Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 121
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Nullità della notifica della cartella

    La Corte dichiara l'inammissibilità del motivo in quanto l'appellante non ha impugnato la sentenza di primo grado ma ha reiterato le doglianze sull'atto impositivo, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza. Si richiama l'art. 156 c.p.c. in assenza di contestazione specifica.

  • Inammissibile
    Legittimità dell'atto impugnato per mancata preventiva comunicazione

    La Corte rileva che il primo giudice ha ritenuto tale comunicazione superflua e che l'appellante non ha spiegato perché tale motivazione sia errata. Si evidenzia inoltre che l'Ufficio ha provato l'avvenuta comunicazione.

  • Inammissibile
    Nullità della cartella per difetto di motivazione

    La Corte afferma che il primo giudice ha motivato sulla legittimità formale e sostanziale della cartella e che l'appellante non spiega perché tale motivazione sia inesatta.

  • Inammissibile
    Dichiarazione dei redditi come atto di scienza

    La Corte rileva che l'appellante non spiega perché la sentenza impugnata, che ha recepito le valutazioni dell'Ufficio sull'insussistenza del diritto alla deduzione dei costi, sia errata.

  • Inammissibile
    Illegittimità della cartella per omessa indicazione del calcolo degli interessi

    La Corte afferma che il primo giudice ha motivato sull'esatto conteggio degli interessi e che l'appellante non spiega perché tale motivazione sia inesatta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 121
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 121
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo