Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00746/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00601/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia De Caridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Domenica Polimeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. dell’informativa interdittiva antimafia prot. -OMISSIS- emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011 a carico della impresa agricola della ricorrente e notificata a mezzo pec in pari data
2. della conseguente Determina Dirigenziale dall’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) n. -OMISSIS- con cui è stata dichiarata la decadenza della ricorrente dal diritto alla erogazione dei benefici di sostegno alla agricoltura richiesti negli anni compresi tra il 2018 ed il 2023 nonché della nota di pari data con cui le è stata richiesta la restituzione dell’importo complessivo di € 204.928,72, entrambe notificate con unica pec in data -OMISSIS-;
3.- dell’ulteriore conseguente Decreto Dirigenziale n.-OMISSIS-, rettificato con decreto n. -OMISSIS-, emesso dalla Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione e notificato a mezzo pec in data 1.10.2024, a mezzo del quale è stata dichiarata la revoca del contributo concesso alla ricorrente a titolo di finanziamento della domanda di sostegno n. -OMISSIS- e le è stata ordinata la restituzione dell’importo erogato di € 118.655,87
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, della Regione Calabria e dell’ARCEA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. ME LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con ricorso notificato il 7.10.2024 e depositato il 5.11.2024 LI RI ha esposto:
-) dall’anno 1997 la ricorrente è titolare di impresa agricola e, come tale, annualmente presenta all’Agenzia Regionale Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) domanda di erogazione di contributi per il sostegno all’attività da essa svolta;
-) nel corso dell’anno 2016 la stessa ha, altresì, presentato domanda di partecipazione al bando della stessa ARCEA relativo al Pacchetto Aggregato “Sviluppo delle aziende agricole e delle Imprese” ed “Investimenti per immobilizzazioni materiali”;
-) con decreto del direttore generale dell’ARCEA n. -OMISSIS- alla stessa impresa è stato erogato un contributo di € 305.360,16, elevato, a seguito di riesame, ad € 311.011,44;
-) a seguito di richiesta, da parte della Regione Calabria alla competente Prefettura, di informazioni ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 159/2011, il -OMISSIS- quest’ultima le ha notificato preavviso di interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 92- bis del d.lgs. n. 159/2011, fondato sulla sussistenza di rapporti di parentela ritenuti sintomatici dei possibili tentativi di infiltrazioni mafiose tesi a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa;
-) l’-OMISSIS- la ricorrente ha presentato deduzioni volte a dimostrare l’infondatezza delle deduzioni dell’amministrazione;
-) non di meno, l’-OMISSIS- la Prefettura di Reggio Calabria ha disposto l’informazione a contenuto interdittivo di cui in epigrafe;
-) il successivo -OMISSIS- l’ARCEA le ha notificato la determina n. -OMISSIS- a mezzo della quale, in conseguenza della predetta interdittiva, sono stati revocati i contributi concessi nel periodo compreso tra l’anno 2018 e l’anno 2023 e richiesta la restituzione dell’importo di € 204.928,72;
-) il successivo-OMISSIS- la Regione Calabria le ha notificato il decreto dirigenziale n. -OMISSIS-con il quale è stato revocato il proprio contributo concesso medio tempore ;
-) nelle more, la ricorrente ha richiesto il rilascio delle note di polizia e dell’ordinanza di applicazione di misure cautelari (OCC) richiamate nel provvedimento notificato, che le sono state trasmesse poi via pec, con l’eccezione dell’ordinanza cautelare.
1.1- Tanto premesso, la ricorrente impugna l’interdittiva antimafia e i provvedimenti emessi dall’ARCEA e dalla Regione Calabria di revoca e richiesta di restituzione dei contributi erogati nel periodo compreso tra il 2018 ed il 2023 per i seguenti motivi:
A) Illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto i profili dell’eccesso di potere per illogicità – irragionevolezza e manifesta ingiustizia; difetto assoluto del presupposto, travisamento dei fatti nonché difetto di istruttoria.
A1) e A2) La ricorrente contesta la rilevanza dei pregiudizi allegati a base dell’interdittiva e, dunque, afferma l’insufficienza della condanna penale dalla stessa subita per un “reato spia” (nella fattispecie, riciclaggio) nonché dei rapporti di parentela alla stessa ascrivibili in assenza di frequentazioni con i soggetti controindicati, come pure l’irrilevanza dei precedenti di polizia ed ancora l’assenza di alcuna cointeressenza del coniuge, unico parente con lei convivente, nell’impresa agricola di cui lei è titolare e da lei personalmente amministrata.
A3) La ricorrente contesta analiticamente la rilevanza delle posizioni dei soggetti richiamati nella gravata informativa ed in particolare osserva:
a) quanto alla propria posizione personale, la condanna di riciclaggio risulterebbe risalente e non ha ad oggetto il riciclaggio di denaro od altro bene di valore ragguardevole, bensì il riciclaggio di un autocarro;
b) quanto al coniuge -OMISSIS-, rappresentato nell’interdittiva come “figura di spicco della criminalità di -OMISSIS-” vicino -o addirittura contiguo- alla locale criminalità organizzata e al quale vengono attribuiti diversi precedenti di polizia, rappresenta che:
- egli è stato sempre assolto dall’accusa in materia di reati associativi, non è mai stato destinatario di misure di prevenzione personale né ne è stata mai richiesta l’applicazione, non è mai stato personalmente coinvolto in procedimenti penali per estorsione, danneggiamenti o intimidazioni;
- di contro, sarebbe erroneo il richiamo all’ordinanza di custodia cautelare in carcere (OCC) emessa nel procedimento cd. “ -OMISSIS- ” (RGNR DDA -OMISSIS-) in quanto né egli né alcun familiare dello stesso sono stati direttamente coinvolti in tale procedimento, né il predetto coniuge ha mai incontrato alcuno dei soggetti coinvolti in detto procedimento o si è reso responsabile di intimidazioni nei confronti di chicchessia; ancora, generiche ed erronee risulterebbero le circostanze enucleate in detta OCC, anche in ordine alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia I.F., che, peraltro contraddittoriamente, in uno stralcio dell’interrogatorio ammette di non ricordare se il -OMISSIS- cui fa riferimento sia il coniuge dell’odierna ricorrente ovvero un suo omonimo, legato da rapporti di parentela a soggetto ritenuto ‘ndranghetista ma comunque estraneo al contesto familiare della ricorrente stessa;
-) quanto al procedimento penale in cui egli è stato coinvolto nell’anno 1982 osserva che lo stesso si è concluso il 14.3.1983 in fase pre-dibattimentale dinanzi al Giudice Istruttore con l’assoluzione per non aver commesso il fatto;
-) le denunce del 1997 e del 2001, richiamate nell’interdittiva impugnata, non hanno portato ad alcuna pronuncia di condanna nei suoi confronti;
-) la diffida del 1986 è risalente nel tempo e non è stata seguita da altre misure o da ulteriori provvedimenti;
-) anche il procedimento cd. “ -OMISSIS- ” (-OMISSIS- RGNR DDA) si è concluso con sentenza del G.U.P. di -OMISSIS- del 24.11.2008 –non appellata dalla Procura Antimafia- di assoluzione sia per il reato associativo che per gli altri reati contestatigli per non aver commesso il fatto, sulla base di considerazioni (pag. 80 della sentenza) da cui emergerebbe l’estraneità dello stesso coniuge a qualsivoglia vicenda criminale;
-) nessuna iscrizione a ruolo risulta a riguardo del predetto con riferimento nell’operazione c.d. “ -OMISSIS- ” (proc. -OMISSIS- RGNR DDA)”:
-) irrilevanti risulterebbero le frequentazioni ascrivibili allo stesso coniuge e riportate nella nota della Questura, tutte risalenti nel tempo ed in alcuni casi relative ai propri figli (-OMISSIS- e -OMISSIS-) ed al fratello (-OMISSIS-), oltre che comunque sporadiche e tali da non far emergere cointeressenze con consorterie o con l’azienda della ricorrente;
