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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/08/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3844/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Elena Scotti PRESIDENTE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE rel. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3844/2024 promossa da:
, n. a Gattinara il 20/9/1988, res. in Grignasco fraz. Sagliaschi 25, c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Gattinara, Via M. d'Azeglio 21 presso lo studio C.F._1 dell'avv. Laima Patriarca che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e nato a [...] il [...] e res. in Grignasco fraz. Sagliaschi 25, c.f. CP_1
, elettivamente domiciliato in Gattinara, Via M. d'Azeglio 21 presso lo studio C.F._2 dell'avv. Laima Patriarca che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1) il figlio di anni quattro, rimane affidato ad entrambi i genitori in via condivisa, con Per_1 residenza presso la madre e con facoltà per il padre di vederlo a piacimento;
ciascuno dei genitori si rende disponibile e si obbliga ad occuparsi del bambino durante gli orari di lavoro dell'altro;
2) la casa familiare di Grignasco frazione Sagliaschi 25 è e rimane in comproprietà tra i coniugi: il marito abiterà nell'appartamento al piano terreno e la moglie nell'appartamento al primo piano;
3) le utenze relative alla predetta casa familiare (acqua, luce, gas) nonché l'abbonamento ad internet e a Sky e le spese per la legna utilizzata per il riscaldamento, nonché la verranno pagate per CP_2 metà quota da ciascuno dai coniugi, come anche le rate del mutuo;
4) concorrerà al mantenimento del figlio : CP_1 Per_1 a) con la propria metà quota (circa euro 115,00) dell'Assegno Unico Universale, che acconsente venga percepito per intero dalla moglie;
b) con la metà quota delle spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo del Tribunale di Vercelli in data 21/12/2018, che le parti dichiarano di conoscere;
c) con la metà quota della spesa dei buoni pasto scolastici per il figlio, in deroga a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Vercelli in data 21/12/2018;
5) i coniugi danno atto che a definizione dei rapporti economici:
- l'auto Ford Puma tg GP436BR è e rimane di esclusiva proprietà di che ne è già CP_1 esclusivo intestatario;
- si obbliga di cedere a titolo gratuito alla moglie la propria metà quota CP_1 Parte_1 dell'autovettura Suzuki Swift tg. GH177FG, già cointestata ad entrambi i coniugi, in modo che la moglie ne divenga intestataria esclusiva;
6) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver già definito ogni questione economica e patrimoniale.” Per il P.M.:
“il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”. MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile il 3/9/2017 in Grignasco. Parte_1 CP_1 Dall'unione coniugale è nato (il 27/3/2020). Persona_2 La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., rispetto alla quale il P.M. non ha sollevato rilievi, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Vi è accordo economico. All'udienza del 23/04/2025, lette le note scritte depositate dalle parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Grignasco (atto n. 6, parte I, anno 2017) di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 1/8/2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Elena Scotti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Elena Scotti PRESIDENTE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE rel. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3844/2024 promossa da:
, n. a Gattinara il 20/9/1988, res. in Grignasco fraz. Sagliaschi 25, c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Gattinara, Via M. d'Azeglio 21 presso lo studio C.F._1 dell'avv. Laima Patriarca che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e nato a [...] il [...] e res. in Grignasco fraz. Sagliaschi 25, c.f. CP_1
, elettivamente domiciliato in Gattinara, Via M. d'Azeglio 21 presso lo studio C.F._2 dell'avv. Laima Patriarca che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1) il figlio di anni quattro, rimane affidato ad entrambi i genitori in via condivisa, con Per_1 residenza presso la madre e con facoltà per il padre di vederlo a piacimento;
ciascuno dei genitori si rende disponibile e si obbliga ad occuparsi del bambino durante gli orari di lavoro dell'altro;
2) la casa familiare di Grignasco frazione Sagliaschi 25 è e rimane in comproprietà tra i coniugi: il marito abiterà nell'appartamento al piano terreno e la moglie nell'appartamento al primo piano;
3) le utenze relative alla predetta casa familiare (acqua, luce, gas) nonché l'abbonamento ad internet e a Sky e le spese per la legna utilizzata per il riscaldamento, nonché la verranno pagate per CP_2 metà quota da ciascuno dai coniugi, come anche le rate del mutuo;
4) concorrerà al mantenimento del figlio : CP_1 Per_1 a) con la propria metà quota (circa euro 115,00) dell'Assegno Unico Universale, che acconsente venga percepito per intero dalla moglie;
b) con la metà quota delle spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo del Tribunale di Vercelli in data 21/12/2018, che le parti dichiarano di conoscere;
c) con la metà quota della spesa dei buoni pasto scolastici per il figlio, in deroga a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Vercelli in data 21/12/2018;
5) i coniugi danno atto che a definizione dei rapporti economici:
- l'auto Ford Puma tg GP436BR è e rimane di esclusiva proprietà di che ne è già CP_1 esclusivo intestatario;
- si obbliga di cedere a titolo gratuito alla moglie la propria metà quota CP_1 Parte_1 dell'autovettura Suzuki Swift tg. GH177FG, già cointestata ad entrambi i coniugi, in modo che la moglie ne divenga intestataria esclusiva;
6) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver già definito ogni questione economica e patrimoniale.” Per il P.M.:
“il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”. MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile il 3/9/2017 in Grignasco. Parte_1 CP_1 Dall'unione coniugale è nato (il 27/3/2020). Persona_2 La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., rispetto alla quale il P.M. non ha sollevato rilievi, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Vi è accordo economico. All'udienza del 23/04/2025, lette le note scritte depositate dalle parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Grignasco (atto n. 6, parte I, anno 2017) di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 1/8/2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Elena Scotti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin