Sentenza 17 aprile 2024
Massime • 1
In tema di misure cautelari disposte per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., sicché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, per quest'ultimo elaborata, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo.
Commentario • 1
- 1. Attualità delle esigenze cautelari: il tempo silente da solo non basta (Cass. Pen. n. 41759/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 gennaio 2026
1. Il ritorno del “tempo silente” sotto scrutinio critico Con la sentenza Cass., sez. III, 16 dicembre 2025, n. 41759, la Corte di cassazione torna a interrogarsi sul ruolo del c.d. tempo silente nel giudizio di attualità delle esigenze cautelari, censurando una motivazione che aveva fatto del mero decorso temporale l'asse portante dell'annullamento della custodia in carcere. Il Tribunale del riesame di Palermo aveva ritenuto che la distanza cronologica tra i fatti (risalenti al 2021) e l'applicazione della misura cautelare fosse, di per sé, sufficiente a escludere l'attualità del periculum, valorizzando l'incensuratezza dell'indagato e l'assenza di esigenze di tipo probatorio.La Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2024, n. 19751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19751 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
Lette le conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla i. n. 176/2020, come prorogato, in ultimo, ex art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, conv. dalla I. 23 febbraio 2024 n. 18) , del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. LUCIA ()DELLO, che na chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e degli Avv. FrancTobia Caputo e Avv. Ladislao Massari per il ricorrente che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. A Penale Sent. Sez. 4 Num. 19751 Anno 2024 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 17/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 8 gennaio 2024 il Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data 24 novembre 2023 con la quale il GIP del Tribunale di Lecce aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di MO NT in quanto indagato dei seguenti reati. • insieme ad altri indagati: B) per il delitto di cui agli artt. 416 bis„1. cod. pen., 74 comma 1, 2, 3, 4 e 5 del d.P.R. 309/90, come modificato dalla legge n. 49 del 21/2/2006, per essersi associati tra loro e, al fine di commettere più delitti di importazione, acquisto, detenzione a fini di cessione, cessione di ingenti quantitativi di sostanze stupefa- centi del tipo marijuana, hashish, cocaina ed eroina, con i ruoli di seguito rispetti- vamente indicati;
(...) in particolare, MO NT, partecipe, forniva abitual- mente sostanza stupefacente ed armi fungendo da intermediario nei rapporti con altri canali di rifornimento in Calabria. Con le aggravanti: dell'essere gli associati in numero superiore a dieci;
dell'ingente quantità di sostanze stupefacenti;
dell'avere commesso il fatto al fine di agevol(Vassociazione di tipo mafioso di cui al capo A) dell'imputazione poiché i proventi dell'attività illecita confluivano nelle casse dell'organizzazione mafiosa. In San Pietro V.co, Trepuzzi e altrove dal 21/05/2020 con permanenza • In concorso con AL EN: B28) per i delitti di cui agli art. 110 cod. pen., 73 commi 1 e 4 d.P.R. 309/90, perché MO forniva sostanza stupefacente del tipo marijuana per la somma di euro 1000; In Trepuzzi in data antecedente e prossima al 12/2/2021 • In concorso con De AR MA: B33) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73 d.P.R. 309/90, perché in concorso tra loro, anche in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, MO vendeva a De AR che acquistava per la successiva cessione a terzi stupefacente per la somma non inferiore a 8500,00 curo, nonché vendeva due kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana;
In Trepuzzi, il 12/2/2021 • In concorso con AL EN e MO MO: B35) per il delitto di cui all'art. 2, 4, 7 L. n. 895/67, perché in concorso tra loro, detenevano una pistola caiibro 7; In Galatina, il 9/1/2021. B36) per il delitto di cui agli artt., art. 2, 4, 7 L. n. 895/67 perché in con- corso tra loro, portavano nella pubblica via, trasportandole, diverse armi non me- glio identificate;
In Taviano, il 9/1/2021. 2. Ricorre il MO, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 292 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. per nuilità dell'ordinanza caute- lare genetica in mancanza di autonoma valutazione da parte del GIP. Il ricorrente si duole della mancanza dell'autonoma valutazione da parte del giudice che ha emesso l'ordinanza dispositiva della misura cautelare. Vi sarebbe stato un assoluto appiattimento sulle risultanze dell'attività di p.g. e sulle contestazioni dell'accusa, mancando quel quid pluris che rende com- prensibile il percorso valutativo compiuto nell'app!icazione della misura. Il provvedimento sarebbe redatto mediante un ampio uso della tecnica del copia-incolla oltre che della trascrizione delle captazioni, anche nella parte relativa alle considerazioni della richiesta di applicazione della misura. Si riporta il passaggio posto a pagina 46 dell'ordinanza per sottolinearne l'identicità con quello di cui a pagina 44 della richiesta di misura cautelare. Del resto, si aggiunge che l'ordinanza impugnata presenta appena 5 pagine aggiuntive rispetto alla richiesta del PM, a fronte di 25 indagati e 39 contestazioni, al fine di evidenziare la mancanza di un'autonoma valutazione. Il ricorrente evidenzia che indicativa delle modalità di redazione dell'esten- sore sarebbe la parte relativa alla contestazione del reato associativo mafioso lad- dove dopo un lunghissimo richiamo testuale, di 88 pagine, della richiesta del P.M., si indicano poi le ragioni di non condivisione dell'assunto accusatorio. In tal modo, secondo la tesi del ricorrente, il giudicante avrebbe voluto acquisire la "patente" di autonomia argomentativa e motivazionale per poi proce- dere ad aderire acriticamente alle richieste cautelari dal P.M. Si richiama l'orientamento di questa Corte secondo cui la necessaria auto- noma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza impone al giudice di effettuare uno specifico vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi in relazione alle singole posizioni e contestazioni. E tale prescrizione non può rite- nersi assolta per il solo fatto che l'ordinanza, redatta con la tecnica del c.d. copia- incolla, accolga la richiesta del pubblico ministero solo per talune imputazioni cau- telari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice, così come la diversa gradazione delle misure, non costituiscono, di per sé, 3 indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta caute- lare. Ci si duole che la specifica deduzione difensiva sul punto sarebbe stata ri- tenuta infondata senza un adeguato confronto con la stessa. Si precisa che ad essere censurata non è la mancanza di originalità grafica del provvedimento genetico ma l'inesistente argomentazione autonoma sulla gra- vità indiziaria in relazione alla partecipazione del MO al sodalizio finalizzato al narcotraffico. Né si ritiene rilevante l'avvenuta esclusione della sussistenza dell'aggra- vante di cui all'art. 416 bis.
