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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/08/2025, n. 3790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3790 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6205/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
DE ROSA, in forza di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro c.f./p.iva , con sede in Milano Viale Brenta n. 18/B, in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore, qui rappresentata dalla mandataria c.f. CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Teresa BESOSTRI GRIMALDI, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Oggetto: opposizione a precetto
Udienza ex art. 281 sexies c.p.c. in data 3.07.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione:
1 - in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
- in via ulteriormente preliminare, dato atto che la presente opposizione risulta fondata su prova scritta e di pronta soluzione e dato atto altresì dell'assenza di alcun pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, respingere l'istanza eventualmente ex adverso proposta di provvisoria esecutorietà;
- in via istruttoria: ammettere, occorrendo, prove per interpello e testi, sulle circostanze dedotte in fatto, da intendersi precedute dalle parole “vero che” e come meglio precisate e capitolate con rituali memorie;
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e meglio capitolare, nonché indicare testi, occorrendo, anche in materia sia diretta che contraria, nei termini di cui all'art. 183 VI° c. c.p.c.; nel merito: respingere ogni richiesta economica formulata da parte avversa dichiarandolo nullo, inefficace e/o privo di qualsiasi effetto il notificato precetto in quanto carente di ogni presupposto giuridico e palesemente errato negl'importi richiesti e contestati al sig. che Parte_1
ad oggi appaiono destituito di ogni fondamento e comunque, in subordine, da ridurre in caso di accoglimento dell'avversa domanda almeno della somma di €. 24.923,94 già trattenuta, dichiarandone, quindi la parziale compensazione.
- con il favore delle spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali del presente giudizio”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale
Respingere l'avversaria domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per assoluta insussistenza dei relativi presupposti.
Dichiarare tamquam non esset e/o comunque inammissibile improcedibile e infondato il presente giudizio di opposizione a precetto per mancata evocazione in giudizio di Controparte_3
Dichiarare in ogni caso la carenza di legittimazione passiva della società Controparte_1
legittimata essendo la cedente per le ragioni tutte di cui in atto e in ogni caso Controparte_3
respingere in quanto inammissibile e infondata ogni domanda attorea;
dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o preclusa ogni avversaria domanda per i motivi di cui in atto;
2 nel merito, in ogni caso, dichiarare nulla, improcedibile, inammissibile, preclusa, non concludente, generica e comunque rigettare, ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto, mandando assolta da ogni avversaria domanda. Controparte_1
Con vittoria di spese e onorari di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la società chiedendo, Parte_1 Controparte_1
previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di accertare e dichiarare nullo, inefficace e/o privo di qualsiasi effetto il precetto notificatogli in data 8.03.2024, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 112.156,69. L'opposizione si fonda sull'assunto secondo cui dal credito azionato non sono state decurtate le somme trattenute all'attore dal datore di lavoro in seguito alla procedura di pignoramento presso terzi esperita nei suoi confronti, con conseguente riduzione del totale dovuto di circa € 24.923,94.
Si costituiva in giudizio la a mezzo della mandataria Controparte_1 CP_2
contestando tutte le allegazioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 12.03.2025, il Giudice, ritenuto che dalla documentazione versata in atti
“non è provato, invece, che siano state computate e detratte le somme che il debitore ha dato prova esser state trattenute dalle proprie buste paga nell'anno 2014, per un totale di € 3.043,20”, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente a tale somma.
All'udienza del 3.7.2025 le parti rassegnavano le proprie conclusioni come sovra trascritte e la causa veniva trattenuta a decisione.
***
1. Parte attrice si oppone al precetto notificatole, lamentando che “l'importo per capitale richiesto dalla appare di gran lunga superiore rispetto al reale credito, in Controparte_1
quanto nel medesimo precetto non si dà atto che il medesimo odierno attore aveva subito, in passato, oltre ad un pignoramento immobiliare, anche un pignoramento presso terzi, nello specifico presso il proprio datore di lavoro”, con conseguente riduzione del credito “in forza del conteggio
3 totale delle somme già trattenute, e poi sottratte , al sig. he all'incirca ammontano Parte_1
ad € 24.923,94”.
Va premesso che, a causa dell'inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo fondiario a rogito notaio del 25.5.2005, concesso da a Per_1 Controparte_3 CP_4
e (oggi divenute rispettivamente, a seguito di rettifica del sesso,
[...] Controparte_5 [...]
e ), i mutuatari subirono la procedura esecutiva immobiliare, Parte_1 CP_6
incardinata avanti il Tribunale di Torino con RGE 1047/06, che si concluse con l'assegnazione alla creditrice della somma di € 90.304,91 ricavata dalla vendita dell'immobile pignorato.
La banca creditrice, per recuperare il residuo credito, promosse un'ulteriore procedura esecutiva mobiliare presso terzi nei confronti del sig. (Tribunale di Torino RGE 10183/2013), Pt_1
conclusasi con l'assegnazione in favore di del credito di lavoro del debitore sino alla Controparte_3
concorrenza del credito indicato alla data del 17.07.2013 in € 149.071,41.
Il credito di veniva quindi ceduto, nel contesto di un'operazione di Controparte_3
cartolarizzazione, a la quale conferiva a poi divenuta Controparte_1 CP_7
mandato per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti CP_2
acquistati.
La produzione da parte della società convenuta delle liste movimenti certificate ai sensi art. 50 T.U.B. (doc. 1 – 3 in allegato alla nota del 6.02.2024) ha consentito di verificare che il credito azionato da con l'atto di precetto qui opposto è stato computato tenendo conto delle CP_2
somme che il debitore ha dato prova esser state trattenute dalle proprie buste paga.
La certificazione ex art 50 T.U.B. rilasciata da con riguardo al periodo dal Controparte_3
26.11.2007 al 31.07.2017 evidenzia che il capitale indicato in precetto (€ 118.435,86) è stato determinato tenendo conto degli accrediti percepiti negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 (sino a giugno) per effetto dei versamenti eseguiti dal terzo pignorato (Autocarrozzeria Maselli s.a.s.) dalla data di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi alla data in cui il credito è stato ceduto (cfr. doc. 2 convenuta allegato alla nota del 6.02.2024).
A precisazione e rettifica di quanto affermato nell'ordinanza del 12.3.2005 – che ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente alla somma di € 3.043,20 ritenendo non provata la detrazione da parte del creditore delle trattenute operate dal datore di lavoro nell'anno 2014 – va dato atto che quanto trattenuto dal datore di lavoro nell'anno 2014 (e percepito dal creditore)
4 risulta decurtato dal credito complessivo, come risulta dall'annotazione del versamento al
22.9.2014 (valuta 16.9.2014).
Nell'atto di precetto è stato inoltre decurtato dal capitale residuo al 31.7.2017, indicato in €
91.641,75, e maggiorato di interessi e spese, quanto percepito a seguito del pignoramento dei crediti di lavoro a far data dal 18.7.2017 (cioè, dopo l'acquisto del credito) fino al 17.10.2019, per il complessivo importo di € 10.992,25 (cfr. doc. 3 convenuta allegato alla nota del 6.2.2024).
Alla luce delle considerazioni sovra svolte, l'opposizione deve essere rigettata.
***
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificate con D.M.
147/2022), tenendo conto della minima complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 1.276,00
• fase introduttiva € 814,00
• fase di trattazione € 2.835,00
• fase decisoria € 2.127,00
E dunque in totale € 7.052,00 oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'opposizione come sopra proposta, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna parte attrice all'integrale rimborso in favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Torino, 5 agosto 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6205/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
DE ROSA, in forza di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro c.f./p.iva , con sede in Milano Viale Brenta n. 18/B, in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore, qui rappresentata dalla mandataria c.f. CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Teresa BESOSTRI GRIMALDI, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Oggetto: opposizione a precetto
Udienza ex art. 281 sexies c.p.c. in data 3.07.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione:
1 - in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
- in via ulteriormente preliminare, dato atto che la presente opposizione risulta fondata su prova scritta e di pronta soluzione e dato atto altresì dell'assenza di alcun pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, respingere l'istanza eventualmente ex adverso proposta di provvisoria esecutorietà;
- in via istruttoria: ammettere, occorrendo, prove per interpello e testi, sulle circostanze dedotte in fatto, da intendersi precedute dalle parole “vero che” e come meglio precisate e capitolate con rituali memorie;
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e meglio capitolare, nonché indicare testi, occorrendo, anche in materia sia diretta che contraria, nei termini di cui all'art. 183 VI° c. c.p.c.; nel merito: respingere ogni richiesta economica formulata da parte avversa dichiarandolo nullo, inefficace e/o privo di qualsiasi effetto il notificato precetto in quanto carente di ogni presupposto giuridico e palesemente errato negl'importi richiesti e contestati al sig. che Parte_1
ad oggi appaiono destituito di ogni fondamento e comunque, in subordine, da ridurre in caso di accoglimento dell'avversa domanda almeno della somma di €. 24.923,94 già trattenuta, dichiarandone, quindi la parziale compensazione.
- con il favore delle spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali del presente giudizio”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale
Respingere l'avversaria domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per assoluta insussistenza dei relativi presupposti.
Dichiarare tamquam non esset e/o comunque inammissibile improcedibile e infondato il presente giudizio di opposizione a precetto per mancata evocazione in giudizio di Controparte_3
Dichiarare in ogni caso la carenza di legittimazione passiva della società Controparte_1
legittimata essendo la cedente per le ragioni tutte di cui in atto e in ogni caso Controparte_3
respingere in quanto inammissibile e infondata ogni domanda attorea;
dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o preclusa ogni avversaria domanda per i motivi di cui in atto;
2 nel merito, in ogni caso, dichiarare nulla, improcedibile, inammissibile, preclusa, non concludente, generica e comunque rigettare, ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto, mandando assolta da ogni avversaria domanda. Controparte_1
Con vittoria di spese e onorari di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la società chiedendo, Parte_1 Controparte_1
previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di accertare e dichiarare nullo, inefficace e/o privo di qualsiasi effetto il precetto notificatogli in data 8.03.2024, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 112.156,69. L'opposizione si fonda sull'assunto secondo cui dal credito azionato non sono state decurtate le somme trattenute all'attore dal datore di lavoro in seguito alla procedura di pignoramento presso terzi esperita nei suoi confronti, con conseguente riduzione del totale dovuto di circa € 24.923,94.
