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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/10/2025, n. 3048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3048 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1508 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Boccuni Presidente
dott. Silvia Barison Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 1508 2024 r.g. promossa da:
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Orfeo Roberto e DI Barbara, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Camposampiero (PD), P.zza Castello, n. 2/5
APPELLANTE
contro
( , rappresentata e difesa, come da Controparte_1 C.F._2 mandato in atti, dall'Avv. Cagnin Pierluigi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo invia Camposampiero (PD), Contrà Rialto n. 15/3
APPELLATA
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D'LO DI VE Oggetto: Separazione giudiziale, appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.
446/2024 del 22.1.2024, pubblicata il 21/02/2024
Conclusioni di parte attrice: “ il patrocinio dell'appellante sig. , ut supra Parte_1 rappresentato, nel richiamare tutto quanto dedotto ed eccepito nell'atto di appello e nelle note difensive di replica autorizzate, dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali nuove domande ed eccezioni che dovessero essere formulate dall'appellata in violazione dell'art. 473-bis.35 c.p.c., e precisa le proprie conclusioni, come di seguito: voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, disporre: in via principale nel merito: per le ragioni ed i motivi esposti in narrativa, riformare la sentenza n. 446/2024 del Tribunale di Padova nella causa R.G. n. 4254/2018, pubblicata il 21.02.2024, disponendo il diritto di visita paterno almeno una volta alla settimana in ambiente neutro e/o mediante incontri protetti. In riforma della sentenza n. 446/2024 del
Tribunale di Padova, per i motivi espressi in narrativa, dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione all'esponente; accertata l'autosufficienza economica della figlia maggiore studente lavoratrice, Per_1 occupata a tempo indeterminato dal 2022, revocare l'obbligo a carico del padre di contribuire al suo mantenimento e al pagamento delle sue spese straordinarie;
rideterminare l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal sig. per e Pt_1 Per_2
in complessivi € 750,00 (450 € per e 300 € per ), rivalutabile Per_3 Per_2 Per_3 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie medico- scolastiche e ricreative sostenute per le figlie con applicazione del protocollo patavino.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di primo e di secondo grado integralmente rifusi. In via istruttoria: per le ragioni esposte in narrativa, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie 183, sesto comma, c.p.c.
e non accolte, opponendosi a quelle avversarie per le ragioni ivi dedotte”.
Conclusioni di parte convenuta: “A) In via preliminare Per le motivazioni espresse in narrativa Voglia respingere la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza di primo grado formulata dall'appellante perché infondata in fatto e diritto. B) In via principale in rito Per i motivi espressi in narrativa pag. 2/16 Voglia respingere la domanda di rimessione della causa in istruttoria ed in particolare
Voglia respingere la richiesta di esperire una CTU neuropsichiatrica della piccola Per_2 rimettendosi alla decisione della Corte per quanto riguarda ogni altra iniziativa volta a realizzare un riavvicinamento del padre alla figlia. C) In via principale nel merito Per le motivazioni esposte in narrativa, accertato e dichiarato che non ricorrono, nel caso di specie, profili di manifesta erroneità, illogicità e/o contraddittorietà nella motivazione adottata dal Tribunale di Padova nella sentenza n. 446/2024, e che vi è corrispondenza tra quanto è stato provato in corso di causa ed il deciso, Voglia respingere l'appello proposto dal sig. confermando, per l'effetto, le statuizioni dell'impugnata Parte_1 sentenza sul punto relativo all'addebito della separazione al sig. D) In via Parte_1 di ulteriore principalità nel merito Per le motivazioni esposte in narrativa, accertato e dichiarato che non ricorrono, nel caso di specie, profili di manifesta erroneità, illogicità
e/o contraddittorietà nella motivazione adottata dal Tribunale di Padova nella sentenza n. 446/2024, e che vi è corrispondenza tra quanto è stato provato in corso di causa ed il deciso, Voglia respingere l'appello proposto dal sig. confermando, per Parte_1
l'effetto, le statuizioni dell'impugnata sentenza sul punto relativo all'ammontare dell'assegno di mantenimento da porsi a carico dell'appellante. E) Con vittoria piena di spese, diritti e onorari, liquidati in base alle tabelle ministeriali per entrambi i gradi di giudizio.”.
