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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12431/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12431/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CAPITANIO MARIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. FRANCESCHETTI ENRICO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/04/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: le parti concordano di confermare le condizioni di separazione, salva la rideterminazione in € 410,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia, a decorrere dal presente mese;
restano impregiudicate le questioni restitutorie relative alla domanda di cui alla lettera 8 b) del ricorso introduttivo;
assegno unico in favore della madre per l'intero, spese compensate,
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.10.2024, proponeva domanda di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio con celebrato in Serle (Bs) il 30/05/2009, da cui era CP_1
nata la figlia il 4.7.2012, premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Per_1
Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, in data 4.6.2020 era stata omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, associandosi alla domanda di divorzio, insistendo per il resto nelle rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 8.4.2025 le parti, personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo e pertanto i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c. ed alle impugnazioni.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2020), è ampiamente decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze del figlio minorenne, oggi di anni …, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario: pertanto, la relativa audizione può essere esclusa poiché manifestamente superflua.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagina 2 di 3 eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Serle (Bs) il 30/05/2009, iscritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune, anno 2009, n. 2, parte II, serie A;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che CP_1
aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12431/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CAPITANIO MARIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. FRANCESCHETTI ENRICO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/04/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: le parti concordano di confermare le condizioni di separazione, salva la rideterminazione in € 410,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia, a decorrere dal presente mese;
restano impregiudicate le questioni restitutorie relative alla domanda di cui alla lettera 8 b) del ricorso introduttivo;
assegno unico in favore della madre per l'intero, spese compensate,
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.10.2024, proponeva domanda di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio con celebrato in Serle (Bs) il 30/05/2009, da cui era CP_1
nata la figlia il 4.7.2012, premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Per_1
Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, in data 4.6.2020 era stata omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, associandosi alla domanda di divorzio, insistendo per il resto nelle rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 8.4.2025 le parti, personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo e pertanto i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c. ed alle impugnazioni.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2020), è ampiamente decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze del figlio minorenne, oggi di anni …, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario: pertanto, la relativa audizione può essere esclusa poiché manifestamente superflua.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagina 2 di 3 eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Serle (Bs) il 30/05/2009, iscritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune, anno 2009, n. 2, parte II, serie A;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che CP_1
aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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