Art. 3.
Le commissioni per la concessione delle qualifiche e delle decorazioni al valor militare, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 , ed al decreto-legge 3 maggio 1948, n. 833 , sono sciolte dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le commissioni per la concessione delle qualifiche e delle decorazioni al valor militare, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 , ed al decreto-legge 3 maggio 1948, n. 833 , sono sciolte dalla data di entrata in vigore della presente legge.