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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/08/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
02 Seconda sezione
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice on. dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 4211 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del
2022 promossa da, con l'Avv. Matteo Marini Parte_1
-attrice contro
con l'Avv. Giampaolo Vitiello Controparte_1
-convenuto
Oggetto: risarcimento danni
A seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte inviate telematicamente dai difensori delle parti per come di seguito riportate:
Parte attrice: “…insiste affinché la causa venga rimessa in istruttoria al fine di espletare la TU richiesta. Ciò detto, la sig.ra rassegna le proprie conclusioni Pt_1 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.:
IN VIA ISTRUTTORIA : chiede ammettersi idonea C.T.U. medico-legale volta ad accertare la compatibilità delle lesioni all'integrità psicofisica denunciata e riscontrata con i fatti lamentanti nel sinistro per cui è causa e accertare e quantificare le lesioni effettivamente patite dall'attrice nel sinistro per cui è causa, con particolare riferimento alla misura dei postumi invalidanti, la durata della malattia e la congruità delle spese mediche sostenute, con nomina di un ausiliario o di autonomo CTU per la valutazione delle conseguenze psicologiche sofferte a causa dell'evento dannoso. NEL MERITO: Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del
in persona dell'Amministratore di Controparte_2 condominio pro tempore, , con sede legale in Via Aretina 21/23 R, Controparte_3
, c.f.p.iva per il sinistro avvenuto in data 29.05.2021 alla Sig.ra CP_2 P.IVA_1
condannare il medesimo, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla Parte_1
Sig.ra quantificati nella somma di Euro 40.577,95=, come meglio Parte_1 specificato in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 29.05.2021 al saldo effettivo, ovvero anche in caso di concorso di colpa, alla maggiore o minore somma risultante di giustizia o di equità anche a seguito dell'espletanda istruttoria;
- condannare, altresì, il , al pagamento della Controparte_2 somma di Euro 1.198,00= a titolo di danno patrimoniale per le spese legali stragiudiziali sostenute, per i motivi esposti in narrativa;
IN IPOTESI: accertata la responsabilità ex art. 2043 del , in persona Controparte_2 dell'Amministratore di condominio pro tempore, , con sede legale in Controparte_3
Via Aretina 21/23 R, , c.f.p.iva per il sinistro avvenuto in data CP_2 P.IVA_1
29.05.2021 alla Sig.ra condannare il medesimo, al risarcimento di Parte_1 tutti i danni patiti dalla Sig.ra quantificati nella somma di Euro Parte_1
40.577,95=, come meglio specificato in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 29.05.2021 al saldo effettivo, ovvero anche in caso di concorso di colpa, alla maggiore o minore somma risultante di giustizia o di equità anche a seguito dell'espletanda istruttoria;
Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, così giudicare:
In tesi: - respingere le domande proposte dalla sig.ra nei confronti Parte_1 del condominio Via Filippo Degli Ugoni n. 23-25 in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per le ragioni esposte nel presente atto e per tutte le altre che verranno eventualmente illustrate in corso di causa;
In ipotesi e senza che ciò implichi ammissione:
Pag. 2 di 11 - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda della sig.ra
Parte_1
- ritenere il condominio Via Filippo Degli Ugoni n. 23-25 tenuto nei limiti del danno risarcibile all'infortunata nonché nei limiti della quota di responsabilità e di incidenza causale esclusivamente imputabili al condominio Via Filippo Degli Ugoni n. 23-25 anche alla luce della condotta colposa della attrice ex art. 1227 c.c., previa deduzione degli importi relativi alla quota millesimale di proprietà di essa attrice pari a
31,23/1000;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge.”
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie contenute nella II° memoria ex art.
183 C. VI° c.p.c. e non ammesse, evidenziando la rilevanza di tutti i capitoli di prova dedotti poichétesi a dimostrare la corretta manutenzione delle scale da parte del
.”. CP_2
IN FATTO ED IN DIRITTO
In fatto
La Sig.ra la sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
per sentir accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_4 medesimo per l'infortunio in cui veniva coinvolta in data 29/05/2021, mentre scendeva le scale dello stabile condominiale, a causa di una “macchia di liquido scivoloso presente sui gradini” delle stesse.
La sig.ra ha assunto come l'infortunio in oggetto sia stato originato Pt_1 esclusivamente dalla violazione degli obblighi di custodia che incombono sul ai sensi dell'art. 2051 c.c. riguardo alla messa in sicurezza e manutenzione CP_2 delle scale condominiali per la mancata pulizia del suddetto gradino sul quale era presente del liquido trasparente e scivoloso che creava insidia e trabocchetto.
La sig.ra ha infine asserito di aver riportato a seguito della caduta de qua Pt_1 lesioni personali di cui ha chiesto il ristoro.
Pag. 3 di 11 Nel costituirsi in giudizio il ha contestato integralmente, sia in fatto che in CP_2 diritto, quanto dedotto ex adverso, rilevando l'assoluta infondatezza della domanda azionata dall'odierna attrice nonché insistendo per il rigetto della domanda.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI n. 1, 2 e 3 c.p.c., la causa è stata istruita con acquisizione della produzione documentale depositata dalle parti e con ammissione della prova testimoniale rigettata la richiesta di TU medico legale (vedi ordinanza del
27.03.2024).
La causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
In diritto
Si premette che difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, facendo applicazione del principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 11458 dell'11.5.2018).
Tanto doverosamente premesso, si rileva come la fattispecie dedotta in lite è disciplinata dall'art. 2051 c.c..
Com'è noto, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente il fondamento della stessa
è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie aquiliana sopracitata.
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento solo in tale caso essendo possibile valutare se il danno sia stata la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa, e dunque alla derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa. Diversamente, spetta al convenuto
Pag. 4 di 11 la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in tema di responsabilità da cose in custodia ha affermato (v. ex multis Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est. Rossetti) che al fine di stabilire come debba ripartirsi l'onere della prova tra il soggetto danneggiato ed il custode convenuto in giudizio, occorre distinguere due ipotesi: allorquando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa;
quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità (cfr. Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est. Rossetti ed altresì Cass, civ. n. 21212 del 2015). Pertanto, la pericolosità della cosa non assurge a fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma assume semplicemente la veste di mero indizio dal quale desumere, ai sensi dell'art. 2727 c.c., la sussistenza di un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno. Così ragionando, la Suprema Corte ha ribadito che quando il danno si assume essere stato provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il Giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa;
diversamente dal fatto noto che la cosa non fosse pericolosa, potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la disattenzione della vittima o altra causa a provocare il danno.
Con particolare riferimento alle scale, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. richiede sempre la dimostrazione (quanto meno in via presuntiva), da parte dell'attore danneggiato, che la cosa in custodia sia stata la causa dell'evento lesivo, sulla base della effettiva dinamica dell'incidente rappresentata senza che la eventuale circostanza che la scala non sia adeguatamente mantenuta o che non sia dotata di alcuni dei requisiti di sicurezza o di segnalazione che possa essere da sola sufficiente per affermare che essa sia la causa della caduta dovendosi provare che la res ed il suo
Pag. 5 di 11 difetto di adeguata manutenzione abbia rilievo eziologico sulla effettiva dinamica dell'incidente (cfr. Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, n.9872).
Ciò premesso, con riguardo al caso in esame, la valutazione complessiva del materiale probatorio, secondo il principio della preponderanza della prova (cfr. Cass. Civ., Sez.
Un., 11 gennaio 2008, n. 576, in tema di prova del nesso causale, poi adottato da Cass.
Civ., Sez. III, 5 maggio 2009, n. 10285 anche con riferimento ad ulteriori elementi fattuali), induce a ritenere non sufficientemente raggiunta la prova sia della pericolosità della res sia della responsabilità del CP_2
La domanda giudiziale dell'attrice è basata sull'allegazione della presenza di liquido trasparente e scivoloso, non visibile e non segnalato, su un gradino delle scale condominiali e sulla conseguente sussistenza del nesso di causalità tra queste ultime, soggette alla custodia del convenuto, e la sua caduta, nonché quindi del nesso di causalità tra la predetta res ed i danni dalla medesima riportati.
L'esame e la valutazione del complessivo materiale probatorio in atti induce il Giudice
a ritenere che l'attrice non abbia assolto al predetto onere probatorio, essendovi in proposito una prova nel suo complesso insufficiente e contraddittoria.
Va detto innanzitutto che dal “verbale di pronto soccorso” depositato dalla difesa attorea si desume che la sig.ra al momento dell'accettazione al Pronto Soccorso, ha Pt_1 spontaneamente riferito al personale medico che la dinamica dell'evento fosse riconducibile ad un “incidente domestico” per una “caduta accidentale” (vedi doc. 6 del fascicolo di parte attrice).
Ciò posto, seppur non è possibile conferire alle dichiarazioni in questione la natura di confessione stragiudiziale ex art. 2735, co. 1, c.c., quanto riportato nel detto verbale assume un valore probatorio indiziario contrario alla tesi di parte attrice della caduta sulle scale dello stabile condominiale.
