazione sulla dissuasività dal godimento delle ferie vada fatta ex ante. Nel caso di specie, i lavoratori avrebbero sempre goduto delle ferie, andando oltre il limite contrattuale di venti giorni l'anno e non risultando dissuasi dal goderne. In aggiunta a ciò, il giudice di prime cure avrebbe dovuto verificare la dissuasività valutando annualmente e non mensilmente l'asserita perdita in relazione alla retribuzione.
A sostegno delle proprie tesi richiamava giurisprudenza di merito, in Parte_1 particolare sentenze della Corte d'Appello di Torino, che confermava l'esclusione delle due indennità dal calcolo della retribuzione delle giornate di ferie. Non ignorava le sentenze 13932/2024 e 13972/2024 della Corte di Cassazione, a favore di alcuni dipendenti dell'azienda, che venivano censurate nella parte in cui non verificavano caso per caso la concreta efficacia deterrente del compenso percepito dal lavoratore e nella parte in cui disponevano una valutazione su base mensile e non annuale della deterrenza, evidenziando l'impossibilità di stabilire preventivamente la retribuzione mensile da prendere come parametro.
5 Infine, la società concludeva ricordando come la nullità di una norma collettiva possa essere ravvisata soltanto a fronte di una violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. che, nel caso di specie, non si sarebbe verificata.
2.4 Con il quarto e ultimo motivo d'appello la società contestava le modalità di calcolo delle differenze retributive utilizzato dal giudice di prime cure e rivendicava l'adozione del criterio utilizzato nei propri conteggi di parte.
3. Si costituivano ritualmente i lavoratori che contestavano le difese avverse e chiedevano la conferma della sentenza.
3.1 Preliminarmente gli appellati contestavano l'avversa eccezione di genericità del ricorso di primo grado evidenziando come fossero state precisamente indicate le attività svolte dai lavoratori e richiamando la recente sentenza di codesta Corte, n. 617/2024. La medesima sentenza veniva in soccorso per contestare l'avversa eccezione di prescrizione, che si affiancava al richiamo della sentenza 26246/2022 della Corte di Cassazione.
3.2 Nel merito, i lavoratori precisavano come non avessero fatto alcun riferimento al principio di onnicomprensività della retribuzione, non ritenendo che il loro diritto fosse basato su tale principio, bensì su quanto stabilito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, che calcola la retribuzione delle ferie “in modo tale da coincidere” con la retribuzione ordinaria. Valorizzavano a tal fine le numerose e recenti sentenze della Corte di Cassazione inerenti alle medesime tematiche.
Gli appellati a questo punto analizzavano la natura delle indennità richieste e dimostravano la loro stretta connessione con l'attività lavorativa svolta, in risposta alle contestazioni di controparte;
a sostegno, richiamavano giurisprudenza di merito e di legittimità.
Sempre mediante lunghi richiami giurisprudenziali i lavoratori ribadivano la necessità del mantenimento della retribuzione ordinaria in relazione ai giorni di ferie, in modo da evitare l'insorgenza di alcun effetto dissuasivo nella fruizione delle ferie in ragione di una retribuzione più bassa rispetto ai periodi di lavoro effettivo. Contestavano le modalità di calcolo avverse (su base annua) sull'incidenza delle voci retributive, richiamando giurisprudenza di merito che valorizzava un confronto su periodi più brevi e significativi per i lavoratori.
6 Concludevano contrastando l'ultimo motivo avverso in merito all'uso del divisore 26, richiesto da controparte. Anche in questo caso veniva richiamata giurisprudenza di merito al fine di sostenere la correttezza del criterio dell'effettività.
4. La controversia, iscritta a ruolo in data 5/12/2024, è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 30/1/2025.
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5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato alla luce dei principi già espressi da questa Corte in coeve pronunce, qui appresso sinteticamente riportati.
6. Il primo motivo di gravame - relativo alla nullità del libello introduttivo – non può essere accolto come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Osserva il Collegio come, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso.
La nullità, quindi, sussiste allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (cfr. cass. civ. 3143/2019).
Tali ipotesi di nullità non sussistono nel caso di specie, poiché il ricorso contiene la domanda di condanna generica di pagamento durante il godimento delle ferie di somme a titolo di retribuzione comprensiva delle varie indennità menzionate nell'esposizione in fatto della presente sentenza, con indicazione dunque delle norme di legge e contrattuali sulle quali la domanda stessa era fondata, quindi con sufficiente allegazione del petitum e della causa petendi.
7 7. Anche il secondo motivo non merita di essere accolto.
A tale proposito va richiamato l'orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro con pronunce di questa Corte territoriale (sentenza n. 588/2021 nonché n. 673/2022 della Corte di Appello Venezia, Sezione Lavoro), questione peraltro esaminata in termini assolutamente conformi nel costrutto argomentativo anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26246/2022 (recentemente confermata da Cass. n. 11766/2024).