1. cod. pen. e all'art. 74 comma 5 d.P.R. 309/90 in quanto la mancanza di autonoma valutazione riguarda la specifica posizione pro- cessuale del MO. Con un secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motiva- zione in relazione alla mancanza di gravità indiziaria sulla fattispecie di cui al capo B) della rubrica (art. 74 commi 1, 2, 3, 4 e 5 d,P.R. 309/90). Si lamenta la carenza dei gravi indizi nell'ambito di un quadro complessi- vamente confuso dove la partecipazione al sodalizio criminale viene tratta esclu- sivamente dalle singole condotte di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in un ristretto arco temporale, di soli due mesi, non coincidente con il più ampio spazio di operatività dell'associazione. Ci si duole che l'ordinanza impugnata abbia completamente ignorato quanto dedotto dalla difesa ed abbia tralasciato emergenze istruttorie evidente- mente in contrasto con la ricostruzione indiziaria operata. Il ricorrente, consapevole dell'impossibilità di proporre in questa sede una lettura alternativa delle conversazioni intercettate, evidenzia il mancato esame delle censure difensive e l'automatica conclusione della sussistenza della gravità indiziaria attraverso la partecipazione ai presunti reati scopo dell'associazione in materia di droga e armi. Si richiamano i principi stabiliti da questa Corte in relazione al rapporto tra il presunto fornitore e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, eviden- ziando che gli indici di valenza indiziaria indicati dal Gip nell'ordinanza genetica mal si conciliano con l'apporto permanente che deve caratterizzare la partecipa- zione al sodalizio criminoso integrante il delitto previsto dall'articolo 74 d.P.R. 309/90. Si sottolinea che l'essere venuto in contatto, in poche circostanze ed in un arco temporale particolarmente breve, con alcuni soggetti inseriti nell'associazione non può ritenersi indice di appartenenza stabile al sodalizio criminale venendo meno il requisito della permanenza dell'apporto che deve caratterizzare il soggetto interno all'organizzazione rispetto al mero concorrente nel reato, tanto più nel caso 4 come quello che ci occupa, che vede un unico episodio ex articolo 73 d.P.R. 309/90, contestato solo al capo 33. Precisa il ricorrente che per configurare un'associazione ex articolo 74 oc- corre che il vincolo associativo abbia natura permanente o almeno stabile e sia destinato a durare oltre la realizzazione dei delitti che siano stati eventualmente già programmati. Mentre, il mero concorso è un accordo per la realizzazione di uno o più reati che possono essere in continuazione tra lbro. Si contesta che il tribunale del riesame, a fronte dei rilievi difensivi, abbia valorizzato la natura continuativa dei rapporti commerciali tra il MO e il gruppo capeggiato dal De AR, mentre si sarebbe potuto parlare esclusivamente della reiterazione di singole condotte di reato in concorso. Con un terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275 comma 3 e 292 cod. proc. peri, per insussistenza delle esigenze cautelari e non operatività della presunzione e>: art. 275 co. 3 cod. proc. pen., nonché violazione dell'art. 309 co. 9 cod. proc. pen. per elusione degli elementi favorevoli all'indagato. Ci si duole della carenza di elementi dimostrativi della pericolosità dell'in- dagato e dell'impossibilità di neutralizzare le esigenze cautellari con una misura meno afflittiva, anche alla luce del tempo trascorso dalla cessazione della condotta associativa contestata. Si evidenzia, inoltre, l'utilizzo nell'ordinanza genetica di una motivazione cumulativa per "categoria" di soggetti senza alcun riferimento alla singola posi- zione cautelare del MO, omettendo la valutazione ntaIrmeta sulla concretezza e attualità del pericolo e la verifica dell'eventuale idoneità di una misura meno afflittiva. Peraltro, dal momento della cessazione della concreta permanenza del de- litto associativo al momento dell'esecuzione della misura era trascorso il non tra- scurabile periodo di tre anni. Nei motivi di riesame si era evidenziato, inoltre, che dalla stessa informa- tiva di reato emergeva la prova della rescissione di ogni rapporto tra il MO e i suoi referenti all'interno del sodalizio criminoso. Si lamenta che il tribunale del riesame, in tema di attualità delle esigenze cautelari, si è limitato all'indicazione di contatti telefonici intervenuti tra AL e MO successivamente al 12/2/2021 e di altre due conversazioni risalenti al 23/1/2021 e al 7/2/2021, omettendo di considerare l'avvenuta cessazione di ogni contatto tra loro successivamente a quello del 12/2/2021, circostanza confermata dalle indagini che, nonostante il proseguire delle intercettazioni, non registravano più alcun contatto tra loro. 5 Pertanto, secondo la tesi difensiva, la presunzione di pericolosità risulta superata dalla prova del definitivo allontanamento dell'indagato dai soggetti suoi referenti all'interno dell'associazione e, quindi, dal definitivo venir meno di ogni contatto e legame con la stessa. Si contesta, poi, l'adeguatezza e la proporzionalità della misura adottata senza tener conto del già invocato tempo silente e dell'incensuratezza dell'inda- gato. Viene definita illogica la motivazione che ritiene inadeguata la misura cau- telare degli arresti domiciliari con l'utilizzo degli strumenti di cui all'articolo 275 bis cod. proc. pen. La giustificazione per cui in tal modo non verrebbero interrotti i contatti con l'organizzazione criminale, sostanzialmente determinerebbe la reintroduzione della preclusione assoluta che la Corte costituzionale e il legislatore hanno voluto rimuovere dal nostro ordinamento nell'ipotesi di contestazione del reato previsto dall'articolo 74 d.P.R. 309/90. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con i con- seguenti effetti. 3. Le parti hanno reso le conclusioni scritte indicate in epigrafe. In particolare, con la memoria difensiva, si insiste sulla tematica del c.d. tempo silente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati. Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motiva- zione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cau- telare, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argo- mentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto. Ne deriva il proposto ricorso va rigettato. 