A supporto probatorio della sua domanda giudiziale la sig.ra ha invocato in Pt_1 primis le dichiarazioni rilasciate dai sigg.ri e (vedi doc.ti 4 e 5 parte Per_1 Pt_2 attrice) poi escussi nel presente giudizio.
Si osserva in proposito dal tenore delle dichiarazioni scritte nessuno dei due testi ha assistito alla caduta né ha indicato la presenza di altro soggetto presente sui luoghi tanto che il sig. afferma: Pt_2
Pag. 6 di 11 e la sig.ra conferma: Per_1
Quindi entrambi i testi sono giunti in loco successivamente alla caduta, trovando la sig.ra in terra e provvedendo a soccorrerla. Pt_1
Il tenore delle dichiarazioni de quibus, confermate in sede di istruttoria, rende implausibile la presenza di una quarta persona sul luogo del sinistro per come invocata dalla difesa attorea che ha indicato quale testimone oculare il sig. Testimone_1 coniuge dell'attrice.
Il sig. ha dichiarato “cap. 2 Confermo che è caduta sulle scale. Noi abitiamo nel Tes_1 condominio. Siamo scesi di casa e mi precedeva durante la discesa delle scale. Pt_1
All'altezza della seconda rampa di scale scendendo da casa, che collega il primo piano al piano ammezzato del palazzo, lei ha poggiato il piede sul gradino ed è scivolata.”.
A parere dello scrivente Giudice tale deposizione non è attendibile non solo perché la presenza del non si evince dalle testimonianze dei sigg.ri e ma Tes_1 Per_1 Pt_2 soprattutto perché assolutamente non circostanziata dal momento che il teste ha dichiarato di non ricordare in che punto della scale la coniuge fosse caduta (cfr “Adr
Non ricordo su che gradino della rampa di scale percorsa mia moglie è scivolata.” del verbale udienza 4.10.2023).
La dubbiezza probatoria prodotta da una prova testimoniale inattendibile circa la modalità della caduta si acuisce nella specie a fronte di ulteriori elementi di giudizio, pure da valutare e sottolineare.
Pag. 7 di 11 Innanzitutto l'elemento di giudizio che induce una valutazione negativa sulla prova della tesi prospettata dalla difesa attorea è costituito dalla circostanza fattuale che i testi
(Adr Il liquido non ricordo dove fosse credo negli ultimi gradini, Comunque Per_1 nella seconda parte della scala. Non ricordo ove fosse posizionata la macchia di liquido. Mi sembra che il liquido fosse solo su di un gradino.) e (Adr Pt_2
Indicativamente la macchia si trovava sui primi gradini della rampa a scendere. Era posizionata più vicina al corrimano. Adr Non ho fatto caso se la macchia fosse presente su uno o più gradini.), sentiti all'udienza del 4.10.2023, non hanno fornito indicazioni sul punto preciso in cui vi fosse il liquido scivoloso;
inoltre, il teste ha Pt_2 dichiarato che quel giorno aveva già disceso le scale e di non essersi accorto della presenza del liquido e/o sostanza in questione (cap. 5 Ero già sceso di casa quella mattina alle sette e trenta, sono rientrato e riuscito sicuramente altre due tre volte prima dell'evento. Adr Non mi ero mai accorto della presenza del liquido) né di essersene accorto al momento di soccorrere l'attrice (adr Non mi sono accorto del liquido anche quando sono andato a soccorrere la sig.ra.).
Il teste peraltro, afferma in sede di escussione testimoniale, in maniera Pt_2 contraddittoria, “Adr il liquido era trasparente ed era appiccicoso. Non l'ho toccato né odorato.” mentre dalla dichiarazione scritta rilasciata dal medesimo ante causam emerge che i gradini “…erano scivolosi per la presenza di un liquido di natura non identificata”.
Si ritiene del tutto contraddittorio affermare che nel caso de quo fosse presente sui gradini un liquido scivoloso e/o appiccicoso senza aver appurato con mano la sua consistenza non ravvisabile ictu oculi in quanto 'trasparente ed inodore'.
Tali dichiarazioni, intrinsecamente inattendibili, non consentono né di provare la presenza e la natura del liquido sul/sui gradino/i né apprezzarne la scivolosità.
La valutazione complessiva del predetto materiale probatorio conduce in definitiva lo scrivente giudice a ritenere che la prova offerta dall'attrice sia insufficiente per ritenere provata non solo la dinamica della caduta dalla medesima rappresentata ma anche la pericolosità della res.
