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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 14/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 255/2023 – 329/2023 – 594/2023 riuniti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause di I Grado iscritte al n. r.g. 255/2023 – 329/2023 – 594/2023 riunite, promosse da:
(C.F. ) e (C.F. ) con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
l'avv. BONACCHI STEFANO (C.F. C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv. FALSO FRANCESCO ) . CP_1 P.IVA_2 C.F._3
(C.F./P.IVA ), con l'avv. GRIECO GIACINTO ) CP_2 P.IVA_1 C.F._4
(C.F./P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_3 con i funzionari dott.ri ) e Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
( ) e ) C.F._6 Controparte_6 C.F._7
PARTI RESISTENTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999 depositato in data 12.4.2023, la società Parte_1
ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 389 2023 00000293 08 000 del 24.02.2023,
[...]
CP_ notificato in data 28.02.2023, con il quale l' chiedeva il pagamento della complessiva somma di €
1.956,85 quali contributi, sanzioni e interessi dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal 2/2020 al 3/2020, concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) per i motivi esposti in narrativa, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito n. 389 2023 00000293
08 000 del 24.02.2023, emesso contro e sospensione dei termini di pagamento, relativi all'avviso impugnato, Parte_1 nelle more del procedimento;
2) dichiarare, in ogni caso, la nullità dell'avviso per carenza di un requisito essenziale previsto CP_ dalla legge;
3) disporne, in subordine, la nullità per decadenza del potere di iscrizione a ruolo dell NEL MERITO 1) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'obbligo contributivo della ricorrente e per l'effetto disporre, in tutto o in parte, CP_ l'annullamento dell'avviso di addebito n. 389 2023 00000293 08 000 del 24.02.2023 emesso dall
contro
Parte_1
[..
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi venga considerato valido l'avviso oggi impugnato, disporre la riduzione dell'importo richiesto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Alla causa veniva assegnato il numero 255/2023 R.G.
Con memoria difensiva deposita in data 29.9.2023 l' in proprio e quale procuratore speciale della CP_1 società di cartolarizzazione dei crediti si è costituito in giudizio, chiedendo al Controparte_7
Tribunale di “respingere nel merito la presente opposizione, con accertamento della debenza in favore dell' delle somme CP_1 dovute a titolo di contributi ed oneri accessori, così come quantificati nell'avviso di addebito opposto o, comunque, della eventuale minor somma che risulterà in corso di causa, oltre sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 9.5.2023, la società ha proposto in Parte_1 opposizione avverso . CONTEGGIO E RICHIESTA DI Parte_3
PAGAMENTO DEL PREMIO DOVUTO DEL 26.04.2023, notificato in data 3.05.2023, con il quale CP_ l' chiede il pagamento della complessiva somma di € 498,25 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie, emesso sulla base del verbale ispettivo D.P.L. del 18.05.2022. La società ricorrente concludeva nel senso di chiedere all'adito Tribunale di “IN VIA PRELIMINARE 1) per i motivi esposti in narrativa, disporre l'immediata sospensione del Certificato di assicurazione del 26.04.2023, emesso contro e Parte_1 sospensione dei termini di pagamento, relativi all'atto impugnato, nelle more del procedimento;
NEL MERITO 1) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'obbligo contributivo della ricorrente e per l'effetto disporre, in tutto o in parte, l'annullamento del CP_ certificato di assicurazione del 6.04.2023 emesso dall' contro 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi Parte_1 venga considerato valido il certificato oggi impugnato, disporre la riduzione dell'importo richiesto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Alla causa veniva assegnato il numero 329/2023 R.G.
In data 24.9.2023 si è costituito l' , eccependo la nullità, l'inammissibilità, l'improponibilità e CP_2
l'improcedibilità del ricorso, nonché la infondatezza della ricostruzione fattuale e giuridica avversaria e concludeva chiedendo: “a) in via preliminare, dichiarare la nullità o l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso;
b)
Nel merito, rigettare il ricorso nei confronti dell' ; c) Gradatamente, sempre nel merito, respingere il ricorso perché CP_2 infondato in fatto e in diritto, confermando i provvedimenti , il certificato di variazione ed il verbale di accertamento CP_2 con tutte le conseguenze di legge;
d) In subordine, condannare la ditta ricorrente, come qualificata e domiciliata in atti, al pagamento della somma richiesta o a quella comunque dovuta all'esito del giudizio;
e) conseguentemente condannare il ricorrente al pagamento degli ulteriori accessori (sanzioni civili e/o interessi) dovuti e maturati fino alla data della sentenza e comunque maturandi fino al pagamento. f) Si chiede la condanna del ricorrente al pagamento di spese e compensi professionali di causa;
in subordine, disporne l'integrale compensazione”.
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011 in proprio quale obbligato principale, Parte_2 nonché in persona del legale rappresentante Sig. , hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposto avverso l'ordinanza ingiunzione n. 67/2023 del 8.06.2023, notificata in data 26.06.2023, con la quale l' chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 7.242,60 quale sanzione amministrativa, CP_8 maggiorazioni e spese dovuti per occupazione lavoratore irregolare.
Alla causa veniva assegnato il numero 594/2023 R.G.
Con memoria difensiva depositata in data 4.8.2023 si è costituito in giudizio l' Controparte_3
sede di Pistoia, il quale ha così concluso: “(..) Respinta ogni diversa istanza,
[...] eccezione e deduzione Rigettare il ricorso in esame e convalidare il provvedimento opposto. Condannare
l'opponente alle spese del giudizio ex art.9, 2° comma del d. lgs. 149/2015”.
Stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, le cause R.G. 594/2023 e n. 329/2023 sono state riunite a quella precedentemente iscritta al R.G. n. 255/23.
Svolta istruttoria documentale ed orale, le cause riunite sono decise con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. Le pretese di e per contributi, premi e somme aggiuntive, così come la pretesa CP_1 CP_2 sanzionatoria dell' , scaturiscono dalla verifica amministrativa alla quale ha Controparte_3 fatto seguito il verbale unico di accertamento e notificazione n. PT00000/2022-168-01 del 18.05.2022 (cfr. Con doc. 12 fasc. ), notificato il 30.06.2022 (cfr. doc. 1 fasc. RG. n. 198/2018). CP_1
Prima di esaminare i plurimi motivi di doglianza articolati dalla parte opponente, nonché la fondatezza nel merito delle pretese creditorie vantate dagli enti convenuti, è opportuno brevemente ricostruire la vicenda amministrativa che ha condotto alla redazione del citato verbale di accertamento, per come emergente dai verbali ispettivi e dalle allegazioni della parte convenute rimaste incontroverse.
La pretesa contributiva nasce a seguito di una verifica amministrativa effettuata dall' Controparte_3
di dopo la richiesta di intervento presentata dal sig. (cfr. doc. 1 fasc.
[...] CP_3 Parte_4
Con
).