-) peraltro, nel corso degli ultimi venti anni, sia l’azienda della ricorrente che la ditta dei suoi figli sono state interessate più volte da atti intimidatori (n. 7 nel periodo compreso tra il 2002 ed il 2019 e da ultimo quello denunciato il-OMISSIS-) tutti denunciati alle Autorità di Polizia;
b) quanto ai figli -OMISSIS- e -OMISSIS-:
-) nessuno di essi è convivente con la ricorrente né viene evidenziata alcuna loro cointeressenza con quest’ultima;
-) entrambi sono stati coinvolti nel procedimento penale c.d. “ -OMISSIS- ” unitamente al padre e la vicenda risulta conclusa con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto;
-) irrilevante è la loro posizione quali soci nella società -OMISSIS-., ad essi riconducibile, già destinataria di interditttiva antimafia, oggetto di ricorso giudiziario;
-) irrilevante risulterebbe la condanna subita dal secondo per ricettazione e l’essere lo stesso imputato per omicidio colposo con riferimento ad un incidente di lavoro subito da un suo dipendente regolarmente registrato e deceduto per cause accidentali;
c) quanto ai figli -OMISSIS- -OMISSIS-:
-) essi non convivono con la ricorrente;
-) le controindicazioni enucleate dalla Prefettura si compendiano nel mero rapporto parentale e sono carenti di elementi utili a dimostrare alcuna forma di cointeressenza;
d) quanto al fratello -OMISSIS-:
-) risulterebbe travisato per errore di persona il riferimento al fratello -OMISSIS- (classe ’54) indicato nel provvedimento prefettizio quale elemento di spicco della malavita facente capo alla cosca “-OMISSIS-”, essendo quest’ultimo soggetto un omonimo del predetto fratello;
-) in ogni caso, il predetto fratello non ha alcun pregiudizio di sorta;
A4) Da quanto ora esposto deriverebbe che nessun familiare della ricorrente, contrariamente a quanto asserito dalla Prefettura, sia vicino o contiguo alla criminalità organizzata, con conseguente carenza di pericoli di condizionamento dell’azienda, risultando al più evidenziati meri rapporti parentali di per sé irrilevanti a fini interdittivi.
A5) A seguito dell’interdittiva, la revoca dei contributi già elargiti dalla Regione Calabria e da ARCEA hanno comportato il rischio di cessazione dell’attività imprenditoriale della ricorrente.
B) Illegittimità dell’informativa prefettizia impugnata sotto il profilo dell’eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza e manifesta ingiustizia. Difetto di motivazione e conseguente violazione dell’art. 3 e 10 della L 241/90.
Viene dedotta contraddittorietà dell’atto impugnato, nel senso che il coniuge -OMISSIS- viene indicato talvolta come soggetto “interno” alla criminalità organizzata e altre volte come soggetto meramente “contiguo” alla stessa, circostanza che –in disparte l’infondatezza dell’assunto nei termini già esposti- paleserebbe un vizio di carenza di istruttoria e di motivazione.
C) Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dall’art. 3 e 10 della L. 241/1990, anche in riferimento alla omessa applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 94 bis 2 del D.Lgs. 159/2011. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine all’iter logico seguito in conseguenza degli specifici e presupposti accertamenti richiesti.
Viene contestata anche la decisione della Prefettura di non ammettere l’azienda della ricorrente alle misure di cui all’art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011 sia in ragione di quanto già esposto nei precedenti motivi sia a motivo dell’irrilevanza della natura dell’impresa (individuale) e della strutturazione dell’organigramma aziendale (retto su base familistica), dal momento che tale misura si applica a prescindere dalle dimensioni o forma delle imprese.
Soggiunge altresì la ricorrente –per avvalorare l’applicabilità di tale misura- che i finanziamenti al momento liquidati sono stati erogati per oltre la metà dell’importo riconosciuto e comunque l’investimento ad essi sotteso è stato portato a termine e i fornitori integralmente saldati.
Ancora, la ricorrente contesta alla Prefettura di non aver valutato le controdeduzioni depositate in sede procedimentale e di non aver motivato in ordine alle ragioni del loro non accoglimento.
D) Illegittimità della Determina ARCEA n. 98 del 24.07.2024 per eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’art. 1 legge 241/90; Violazione del principio di correttezza e buona fede nonché affidamento del privato. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 comma 2 del D.Lgs. 159/2011.
La ricorrente osserva che, sebbene l’ARCEA abbia affermato, nel gravato decreto di ritiro dei contributi a suo tempo erogati, di aver inviato sin dall’anno 2018 per ciascuna annualità e/o pagamento n. 9 nove richieste di informazioni tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, non viene chiarito a quali annualità, tra quelle menzionate, farebbe riferimento l’interdittiva oggetto di controversia, circostanza ritenuta anomala dal momento che l’art. 92 comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011 assegna un termine non superiore a 45 giorni per l’acquisizione delle informazioni rispetto ai sei anni riscontrati nel caso controverso.
Quanto da ultimo esposto costituirebbe indice di violazione del principio di ragionevolezza del termine per la revoca dei contributi, intervenuta a notevole distanza dalla concessione degli stessi e sulla cui stabilità la ricorrente nutriva legittimo affidamento avendoli così impiegati nell’attività imprenditoriale in relazione alla quale erano stati corrisposti.
Per quanto ora esposto viene chiesto anche l’annullamento del provvedimento di revoca e recupero, quanto meno con riferimento ai contributi elargiti fino all’anno 2021.
2- Con atto depositato il 7.11.2024 si sono costituiti, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, i quali hanno depositato documenti il successivo 6.2.2025.
3- Con atto depositato l’11.11.2024 si è costituita, per resistere al ricorso, la Regione Calabria.
4- Con atto depositato il 20.11.2024 si è costituita l’ARCEA chiedendo il rigetto del ricorso.
5- In vista della trattazione del merito, il 9.10.2025 la ricorrente ha depositato documenti.
6- Con memoria depositata il 16.9.2025 la Regione Calabria ha chiesto anzitutto la propria estromissione dal giudizio osservando che i provvedimenti da essa adottati, quantunque formalmente impugnati, non risultano attinti da censure; in ogni caso, viene chiesto il rigetto del ricorso.
7- Con memoria depositata il 15.10.2025 l’ARCEA ha chiesto il rigetto del ricorso.
8- Con memoria depositata il 17.10.2025 la ricorrente ha insistito nelle proprie doglianze.
9- All’udienza pubblica del 19.11.2025 il ricorso è stato tratto in decisione.
DIRITTO
10- Va anzitutto disattesa la richiesta di estromissione dal giudizio della Regione Calabria per difetto di legittimazione, avuto riguardo al fatto che, essendo impugnati provvedimenti adottati da tale Ente, lo stesso non può considerarsi estraneo al presente contenzioso, a prescindere dalla formulazione o meno di specifiche censure avverso detti provvedimenti.
11- Nel merito, il ricorso, le cui censure possono essere scrutinate congiuntamente in quanto tra loro connesse, è infondato.
12- Viene anzitutto scrutinata la domanda annullatoria dell’avversato provvedimento interdittivo, che è infondata.
12.1- Va preliminarmente inqudarato il contesto normativo e giurisprudenziale sotteso all’istituto dell’informazione interdittiva antimafia.
12.1.1- Va premesso che, come condivisibilmente ribadito dalla giurisprudenza d’appello (cfr. Cons. St., sez. III. 5.9.2019, n. 6105), il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., anche Cons. St., sez. III, n. 758 del 2019; Cons. St., sez. III, 3.5.2016, n. 1743).
Lo stesso legislatore – art. 84, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011 – riconosce quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di «eventuali tentativi» di infiltrazione mafiosa «tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate».
Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona quindi fatti penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale e la probabilità (non anche la mera possibilità) che siffatto “evento” si realizzi.
Il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, quale emerge dalla legislazione antimafia, non può tuttavia sostanziarsi in un sospetto della pubblica amministrazione, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011: si pensi ai cc.dd. delitti spia), mentre altri, “a condotta libera”, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa, che “può” desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali «unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata».
Il d. lgs. n. 159 del 2011 prevede inoltre, nell’art. 84, comma 4, lett. d), che gli elementi sintomatici dell’infiltrazione mafiosa, anche al di là di quelli previsti dall’art. 91, comma 6, possano essere desunti anche «dagli accertamenti disposti dal prefetto».
Il giudice amministrativo è, a sua volta, chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo sindacato sull’esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame, scongiurando il rischio che la valutazione del Prefetto divenga una “pena del sospetto”.
La giurisprudenza ha enucleato un “catalogo aperto”, sia pure con uno sforzo “tassativizzante”, di situazioni indiziarie che possono costituire “indici” o “spie” dell’infiltrazione mafiosa, tra cui, tra le altre, figurano: a) i provvedimenti “sfavorevoli” del giudice penale; b) le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, siano però sintomatici della contaminazione mafiosa, nelle multiformi espressioni con le quali la continua evoluzione dei metodi mafiosi si manifesta; c) i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”, in cui il ricambio generazionale mai sfugge al “controllo immanente” della figura del patriarca, capofamiglia, ecc., a seconda dei casi; d) i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; ecc..
12.1.2- Quanto poi al rapporto parentale, esso è assurto a situazione sintomatica qualificata del rischio infiltrativo sin dalla sistematizzazione inaugurata dalla pronuncia Cons. Stato, sez. III, 3.5.2016, n. 1743, nell’ottica di un “ sistema di tassatività sostanziale ” che, sviluppando e completando le indicazioni legislative, ha messo al riparo dai dubbi di legittimità costituzionale l’istituto dell’informativa antimafia, e la grave limitazione della libertà di impresa che ne deriva (così Corte cost. 29.1.2020, n. 57). La giurisprudenza ha affermato che “ specialmente nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della famiglia si può verificare una « influenza reciproca » di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia', sicché in una ‘famiglia' mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l'influenza del ‘capofamiglia' e dell'associazione ” (Cons. Stato, n. 1743/2016). Nella pressoché costante elaborazione successiva si è confermata la rilevanza del rapporto parentale ai fini dell’emanazione dell'informazione antimafia solo nel caso in cui lo stesso, data la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere che l’impresa abbia una regia familiare ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 30.3.2023, n. 3285).
12.1.3- Da ultimo, si osserva che tra il giudizio relativo al provvedimento interdittivo e il giudizio penale vi è un rapporto di autonomia. La misura interdittiva, essendo il potere esercitato espressione della logica di massima anticipazione della soglia di difesa sociale finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti effettuati in sede penale di carattere definitivo. L’esistenza della contiguità del soggetto con organizzazione malavitose può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emerga il sufficiente pericolo che possa sussistere il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata (C.G.A., sentenza n. 527 del 2023). D’altronde, come è noto, la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali sia deducibile il pericolo d’ingerenza possono essere tratti anche dalle sentenze di proscioglimento o di assoluzione (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. V. 21.5.2025, n. 1614).
12.2- Nel caso controverso, risultano dirimenti la posizione personale della ricorrente e quella del coniuge -OMISSIS-, con lei convivente.
12.3- Sulla prima, la condanna del 26.5.2011, peraltro in concorso con il coniuge, per un c.d. reato-spia –ossia riciclaggio per aver sostituito la targa originaria di un autocarro oggetto di furto con altra targa, relativa ad omologo autocarro di origine lecita, compiendo così operazioni funzionali ad ostacolarne l’identificazione quale bene di provenienza illecita– è pienamente valutabile in ottica interdittiva, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, mentre, di contro, risulta di per sé irrilevante la natura o il valore economico del bene interessato dalla condotta illecita, una volta che l’integrazione del reato è stata accertata.
12.4- Quanto al coniuge convivente, correttamente la Prefettura ha ritenuto valorizzabili, in unità d’insieme, la condanna e gli ulteriori pregiudizi procedimenti penali che lo hanno a vario titolo interessato nel tempo e che restituiscono un quadro di contesto ritenuto non a torto pregiudizievole per l’odierna ricorrente.
12.4.1- Assume anzitutto rilevanza l’essere stato il predetto coniuge attinto dalla medesima condanna già richiamata per la ricorrente in quanto concorrente nel reato con quest’ultima.
12.4.2- Anche il coinvolgimento dello stesso nell’operazione c.d. “-OMISSIS-”, su cui parte ricorrente enfatizza l’esito assolutorio per insussistenza del fatto, è stato correttamente inquadrato e valorizzato dalla Prefettura.
La Prefettura, infatti, pur dando doverosamente conto del predetto esito, ha non di meno evidenziato alcuni stralci del provvedimento restrittivo -che, in quanto sostanzialmente confermati dal giudicante- ben possono costituire un dato utile ai fini della prevenzione amministrativa.
Difatti, nel provvedimento restrittivo si dà conto della posizione del -OMISSIS- (ritenuto organico alla cosca -OMISSIS- di -OMISSIS- e collegato alla cosca -OMISSIS-) evidenziando -in disparte il richiamo a provvedimenti restrittivi o ad altri procedimenti penali in cui era coinvolto- l’intervenuto controllo (avvenuto più volte nell’arco temporale dal 1995 al 1998) dello stesso con noti pregiudicati (dato su cui la ricorrente nulla obietta di realmente concreto) nonché l’intercettazione telefonica nei quali lo stesso -OMISSIS- indicava al figlio di un debitore la tempistica per un “regolamento” oltre, ancora, ad un’altra intercettazione in cui veniva chiesto sempre al -OMISSIS-, per come riportato nel provvedimento custodiale e ancora una volta non contestato dal ricorrente, l’intervento per richiamare all’ordine un soggetto che, come ivi osservato, evidentemente non si era “comportato bene”.
I suddetti elementi, come già detto di per sé pregiudizievoli, non risultano confutati dalla sentenza, atteso che, per come riportato dallo stralcio richiamato nel provvedimento prefettizio, il giudicante dispone sì l’assoluzione (sostanzialmente riconducibile a carenze probatorie) ma mantiene ferme le considerazioni rassegnate nell’informativa relativamente appunto alla personalità del predetto -OMISSIS-.
In buona sostanza, l’esito processuale, che attiene all’integrazione del fatto di reato, non elide le circostanze valorizzate in sede di indagini, la cui valenza fattuale ben può essere valorizzata nell’ambito del coacervo fattuale utile a fini di prevenzione antimafia.
12.4.3- Sempre in un’ottica d’insieme non risulta neanche irrilevante l’ulteriore circostanza dell’essere stato il -OMISSIS- menzionato (quantunque non indagato) nel più recente procedimento penale “ -OMISSIS- ” (individuato anche come “ -OMISSIS- ”), ritenuto ai vertici della “locale” di -OMISSIS-.
Nello specifico, non risulta anzitutto eccentrica la valorizzazione dell’intervento del predetto -OMISSIS- al fine di dirimere una questione legata all’intestazione di un’area di servizio sulla Strada di Grande Comunicazione - SGC tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, riferito dagli investigatori alla luce delle risultanze di indagine e dai tabulati telefonici acquisiti agli atti del procedimento penale.
Parimenti è dirsi quanto alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia I.R.F. che colloca il -OMISSIS- all’interno della criminalità mafiosa locale (pagg. 1237 ss. dell’OCC) e che -pur suscettibili di prestare il fianco a censure ove avessero costituito l’unico pregiudizio posto a base di un provvedimento interdittivo, come evincibile dal precedente di questa sezione, n.-OMISSIS-- lette in una visione di sistema e non atomisticamente parcellizzata possono fornire un contribuito utile a delineare “a tutto tondo” la posizione del predetto soggetto.