Conclusioni del Procuratore Generale: “Visti gli atti, il Procuratore Generale esprime parere contrario all'accoglimento dell'appello, ritenendo articolata e condivisibile la sentenza impugnata, che ha argomentato su tutti i punti oggetto dei motivi di appello”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1.Con ricorso depositato in data 30.5.2018, radicava presso il Tribunale di Parte_1
Padova giudizio di separazione n. 4548/2018 r.g., premettendo di aver contratto matrimonio con in data 25 maggio 2002, unione dalla quale sono Controparte_1 nate le figlie (15.7.2003), (6.8.2005), studentesse, ed (11.1.2014). Per_1 Per_3 Per_2
pag. 3/16 1.2. Chiedeva la declaratoria sullo status per il venir meno dell'affectio coniugalis, a causa dei continui litigi tra coniugi e dei comportamenti verbalmente aggressivi ed atti vandalici della moglie, chiedeva un regime di affidamento condiviso della prole con collocazione prevalente della casa coniugale alla madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno, oltre ad un contributo per il mantenimento ordinario a carico di quest'ultimo per €250,00 a figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1.3. Dichiarava di esercitare l'attività di commercio al dettaglio di alimentari, articoli per la pulizia della casa e igiene della persona, con un reddito medio al netto dell'imposta, negli ultimi tre anni, pari ad € 19.457,00 (si producono visura CCIAA, doc. 3, e dichiarazioni dei redditi, doc. 4, doc. 5 e doc. 6) e di essere cointestatario con il coniuge al 50% di due unità immobiliari, site in NO SE: una, ad uso residenziale, utilizzata sino ad oggi come casa coniugale (Via Roma, n.105) e sovrastante l'attività commerciale del ricorrente;
l'altra, di recente acquistata dai coniugi e limitrofa alla prima, ad uso misto residenziale e commerciale, essendo in corso un intervento edilizio in tal senso (doc. 7, foto unità immobiliari).
1.4. Si costituiva la quale aderiva alla domanda di separazione ma Controparte_1 chiedeva l'addebito al coniuge per violazione del dovere di fedeltà scoperto nel maggio
2017, allorquando coglieva in flagrante adulterio il marito con l'amante, giovane dipendente del negozio di alimentari gestito dal sig. , il quale, messo alle strette Pt_1 dalla moglie che chiedeva delle risposte e volendo, in qualche modo, rivelare la relazione adulterina, che evidentemente durava già da tempo, chiamava ad un chiarimento la signora in un locale del retro-bottega, più precisamente nella CP_1 cantina dei vini, ove si lasciava andare ad un bacio appassionato con la nuova amante (il tutto premeditato considerata la frase pronunciata dai due amanti fino a quel momento clandestini “facciamo quello che avevamo detto”?).
1.5.La causa veniva istruita mediante indagini di polizia tributaria, assunzione dei testi ammessi, valutazione dei Servizi sociali in ordine ai rapporti padre figlie, in particolare
Per_2
pag. 4/16 1.6.Il Tribunale di Padova, a definizione del giudizio di primo grado, dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria formulata da parte resistente, dichiarava la separazione con addebito a carico di disponeva l'affidamento congiunto Parte_1 della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e Per_4 residenza presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, disponeva la prosecuzione dei percorsi in essere presso il Servizio sociale da parte del nucleo familiare come indicati nella relazione dei Servizi – Consultorio familiare di Camposampiero del
13.09.2023 e che il Servizio proseguisse nella attività di sostegno in favore della minore come indicato nella relazione del 13.09.2023 e, ove all'esito della Per_4 valutazione da parte del Servizio per l'età evolutiva, fosse risultato possibile, riattivazione dei contatti tra il padre e la figlia nella maniera più Parte_1 Per_2 tutelante per la minore;
confermava l'onere a carico di di contribuire al Parte_1 mantenimento delle figlie e corrispondendo a Per_2 Per_3 Per_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 1.800 euro mensili (600 euro per CP_1 ciascuna figlia), rivalutabile annualmente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova); poneva infine le spese di lite a carico dell'appellante, soccombente.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. ha impugnato la decisione deducendo, quale primo motivo di censura, Parte_1
l'omesso riconoscimento del diritto di visita paterno e la conseguente violazione degli artt. 315-bis, 337-ter c.c. e del principio della bigenitorialità, infine l'erronea ricostruzione dei fatti oggetto di causa.
2.1.2. Il Tribunale, a fronte del rifiuto della minore di vedere il padre, per come Per_2 relazionato dai Servizi Sociali, non avrebbe disposto la CTU neuropsichiatrica chiesta dall'appellante “per valutare: 1) la minore 2) gli effetti prodotti su di lei dalla Per_2 crescita in un ambiente ostile nei confronti del padre;
3) il profilo di personalità delle odierne parti e la loro capacità genitoriale individuando la soluzione di affidamento e di collocamento prevalente più favorevole/idonea al recupero del benessere e dell'equilibrio psicofisico di indicando anche ogni accorgimento e possibile Per_2
pag. 5/16 percorso per concretizzare la bi-genitorialità ed il recupero del rapporto padre-figlia.
In subordine affidarsi l'incarico ai Servizi Sociali competenti” e per come segnalato dal dott. psicologo dell'età evolutiva nella relazione del 13.9.2023. Per_5
2.2. Quale secondo profilo di doglianza l'appellante deduce l'erronea attribuzione dell'addebito della separazione, l'erronea ricostruzione dei fatti oggetto di causa e delle prove ex art. 116 c.p.c., la violazione degli artt. 151, 2697 e 2729 c.c.
2.2.1. Ribadisce che la coppia era già in crisi da molto tempo e l'affectio coniugalis era venuta meno ben prima della relazione tra il sig. e la sig.ra e Pt_1 Testimone_1 che l'allontanamento del sig. aveva costituito solo l'apice di un lungo periodo di Pt_1 crisi e logoramento della relazione coniugale ed era, in ogni caso, di gran lunga antecedente alla frequentazione extra-coniugale.
2.2.2. Precisa che, dopo una feroce lite causata dalla famiglia di origine della sig.ra
, avvenuta in data 17.01.2016, il sig. comunicava alla moglie di non CP_1 Pt_1 voler più vedere i suoi congiunti;
ciò nonostante, la moglie continuava ad invitare in casa i suoi familiari e così il marito iniziava a trascorrere sempre più serate in negozio, o dalla sorella, fino a tarda notte, quando rientrava e dormiva sul divano. La situazione si protraeva per molti mesi con continue liti, perché il marito chiedeva alla di CP_1 andare lei stessa a trovare i familiari, mentre la moglie difendeva i parenti e li continuava ad accogliere in casa. Le liti diventavano sempre più frequenti ed aggressive e già nel novembre 2016 avrebbe comunicato alla moglie la volontà di andarsene Pt_1 di casa per evitare che le figlie dovessero subire i continui litigi, richiamava sul punto, le deposizioni della teste , , e Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Parte_2
.
[...]
2.3. Quale terzo motivo di gravame viene dedotta l'eccessiva quantificazione dell'assegno di mantenimento, erronea valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. e violazione degli artt. 315-bis co. 4, 316-bis, 337-ter co. 4 c.c.
2.3.1. Il Tribunale avrebbe erroneamente deciso di fondare il proprio convincimento senza tenere in considerazione le risultanze istruttorie e documentali e liquidato erroneamente delle somme identiche per ciascuna figlia, nonostante le differenti età ed pag. 6/16 esigenze, confermando la quantificazione dei provvedimenti presidenziali provvisori, ben 5 anni prima, con una situazione familiare ben diversa e oltretutto in assenza di istruttoria.
2.3.2. L'appellante deduce di aver dato prova dell'assunzione a tempo indeterminato della moglie, contestando il rilievo, posto a fondamento della motivazione del Collegio, di inattendibilità dei dati emersi dalla documentazione fiscale del ricorrente, senza considerare l'esito dell'istruttoria e delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, che hanno pienamente confermato la situazione patrimoniale dei coniugi riferita dall'odierno appellante (doc. 5 appello: relazione della Guardia di Finanza).
Si è costituita parte appellata, la quale ha instato per il rigetto del Controparte_1 gravame.
Con ordinanza del 19.11.2024 la Corte, alla luce del persistere della condotta di rifiuto di di vedere il padre, nonché della riferita problematica di “mutismo selettivo”, Per_2 disponeva la presa in carico della minore (11.1.2014) da parte del servizio Per_4 di NPI ULSS 6 Euganea al fine di accertare, anche mediante ascolto della minore, le condizioni psicologiche della bambina e per porre in essere, con il supporto di idonei specialisti, in collaborazione anche con il Consultorio Familiare, un nuovo percorso di aiuto e sostegno per ripristinare i rapporti padre figlia mediante incontri facilitanti da svolgersi in modalità e con le tempistiche maggiormente tutelanti per la minore.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 6.10.2025 e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Il primo motivo di appello è infondato, essendo sul punto la chiesta CTU non ammissibile né rilevante, alla luce della esaustiva relazione del Servizio UOC famiglia
ULSS 6 Euganea del 6.6.2025 (a firma congiunta del dott. Psicologo Persona_6 dell'età Evolutiva e della dott.ssa Neuropsichiatra infantile), peraltro Persona_7 condivisa dalla coppia genitoriale, nella quale viene dato atto della cessazione del mutismo selettivo di dall'estate del 2020 e del suo adeguato adattamento Per_2 scolastico ed extra scolastico, dell'assenza di attuale disadattamento funzionale della vita della minore, con un profilo emotivo comportamentale sotto la soglia clinica.
pag. 7/16 1.1. La Corte conviene con quanto dedotto dal Servizio specialistico che “il rifiuto di di incontrare il padre, rifiuto che ha riguardato e riguarda anche le altre due Per_2 figlie del signor , non sia dovuto ad una qualche psicopatologia, ma Pt_1 presumibilmente alla difficoltà della stessa di vivere coinvolta in un conflitto genitoriale che dura da diversi anni. non può farsi carico emotivamente della responsabilità Per_2 della ripresa dei rapporti con il padre quando i membri della sua famiglia (madre e sorelle) sono da anni in aperto conflitto con lui o si sentono dallo stesso attaccate accusate. Si tratta di una situazione che probabilmente la espone ad un doloroso conflitto di lealtà verso la madre e le sorelle, da cui si difende rifiutando rabbiosamente
i contatti col padre e con i Servizi” e che “solo un cambiamento effettivo dei rapporti tra i genitori, a partire dalle piccole cose della quotidianità, che passi da una preliminare chiusura del contenzioso giuridico, possa creare le condizioni per sbloccare, passati ormai diversi anni dal suo inizio, questo atteggiamento di opposizione e rifiuto. Tutto ciò è stato condiviso con i genitori in occasione del nostro ultimo incontro congiunto, i quali si sono detti disposti a fare questi passi. Come servizi
NPI SEE, si rimane a disposizione qualora dovesse maturare un bisogno ed una Per_2 disponibilità a ricevere un aiuto.”
1.1.2. Cautelativamente deve pertanto disporsi la prosecuzione dell'attività di sostegno da parte del Consultorio Familiare di Camposampiero (PD) della minore , al Per_4 fine di avviare incontri facilitanti padre figlia, e l'apertura di una procedura di vigilanza ex art. 337 c.c. presso il Giudice Tutelare di Padova, con relazione annuale da depositare, quale prima scadenza, entro il 30.10.2026.
2. Anche il secondo motivo di censura - riguardante l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla dedotta infedeltà, appare infondato.
2.1.E' noto che la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto pag. 8/16 efficacia causale nel determinare l'impossibilità per i coniugi di continuare a vivere insieme (cfr. Cass., Sez. 1, n. 18074/2014).
2.2.Secondo le regole generali di riparto dell'onere della prova, spetta alla parte che chiede l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta violativa degli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale, nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda e, dunque,
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (cfr. Cass., Sez. 1, n.
25966/2022; Cass., Sez. 6-1, n. 3923/2018; Cass., Sez. 1, n. 2059/2012).
2.3.L'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali, quale causa di esclusione del nesso causale, integra un'eccezione in senso lato, ed è pertanto rilevabile d'ufficio, purché siano allegati dalla parte a ciò interessata i fatti che suffragano tale situazione e i menzionati fatti risultino provati dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass., Sez. 1, n. 20866/2021).
2.4.L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve, peraltro, essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale
(Cass., Sez. 1, n. 14162/2001; Cass., Sez. 1, n. 15101/2004).
2.5.Tali principi sono stati ritenuti applicabili anche all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass., Sez. 1,
n. 25966/2022; Cass., Sez. 6-1, n. 16859/2015; Cass., Sez. 1, n. 25618/2007; Cass., Sez.
1, n. 13592/2006). pag. 9/16 2.6. Orbene il tribunale ha debitamente tenuto conto di tutti gli elementi fattuali e documentali acquisiti al processo per escludere l'esistenza di una preesistente irreversibile crisi di coppia rispetto alla accertata violazione del dovere di fedeltà.
2.7. Invero è pacifico il fatto dell'avvenuto bacio in data 16 maggio 2017 tra il sig.
e la sig.ra , avvenuto alla presenza della sig.ra e del Pt_1 Testimone_1 CP_1 sig. , ex fidanzato della sig.ra , nonché dalle figlie dell'appellante CP_2 Tes_1 collegate da casa tramite le telecamere del circuito di videosorveglianza (docc. 37 e 38).