In tale denuncia il riferiva di aver lavorato dal 3.2.2020 al 31.3.2020, alle dipendenze della società Pt_4 con sede legale in Pistoia, Corso Gramsci n. 66; di aver svolto mansioni di muratore in Parte_1
Pistoia, va Ramini n. 133, per 8 giornaliere ed il sabato per 4 ore;
di aver ricevuto le direttive sul lavoro da Con
(cfr. doc. 1 fasc. ). Persona_1 All'esito della verifica amministrativa, sulla base della documentazione acquisita, della richiesta di intervento presentata da e della dichiarazione di un teste sentito dagli ispettori, è stato emesso il verbale Parte_4 unico di accertamento e notificazione n. PT00000/2022-168-01 del 18.05.2022, ove si contestava alla società di aver “(..)occupato al lavoro il sig. dal 3/02/2020 al 31/03/2020, in Parte_1 Parte_4 qualità di operaio di 2° livello, CCNL Edilizia Industria, in carenza assicurativa, con orario di lavoro a tempo pieno. In particolare è emerso che il teste per il lavoro in esame aveva ricevuto l'incarico dal titolare della ditta e quando era andato a lavorare sul cantiere di Ramini aveva trovato sul luogo Parte_2
Con il insieme a ” (cfr. doc. 5 fasc. ). Parte_2 Parte_4
Con tale verbale, notificato alla società ricorrente in data 30. 6.2022, l' ha proceduto Controparte_3 ad irrogare la sanzione prevista dall'art. 3 co. 3 D.L. 12/2002, conv. con mod. L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 co. 1 D.Lgs. 151/2015 (cd. maxisanzione) per l'irregolare occupazione del lavoratore Pt_4
dal giorno 3.2.2020 al 31.3.2020 (n. 42 giorni di violazione).
[...]
Sempre in virtù di tale verbale, l' ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali per il lavoratore CP_1
, occupato in carenza assicurativa nel periodo febbraio-maro 2020, quantificando gli stessi Parte_4 sulla base delle retribuzioni imponibili previste per operaio 2° livello CCNL Imprese Edili Industria.
Successivamente il credito contributivo veniva iscritto a ruolo con notifica dell'avviso di addebito opposto nel presente giudizio.
Analogamente l' , tenuto conto delle irregolarità relative alle retribuzioni imponibili non denunciate, CP_2 afferenti alla posizione assicurativa della società ricorrente, ha emesso diffida ex art. 16 DPR. 1124/65 del
06.06.2022 e, in mancanza di pagamento, certificato di assicurazione/variazione del rapporto assicurativo, notificato alla ditta a mezzo pec, quantificando i premi assicurativi in € 311,08, con scadenza pagamento prefissata al 16.06.2023, oltre sanzioni civili, per un complessivo importo di €. 498,25;
Tanto premesso in ordine all'attività amministrativa compiuta, si esaminano di seguito i motivi di doglianza articolati in ricorso in opposizione.
2. Con un primo di doglianza parte opponente eccepisce la decadenza ex art. 14 L. 689/1981.
A sostegno di tale eccezione, l'opponente afferma che, nel caso specifico, l'intervento ispettivo è stato richiesto il giorno 9.02.2021, seguito dal verbale ispettivo del 9.02.2022, mentre il verbale unico di accertamento è stato notificato il 30.6.2022, oltre il termine perentorio di 90 giorni dalla verifica ispettiva.
Pertanto, alla data della notifica del verbale di accertamento, si era già perfezionata la decadenza di cui all'art. 14 L. 689/1981, con la conseguenza che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione deve considerarsi estinta. L'eccezione è infondata.
Occorre anzitutto premettere che il procedimento delineato dalla L. 689/1981 è da ritenere applicabile solo alle sanzioni amministrative e non anche alle omissioni contributive (cfr. Cass. 17386/2003, richiamata anche da Corte appello Bari sez. lav., 17.3.2022, n.396).
Ciò premesso si osserva che, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il dies a quo del termine previsto dall' articolo 14, secondo comma, della legge n.
689 del 1981 , per la notifica degli estremi di tale violazione, non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili, ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata.
Nel caso di specie, il termine di novanta giorni per la notifica del verbale unico decorreva non dalla data del primo verbale ispettivo del 9.2.2022, come dedotto in ricorso, bensì dal compimento dell'ultimo atto istruttorio costituito dalle dichiarazioni raccolte del sig. raccolte in data 17.5.2022 (doc. 3 Parte_4
Con fasc. ).
Pertanto, la notifica del verbale unico avvenuta in data 30.6.2022 è da ritenere tempestiva in quanto rispettosa del termine di cui all'art. 14 L. 681 cit.
3. Con un secondo motivo di doglianza, parte ricorrente eccepisce l'illegittimità del verbale di accertamento per mancata indicazione delle fonti di prova degli illeciti oggetto di accertamento.
Assume la ricorrente che, nel verbale unico in discorso, la generica menzione dei «documenti acquisiti» e della «dichiarazione del teste acquisita» non è sufficiente ad integrare il requisito della puntualità nell'indicazione probatoria prescritto dall'art. 13, comma 4, del D.Lgs. 124/2004, come sostituito dall'art. 33 della L. 183/2010, secondo cu i il verbale unico di accertamento e notificazione deve contenere gli esiti dettagliati dell'accertamento nonché le fonti di prova degli illeciti, che devono essere indicate puntualmente.
Il motivo è infondato.
Invero, è sufficiente una semplice lettura del verbale unico in parola per constatare come esso correttamente riporti i documenti esaminati (cfr. pag. 2) ed il testo della dichiarazione raccolta dagli ispettori (cfr. pag. 3), sulla cui base l'accertamento è stato compiuto.
4. Passando al merito, vale la pena rammentare che, per costante giurisprudenza, nei giudizi di opposizione ad avviso di addebito o a cartella esattoriale, così come nei giudizi di accertamento negativo di obblighi contributivi, come quelli nella specie introdotti dalla parte ricorrente, ha rilievo, conformemente alle regole di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.p.c., il criterio di natura sostanziale della posizione delle parti rispetto ai diritti oggetto del giudizio. Pertanto, grava sull'ente convenuto l'onere di provare i fatti costitutivi del credito contributivo e sulla controparte (datore di lavoro/ prestatore tenuto al versamento) l'onere di contestare i fatti costitutivi dello stesso nonché dimostrare la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad esempio, è la parte tenuta al versamento dei contributi a dover dimostrare che un dato compenso vada esente da contribuzione).
Parimenti, nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica
e dal soggetto sanzionato, con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cass. 5122/2011).
Deve dunque verificarsi la fondatezza della contestazione operata nel verbale di accertamento ispettivo in ordine alla posizione del sig. . Parte_4
Alla luce dell'istruttoria documentale ed orale espletata può ritenersi provato l'esistenza dei fatti costitutivi dedotti dagli enti convenuti a sostegno delle pretese oggetto di opposizione.
Occorre anzitutto premettere che la non contesta che nel periodo febbraio – marzo 2020 Parte_1
abbia effettivamente svolto mansioni di muratore presso il cantiere di Pistoia, via Ramini n. Parte_4
133, ove è situato un immobile di proprietà della famiglia e gestito dalla società immobiliare Parte_2 ricorrente.
Assume, tuttavia, che tale attività è stata svolta quale manovale della ditta con Parte_5 sede in via Adelmo Santini, 31, Agliana, alla quale la società aveva affidato l'incarico di eseguire Pt_1
“modeste” opere di manutenzione e rifinitura, quali la posa del pavimento, che hanno interessato detto immobile. Ha precisato che è stato il sig. a portare il sig. sul cantiere e che i due Pt_5 Parte_4 arrivavano in auto assieme e andavano via sempre insieme (cfr. ricorso p. 6).
L'allegazione della ricorrente risulta smentita dalle dichiarazioni raccolte dagli organi di vigilanza in ambito ispettivo, confermate nel corso dell'istruttoria processuale, dalle quali è emerso che la prestazione lavorativa svolta dal sig. risulta assoggettata al potere direttivo del datore di lavoro. Parte_4 In particolare, l'artigiano edile, operante sul cantiere interessato dalla vicenda in Parte_5 questione, ha dichiarato agli ispettori: “Sono ad artigiano edile regolarmente scritto e dichiaro di aver lavorato per conto della ditta il Casorino di Pistoia nel mese di febbraio 2020 in un cantiere di Pistoia via di
Ramini 133, dove erano in corso i lavori di rifinitura una villetta a schiera, precisamente la pavimentazione delle stanze poste al piano terra e primo piano, terrazzi e lastricato esterno. L'attrezzatura che usavo era di mia proprietà, precisamente frullino, macchina per il taglio delle mattonelle, spugne, ed altra piccola attrezzatura edile. Il materiale veniva fornito dalla ditta Il Casorino. Per questo lavoro ho avuto l'incarico dal Pers titolare della ditta signor con il quale avevo avuto già contatti lavorativi. Per il lavoro da Parte_2 effettuare avevo fissato un prezzo al metro. Ho ricevuto un acconto di euro 1500,00, di cui alla fattura n. 2 del 26/02/2020. Ho emesso una ulteriore fattura per un secondo acconto, la n. 4 del 09/03/2020 di euro
2000,00 di cui ho ricevuto un acconto di euro 500,00. Devo ancora riscuotere saldo di questa fattura (euro
1.500,00) e non ho ancora emesso la fattura definitiva dei lavori effettuati nel Febbraio 2020 per il caso
Quando sono andato a lavorare sul cantiere di Ramini ho trovato sul luogo il sig. Parte_1 Per_1
insieme al sig. . mi ha detto che il signor mi avrebbe
[...] Parte_4 Per_1 Parte_4 aiutato in qualità di manovale, pensavo che fosse assicurato dalla ditta . Del ha dato le direttive a Pt_2
di cosa doveva fare e cioè aiutarmi nel mio lavoro di pavimentatore, cioè fare il manovale . Usava
Pt_4 piccola attrezzatura minuta che non so se fosse di o della ditta Il Casorino. penso che già
Pt_4 Pt_4 lavorava sul cantiere per conto del signor , credo che avesse già fatto la impermeabilizzazione dei Parte_2 terrazzi. lavorava dal lunedì al venerdì per circa 8 ore al giorno. passava tutti i giorni sul
Pt_4 Per_1 cantiere a controllare il lavoro ed eventualmente a dare direttive a per altri lavori da fare. ho
Pt_4 terminato il lavoro all'inizio di Marzo 2020 e è rimasto a lavorare sul cantiere quando sono tornato
Pt_4 sul cantiere per riscuotere le fatture ho visto che stava imbiancando la villetta. Consegno copia
Pt_4
CP_ fattura n. 4 del 9/03/2020 ” (v. dichiarazione del 14.04.2022 – doc. 4 fasc. .
L'operaio manovale, sig. , ha dichiarato agli ispettori: “Confermo di aver lavorato alle Parte_4 dipendenze della ditta dal 03.02.2020 al 31.03.2020, in qualità di muratore edile, in carenza Parte_1 assicurativa. I lavori sono eseguiti in un cantiere di Pistoia, via Ramini 133, si trattava di Lavori di rifinitura interna ed esterna di una villetta a schiera . avevo fissato un compenso di euro 2800,00 netti per tutto il periodo di lavoro, che l'azienda non mi ha corrisposto ho eseguito un orario di lavoro dalle 8,00 alle 17,00, con una pausa pranzo dalle 12,00 alle 13,00, dal lunedì al venerdì. Per l'assunzione ho parlato con il sig.
[...]
che mi ha promesso che mi avrebbe assunto in qualità di muratore . ho iniziato i lavori da Parte_2 solo , dopo due tre giorni, il signor mi ha chiesto di interpellare un artigiano edile signor Parte_2 [...] che ha dato la disponibilità di lavorare sul cantiere nei lavori di rifinitura della villetta per Parte_5 velocizzare i lavori . il Sig. si è accordato con il signor per i lavori da effettuare Pt_5 Parte_2 che dovevamo fare insieme . l'attrezzatura che usavo era di mia proprietà in quanto ero iscritto come artigiano edile in passato;
si Trattava di trapano impastatore, frullini, macchina taglia mattonelle e piccola attrezzatura minuta (…). Il sig. durante il giorno veniva più volte sul cantiere e controllare il Parte_2 lavoro e darmi le istruzioni sui lavori da fare: abbiamo fatto il getto dei terrazzi al piano terra poi li l'impermeabilizzazione dei terrazzi al primo piano e al solarium sul tetto. abbiamo fatto i pavimenti sui terrazzi abbiamo murato le soglie all'appartamento murati piatti doccia nei bagni tutti questi lavori li ho fatti insieme a io stesso mi sono poi occupato di mettere le mattonelle sul pavimento e i rivestimenti nei Pt_5 bagni . Il sig. ha terminato le sue prestazioni sul cantiere a metà Marzo 2020 . Dopo che voi Pt_5 Pt_5
è andato via , ho messo gli zoccolini, stuccatura degli stessi , imbiancatura interna ed esterna ho fatto i marciapiedi esterni all'abitazione (..) (v. dichiarazione del 17.05.2022 – doc. 4 fasc. . CP_1
Come dianzi anticipato, i sig.ri e , sentiti come testimoni all'udienza del 23.1.2024, hanno Pt_5 Pt_4 integralmente confermato la dichiarazione resa in sede ispettiva.