Né, in ordine alla valenza delle suddette dichiarazioni, risultano efficaci le obiezioni della ricorrente che deduce, in sostanza, travisamento della persona effettivamente titolare di carica di “ capo società ” di -OMISSIS- (se cioè il coniuge -OMISSIS- ovvero un suo omonimo), dal momento che in sede di interrogatorio il suddetto collaboratore di giustizia riconosceva comunque al -OMISSIS- -OMISSIS- coniuge della ricorrente un ruolo di rilievo nell’ambito della criminalità mafiosa locale (sempre pag. 1237 dell’OCC).
D’altra parte, non risultano -né sono stati allegati da parte ricorrente- elementi scaturenti dagli sviluppi processuali utili, anche solo per deduzioni, a confutare le circostanze ora evidenziate o l’attendibilità complessiva delle dichiarazioni del predetto collaboratore di giustizia.
12.4.4- Anche gli ulteriori precedenti –tra i quali in particolare l’arresto per furto dell’1.3.2011 su cui nessuna difesa efficace viene fornita dalla ricorrente- contribuiscono efficacemente a delineare il contesto familiare pregiudizievole per la ricorrente, quanto meno in termini di prevenzione antimafia.
12.5- Da ultimo, anche la condanna per ricettazione del figlio -OMISSIS-, quantunque non convivente con la madre titolare dell’azienda, e l’essere lo stesso socio, unitamente al -OMISSIS-, di società già destinataria di interdittiva antimafia –come enucleato nell’interdittiva impugnata e su cui nulla di specifico obietta la ricorrente- può contribuire a delineare un quadro complessivo del contesto familiare sfavorevole a quest’ultima.
12.6- Nel contesto ora delineato risultano privi di reale peso tanto l’affermata irrilevanza delle posizioni degli altri figli -OMISSIS- -OMISSIS- quanto l’evidenziato errore di omonimia riferibile al fratello -OMISSIS-, atteso che l’eventuale fondatezza di tali doglianze non inficerebbe la bontà complessiva del quadro d’insieme, di per sé compromesso in ragione dei pregiudizi direttamente riferibili alla ricorrente e al coniuge convivente che, anche alla luce della natura giuridica dell’attività economica (nella forma di impresa individuale ove è preponderante l’elemento soggettivo del suo titolare), ragionevolmente depongono per l’esposizione dell’impresa ricorrente al rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata.
12.7- In ordine, poi, all’omessa applicazione dell’istituto di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. “prevenzione collaborativa) deve anzitutto evidenziarsi che la Prefettura ha spiegato le ragioni per cui non sarebbe riscontrabile nel caso specifico una situazione di agevolazione occasionale (condanna per riciclaggio e ritenuta vicinanza del coniuge alla locale criminalità organizzata) e dette valutazioni appaiono non irragionevoli alla luce della natura giuridica dell’azienda, come dianzi lumeggiata, nel senso che detti pregiudizi -in particolare quelli ascrivibili al coniuge- escludono la possibilità di una mera occasionalità agevolativa presentandosi invece in termini di “immanenza” e “persistenza”.
12.8- Quanto poi all’asserita omessa valutazione delle controdeduzioni presentate in sede procedimentale, premesso che “ L'obbligo del preavviso di rigetto non impone, ai fini della legittimità del provvedimento adottato, la confutazione analitica delle deduzioni dell'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale, purché non contenga elementi nuovi e non enucleabili dalla comunicazione ex art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 2.5.2025, n.3724), nell’informativa impugnata si dà conto di aver esaminato le controdeduzioni del 14.8.2023 e di aver quindi svolto una successiva riunione del gruppo interforze (-OMISSIS-) per valutare il coacervo degli elementi istruttori e tanto, unitamente alla natura degli approfondimenti istruttori delineati appresso nell’interdittiva e che si pongono in continuità e conferma con le circostanze già evidenziate nel preavviso e vengono esposte nel compendio provvedimentale, è sufficiente per ritenere sostanzialmente priva di rilievo la predetta censura.
