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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 94 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(p.i. ), con sede a Parte_1 P.IVA_1
Roma ed elettivamente domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv.
che la rappresenta e difende congiuntamente agli Parte_2
avv.ti Francesca Pes e Fernando Pes del Foro di Sassari, in virtù di procura speciale in atti,
appellante
contro
(c.f. , residente a [...]e ivi CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Marongiu, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellato pagina 1 di 11 La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante: ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia la Corte d'Appello adita in riforma della ordinanza
21.02.2024 pronunciata nel procedimento ex art.702 bis c.p.c. n.1070/2022
R.G. Tribunale di Oristano:
in via principale
1) accertare e per l'effetto dichiarare che già dichiarato in CP_1
ordinanza 21.2.2024 erede puro e semplice di divenuto Persona_1
quindi proprietario per la quota di 3/12 dell'immobile gravato dalla garanzia ipotecaria in favore della BNL Spa, costituito da unità abitativa sita in
Oristano, alla Via Vittorio Veneto n.151, distinta al NCEU al foglio 14
mappale 8044 sub 2, categoria A/2, vani 5, ha tacitamente accettato l'eredità di nato a [...] il [...], deceduto ad Oristano il Persona_1
17.2.1916;
2) accertare e per l'effetto dichiarare che legatario di CP_1 [...]
per il diritto di usufrutto per la quota di 9/12 dell'immobile Parte_3
gravato dalla garanzia ipotecaria in favore della BNL Spa, costituito da unità
abitativa sita in Oristano, alla Via Vittorio Veneto n.151, distinta al NCEU al foglio 14 mappale 8044 sub 2, categoria A/2, vani 5, ha assunto definitivamente la qualità di legatario disposta per testamento pubblico da nata a [...] il [...], deceduta a Zeddiani il Parte_3
14.04.2018 non avendo esercitato la facoltà di rinunziare;
in via subordinata salvo gravame pagina 2 di 11 3) assegnare al predetto ai sensi dell'art. 481 c.c., un termine CP_1
perentorio perché dichiari se intenda accettare o meno l'eredità del defunto genitore (art.749 c.p.c.); Persona_1
4) in esito all'interpello, se dichiarata o omesso di dichiarare la volontà di accettare l'eredità nel termine concesso, accertare e dichiarare che
[...]
, quale erede puro e semplice di nato a [...] CP_1 Persona_1
il 4.10.1950, deceduto ad Oristano il 17.2.1916, ha accettato tacitamente l'eredità del predetto per la quota di 3/12 del diritto di Persona_1
proprietà.
5) assegnare al predetto ai sensi dell'art. 650 c.c., un termine CP_1
perentorio perché dichiari se intende rinunziare al legato della defunta genitrice nata a [...] il [...], deceduta a Zeddiani il Parte_3
14.04.2018.
6) in esito al decorso del predetto termine accertare e dichiarare che
[...]
ha assunto definitivamente la qualità di legatario della defunta CP_1
genitrice nata a [...] il [...], deceduta a Zeddiani il Parte_3
14.04.2018;
7) in ogni caso, sia con riferimento all'accettazione dell'eredità di
[...]
che con riferimento alla eventuale rinuncia al legato di Persona_1 [...]
ordinare al Conservatoria dei Registri Immobiliari presso Parte_3
l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del Territorio di Oristano, di trascrivere la sentenza di dichiarazione dell'accettazione tacita della eredità e/o della rinuncia al legato, con esonero del predetto da ogni relativa responsabilità.
pagina 3 di 11 8) in ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge.
Nell'interesse di parte appellata: Voglia la Corte d'Appello adita, ogni diversa avversaria istanza, eccezione, deduzione, disattesa, respingere la proposta impugnazione, confermando la sentenza del Tribunale, con vittoria di spese e di onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., la Parte_1
convenne in giudizio, presso il Tribunale di Oristano,
[...] CP_1
affermando che:
[...]
- con contratto di mutuo del 7 novembre 2003 essa aveva dato a mutuo a e Controparte_2 Persona_2
le somme necessarie per l'acquisto dell'immobile ad uso abitativo ubicato in Oristano alla Via Vittorio Veneto n. 87 (attualmente n.151), distinto al C.F. al foglio 14 mappale 8044 sub 1, sul quale la stessa aveva concesso ipoteca iscritta l'11 novembre Per_2
2003 ai nn. 7108/800;
- con successivo atto pubblico il bene era stato alienato a e i quali si erano Persona_1 Parte_3
accollati il mutuo, ma erano rimasti parzialmente inadempienti all'obbligo di restituzione;
- deceduti i coniugi il loro unico figlio Per_3
era rimasto nel possesso dell'immobile, pur non avendo CP_1
espressamente accettato le eredità dei genitori;
pagina 4 di 11 - dai registri immobiliari non risultava la trascrizione della denuncia di successione dei genitori del convenuto né alcuna iscrizione per rinuncia, accettazione di eredità con beneficio di inventario o redazione di inventario a opera di CP_1
Tanto affermato, la BNL chiese, in via principale, di accertare in capo a la qualità di erede legittimo dei genitori e il conseguente acquisto CP_1
dell'immobile e di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del Territorio di Oristano, di trascrivere la relativa ordinanza di definizione del procedimento e, in via di
Cont subordine, l'assegnazione, ex art. 481 c.c., all' di un termine perentorio per la dichiarazione di accettazione dell'eredità.
*
Il convenuto si costituì, riconoscendo di essere in possesso dell'immobile ma opponendo, allo stesso tempo, che, con testamento pubblico del 6 maggio
2018, la madre aveva istituito erede il nipote suo figlio. CP_3
Solo con note di trattazione scritta per l'udienza del 18 settembre 2023,
l'Uda produsse il verbale di registrazione del testamento pubblico di
[...]
Parte_3
Con l'ordinanza pubblicata il 22 febbraio 2024 (repert. 145/2024), il
Tribunale accolse parzialmente la domanda attrice e dichiarò CP_1
erede puro e semplice del padre atteso che egli si trovava nel Persona_1
possesso di un bene ereditario e non aveva fatto tempestivo inventario, e regolò
le spese del giudizio con una parziale compensazione e con condanna del convenuto al pagamento dell'altra metà.
pagina 5 di 11 Il primo giudice rilevò che, ai sensi dell'art. 485 c.p.c., è considerato erede puro e semplice il chiamato all'eredità che, pur nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, non abbia, entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, redatto l'inventario, cosicché il convenuto, pacificamente al possesso della casa dei genitori, era divenuto erede puro e semplice del padre,
avendo omesso l'inventario.
Quanto alla successione della il Tribunale rilevò come dal Pt_3
testamento risultasse l'istituzione quale erede universale del nipote ex filio
e l'attribuzione di un legato di usufrutto al convenuto, con CP_3
conseguente rigetto della domanda di accertamento della qualità di erede della madre in capo a CP_1
* * *
2. Contro l'ordinanza, la BNL ha proposto impugnazione.
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha lamentato l'omessa statuizione
sulla domanda di intervenuta accettazione tacita da parte di delle CP_4
eredità pervenute dai genitori e di ordine al conservatore dei RR. II.
[...]
di trascrivere l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. e ha, poi, chiesto di CP_5
integrare l'ordinanza con l'indicazione del fatto non contestato della accettazione tacita delle eredità dei genitori.
Ancora, l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia anche sulla domanda subordinata di assegnazione di un termine perentorio, ai sensi dell'art. 481 c.c.,
per la dichiarazione di accettazione delle eredità dei genitori.
2.2 Con un secondo motivo, l'appellante ha lamentato che, a fronte della produzione di documenti (verbale di pubblicazione del testamento e nota di pagina 6 di 11 trascrizione nei confronti di , il primo giudice non avesse CP_1
instaurato il contraddittorio e non le avesse consentito di rassegnare nuove conclusioni volte a far dichiarare anche l'accettazione tacita del suddetto
legato e, in subordine, a far assegnare un termine perentorio, ex art.481 c.c.,
anche con riferimento all'accettazione tacita del legato e ha denunciato l'omessa pronuncia in merito all'accettazione tacita del legato della madre del convenuto.
* * *
3. Il primo motivo d'appello è, in parte, infondato e, in parte, è
inammissibile.
È infondato nella parte in cui, muovendo dal presupposto che CP_1
avesse ammesso di abitare nell'immobile dei genitori da prima della loro
Cont morte, pretende l'accertamento che l' abbia riconosciuto di essere erede puro e semplice di entrambi i genitori.
Come risulta dalla parte espositiva, nel resistere in primo grado CP_1
oppose di non essere erede della madre e con successive produzioni
[...]
dimostrò di essere semplice destinatario di un legato, avendo il genitore istituito erede il proprio nipote.
L'appello è, invece, inammissibile nella parte in cui pretende la specificazione che risulta erede puro e semplice del padre per CP_1
accettazione tacita, con conseguente ordine di trascrizione al conservatore.
L'accettazione è un negozio unilaterale mediante la quale il delato passa dalla posizione di chiamato a quella di erede.
pagina 7 di 11 Quanto ai modi in essa può effettuarsi, si distinguono i casi in cui l'accettazione è legata alla volontà del chiamato (espressa o tacita) da quelli in cui essa ne prescinde (accettazione legale ex art. 485 c.c. in capo al chiamato in possesso dei beni che non faccia tempestivamente inventario dei beni).
Rispetto ai terzi (qual è la BNL), ciò che rileva -per gli effetti che comporta-
è solo l'accertamento circa il fatto che l'accettazione sia eseguita con o senza beneficio d'inventario, mentre non rilevano le modalità dell'accettazione stessa.
Di conseguenza, una volta che risulti accertato che un soggetto è erede puro e semplice (e non con beneficio d'inventario), perde di rilevanza specificare la modalità dell'accettazione (tacita, espressa o legale), la quale non produce alcun effetto ulteriore.
In questa prospettiva, dunque, BNL non ha alcun interesse, rilevante ai sensi dell'art. 100 c.p.c., alla modifica/integrazione dell'ordinanza impugnata.
In ogni caso, il provvedimento del Tribunale di Oristano diede conto, in realtà, delle modalità di accettazione dell'eredità di da Persona_1
parte del figlio;
il primo giudice fece dichiaratamente riferimento alla CP_1
fattispecie dell'art. 485 c.c. e al fatto che il convenuto era rimasto al possesso di un bene ereditario senza procedere a un tempestivo inventario, sicché anche sotto questo punto di vista la censura della banca è assolutamente infondata.
Ancora, il motivo di appello è inammissibile con riguardo alla doglianza relativa al mancato ordine di trascrizione al conservatore dei registri.
L'art. 2657 c.c. stabilisce che la trascrizione può essere eseguita solo in forza di titoli specifici (sentenza e –per comune interpretazione- qualsiasi altro pagina 8 di 11 provvedimento posto in essere dall'autorità giudiziaria, atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Il codice richiede, infatti, una documentazione formale del realizzarsi di un determinato fatto giuridico suscettibile di trascrizione.
L'art. 702 ter, sesto comma, c.p.c. prevede espressamente che l'ordinanza che definisce il procedimento sommario costituisca titolo anche per la trascrizione, sicché correttamente il primo giudice non diede ordine alcuno e la banca non ha interesse alla modifica del provvedimento.
*
Il primo motivo è, ancora, infondato con riguardo alla doglianza di omessa pronuncia sulla domanda subordinata di assegnazione di un termine perentorio,
ai sensi dell'art. 481 c.c., per la dichiarazione di accettazione delle eredità dei genitori.
Con riguardo all'eredità di il Tribunale di Oristano Persona_1
accertò in capo la qualità di erede (puro e semplice) del padre CP_1
l'accoglimento della domanda principale esclude l'esame Persona_1
della domanda subordinata.
Con riguardo all'eredità di non ricorrono i presupposti Parte_3
per l'esperimento dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., in quanto il
Tribunale accertò che non era chiamato all'eredità di CP_1 Parte_3
devoluta per testamento al nipote sicché anche la domanda
[...] CP_6
subordinata è infondata al pari della domanda proposta in via principale (circa l'actio interrogatoria dell'art. 650 c.c. si veda paragrafo che segue).