Si costituiva in giudizio la a mezzo della mandataria Controparte_1 CP_2
contestando tutte le allegazioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 12.03.2025, il Giudice, ritenuto che dalla documentazione versata in atti
“non è provato, invece, che siano state computate e detratte le somme che il debitore ha dato prova esser state trattenute dalle proprie buste paga nell'anno 2014, per un totale di € 3.043,20”, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente a tale somma.
All'udienza del 3.7.2025 le parti rassegnavano le proprie conclusioni come sovra trascritte e la causa veniva trattenuta a decisione.
***
1. Parte attrice si oppone al precetto notificatole, lamentando che “l'importo per capitale richiesto dalla appare di gran lunga superiore rispetto al reale credito, in Controparte_1
quanto nel medesimo precetto non si dà atto che il medesimo odierno attore aveva subito, in passato, oltre ad un pignoramento immobiliare, anche un pignoramento presso terzi, nello specifico presso il proprio datore di lavoro”, con conseguente riduzione del credito “in forza del conteggio
3 totale delle somme già trattenute, e poi sottratte , al sig. he all'incirca ammontano Parte_1
ad € 24.923,94”.
Va premesso che, a causa dell'inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo fondiario a rogito notaio del 25.5.2005, concesso da a Per_1 Controparte_3 CP_4
e (oggi divenute rispettivamente, a seguito di rettifica del sesso,
[...] Controparte_5 [...]
e ), i mutuatari subirono la procedura esecutiva immobiliare, Parte_1 CP_6
incardinata avanti il Tribunale di Torino con RGE 1047/06, che si concluse con l'assegnazione alla creditrice della somma di € 90.304,91 ricavata dalla vendita dell'immobile pignorato.
La banca creditrice, per recuperare il residuo credito, promosse un'ulteriore procedura esecutiva mobiliare presso terzi nei confronti del sig. (Tribunale di Torino RGE 10183/2013), Pt_1
conclusasi con l'assegnazione in favore di del credito di lavoro del debitore sino alla Controparte_3
concorrenza del credito indicato alla data del 17.07.2013 in € 149.071,41.
Il credito di veniva quindi ceduto, nel contesto di un'operazione di Controparte_3
cartolarizzazione, a la quale conferiva a poi divenuta Controparte_1 CP_7
mandato per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti CP_2
acquistati.
La produzione da parte della società convenuta delle liste movimenti certificate ai sensi art. 50 T.U.B. (doc. 1 – 3 in allegato alla nota del 6.02.2024) ha consentito di verificare che il credito azionato da con l'atto di precetto qui opposto è stato computato tenendo conto delle CP_2
somme che il debitore ha dato prova esser state trattenute dalle proprie buste paga.
La certificazione ex art 50 T.U.B. rilasciata da con riguardo al periodo dal Controparte_3
26.11.2007 al 31.07.2017 evidenzia che il capitale indicato in precetto (€ 118.435,86) è stato determinato tenendo conto degli accrediti percepiti negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 (sino a giugno) per effetto dei versamenti eseguiti dal terzo pignorato (Autocarrozzeria Maselli s.a.s.) dalla data di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi alla data in cui il credito è stato ceduto (cfr. doc. 2 convenuta allegato alla nota del 6.02.2024).
A precisazione e rettifica di quanto affermato nell'ordinanza del 12.3.2005 – che ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente alla somma di € 3.043,20 ritenendo non provata la detrazione da parte del creditore delle trattenute operate dal datore di lavoro nell'anno 2014 – va dato atto che quanto trattenuto dal datore di lavoro nell'anno 2014 (e percepito dal creditore)
4 risulta decurtato dal credito complessivo, come risulta dall'annotazione del versamento al
22.9.2014 (valuta 16.9.2014).
Nell'atto di precetto è stato inoltre decurtato dal capitale residuo al 31.7.2017, indicato in €
91.641,75, e maggiorato di interessi e spese, quanto percepito a seguito del pignoramento dei crediti di lavoro a far data dal 18.7.2017 (cioè, dopo l'acquisto del credito) fino al 17.10.2019, per il complessivo importo di € 10.992,25 (cfr. doc. 3 convenuta allegato alla nota del 6.2.2024).
Alla luce delle considerazioni sovra svolte, l'opposizione deve essere rigettata.
***
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificate con D.M.
147/2022), tenendo conto della minima complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 1.276,00
• fase introduttiva € 814,00
• fase di trattazione € 2.835,00
• fase decisoria € 2.127,00
E dunque in totale € 7.052,00 oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'opposizione come sopra proposta, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna parte attrice all'integrale rimborso in favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Torino, 5 agosto 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
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