2.7. Il ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che i rapporti tra i coniugi sono Pt_1 andati deteriorandosi sin dall'anno 2016 a causa delle ingerenze della famiglia di origine della nella vita familiare;
che già nel novembre 2016 egli aveva CP_1 comunicato alla moglie la volontà di andarsene da casa e che all'inizio del 2017 si era trasferito altrove (dapprima nell'altro immobile di proprietà della famiglia e poi dalla madre) sicché a maggio 2017 la convivenza tra i coniugi era già cessata.
2.8. Rileva la Corte come appaia condivisibile la diversa interpretazione operata dal giudice di primo grado nella parte in cui ha valorizzato in particolare la deposizione del teste , il quale, escusso all'udienza del 4.11.2022, ha confermato che nel corso CP_2 dell'anno 2017 il sig. allacciava una relazione sentimentale adulterina con Parte_1
, dipendente del negozio familiare gestito dal e di essere stato Testimone_1 Pt_1 presente al momento della dichiarazione ufficiale avvenuta proprio il 16.5.2017 durante la quale il sig. e l'amante pronunciavano la frase: “facciamo quello che avevamo Pt_1 detto” e subito dopo si scambiavano un bacio appassionato davanti ai presenti.
2.9.Tale plateale condotta di grave violazione del dovere di fedeltà ex art. 143, n.1, c.c., quale il baciare un'altra donna alla presenza della moglie e di un altro soggetto, nonché il proferire la frase “facciamo quello che avevamo detto”, quale espressione dell'ufficializzazione del legame, implica certamente la preesistenza della relazione da un tempo verosimilmente non minimo e compatibile quale causa dell'allontanamento del dalla casa coniugale e della crisi della coppia ai sensi dell'art. 151, c.2, c.c.. Pt_1
2.10.Del resto tale efficacia eziologica non può essere collegabile al diverso episodio avvenuto nel gennaio 2016 (un litigio tra i parenti del ed i parenti della Pt_1
pag. 10/16 in occasione della festa di compleanno della piccola proprio alla luce CP_1 Per_2 della distanza temporale tra gli avvenimenti in questione.
3. Anche il terzo motivo – relativo al contributo paterno per il mantenimento delle figlie
- non appare meritevole di accoglimento sia per l'an che per il quantum.
3.1.Deve premettersi che il figlio maggiorenne, in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, non può pretendere la protrazione degli obblighi parentali oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione").
(Cass. SU n. 20448 2014)
3.1. Pertanto, pur se l'obbligo di mantenimento non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli (Cass. 19589/2011), "può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica" (Cass. 18076/2014).
3.2.Muovendo da queste considerazioni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di auto- responsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento. In particolare, l'età è un importante parametro di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass.
2252/2024).
3.3.È stato altresì precisato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto pag. 11/16 al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (Cass.
26875/2023).
4.- Da una lettura contestuale e costituzionalmente orientata delle norme che regolano la filiazione, si desume quindi che il ruolo di supporto dei genitori, pur diversamente modulandosi al conseguimento della maggiore età, termina solo nel momento in cui il figlio si inserisce (o avrebbe dovuto farlo secondo i paramenti di una diligente condotta) in modo indipendente ed autonomo nella società e comunque non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo, in spregio al dovere di solidarietà di cui è richiesto l'adempimento a tutti i consociati (art. 2 Cost)), a maggior ragione all'interno della formazione sociale famiglia.
4.1.Il diritto del figlio si giustifica, come emerge anche dal dettato costituzionale, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ma anche del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel figlio adulto l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (si vedano (cfr. Cass. nn. 12123/2024;26875/2023;29264/2022).
5. Ritiene la Corte che parte appellata abbia assolto al proprio onere probatorio in ossequio al principio di autoresponsabilità.
5.1. Per quanto concerne , di anni 22, deve osservarsi che quest'ultima ha Parte_3 comprovato di non essere economicamente indipendente, in quanto iscritta con profitto
(doc. n. 41) al terzo anno di Università (Unimercatorum area managment), dal
14.11.2022 lavora con contratto di lavoro a tempo part time e determinato, convertito dal 14.10.2024 a tempo indeterminato alle dipendenze di 13 Mamose s.r.l., con mansione di impiegata e retribuzione variabile da €600 mensili ad €1.000,00 mensili,
pag. 12/16 con le quali ha dichiarato di aver sostenuto i costi per l'iscrizione annuale universitaria ed il percorso Erasmus, circostanze non contestate dal sig. . Pt_1
5.2. Rileva il Collegio lo svolgimento di un'attività di lavoro part time, anche a tempo indeterminato, non sia incompatibile con il percorso di studi universitari intrapreso da alla luce dei risultati encomiabili sotto il profilo del profitto conseguiti, Per_1 essendo verosimilmente tale fonte di reddito utilizzata per contenere i costi medio alti della retta universitaria e dell'Erasmus.
