Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00424/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Clarizia e Guido Contestabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato nella medesima data, con cui il Prefetto di Reggio Calabria ha adottato l’informazione interdittiva antimafia nei suoi confronti ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. n. 159/2011;
- della nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale la Prefettura ha comunicato l’avvenuta emanazione del predetto provvedimento di contenuto interdittivo nei suoi confronti;
- del non conosciuto e mai trasmesso provvedimento della Prefettura prot. n. -OMISSIS-;
- della nota Cat. -OMISSIS- della locale Questura in riferimento agli elementi informativi forniti;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS-;
- della nota del Comando provinciale Carabinieri con nota n. -OMISSIS- con il quale veniva trasmessa l’ordinanza di applicazione di misure cautelari n. -OMISSIS-R.O.C.C. emessa nei confronti di altro soggetto e relativa al p.p. n. -OMISSIS- RGNR DDA;
- del Verbale del Gruppo Interforze Antimafia prot. n. -OMISSIS-, relativo alla seduta del -OMISSIS-, nel corso della quale sono stati esaminati gli esiti dell’attività istruttoria;
- del non conosciuto verbale/segnalazione dalla quale risulti che -OMISSIS- e -OMISSIS- sono stati controllati, in data -OMISSIS- presso -OMISSIS-, con soggetto annoverante pregiudizi penali per associazione di tipo mafioso;
- del “Resoconto di Audizione” prot. n. -OMISSIS-;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche non conosciuto e/o non specificatamente indicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto notificato il 16.10.2024 e depositato il 17.10.2024 la -OMISSIS-, società operante quale agenzia pubblicitaria e nel settore tipografia, ha esposto:
-) con nota prot. n.-OMISSIS- la Prefettura di Reggio Calabria trasmetteva preavviso di interdittiva ex art. 92, comma 2- bis , del d.lgs. n. 159/2011, assegnando termine per produrre deduzioni;
-) nonostante la produzione di deduzioni in data 16.12.2022 seguite da audizione il 27.3.2024, in data 1.10.2024 la Prefettura di Reggio Calabria ha notificato il provvedimento interdittivo, ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. n. 159/2011, basato sui seguenti elementi indiziari:
a) -OMISSIS-, amministratore unico e titolare del 50% delle quote sociali, annovera pregiudizi di polizia per i reati di estorsione, associazione di tipo mafioso, estorsione tentata in concorso (nell’ambito dei servizi di gestione di onoranze funebri in -OMISSIS-) non confluito in un procedimento penale, ed è familiare convivente di -OMISSIS- annoverante vicende giudiziarie per il reato di cui all’art. 483 c.p.;
b) -OMISSIS-, socio titolare delle altre quote, è inserito in un contesto familiare fortemente controindicato in quanto:
b.1) è figlio di -OMISSIS-, ucciso in un agguato mafioso nel -OMISSIS- unitamente al fratello -OMISSIS-;
b.2 ) è figlio convivente di -OMISSIS-, appartenente all’omonima famiglia mafiosa e figlia del defunto boss -OMISSIS-, sorella di -OMISSIS- (ucciso il -OMISSIS-), annoverante precedenti penali per il reato di cui all’art. 640 c.p. (truffa tentata) commessa il 26.01.2006 con condanna alla multa di 3.000,00 euro;
b.3) è fratello di -OMISSIS- -OMISSIS-, arrestato in data 16 giugno 2020 per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravato in concorso, usura aggravato in concorso, abusiva attività finanziaria, rapina, rinviato a giudizio e condannato nell’ambito dell’operazione di polizia c.d. “-OMISSIS-”, scarcerato il 15.6.2021 per decorrenza dei termini massimi custodiali, sostituito dal divieto di dimora nel territorio regionale della Calabria e dall’obbligo di presentazione alla P.G. presso il Commissariato di P.S. -OMISSIS-, sottoposto all’avviso orale nel 2021, condannato con sentenza n. -OMISSIS- nell’ambito del predetto procedimento “-OMISSIS-” alla pena di anni 11 e mesi 6 di reclusione, alla confisca dei beni in sequestro in capo allo stesso nonché all’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre da eseguirsi a pena espiata previa verifica della pericolosità sociale;
b.4) è cognato di -OMISSIS-, moglie del -OMISSIS- -OMISSIS-, condannata con sentenza n. -OMISSIS- per il reato ex artt 110, 416 bis co. 1, e 513 bis c.p. alla pena di anni tre di reclusione;
c) i soci -OMISSIS- e -OMISSIS- sono stati controllati il -OMISSIS- a -OMISSIS- con soggetto annoverante pregiudizi penali per associazione di tipo mafioso.
1.1- Ritenendo illegittime le epigrafate determinazioni, se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
I) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 84 E 91 DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159. TRAVISAMENTO, ERRONEITÀ ED INCOMPLETEZZA DEI FATTI ALLEGATI. MOTIVAZIONE INCOMPLETA, LACUNOSA, ILLOGICA, IRRAZIONALE, ARBITRARIA E DISORGANICA. ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENZA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.
Parte ricorrente deduce che:
-) -OMISSIS- era incensurato alla data del decesso risalente all’anno -OMISSIS-, -OMISSIS- è incensurata, -OMISSIS- è incensurato e non è stato lambito da indagini penali, -OMISSIS- -OMISSIS- è stato condannato per associazione a delinquere semplice finalizzata all’usura ma assolto dall’accusa di associazione mafiosa ex art. 416- bis c.p., e -OMISSIS- è stata assolta dall’accusa di associazione mafiosa ex art. 416- bis c.p., per cui nessuno degli stretti congiunti del socio -OMISSIS- è stato mai condannato per il reato previsto dall’art. 416 bis c.p.;
-) tra i fratelli -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- non vi è alcun rapporto al di là della parentela, non correndo buon sangue e avendo il secondo reciso qualsiasi rapporto con il primo, né risulta alcuna frequentazione o rapporto tra gli stessi, ovvero promiscuità economica o cointeressenza commerciale/imprenditoriale tra i predetti, di talché non è dato rinvenire –né è stato evidenziato nel provvedimento impugnato o nell’istruttoria - alcuna regia familiare o clanica che possa influire sulla società ricorrente, non essendo a tal uopo sufficiente il riferimento all’ambito territoriale di operatività della famiglia -OMISSIS-, per come dedotto nell’interdittiva;
-) dalla sentenza emessa a conclusione dell’operazione “-OMISSIS-” (n. -OMISSIS-) risulta esclusa a carico dei predetti soggetti alcuna responsabilità di tipo mafioso, essendo stata riconosciuta la sola associazione semplice, con conseguente esclusione della “mafiosità” del -OMISSIS- -OMISSIS-;
-) risulta irrilevante l’ubicazione della sede sociale nel territorio in cui il complesso familiare ha svolto la propria attività estorsiva, tenuto conto che l’attività imprenditoriale della società ricorrente è svolta prevalentemente a favore di clienti localizzati al di fuori della Regione Calabria ed è dunque del tutto indipendente dal tessuto economico locale;
-) non emerge, neanche dall’ordinanza cautelare resa in sede penale e richiamata dalla Prefettura a base delle proprie determinazioni, alcuna evidenza di rapporti o anche solo di collegamenti tra il socio -OMISSIS- e il fratello -OMISSIS- né tantomeno di un coinvolgimento dell’attività aziendale dell’impresa ricorrente negli affari criminali della presunta cosca -OMISSIS---OMISSIS- o di qualsiasi altra organizzazione criminale.
II) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 84 E 91 DEL D.LGS. 6.9.2011, N. 159. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. INESISTENZA, TRAVISAMENTO, ERRONEITÀ ED INCOMPLETEZZA DEI FATTI ALLEGATI. MOTIVAZIONE INCOMPLETA, LACUNOSA, ILLOGICA, IRRAZIONALE, ARBITRARIA E DISORGANICA. ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENZA E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ABNORMITÀ. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.