2. Non coglie nel segno il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente la- menta violazione di legge e vizio di motivazione laddove il giudice del riesame ha ritenuto legittima l'ordinanza genetica di custodia cautelare, che si assumeva da parte della difesa essere affetta da vizio di carenza di autonoma valutazione della gravità indiziaria. 6 Ed invero, il profilo in questione appare ampiamente esaminato e disatteso dal tribunale del riesame salentino, che ha fatto corretta applicazione della conso- lidata giurisprudenza di Qttlesta Corte in tema di autonoma valutazione. Come ricorda il provvedimento impugnato, la difesa già in quella sede, come in questa, aveva sostenuto che l'ordinanza gravata contenesse la pedissequa riproduzione della richiesta del Pubblico Ministero, priva di alcun vaglio critico au- tonomo. In particolare, si era affermato che ricorreva un "assoluto appiattimento sulle risultanze rappresentate dai militari di p.g. procedenti prima, e dalla Pubblica Accusa poi, circa tutte le contestazioni di provvisoria incolpazione dal capo B al capo B37 (capo B37 di cui però il MO non risponde)", realizzato mediante l'adozione della tecnica del "copia-incolla". E a riprova dell'asserto difensivo, si effettuava anche in quella sede il raffronto tra una pagina dell'ordinanza gravata (pag.46) con altra pagina della richiesta del P.M. (pag.44) evidenziandone la per- fetta corrispondenza di contenuto. Infine, si asseriva che nell'ordinanza genetica si fosse utilizzato una sorta di stratagemma, consistito nell'aver inserito nel testo del provvedimento le prime 88 pagine della richiesta del P.M. per poi esporre le ragioni di non condivisione (difatti rigettando tutta quella parte della ricostruzione accusatoria) ed in tal modo si sarebbe assicurata "la patente di autonomia argo- mentativa e motivazionale" dei provvedimento, limitandosi pertanto nella parte restante dello stesso a riprodurre pedissequamente il contenuto della richiesta. Così sunteggiata la tesi difensiva, il provvedimento impugnato l'ha confu- tata con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto, che pertanto si sottrae alle proposte censure di legittimità. In punto di diritto i giudici salentini ricordano come le Sezioni Unite abbiano evidenziato come «...il legislatore del 2015 ha chiaramente mostrato, anche con interventi paralleli su più norme (gli artt. 292, comma 2, lett. c e 292, comma 2, lett. c-bis), di considerare fra gli obiettivi connotanti la riforma quello di sanzionare qualsiasi prassi di automatico recepimento, ad opera del giudice, delle tesi dell'Uf- ficio richiedente, così da rendere effettivo il doveroso controllo giurisdizionale pre- teso dalla Costituzione prima che dalla legge ordinaria, e da rendere altresì forte la dimostrazione della specifica valutazione dell'organo giudiziario di prima istanza sui requisiti fondanti la misura, precludendone la sanatoria che potrebbe derivare dall'intervento surrogatorio pieno del giudice della impugnazione, pure rimasto previsto nello stesso comma 9 (Sez. U., n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789)». Tuttavia, va ricordato come questa Corte di legittimità abbia più volte evi- denziato come, in tema di motivazione delle ordinanze cautela ri, successivamente all'introduzione delle modifiche apportate dalla legge, 16/4/2015, n. 47, la previ- 7 sione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di col- pevolezza non abbia carattere innovativo, né miri ad introdurre un vacuo formali- smo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante. Ciò che occorre è che dall'ordinanza emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante. L'aggettivo autonoma è, infatti, riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sic- ché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio - «per relationem» o per incorporazione - alla richiesta del pubblico ministero, mentre dall'atto dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (cfr. ex multis Sez.1, n. 8323 del 15/12/2015 dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951). In altri termini, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente è compatibile con un rinvio «per relationem» o per ncorporazione della richiesta del pubblico ministero, che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica (cfr. anche Sez. 5, n. 36917 del 20/6/2017, C., Rv. 271307; Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015 dep. 2016, Astolfi ed altri, Rv. 265807; Sez. 4, n. 31646 del 27/3/2018, Nuhaj ed altro, Rv. 273429). Tale esigenza risulta soddisfatta, dunque, anche quando il giudice ripercorra, motivando per relationem, gli elementi ogget- tivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 3, n. 35296 del 14/4/2016, Elezi, Rv. 268113). In altri termini, in tema di misure cautelari personali, ricorre un'autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292, comma 2, lett. c) bis, cod. proc. pen. - anche in sede di gravame - quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "per incorpora- zione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventual- mente con la graduazione o rigetto delle misure (Sez. 5, n. 70 del 24/9/2018 dep. 2019, Pedato, Rv. 274403; conf. Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 275339 - 01). E' stato anche precisato che in tema di motivazione delle misure cautelari, il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispel:to alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di auto- noma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma 8 rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un ef- fettivo vaglio da parte del giudice (Sez. 3, n. 35720 del 6/10/2020, Cordioli, Rv. 280581). Affermata, dunque, la legittimità della tecnica ch incorporazione della ri- chiesta del Pubblico Ministero nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip, rileva il provvedimento impugnato correttamente come tutte le decisioni di questa Corte di legittimità registratesi successivamente all'entrata in vigore della I. 47/2015, nel ribadire l'assunto per il quale la nuova disciplina, con l'esplicita pre- visione di una "autonoma valutazione", non hanno innovato rispetto al passato — ,:à-loiuop,0 compresa la possibilità di fare ricorso alla motivazione per relationem — rimar- cas6à, tuttavia, il dovere da parte di qualsiasi giudice di effettuare un reale ed effettivo vaglio critico del materiale probatorio sottoposto al suo esame e di fornire un contributo qualitativo aggiuntivo, dimostrando di aver proceduto a un esame valutativo delle argomentazioni poste a sostegno della richiesta del pubblico mini- stero. Apparendo evidente, infatti, che il legislatore è intervenuto — positivizzando un principio già ovvio nel sistema di competenze funzionali in materia cautelare — a fronte delle ricorrenti questioni in tema di motivazione apparente delle ordinanze cautelari, laddove l'estensore faccia un improprio ricorso — non solo come cano- vaccio espositivo dei dati di fatto raccolti, ma anche sotto il profilo dell'analisi cri- tica e della rilevanza decisionale del materiale raccolto -- ad atti delle indagini o alla richiesta del P.M. Conseguentemente, al tribunale è attribuito il potere-dovere di annullamento dell'ordinanza che non contenga l'autonoma 'valutazione', a norma dell'art. 292 cod. proc. pen., delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. Correttamente i giudici salentini hanno rilevato come la questione attenga, dunque, alla verifica delle condizioni minime in presenza delle quali è possibile affermare che il giudice della cautela abbia compiuto un effettivo ed autonomo giudizio valutativo. E ricordano come si sia osservato in dottrina che l'incertezza sulla reale estensione dei poteri del giudice del riesame è strettamente connessa alla ineliminabile dose di discrezionalità interpretativa del giudice emittente e dei giudici dell'impugnazione nella valutazione del quantum (e deh quomodo) di moti- vazione adeguata. Corretto è anche il rilievo, che si legge nel provvedimento impugnato, se- condo cui, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015 n. 47 agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen., persiste il potere dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura, qualora questo sia assistito da una motivazione che anche in forma stringata aderisca alia richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, 9 in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti. (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 27259601). Ebbene, con motivazione logica e congrua, che non pare prestarsi alle pro- poste censure, i giudici del gravame cautelare (pag. 4 del provvedimento impu- gnato) danno atto di ritenere che, nel caso di specie, l'ordinanza del G.I.P., che pure risulta redatta secondo la citata tecnica per incorporazione, presenti tuttavia indubitabilmente «una ragionata e consapevole disamina del complessivo com- pendio indiziario». Ciò in quanto «pur riportando il giudice della cautela nel corpo del provvedimento gli stessi argomenti fattuali e giuridici richiamati dal P.M., in realtà compie un autonomo ed effettivo vaglio logico e critico degli elementi di fatto ritenuti decisivi, dal momento che, nel riprodurre ampi stralci della richiesta formulata dal P.M., inserisce, sia pur nella medesima forma grafica utilizzata, dal P.M., gli esiti della propria delibazione ("osserva questo giudice ....rileva questo giudice ..." ecc.), talora in termini di condivisione talora di dissenso rispetto alle conclusioni dell'organo di Pubblica Accusa». In altri termini, all'interno del provvedimento genetico, per i giudici salen- tini «risultano disseminati una serie di interventi propri del giudicante focalizzati sul materiale indiziario, laddove ad esempio, con specifico riferimento alle conte- stazioni che attingono il MO, il G.I.P.: - in relazione alla contestata fattispecie associativa di cui al capo 33), condividendo l'impostazione accusatoria, segnala la chiarezza ed univocità dei dialoghi in quanto acquisiti mediante captatore infor- matico o comunque agevolmente decifrabili (v. pgg.10-11); - esclude con riferi- mento alla suddetta fattispecie di cui al capo B) l'aggravante contestata ex art.416 bis.1 c.p. nonché l'aggravante di cui all'art.74 co. 5 DPR 309/90; - sottolinea e chiarisce la chiave di lettura di alcune rilevanti captazioni afferenti il contestato trasporto di armi e le forniture di droga effettuate dal MO in favore del De AR (...) decisive sia con riguardo alla condotta partecipativa del MO, sia in ordine ai reati fine». A proposito, poi, della condotta associativa contestata i giudici salentini se- gnalano che gli elementi fondanti la intraneità del MO nella compagine @di cui al capo B) non risultano ermeticamente racchiusi nella 'parte seconda' dell'or- dinanza cautelare, pur intitolata 'L'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti', posto che ulteriori emergenze investigative a carico dell'indagato sono anche contenute in differenti passi della 'parte prima' del prov- vedimento. In particolare, dopo aver riportato le risultanze investigative indicate dal P.M. a supporto della ipotesi accusatoria di cui all'art.416 bis c.p. contestata nel capo A) della rubrica (non contestata al MO), per escluderla, esplicita- mente il giudice della cautela valuta, con motivazione autonoma, la rilevanza di 10 tutto quel materiale indiziario ritenendone la portata dimostrativa ai fini della con- testazione di cui al capo B). A fronte di simili rilievi logica appare la conclusione dei giudici salentini del tutto privo di pregio appare il riduttivo confronto di una singola pagina, ove si consideri che peraltro quella presa in esame afferisce ad un episodio - il tentato omicidio di AL NZ - non rilevante poiché del tutto estraneo alla posizione del MO, e che pertanto non incide in alcun modo sul compendio indiziario che attinge l'indagato. 3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente la- menta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla ritenuta gravità indi- ziaria, non essendo possibile, secondo l'assunto difensivo, dai singoli episodi di detenzione ai fini di spaccio, trarre la gravità indiziaria della partecipazione al so- dalizio MO, nella assenza di un rapporto permanente con il sodalizio. Sul punto va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che ri- guardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valuta- zione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). Conseguentemente, allorquando si censuri la motivazione del provvedi- mento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno in- dotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di con- trollare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'ap- prezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizione della Corte in materia cautelare è quello secondo il qua:e non è conferita a que- sto giudice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e e-K.0 fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi;
