Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2024, n. 19751
CASS
Sentenza 17 aprile 2024

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Massime1

In tema di misure cautelari disposte per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., sicché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, per quest'ultimo elaborata, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo.

Commentario1

  • 1Attualità delle esigenze cautelari: il tempo silente da solo non basta (Cass. Pen. n. 41759/25)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2024, n. 19751
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19751
Data del deposito : 17 aprile 2024

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