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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 579 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 29/01/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1
residente a [...], ai fini del presente atto, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Caporossi (C. F. CodiceFiscale_2 Email_1 del foro di Ascoli Piceno, nonché dall'Avv. Vinicio Bamonti ( CodiceFiscale_3
anch'egli del foro di Ascoli Piceno, elettivamente Email_2
domiciliato nello Studio del primo difensore sito a San Benedetto del Tronto (AP) in Via
Turati n° 2, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(P.I. ) con sede in Teramo, in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante p.t. Dr rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_2
Giuseppina Di Risio (C.F. con CodiceFiscale_4 Email_3
Cont studio in Vasto alla via San Giovanni da Capestrano n. 2 in forza di deliberazione n.
1139 del 06.06.2024 e per mandato in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“-Accertare e Dichiarare, per tutto quanto dedotto, che la malattia professionale denunciata in data 4.10.2012 “grave disturbo ansioso-depressivo reattivo cronico” si è verificata per 1 fatto e colpa esclusivi dell' , Controparte_3
-Conseguentemente accertare e dichiarare che dalle censurate condotte dell' CP_3 resistente siano derivati al ricorrente esiti permanenti così come descritti nella narrativa, quantificati nella misura rivalutata del 35% o altra benevisa;
-Per l'effetto, ricorrendo sia l'ipotesi di responsabilità contrattuale e/o di illecito di cui all'art. 590 c.p., Voglia Condannare l' resistente al Controparte_3 risarcimento in favore del ricorrente per i titoli e cause di danno specificate in narrativa del danno differenziale ammontante ad € 188.900,00, o comunque quella miglior somma che risulterà in corso di causa e/o che sarà liquidata secondo equità. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarre in favore dei difensori antistatari.”
Parte resistente:
“1) In via preliminare, dichiarare la nullità del ricorso per carenza dei requisiti contemplati dall'art. 414 n.4) c.p.c.; 2) In subordine, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge;
3) In via ancor più subordinata, limitare il risarcimento del danno differenziale al minimo legale, sulla scorta delle valutazioni esposte nella CTU depositata dalla controparte.
.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 12.03.2024, Parte_1
Cont
, dirigente medico della di Teramo dal 1984 sino al 2018, evocava in
[...]
giudizio la resistente al fine di far accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del CP_3 danno c.d. differenziale per l'importo di € 188.900,00, derivatogli dal grave disturbo ansioso depressivo reattivo cronico con esiti permanenti quantificati nella misura del 35%, in conseguenza delle condotte assunte dalla datrice di lavoro e per il quale aveva ottenuto dall' l'importo di € 12.000,00, quale indennizzo a titolo di danno in misura pari al 15%. CP_4
A sostegno della domanda deduceva:
- che esperita negativamente la procedura amministrativa , con ricorso depositato CP_4 in data 13.10.2014 ricorreva dinanzi all'intestato Tribunale (giudizio allibrato al n.
1884/2014 RG), per l'accertamento della natura professionale della denunciata malattia- grave disturbo ansioso depressivo reattivo cronico- deducendo l'esistenza del nesso di causalità fra la patologia e la condotta della datrice di lavoro
(costrittività organizzative, cambiamento dell'ambiente lavorativo con marginalizzazione e svuotamento delle proprie specifiche mansioni, ripetuti trasferimenti ingiustificati, prolungata attribuzione di compiti dequalificanti e/o esorbitanti, a volte estranei e/o insufficienti per le sue competenze, impedimento sistematico all'accesso a notizie interne riguardanti il proprio lavoro, esclusione
2 reiterata ad iniziative formative di riqualificazione e aggiornamento professionale;
esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo da parte dei superiori gerarchici, infondati giudizi negativi sulla sua professionalità espressi a mezzo stampa);
- che l'espletata CTU, effettuata dal DO. confermava l'esistenza di Persona_1
condotte che, pur non completamente avvinte da un intento persecutorio, erano risultate potenzialmente idonee a destabilizzare l'equilibrio psico fisico del ricorrente riconoscendo un “grave disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti” con postumi permanenti di natura psichiatrica pari al 16-18%;
- che il Giudice del lavoro, con sentenza n. 48/2018, non impugnata, accoglieva la domanda, riconoscendo in favore del ricorrente una menomazione dell'integrità psico fisica nella misura pari al 15% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
- che la richiesta avanzata nei confronti della Teramo a titolo di danno CP_1
differenziale rimaneva inevasa;
- che in ordine alla quantificazione del danno rivendicato, il CTP, dott. Per_2
aveva valutato il pregiudizio residuato in capo al ricorrente -trattandosi di
[...]
disturbo depressivo maggiore cronico e collocato in ambito Rc- nella misura del
35% oltre alla quota di personalizzazione.
In punto di diritto evidenziava la responsabilità della ai sensi dell'art. CP_1
2087 cod. civ. non avendo la stessa evitato la sua esposizione all'azione mobbizzante esplicantesi in tutte le condotte subite.
1.2. In data 28.06.2024 si costituiva in giudizio la , eccependo CP_1
preliminarmente la nullità del ricorso in quanto generico e privo di allegazioni e nel merito contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
Eccepiva la mancanza della pluralità di condotte datoriali idonee ad arrecare pregiudizio alla salute psicofisica del lavoratore, sostenendo come il disagio lamentato dal ricorrente doveva essere ricondotto a cause esterne, non imputabili al datore di lavoro che, invece, aveva diligentemente curato la redazione del Documento di Valutazione del Rischio
Stress Lavoro Correlato, stimato come “basso” e per di più si era astenuto dall'adozione di tutti i provvedimenti disciplinari che invece avrebbe potuto infliggere.
In particolare, nel riassumere le vicende riguardanti il rapporto di lavoro intercorso tra Cont le parti, la ha rappresentato, corredandola da copiosa documentazione che:
3 - nel 1984 era iniziata la collaborazione con il dott. , trasformata in contratto a Pt_1
tempo indeterminato ed esclusivo con atto del 9 novembre 2001, giusta delibera numero 715 del 3 ottobre 2001 di inquadramento come specialista ambulatoriale e
Dirigente Medico nella disciplina della Ginecologia e Ostetricia;
Cont
- che solo ventidue giorni dopo la di Teramo veniva a conoscenza della circostanza che il ricorrente era Presidente e Amministratore della società , dando Parte_2
l'avvio ad un procedimento finalizzato all'accertamento di eventuali cause di incompatibilità all'impiego e contestazione disciplinare del 26 febbraio 2002;
- che il predetto procedimento si concludeva senza alcun provvedimento sanzionatorio
(nelle more il ricorrente, riconoscendo la fondatezza dell'addebito si era dimesso dalla Società e l'assemblea dei soci aveva sostituito Presidente e Vicepresidente con i figli e pur rimanendo il padre socio al 50%); CP_5 Pt_1
Cont
- che con Convenzione del 09 settembre 2003 la attribuiva al dipendente la facoltà di svolgere attività intramoenia alle tariffe ivi stabilite;
- che con nota del 08.02.2008 veniva contestata al lavoratore la circostanza che, sebbene avesse formalmente cessato la carica di amministratore della società , Pt_2
tuttavia continuava ad adottare iniziative contrarie al codice di comportamento dei dipendenti della P.A., facendo permanere una situazione di incompatibilità per facta concludentia;
- che difatti il dott. poneva in essere, in prima persona, atti di amministrazione Pt_1 attiva e/o gestionale di competenza dell'Amministratore Unico della società Pt_2
[...
a tutela degli interessi della predetta, al fine di veder adempiere gli asseriti Cont corrispettivi maturati dalla stessa nei confronti della
- che in risposta all'addebito, con nota del 18.02.2008, il dottor persisteva nella Pt_1
propria posizione e rivendicava i diritti della società da lui stesso partecipata, equiparando le sue proteste alla “legittima difesa”, lamentando altresì una di disparità di trattamento rispetto ad altro Medico, a suo giudizio favorito, che in realtà era la moglie nonché socia della Pt_2
- che sul finire dell'anno 2009 veniva accertato come il dottor aveva omesso di Pt_1
prestare servizio dal 1° gennaio al 31 ottobre 2008 per ben 173 ore e 10 minuti, corrispondenti ad € 6.756,09 e per il quale subiva una contestazione disciplinare e una richiesta di recupero ore;
4 - che il dirigente medico replicava con nota del 25.01.2010 confermando i gravi fatti contestati, ma puntualizzando che “la disponibilità” al recupero delle prestazioni mancate doveva essere concordata con lo stesso e non imposta dai vertici aziendali;
- che in accoglimento dell'istanza formulata dal dott. in data 20.10.2011, la Pt_1
Cont gli concedeva di rimanere in servizio fino a compimento del settantesimo anno di età;
- che, persistendo le plurime violazioni del codice di comportamento da parte del ricorrente, si rendeva inevitabile l'instaurazione di un procedimento disciplinare, conclusosi con un provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, impugnata dal dott. con procedimento ex art. 700 cpc dinanzi al Tribunale Pt_1
di Teramo-sez. Lavoro;
- che, con ordinanza del 2 febbraio 2012 il GL reputava l'incongruità della sanzione irrogata e ne disponeva la sospensione in via d'urgenza, pur tuttavia dando atto che effettivamente il dipendente aveva reso alla stampa “esternazioni talvolta eccessive”
( , 01.07.2011), ovvero “notizie rivelatesi poi infondate”( , Pt_3 Pt_3
24.07.2011), e che lo stesso aveva preannunciato l'intenzione di porre in essere una
“eclatante” manifestazione di protesta, acclarando la “censurabile eccessiva conflittualità comportamentale manifestata da ricorrente nel rapporto con il datore di lavoro” nonché il mancato rispetto dell'art. 1, punto 2 del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
In punto di diritto, oltre a contestare la responsabilità del datore di lavoro nella causazione della patologia sofferta, ha eccepito l'inopponibilità alla stessa della sentenza resa a conclusione del giudizio promosso dal dr. contro l' per il riconoscimento Pt_1 CP_4
della malattia professionale e della espletata CTU, ritenuta inattendibile e redatta in seguito ad una ricostruzione parziale delle vicende, offerta solo dalla parte e non suffragata da indagini approfondite.
Infine, nel contestare la quantificazione del danno, ha ritenuto che nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, la valutazione andava condotta secondo le tabelle
Guida Smila, nella misura del 15%, ovvero con l'importo già liquidato dall' . CP_4
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 09.07.2024 il Giudice, ritenuta inammissibile la prova testimoniale articolata da parte ricorrente in quanto priva dei necessari riferimenti spazio-temporali e valutativa, rinviava la causa all'udienza del 29.01.2025 per discussione con termine per note conclusive fino a 10 giorni prima.
5 Con note autorizzate depositate in data 16.01.2015, il ricorrente ha insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati in ricorso, specificando come gli accadimenti stressanti subiti ed il loro nesso causale con la patologia riscontrata erano già stati provati ed accertati con sentenza n. 48/2018, mentre la parte resistente con memoria del 17.01.2025 ha confermato gli assunti dedotti in sede di memoria costitutiva.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, le stesse hanno depositato le proprie note, richiamato sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate, la parte ricorrente anche di natura istruttoria.
2. Con il presente giudizio , dipendente della Teramo dal 1984 al Parte_1 CP_1
pensionamento, avvenuto nel 2018, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha agito in giudizio nei confronti della ex datrice di lavoro al fine di ottenere il risarcimento del danno differenziale da mobbing, alla luce di quanto già accertato con sentenza n.48/2018, emessa dal Tribunale di Teramo in data 25.7.2018 nei confronti dell' , in cui veniva CP_4 riconosciuta in suo favore una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura pari al
15%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda (4.12.2012).
In forza di tale premessa e considerata la valutazione del danno biologico effettuata dal proprio CTP dr. pari al 35%, ha rivendicato il diritto al risarcimento del Persona_2 danno differenziale tra quanto percepito dall' e quello maggiore subito, secondo la CP_4 citata stima del consulente di parte, quantificato in € 188.900,00.
La , costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la nullità della CP_1 domanda per violazione dell'art.414 n. 4 c.p.c., stante l'assenza degli elementi di fatto necessari a individuare le circostanze su cui è ancorata, assumendo, in particolare, la mancanza di allegazione di specifiche violazioni di norme contrattuali o di comportamenti esigibili e la mancata rappresentazione delle pluralità delle condotte datoriali idonee ad arrecare il pregiudizio preteso.
2.1. Ebbene, così ricostruito il thema decidendum, va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità del ricorso.
In punto di diritto deve rammentarsi che nel processo del lavoro la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità
6 del ricorso introduttivo;
ove non rilevata dal giudice di primo grado, la suddetta nullità è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, primo comma, cod. proc. civ., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto (Cass. n. 12923/2013).
Si ricorda, al riguardo, che una cosa è l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni, prescritta dall'art. 414 c.p.c., n. 4, la cui mancanza determina, ove non sanata, la nullità del ricorso con una pronuncia processuale, altro è, invece, un ricorso che, definibile per causa petendi e petitum quanto alla identificazione di cosa si chieda e perchè, non contenga l'allegazione di uno dei fatti costitutivi necessari per la fondatezza della medesima, cui consegue una pronuncia di rigetto nel merito (v. Cass. 8 giugno 2017, n. 14301).
Ebbene, nel caso di specie, dalla valutazione complessiva del ricorso e della documentazione prodotta, deve ritenersi sufficientemente definita la domanda, sia nella sua causa petendi che nel suo petitum.
Ed infatti, sotto il profilo della causa petendi, il ricorrente sostiene di avere diritto al risarcimento del danno differenziale da mobbing, a causa delle condotte stressanti e vessatorie subite nel corso del rapporto di lavoro, per come accertate nell'ambito del giudizio previdenziale ed assistenziale instaurato contro l' . CP_4
Segnatamente, il ricorrente ritiene che, come sarebbe emerso nel giudizio contro l' , CP_4
lo stesso abbia subito i seguenti eventi psico-sociali stressanti: “ costrittività organizzative, consistenti in cambiamento di clima nell'ambiente lavorativo con marginalizzazione e svuotamento delle proprie specifiche mansioni;
ripetuti trasferimenti ingiustificati;
prolungata attribuzione di compiti dequalificanti e/o esorbitanti, comunque a volte estranei e
a volte insufficienti per le sue competenze;
impedimento sistematico all'accesso a notizie interne riguardanti il proprio lavoro;
esclusione reiterata ad iniziative formative di riqualificazione e aggiornamento professionale;
esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo da part e dei superiori gerarchici anche con infondati giudizi negativi sulla sua professionalità espressi a mezzo stampa.”
Il ricorrente ha, dunque, seppure genericamente, indicato i fatti costitutivi dell'inadempimento imputato al datore di lavoro, ritenuto responsabile di non aver evitato che lo stesso fosse esposto all'azione mobbizzante sopra descritta, residuando ogni diversa considerazione, quanto alla sufficienza ed idoneità probatoria delle allegazioni formulate, al merito della controversia.
7 L'eccezione va pertanto rigettata.
3. A questo punto è possibile passare al merito della domanda.
Effettuando una breve premessa di carattere sistematico, con l'espressione di "mobbing", in assenza di una definizione normativa, si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.
La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze pregiudizievoli deve essere, dunque, verificata - sulla base di una valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi - considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza della violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato (Cass. nn. 19814/2013, 18927/2012, 87/2012).
Le condotte che costituiscono il dato materiale nel quale si realizza il mobbing hanno un contenuto atipico e possono anche essere, se valutate singolarmente, prive di connotati di illiceità e formalmente legittime;
esse assumono un valore molesto ed una capacità lesiva in quanto parte di una "strategia di attacco" e perciò connotate da un intento persecutorio nei confronti del lavoratore.
In una sentenza della Corte di Cassazione è stato ribadito che “ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, devono ravvisarsi da parte del datore di lavoro comportamenti, anche protratti nel tempo, rivelatori, in modo inequivoco, di un'esplicita volontà di quest'ultimo di emarginazione del dipendente, occorrendo, pertanto dedurre e provare la ricorrenza di una pluralità di condotte, anche di diversa natura, tutte dirette (oggettivamente)
8 all'espulsione dal contesto lavorativo, o comunque connotate da un alto tasso di vessatorietà
e prevaricazione, nonché sorrette (soggettivamente) da un intento persecutorio e tra loro intrinsecamente collegate dall'unico fine intenzionale di isolare il dipendente” (Cass. Sez.
Lav. n. 1258/2015). In tale ultima pronuncia la Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito l'essenzialità, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, della componente psicologica della condotta vessatoria, il cui onere probatorio è posto a carico della parte attrice.
Anche da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il lavoratore che denunci la ricorrenza di un'ipotesi di mobbing deve non solo allegare l'inadempimento datoriale e provare il titolo del suo diritto, il danno eventualmente subito e il nesso causale fra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato, ma, in aggiunta a ciò, è tenuto a dimostrare anche il menzionato intento persecutorio (Cassazione civile sez. lav., 14/11/2024, n.29400).
In tale ottica si pone lo 'straining', che si menzionata per completezza di analisi, che è una forma attenuata di mobbing, nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie;
tali azioni, però, ove si rivelino produttive di danno all'integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull'art. 2087 c.c..
In particolare, a differenza del mobbing, lo straining si caratterizza per la particolare aggressività del comportamento attuato dal datore di lavoro, manifestata attraverso la repentinità o la natura eclatante dell'azione o insita nelle specifiche circostanze del demansionamento, ovvero nel concomitante verificarsi di altri atti vòlti ad isolare, anche dal punto di vista umano, il lavoratore.
Tuttavia, al pari del mobbing anche lo straining provoca al dipendente problemi di autostima e salute, turbative professionali e di serenità familiare, incidenti sulla sua qualità della vita. Entrambe le fattispecie, nel persistente vuoto normativo, sono tutelabili in virtù di quanto disposto dall'art. 2087 c.c., che, quale norma aperta, rappresenta strumento sanzionatorio atto a punire tutte quelle condotte del datore di lavoro capaci di ledere la personalità e la dignità del lavoratore.
Il lavoratore, però, deve sempre dedurre compiutamente e provare le circostanze rilevanti, anche ai più limitati fini dell'integrazione della condotta di straining, dovendo ritenersi, ai sensi dell'art. 2087 c.c., che gravi sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
9 L'art. 2087 c.c. non configura, infatti, una responsabilità oggettiva, posto che la responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale e va collegata alla violazione degli obblighi imposti da norme di legge o suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche. Ne consegue, dunque, che il lavoratore che affermi di aver subito un danno a causa delle condizioni di lavoro insalubri o non sicura deve dimostrare la nocività delle condizioni di lavoro ed il nesso causale fra tali condizioni ed il danno subito;
a sua volta il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Sotto il profilo dell'onere probatorio va anche aggiunto che l'attore danneggiato deve allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento.
Il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda – alla luce delle recenti decisioni del Supremo Collegio (cfr. Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore. Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
In particolare, si richiama la sentenza della Cass. 25164/2020, secondo la quale «l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento».
Tale allegazione non può ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento di "tutti"
i danni non patrimoniali in quanto a tal fine non è sufficiente l'adozione di ampie formule definitorie o "etichette" ma è necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte dell'attore danneggiato.
La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta,
e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito;
giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno.
Più precisamente, in tema di risarcimento del danno, il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt.
10 1226 e 2056 c.c., si inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c. e quindi non si estrinseca in un giudizio d'equità, ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso, a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava, pertanto, sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso.
In definitiva sintesi, la molteplicità degli indicati possibili pregiudizi, spiega la necessità che il lavoratore indichi in maniera specifica il tipo di danno che assume di avere subito e poi fornisca la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti (cfr. al riguardo
Cass. 4 giugno 2003 n. 8904 cit.); prova, che può essere fornita anche ex art. 2729 c.c., attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti.
3.1. Trasponendo tali principi al caso di specie deve ritenersi che il ricorrente, a ciò onerato, non ha sufficientemente dimostrato la ricorrenza dei presupposti per ritenere integrata la violazione dell'articolo 2987 c.c. a carico della parte resistente, né ha dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la malattia sofferta e le inadempienze imputabili al datore di lavoro.
In particolare, è necessario confermare la inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte ricorrente a supporto della prospettazione difensiva, in quanto i capitoli di prova, così come formulati, non contengono alcun riferimento spazio-temporale che ne permetta una precisa delimitazione cronologica.
Come sopra esposto, il ricorrente sostiene di aver subito diverse condotte vessatorie, rappresentate dal cambiamento di clima nell'ambiente lavorativo con marginalizzazione e svuotamento delle proprie specifiche mansioni, ripetuti trasferimenti ingiustificati, prolungata attribuzione di compiti dequalificanti e/o esorbitanti, comunque a volte estranei e a volte insufficienti per le sue competenze, impedimento sistematico all'accesso a notizie interne riguardanti il proprio lavoro, esclusione reiterata ad iniziative formative di riqualificazione e aggiornamento professionale, esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo da part e
11 dei superiori gerarchici, anche con infondati giudizi negativi sulla sua professionalità espressi a mezzo stampa.
Ebbene, di tali circostanze non viene fornito alcun riferimento spazio-temporale, né vengono concretamente enucleate le condotte o le inadempienze per mezzo delle quali tali vessazioni si sarebbero realizzate, affidando il ricorrente l'onere probatorio sullo stesso incombente ai seguenti capitoli di prova testimoniale:
“1) Vero che il DO. , con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha prestato Pt_1
attività medico professionale alle dipendenze dell a decorrere dalla data del CP_6
1984 fino alla data del pensionamento avvenuto nel 2018?
2) Vero che il DO. è stato sottoposto a ripetuti trasferimenti Parte_1
ingiustificati; prolungata attribuzione di compiti dequalificanti e/o esorbitanti, comunque a volte estranei e a volte insufficienti per le sue competenze;
impedimento sistematico all'accesso a notizie interne riguardanti il proprio lavoro;
esclusione reiterata ad iniziative formative di riqualificazione e aggiornamento professionale;
esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo da parte dei superiori gerarchici anche con infonda ti giudizi negativi sulla sua professionalità espressi a mezzo stampa ?
3) Vero che il DO. è stato esposto ad un cambiamento di clima nell'ambiente Pt_1
lavorativo con marginalizzazione e svuotamento delle proprie specifiche mansioni e comunque di aver subito costantemente azioni persecutorie e mobbing e di emarginazione nell'ambiente lavorativo?”.
A parte il primo capitolo di prova che non è in contestazione, il secondo capitolo di prova risulta del tutto generico ed indeterminato, sia nella determinazione ed identificazione oggettiva, sia in relazione al profilo spazio-temporale.
Le medesime considerazioni valgono per il terzo capitolo di prova, che oltre ad essere estremamente generico ed indeterminato, risulta valutativo e come tale ulteriormente inammissibile.
Se, dunque, la prova testimoniale articolata non appare idonea a dimostrare le condotte di mobbing subite, lo stesso può dirsi in relazione alla documentazione prodotta.
Il ricorrente sembra affidare il fondamento giustificativo della propria domanda alle statuizioni contenute nella sentenza n. 48/2018, adottata dal Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, nell'ambito del giudizio contro l' , in cui ha ottenuto il riconoscimento della CP_4
natura professionale della malattia denunciata nella misura del 15%.
12 Tale statuizione, però, oltre a non poter produrre effetto di giudicato nel presente giudizio
(peraltro neppure è stato dedotto dal ricorrente) ai sensi dell'art. 2909 c.c., stante la diversità delle parti in causa, non può assumere una valenza provante l'inadempimento imputabile al datore di lavoro.
Ed infatti, la dipendenza della malattia del lavoratore dal rischio lavorativo non implica, nè può far presumere, che l'evento dannoso sia derivato dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro imputabili al datore di lavoro, atteso che, in linea generale, il giudizio contro l' , diretto ad ottenere il riconoscimento della natura professionale della malattia CP_4 denunciata, è volto ad accertare la ricorrenza dei presupposti dell'esposizione a rischio e del nesso causale, sulla base di un giudizio possibilistico, mentre il giudizio di responsabilità di cui all'articolo 2087 c.c., oltre ad essere ancorato a criteri probabilistici qualificati in punto di nesso causale, presuppone la prova della colpa e della responsabilità del datore di lavoro, elementi da cui, invece, prescinde la copertura assicurativa . CP_4
Ne consegue che l'intervenuto accertamento, passato in giudicato, della natura professionale della malattia denunciata (disturbo post traumatico da stress cronico severo) non offre argomenti di per sè idonei per l'assolvimento dell'onere probatorio della diversa domanda risarcitoria azionata nel presente giudizio, considerato, peraltro, che la prova orale raccolta nel giudizio previdenziale è stata espletata secondo la prospettazione unilaterale del lavoratore, senza il contradditorio con il datore di lavoro che, invece, nel presente giudizio, ha introdotto tutta una serie di circostanze fattuali volte a confutare la natura vessatoria delle condotte asseritamente subite dal dipendente.
Allo stesso modo, anche le risultanze della CTU medico legale espletata nel giudizio previdenziale non possono assumere alcun valore vincolante nel presente giudizio, in quanto condizionate dalla ricostruzione fattuale che ha fornito unilateralmente il lavoratore in quella controversia e sulla cui base è stata ivi espletata la prova testimoniale.
In definitiva sintesi, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda non può essere accolta, in quanto il ricorrente, oltre ad una carenza deduttiva quanto ai singoli episodi di vessazione, non ha fornito adeguata dimostrazione delle condotte illecite integranti la fattispecie di mobbing di cui rivendica il risarcimento del danno differenziale.
Più in particolare, la domanda appare già carente sotto il profilo deduttivo, in ordine alla precisa delimitazione, anche sotto il profilo temporale, delle condotte illecite asseritamente attuate dal datore di lavoro ed allo stesso imputabili ex articolo 2087 c.c., la cui genericità ed indeterminatezza si ripercuotono nella formulazione delle istanze di prova testimoniale, che
13 così come proposte non possono essere ammesse. Allo stesso modo, la documentazione prodotta, per le ragioni sopra evidenziate, non vale in alcun modo a dimostrare l'inadempimento del datore di lavoro e l'intento persecutorio, con la conseguenza che a fronte di tale quadro istruttorio la domanda non può che essere rigettata.
4. Non essendovi motivi di compensazione le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo secondo le tabelle di cui al D.M. 147 del 2022
(scaglione 52.000-260.000 in ragione dell'oggetto della domanda, senza liquidazione della fase istruttoria, valori minimi considerata la non particolare complessità della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 579/2024 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Condanna la parte ricorrente a corrispondere alla parte resistente le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 5.358,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Teramo, 29.1.2025
Il Giudice
DO.ssa Daniela Matalucci
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 29/01/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1
residente a [...], ai fini del presente atto, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Caporossi (C. F. CodiceFiscale_2 Email_1 del foro di Ascoli Piceno, nonché dall'Avv. Vinicio Bamonti ( CodiceFiscale_3
anch'egli del foro di Ascoli Piceno, elettivamente Email_2
domiciliato nello Studio del primo difensore sito a San Benedetto del Tronto (AP) in Via
Turati n° 2, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(P.I. ) con sede in Teramo, in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante p.t. Dr rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_2
Giuseppina Di Risio (C.F. con CodiceFiscale_4 Email_3
Cont studio in Vasto alla via San Giovanni da Capestrano n. 2 in forza di deliberazione n.
1139 del 06.06.2024 e per mandato in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“-Accertare e Dichiarare, per tutto quanto dedotto, che la malattia professionale denunciata in data 4.10.2012 “grave disturbo ansioso-depressivo reattivo cronico” si è verificata per 1 fatto e colpa esclusivi dell' , Controparte_3
-Conseguentemente accertare e dichiarare che dalle censurate condotte dell' CP_3 resistente siano derivati al ricorrente esiti permanenti così come descritti nella narrativa, quantificati nella misura rivalutata del 35% o altra benevisa;
-Per l'effetto, ricorrendo sia l'ipotesi di responsabilità contrattuale e/o di illecito di cui all'art. 590 c.p., Voglia Condannare l' resistente al Controparte_3 risarcimento in favore del ricorrente per i titoli e cause di danno specificate in narrativa del danno differenziale ammontante ad € 188.900,00, o comunque quella miglior somma che risulterà in corso di causa e/o che sarà liquidata secondo equità. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarre in favore dei difensori antistatari.”
Parte resistente:
“1) In via preliminare, dichiarare la nullità del ricorso per carenza dei requisiti contemplati dall'art. 414 n.4) c.p.c.; 2) In subordine, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge;
3) In via ancor più subordinata, limitare il risarcimento del danno differenziale al minimo legale, sulla scorta delle valutazioni esposte nella CTU depositata dalla controparte.
.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 12.03.2024, Parte_1
Cont
, dirigente medico della di Teramo dal 1984 sino al 2018, evocava in
[...]
giudizio la resistente al fine di far accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del CP_3 danno c.d. differenziale per l'importo di € 188.900,00, derivatogli dal grave disturbo ansioso depressivo reattivo cronico con esiti permanenti quantificati nella misura del 35%, in conseguenza delle condotte assunte dalla datrice di lavoro e per il quale aveva ottenuto dall' l'importo di € 12.000,00, quale indennizzo a titolo di danno in misura pari al 15%. CP_4
A sostegno della domanda deduceva:
- che esperita negativamente la procedura amministrativa , con ricorso depositato CP_4 in data 13.10.2014 ricorreva dinanzi all'intestato Tribunale (giudizio allibrato al n.
1884/2014 RG), per l'accertamento della natura professionale della denunciata malattia- grave disturbo ansioso depressivo reattivo cronico- deducendo l'esistenza del nesso di causalità fra la patologia e la condotta della datrice di lavoro
(costrittività organizzative, cambiamento dell'ambiente lavorativo con marginalizzazione e svuotamento delle proprie specifiche mansioni, ripetuti trasferimenti ingiustificati, prolungata attribuzione di compiti dequalificanti e/o esorbitanti, a volte estranei e/o insufficienti per le sue competenze, impedimento sistematico all'accesso a notizie interne riguardanti il proprio lavoro, esclusione
2 reiterata ad iniziative formative di riqualificazione e aggiornamento professionale;
esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo da parte dei superiori gerarchici, infondati giudizi negativi sulla sua professionalità espressi a mezzo stampa);
- che l'espletata CTU, effettuata dal DO. confermava l'esistenza di Persona_1
condotte che, pur non completamente avvinte da un intento persecutorio, erano risultate potenzialmente idonee a destabilizzare l'equilibrio psico fisico del ricorrente riconoscendo un “grave disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti” con postumi permanenti di natura psichiatrica pari al 16-18%;
- che il Giudice del lavoro, con sentenza n. 48/2018, non impugnata, accoglieva la domanda, riconoscendo in favore del ricorrente una menomazione dell'integrità psico fisica nella misura pari al 15% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
- che la richiesta avanzata nei confronti della Teramo a titolo di danno CP_1
differenziale rimaneva inevasa;
- che in ordine alla quantificazione del danno rivendicato, il CTP, dott. Per_2
aveva valutato il pregiudizio residuato in capo al ricorrente -trattandosi di
[...]
disturbo depressivo maggiore cronico e collocato in ambito Rc- nella misura del
35% oltre alla quota di personalizzazione.
In punto di diritto evidenziava la responsabilità della ai sensi dell'art. CP_1
2087 cod. civ. non avendo la stessa evitato la sua esposizione all'azione mobbizzante esplicantesi in tutte le condotte subite.
1.2. In data 28.06.2024 si costituiva in giudizio la , eccependo CP_1
preliminarmente la nullità del ricorso in quanto generico e privo di allegazioni e nel merito contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
Eccepiva la mancanza della pluralità di condotte datoriali idonee ad arrecare pregiudizio alla salute psicofisica del lavoratore, sostenendo come il disagio lamentato dal ricorrente doveva essere ricondotto a cause esterne, non imputabili al datore di lavoro che, invece, aveva diligentemente curato la redazione del Documento di Valutazione del Rischio
Stress Lavoro Correlato, stimato come “basso” e per di più si era astenuto dall'adozione di tutti i provvedimenti disciplinari che invece avrebbe potuto infliggere.
In particolare, nel riassumere le vicende riguardanti il rapporto di lavoro intercorso tra Cont le parti, la ha rappresentato, corredandola da copiosa documentazione che:
3 - nel 1984 era iniziata la collaborazione con il dott. , trasformata in contratto a Pt_1
tempo indeterminato ed esclusivo con atto del 9 novembre 2001, giusta delibera numero 715 del 3 ottobre 2001 di inquadramento come specialista ambulatoriale e
Dirigente Medico nella disciplina della Ginecologia e Ostetricia;
Cont
- che solo ventidue giorni dopo la di Teramo veniva a conoscenza della circostanza che il ricorrente era Presidente e Amministratore della società , dando Parte_2
l'avvio ad un procedimento finalizzato all'accertamento di eventuali cause di incompatibilità all'impiego e contestazione disciplinare del 26 febbraio 2002;
- che il predetto procedimento si concludeva senza alcun provvedimento sanzionatorio
(nelle more il ricorrente, riconoscendo la fondatezza dell'addebito si era dimesso dalla Società e l'assemblea dei soci aveva sostituito Presidente e Vicepresidente con i figli e pur rimanendo il padre socio al 50%); CP_5 Pt_1
Cont
- che con Convenzione del 09 settembre 2003 la attribuiva al dipendente la facoltà di svolgere attività intramoenia alle tariffe ivi stabilite;
- che con nota del 08.02.2008 veniva contestata al lavoratore la circostanza che, sebbene avesse formalmente cessato la carica di amministratore della società , Pt_2
tuttavia continuava ad adottare iniziative contrarie al codice di comportamento dei dipendenti della P.A., facendo permanere una situazione di incompatibilità per facta concludentia;
- che difatti il dott. poneva in essere, in prima persona, atti di amministrazione Pt_1 attiva e/o gestionale di competenza dell'Amministratore Unico della società Pt_2
[...