*
pagina 9 di 11 4. Il secondo motivo d'appello è inammissibile per difetto di interesse ex
art. 100 c.p.c.
Nel ricorso introduttivo del primo grado, la BNL allegò (e dimostrò, docc. 1
e 4) di essere creditore ipotecario del bene per cui è causa.
Tanto considerato, deve ritenersi che la banca non avesse e non abbia interesse alcuno all'esperimento della speciale actio interrogatoria prevista dall'art. 650 c.p.c. nei confronti del legatario.
Per quanto qui d'interesse, l'art. 2812 c.c. stabilisce che i diritti di usufrutto di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l'iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera e che tali diritti si estinguono con l'espropriazione del fondo.
La BNL, pertanto, non ha interesse alcuno a ottenere che mero CP_1
legatario per 9/12 del diritto di usufrutto sul bene ipotecato, sia stimolato a rendere una dichiarazione di accettazione definitiva del legato, giacché le sorti di questo (e, dunque, del diritto di usufrutto della res) riescono del tutto inopponibili alla creditrice, la quale ben potrà espropriare l'immobile ipotecato come libero, agendo esclusivamente nei confronti dei debitori e (se diversi)
degli attuali proprietari del bene ipotecato.
In questa prospettiva, tutti i riferimenti dell'appellante al fenomeno della continuità delle trascrizioni sono irrilevanti, giacché non fondano un interesse della banca a ottenere quanto richiesto in questa sede.
*
5. Le spese seguono la soccombenza.
pagina 10 di 11 Sullo scaglione 5.201,00-26.000,00, i compensi sono liquidati al valore medio per le fasi studio e introduttiva e al valore minimo per la fase di decisione.
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
contro l'ordinanza del Tribunale di Oristano pubblicata il 22 febbraio
2024 (repert. 145/2024);
2. condanna la alla rifusione delle Parte_1
spese, che liquida in euro 3.011,00 per compensi, oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a.;
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1
quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 10 giugno 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 94 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(p.i. ), con sede a Parte_1 P.IVA_1
Roma ed elettivamente domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv.
che la rappresenta e difende congiuntamente agli Parte_2
avv.ti Francesca Pes e Fernando Pes del Foro di Sassari, in virtù di procura speciale in atti,
appellante
contro
(c.f. , residente a [...]e ivi CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Marongiu, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellato pagina 1 di 11 La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante: ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia la Corte d'Appello adita in riforma della ordinanza
21.02.2024 pronunciata nel procedimento ex art.702 bis c.p.c. n.1070/2022
R.G. Tribunale di Oristano:
in via principale
1) accertare e per l'effetto dichiarare che già dichiarato in CP_1
ordinanza 21.2.2024 erede puro e semplice di divenuto Persona_1
quindi proprietario per la quota di 3/12 dell'immobile gravato dalla garanzia ipotecaria in favore della BNL Spa, costituito da unità abitativa sita in
Oristano, alla Via Vittorio Veneto n.151, distinta al NCEU al foglio 14
mappale 8044 sub 2, categoria A/2, vani 5, ha tacitamente accettato l'eredità di nato a [...] il [...], deceduto ad Oristano il Persona_1
17.2.1916;
2) accertare e per l'effetto dichiarare che legatario di CP_1 [...]
per il diritto di usufrutto per la quota di 9/12 dell'immobile Parte_3
gravato dalla garanzia ipotecaria in favore della BNL Spa, costituito da unità
abitativa sita in Oristano, alla Via Vittorio Veneto n.151, distinta al NCEU al foglio 14 mappale 8044 sub 2, categoria A/2, vani 5, ha assunto definitivamente la qualità di legatario disposta per testamento pubblico da nata a [...] il [...], deceduta a Zeddiani il Parte_3
14.04.2018 non avendo esercitato la facoltà di rinunziare;
in via subordinata salvo gravame pagina 2 di 11 3) assegnare al predetto ai sensi dell'art. 481 c.c., un termine CP_1
perentorio perché dichiari se intenda accettare o meno l'eredità del defunto genitore (art.749 c.p.c.); Persona_1
4) in esito all'interpello, se dichiarata o omesso di dichiarare la volontà di accettare l'eredità nel termine concesso, accertare e dichiarare che
[...]