Afferma la società ricorrente che:
-) la Prefettura non ha fornito alcun elemento, ulteriore rispetto al mero legame di parentela, peraltro acquisito, atto a dimostrare vicinanza, cointeressenza o influenza tra la -OMISSIS- e il socio -OMISSIS- o la società ricorrente;
-) risulterebbero irrilevanti i riferimenti a -OMISSIS-, morto –peraltro da incensurato, essendo stato assolto dai capi di accusa per fatti risalenti agli anni 1980/1983– da circa 33 anni quando il figlio -OMISSIS- aveva circa 10 anni e dunque il padre è impossibilitato ad influenzare l’attività imprenditoriale;
-) risulterebbe parimenti generico il riferimento alla madre -OMISSIS-, sia in quanto essa non annovera condanne penali per associazione a delinquere di stampo mafioso né è mai stata coinvolta nei procedimenti penali che hanno coinvolto la c.d. cosca -OMISSIS- sia in quanto è incensurata, da cui la valenza di mera illazione dell’affermata sua presunta appartenenza alla criminalità organizzata; peraltro, il reato per quale è stata attinta da decreto penale di condanna (truffa tentata ex art. 640 c.p.) non costituisce reato-spia e non risulta neanche attuale riguardando condotte poste in essere quasi 20 anni addietro; ancora, non sarebbe stato evidenziato dalla Prefettura in che modo la stessa possa aver condizionato la gestione dell’attività di impresa;
-) risulterebbero vagamente generici e irrilevanti gli elementi di controindicazione a carico del socio-OMISSIS- -peraltro incensurato- non confluiti in alcun procedimento penale, come pure irrilevanti sarebbero le vicende giudiziaria della di lui convivente -OMISSIS-, parimenti incensurata, prive di valenza indiziaria ai fini antimafia;
-) ancora, è irrilevante il controllo dei soci -OMISSIS- con soggetto annoverante pregiudizi penali per associazione di tipo mafioso, sia in quanto evidenziato in modo del tutto generico e non circostanziato sia in quanto occasionale e inidoneo ad inferirne alcun tipo di frequentazione;
-) non vengono comunque evidenziati riferimenti ad attività o interessi specifici della società ricorrente che sarebbero oggetto del presunto condizionamento o alle modalità attraverso le quali quest’ultimo si sarebbe altrimenti concretizzato nell’ambito dell’attività aziendale, peraltro non interessata da alcuna indagine né da alcun accertamento istruttorio.
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 94 BIS DEL D.LGS. 6.9.2011, N. 159. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENZA E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA
Viene contestata l’asserita insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 94- bis del d.lgs. n. 159 del 2011, ritenendo la motivazione illogica e irragionevole oltre che frutto di travisamento degli atti istruttori, tenuto conto dell’assenza di alcun collegamento concreto tra i soci e i soggetti controindicati menzionati nell’interdittiva, dell’assenza di alcun coinvolgimento della società ricorrente nell’ambito delle vicende giudiziarie che hanno interessato questi ultimi, dell’assenza di precedenti penali in capo ai dipendenti, nonché del dato per cui la stessa società è già dotata di modello organizzativo per la prevenzione dei reati ex d.lgs. -OMISSIS-/2001, ha nominato l’Organismo di Vigilanza e ha approvato un codice etico aziendale.
2- Con atto depositato il 25.10.2024 si sono costituiti il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria.
3- E’ seguita produzione documentale da parte della ricorrente in data 28.10.2024 e dall’amministrazione resistente il 31.10.2024.
4- In data 31.10.2024 la ricorrente ha depositato memoria e documenti e il 2.11.2024 l’amministrazione resistente ha depositato memoria.
5- Alla camera di consiglio del 6.11.2024, con ordinanza n. -OMISSIS- depositata il 7.11.2024 è stata accolta l’istanza cautelare, con conseguente sospensione del provvedimento impugnato.
6- In vista della trattazione del merito, il 14.3.2025 e il 26.3.2025 la ricorrente ha depositato memorie, mentre nulla è pervenuto dall’amministrazione resistente.
7- All’udienza pubblica del 16.4.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
8- Il ricorso è fondato.
9- Le censure possono essere scrutinate congiuntamente in quanto tra loro connesse.