Quanto alla deposizione resa da , geometra edile e figlio del ricorrente Testimone_1 Parte_2
, si osserva che il teste, dopo aver premesso di essere stato socio della solo “all'inizio
[...] Parte_1 della sua costituzione” e di esserne “uscito dopo poco, un anno, due al massimo”, nonché di non aver mai lavorato in tale azienda, ha dichiarato quanto segue: “Ricordo il cantiere di a Firenze in Via Parte_6
Pisana, mi pare 186 se non ricordo male perché questo cantiere aveva due ingressi. Io l'ho seguito come tecnico dove controllavo le varie opere che venivano eseguite e facevo eseguire i lavori da fare. Ci sono stati più figure e come muratore ci sono stati e specie per la fine lavori Parte_7 Persona_2 come intonaci, pavimenti, rivestimenti bagni, murature varie, muretti esterni, pavimenti esterni. Io facevo rilievi fotografici e rapportino. Questo due lavoratori lavoravano per la ditta WORKS come artigiani edili.
e erano due artigiani e io li conoscevo in questo modo anche se poi la fatturazione fu fatta Per_2 Pt_7 da . I conteggi me li portava . Arrivavano sul cantiere insieme a volte con l'auto del Pt_7 Per_2 Pt_7
a volte con l'auto di : spesso con quella di eugenio. (..) io andavo sul cantiere al mattino a vedere i Per_2 lavori e quando andavo verso le 8:00 li vedevo arrivare insieme con l'auto. Aggiungo che andavano anche via insieme”.
Come è evidente dal tenore della deposizione del teste le dichiarazioni sopra riportate in ordine Parte_2 alla posizione del sig. non hanno attinenza ai fini di causa in quanto concernono un cantiere Pt_4 diverso da quello posto in Pistoia in via Ramini.
Quanto alla documentazione prodotta da parte ricorrente ai numeri da 11 a 15, ha Testimone_1 precisato trattarsi di messaggi whatsapp recanti la contabilità dei lavori fatti sul cantiere di Firenze e sul cantiere di Pistoia in via Ramini, inviati via telefono da al teste affinché sollecitasse il pagamento al Pt_4 padre di tali lavori. Orbene, anche a voler ritenere la documentazione in questione afferente ai fatti di cui è causa, è evidente che, per lo svolgimento delle attività edili richieste presso il cantiere di Pistoia, il sig. si Pt_4 interfacciasse direttamente con il sig. (“ ” - cfr. docc. 11-15 fasc. ric.), con ciò Parte_2 Pt_8 smentendo la ricostruzione operata in ricorso secondo cui il predetto operava nel cantiere quale mero collaboratore (“manovale”) della ditta incaricata dei lavori. Pt_5
Le esposte risultanze istruttorie, in uno con l'assenza di qualsivoglia documentazione aziendale volta a giustificare la presenza del sul cantiere di lavoro, conducono a ritenere che la prestazione Parte_4 lavorativa da quest'ultimo resa vada qualificata alla stregua di un rapporto di lavoro subordinato privo di copertura assicurativa.
Al riguardo si rammenta che la regola del nostro ordinamento è quella della subordinazione, quale prototipo contrattuale, mentre ogni altra ipotesi negoziale che investa la prestazione d'opera all'interno dell'azienda costituisce un'eccezione da provarsi rigorosamente, nei presupposti formali e sostanziali, da parte del datore di lavoro (cfr. Corte appello Firenze, 14.11.2011).
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi fondata la contestazione operata nel verbale di accertamento notificato in data 30.06.2022 in relazione alla posizione lavoratore , occupato Parte_4 dalla società ricorrente in carenza assicurativa nel periodo febbraio-maro 2020.
Conseguentemente, vanno ritenute fondate le pretese creditorie vantate dagli enti convenuti e CP_1 CP_2 in dipendenza del summenzionato verbale di accertamento, stante la mancanza di specifica contestazione in ordine al quantum debeatur, sia sotto il profilo delle retribuzioni imponibili non denunziate, sia dell'ammontare delle somme richieste per contributi previdenziali premi assicurativi , oltre CP_1 CP_2 somme aggiuntive.
Con Quanto alla pretesa vantata dall' si rileva che parte opponente lamenta che l'importo della sanzione è sproporzionato rispetto all'oggettiva gravità dei fatti.
La doglianza è infondata.
Va anzitutto premesso che, in conseguenza dell'accertata occupazione irregolare del sig. per Parte_4
n. 42 giorni di carenza assicurativa, la resistente ha irrogato la sanzione prevista dall'art. 3 co. 3 D.L.
12/2002, convertito con modificazioni dalla L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 co. 1 D.lgs. 151/2015
(c.d. maxisanzione), quantificandola nell'importo di euro 7.200,00 (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione cit.).
Tale disposizione prevede che “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria (..) da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro” (importi maggiorati del 20%, a decorrere dall'1.1.2019, ai sensi dell'art. 1 co, 445 lett. d) punto 1 L. 145/2018).
Nel caso di specie, nell'ambito della cornice edittale astrattamente applicabile per la violazione contestata
(da euro 3.600 a euro 21.600), la decisione di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria di euro
7.200,00 risulta motivata dall' in base alla gravità della violazione e, in particolare, avuto riguardo CP_3 all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, personalità dello stesso (cfr. ordinanza ingiunzione opposta pag. 3 – doc. 12 fascicolo resistente).
Ebbene, i criteri ora indicati, sulla cui base la resistente ha deciso di applicare una sanzione amministrativa superiore ai minimi edittali ma comunque al di sotto dei valori medi, oltre a non essere oggetto di specifica censura da parte dell'opponente, risultano conformi ai parametri legali dettati dall'art. 11 L. 689/1981.
Ad ogni buon conto la durata della occupazione non regolare del sig. per giorni 42 in carenza Pt_4 assicurativa, pari quasi alla metà dei giorni considerati nella forbice edittale di riferimento (da 30 a 60), giustificano senza dubbio l'applicazione di una sanzione pari al doppio del minimo (euro 3.600).
Con La doglianza relativa al quantum della sanzione irrogata dalla resistente è da ritenere perciò infondata.
L'opposizione proposta ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 150/2011 deve essere dunque rigettata e, per l'effetto, confermata l'ordinanza ingiunzione emessa dall' . Controparte_9
In conclusione, i ricorsi riuniti vanno integralmente respinti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo ex DM n.
