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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
D'APRILE IO VI, Presidente
BASCUCCI SANTE, TO
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 54/2020 depositato il 21/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
1 contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata - Via Pannelli 1 62100
Macerata MC elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 354/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Macerata sez. 2 e pubblicata il 21/09/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320160002783243000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellata: conferma della sentenza impugnata e condanna alla rifusione delle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata n. 354/1/2018 del
19/4/2018, depositata in Segreteria in data 21/9/2018, è stato respinto, con condanna alle spese, il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento di cui
2 sopra.
Ha così ritenuto il primo Giudice:
che la notifica della cartella fosse stata regolare, avendo essa in ogni caso “raggiunto lo scopo”;
che non si rende necessario, in caso di controllo automatizzato ex art. 36 ter D.P.R.
29/9/1973 n. 600 (come nella presente vicenda), anteporre alla notifica della cartella di pagamento, l'emissione e la notifica della comunicazione;
che le dedotte illegittimità formali dell'atto, per quel che concerne la firma, l'identità e le funzioni del firmatario, fossero insussistenti trattandosi di questioni definitivamente risolte dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità;
che la doglianza circa il calcolo degli interessi sviluppato nella cartella è inammissibile siccome generica, così come sono generiche le restanti censure inerenti al contenuto motivazionale dell'atto;
che le deduzioni dei costi indicati nella dichiarazione dei redditi sono state legittimamente disconosciute dall'Amministrazione Finanziaria non avendo il contribuente, neppure dopo espresso invito rivoltogli dall'Ufficio, adempiuto al suo onere di prova teso a dimostrare che i soggetti i cui costi egli aveva dedotto fossero “famigliari” ai sensi dell'art. 433 c.c. e fossero stati a suo carico nell'anno fiscale di riferimento.
2. Avvero la sentenza il contribuente ha proposto appello affidato a cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce la nullità della notifica della cartella impugnata, per essere stata essa affidata a servizio postale privato come contestato in un motivo aggiunto al ricorso sul quale il 1primo Giudice non si è pronunciato.
2.2 Con il secondo motivo si censura la legittimità dell'atto impugnato per non essere stato lo
3 2stesso preceduto da preventiva comunicazione regolarmente notificata al contribuente.
2.3 Con il terzo motivo si assume la nullità della cartella impugnata per difetto di motivazione con 3conseguente violazione della L. 27/7/2000 n. 212.
2.4 Con il quarto motivo si sostiene della dichiarazione dei redditi siccome “atto di scienza”.
Afferma l'appellante che l'Amministrazione Finanziaria era già in possesso delle informazioni richieste inerenti al fatto che le disconosciute e dedotte spese riguardassero famigliari a carico del contribuente dal momento che erano già stati rilasciati dall'Ufficio i codici fiscali ai congiunti.
2.5 Con il quanto motivo si contesta l'illegittimità della cartella per omessa indicazione del calcolo degli interessi: da tale omissione deriva altresì l'impossibilità per l'appellante di contestarli.
3. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
Premette parte appellata: “La cartella in oggetto scaturisce dal controllo formale della dichiarazione Modello UNICO 2012/2011 integrativo, ex art. 36 ter del D.P.R. 600/73, (comunicato con racc. n. 15223177569-5 del 26/10/2015, ricevuta in data 27/10/2015) con il quale l'Ufficio aveva disconosciuto le detrazioni per familiari a carico, così come indicate dal contribuente ed esposte al rigo RN 9. In conseguenza di ciò, veniva rettificato anche il rigo RX1 il cui credito originariamente dichiarato dal Contribuente, pari ad € 3.562,00, veniva decurtato:
1. in parte, già in sede di controllo automatizzato art. 36 bis, limitatamente all'eccedenza
d'imposta anno precedente, righi RN35, RV4 e RV8, ad oggetto sempre crediti da detrazioni per familiari a carico e su cui il Contribuente ha già provveduto ad impugnare la relativa cartella di pagamento n. 06320150001215305 avanti alla CTP di Macerata e successivamente ha impugnato la sentenza sfavorevole innanzi a Codesta Commissione (RGR n. 53/2020);
2. in parte decurtato in sede di art. 36 ter per le detrazioni familiari a carico, rigo RN09, a
4 seguito di comunicazione ricevuta in data 27/10/2015.
