Art. 23. ((Il beneficio di cui al precedente art. 13 e' esteso alle costruzioni, agli ampliamenti e alle ricostruzioni che non siano di lusso e che non fruiscano del contributo dello Stato, la cui costruzione sia stata iniziata, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1916, n. 350))
Versione
18 luglio 1949
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Versione
14 dicembre 1954
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