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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8020/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8020/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LANCI Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LANCI
MASSIMILIANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUCCHINI Controparte_1 C.F._2 MARCO e dell'avv. CULTRERA DANIELA CRISTINA ( ) elettivamente C.F._3 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ZUCCHINI MARCO
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._4 CP_2
, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
[...] CP_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per per Parte_1 Controparte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, per le ragioni tutte esposte negli atti, previa ogni declaratoria ritenuta necessaria, atteso il venir meno dell'interesse ad agire della Sig.ra e del signor relativamente alla domanda concernente Controparte_1 Parte_1 la divisione dell'asse ereditario del defunto Sig. e alle domande ad essa Persona_1 collegate, per intervenuto accordo tra le parti
Dichiararsi cessata la materia del contendere con l'attore Sig. in relazione a tutte le Parte_1 reciproche domande e per la rinuncia alla domanda di divisione proposta dalle parti;
Dichiarare inammissibili e/o rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, tutte le domande svolte dal terzo intervenuto, Avv. , in via pregiudiziale, preliminare, nel merito, in via principale e CP_2 cautelare, nessuna esclusa;
Compensare le spese e le competenze di lite tra le parti e CP_1 Pt_1
pagina 1 di 5 Condannare il terzo intervenuto, Avv. , a rimborsare le spese e competenze di lite sostenute CP_2 dalla e da oltre CPA, IVA e rimborso forfettario del 15%, come Controparte_1 Parte_1 per legge;
Condannare, altresì, il terzo intervenuto Avv. al risarcimento del danno ai sensi dell'art. CP_2 96, I comma, c.p.c., e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c.
PER CP_2
Come da verbale dell'udienza del 23.10.2024
Motivazione
La presente causa è la prosecuzione di quella (n 27504/22 RG) proposta da nei Parte_1
confronti di per lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni del de cuius Controparte_1
, nato in [...] il [...] e deceduto a Milano il 9 aprile 2020, Persona_1 nella quale era stato citato in giudizio anche l'Avv. , nella sua qualità di esecutore CP_2
testamentario, quale parte necessaria ex art. 704 c.c..
A seguito dell'esonero ex art. 710 c.c. dell'avv. dall'ufficio di esecutore testamentario CP_2
per gravi irregolarità (provvedimento del Presidente del Tribunale di Milano del 12 giugno 2023 RG n.
3194/2023), è stata emessa la sentenza n. 2292/2024, che ha dichiarato la sopravvenuta carenza di legittimazione processuale dell'avv. ex artt. 704 c.c. e 81 c.p.c., l'estinzione del CP_2 procedimento di rendiconto, l'inammissibilità delle domande proposte dall'avv. , con CP_2 compensazione delle spese processuali tra le parti ed il rigetto dell'istanza ex art. 96 c.p.c..
Con la suddetta sentenza è stata anche disposta la separazione della causa tra le parti Parte_1
e e fissata nuova udienza, con separata ordinanza, per la prosecuzione del Controparte_3
giudizio di divisione tra e entrambi nominati eredi Parte_1 Controparte_1
testamentari in forza del testamento olografo di pubblicato il 21 Persona_1
maggio 2020.
La causa è quindi proseguita tra le parti e , i quali, nelle more, hanno raggiunto un Pt_1 CP_1
accordo per la divisione, per cui hanno dichiarato reciprocamente di rinunciare alla domanda di divisione giudiziale con accettazione della rinuncia e precisato le conclusioni chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere a spese tra loro compensate, come riportato in epigrafe.
L'avv. ha depositato, in data 14.5.2024, una “comparsa di intervento volontario e CP_2 contestuale querela di falso” con cui ha riproposto le domande già dichiarate inammissibili con la sentenza n 22929/24 e ha proposto querela di falso in via incidentale avverso il testamento olografo di pubblicato il 21 maggio 2020. Persona_1
pagina 2 di 5 La carenza di legittimazione processuale dell'avv. nel giudizio di divisione tra i CP_2 coeredi e e l'inammissibilità delle domande proposte dal predetto, sono state accertate Pt_1 CP_1
e dichiarate con la sentenza n 22929/24, che è definitiva non essendo stata impugnata.
Con l'intervento del 14.5.2024 l'avv. ha aggiunto alle domande già dichiarate inammissibile, la CP_2
querela di falso, da intendere quale querela di falso proposta in via incidentale nella causa in corso, la cui presentazione non deve essere autorizzata per carenza di interesse del querelante, ex art. 221 e ss c.p.c..
La querela di falso può, infatti, essere proposta da chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi.
Nella specie, l'avv. è intervenuto in proprio nel giudizio di divisione pendente tra le parti CP_2
e , senza avere alcun interesse ad impugnare il testamento non avendo alcun diritto Pt_1 CP_1
nella successione di ed avendo perso la qualità di esecutore Persona_1
testamentario e con essa la legittimazione processuale ad agire quale sostituto processuale degli eredi.
Solo con la memoria di replica l'avv. ha allegato cinque documenti, tra cui una procura CP_2
speciale e una procura generale dei parenti del defunto , ma la nuova Persona_1
produzione documentale è inammissibile, non essendo consentito produrre nuovi documenti con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. (e parimenti è inammissibile il nuovo documento prodotto dall'avv. con la comparsa conclusionale). CP_2
Inoltre la presentazione della querela di falso con la memoria di replica è inammissibile in quanto è tardiva, considerato che la possibilità di proporre querela di falso incidentale “in qualunque stato e grado del giudizio” ex art. 221 c.p.c., va intesa entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, come da giurisprudenza che si riporta: “La previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione, ossia entro
l'udienza di precisazione delle conclusioni…” Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1870 del 01/02/2016.
Ne consegue che le domande proposte dall'avv. con l'atto di intervento e la querela di CP_2
falso sono inammissibili.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti e , non essendo ravvisabile tra loro la Pt_1 CP_1 soccombenza, mentre tra i predetti e l'avv. è ravvisabile la soccombenza di CP_2 quest'ultimo, che deve essere condannato alla rifusione delle spese ex art. 91 c.p.c..
pagina 3 di 5 Le spese di lite si liquidano come da dispositivo considerato che la controversia con l'avv. è di CP_2
valore indeterminato di bassa complessità e che va escluso il compenso per la fase istruttoria essendo la causa documentale.
Anche la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'avv. è fondata, considerato che il Controparte_2
predetto è intervenuto nel presente giudizio dopo l'esonero dall'ufficio di esecutore testamentario, che ha ricoperto in forza del medesimo testamento di cui assume la falsità solo dopo aver perso l'ufficio che su di esso era fondato.
Inoltre l'intervento è avvenuto dopo che era stata accertata e dichiarata con sentenza – non impugnata - la sopravvenuta carenza di legittimazione processuale ex artt. 704 c.c. e 81 c.p.c. e con la riproposizione di domande già dichiarate inammissibili, oltre alla querela di falso parimenti inammissibile.
Risulta quindi che l'avv. ha abusato del processo, essendo intervenuto con mala fede o CP_2
comunque colpa grave, da intendersi nel mancato uso del minimo di diligenza necessaria per rendersi conto dell'inammissibilità dell'intervento (Cass. civ. n. 1983/1308, Cass. Civ. n. 1983/3799; Cass. Civ.
n. 1990/4651; Cass. Civ. n. 1994/7101; Cass. Civ. n. 2000/9579; Cass. Civ. n. 2003/73).
L'avv. deve pertanto essere condannato al pagamento della pena pecuniaria che si CP_2
liquida in via equitativa in una somma commisurata alle spese processuali di euro 5.000,00 per ciascuna parte.
Infine l'avv. deve essere condannato al pagamento della somma, come sopra liquidata, CP_2
di euro 5.000,00 in favore della cassa delle ammende per il danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile dispendio di risorse per la gestione del processo ex art. 96 ult. comma c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, preso atto che le parti e hanno dichiarato il venir Controparte_1 Parte_1 meno dell'interesse alla pronuncia sulla domanda di divisione dell'asse ereditario del defunto
[...]
e delle domande ad essa collegate, per intervenuto accordo tra le parti: Persona_1
1- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti ed;
Parte_1 Controparte_1
2- dichiara l'inammissibilità dell'intervento dell'avv. e della querela di falso proposta CP_2
in via incidentale;
3-condanna ex art. 96 c.p.c. l'avv. al pagamento di euro 5.000,00 in favore di CP_2 Parte_1
euro 5.000,00 in favore di ed euro 5.000,00 in favore della cassa delle
[...] Controparte_1
ammende;
pagina 4 di 5 4-condanna l'avv. alla rifusione delle spese di lite in favore di e di CP_2 Parte_1
che liquida, per ciascuna parte, in euro 5810,00 per compenso, oltre 15% per Controparte_1
spese forf., iva e cpa.