55/2014, in relazione al valore della controversia (da euro 5.200 ad euro 26.000) e all'attività processuale svolta, con applicazione dei compensi inferiori ai medi per tutte le fasi processuali avuto riguardo alla non elevata complessità delle questioni in diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni alta istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta i ricorsi riuniti;
2. condanna parte opponente a rimborsare agli enti convenuti le spese di lite, che si liquidano per ciascuno in euro 2.697,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con riduzione del venti per cento dell'importo così liquidato ex art. 9 co. 2 d. lgs. 149/2015 limitatamente alle spese liquidate in favore dell' . CP_3 Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 14.3.2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause di I Grado iscritte al n. r.g. 255/2023 – 329/2023 – 594/2023 riunite, promosse da:
(C.F. ) e (C.F. ) con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
l'avv. BONACCHI STEFANO (C.F. C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv. FALSO FRANCESCO ) . CP_1 P.IVA_2 C.F._3
(C.F./P.IVA ), con l'avv. GRIECO GIACINTO ) CP_2 P.IVA_1 C.F._4
(C.F./P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_3 con i funzionari dott.ri ) e Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
( ) e ) C.F._6 Controparte_6 C.F._7
PARTI RESISTENTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999 depositato in data 12.4.2023, la società Parte_1
ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 389 2023 00000293 08 000 del 24.02.2023,
[...]
CP_ notificato in data 28.02.2023, con il quale l' chiedeva il pagamento della complessiva somma di €
1.956,85 quali contributi, sanzioni e interessi dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal 2/2020 al 3/2020, concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) per i motivi esposti in narrativa, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito n. 389 2023 00000293
08 000 del 24.02.2023, emesso contro e sospensione dei termini di pagamento, relativi all'avviso impugnato, Parte_1 nelle more del procedimento;
2) dichiarare, in ogni caso, la nullità dell'avviso per carenza di un requisito essenziale previsto CP_ dalla legge;
3) disporne, in subordine, la nullità per decadenza del potere di iscrizione a ruolo dell NEL MERITO 1) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'obbligo contributivo della ricorrente e per l'effetto disporre, in tutto o in parte, CP_ l'annullamento dell'avviso di addebito n. 389 2023 00000293 08 000 del 24.02.2023 emesso dall
contro
Parte_1
[..
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi venga considerato valido l'avviso oggi impugnato, disporre la riduzione dell'importo richiesto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Alla causa veniva assegnato il numero 255/2023 R.G.
Con memoria difensiva deposita in data 29.9.2023 l' in proprio e quale procuratore speciale della CP_1 società di cartolarizzazione dei crediti si è costituito in giudizio, chiedendo al Controparte_7
Tribunale di “respingere nel merito la presente opposizione, con accertamento della debenza in favore dell' delle somme CP_1 dovute a titolo di contributi ed oneri accessori, così come quantificati nell'avviso di addebito opposto o, comunque, della eventuale minor somma che risulterà in corso di causa, oltre sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 9.5.2023, la società ha proposto in Parte_1 opposizione avverso . CONTEGGIO E RICHIESTA DI Parte_3
PAGAMENTO DEL PREMIO DOVUTO DEL 26.04.2023, notificato in data 3.05.2023, con il quale CP_ l' chiede il pagamento della complessiva somma di € 498,25 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie, emesso sulla base del verbale ispettivo D.P.L. del 18.05.2022. La società ricorrente concludeva nel senso di chiedere all'adito Tribunale di “IN VIA PRELIMINARE 1) per i motivi esposti in narrativa, disporre l'immediata sospensione del Certificato di assicurazione del 26.04.2023, emesso contro e Parte_1 sospensione dei termini di pagamento, relativi all'atto impugnato, nelle more del procedimento;
NEL MERITO 1) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'obbligo contributivo della ricorrente e per l'effetto disporre, in tutto o in parte, l'annullamento del CP_ certificato di assicurazione del 6.04.2023 emesso dall' contro 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi Parte_1 venga considerato valido il certificato oggi impugnato, disporre la riduzione dell'importo richiesto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Alla causa veniva assegnato il numero 329/2023 R.G.
In data 24.9.2023 si è costituito l' , eccependo la nullità, l'inammissibilità, l'improponibilità e CP_2
l'improcedibilità del ricorso, nonché la infondatezza della ricostruzione fattuale e giuridica avversaria e concludeva chiedendo: “a) in via preliminare, dichiarare la nullità o l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso;
b)
Nel merito, rigettare il ricorso nei confronti dell' ; c) Gradatamente, sempre nel merito, respingere il ricorso perché CP_2 infondato in fatto e in diritto, confermando i provvedimenti , il certificato di variazione ed il verbale di accertamento CP_2 con tutte le conseguenze di legge;
d) In subordine, condannare la ditta ricorrente, come qualificata e domiciliata in atti, al pagamento della somma richiesta o a quella comunque dovuta all'esito del giudizio;
e) conseguentemente condannare il ricorrente al pagamento degli ulteriori accessori (sanzioni civili e/o interessi) dovuti e maturati fino alla data della sentenza e comunque maturandi fino al pagamento. f) Si chiede la condanna del ricorrente al pagamento di spese e compensi professionali di causa;
in subordine, disporne l'integrale compensazione”.
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011 in proprio quale obbligato principale, Parte_2 nonché in persona del legale rappresentante Sig. , hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposto avverso l'ordinanza ingiunzione n. 67/2023 del 8.06.2023, notificata in data 26.06.2023, con la quale l' chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 7.242,60 quale sanzione amministrativa, CP_8 maggiorazioni e spese dovuti per occupazione lavoratore irregolare.
Alla causa veniva assegnato il numero 594/2023 R.G.
Con memoria difensiva depositata in data 4.8.2023 si è costituito in giudizio l' Controparte_3
sede di Pistoia, il quale ha così concluso: “(..) Respinta ogni diversa istanza,
[...] eccezione e deduzione Rigettare il ricorso in esame e convalidare il provvedimento opposto. Condannare
l'opponente alle spese del giudizio ex art.9, 2° comma del d. lgs. 149/2015”.
Stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, le cause R.G. 594/2023 e n. 329/2023 sono state riunite a quella precedentemente iscritta al R.G. n. 255/23.
Svolta istruttoria documentale ed orale, le cause riunite sono decise con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. Le pretese di e per contributi, premi e somme aggiuntive, così come la pretesa CP_1 CP_2 sanzionatoria dell' , scaturiscono dalla verifica amministrativa alla quale ha Controparte_3 fatto seguito il verbale unico di accertamento e notificazione n. PT00000/2022-168-01 del 18.05.2022 (cfr. Con doc. 12 fasc. ), notificato il 30.06.2022 (cfr. doc. 1 fasc. RG. n. 198/2018). CP_1
Prima di esaminare i plurimi motivi di doglianza articolati dalla parte opponente, nonché la fondatezza nel merito delle pretese creditorie vantate dagli enti convenuti, è opportuno brevemente ricostruire la vicenda amministrativa che ha condotto alla redazione del citato verbale di accertamento, per come emergente dai verbali ispettivi e dalle allegazioni della parte convenute rimaste incontroverse.
La pretesa contributiva nasce a seguito di una verifica amministrativa effettuata dall' Controparte_3
di dopo la richiesta di intervento presentata dal sig. (cfr. doc. 1 fasc.
[...] CP_3 Parte_4
Con
).