e nirel dato tern- imi-ria alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle si:esse che sia stato 11 operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Donde l'inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., tra le altre, Sez.1, n.7445/2021). Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti, cioè, prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità, più volte ha ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qua- lificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (cfr. ex multis Sez. 5 n. 36079 del 5/6/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagatog in ordine ai reati addebitati In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se- condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7797'. del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928). Se quelli appena illustrati sono, dunque, i limiti del sindacato di questa Corte in punto di sussistenza della gravità indiziaria appare chiaro che con i motivi del presente ricorso si propongono e sviluppano censure che riguardano la rico- struzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circo- stanze esaminate dal giudice di merito, a fronte di argomentazioni spese nel prov- vedimento impugnato che appaiono congrue rispetto al fine giustificativo del prov- vedi-mento impugnato, per cui quello che si chiede è proprio quello che questo giudice di legittimità non può fare, e cioè una rivalutazione nel merito del com- pendio indiziario. Dunque, nel caso all'odierno esame non risult m a essersi verificata 12 né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen. La motivazione del tribunale del riesame in punto di gravità indiziaria è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevo- lezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persi- stenza della misura e della sua adeguatezza. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata ha giustificato la propria valuta- zione degli elementi indiziari relativi alla sussistenza degli ipotizzati reati con mo- tivazione dotata di logica coerenza eAlinearità argomentativa, che come tale, per le ragioni dette, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità; i giudici di merito hanno infatti riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, rappresentati dalle numerose conversazioni telefoniche intercettate, analiticamente indicate, che palesano la si2D 3:2, ,Liest:wr, e_ partecipazione all'associazione contestata in qualità di stabile fornitore. Le argomentazioni spese sul punto dal tribunale della libertà appaiono quindi ampie, congrue e non manifestamente illogiche nel ritenere, sulla base del materiale probatorio acquisito, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati contestati (anche i reati fine). D'altro canto, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto, non sollevabile nella pre- sente sede se non quando la loro valutazione sia motivata illogicamente;
orbene non pare che sussista tale vizio, atteso che il tribunale diffusamente descrive il contesto e le fonti di prova, per ritenerle nel complesso d univoca interpretazione. In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del signifi- cato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, clep. 2018, Di Maro, Rv. 272558 - 01 Il ricorrente suggerisce una diversa interpretazione del compendio proba- torio che non scalfisce le argomentazioni del tribunale, che giunge a ritenere, in particolare, il ricorrente inserito organicamente nell'organizzazione criminale di cui al capo B) —pagg. 5 e ss. del provvedimento impugnato — quale stabile fornitore di droga ed armi al sodalizio nel solco del consolidato orientamento di questa Corte di legittimità per cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione fina- lizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rap- porto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di con- tribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre 13 profitto dal commercio di droga (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249 - 01; conf. Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798 - 01). 4. Quanto al profilo che censura la motivazione del provvedimento impu- gnato in relazione alle ritenute esigenze cautelari, anch'esso non appare fondato. La difesa insiste anche in questa sede di legittimità sul dato che il lasso temporale ad oggi di circa tre anni dal momento della cessazione della concreta permanenza del delitto associativo al momento dell'esecuzione della misura, non poteva ritenersi esiguo, con la conseguente rilevanza del cd. "tempo silente" al fine di superare la presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. E richiama a sostegno della propria tesi il dictum di Sez. 1 n. 13044/2021, secondo cui, in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti conte- stati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si rife- risce lo stesso art. 275, comma 3, cit.. Per la difesa il tribunale del riesame salentino avrebbe omesso del tutto di confrontarsi concretamente con il segnalato "tempo silente"; ed anzi illogicamente avrebbe valorizzato il dato rinveniente dal contenuto di una intercettazione in cui si sarebbe richiamato «un curriculum tanto, eh» in ambito di reati in materia di stupefacenti (pag. 23) che altri interlocutori avrebbero attribuito all'odierno ricor- rente. Ed invece rilevano i difensori come il MO sia incensurato. Illogica poi viene ritenuta la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui si è ritenutq inadeguata la misura cautelare domiciliare presidiata dagli strumenti di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen.: la motivazione per cui non verrebbero interrotti i contatti con l'organizzazione criminale determina di fatto la reintroduzione della prestbrisione assoluta che da tempo dapprima la Corte costitu- zionale e poi il legislatore hanno rimosso dal nostro ordinamento in presenza di contestazione del reato di cui all'art. 74 D.P.R. n°. 