Pag. 8 di 11 Ad abundantiam, deve anche osservarsi che, ammesso e non concesso che la versione dei fatti fosse stata dimostrata, non si sarebbe comunque configurata nemmeno l'invocata responsabilità del . CP_2
Difatti, anche a ritenere che effettivamente i gradini (senza poter dire quanti) fossero scivolosi per la presenza di un non ulteriormente identificato liquido e/o sostanza, occorre evidenziare che la stessa non caratterizza un difetto intrinseco del bene quanto la sussistenza di un agente esterno probabilmente lasciato da terzi in via estemporanea che costituisce un'ipotesi di caso fortuito.
Depone in tal senso la circostanza, provata in corso di causa, che la pulizia delle scale condominiali era stata regolarmente fatta dall'impresa il giovedì precedente
(l'infortunio è del successivo sabato mattina) senza che prima dell'evento alcuna comunicazione, volta a lamentare e/o denunciare lo stato di sporco e di pericolo dei gradini delle scale, fosse stata effettuata all'Amministratore.
Può allora ritenersi che, anche ove fosse stata usata la più diligente attività di manutenzione, il liquido non avrebbe potuto essere eliminato con immediatezza su intervento dell'Amministratore, con conseguente esonero del custode dalla relativa responsabilità.
Ciò che qui rileva è l'esistenza di un fatto estraneo alla sfera di custodia del consistente nel fatto del terzo che ha provocato lo spargimento di liquido CP_2
e/o altra sostanza, fatto dotato di impulso causale autonomo e comunque non prevenibile né evitabile: il pericolo, dunque, è stato determinato da un fattore causale esterno alla relazione tra il custode e la cosa, e non poteva essere conosciuto ed eliminato con immediatezza, né poteva esigersi, da parte del un CP_2 monitoraggio visivo costante atto a favorire un intervento tempestivo volto a prevenire e ad eliminare la situazione di pericolo estemporanea, non dipendente dal bene in sé considerato, per di più provocata dal comportamento, quantomeno negligente, di terzi.
In assenza dello svolgimento di attività di pulizia al momento della caduta che avrebbe potuto giustificare la presenza del liquido e/o altra sostanza scivolosa (per es. per presenza di detersivo), è ragionevole ritenere che la stessa sia dipesa dalla condotta di terzi e ciò induce a ritenere che sia stata integrata l'ipotesi del caso fortuito.
Pag. 9 di 11 Il materiale scivoloso costituisce un fattore dotato di propria ed autonoma efficacia causale rispetto al verificarsi del sinistro nonché un fattore imprevedibile ed inevitabile.
Non pare sostenibile che il potesse prevedere che un condomino o un suo CP_2 ospite facesse cadere sulle scale una sostanza scivolosa né, d'altra parte, può immaginarsi come un accadimento del genere avrebbe potuto essere neutralizzato tempestivamente.
Le scale non hanno costituito di per sé un pericolo, ma hanno subito un'alterazione improvvisa determinata da cause estrinseche, non conoscibili dal custode, né da questi eliminabili nell'immediatezza del loro verificarsi;
la situazione di pericolo si è determinata in modo imprevedibile ed inevitabile.
Ciò comporta l'esclusione, nel caso in esame, della responsabilità del custode.
Tale ricostruzione d'altra parte non viola il dettato normativo e la sua costante interpretazione giurisprudenziale secondo la quale è il custode a dover fornire la prova del fortuito in quanto l'idoneità del medesimo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (in tal senso Cass., Civ., sez. 6-3, ord. n. 1725 del
23.1.2019; Cass., sez. 3, ord. n 6826/2021).
In questo caso secondo la giurisprudenza di legittimità il caso fortuito segna il limite della custodia traducendo, con riferimento alla posizione del custode, il generale principio ad “impossibilia nemo tenetur”.
Tornando al caso in esame non si comprende mediante quali accorgimenti, strumenti o precauzioni il avrebbe potuto evitare che terzi lasciassero cadere del liquido CP_2 scivoloso sul gradino.
Anche alla luce delle considerazioni che precedono le domande dell'attrice devono essere respinte.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite
Le spese del giudizio seguono la soccombenza (art. 91 cpc).
Pag. 10 di 11 La liquidazione dei compensi, ancorata alla tabella allegata al D.M. 55/14, e s.m., viene effettuata come in dispositivo ai valori medi dello scaglione di riferimento tenendo conto del valore della domanda indicato in citazione in Euro 41.775,95.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda così provvede:
1) rigetta le domande proposte da parte attrice.
2) condanna la sig.ra a rifondere al Via Filippo Degli Parte_1 CP_2
Ugoni n. 23-25 ( ) le spese di lite che si liquidano in € 7.616,00oltre spese CP_2 generali, iva e cpa.
Così deciso in Firenze, lì 11 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
02 Seconda sezione
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice on. dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 4211 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del
2022 promossa da, con l'Avv. Matteo Marini Parte_1
-attrice contro
con l'Avv. Giampaolo Vitiello Controparte_1
-convenuto
Oggetto: risarcimento danni
A seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte inviate telematicamente dai difensori delle parti per come di seguito riportate:
Parte attrice: “…insiste affinché la causa venga rimessa in istruttoria al fine di espletare la TU richiesta. Ciò detto, la sig.ra rassegna le proprie conclusioni Pt_1 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.:
IN VIA ISTRUTTORIA : chiede ammettersi idonea C.T.U. medico-legale volta ad accertare la compatibilità delle lesioni all'integrità psicofisica denunciata e riscontrata con i fatti lamentanti nel sinistro per cui è causa e accertare e quantificare le lesioni effettivamente patite dall'attrice nel sinistro per cui è causa, con particolare riferimento alla misura dei postumi invalidanti, la durata della malattia e la congruità delle spese mediche sostenute, con nomina di un ausiliario o di autonomo CTU per la valutazione delle conseguenze psicologiche sofferte a causa dell'evento dannoso. NEL MERITO: Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del
in persona dell'Amministratore di Controparte_2 condominio pro tempore, , con sede legale in Via Aretina 21/23 R, Controparte_3
, c.f.p.iva per il sinistro avvenuto in data 29.05.2021 alla Sig.ra CP_2 P.IVA_1
condannare il medesimo, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla Parte_1
Sig.ra quantificati nella somma di Euro 40.577,95=, come meglio Parte_1 specificato in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 29.05.2021 al saldo effettivo, ovvero anche in caso di concorso di colpa, alla maggiore o minore somma risultante di giustizia o di equità anche a seguito dell'espletanda istruttoria;
- condannare, altresì, il , al pagamento della Controparte_2 somma di Euro 1.198,00= a titolo di danno patrimoniale per le spese legali stragiudiziali sostenute, per i motivi esposti in narrativa;
IN IPOTESI: accertata la responsabilità ex art. 2043 del , in persona Controparte_2 dell'Amministratore di condominio pro tempore, , con sede legale in Controparte_3
Via Aretina 21/23 R, , c.f.p.iva per il sinistro avvenuto in data CP_2 P.IVA_1
29.05.2021 alla Sig.ra condannare il medesimo, al risarcimento di Parte_1 tutti i danni patiti dalla Sig.ra quantificati nella somma di Euro Parte_1
40.577,95=, come meglio specificato in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 29.05.2021 al saldo effettivo, ovvero anche in caso di concorso di colpa, alla maggiore o minore somma risultante di giustizia o di equità anche a seguito dell'espletanda istruttoria;
Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, così giudicare:
In tesi: - respingere le domande proposte dalla sig.ra nei confronti Parte_1 del condominio Via Filippo Degli Ugoni n. 23-25 in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per le ragioni esposte nel presente atto e per tutte le altre che verranno eventualmente illustrate in corso di causa;
In ipotesi e senza che ciò implichi ammissione:
Pag. 2 di 11 - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda della sig.ra
Parte_1
- ritenere il condominio Via Filippo Degli Ugoni n. 23-25 tenuto nei limiti del danno risarcibile all'infortunata nonché nei limiti della quota di responsabilità e di incidenza causale esclusivamente imputabili al condominio Via Filippo Degli Ugoni n. 23-25 anche alla luce della condotta colposa della attrice ex art. 1227 c.c., previa deduzione degli importi relativi alla quota millesimale di proprietà di essa attrice pari a
31,23/1000;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge.”
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie contenute nella II° memoria ex art.
183 C. VI° c.p.c. e non ammesse, evidenziando la rilevanza di tutti i capitoli di prova dedotti poichétesi a dimostrare la corretta manutenzione delle scale da parte del
.”. CP_2
IN FATTO ED IN DIRITTO
In fatto
La Sig.ra la sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
per sentir accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_4 medesimo per l'infortunio in cui veniva coinvolta in data 29/05/2021, mentre scendeva le scale dello stabile condominiale, a causa di una “macchia di liquido scivoloso presente sui gradini” delle stesse.
La sig.ra ha assunto come l'infortunio in oggetto sia stato originato Pt_1 esclusivamente dalla violazione degli obblighi di custodia che incombono sul ai sensi dell'art. 2051 c.c. riguardo alla messa in sicurezza e manutenzione CP_2 delle scale condominiali per la mancata pulizia del suddetto gradino sul quale era presente del liquido trasparente e scivoloso che creava insidia e trabocchetto.