12.9- In conclusione, il provvedimento interdittivo è immune dalle censure prospettate da parte ricorrente.
13- Infondata è, infine, la censura avverso la revoca del finanziamento e la contestuale richiesta di rimborso di quanto erogato esercitato dalla Regione Calabria e dall’ARCEA.
13.1- Parte ricorrente, in sostanza, contesta l’asserito ritardo nell’assunzione delle determinazioni e comunque, anche in virtù del principio di affidamento maturato, e comunque l’illegittimità della revoca del finanziamento quanto meno fino all’anno 2021.
13.2- Le contestazioni sono infondate.
13.3- Premesso che la natura vincolata della revoca rende irrilevanti le doglianze attinenti all’esatta riconducibilità dell’annualità cui si riferisce la richiesta di informazioni alla Banca Dati Nazionale Antimafia, è sufficiente sul punto rinviare al consolidato orientamento della Sezione, mutuato dalla sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23 del 26.10.2020, secondo cui l’art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011 (la quale fa “ salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite ”) si applica soltanto con riferimento ai contratti di appalto di lavori, di servizi e di fornitura, trattandosi di disposizioni di natura derogatoria rispetto al complessivo sistema normativo disciplinante l'informazione antimafia e le sue conseguenze (posto a tutela di essenziali valori costituzionali; così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 17.01.2023, n. 75), mentre, per come precisato dalla Plenaria (n. 23/2020), a fronte di un’interdittiva antimafia non sussiste, in capo al relativo destinatario, beneficiario di un finanziamento pubblico, alcuna posizione di affidamento, meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, circa la possibilità di continuare a goderne in futuro così come di ritenere le somme già incamerate.
Ed invero, posto che i contributi relativi alla Domanda Unica campagne 2018-2023 risultano concessi in via provvisoria e sotto condizione risolutiva dell’insussistenza delle condizioni di inconcedibilità del beneficio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 (come testualmente precisato nella determina di ARCEA n.-OMISSIS- e non contestato dalla ricorrente), l’atto di c.d. revoca non rappresenta affatto (come pur farebbe pensare il nomen ) un nuovo provvedimento adottato in autotutela dall'amministrazione nell'esercizio di un potere discrezionale, ma un mero atto ricognitivo che constata, quale atto dovuto e vincolato, l’avvenuta verificazione della condizione risolutiva afferente al contributo ancora precario.
L'accertamento dell'intervenuta "condizione risolutiva" non è, dunque, altro che l'accertamento successivo (consentito dalla legge) dell'incapacità giuridica del soggetto ad essere destinatario, ab imis , di provvedimenti amministrativi ovvero ad essere parte del contratto ad evidenza pubblica.
A ciò consegue - prosegue l’Adunanza Plenaria - « quanto ai provvedimenti di concessione di benefici economici, comunque denominati, che l'intervenuto accertamento dell'incapacità del soggetto, cui si riconnette la "precarietà" degli effetti dei medesimi, espressamente enunciata dalle norme, esclude che possa esservi legittima ritenzione delle somme da parte del soggetto beneficiario (giuridicamente incapace) ».
13.4- In conclusione, seppure non risulti pienamente improntato a buon andamento l’operato della Prefettura che, a fronte di una molteplicità di richieste (dall’anno 2018 all’anno 2023), le ha definite soltanto in data -OMISSIS- (all. 001 alla produzione di Arcea del 15.10.2025), alla luce della giurisprudenza dianzi richiamata anche gli atti della Regione Calabria e di ARCEA sono immuni dalle censure della ricorrente.
14- Il ricorso va pertanto rigettato.
15- Sussistono giusti motivi, anche in ragione della peculiarità della controversia, per compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e le persone comunque menzionate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI CR, Presidente
ME LI, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME LI | RI CR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.