La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”
Nemmeno giova all'appellante il richiamo operato alle recenti sentenze della Corte Costituzionale n. 128/2024 e 129/2024 laddove non solo le pronunce si riferiscono a tutele diverse da quelle di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ma anche perché anche nella disciplina del c.d. job act cui al Dlgs n. 23/2025 (c.d. tutele crescenti) risultante dagli interventi del giudice delle leggi non è prevista un'esclusiva tutela reintegratoria avverso i licenziamenti legittimi.
8. Il terzo motivo di vero e proprio merito deve essere parimenti disatteso.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. cass. civ. 13428/2019 e cass. civ. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione" riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Tale norma dispone che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
La CGUE, con le sentenze LI e altri (C-155/10) e LO (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale, ha interpretato tale norma nel senso che
8 l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali).
Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del
“valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (cfr. cass. civ. 13428/2019 cit.).
Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del Dlgs. 66/2003 ed è inderogabile dalle fonti negoziali/collettive in ossequio al principio di primazia del diritto UE.
Sulle questioni oggetto di controversia la Suprema Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. da ultimo Cass. n. 14089/2024, Cass. n. 13932/2024 in contenzioso relative alle cd. indennità di Controparte_5
9 utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti a favore) le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
Con specifico riferimento alla contestazione di assenza di un nesso intrinseco con le mansioni svolte dai ricorrenti e con la loro qualificazione professionale degli emolumenti denominati “indennità scorta vetture eccedenti” e
“provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”, trattandosi di competenze occasionale e non continuative, osserva la Corte che:
➢ la prima indennità vale a compensare il disagio di dover effettuare il controllo di un numero maggiore di vetture, e si configura così quale maggiorazione dell'indennità di scorta;
➢ la seconda consiste in un'indennità inerente ad una mansione tipica del capotreno, che controlla i titoli di viaggio e cura la regolarizzazione degli stessi con emissioni di eventuali nuovi biglietti e sanzioni – e che pertanto ha certamente natura retributiva - essendo volte a compensare il disagio di dover procedere all'emissione dei titoli di viaggio di cui i passeggeri risultano sprovvisti, non limitando la propria attività al mero controllo.
Dunque, l'aleatorietà o l'occasionalità è forse meglio contenuta nella nozione di variabilità della voce, non prevedibile ex ante, ma nondimeno rientrante nelle mansioni ordinarie del , sicché entrambe tali voci, alla luce dei Parte_4 principi in precedenza evidenziati, devono includersi nella retribuzione feriale.
In conclusione, tutti gli emolumenti sopra esaminati presentano, quindi, i requisiti fissati dalla giurisprudenza della C.G.U.E. perché essi siano inclusi nella retribuzione da corrispondere durante i periodi feriali.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiere secondo fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato
10 nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Sotto entrambi gli aspetti l'impugnata decisione risulta pienamente condivisibile.
Nel caso di specie si tratta di quote la cui entità è solo apparentemente contenuta e può apprezzarsi, nella sua effettiva portata, proprio alla luce di una comparazione su base mensile.
Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alle parti variabili, secondo la corretta valutazione operata dal primo Giudice.
Dunque, non è condivisibile l'affermazione dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la retribuzione delle ferie debba coincidere con quella dei giorni di lavoro, mentre la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”, come condiviso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 457/2022 (annullata con rinvio da Cass. n. 14089/2024 cit.).
Osserva la Corte, infine, che l'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 delega alla contrattazione collettiva solo l'introduzione di disposizioni di miglior favore o la disciplina della fruizione delle ferie, null'altro.
Di conseguenza, stante la natura imperativa ed incondizionata delle disposizioni contenute nell'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE e nell'art. 7
11 c. 1 Dir. 2003/88, come interpretate dalla Corte di Giustizia, le stesse si sostituiscono automaticamente ex art. 1419 co. 2 c.c. a tutte le norme in contrasto, senza che la nullità possa estendersi all'intero testo contrattuale o alla intera clausola regolatrice dell'istituto.
9. Il quarto motivo è infondato tenuto anche conto di quanto illustrato nel precedente punto 8.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile essendo a tal fine idoneo un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (cfr. C- 385/17, TORSTEN HEIN, punto 37).
Osserva inoltre la Corte che nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28, non essendoci alcun richiamo ai riposi intermedi.
10. Le spese del grado seguono la soccombenza (valore di causa superiore indeterminabile) e vengono liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 (in ragione della serialità del contenzioso), al limitato aumento ai sensi del disposto dell'art. 4 comma 2° (tenuto conto della ripetitività delle difese essendo le posizioni dei lavoratori appellati sovrapponibili) ed alle tariffe professionali vigenti, senza tenere conto delle spese relative alla fase istruttoria.
11. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle
12 spese del grado di giudizio, liquidate in € 4.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore della parte appellata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 30 gennaio 2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
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