5-compensa le spese di lite tra ed . Parte_1 Controparte_1
Milano, 3 gennaio 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8020/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LANCI Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LANCI
MASSIMILIANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUCCHINI Controparte_1 C.F._2 MARCO e dell'avv. CULTRERA DANIELA CRISTINA ( ) elettivamente C.F._3 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ZUCCHINI MARCO
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._4 CP_2
, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
[...] CP_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per per Parte_1 Controparte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, per le ragioni tutte esposte negli atti, previa ogni declaratoria ritenuta necessaria, atteso il venir meno dell'interesse ad agire della Sig.ra e del signor relativamente alla domanda concernente Controparte_1 Parte_1 la divisione dell'asse ereditario del defunto Sig. e alle domande ad essa Persona_1 collegate, per intervenuto accordo tra le parti
Dichiararsi cessata la materia del contendere con l'attore Sig. in relazione a tutte le Parte_1 reciproche domande e per la rinuncia alla domanda di divisione proposta dalle parti;
Dichiarare inammissibili e/o rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, tutte le domande svolte dal terzo intervenuto, Avv. , in via pregiudiziale, preliminare, nel merito, in via principale e CP_2 cautelare, nessuna esclusa;
Compensare le spese e le competenze di lite tra le parti e CP_1 Pt_1
pagina 1 di 5 Condannare il terzo intervenuto, Avv. , a rimborsare le spese e competenze di lite sostenute CP_2 dalla e da oltre CPA, IVA e rimborso forfettario del 15%, come Controparte_1 Parte_1 per legge;
Condannare, altresì, il terzo intervenuto Avv. al risarcimento del danno ai sensi dell'art. CP_2 96, I comma, c.p.c., e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c.
PER CP_2
Come da verbale dell'udienza del 23.10.2024
Motivazione
La presente causa è la prosecuzione di quella (n 27504/22 RG) proposta da nei Parte_1
confronti di per lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni del de cuius Controparte_1
, nato in [...] il [...] e deceduto a Milano il 9 aprile 2020, Persona_1 nella quale era stato citato in giudizio anche l'Avv. , nella sua qualità di esecutore CP_2
testamentario, quale parte necessaria ex art. 704 c.c..
A seguito dell'esonero ex art. 710 c.c. dell'avv. dall'ufficio di esecutore testamentario CP_2
per gravi irregolarità (provvedimento del Presidente del Tribunale di Milano del 12 giugno 2023 RG n.
3194/2023), è stata emessa la sentenza n. 2292/2024, che ha dichiarato la sopravvenuta carenza di legittimazione processuale dell'avv. ex artt. 704 c.c. e 81 c.p.c., l'estinzione del CP_2 procedimento di rendiconto, l'inammissibilità delle domande proposte dall'avv. , con CP_2 compensazione delle spese processuali tra le parti ed il rigetto dell'istanza ex art. 96 c.p.c..
Con la suddetta sentenza è stata anche disposta la separazione della causa tra le parti Parte_1
e e fissata nuova udienza, con separata ordinanza, per la prosecuzione del Controparte_3
giudizio di divisione tra e entrambi nominati eredi Parte_1 Controparte_1
testamentari in forza del testamento olografo di pubblicato il 21 Persona_1
maggio 2020.
La causa è quindi proseguita tra le parti e , i quali, nelle more, hanno raggiunto un Pt_1 CP_1
accordo per la divisione, per cui hanno dichiarato reciprocamente di rinunciare alla domanda di divisione giudiziale con accettazione della rinuncia e precisato le conclusioni chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere a spese tra loro compensate, come riportato in epigrafe.
L'avv. ha depositato, in data 14.5.2024, una “comparsa di intervento volontario e CP_2 contestuale querela di falso” con cui ha riproposto le domande già dichiarate inammissibili con la sentenza n 22929/24 e ha proposto querela di falso in via incidentale avverso il testamento olografo di pubblicato il 21 maggio 2020. Persona_1
pagina 2 di 5 La carenza di legittimazione processuale dell'avv. nel giudizio di divisione tra i CP_2 coeredi e e l'inammissibilità delle domande proposte dal predetto, sono state accertate Pt_1 CP_1
e dichiarate con la sentenza n 22929/24, che è definitiva non essendo stata impugnata.
Con l'intervento del 14.5.2024 l'avv. ha aggiunto alle domande già dichiarate inammissibile, la CP_2
querela di falso, da intendere quale querela di falso proposta in via incidentale nella causa in corso, la cui presentazione non deve essere autorizzata per carenza di interesse del querelante, ex art. 221 e ss c.p.c..