, quale erede puro e semplice di nato a [...] CP_1 Persona_1
il 4.10.1950, deceduto ad Oristano il 17.2.1916, ha accettato tacitamente l'eredità del predetto per la quota di 3/12 del diritto di Persona_1
proprietà.
5) assegnare al predetto ai sensi dell'art. 650 c.c., un termine CP_1
perentorio perché dichiari se intende rinunziare al legato della defunta genitrice nata a [...] il [...], deceduta a Zeddiani il Parte_3
14.04.2018.
6) in esito al decorso del predetto termine accertare e dichiarare che
[...]
ha assunto definitivamente la qualità di legatario della defunta CP_1
genitrice nata a [...] il [...], deceduta a Zeddiani il Parte_3
14.04.2018;
7) in ogni caso, sia con riferimento all'accettazione dell'eredità di
[...]
che con riferimento alla eventuale rinuncia al legato di Persona_1 [...]
ordinare al Conservatoria dei Registri Immobiliari presso Parte_3
l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del Territorio di Oristano, di trascrivere la sentenza di dichiarazione dell'accettazione tacita della eredità e/o della rinuncia al legato, con esonero del predetto da ogni relativa responsabilità.
pagina 3 di 11 8) in ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge.
Nell'interesse di parte appellata: Voglia la Corte d'Appello adita, ogni diversa avversaria istanza, eccezione, deduzione, disattesa, respingere la proposta impugnazione, confermando la sentenza del Tribunale, con vittoria di spese e di onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., la Parte_1
convenne in giudizio, presso il Tribunale di Oristano,
[...] CP_1
affermando che:
[...]
- con contratto di mutuo del 7 novembre 2003 essa aveva dato a mutuo a e Controparte_2 Persona_2
le somme necessarie per l'acquisto dell'immobile ad uso abitativo ubicato in Oristano alla Via Vittorio Veneto n. 87 (attualmente n.151), distinto al C.F. al foglio 14 mappale 8044 sub 1, sul quale la stessa aveva concesso ipoteca iscritta l'11 novembre Per_2
2003 ai nn. 7108/800;
- con successivo atto pubblico il bene era stato alienato a e i quali si erano Persona_1 Parte_3
accollati il mutuo, ma erano rimasti parzialmente inadempienti all'obbligo di restituzione;
- deceduti i coniugi il loro unico figlio Per_3
era rimasto nel possesso dell'immobile, pur non avendo CP_1
espressamente accettato le eredità dei genitori;
pagina 4 di 11 - dai registri immobiliari non risultava la trascrizione della denuncia di successione dei genitori del convenuto né alcuna iscrizione per rinuncia, accettazione di eredità con beneficio di inventario o redazione di inventario a opera di CP_1
Tanto affermato, la BNL chiese, in via principale, di accertare in capo a la qualità di erede legittimo dei genitori e il conseguente acquisto CP_1
dell'immobile e di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del Territorio di Oristano, di trascrivere la relativa ordinanza di definizione del procedimento e, in via di
Cont subordine, l'assegnazione, ex art. 481 c.c., all' di un termine perentorio per la dichiarazione di accettazione dell'eredità.
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Il convenuto si costituì, riconoscendo di essere in possesso dell'immobile ma opponendo, allo stesso tempo, che, con testamento pubblico del 6 maggio
2018, la madre aveva istituito erede il nipote suo figlio. CP_3
Solo con note di trattazione scritta per l'udienza del 18 settembre 2023,
l'Uda produsse il verbale di registrazione del testamento pubblico di
[...]
Parte_3
Con l'ordinanza pubblicata il 22 febbraio 2024 (repert. 145/2024), il
Tribunale accolse parzialmente la domanda attrice e dichiarò CP_1
erede puro e semplice del padre atteso che egli si trovava nel Persona_1
possesso di un bene ereditario e non aveva fatto tempestivo inventario, e regolò
le spese del giudizio con una parziale compensazione e con condanna del convenuto al pagamento dell'altra metà.
pagina 5 di 11 Il primo giudice rilevò che, ai sensi dell'art. 485 c.p.c., è considerato erede puro e semplice il chiamato all'eredità che, pur nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, non abbia, entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, redatto l'inventario, cosicché il convenuto, pacificamente al possesso della casa dei genitori, era divenuto erede puro e semplice del padre,
avendo omesso l'inventario.
Quanto alla successione della il Tribunale rilevò come dal Pt_3
testamento risultasse l'istituzione quale erede universale del nipote ex filio
e l'attribuzione di un legato di usufrutto al convenuto, con CP_3
conseguente rigetto della domanda di accertamento della qualità di erede della madre in capo a CP_1
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2. Contro l'ordinanza, la BNL ha proposto impugnazione.
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha lamentato l'omessa statuizione
sulla domanda di intervenuta accettazione tacita da parte di delle CP_4
eredità pervenute dai genitori e di ordine al conservatore dei RR. II.
[...]
di trascrivere l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. e ha, poi, chiesto di CP_5
integrare l'ordinanza con l'indicazione del fatto non contestato della accettazione tacita delle eredità dei genitori.
Ancora, l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia anche sulla domanda subordinata di assegnazione di un termine perentorio, ai sensi dell'art. 481 c.c.,
per la dichiarazione di accettazione delle eredità dei genitori.
2.2 Con un secondo motivo, l'appellante ha lamentato che, a fronte della produzione di documenti (verbale di pubblicazione del testamento e nota di pagina 6 di 11 trascrizione nei confronti di , il primo giudice non avesse CP_1
instaurato il contraddittorio e non le avesse consentito di rassegnare nuove conclusioni volte a far dichiarare anche l'accettazione tacita del suddetto
legato e, in subordine, a far assegnare un termine perentorio, ex art.481 c.c.,
anche con riferimento all'accettazione tacita del legato e ha denunciato l'omessa pronuncia in merito all'accettazione tacita del legato della madre del convenuto.
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3. Il primo motivo d'appello è, in parte, infondato e, in parte, è
inammissibile.
È infondato nella parte in cui, muovendo dal presupposto che CP_1
avesse ammesso di abitare nell'immobile dei genitori da prima della loro
Cont morte, pretende l'accertamento che l' abbia riconosciuto di essere erede puro e semplice di entrambi i genitori.
Come risulta dalla parte espositiva, nel resistere in primo grado CP_1
oppose di non essere erede della madre e con successive produzioni
[...]
dimostrò di essere semplice destinatario di un legato, avendo il genitore istituito erede il proprio nipote.
L'appello è, invece, inammissibile nella parte in cui pretende la specificazione che risulta erede puro e semplice del padre per CP_1
accettazione tacita, con conseguente ordine di trascrizione al conservatore.
L'accettazione è un negozio unilaterale mediante la quale il delato passa dalla posizione di chiamato a quella di erede.
pagina 7 di 11 Quanto ai modi in essa può effettuarsi, si distinguono i casi in cui l'accettazione è legata alla volontà del chiamato (espressa o tacita) da quelli in cui essa ne prescinde (accettazione legale ex art. 485 c.c. in capo al chiamato in possesso dei beni che non faccia tempestivamente inventario dei beni).
Rispetto ai terzi (qual è la BNL), ciò che rileva -per gli effetti che comporta-
è solo l'accertamento circa il fatto che l'accettazione sia eseguita con o senza beneficio d'inventario, mentre non rilevano le modalità dell'accettazione stessa.
Di conseguenza, una volta che risulti accertato che un soggetto è erede puro e semplice (e non con beneficio d'inventario), perde di rilevanza specificare la modalità dell'accettazione (tacita, espressa o legale), la quale non produce alcun effetto ulteriore.
In questa prospettiva, dunque, BNL non ha alcun interesse, rilevante ai sensi dell'art. 100 c.p.c., alla modifica/integrazione dell'ordinanza impugnata.