La sig.ra ha infine asserito di aver riportato a seguito della caduta de qua Pt_1 lesioni personali di cui ha chiesto il ristoro.
Pag. 3 di 11 Nel costituirsi in giudizio il ha contestato integralmente, sia in fatto che in CP_2 diritto, quanto dedotto ex adverso, rilevando l'assoluta infondatezza della domanda azionata dall'odierna attrice nonché insistendo per il rigetto della domanda.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI n. 1, 2 e 3 c.p.c., la causa è stata istruita con acquisizione della produzione documentale depositata dalle parti e con ammissione della prova testimoniale rigettata la richiesta di TU medico legale (vedi ordinanza del
27.03.2024).
La causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
In diritto
Si premette che difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, facendo applicazione del principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 11458 dell'11.5.2018).
Tanto doverosamente premesso, si rileva come la fattispecie dedotta in lite è disciplinata dall'art. 2051 c.c..
Com'è noto, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, la responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa;
conseguentemente il fondamento della stessa
è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito ed il profilo del comportamento del custode è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie aquiliana sopracitata.
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: invero, incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento solo in tale caso essendo possibile valutare se il danno sia stata la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa, e dunque alla derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa. Diversamente, spetta al convenuto
Pag. 4 di 11 la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in tema di responsabilità da cose in custodia ha affermato (v. ex multis Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est. Rossetti) che al fine di stabilire come debba ripartirsi l'onere della prova tra il soggetto danneggiato ed il custode convenuto in giudizio, occorre distinguere due ipotesi: allorquando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa;
quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità (cfr. Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est. Rossetti ed altresì Cass, civ. n. 21212 del 2015). Pertanto, la pericolosità della cosa non assurge a fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma assume semplicemente la veste di mero indizio dal quale desumere, ai sensi dell'art. 2727 c.c., la sussistenza di un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno. Così ragionando, la Suprema Corte ha ribadito che quando il danno si assume essere stato provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il Giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa;
diversamente dal fatto noto che la cosa non fosse pericolosa, potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la disattenzione della vittima o altra causa a provocare il danno.
Con particolare riferimento alle scale, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. richiede sempre la dimostrazione (quanto meno in via presuntiva), da parte dell'attore danneggiato, che la cosa in custodia sia stata la causa dell'evento lesivo, sulla base della effettiva dinamica dell'incidente rappresentata senza che la eventuale circostanza che la scala non sia adeguatamente mantenuta o che non sia dotata di alcuni dei requisiti di sicurezza o di segnalazione che possa essere da sola sufficiente per affermare che essa sia la causa della caduta dovendosi provare che la res ed il suo
Pag. 5 di 11 difetto di adeguata manutenzione abbia rilievo eziologico sulla effettiva dinamica dell'incidente (cfr. Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, n.9872).
Ciò premesso, con riguardo al caso in esame, la valutazione complessiva del materiale probatorio, secondo il principio della preponderanza della prova (cfr. Cass. Civ., Sez.
Un., 11 gennaio 2008, n. 576, in tema di prova del nesso causale, poi adottato da Cass.
Civ., Sez. III, 5 maggio 2009, n. 10285 anche con riferimento ad ulteriori elementi fattuali), induce a ritenere non sufficientemente raggiunta la prova sia della pericolosità della res sia della responsabilità del CP_2
La domanda giudiziale dell'attrice è basata sull'allegazione della presenza di liquido trasparente e scivoloso, non visibile e non segnalato, su un gradino delle scale condominiali e sulla conseguente sussistenza del nesso di causalità tra queste ultime, soggette alla custodia del convenuto, e la sua caduta, nonché quindi del nesso di causalità tra la predetta res ed i danni dalla medesima riportati.
L'esame e la valutazione del complessivo materiale probatorio in atti induce il Giudice
a ritenere che l'attrice non abbia assolto al predetto onere probatorio, essendovi in proposito una prova nel suo complesso insufficiente e contraddittoria.
Va detto innanzitutto che dal “verbale di pronto soccorso” depositato dalla difesa attorea si desume che la sig.ra al momento dell'accettazione al Pronto Soccorso, ha Pt_1 spontaneamente riferito al personale medico che la dinamica dell'evento fosse riconducibile ad un “incidente domestico” per una “caduta accidentale” (vedi doc. 6 del fascicolo di parte attrice).
Ciò posto, seppur non è possibile conferire alle dichiarazioni in questione la natura di confessione stragiudiziale ex art. 2735, co. 1, c.c., quanto riportato nel detto verbale assume un valore probatorio indiziario contrario alla tesi di parte attrice della caduta sulle scale dello stabile condominiale.
A supporto probatorio della sua domanda giudiziale la sig.ra ha invocato in Pt_1 primis le dichiarazioni rilasciate dai sigg.ri e (vedi doc.ti 4 e 5 parte Per_1 Pt_2 attrice) poi escussi nel presente giudizio.
Si osserva in proposito dal tenore delle dichiarazioni scritte nessuno dei due testi ha assistito alla caduta né ha indicato la presenza di altro soggetto presente sui luoghi tanto che il sig. afferma: Pt_2
Pag. 6 di 11 e la sig.ra conferma: Per_1
Quindi entrambi i testi sono giunti in loco successivamente alla caduta, trovando la sig.ra in terra e provvedendo a soccorrerla. Pt_1
Il tenore delle dichiarazioni de quibus, confermate in sede di istruttoria, rende implausibile la presenza di una quarta persona sul luogo del sinistro per come invocata dalla difesa attorea che ha indicato quale testimone oculare il sig. Testimone_1 coniuge dell'attrice.
Il sig. ha dichiarato “cap. 2 Confermo che è caduta sulle scale. Noi abitiamo nel Tes_1 condominio. Siamo scesi di casa e mi precedeva durante la discesa delle scale. Pt_1
All'altezza della seconda rampa di scale scendendo da casa, che collega il primo piano al piano ammezzato del palazzo, lei ha poggiato il piede sul gradino ed è scivolata.”.
A parere dello scrivente Giudice tale deposizione non è attendibile non solo perché la presenza del non si evince dalle testimonianze dei sigg.ri e ma Tes_1 Per_1 Pt_2 soprattutto perché assolutamente non circostanziata dal momento che il teste ha dichiarato di non ricordare in che punto della scale la coniuge fosse caduta (cfr “Adr
Non ricordo su che gradino della rampa di scale percorsa mia moglie è scivolata.” del verbale udienza 4.10.2023).
La dubbiezza probatoria prodotta da una prova testimoniale inattendibile circa la modalità della caduta si acuisce nella specie a fronte di ulteriori elementi di giudizio, pure da valutare e sottolineare.
Pag. 7 di 11 Innanzitutto l'elemento di giudizio che induce una valutazione negativa sulla prova della tesi prospettata dalla difesa attorea è costituito dalla circostanza fattuale che i testi
(Adr Il liquido non ricordo dove fosse credo negli ultimi gradini, Comunque Per_1 nella seconda parte della scala. Non ricordo ove fosse posizionata la macchia di liquido. Mi sembra che il liquido fosse solo su di un gradino.) e (Adr Pt_2
Indicativamente la macchia si trovava sui primi gradini della rampa a scendere. Era posizionata più vicina al corrimano. Adr Non ho fatto caso se la macchia fosse presente su uno o più gradini.), sentiti all'udienza del 4.10.2023, non hanno fornito indicazioni sul punto preciso in cui vi fosse il liquido scivoloso;
inoltre, il teste ha Pt_2 dichiarato che quel giorno aveva già disceso le scale e di non essersi accorto della presenza del liquido e/o sostanza in questione (cap. 5 Ero già sceso di casa quella mattina alle sette e trenta, sono rientrato e riuscito sicuramente altre due tre volte prima dell'evento. Adr Non mi ero mai accorto della presenza del liquido) né di essersene accorto al momento di soccorrere l'attrice (adr Non mi sono accorto del liquido anche quando sono andato a soccorrere la sig.ra.).
Il teste peraltro, afferma in sede di escussione testimoniale, in maniera Pt_2 contraddittoria, “Adr il liquido era trasparente ed era appiccicoso. Non l'ho toccato né odorato.” mentre dalla dichiarazione scritta rilasciata dal medesimo ante causam emerge che i gradini “…erano scivolosi per la presenza di un liquido di natura non identificata”.
Si ritiene del tutto contraddittorio affermare che nel caso de quo fosse presente sui gradini un liquido scivoloso e/o appiccicoso senza aver appurato con mano la sua consistenza non ravvisabile ictu oculi in quanto 'trasparente ed inodore'.
Tali dichiarazioni, intrinsecamente inattendibili, non consentono né di provare la presenza e la natura del liquido sul/sui gradino/i né apprezzarne la scivolosità.
La valutazione complessiva del predetto materiale probatorio conduce in definitiva lo scrivente giudice a ritenere che la prova offerta dall'attrice sia insufficiente per ritenere provata non solo la dinamica della caduta dalla medesima rappresentata ma anche la pericolosità della res.