309/90. Ma è proprio con riguardo alla valutazione sul "tempo silente" che la difesa insiste anche con la memoria conclusiva, sul rilievo che, come recentemente rile- vato da Sez. 6 n. 11735 del 25/01/20241, sulla questione relativa alla rilevanza del tempo decorso dai fatti contestati sulla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, nei casi in cui opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. 14 proc. pen. sono ravvisabili nella giurisprudenza di legittimità due indirizzi erme- neutici. Secondo un primo orientamento, cui secondo la difesa si è uniformata l'or- dinanza in questa sede impugnata, il "tempo silente" (ossia il decorso di un ap- prezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati), ove non accompagnato da altri elementi fattuali, è inidoneo a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Ciò perché — secondo i fautori di tale indirizzo — detta presunzione è pre- valente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen. cosicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione in esame farebbe ritenere sussisten4 i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desu- mibile, tuttavia, dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, ove non accompagnata da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenua- zione del giudizio di pericolosità (cfr. Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004). Viene anche ricordato che, con particolare riferimento alla custodia caute- lare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (non contestato al MO ed escluso dapprima dal G.i.p. e poi dal Tribunale del Riesame adito dal P.M. ex art. 310 cod. proc. pen. per alcuni coindagati) si è affermato che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività asso- ciativa, escludendosi che il cd. "tempo silente" costituisca, da solo, prova dell'irre- versibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclu- sivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (si veda, in tal senso, Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131; Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889). Altro orientamento, richiamato dalla difesa a sostegno delle proprie tesi e fatto proprio nella più recente decisione di questa Corte in subiecta materia, ri- tiene, invece, che, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti ch un rilevante arco 15 temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in tal senso, tra le tante, Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, kv. 274861). Si è, infatti, affermato che la presunzione menzionata — in particolare nelle ipotesi in cui sono contestati un reato per sua natura non permanente oppure un reato permanente, come quello associativo, ma oggetto di contestazione di fatto "chiusa" e solo formalmente "aperta" (nel caso in esame vi sarebbe per la difesa chiara la dimo- strazione della cessazione di ogni rapporto del MO con il resto dei coinda- gati, per come riportato nella stessa ordinanza genetica) — tende ad affie- volirsi, quando un considerevole arco temporale separi il momento di consu- mazione del reato da quello dell'intervento cautelare. Tale soluzione ermeneutica — per i suoi fautori e per la difesa — appare coerente con la stessa struttura del reato associativo e, in particolare, con le con- notazioni "dinamiche" proprie della condotta di partecipazione. Va, infatti, consi- derato che secondo il consolidato principio di diritto, più volte affermato anche dalle Sezioni Unite, il contributo all'attualità della vita associativa ed alla realiz- zazione dei fini che la stessa si propone non può risolversi in una semplice adesione di tipo ideologico, che sicuramente rileva sul piano psicologico, ma deve, comunque, concretarsi in una condotta partecipativa, anche di rilievo non particolarmente incisivo e, come tale, sostituibile, che sia funzionale alla realizza- zione degli scopi illeciti della compagine e dimostrativa di una attualità dell'inse- rimento in essa dell'indagato e, quindi, della permanenza del delitto associativo non solo sul versante oggettivo della struttura associativa in sé considerata, ma anche su quello soggettivo della personale adesione ad essa del singolo indagato. Si tratta, dunque, più che di un mero "status" di appartenenza, di un ruolo dinamico e funzionale, connotato dallo stabile inserimento dell'agente nella strut- tura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889; Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Marinino, Rv. 231670). A fronte di siffatta connotazione della condotta di partecipa2:ione ad una asso- ciazione per delinquere quale quella in contestazione e della natura permanente di tale reato, il tempo intercorso tra i fatti contestati e l'emissione della misura cautelare, in mancanza di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdu- rante pericolosità, deve poter rilevare quale fattore sintomatico della inattualità del vincolo associativo o della sua definitiva dissoluzione - dovendosi, peraltro, 16 escludere la necessità che il recesso dell'associato assuma le forme di una disso- ciazione espressa, coincidente con l'inizio della collaborazione con l'Autorità Giu- diziaria. Ritiene il Collegio che, in realtà, i due orientamenti sopra ricordati non si pongano nella contrapposizione ritenuta dal difensore e ben si compendino nel condivisibile dictum secondo cui, in tema di misure coercitive„ quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esi- genze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova con- traria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incer- tezza;
ne deriva che, per giungere al superamento di tEile presunzione, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434 - 01; conf. Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576 - 01 secondo cui per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al quale l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, ai fini della prova contraria assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordi- nanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando spe- cifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari;
Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670 - 01 secondo cui, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta - rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo - da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unica- mente dai reati fine, e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strut- turali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo tipiche del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., risultando quindi inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo). Peraltro, il provvedimento impugnato si colloca nell'alveo del consolidato orientamento — che va qui ribadito — che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di perico- losità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati- fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espres- sione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, per- tanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è 17 solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esi- genze cautelari di cui all'ad, 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01; conf. Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01). Ebbene, facendo corretta applicazione di tali principi, la decisione impu- gnata, dopo avere esaminato tutti gli elementi dedotti dalla difesa, e valorizzati nella presente sede al fine di denunziare i vizi di motivazione del provvedimento in esame, li disattende compiutamente, e spiega esaustivamente e correttamente, senza incorrere in alcuna illogicità, le ragioni per le quali sia necessario il mante- nimento della misura. In particolare, il giudice del gravame cautelare evidenzia che non vi sono elementi che possano superare la presunzione iuris tantum di pericolosità; a 32 tanto 1/492.A deponendo l'ultrattività del sodalizio ed il perdurante inserimento dele3cì nel sodalizio, che impone di ritenere che la misura applicata sia l'unica idonea a scar- dinare l'indagato dal contesto criminoso in cui ha operato. Ricorda il provvedimento impugnato come nel provvedimento genetico della misura fosse stata evidenziata l'operatività nel caso di specie della presun- zione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e il Gip, dopo avere sottolineato che la stessa viene superata con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività asso- ciativa, avesse valutato che si tratta di elementi che, nel caso dr specie, non emer- gono in alcun modo dalle acquisizioni istruttorie, al contrario comprovanti una con- tinuità e stabilità dei rapporti tra i sociali perduranti nel tempo. Inoltre, il giudice della cautela aveva dato atto della sussistenza degli ulteriori profili fondanti la sussistenza di cogenti ed attuali esigenze di cautela con riguardo alle specifiche caratteristiche del sodalizio indagato e dei singoli indagati. Aveva, difatti, rappre- sentato, che il rischio di reiterazione fosse «effettivamente altamente probabile, attesa la continuativa e sistematica commissione degli illeciti sopra ampiamente descritti e la consolidata struttura delle associazione criminale sub 13 4 ) per cui vi è indagine» apparendo, in particolare «evidente che trattasi di soggetti per i quali l'attività delinquenziale è assurta a vero e proprio sistema di vita e tanto rende particolarmente infausta la prognosi circa il pericolo di replica di reati analoghi a quelli per cui è procedimento». In particolare, il primo giudic:e aveva valutato, sotto il profilo dell'attualità, la protrazione della condotta criminosa, la dimensione del 'volume di affari' gestito dal sodalizio e la competenza palesata dagli indagati nell'illecito agire («Ancora, nel caso che ci occupa, il tempo trascorso dai fatti non risulta di notevole consistenza e sussistono specifici elementi che depongono per l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari 'sub specie' di pericolo concreto 18 ed attuale di reiterazione») e quindi, per la necessità di applicare una misura cu- stodiale, aveva considerato la realizzazione delle condotte sin da prima dell'inizio delle indagini, la protrazione di esse per un notevole lasso di tempo, la consistenza dei traffici contestati, la professionalità dimostrata dagli aderenti, la diffusività del fenomeno. Inoltre, aveva reso specifica motivazione in ordine al pericolo di re- cidiva, precisando con riferimento al caso in disamina le modalità della condotta, e pertanto segnalando «l'entità della stessa, rivelata dai quantitativi di droga traf- ficati, dalla varietà delle sostanze trattate, dalla molteplicità delle armi detenute, dalla ramificazione dei contatti, dall'arco temporale di riferimento» , elementi che «denotano una sicura professionalità nel settore del narcotraffico e la facilità nel procurarsi illegalmente armi al di fuori dei canali commerciali ufficiali, quindi nel mondo della criminalità». Pertanto, il provvedimento impugnato ricorda come dal complesso motiva- zionale dell'ordinanza del Gip emerga come la ritenuta inserzione ed operatività del MO quale soggetto saldamente inserito nel sodalizio de quo abbia inciso in maniera determinante sulla valutazione giudiziale sia in ordine alla gravità della pericolosità sociale e del potenziale di recidiva, sia in punto di attualità delle esi- genze di cautela ed adeguatezza della misura carceraria. Tanto precisato, i giudici del gravame del merito richiamano integralmente le considerazioni svolte nell'ordinanza genetica, che dichiarano di condividere pie- namente, e danno atto di ritenere a loro volta sussistente il c:oncreto pericolo di commissione di gravi delitti della stessa specie di quello per cui si procede, tenuto conto delle allarmanti modalità del fatto (l'indagato stabilmente ha partecipato ad un'associazione finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di droga di diversa ti- pologia ed ha trattato l'acquisto di armi;