In tale denuncia il riferiva di aver lavorato dal 3.2.2020 al 31.3.2020, alle dipendenze della società Pt_4 con sede legale in Pistoia, Corso Gramsci n. 66; di aver svolto mansioni di muratore in Parte_1
Pistoia, va Ramini n. 133, per 8 giornaliere ed il sabato per 4 ore;
di aver ricevuto le direttive sul lavoro da Con
(cfr. doc. 1 fasc. ). Persona_1 All'esito della verifica amministrativa, sulla base della documentazione acquisita, della richiesta di intervento presentata da e della dichiarazione di un teste sentito dagli ispettori, è stato emesso il verbale Parte_4 unico di accertamento e notificazione n. PT00000/2022-168-01 del 18.05.2022, ove si contestava alla società di aver “(..)occupato al lavoro il sig. dal 3/02/2020 al 31/03/2020, in Parte_1 Parte_4 qualità di operaio di 2° livello, CCNL Edilizia Industria, in carenza assicurativa, con orario di lavoro a tempo pieno. In particolare è emerso che il teste per il lavoro in esame aveva ricevuto l'incarico dal titolare della ditta e quando era andato a lavorare sul cantiere di Ramini aveva trovato sul luogo Parte_2
Con il insieme a ” (cfr. doc. 5 fasc. ). Parte_2 Parte_4
Con tale verbale, notificato alla società ricorrente in data 30. 6.2022, l' ha proceduto Controparte_3 ad irrogare la sanzione prevista dall'art. 3 co. 3 D.L. 12/2002, conv. con mod. L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 co. 1 D.Lgs. 151/2015 (cd. maxisanzione) per l'irregolare occupazione del lavoratore Pt_4
dal giorno 3.2.2020 al 31.3.2020 (n. 42 giorni di violazione).
[...]
Sempre in virtù di tale verbale, l' ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali per il lavoratore CP_1
, occupato in carenza assicurativa nel periodo febbraio-maro 2020, quantificando gli stessi Parte_4 sulla base delle retribuzioni imponibili previste per operaio 2° livello CCNL Imprese Edili Industria.
Successivamente il credito contributivo veniva iscritto a ruolo con notifica dell'avviso di addebito opposto nel presente giudizio.
Analogamente l' , tenuto conto delle irregolarità relative alle retribuzioni imponibili non denunciate, CP_2 afferenti alla posizione assicurativa della società ricorrente, ha emesso diffida ex art. 16 DPR. 1124/65 del
06.06.2022 e, in mancanza di pagamento, certificato di assicurazione/variazione del rapporto assicurativo, notificato alla ditta a mezzo pec, quantificando i premi assicurativi in € 311,08, con scadenza pagamento prefissata al 16.06.2023, oltre sanzioni civili, per un complessivo importo di €. 498,25;
Tanto premesso in ordine all'attività amministrativa compiuta, si esaminano di seguito i motivi di doglianza articolati in ricorso in opposizione.
2. Con un primo di doglianza parte opponente eccepisce la decadenza ex art. 14 L. 689/1981.
A sostegno di tale eccezione, l'opponente afferma che, nel caso specifico, l'intervento ispettivo è stato richiesto il giorno 9.02.2021, seguito dal verbale ispettivo del 9.02.2022, mentre il verbale unico di accertamento è stato notificato il 30.6.2022, oltre il termine perentorio di 90 giorni dalla verifica ispettiva.
Pertanto, alla data della notifica del verbale di accertamento, si era già perfezionata la decadenza di cui all'art. 14 L. 689/1981, con la conseguenza che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione deve considerarsi estinta. L'eccezione è infondata.
Occorre anzitutto premettere che il procedimento delineato dalla L. 689/1981 è da ritenere applicabile solo alle sanzioni amministrative e non anche alle omissioni contributive (cfr. Cass. 17386/2003, richiamata anche da Corte appello Bari sez. lav., 17.3.2022, n.396).
Ciò premesso si osserva che, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il dies a quo del termine previsto dall' articolo 14, secondo comma, della legge n.
689 del 1981 , per la notifica degli estremi di tale violazione, non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili, ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata.
Nel caso di specie, il termine di novanta giorni per la notifica del verbale unico decorreva non dalla data del primo verbale ispettivo del 9.2.2022, come dedotto in ricorso, bensì dal compimento dell'ultimo atto istruttorio costituito dalle dichiarazioni raccolte del sig. raccolte in data 17.5.2022 (doc. 3 Parte_4
Con fasc. ).
Pertanto, la notifica del verbale unico avvenuta in data 30.6.2022 è da ritenere tempestiva in quanto rispettosa del termine di cui all'art. 14 L. 681 cit.
3. Con un secondo motivo di doglianza, parte ricorrente eccepisce l'illegittimità del verbale di accertamento per mancata indicazione delle fonti di prova degli illeciti oggetto di accertamento.
Assume la ricorrente che, nel verbale unico in discorso, la generica menzione dei «documenti acquisiti» e della «dichiarazione del teste acquisita» non è sufficiente ad integrare il requisito della puntualità nell'indicazione probatoria prescritto dall'art. 13, comma 4, del D.Lgs. 124/2004, come sostituito dall'art. 33 della L. 183/2010, secondo cu i il verbale unico di accertamento e notificazione deve contenere gli esiti dettagliati dell'accertamento nonché le fonti di prova degli illeciti, che devono essere indicate puntualmente.
Il motivo è infondato.
Invero, è sufficiente una semplice lettura del verbale unico in parola per constatare come esso correttamente riporti i documenti esaminati (cfr. pag. 2) ed il testo della dichiarazione raccolta dagli ispettori (cfr. pag. 3), sulla cui base l'accertamento è stato compiuto.
4. Passando al merito, vale la pena rammentare che, per costante giurisprudenza, nei giudizi di opposizione ad avviso di addebito o a cartella esattoriale, così come nei giudizi di accertamento negativo di obblighi contributivi, come quelli nella specie introdotti dalla parte ricorrente, ha rilievo, conformemente alle regole di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.p.c., il criterio di natura sostanziale della posizione delle parti rispetto ai diritti oggetto del giudizio. Pertanto, grava sull'ente convenuto l'onere di provare i fatti costitutivi del credito contributivo e sulla controparte (datore di lavoro/ prestatore tenuto al versamento) l'onere di contestare i fatti costitutivi dello stesso nonché dimostrare la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad esempio, è la parte tenuta al versamento dei contributi a dover dimostrare che un dato compenso vada esente da contribuzione).
Parimenti, nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica
e dal soggetto sanzionato, con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cass. 5122/2011).
Deve dunque verificarsi la fondatezza della contestazione operata nel verbale di accertamento ispettivo in ordine alla posizione del sig. . Parte_4
Alla luce dell'istruttoria documentale ed orale espletata può ritenersi provato l'esistenza dei fatti costitutivi dedotti dagli enti convenuti a sostegno delle pretese oggetto di opposizione.