In ogni caso, il provvedimento del Tribunale di Oristano diede conto, in realtà, delle modalità di accettazione dell'eredità di da Persona_1
parte del figlio;
il primo giudice fece dichiaratamente riferimento alla CP_1
fattispecie dell'art. 485 c.c. e al fatto che il convenuto era rimasto al possesso di un bene ereditario senza procedere a un tempestivo inventario, sicché anche sotto questo punto di vista la censura della banca è assolutamente infondata.
Ancora, il motivo di appello è inammissibile con riguardo alla doglianza relativa al mancato ordine di trascrizione al conservatore dei registri.
L'art. 2657 c.c. stabilisce che la trascrizione può essere eseguita solo in forza di titoli specifici (sentenza e –per comune interpretazione- qualsiasi altro pagina 8 di 11 provvedimento posto in essere dall'autorità giudiziaria, atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Il codice richiede, infatti, una documentazione formale del realizzarsi di un determinato fatto giuridico suscettibile di trascrizione.
L'art. 702 ter, sesto comma, c.p.c. prevede espressamente che l'ordinanza che definisce il procedimento sommario costituisca titolo anche per la trascrizione, sicché correttamente il primo giudice non diede ordine alcuno e la banca non ha interesse alla modifica del provvedimento.
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Il primo motivo è, ancora, infondato con riguardo alla doglianza di omessa pronuncia sulla domanda subordinata di assegnazione di un termine perentorio,
ai sensi dell'art. 481 c.c., per la dichiarazione di accettazione delle eredità dei genitori.
Con riguardo all'eredità di il Tribunale di Oristano Persona_1
accertò in capo la qualità di erede (puro e semplice) del padre CP_1
l'accoglimento della domanda principale esclude l'esame Persona_1
della domanda subordinata.
Con riguardo all'eredità di non ricorrono i presupposti Parte_3
per l'esperimento dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., in quanto il
Tribunale accertò che non era chiamato all'eredità di CP_1 Parte_3
devoluta per testamento al nipote sicché anche la domanda
[...] CP_6
subordinata è infondata al pari della domanda proposta in via principale (circa l'actio interrogatoria dell'art. 650 c.c. si veda paragrafo che segue).
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pagina 9 di 11 4. Il secondo motivo d'appello è inammissibile per difetto di interesse ex
art. 100 c.p.c.
Nel ricorso introduttivo del primo grado, la BNL allegò (e dimostrò, docc. 1
e 4) di essere creditore ipotecario del bene per cui è causa.
Tanto considerato, deve ritenersi che la banca non avesse e non abbia interesse alcuno all'esperimento della speciale actio interrogatoria prevista dall'art. 650 c.p.c. nei confronti del legatario.
Per quanto qui d'interesse, l'art. 2812 c.c. stabilisce che i diritti di usufrutto di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l'iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera e che tali diritti si estinguono con l'espropriazione del fondo.
La BNL, pertanto, non ha interesse alcuno a ottenere che mero CP_1
legatario per 9/12 del diritto di usufrutto sul bene ipotecato, sia stimolato a rendere una dichiarazione di accettazione definitiva del legato, giacché le sorti di questo (e, dunque, del diritto di usufrutto della res) riescono del tutto inopponibili alla creditrice, la quale ben potrà espropriare l'immobile ipotecato come libero, agendo esclusivamente nei confronti dei debitori e (se diversi)
degli attuali proprietari del bene ipotecato.
In questa prospettiva, tutti i riferimenti dell'appellante al fenomeno della continuità delle trascrizioni sono irrilevanti, giacché non fondano un interesse della banca a ottenere quanto richiesto in questa sede.
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5. Le spese seguono la soccombenza.
pagina 10 di 11 Sullo scaglione 5.201,00-26.000,00, i compensi sono liquidati al valore medio per le fasi studio e introduttiva e al valore minimo per la fase di decisione.
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Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
contro l'ordinanza del Tribunale di Oristano pubblicata il 22 febbraio
2024 (repert. 145/2024);
2. condanna la alla rifusione delle Parte_1
spese, che liquida in euro 3.011,00 per compensi, oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a.;
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1
quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 10 giugno 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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