5.3. Ad analoga conclusione deve pervenirsi per , di anni 19, la quale ha Parte_4 documentato l'iscrizione al primo anno della facoltà di economia e commercio, sede di a Venezia (doc. n. 46) e l'assunzione con contratto di lavoro intermittente a CP_3 chiamata (43), con buse paga di €240,00 mensili.
5.4. Sotto il profilo del quantum, secondo quanto prescritto dall'art. 337 ter, c.4, c.c. salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestiche di cura assunti da ciascun genitore.
5.5. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 10359/2024): “ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito, in conformità alle esigenze del figlio e al tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori. Tale principio, radicato nella legge e consolidato dalla giurisprudenza, si propone di assicurare una distribuzione equilibrata dell'onere finanziario, tenendo in
pag. 13/16 considerazione non solo le risorse economiche effettive di entrambi i genitori ma anche il valore dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno”.
5.6. Inoltre, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio (anche se maggiorenne e non autosufficiente), si deve tenere conto del principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto in costanza di matrimonio dei genitori (cfr. Cass. Civ., n. 30643/2023).
6. Il dato cui partire è la non attendibilità delle dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio dall'appellante e risultanti dalla relazione della Guardia di Finanza da cui emerge un reddito medio netto mensile (complessivo- imposta netta:12) del sig. Pt_1 dal 2014 al 2019 rispettivamente per € 2.330,00, €2.194,00, €2.165,00, €1.452
(annuali), €1.653, €11.416 annuali, nel 2022 €1.914,00 mensili.
6.1, Corretta è stata la valutazione di inattendibilità formulata dal Tribunale in quanto le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, poiché svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento, valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 769/2018).
6.1. Osserva il Collegio che il reddito dichiarato dal sg. dovrebbe comprendere Pt_1 gli introiti della ditta individuale “Alimentari da Luca” e la Cantina “La Vigna di Basso
Luca” nei quali svolgono attività di lavoro ben quattro dipendenti, mentre la sig.ra ha percepito un reddito medio netto mensile da lavoro dipendente dal 2014 CP_1 al 2017 per circa €2.000,00, da naspi per circa €900,00 dal 2017 al 2019 e dal 2021 circa €1.200,00 quale reddito da nuovo lavoro dipendente.
6.2.Tali dati debbono essere integrati con le risultanze degli accertamenti operati dalla
Guardia di Finanza in punto proprietà immobiliari, già richiamate dal Tribunale, in particolare, per quanto concerne il sig. (all. 2 della informativa della GDF Pt_1
pag. 14/16 depositata il 26.01.2021), la comproprietà di terreni agricoli in NO SE (PD), la quota del 50% della casa coniugale e di quella adiacente, con le relative pertinenze, acquistati e ristrutturati con i proventi dell'appellante, nonché l'intestazione di beni mobili registrati (autovettura targata DS890GL con valore dichiarato pari a €. 10.500, autocarro targato BD612EN con valore dichiarato pari a €. 4.800, motociclo targato
PD139132 con valore dichiarato pari a euro 2.300, motociclo targato VE 115728 con valore dichiarato pari a euro 100).
6.1. A tali indicatori di spesa e ricchezza si aggiungono quelli derivanti dalla iscrizione della figlia ad una scuola privata, oltre a corsi per attività sportive per tutte le Per_1 figlie di livello medio alto (pattinaggio e nuoto).
6.2. Quanto all'attività di lavoro della sig.ra , la Corte rileva che parte CP_1 appellata risulta aver svolto attività di lavoro dipendente con un'interruzione dal 2017 al
2020, epoca in cui ha comunque percepito la e di tale dato il Tribunale ha tenuto CP_4 conto.
6.2. Il tenore di vita medio alto così descritto unitamente ai tempi di permanenza delle figlie in via esclusiva presso la madre, nonché il crescere delle esigenze per i figli anche in via presuntiva con l'aumentare della loro età, giustificano l'attribuzione dell'assegno nella misura calcolata dal tribunale.