10- Deve essere anzitutto puntualizzato, in tema di interdittiva antimafia, che “la valutazione prefettizia […] deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti che, alla stregua della <<logica del più probabile che non>>, consentano di ritenere razionalmente credibile il pericolo di infiltrazione mafiosa in base ad un complessivo, oggettivo, e sempre sindacabile in sede giurisdizionale, apprezzamento dei fatti nel loro valore sintomatico” e che “ l’equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità sostanziale sopra richiamati, richiedono alla Prefettura un’attenta valutazione di tali elementi, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa, e a sua volta impongono al giudice amministrativo un altrettanto approfondito esame di tali elementi, singolarmente e nella loro intima connessione, per assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro ogni eventuale eccesso di potere da parte del Prefetto nell’esercizio di tale ampio, ma non indeterminato, potere discrezionale (Cons. Stato, Sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565)” (Consiglio di Stato, Sez. III, 23.5.2018, n. 3138).
Quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la riferita logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto.
È stato chiarito anche da questo Tribunale (cfr., tra le tante, la sentenza n. 91/2019) che nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza.
Una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia’, sicché in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l’influenza del ‘capofamiglia’ e dell’Associazione.
Hanno, dunque, rilevanza circostanze obiettive quali, a titolo meramente esemplificativo, la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale.
Più in generale, la giurisprudenza -peraltro richiamata, seppure in opposta prospettiva, da entrambe le parti, afferma che “ Ai fini dell'emanazione dell'interdittiva antimafia, l'Amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari di un'impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi, laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l'impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata " (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 22.4.2024, n.2708; v. anche Consiglio di Stato, Sez. III, 26.8.2024, n.7230).
11- Tanto premesso e richiamati gli elementi indiziari posti a base dell’interdittiva avversata (v. sopra, § 1), il Collegio ritiene non sussistere ragioni per discostarsi dalle conclusioni già rassegnate nella sommarietà della fase cautelare.
12- Orbene, è vero che il complesso dei precedenti giudiziari dei congiunti del socio -OMISSIS- –quanto meno la condanna del fratello -OMISSIS- e della di lui coniuge -OMISSIS- nell’ambito dell’operazione “-OMISSIS-” per associazione a delinquere finalizzata all’usura e, quanto alla seconda, per il reato riqualificato nella fattispecie di cui agli artt. 110, 416 bis comma 1 e 513-bis c.p. (v. all. 012 alla produzione del 28.10.2024, dispositivo sentenza n. -OMISSIS-, pag. 4)- nonché l’applicazione di misura di prevenzione a carico del primo risultano elementi non indifferenti, in astratto, a fini di prevenzione antimafia.
Non di meno, dall’impugnata interdittiva non si evince la sussistenza di dati fattuali, concreti e specifici, dai quali poter inferire, in termini di verosimiglianza, alcuna influenza da parte dei controindicati familiari del socio -OMISSIS- sulle dinamiche aziendali e le attività dell’impresa ricorrente, nè sussistono evidenze concrete in ordine a cointeressenze degli stessi nell’attività di impresa.
13- Le suddette cointeressenze, si soggiunge, non possono essere ragionevolmente ritraibili dall’essere il -OMISSIS- socio di società agricola “-OMISSIS-”, tenuto conto che -oltre ad essere detto dato menzionato solo marginalmente, in quanto cioè funzionale a saggiare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal -OMISSIS- in sede di audizione- detto elemento viene rappresentato nel provvedimento impugnato in termini del tutto generici, risultando assente una qualsivoglia contestualizzazione dell’attività aziendale, della quale, anzi, l’unico dato ritraibile è l’attuale assenza di alcun fatturato, con la conseguenza della sensibile dequotazione di tale elemento, per come rappresentato, a fini interdittivi.
