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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/11/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 565/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 565/2025 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza del 23.10.2025; promossa da
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente nella via Caltanissetta n. 24, elettivamente domiciliata in FRANCOFONTE, presso lo studio dell'avv. ROSSELLA GUCCIONE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
- resistente non comparso con l'intervento del pubblico ministero (atti comunicati in data 5.3.2025);
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 15.2.2025 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con a Controparte_1
FRANCOFONTE in data 19.12.1991, nel corso del quale sono nati i figli , maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente, e , deceduto nel 2018. Per_2
pagina 1 di 3 Esponeva la ricorrente di essersi separata dal marito con sentenza n. 592/2024 del Tribunale di
Siracusa, depositata in data 11.03.2024, e di non essersi più riconciliata con lui.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 23.10.2025, il Giudice delegato, preso atto che il resistente, benché ritualmente citato, non si costituiva, nè compariva personalmente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva la ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio e, dichiarata la contumacia del resistente, rimetteva al Causa al Collegio per la decisione.
Orbene, passando al merito, ritiene il Tribunale che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte ricorrente sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito civile a FRANCOFONTE in data 19.12.1991, si sono separati con sentenza n. 592/2024 del Tribunale di Siracusa, depositata in data 11.03.2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 15.2.2025), non avendo la ricorrente avuto più contatti con il marito dalla separazione, né essendosi del resto il resistente costituito prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve infatti ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Nulla sulle spese, atteso il carattere necessario del giudizio e la mancata opposizione del resistente rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile in FRANCOFONTE in data 19.12.1991, tra e , iscritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di RA, nell'anno 1991, atto n. 33, parte I;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FRANCOFONTE di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
6.11.2025
Il Giudice Il Presidente
pagina 2 di 3 Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 565/2025 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza del 23.10.2025; promossa da
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente nella via Caltanissetta n. 24, elettivamente domiciliata in FRANCOFONTE, presso lo studio dell'avv. ROSSELLA GUCCIONE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
- resistente non comparso con l'intervento del pubblico ministero (atti comunicati in data 5.3.2025);
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 15.2.2025 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con a Controparte_1
FRANCOFONTE in data 19.12.1991, nel corso del quale sono nati i figli , maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente, e , deceduto nel 2018. Per_2
pagina 1 di 3 Esponeva la ricorrente di essersi separata dal marito con sentenza n. 592/2024 del Tribunale di
Siracusa, depositata in data 11.03.2024, e di non essersi più riconciliata con lui.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 23.10.2025, il Giudice delegato, preso atto che il resistente, benché ritualmente citato, non si costituiva, nè compariva personalmente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva la ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio e, dichiarata la contumacia del resistente, rimetteva al Causa al Collegio per la decisione.
Orbene, passando al merito, ritiene il Tribunale che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte ricorrente sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito civile a FRANCOFONTE in data 19.12.1991, si sono separati con sentenza n. 592/2024 del Tribunale di Siracusa, depositata in data 11.03.2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 15.2.2025), non avendo la ricorrente avuto più contatti con il marito dalla separazione, né essendosi del resto il resistente costituito prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve infatti ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Nulla sulle spese, atteso il carattere necessario del giudizio e la mancata opposizione del resistente rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile in FRANCOFONTE in data 19.12.1991, tra e , iscritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di RA, nell'anno 1991, atto n. 33, parte I;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FRANCOFONTE di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
6.11.2025
Il Giudice Il Presidente
pagina 2 di 3 Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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