4.30.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
4.31.Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
pag. 15/16
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Padova n.
446/2024 del 22.1.2024, pubblicata il 21/02/2024;
2. dispone la prosecuzione dell'attività di sostegno da parte del NPI/SEE e CP_5
Consultorio Familiare di Camposampiero (PD) della minore , al fine Per_4 di avviare incontri facilitanti padre figlia, ove ritenuti non disturbanti, e l'apertura di una procedura di vigilanza ex art. 337 c.c. presso il Giudice
Tutelare di Padova, con relazione annuale da depositare, quale prima scadenza, entro il 30.10.2026;
3. condanna parte appellante al pagamento in favore della parte Parte_1 appellata delle spese di lite di secondo grado, spese liquidate Controparte_1 in €5.200,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
4. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto, se dovuto;
5. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott. Luca Boccuni
pag. 16/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Boccuni Presidente
dott. Silvia Barison Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 1508 2024 r.g. promossa da:
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Orfeo Roberto e DI Barbara, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Camposampiero (PD), P.zza Castello, n. 2/5
APPELLANTE
contro
( , rappresentata e difesa, come da Controparte_1 C.F._2 mandato in atti, dall'Avv. Cagnin Pierluigi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo invia Camposampiero (PD), Contrà Rialto n. 15/3
APPELLATA
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D'LO DI VE Oggetto: Separazione giudiziale, appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.
446/2024 del 22.1.2024, pubblicata il 21/02/2024
Conclusioni di parte attrice: “ il patrocinio dell'appellante sig. , ut supra Parte_1 rappresentato, nel richiamare tutto quanto dedotto ed eccepito nell'atto di appello e nelle note difensive di replica autorizzate, dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali nuove domande ed eccezioni che dovessero essere formulate dall'appellata in violazione dell'art. 473-bis.35 c.p.c., e precisa le proprie conclusioni, come di seguito: voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, disporre: in via principale nel merito: per le ragioni ed i motivi esposti in narrativa, riformare la sentenza n. 446/2024 del Tribunale di Padova nella causa R.G. n. 4254/2018, pubblicata il 21.02.2024, disponendo il diritto di visita paterno almeno una volta alla settimana in ambiente neutro e/o mediante incontri protetti. In riforma della sentenza n. 446/2024 del
Tribunale di Padova, per i motivi espressi in narrativa, dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione all'esponente; accertata l'autosufficienza economica della figlia maggiore studente lavoratrice, Per_1 occupata a tempo indeterminato dal 2022, revocare l'obbligo a carico del padre di contribuire al suo mantenimento e al pagamento delle sue spese straordinarie;
rideterminare l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal sig. per e Pt_1 Per_2
in complessivi € 750,00 (450 € per e 300 € per ), rivalutabile Per_3 Per_2 Per_3 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie medico- scolastiche e ricreative sostenute per le figlie con applicazione del protocollo patavino.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di primo e di secondo grado integralmente rifusi. In via istruttoria: per le ragioni esposte in narrativa, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie 183, sesto comma, c.p.c.
e non accolte, opponendosi a quelle avversarie per le ragioni ivi dedotte”.
Conclusioni di parte convenuta: “A) In via preliminare Per le motivazioni espresse in narrativa Voglia respingere la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza di primo grado formulata dall'appellante perché infondata in fatto e diritto. B) In via principale in rito Per i motivi espressi in narrativa pag. 2/16 Voglia respingere la domanda di rimessione della causa in istruttoria ed in particolare
Voglia respingere la richiesta di esperire una CTU neuropsichiatrica della piccola Per_2 rimettendosi alla decisione della Corte per quanto riguarda ogni altra iniziativa volta a realizzare un riavvicinamento del padre alla figlia. C) In via principale nel merito Per le motivazioni esposte in narrativa, accertato e dichiarato che non ricorrono, nel caso di specie, profili di manifesta erroneità, illogicità e/o contraddittorietà nella motivazione adottata dal Tribunale di Padova nella sentenza n. 446/2024, e che vi è corrispondenza tra quanto è stato provato in corso di causa ed il deciso, Voglia respingere l'appello proposto dal sig. confermando, per l'effetto, le statuizioni dell'impugnata Parte_1 sentenza sul punto relativo all'addebito della separazione al sig. D) In via Parte_1 di ulteriore principalità nel merito Per le motivazioni esposte in narrativa, accertato e dichiarato che non ricorrono, nel caso di specie, profili di manifesta erroneità, illogicità
e/o contraddittorietà nella motivazione adottata dal Tribunale di Padova nella sentenza n. 446/2024, e che vi è corrispondenza tra quanto è stato provato in corso di causa ed il deciso, Voglia respingere l'appello proposto dal sig. confermando, per Parte_1
l'effetto, le statuizioni dell'impugnata sentenza sul punto relativo all'ammontare dell'assegno di mantenimento da porsi a carico dell'appellante. E) Con vittoria piena di spese, diritti e onorari, liquidati in base alle tabelle ministeriali per entrambi i gradi di giudizio.”.