14- Ancora, elementi concreti di tal fatta non sono ritraibili dall’assunto, valorizzato dalla Prefettura in sede provvedimentale, in ordine al controllo della cosca -OMISSIS---OMISSIS- sul territorio di -OMISSIS- ed al diffuso clima di omertà ingeneratosi, né dall’assunto per cui i soci –di cui viene peraltro riconosciuto lo stato di incensuratezza e il non coinvolgimento nelle operazioni di polizia che hanno interessato i loro stretti familiari- siano inseriti in un contesto fortemente controindicato, né nell’ulteriore dato per cui la sede della società avrebbe luogo nel posto (peraltro genericamente indicato) in cui la cosca -OMISSIS---OMISSIS- svolga la propria attività estorsiva, atteso che da detti elementi non sembra evincersi con adeguata concretezza l’influenza degli stessi familiari sull’attività aziendale.
Sotto tale ultimo aspetto, per il vero, il Collegio richiama il proprio orientamento per cui “ in mancanza di ulteriori elementi indiziari di cui la Prefettura non dà atto, nessuna rilevanza può, poi, essere attribuita al fatto che la società ricorrente ha sede in località dove si registra la pervasiva presenza della famiglia di ‘ndrangheta […]. Al di là del generico riferimento a tale coincidenza, nulla viene dedotto, invero, in ordine alla sussistenza di ulteriori elementi dai quali desumere il concreto rischio che l’attività economica esercitata sia suscettibile di infiltrazione mafiosa. Né potrebbe ritenersi sussistente alcuna forma di automatico assoggettamento alla criminalità organizzata di tutte le imprese che operano in quella località solo per il fatto di avere ivi stabilito la propria sede ” (sentenza n. 636 del 20.7.2021).
15- Ancora, una tale influenza non appare concretamente ritraibile dallo stralcio dell’ordinanza cautelare per cui le cosche -OMISSIS---OMISSIS- controllando capillarmente il territorio di -OMISSIS-, esercitando il potere di intimidazione derivante dal vincolo mafioso condizionano le iniziative imprenditoriali dei privati, sovvenzionano i cittadini in difficoltà con l'abusivo esercizio del credito o con prestiti a tassi usurari, impongono dazi che riscuotono con estorsioni, compiono atti intimidatori per imporre il proprio dominio incontrastato, parallelamente a quanto si è accertato rispetto alla commissione di delitti-fine, usura, ·estorsione, riciclaggio, porto e detenzione di armi. Come evidenziato da parte ricorrente anche a mezzo del prospetto del fatturato (doc. 14 produzione del 28.10.2024) solo una limitata percentuale dello stesso proviene da clienti nell’ambito del territorio regionale, risultando per circa tre quarti proveniente da altri contesti regionali.
16- Privo di effettiva rilevanza appare altresì il riferimento alla posizione di-OMISSIS-, tenuto conto che le evidenze allegate dalla Prefettura sono riportate in termini del tutto generici e privi di analisi riferibili al relativo sostrato fattuale, viepiù necessario in assenza di una confluenza degli stessi in un procedimento penale, come peraltro rilevato dalla stessa Autorità. Parimenti risultano irrilevanti i dati evidenziati con riferimento al coniuge del medesimo-OMISSIS-, della quale non sembra peraltro essere stata individuata alcuna rilevanza nell’ottica dell’attività aziendale.
17- Da ultimo, nel contesto delle criticità ora riportate risultano sostanzialmente dequotabili, a fini di utilmente sorreggere il provvedimento impugnato, le ulteriori annotazioni poste a carico dei soci -OMISSIS- e -OMISSIS-, come pure risulta occasionale e non circostanziato, in assenza di più pregnanti elementi, il controllo degli stessi con soggetto controindicato,
18- In sostanza, dal tessuto argomentativo e motivazionale fornito dalla Prefettura non emergono concreti elementi indiziari tali da inferire uno “spaccato” parentale che concretamente possa essere espressivo di una “influenza di fatto” sulle dinamiche aziendali della -OMISSIS- compromettendone la libera iniziativa economica nel contesto di interesse.
19- Le considerazioni ora esposte consentono di ritenere logicamente assorbito il terzo motivo di ricorso, attinente la mancata valutazione in ordine all’applicabilità dell’istituto della prevenzione collaborativa.
20- Il ricorso va, pertanto, accolto e conseguentemente il provvedimento impugnato va annullato.
21- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS-.
Condanna il Ministero dell’Interno alle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidandole in complessivi euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.