a tutela degli interessi della predetta, al fine di veder adempiere gli asseriti Cont corrispettivi maturati dalla stessa nei confronti della
- che in risposta all'addebito, con nota del 18.02.2008, il dottor persisteva nella Pt_1
propria posizione e rivendicava i diritti della società da lui stesso partecipata, equiparando le sue proteste alla “legittima difesa”, lamentando altresì una di disparità di trattamento rispetto ad altro Medico, a suo giudizio favorito, che in realtà era la moglie nonché socia della Pt_2
- che sul finire dell'anno 2009 veniva accertato come il dottor aveva omesso di Pt_1
prestare servizio dal 1° gennaio al 31 ottobre 2008 per ben 173 ore e 10 minuti, corrispondenti ad € 6.756,09 e per il quale subiva una contestazione disciplinare e una richiesta di recupero ore;
4 - che il dirigente medico replicava con nota del 25.01.2010 confermando i gravi fatti contestati, ma puntualizzando che “la disponibilità” al recupero delle prestazioni mancate doveva essere concordata con lo stesso e non imposta dai vertici aziendali;
- che in accoglimento dell'istanza formulata dal dott. in data 20.10.2011, la Pt_1
Cont gli concedeva di rimanere in servizio fino a compimento del settantesimo anno di età;
- che, persistendo le plurime violazioni del codice di comportamento da parte del ricorrente, si rendeva inevitabile l'instaurazione di un procedimento disciplinare, conclusosi con un provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, impugnata dal dott. con procedimento ex art. 700 cpc dinanzi al Tribunale Pt_1
di Teramo-sez. Lavoro;
- che, con ordinanza del 2 febbraio 2012 il GL reputava l'incongruità della sanzione irrogata e ne disponeva la sospensione in via d'urgenza, pur tuttavia dando atto che effettivamente il dipendente aveva reso alla stampa “esternazioni talvolta eccessive”
( , 01.07.2011), ovvero “notizie rivelatesi poi infondate”( , Pt_3 Pt_3
24.07.2011), e che lo stesso aveva preannunciato l'intenzione di porre in essere una
“eclatante” manifestazione di protesta, acclarando la “censurabile eccessiva conflittualità comportamentale manifestata da ricorrente nel rapporto con il datore di lavoro” nonché il mancato rispetto dell'art. 1, punto 2 del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
In punto di diritto, oltre a contestare la responsabilità del datore di lavoro nella causazione della patologia sofferta, ha eccepito l'inopponibilità alla stessa della sentenza resa a conclusione del giudizio promosso dal dr. contro l' per il riconoscimento Pt_1 CP_4
della malattia professionale e della espletata CTU, ritenuta inattendibile e redatta in seguito ad una ricostruzione parziale delle vicende, offerta solo dalla parte e non suffragata da indagini approfondite.
Infine, nel contestare la quantificazione del danno, ha ritenuto che nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, la valutazione andava condotta secondo le tabelle
Guida Smila, nella misura del 15%, ovvero con l'importo già liquidato dall' . CP_4
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 09.07.2024 il Giudice, ritenuta inammissibile la prova testimoniale articolata da parte ricorrente in quanto priva dei necessari riferimenti spazio-temporali e valutativa, rinviava la causa all'udienza del 29.01.2025 per discussione con termine per note conclusive fino a 10 giorni prima.
5 Con note autorizzate depositate in data 16.01.2015, il ricorrente ha insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati in ricorso, specificando come gli accadimenti stressanti subiti ed il loro nesso causale con la patologia riscontrata erano già stati provati ed accertati con sentenza n. 48/2018, mentre la parte resistente con memoria del 17.01.2025 ha confermato gli assunti dedotti in sede di memoria costitutiva.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, le stesse hanno depositato le proprie note, richiamato sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate, la parte ricorrente anche di natura istruttoria.
2. Con il presente giudizio , dipendente della Teramo dal 1984 al Parte_1 CP_1
pensionamento, avvenuto nel 2018, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha agito in giudizio nei confronti della ex datrice di lavoro al fine di ottenere il risarcimento del danno differenziale da mobbing, alla luce di quanto già accertato con sentenza n.48/2018, emessa dal Tribunale di Teramo in data 25.7.2018 nei confronti dell' , in cui veniva CP_4 riconosciuta in suo favore una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura pari al
15%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda (4.12.2012).
In forza di tale premessa e considerata la valutazione del danno biologico effettuata dal proprio CTP dr. pari al 35%, ha rivendicato il diritto al risarcimento del Persona_2 danno differenziale tra quanto percepito dall' e quello maggiore subito, secondo la CP_4 citata stima del consulente di parte, quantificato in € 188.900,00.
La , costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la nullità della CP_1 domanda per violazione dell'art.414 n. 4 c.p.c., stante l'assenza degli elementi di fatto necessari a individuare le circostanze su cui è ancorata, assumendo, in particolare, la mancanza di allegazione di specifiche violazioni di norme contrattuali o di comportamenti esigibili e la mancata rappresentazione delle pluralità delle condotte datoriali idonee ad arrecare il pregiudizio preteso.
2.1. Ebbene, così ricostruito il thema decidendum, va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità del ricorso.
In punto di diritto deve rammentarsi che nel processo del lavoro la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità
6 del ricorso introduttivo;
ove non rilevata dal giudice di primo grado, la suddetta nullità è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, primo comma, cod. proc. civ., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto (Cass. n. 12923/2013).
Si ricorda, al riguardo, che una cosa è l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni, prescritta dall'art. 414 c.p.c., n. 4, la cui mancanza determina, ove non sanata, la nullità del ricorso con una pronuncia processuale, altro è, invece, un ricorso che, definibile per causa petendi e petitum quanto alla identificazione di cosa si chieda e perchè, non contenga l'allegazione di uno dei fatti costitutivi necessari per la fondatezza della medesima, cui consegue una pronuncia di rigetto nel merito (v. Cass. 8 giugno 2017, n. 14301).
Ebbene, nel caso di specie, dalla valutazione complessiva del ricorso e della documentazione prodotta, deve ritenersi sufficientemente definita la domanda, sia nella sua causa petendi che nel suo petitum.