Si osserva che per l'anno di imposta 2011, in data 26/06/2012 il Contribuente presentava modello
730/2012 in cui non indicava familiari a carico. Successivamente, in data 25/09/2013 il
Contribuente presentava una dichiarazione “integrativa a favore” nella quale venivano inseriti n. 3
“altri familiari a carico”, due con codici fiscali del tutto inesistenti in A.T, uno con codice fiscale attribuito SOLO in data 23/01/2015.”
Si legge, inoltre, nell'atto di controdeduzioni che:
l'eccezione riguardante la nullità della notifica della cartella per essere essa stata affidata a servizio postale privato è inammissibile siccome non introdotta nel ricorso ma con motivi “aggiunti” in violazione dei termini di cui all'art. 24 D.Lvo 431/12/1992 n. 546;
a prescindere dal rilievo della non necessità della previa comunicazione per la validità della cartella impugnata, va osservato che: “Ad ogni buon conto, l'avviso è stato consegnato al contribuente in data 27/10/2015. Pertanto, l'Amministrazione ha compiutamente provato l'avvenuta comunicazione nei termini di legge ed il corretto instaurarsi del necessario contraddittorio fra le parti. Il tutto avvenuto precedentemente all'emissione del ruolo, in ossequio ai principi di garanzia del contribuente e di collaborazione e cooperazione tra Fisco e contribuente.
Perfettamente valido è pertanto sia la rettifica apportata, sia il ruolo emesso, sia la cartella di pagamento notificata sulla base del controllo formale di cui sopra.”;
come ha ricordato dal primo Giudice, la cartella di pagamento deve possedere i requisiti di cui all'art. 25 D.P.R. 29/9/1973 n. 602, requisiti integralmente sussistenti nella cartella impugnata;
la cartella è legittima non avendo il contribuente provato quanto affermato a
5 sostegno della legittimità dell'effettuata deduzione delle spese inerenti a “famigliari a carico”: Questo Ufficio ribadisce che nella dichiarazione Mod. UNICO
2012/2011, è stato rettificato, come già documentato in premessa, l'importo delle detrazioni per ulteriori familiari a carico. … l'Amministrazione ha contestato al contribuente la mancata integrazione documentale relativa al grado di parentela intercorrente fra i soggetti indicati in dichiarazione ed il contribuente medesimo.
Sotto tale profilo, il contribuente non ha minimamente assolto l'onere della prova
(art. 2697 c.c.) sullo stesso incombente, poiché, secondo quanto contemplato dall'art. 12 c. 1 lettera d) dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia, le detrazioni ivi previste “…. da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria”. Nulla di tutto questo è stato mai esibito dal contribuente. Infatti, dalla documentazione allegata in primo grado, risulta che i codici fiscali, indicati quali soggetti a carico, dovrebbero essere presumibilmente i genitori e la sorella del contribuente;
tuttavia, due dei codici fiscali indicati in dichiarazione risultano inesistenti mentre l'altro risulta essere stato attribuito solamente in data 23/01/2015 e cioè solo dopo la ricezione della comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis su Mod. UNICO 2012/2011 (avvenuta in data
21/10/2014).”;
gli interessi sono stati calcolati come per legge ed il contribuente era in grado di verificarli, segnalando, se esistenti, errori.
In esito, l'Ufficio domanda la condanna del contribuente alle spese ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
6
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Così riassunto il contenuto degli atti processuali, ritiene questa Corte di secondo grado che l'appello sia inammissibile per i seguenti motivi:
a) l'appellante non ha impugnato la sentenza di primo grado, ma, nuovamente ed infondatamente, l'atto giacché i motivi dedotti si riferiscono non alla sentenza con il cui apparato argomentativo l'appellante non si confronta, ma all'atto impugnato. In altre parole, l'atto di appello
è una semplice copia del contenuto del ricorso in primo grado e le censure prospettate nell'atto di gravame e non esaminate dal primo Giudice sono inammissibili siccome non introdotte come 5motivi di ricorso;
se si procedesse all'esame dei motivi si duplicherebbe il giudizio di primo grado in quanto l'appellante non contesta la decisione impugnata, ma la validità – formale e sostanziale
– della cartella impugnata richiedendo a questa Corte di secondo grado di reiterare il primo grado di giudizio;
b) i motivi d'appello sono generici ed aspecifici. Ed invero, benché il Giudice di legittimità abbia più 6volte ricordato che l'appello tributario è ispirato al favor impugnationis, va ritenuto che l'appellante debba comunque introdurre critiche tese a superare le argomentazioni sulle quali si fonda la 7sentenza appellata.
