Articolo 23 della Legge 2 luglio 1949, n. 408
Articolo 22Articolo 24
Versione
18 luglio 1949
>
Versione
14 dicembre 1954
Art. 23. ((Il beneficio di cui al precedente art. 13 e' esteso alle costruzioni, agli ampliamenti e alle ricostruzioni che non siano di lusso e che non fruiscano del contributo dello Stato, la cui costruzione sia stata iniziata, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1916, n. 350))
Entrata in vigore il 14 dicembre 1954