Occorre anzitutto premettere che la non contesta che nel periodo febbraio – marzo 2020 Parte_1
abbia effettivamente svolto mansioni di muratore presso il cantiere di Pistoia, via Ramini n. Parte_4
133, ove è situato un immobile di proprietà della famiglia e gestito dalla società immobiliare Parte_2 ricorrente.
Assume, tuttavia, che tale attività è stata svolta quale manovale della ditta con Parte_5 sede in via Adelmo Santini, 31, Agliana, alla quale la società aveva affidato l'incarico di eseguire Pt_1
“modeste” opere di manutenzione e rifinitura, quali la posa del pavimento, che hanno interessato detto immobile. Ha precisato che è stato il sig. a portare il sig. sul cantiere e che i due Pt_5 Parte_4 arrivavano in auto assieme e andavano via sempre insieme (cfr. ricorso p. 6).
L'allegazione della ricorrente risulta smentita dalle dichiarazioni raccolte dagli organi di vigilanza in ambito ispettivo, confermate nel corso dell'istruttoria processuale, dalle quali è emerso che la prestazione lavorativa svolta dal sig. risulta assoggettata al potere direttivo del datore di lavoro. Parte_4 In particolare, l'artigiano edile, operante sul cantiere interessato dalla vicenda in Parte_5 questione, ha dichiarato agli ispettori: “Sono ad artigiano edile regolarmente scritto e dichiaro di aver lavorato per conto della ditta il Casorino di Pistoia nel mese di febbraio 2020 in un cantiere di Pistoia via di
Ramini 133, dove erano in corso i lavori di rifinitura una villetta a schiera, precisamente la pavimentazione delle stanze poste al piano terra e primo piano, terrazzi e lastricato esterno. L'attrezzatura che usavo era di mia proprietà, precisamente frullino, macchina per il taglio delle mattonelle, spugne, ed altra piccola attrezzatura edile. Il materiale veniva fornito dalla ditta Il Casorino. Per questo lavoro ho avuto l'incarico dal Pers titolare della ditta signor con il quale avevo avuto già contatti lavorativi. Per il lavoro da Parte_2 effettuare avevo fissato un prezzo al metro. Ho ricevuto un acconto di euro 1500,00, di cui alla fattura n. 2 del 26/02/2020. Ho emesso una ulteriore fattura per un secondo acconto, la n. 4 del 09/03/2020 di euro
2000,00 di cui ho ricevuto un acconto di euro 500,00. Devo ancora riscuotere saldo di questa fattura (euro
1.500,00) e non ho ancora emesso la fattura definitiva dei lavori effettuati nel Febbraio 2020 per il caso
Quando sono andato a lavorare sul cantiere di Ramini ho trovato sul luogo il sig. Parte_1 Per_1
insieme al sig. . mi ha detto che il signor mi avrebbe
[...] Parte_4 Per_1 Parte_4 aiutato in qualità di manovale, pensavo che fosse assicurato dalla ditta . Del ha dato le direttive a Pt_2
di cosa doveva fare e cioè aiutarmi nel mio lavoro di pavimentatore, cioè fare il manovale . Usava
Pt_4 piccola attrezzatura minuta che non so se fosse di o della ditta Il Casorino. penso che già
Pt_4 Pt_4 lavorava sul cantiere per conto del signor , credo che avesse già fatto la impermeabilizzazione dei Parte_2 terrazzi. lavorava dal lunedì al venerdì per circa 8 ore al giorno. passava tutti i giorni sul
Pt_4 Per_1 cantiere a controllare il lavoro ed eventualmente a dare direttive a per altri lavori da fare. ho
Pt_4 terminato il lavoro all'inizio di Marzo 2020 e è rimasto a lavorare sul cantiere quando sono tornato
Pt_4 sul cantiere per riscuotere le fatture ho visto che stava imbiancando la villetta. Consegno copia
Pt_4
CP_ fattura n. 4 del 9/03/2020 ” (v. dichiarazione del 14.04.2022 – doc. 4 fasc. .
L'operaio manovale, sig. , ha dichiarato agli ispettori: “Confermo di aver lavorato alle Parte_4 dipendenze della ditta dal 03.02.2020 al 31.03.2020, in qualità di muratore edile, in carenza Parte_1 assicurativa. I lavori sono eseguiti in un cantiere di Pistoia, via Ramini 133, si trattava di Lavori di rifinitura interna ed esterna di una villetta a schiera . avevo fissato un compenso di euro 2800,00 netti per tutto il periodo di lavoro, che l'azienda non mi ha corrisposto ho eseguito un orario di lavoro dalle 8,00 alle 17,00, con una pausa pranzo dalle 12,00 alle 13,00, dal lunedì al venerdì. Per l'assunzione ho parlato con il sig.
[...]
che mi ha promesso che mi avrebbe assunto in qualità di muratore . ho iniziato i lavori da Parte_2 solo , dopo due tre giorni, il signor mi ha chiesto di interpellare un artigiano edile signor Parte_2 [...] che ha dato la disponibilità di lavorare sul cantiere nei lavori di rifinitura della villetta per Parte_5 velocizzare i lavori . il Sig. si è accordato con il signor per i lavori da effettuare Pt_5 Parte_2 che dovevamo fare insieme . l'attrezzatura che usavo era di mia proprietà in quanto ero iscritto come artigiano edile in passato;
si Trattava di trapano impastatore, frullini, macchina taglia mattonelle e piccola attrezzatura minuta (…). Il sig. durante il giorno veniva più volte sul cantiere e controllare il Parte_2 lavoro e darmi le istruzioni sui lavori da fare: abbiamo fatto il getto dei terrazzi al piano terra poi li l'impermeabilizzazione dei terrazzi al primo piano e al solarium sul tetto. abbiamo fatto i pavimenti sui terrazzi abbiamo murato le soglie all'appartamento murati piatti doccia nei bagni tutti questi lavori li ho fatti insieme a io stesso mi sono poi occupato di mettere le mattonelle sul pavimento e i rivestimenti nei Pt_5 bagni . Il sig. ha terminato le sue prestazioni sul cantiere a metà Marzo 2020 . Dopo che voi Pt_5 Pt_5
è andato via , ho messo gli zoccolini, stuccatura degli stessi , imbiancatura interna ed esterna ho fatto i marciapiedi esterni all'abitazione (..) (v. dichiarazione del 17.05.2022 – doc. 4 fasc. . CP_1
Come dianzi anticipato, i sig.ri e , sentiti come testimoni all'udienza del 23.1.2024, hanno Pt_5 Pt_4 integralmente confermato la dichiarazione resa in sede ispettiva.