dimostrando di poter fruire di collegamenti con la 'ndrangheta calabrese), modalità che denotano una elevata professionalità del MO nella consumazione di gravi delitti. Osservano i giudici salentini che aderire ad un patto associativo finalizzato alla consumazione di una pluralità di gravi delitti, quali quelli in materia di stupe- facenti, indefinita nel tempo e nella quantità, in concorso con altri soggetti — il che vuoi dire, tra l'altro, assumere il rischio di delazioni, o comunque di essere scoperti per un errore, imprudenza, sconsideratezza o negligenza altrui — significa senza dubbio esprimere un forte intento criminale, operare una scelta di vita, maniPtare una notevole intensità del dolo di delinquere. Il provvedimento impugnato passa poi a confutare specificamente la tesi difensiva del difetto delle esigenze cautelari sotto il profilo dell'attualità, stante il lasso temporale di quasi 2 anni dal momento della consumazione del delitto asso- ciativo al momento dell'esecuzione della misura. 19 I Ricordata la duplice presunzione relativa che opera nel c:aso di specie e dato conto di aderire all'orientamento più favorevole all'indagato secondo cui per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo sciogli- mento del gruppo (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Busillo, Rv. 272153 - 01), dà conto di tali elementi. In particolare, viene confutata la tesi difensiva secondo cui l'odierno ricor- rente risulterebbe aver rescisso i rapporti con De AR e Cal:alano già alla data dei 9 gennaio 2021 e che si fonderebbe sulla intercettata conversazione del 9 gennaio 2021 nella parte in cui AL, dopo avere ribadito che era stato fermato il 'fratello di NT' aggiunge che "si vuole bloccare insomma eh... ". In altri termini, secondo la lettura difensiva, il AL riferirebbe ai sodali che il Monti- celli, a seguito del controllo subito dal fratello, avrebbe deciso di cessare l'attività illecita, e dunque di interrompere i rapporti con loro, o quantomeno col AL che, dunque sarebbero del tutto cessati alla data del 9.1.2021. Sennonché, i giudici del gravame cautelare rilevano come le acquisizioni investigative smentiscano recisamente detta ricostruzione. Ciò, in primo luogo, perché il tenore del captato non autorizzerebbe la chiave di lettura difensiva, posto che invece, contestualizzanclo correttamente il dialogo, la frase del AL deve essere riferita all'attività specifica di approvvi- gionamento di armi, posto che la decisione di 'bloccare' risulta direttamente con- nessa al controllo ed alla ricerca di armi da parte della p.g. (" c'è qualcosa che non sta andando..."). A conferma di tale assunto — si rileva nel provvedimento impu- gnato — MO NT chiudeva i contatti con il fornitore di armi inviandogli un sms I'll gennaio 2021 con la frase "Nn mi kiamare piu" (così testualmente). D'altra parte, viene ancora evidenziato come, e seguito del trasporto di armi del 9 gennaio 2021 i rapporti tra MO e AL proseguivano regolar- mente, come dimostrano le conversazioni telefoniche del 23 gennaio 2021, in cui i due concordavano un incontro, e la telefonata del 7 febbraio 2021, in cui AL contatta il MO consapevole di una questione riservata da risolvere che preoc- cupa il secondo, collegata ai ritardi nei pagamenti delle forniture da parte del De 20 AR. Ed inoltre, viene posto in rilievo come la conversazione del 12.2.2021 in- tercorsa tra De AR e MO confermi la perdurante attività di narcotraffi- cante ("ho 100-130 chili') Nel caso in esame, dunque, secondo la logica conclusione del tribunale del riesame salentino, la partecipazione del MO non può ritenersi esaurita al momento della conclusione del periodo di monitoraggio che lo riguarda. Dal certi- ficato del casellario giudiziario emerge poi un precedente, pur risalente, ma spe- cifico per quanto riguarda la materia delle armi, a conferma dei suoi contatti risa- lenti nel settore. Peraltro, nel provvedimento impugnato si legge la logica considerazione che contribuisce a definire la elevata pericolosità del MO la stessa caratura criminale che gli attribuiscono i sodali allorché, al di là della formale esistenza di precedenti penali, gli riconoscono una valenza criminale evidentemente acquisita sul campo e nota negli ambienti criminali ( "tiene un curriculum tanto eh...). Il che convince i giudici della cautela come la commissione di reati, soprattutto in materia di sostanze stupefacenti (tenuto conto della dimostrata facilità nel procacciarsi ingenti quantitativi di droga e di attivare immediatamente canali di rifornimento calabresi per forniture di cocaina) costituisca per l'indagato «un habitus ormai se- dimentato, idoneo a proiettarsi verso il futuro, sì da rendere assolutamente attuali e cogenti le esigenze di cautela sotto il profilo del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie». Né tali conclusioni risultano inficiate — secondo il logico opinare del tribu- nale del riesame —dalle allegazioni difensive in merito allo svolgimento, da parte dell'indagato, di attività lavorativa lecita, posto che dalla documentazione allegata dalla difesa emerge che il rapporto lavorativo è svolto alle dipendenze del fratello MOI SÈ (già coinvolto nelle attività illecite dell'indagato) e comunque ha avuto inizio nell'anno 2019, sicché può ritenersi che l'indagato abbia posto in es- sere le gravissime condotte ascrittegli proprio in costanza della citata attività la- vorativa, che dunque non ha costituito motivo per modificare il suo modus vivendi. Logica, perciò, appare la conclusione che concreto ed attuale debba rite- nersi il pericolo di recidivanza, potendosi affermare che il prevenuto proseguAtut- tora nell'illecita attività, ed avendo egli dato prova di una elevata pericolosità cri- minale. Infine, il provvedimento impugnato appare sufficientemente motivato sotto il profilo della adeguatezza della misura vigente, collegata all'acclarata propen- sione dell'odierno ricorrente all'attività legata al narcotraffico, alla capacità di pro- cacciarsi e gestire armi chiaramente finalizzate ad azioni di fuoco, nonché alla sua inserzione in contesti criminali organizzati. Il tutto a rendere altamente prevedibile che l'indagato, ove venisse sottoposto ad una meno afflittiva misura - quale quella 21 Il C nsigliere est sore Il Presidente domiciliare invocata dalla difesa in via gradata - prosegOirebbe nella illecita atti- vità. E ciò anche qualora la più attenuata misura domiciliare venisse applicata congiuntamente ai previsti dispositivi elettronici, posto che gli stessi non risulte- rebbero idonei a prevenire, per evidenti difficoltà di monitoraggio delle plurime forme di comunicazione esistenti, i contatti con l'organizzazione criminale cui l'in- dagato risulta inconfutabilmente inserito. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condannai di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso un Roma il 17/04/2024