La querela di falso può, infatti, essere proposta da chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi.
Nella specie, l'avv. è intervenuto in proprio nel giudizio di divisione pendente tra le parti CP_2
e , senza avere alcun interesse ad impugnare il testamento non avendo alcun diritto Pt_1 CP_1
nella successione di ed avendo perso la qualità di esecutore Persona_1
testamentario e con essa la legittimazione processuale ad agire quale sostituto processuale degli eredi.
Solo con la memoria di replica l'avv. ha allegato cinque documenti, tra cui una procura CP_2
speciale e una procura generale dei parenti del defunto , ma la nuova Persona_1
produzione documentale è inammissibile, non essendo consentito produrre nuovi documenti con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. (e parimenti è inammissibile il nuovo documento prodotto dall'avv. con la comparsa conclusionale). CP_2
Inoltre la presentazione della querela di falso con la memoria di replica è inammissibile in quanto è tardiva, considerato che la possibilità di proporre querela di falso incidentale “in qualunque stato e grado del giudizio” ex art. 221 c.p.c., va intesa entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, come da giurisprudenza che si riporta: “La previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione, ossia entro
l'udienza di precisazione delle conclusioni…” Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1870 del 01/02/2016.
Ne consegue che le domande proposte dall'avv. con l'atto di intervento e la querela di CP_2
falso sono inammissibili.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti e , non essendo ravvisabile tra loro la Pt_1 CP_1 soccombenza, mentre tra i predetti e l'avv. è ravvisabile la soccombenza di CP_2 quest'ultimo, che deve essere condannato alla rifusione delle spese ex art. 91 c.p.c..
pagina 3 di 5 Le spese di lite si liquidano come da dispositivo considerato che la controversia con l'avv. è di CP_2
valore indeterminato di bassa complessità e che va escluso il compenso per la fase istruttoria essendo la causa documentale.
Anche la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'avv. è fondata, considerato che il Controparte_2
predetto è intervenuto nel presente giudizio dopo l'esonero dall'ufficio di esecutore testamentario, che ha ricoperto in forza del medesimo testamento di cui assume la falsità solo dopo aver perso l'ufficio che su di esso era fondato.
Inoltre l'intervento è avvenuto dopo che era stata accertata e dichiarata con sentenza – non impugnata - la sopravvenuta carenza di legittimazione processuale ex artt. 704 c.c. e 81 c.p.c. e con la riproposizione di domande già dichiarate inammissibili, oltre alla querela di falso parimenti inammissibile.
Risulta quindi che l'avv. ha abusato del processo, essendo intervenuto con mala fede o CP_2
comunque colpa grave, da intendersi nel mancato uso del minimo di diligenza necessaria per rendersi conto dell'inammissibilità dell'intervento (Cass. civ. n. 1983/1308, Cass. Civ. n. 1983/3799; Cass. Civ.
n. 1990/4651; Cass. Civ. n. 1994/7101; Cass. Civ. n. 2000/9579; Cass. Civ. n. 2003/73).
L'avv. deve pertanto essere condannato al pagamento della pena pecuniaria che si CP_2
liquida in via equitativa in una somma commisurata alle spese processuali di euro 5.000,00 per ciascuna parte.
Infine l'avv. deve essere condannato al pagamento della somma, come sopra liquidata, CP_2
di euro 5.000,00 in favore della cassa delle ammende per il danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile dispendio di risorse per la gestione del processo ex art. 96 ult. comma c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, preso atto che le parti e hanno dichiarato il venir Controparte_1 Parte_1 meno dell'interesse alla pronuncia sulla domanda di divisione dell'asse ereditario del defunto
[...]
e delle domande ad essa collegate, per intervenuto accordo tra le parti: Persona_1
1- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti ed;
Parte_1 Controparte_1
2- dichiara l'inammissibilità dell'intervento dell'avv. e della querela di falso proposta CP_2
in via incidentale;
3-condanna ex art. 96 c.p.c. l'avv. al pagamento di euro 5.000,00 in favore di CP_2 Parte_1
euro 5.000,00 in favore di ed euro 5.000,00 in favore della cassa delle
[...] Controparte_1
ammende;
pagina 4 di 5 4-condanna l'avv. alla rifusione delle spese di lite in favore di e di CP_2 Parte_1
che liquida, per ciascuna parte, in euro 5810,00 per compenso, oltre 15% per Controparte_1
spese forf., iva e cpa.
5-compensa le spese di lite tra ed . Parte_1 Controparte_1
Milano, 3 gennaio 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
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