Pag. 8 di 11 Ad abundantiam, deve anche osservarsi che, ammesso e non concesso che la versione dei fatti fosse stata dimostrata, non si sarebbe comunque configurata nemmeno l'invocata responsabilità del . CP_2
Difatti, anche a ritenere che effettivamente i gradini (senza poter dire quanti) fossero scivolosi per la presenza di un non ulteriormente identificato liquido e/o sostanza, occorre evidenziare che la stessa non caratterizza un difetto intrinseco del bene quanto la sussistenza di un agente esterno probabilmente lasciato da terzi in via estemporanea che costituisce un'ipotesi di caso fortuito.
Depone in tal senso la circostanza, provata in corso di causa, che la pulizia delle scale condominiali era stata regolarmente fatta dall'impresa il giovedì precedente
(l'infortunio è del successivo sabato mattina) senza che prima dell'evento alcuna comunicazione, volta a lamentare e/o denunciare lo stato di sporco e di pericolo dei gradini delle scale, fosse stata effettuata all'Amministratore.
Può allora ritenersi che, anche ove fosse stata usata la più diligente attività di manutenzione, il liquido non avrebbe potuto essere eliminato con immediatezza su intervento dell'Amministratore, con conseguente esonero del custode dalla relativa responsabilità.
Ciò che qui rileva è l'esistenza di un fatto estraneo alla sfera di custodia del consistente nel fatto del terzo che ha provocato lo spargimento di liquido CP_2
e/o altra sostanza, fatto dotato di impulso causale autonomo e comunque non prevenibile né evitabile: il pericolo, dunque, è stato determinato da un fattore causale esterno alla relazione tra il custode e la cosa, e non poteva essere conosciuto ed eliminato con immediatezza, né poteva esigersi, da parte del un CP_2 monitoraggio visivo costante atto a favorire un intervento tempestivo volto a prevenire e ad eliminare la situazione di pericolo estemporanea, non dipendente dal bene in sé considerato, per di più provocata dal comportamento, quantomeno negligente, di terzi.
In assenza dello svolgimento di attività di pulizia al momento della caduta che avrebbe potuto giustificare la presenza del liquido e/o altra sostanza scivolosa (per es. per presenza di detersivo), è ragionevole ritenere che la stessa sia dipesa dalla condotta di terzi e ciò induce a ritenere che sia stata integrata l'ipotesi del caso fortuito.
Pag. 9 di 11 Il materiale scivoloso costituisce un fattore dotato di propria ed autonoma efficacia causale rispetto al verificarsi del sinistro nonché un fattore imprevedibile ed inevitabile.
Non pare sostenibile che il potesse prevedere che un condomino o un suo CP_2 ospite facesse cadere sulle scale una sostanza scivolosa né, d'altra parte, può immaginarsi come un accadimento del genere avrebbe potuto essere neutralizzato tempestivamente.
Le scale non hanno costituito di per sé un pericolo, ma hanno subito un'alterazione improvvisa determinata da cause estrinseche, non conoscibili dal custode, né da questi eliminabili nell'immediatezza del loro verificarsi;
la situazione di pericolo si è determinata in modo imprevedibile ed inevitabile.
Ciò comporta l'esclusione, nel caso in esame, della responsabilità del custode.
Tale ricostruzione d'altra parte non viola il dettato normativo e la sua costante interpretazione giurisprudenziale secondo la quale è il custode a dover fornire la prova del fortuito in quanto l'idoneità del medesimo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (in tal senso Cass., Civ., sez. 6-3, ord. n. 1725 del
23.1.2019; Cass., sez. 3, ord. n 6826/2021).
In questo caso secondo la giurisprudenza di legittimità il caso fortuito segna il limite della custodia traducendo, con riferimento alla posizione del custode, il generale principio ad “impossibilia nemo tenetur”.
Tornando al caso in esame non si comprende mediante quali accorgimenti, strumenti o precauzioni il avrebbe potuto evitare che terzi lasciassero cadere del liquido CP_2 scivoloso sul gradino.
Anche alla luce delle considerazioni che precedono le domande dell'attrice devono essere respinte.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite
Le spese del giudizio seguono la soccombenza (art. 91 cpc).
Pag. 10 di 11 La liquidazione dei compensi, ancorata alla tabella allegata al D.M. 55/14, e s.m., viene effettuata come in dispositivo ai valori medi dello scaglione di riferimento tenendo conto del valore della domanda indicato in citazione in Euro 41.775,95.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda così provvede:
1) rigetta le domande proposte da parte attrice.
2) condanna la sig.ra a rifondere al Via Filippo Degli Parte_1 CP_2
Ugoni n. 23-25 ( ) le spese di lite che si liquidano in € 7.616,00oltre spese CP_2 generali, iva e cpa.
Così deciso in Firenze, lì 11 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
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