Articolo 5 della Legge 2 aprile 1953, n. 295
Articolo 4Articolo 6
Versione
20 maggio 1953
Art. 5.
Coloro che ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2190 , e della legge 11 aprile 1940, n. 475 , abbiano gia' chiesto ed ottenuto giudizio di idoneita' ma limitatamente all'esercizio professionale in orchestre di musica varia (secondo grado) possono presentare domanda, regolarmente documentata giusta quanto disposto nei precedenti articoli 3 e 4, per conseguire l'idoneita' al l'esercizio professionale in orchestre sinfoniche o liriche (primo grado).
Entrata in vigore il 20 maggio 1953