Orbene, premesso quanto sopra, va osservato:
con il primo motivo di appello si censura la notifica dell'atto impugnato senza spiegare o 5 quale quella inerente alla nullità della notifica per essere stata essa effettuata a mezzo di servizio postale privato. 6 “Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione.” Cass. sez. V 15/10/2019 n. 707. 7 “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal Giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura.”. Cass. sez. V 10/1/2024 n. 1030.
7 perché la decisione del primo Giudice al riguardo sia errata: in altre parole, in aggiunta ai profili di inammissibilità del motivo sollevati dall'Ufficio, in assenza di contestazione, questo
Giudice non che confermare l'operatività della disposizione di cui all'art. 156 – comma 3^ -
c.p.c.;
che la comunicazione di cui al motivo sub 2.2 è stata ritenuta superflua dal primo Giudice o e l'appellante non spiega perché tale motivazione sia errata;
in ogni caso, tale comunicazione era stata emessa e notificata come evidenziato dall'Ufficio e non contestato (art. 115 c.p.c.);
che il primo Giudice ha motivato circa la legittimità formale e sostanziale della cartella o siccome conforme allo standard normativo evocato e l'appellante non spiega perché la 8motivazione offerta dal primo Giudice circa la legittimità della firma, l'adeguatezza della 9motivazione e l'esatto conteggio degli interessi sia inesatta;
che, in ordine all'infondatezza della pretesa dell'Amministrazione Finanziaria, preso o ulteriormente atto di quanto sopra riportato, va evidenziato che l'appellante non spiega perché la sentenza impugnata che ha “recepito” le valutazioni dell'Ufficio circa l'insussistenza del diritto alla deduzione dei costi per le ragioni sopra illustrate sia errata.
8 In conclusione, non vi è spazio per rivisitare la sentenza oggetto del presente processo di appello giacché l'appellante, con l'atto di gravame anche complessivamente ed unitariamente esaminato, non indica il percorso motivazionale che dovrebbe condurre al ribaltamento, in suo favore, della decisione di primo grado, decisione “sostanzialmente” non impugnata.
Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna alle spese processuali a carico dell'appellante che vanno così liquidate: € 200,00 per la fase studio;
€ 150,00 per la fase introduttiva ed € 250,00 per la fase della discussione per così complessivi € 600,00; tale somma va poi ridotta del 20% a mente dell'art. 15 – comma 2^ sexies – D.Lvo 1031/12/1992 n. 546 in € 500,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche dichiara l'inammissibilità dell'appello e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in
€ 500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ancona, 17 novembre 2025.
il Giudice estensore il Presidente
dott. Sante Bascucci dott. Mario Vincenzo D'Aprile
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. diffusamente, pagg. 8 e ss. dell'atto di impugnazione. 2 Cfr. diffusamente, pagg. 10 e ss. dell'atto di impugnazione 3 Cfr. diffusamente, pagg. 10 e ss. dell'atto di impugnazione 4 Cfr., pagg. 3 – 4 dell'atto di controdeduzioni. 8 In ordine alla firma del documento, è necessario ricordare che “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.” Cass. sez. V ordinanza 15/7/2024 n. 19327. 9 Infatti, la Suprema Corte ha ricordato che quando la cartella di pagamento fa riferimento ad un atto contenente la motivazione circa la sussistenza dell'an e del quantum ovvero quando – come nel caso in esame – la cartella di pagamento si riferisce ad un debito insorto a seguito di dichiarazione fiscale del contribuente, non sussiste alcuno specifico obbligo di motivazione, neppure per quel che concerne il calcolo degli interessi, dal momento che la motivazione della cartella “deriva” dall'atto o dalla dichiarazione cui essa afferisce. Cfr. Cass. sez. Un. 14/7/2022 n. 22281. 10 La liquidazione richiesta per la fase istruttoria non spetta, non essendosi svolta.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
D'APRILE IO VI, Presidente
BASCUCCI SANTE, TO
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 54/2020 depositato il 21/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
1 contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata - Via Pannelli 1 62100
Macerata MC elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 354/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Macerata sez. 2 e pubblicata il 21/09/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320160002783243000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellata: conferma della sentenza impugnata e condanna alla rifusione delle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata n. 354/1/2018 del
19/4/2018, depositata in Segreteria in data 21/9/2018, è stato respinto, con condanna alle spese, il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento di cui
2 sopra.