Ed infatti, sotto il profilo della causa petendi, il ricorrente sostiene di avere diritto al risarcimento del danno differenziale da mobbing, a causa delle condotte stressanti e vessatorie subite nel corso del rapporto di lavoro, per come accertate nell'ambito del giudizio previdenziale ed assistenziale instaurato contro l' . CP_4
Segnatamente, il ricorrente ritiene che, come sarebbe emerso nel giudizio contro l' , CP_4
lo stesso abbia subito i seguenti eventi psico-sociali stressanti: “ costrittività organizzative, consistenti in cambiamento di clima nell'ambiente lavorativo con marginalizzazione e svuotamento delle proprie specifiche mansioni;
ripetuti trasferimenti ingiustificati;
prolungata attribuzione di compiti dequalificanti e/o esorbitanti, comunque a volte estranei e
a volte insufficienti per le sue competenze;
impedimento sistematico all'accesso a notizie interne riguardanti il proprio lavoro;
esclusione reiterata ad iniziative formative di riqualificazione e aggiornamento professionale;
esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo da part e dei superiori gerarchici anche con infondati giudizi negativi sulla sua professionalità espressi a mezzo stampa.”
Il ricorrente ha, dunque, seppure genericamente, indicato i fatti costitutivi dell'inadempimento imputato al datore di lavoro, ritenuto responsabile di non aver evitato che lo stesso fosse esposto all'azione mobbizzante sopra descritta, residuando ogni diversa considerazione, quanto alla sufficienza ed idoneità probatoria delle allegazioni formulate, al merito della controversia.
7 L'eccezione va pertanto rigettata.
3. A questo punto è possibile passare al merito della domanda.
Effettuando una breve premessa di carattere sistematico, con l'espressione di "mobbing", in assenza di una definizione normativa, si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.
La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze pregiudizievoli deve essere, dunque, verificata - sulla base di una valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi - considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza della violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato (Cass. nn. 19814/2013, 18927/2012, 87/2012).
Le condotte che costituiscono il dato materiale nel quale si realizza il mobbing hanno un contenuto atipico e possono anche essere, se valutate singolarmente, prive di connotati di illiceità e formalmente legittime;
esse assumono un valore molesto ed una capacità lesiva in quanto parte di una "strategia di attacco" e perciò connotate da un intento persecutorio nei confronti del lavoratore.
In una sentenza della Corte di Cassazione è stato ribadito che “ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, devono ravvisarsi da parte del datore di lavoro comportamenti, anche protratti nel tempo, rivelatori, in modo inequivoco, di un'esplicita volontà di quest'ultimo di emarginazione del dipendente, occorrendo, pertanto dedurre e provare la ricorrenza di una pluralità di condotte, anche di diversa natura, tutte dirette (oggettivamente)
8 all'espulsione dal contesto lavorativo, o comunque connotate da un alto tasso di vessatorietà
e prevaricazione, nonché sorrette (soggettivamente) da un intento persecutorio e tra loro intrinsecamente collegate dall'unico fine intenzionale di isolare il dipendente” (Cass. Sez.
Lav. n. 1258/2015). In tale ultima pronuncia la Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito l'essenzialità, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, della componente psicologica della condotta vessatoria, il cui onere probatorio è posto a carico della parte attrice.
Anche da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il lavoratore che denunci la ricorrenza di un'ipotesi di mobbing deve non solo allegare l'inadempimento datoriale e provare il titolo del suo diritto, il danno eventualmente subito e il nesso causale fra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato, ma, in aggiunta a ciò, è tenuto a dimostrare anche il menzionato intento persecutorio (Cassazione civile sez. lav., 14/11/2024, n.29400).
In tale ottica si pone lo 'straining', che si menzionata per completezza di analisi, che è una forma attenuata di mobbing, nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie;
tali azioni, però, ove si rivelino produttive di danno all'integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull'art. 2087 c.c..
In particolare, a differenza del mobbing, lo straining si caratterizza per la particolare aggressività del comportamento attuato dal datore di lavoro, manifestata attraverso la repentinità o la natura eclatante dell'azione o insita nelle specifiche circostanze del demansionamento, ovvero nel concomitante verificarsi di altri atti vòlti ad isolare, anche dal punto di vista umano, il lavoratore.
Tuttavia, al pari del mobbing anche lo straining provoca al dipendente problemi di autostima e salute, turbative professionali e di serenità familiare, incidenti sulla sua qualità della vita. Entrambe le fattispecie, nel persistente vuoto normativo, sono tutelabili in virtù di quanto disposto dall'art. 2087 c.c., che, quale norma aperta, rappresenta strumento sanzionatorio atto a punire tutte quelle condotte del datore di lavoro capaci di ledere la personalità e la dignità del lavoratore.
Il lavoratore, però, deve sempre dedurre compiutamente e provare le circostanze rilevanti, anche ai più limitati fini dell'integrazione della condotta di straining, dovendo ritenersi, ai sensi dell'art. 2087 c.c., che gravi sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
9 L'art. 2087 c.c. non configura, infatti, una responsabilità oggettiva, posto che la responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale e va collegata alla violazione degli obblighi imposti da norme di legge o suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche. Ne consegue, dunque, che il lavoratore che affermi di aver subito un danno a causa delle condizioni di lavoro insalubri o non sicura deve dimostrare la nocività delle condizioni di lavoro ed il nesso causale fra tali condizioni ed il danno subito;
a sua volta il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Sotto il profilo dell'onere probatorio va anche aggiunto che l'attore danneggiato deve allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento.
Il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda – alla luce delle recenti decisioni del Supremo Collegio (cfr. Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore. Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
In particolare, si richiama la sentenza della Cass. 25164/2020, secondo la quale «l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento».
Tale allegazione non può ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento di "tutti"
i danni non patrimoniali in quanto a tal fine non è sufficiente l'adozione di ampie formule definitorie o "etichette" ma è necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte dell'attore danneggiato.
La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta,
e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito;
giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno.
Più precisamente, in tema di risarcimento del danno, il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt.
10 1226 e 2056 c.c., si inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c. e quindi non si estrinseca in un giudizio d'equità, ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso, a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava, pertanto, sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso.
In definitiva sintesi, la molteplicità degli indicati possibili pregiudizi, spiega la necessità che il lavoratore indichi in maniera specifica il tipo di danno che assume di avere subito e poi fornisca la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti (cfr. al riguardo
Cass. 4 giugno 2003 n. 8904 cit.); prova, che può essere fornita anche ex art. 2729 c.c., attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti.
3.1. Trasponendo tali principi al caso di specie deve ritenersi che il ricorrente, a ciò onerato, non ha sufficientemente dimostrato la ricorrenza dei presupposti per ritenere integrata la violazione dell'articolo 2987 c.c. a carico della parte resistente, né ha dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la malattia sofferta e le inadempienze imputabili al datore di lavoro.