Quanto alla deposizione resa da , geometra edile e figlio del ricorrente Testimone_1 Parte_2
, si osserva che il teste, dopo aver premesso di essere stato socio della solo “all'inizio
[...] Parte_1 della sua costituzione” e di esserne “uscito dopo poco, un anno, due al massimo”, nonché di non aver mai lavorato in tale azienda, ha dichiarato quanto segue: “Ricordo il cantiere di a Firenze in Via Parte_6
Pisana, mi pare 186 se non ricordo male perché questo cantiere aveva due ingressi. Io l'ho seguito come tecnico dove controllavo le varie opere che venivano eseguite e facevo eseguire i lavori da fare. Ci sono stati più figure e come muratore ci sono stati e specie per la fine lavori Parte_7 Persona_2 come intonaci, pavimenti, rivestimenti bagni, murature varie, muretti esterni, pavimenti esterni. Io facevo rilievi fotografici e rapportino. Questo due lavoratori lavoravano per la ditta WORKS come artigiani edili.
e erano due artigiani e io li conoscevo in questo modo anche se poi la fatturazione fu fatta Per_2 Pt_7 da . I conteggi me li portava . Arrivavano sul cantiere insieme a volte con l'auto del Pt_7 Per_2 Pt_7
a volte con l'auto di : spesso con quella di eugenio. (..) io andavo sul cantiere al mattino a vedere i Per_2 lavori e quando andavo verso le 8:00 li vedevo arrivare insieme con l'auto. Aggiungo che andavano anche via insieme”.
Come è evidente dal tenore della deposizione del teste le dichiarazioni sopra riportate in ordine Parte_2 alla posizione del sig. non hanno attinenza ai fini di causa in quanto concernono un cantiere Pt_4 diverso da quello posto in Pistoia in via Ramini.
Quanto alla documentazione prodotta da parte ricorrente ai numeri da 11 a 15, ha Testimone_1 precisato trattarsi di messaggi whatsapp recanti la contabilità dei lavori fatti sul cantiere di Firenze e sul cantiere di Pistoia in via Ramini, inviati via telefono da al teste affinché sollecitasse il pagamento al Pt_4 padre di tali lavori. Orbene, anche a voler ritenere la documentazione in questione afferente ai fatti di cui è causa, è evidente che, per lo svolgimento delle attività edili richieste presso il cantiere di Pistoia, il sig. si Pt_4 interfacciasse direttamente con il sig. (“ ” - cfr. docc. 11-15 fasc. ric.), con ciò Parte_2 Pt_8 smentendo la ricostruzione operata in ricorso secondo cui il predetto operava nel cantiere quale mero collaboratore (“manovale”) della ditta incaricata dei lavori. Pt_5
Le esposte risultanze istruttorie, in uno con l'assenza di qualsivoglia documentazione aziendale volta a giustificare la presenza del sul cantiere di lavoro, conducono a ritenere che la prestazione Parte_4 lavorativa da quest'ultimo resa vada qualificata alla stregua di un rapporto di lavoro subordinato privo di copertura assicurativa.
Al riguardo si rammenta che la regola del nostro ordinamento è quella della subordinazione, quale prototipo contrattuale, mentre ogni altra ipotesi negoziale che investa la prestazione d'opera all'interno dell'azienda costituisce un'eccezione da provarsi rigorosamente, nei presupposti formali e sostanziali, da parte del datore di lavoro (cfr. Corte appello Firenze, 14.11.2011).
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi fondata la contestazione operata nel verbale di accertamento notificato in data 30.06.2022 in relazione alla posizione lavoratore , occupato Parte_4 dalla società ricorrente in carenza assicurativa nel periodo febbraio-maro 2020.
Conseguentemente, vanno ritenute fondate le pretese creditorie vantate dagli enti convenuti e CP_1 CP_2 in dipendenza del summenzionato verbale di accertamento, stante la mancanza di specifica contestazione in ordine al quantum debeatur, sia sotto il profilo delle retribuzioni imponibili non denunziate, sia dell'ammontare delle somme richieste per contributi previdenziali premi assicurativi , oltre CP_1 CP_2 somme aggiuntive.
Con Quanto alla pretesa vantata dall' si rileva che parte opponente lamenta che l'importo della sanzione è sproporzionato rispetto all'oggettiva gravità dei fatti.
La doglianza è infondata.
Va anzitutto premesso che, in conseguenza dell'accertata occupazione irregolare del sig. per Parte_4
n. 42 giorni di carenza assicurativa, la resistente ha irrogato la sanzione prevista dall'art. 3 co. 3 D.L.
12/2002, convertito con modificazioni dalla L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 co. 1 D.lgs. 151/2015
(c.d. maxisanzione), quantificandola nell'importo di euro 7.200,00 (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione cit.).
Tale disposizione prevede che “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria (..) da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro” (importi maggiorati del 20%, a decorrere dall'1.1.2019, ai sensi dell'art. 1 co, 445 lett. d) punto 1 L. 145/2018).
Nel caso di specie, nell'ambito della cornice edittale astrattamente applicabile per la violazione contestata
(da euro 3.600 a euro 21.600), la decisione di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria di euro
7.200,00 risulta motivata dall' in base alla gravità della violazione e, in particolare, avuto riguardo CP_3 all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, personalità dello stesso (cfr. ordinanza ingiunzione opposta pag. 3 – doc. 12 fascicolo resistente).
Ebbene, i criteri ora indicati, sulla cui base la resistente ha deciso di applicare una sanzione amministrativa superiore ai minimi edittali ma comunque al di sotto dei valori medi, oltre a non essere oggetto di specifica censura da parte dell'opponente, risultano conformi ai parametri legali dettati dall'art. 11 L. 689/1981.
Ad ogni buon conto la durata della occupazione non regolare del sig. per giorni 42 in carenza Pt_4 assicurativa, pari quasi alla metà dei giorni considerati nella forbice edittale di riferimento (da 30 a 60), giustificano senza dubbio l'applicazione di una sanzione pari al doppio del minimo (euro 3.600).
Con La doglianza relativa al quantum della sanzione irrogata dalla resistente è da ritenere perciò infondata.
L'opposizione proposta ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 150/2011 deve essere dunque rigettata e, per l'effetto, confermata l'ordinanza ingiunzione emessa dall' . Controparte_9
In conclusione, i ricorsi riuniti vanno integralmente respinti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo ex DM n.
55/2014, in relazione al valore della controversia (da euro 5.200 ad euro 26.000) e all'attività processuale svolta, con applicazione dei compensi inferiori ai medi per tutte le fasi processuali avuto riguardo alla non elevata complessità delle questioni in diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni alta istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta i ricorsi riuniti;
2. condanna parte opponente a rimborsare agli enti convenuti le spese di lite, che si liquidano per ciascuno in euro 2.697,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con riduzione del venti per cento dell'importo così liquidato ex art. 9 co. 2 d. lgs. 149/2015 limitatamente alle spese liquidate in favore dell' . CP_3 Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 14.3.2025
Il Giudice
Emanuele Venzo