Ha così ritenuto il primo Giudice:
che la notifica della cartella fosse stata regolare, avendo essa in ogni caso “raggiunto lo scopo”;
che non si rende necessario, in caso di controllo automatizzato ex art. 36 ter D.P.R.
29/9/1973 n. 600 (come nella presente vicenda), anteporre alla notifica della cartella di pagamento, l'emissione e la notifica della comunicazione;
che le dedotte illegittimità formali dell'atto, per quel che concerne la firma, l'identità e le funzioni del firmatario, fossero insussistenti trattandosi di questioni definitivamente risolte dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità;
che la doglianza circa il calcolo degli interessi sviluppato nella cartella è inammissibile siccome generica, così come sono generiche le restanti censure inerenti al contenuto motivazionale dell'atto;
che le deduzioni dei costi indicati nella dichiarazione dei redditi sono state legittimamente disconosciute dall'Amministrazione Finanziaria non avendo il contribuente, neppure dopo espresso invito rivoltogli dall'Ufficio, adempiuto al suo onere di prova teso a dimostrare che i soggetti i cui costi egli aveva dedotto fossero “famigliari” ai sensi dell'art. 433 c.c. e fossero stati a suo carico nell'anno fiscale di riferimento.
2. Avvero la sentenza il contribuente ha proposto appello affidato a cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce la nullità della notifica della cartella impugnata, per essere stata essa affidata a servizio postale privato come contestato in un motivo aggiunto al ricorso sul quale il 1primo Giudice non si è pronunciato.
2.2 Con il secondo motivo si censura la legittimità dell'atto impugnato per non essere stato lo
3 2stesso preceduto da preventiva comunicazione regolarmente notificata al contribuente.
2.3 Con il terzo motivo si assume la nullità della cartella impugnata per difetto di motivazione con 3conseguente violazione della L. 27/7/2000 n. 212.
2.4 Con il quarto motivo si sostiene della dichiarazione dei redditi siccome “atto di scienza”.
Afferma l'appellante che l'Amministrazione Finanziaria era già in possesso delle informazioni richieste inerenti al fatto che le disconosciute e dedotte spese riguardassero famigliari a carico del contribuente dal momento che erano già stati rilasciati dall'Ufficio i codici fiscali ai congiunti.
2.5 Con il quanto motivo si contesta l'illegittimità della cartella per omessa indicazione del calcolo degli interessi: da tale omissione deriva altresì l'impossibilità per l'appellante di contestarli.
3. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
Premette parte appellata: “La cartella in oggetto scaturisce dal controllo formale della dichiarazione Modello UNICO 2012/2011 integrativo, ex art. 36 ter del D.P.R. 600/73, (comunicato con racc. n. 15223177569-5 del 26/10/2015, ricevuta in data 27/10/2015) con il quale l'Ufficio aveva disconosciuto le detrazioni per familiari a carico, così come indicate dal contribuente ed esposte al rigo RN 9. In conseguenza di ciò, veniva rettificato anche il rigo RX1 il cui credito originariamente dichiarato dal Contribuente, pari ad € 3.562,00, veniva decurtato:
1. in parte, già in sede di controllo automatizzato art. 36 bis, limitatamente all'eccedenza
d'imposta anno precedente, righi RN35, RV4 e RV8, ad oggetto sempre crediti da detrazioni per familiari a carico e su cui il Contribuente ha già provveduto ad impugnare la relativa cartella di pagamento n. 06320150001215305 avanti alla CTP di Macerata e successivamente ha impugnato la sentenza sfavorevole innanzi a Codesta Commissione (RGR n. 53/2020);
2. in parte decurtato in sede di art. 36 ter per le detrazioni familiari a carico, rigo RN09, a
4 seguito di comunicazione ricevuta in data 27/10/2015.
Si osserva che per l'anno di imposta 2011, in data 26/06/2012 il Contribuente presentava modello
730/2012 in cui non indicava familiari a carico. Successivamente, in data 25/09/2013 il
Contribuente presentava una dichiarazione “integrativa a favore” nella quale venivano inseriti n. 3
“altri familiari a carico”, due con codici fiscali del tutto inesistenti in A.T, uno con codice fiscale attribuito SOLO in data 23/01/2015.”
Si legge, inoltre, nell'atto di controdeduzioni che:
l'eccezione riguardante la nullità della notifica della cartella per essere essa stata affidata a servizio postale privato è inammissibile siccome non introdotta nel ricorso ma con motivi “aggiunti” in violazione dei termini di cui all'art. 24 D.Lvo 431/12/1992 n. 546;
a prescindere dal rilievo della non necessità della previa comunicazione per la validità della cartella impugnata, va osservato che: “Ad ogni buon conto, l'avviso è stato consegnato al contribuente in data 27/10/2015. Pertanto, l'Amministrazione ha compiutamente provato l'avvenuta comunicazione nei termini di legge ed il corretto instaurarsi del necessario contraddittorio fra le parti. Il tutto avvenuto precedentemente all'emissione del ruolo, in ossequio ai principi di garanzia del contribuente e di collaborazione e cooperazione tra Fisco e contribuente.
Perfettamente valido è pertanto sia la rettifica apportata, sia il ruolo emesso, sia la cartella di pagamento notificata sulla base del controllo formale di cui sopra.”;
come ha ricordato dal primo Giudice, la cartella di pagamento deve possedere i requisiti di cui all'art. 25 D.P.R. 29/9/1973 n. 602, requisiti integralmente sussistenti nella cartella impugnata;
la cartella è legittima non avendo il contribuente provato quanto affermato a
5 sostegno della legittimità dell'effettuata deduzione delle spese inerenti a “famigliari a carico”: Questo Ufficio ribadisce che nella dichiarazione Mod. UNICO
2012/2011, è stato rettificato, come già documentato in premessa, l'importo delle detrazioni per ulteriori familiari a carico. … l'Amministrazione ha contestato al contribuente la mancata integrazione documentale relativa al grado di parentela intercorrente fra i soggetti indicati in dichiarazione ed il contribuente medesimo.
Sotto tale profilo, il contribuente non ha minimamente assolto l'onere della prova
(art. 2697 c.c.) sullo stesso incombente, poiché, secondo quanto contemplato dall'art. 12 c. 1 lettera d) dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia, le detrazioni ivi previste “…. da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria”. Nulla di tutto questo è stato mai esibito dal contribuente. Infatti, dalla documentazione allegata in primo grado, risulta che i codici fiscali, indicati quali soggetti a carico, dovrebbero essere presumibilmente i genitori e la sorella del contribuente;
tuttavia, due dei codici fiscali indicati in dichiarazione risultano inesistenti mentre l'altro risulta essere stato attribuito solamente in data 23/01/2015 e cioè solo dopo la ricezione della comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis su Mod. UNICO 2012/2011 (avvenuta in data
21/10/2014).”;
gli interessi sono stati calcolati come per legge ed il contribuente era in grado di verificarli, segnalando, se esistenti, errori.
In esito, l'Ufficio domanda la condanna del contribuente alle spese ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
6
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Così riassunto il contenuto degli atti processuali, ritiene questa Corte di secondo grado che l'appello sia inammissibile per i seguenti motivi:
a) l'appellante non ha impugnato la sentenza di primo grado, ma, nuovamente ed infondatamente, l'atto giacché i motivi dedotti si riferiscono non alla sentenza con il cui apparato argomentativo l'appellante non si confronta, ma all'atto impugnato. In altre parole, l'atto di appello
è una semplice copia del contenuto del ricorso in primo grado e le censure prospettate nell'atto di gravame e non esaminate dal primo Giudice sono inammissibili siccome non introdotte come 5motivi di ricorso;
se si procedesse all'esame dei motivi si duplicherebbe il giudizio di primo grado in quanto l'appellante non contesta la decisione impugnata, ma la validità – formale e sostanziale
– della cartella impugnata richiedendo a questa Corte di secondo grado di reiterare il primo grado di giudizio;
b) i motivi d'appello sono generici ed aspecifici. Ed invero, benché il Giudice di legittimità abbia più 6volte ricordato che l'appello tributario è ispirato al favor impugnationis, va ritenuto che l'appellante debba comunque introdurre critiche tese a superare le argomentazioni sulle quali si fonda la 7sentenza appellata.