In particolare, è necessario confermare la inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte ricorrente a supporto della prospettazione difensiva, in quanto i capitoli di prova, così come formulati, non contengono alcun riferimento spazio-temporale che ne permetta una precisa delimitazione cronologica.
Come sopra esposto, il ricorrente sostiene di aver subito diverse condotte vessatorie, rappresentate dal cambiamento di clima nell'ambiente lavorativo con marginalizzazione e svuotamento delle proprie specifiche mansioni, ripetuti trasferimenti ingiustificati, prolungata attribuzione di compiti dequalificanti e/o esorbitanti, comunque a volte estranei e a volte insufficienti per le sue competenze, impedimento sistematico all'accesso a notizie interne riguardanti il proprio lavoro, esclusione reiterata ad iniziative formative di riqualificazione e aggiornamento professionale, esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo da part e
11 dei superiori gerarchici, anche con infondati giudizi negativi sulla sua professionalità espressi a mezzo stampa.
Ebbene, di tali circostanze non viene fornito alcun riferimento spazio-temporale, né vengono concretamente enucleate le condotte o le inadempienze per mezzo delle quali tali vessazioni si sarebbero realizzate, affidando il ricorrente l'onere probatorio sullo stesso incombente ai seguenti capitoli di prova testimoniale:
“1) Vero che il DO. , con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha prestato Pt_1
attività medico professionale alle dipendenze dell a decorrere dalla data del CP_6
1984 fino alla data del pensionamento avvenuto nel 2018?
2) Vero che il DO. è stato sottoposto a ripetuti trasferimenti Parte_1
ingiustificati; prolungata attribuzione di compiti dequalificanti e/o esorbitanti, comunque a volte estranei e a volte insufficienti per le sue competenze;
impedimento sistematico all'accesso a notizie interne riguardanti il proprio lavoro;
esclusione reiterata ad iniziative formative di riqualificazione e aggiornamento professionale;
esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo da parte dei superiori gerarchici anche con infonda ti giudizi negativi sulla sua professionalità espressi a mezzo stampa ?
3) Vero che il DO. è stato esposto ad un cambiamento di clima nell'ambiente Pt_1
lavorativo con marginalizzazione e svuotamento delle proprie specifiche mansioni e comunque di aver subito costantemente azioni persecutorie e mobbing e di emarginazione nell'ambiente lavorativo?”.
A parte il primo capitolo di prova che non è in contestazione, il secondo capitolo di prova risulta del tutto generico ed indeterminato, sia nella determinazione ed identificazione oggettiva, sia in relazione al profilo spazio-temporale.
Le medesime considerazioni valgono per il terzo capitolo di prova, che oltre ad essere estremamente generico ed indeterminato, risulta valutativo e come tale ulteriormente inammissibile.
Se, dunque, la prova testimoniale articolata non appare idonea a dimostrare le condotte di mobbing subite, lo stesso può dirsi in relazione alla documentazione prodotta.
Il ricorrente sembra affidare il fondamento giustificativo della propria domanda alle statuizioni contenute nella sentenza n. 48/2018, adottata dal Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, nell'ambito del giudizio contro l' , in cui ha ottenuto il riconoscimento della CP_4
natura professionale della malattia denunciata nella misura del 15%.
12 Tale statuizione, però, oltre a non poter produrre effetto di giudicato nel presente giudizio
(peraltro neppure è stato dedotto dal ricorrente) ai sensi dell'art. 2909 c.c., stante la diversità delle parti in causa, non può assumere una valenza provante l'inadempimento imputabile al datore di lavoro.
Ed infatti, la dipendenza della malattia del lavoratore dal rischio lavorativo non implica, nè può far presumere, che l'evento dannoso sia derivato dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro imputabili al datore di lavoro, atteso che, in linea generale, il giudizio contro l' , diretto ad ottenere il riconoscimento della natura professionale della malattia CP_4 denunciata, è volto ad accertare la ricorrenza dei presupposti dell'esposizione a rischio e del nesso causale, sulla base di un giudizio possibilistico, mentre il giudizio di responsabilità di cui all'articolo 2087 c.c., oltre ad essere ancorato a criteri probabilistici qualificati in punto di nesso causale, presuppone la prova della colpa e della responsabilità del datore di lavoro, elementi da cui, invece, prescinde la copertura assicurativa . CP_4
Ne consegue che l'intervenuto accertamento, passato in giudicato, della natura professionale della malattia denunciata (disturbo post traumatico da stress cronico severo) non offre argomenti di per sè idonei per l'assolvimento dell'onere probatorio della diversa domanda risarcitoria azionata nel presente giudizio, considerato, peraltro, che la prova orale raccolta nel giudizio previdenziale è stata espletata secondo la prospettazione unilaterale del lavoratore, senza il contradditorio con il datore di lavoro che, invece, nel presente giudizio, ha introdotto tutta una serie di circostanze fattuali volte a confutare la natura vessatoria delle condotte asseritamente subite dal dipendente.
Allo stesso modo, anche le risultanze della CTU medico legale espletata nel giudizio previdenziale non possono assumere alcun valore vincolante nel presente giudizio, in quanto condizionate dalla ricostruzione fattuale che ha fornito unilateralmente il lavoratore in quella controversia e sulla cui base è stata ivi espletata la prova testimoniale.
In definitiva sintesi, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda non può essere accolta, in quanto il ricorrente, oltre ad una carenza deduttiva quanto ai singoli episodi di vessazione, non ha fornito adeguata dimostrazione delle condotte illecite integranti la fattispecie di mobbing di cui rivendica il risarcimento del danno differenziale.
Più in particolare, la domanda appare già carente sotto il profilo deduttivo, in ordine alla precisa delimitazione, anche sotto il profilo temporale, delle condotte illecite asseritamente attuate dal datore di lavoro ed allo stesso imputabili ex articolo 2087 c.c., la cui genericità ed indeterminatezza si ripercuotono nella formulazione delle istanze di prova testimoniale, che
13 così come proposte non possono essere ammesse. Allo stesso modo, la documentazione prodotta, per le ragioni sopra evidenziate, non vale in alcun modo a dimostrare l'inadempimento del datore di lavoro e l'intento persecutorio, con la conseguenza che a fronte di tale quadro istruttorio la domanda non può che essere rigettata.
4. Non essendovi motivi di compensazione le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo secondo le tabelle di cui al D.M. 147 del 2022
(scaglione 52.000-260.000 in ragione dell'oggetto della domanda, senza liquidazione della fase istruttoria, valori minimi considerata la non particolare complessità della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 579/2024 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Condanna la parte ricorrente a corrispondere alla parte resistente le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 5.358,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Teramo, 29.1.2025
Il Giudice
DO.ssa Daniela Matalucci
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