Orbene, premesso quanto sopra, va osservato:
con il primo motivo di appello si censura la notifica dell'atto impugnato senza spiegare o 5 quale quella inerente alla nullità della notifica per essere stata essa effettuata a mezzo di servizio postale privato. 6 “Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione.” Cass. sez. V 15/10/2019 n. 707. 7 “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal Giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura.”. Cass. sez. V 10/1/2024 n. 1030.
7 perché la decisione del primo Giudice al riguardo sia errata: in altre parole, in aggiunta ai profili di inammissibilità del motivo sollevati dall'Ufficio, in assenza di contestazione, questo
Giudice non che confermare l'operatività della disposizione di cui all'art. 156 – comma 3^ -
c.p.c.;
che la comunicazione di cui al motivo sub 2.2 è stata ritenuta superflua dal primo Giudice o e l'appellante non spiega perché tale motivazione sia errata;
in ogni caso, tale comunicazione era stata emessa e notificata come evidenziato dall'Ufficio e non contestato (art. 115 c.p.c.);
che il primo Giudice ha motivato circa la legittimità formale e sostanziale della cartella o siccome conforme allo standard normativo evocato e l'appellante non spiega perché la 8motivazione offerta dal primo Giudice circa la legittimità della firma, l'adeguatezza della 9motivazione e l'esatto conteggio degli interessi sia inesatta;
che, in ordine all'infondatezza della pretesa dell'Amministrazione Finanziaria, preso o ulteriormente atto di quanto sopra riportato, va evidenziato che l'appellante non spiega perché la sentenza impugnata che ha “recepito” le valutazioni dell'Ufficio circa l'insussistenza del diritto alla deduzione dei costi per le ragioni sopra illustrate sia errata.
8 In conclusione, non vi è spazio per rivisitare la sentenza oggetto del presente processo di appello giacché l'appellante, con l'atto di gravame anche complessivamente ed unitariamente esaminato, non indica il percorso motivazionale che dovrebbe condurre al ribaltamento, in suo favore, della decisione di primo grado, decisione “sostanzialmente” non impugnata.
Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna alle spese processuali a carico dell'appellante che vanno così liquidate: € 200,00 per la fase studio;
€ 150,00 per la fase introduttiva ed € 250,00 per la fase della discussione per così complessivi € 600,00; tale somma va poi ridotta del 20% a mente dell'art. 15 – comma 2^ sexies – D.Lvo 1031/12/1992 n. 546 in € 500,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche dichiara l'inammissibilità dell'appello e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in
€ 500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ancona, 17 novembre 2025.
il Giudice estensore il Presidente
dott. Sante Bascucci dott. Mario Vincenzo D'Aprile
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. diffusamente, pagg. 8 e ss. dell'atto di impugnazione. 2 Cfr. diffusamente, pagg. 10 e ss. dell'atto di impugnazione 3 Cfr. diffusamente, pagg. 10 e ss. dell'atto di impugnazione 4 Cfr., pagg. 3 – 4 dell'atto di controdeduzioni. 8 In ordine alla firma del documento, è necessario ricordare che “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.” Cass. sez. V ordinanza 15/7/2024 n. 19327. 9 Infatti, la Suprema Corte ha ricordato che quando la cartella di pagamento fa riferimento ad un atto contenente la motivazione circa la sussistenza dell'an e del quantum ovvero quando – come nel caso in esame – la cartella di pagamento si riferisce ad un debito insorto a seguito di dichiarazione fiscale del contribuente, non sussiste alcuno specifico obbligo di motivazione, neppure per quel che concerne il calcolo degli interessi, dal momento che la motivazione della cartella “deriva” dall'atto o dalla dichiarazione cui essa afferisce. Cfr. Cass. sez. Un. 14/7/2022 n. 22281. 10 La liquidazione richiesta per la fase istruttoria non spetta, non essendosi svolta.