Conclusioni del Procuratore Generale: “Visti gli atti, il Procuratore Generale esprime parere contrario all'accoglimento dell'appello, ritenendo articolata e condivisibile la sentenza impugnata, che ha argomentato su tutti i punti oggetto dei motivi di appello”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1.Con ricorso depositato in data 30.5.2018, radicava presso il Tribunale di Parte_1
Padova giudizio di separazione n. 4548/2018 r.g., premettendo di aver contratto matrimonio con in data 25 maggio 2002, unione dalla quale sono Controparte_1 nate le figlie (15.7.2003), (6.8.2005), studentesse, ed (11.1.2014). Per_1 Per_3 Per_2
pag. 3/16 1.2. Chiedeva la declaratoria sullo status per il venir meno dell'affectio coniugalis, a causa dei continui litigi tra coniugi e dei comportamenti verbalmente aggressivi ed atti vandalici della moglie, chiedeva un regime di affidamento condiviso della prole con collocazione prevalente della casa coniugale alla madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno, oltre ad un contributo per il mantenimento ordinario a carico di quest'ultimo per €250,00 a figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1.3. Dichiarava di esercitare l'attività di commercio al dettaglio di alimentari, articoli per la pulizia della casa e igiene della persona, con un reddito medio al netto dell'imposta, negli ultimi tre anni, pari ad € 19.457,00 (si producono visura CCIAA, doc. 3, e dichiarazioni dei redditi, doc. 4, doc. 5 e doc. 6) e di essere cointestatario con il coniuge al 50% di due unità immobiliari, site in NO SE: una, ad uso residenziale, utilizzata sino ad oggi come casa coniugale (Via Roma, n.105) e sovrastante l'attività commerciale del ricorrente;
l'altra, di recente acquistata dai coniugi e limitrofa alla prima, ad uso misto residenziale e commerciale, essendo in corso un intervento edilizio in tal senso (doc. 7, foto unità immobiliari).
1.4. Si costituiva la quale aderiva alla domanda di separazione ma Controparte_1 chiedeva l'addebito al coniuge per violazione del dovere di fedeltà scoperto nel maggio
2017, allorquando coglieva in flagrante adulterio il marito con l'amante, giovane dipendente del negozio di alimentari gestito dal sig. , il quale, messo alle strette Pt_1 dalla moglie che chiedeva delle risposte e volendo, in qualche modo, rivelare la relazione adulterina, che evidentemente durava già da tempo, chiamava ad un chiarimento la signora in un locale del retro-bottega, più precisamente nella CP_1 cantina dei vini, ove si lasciava andare ad un bacio appassionato con la nuova amante (il tutto premeditato considerata la frase pronunciata dai due amanti fino a quel momento clandestini “facciamo quello che avevamo detto”?).
1.5.La causa veniva istruita mediante indagini di polizia tributaria, assunzione dei testi ammessi, valutazione dei Servizi sociali in ordine ai rapporti padre figlie, in particolare
Per_2
pag. 4/16 1.6.Il Tribunale di Padova, a definizione del giudizio di primo grado, dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria formulata da parte resistente, dichiarava la separazione con addebito a carico di disponeva l'affidamento congiunto Parte_1 della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e Per_4 residenza presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, disponeva la prosecuzione dei percorsi in essere presso il Servizio sociale da parte del nucleo familiare come indicati nella relazione dei Servizi – Consultorio familiare di Camposampiero del
13.09.2023 e che il Servizio proseguisse nella attività di sostegno in favore della minore come indicato nella relazione del 13.09.2023 e, ove all'esito della Per_4 valutazione da parte del Servizio per l'età evolutiva, fosse risultato possibile, riattivazione dei contatti tra il padre e la figlia nella maniera più Parte_1 Per_2 tutelante per la minore;
confermava l'onere a carico di di contribuire al Parte_1 mantenimento delle figlie e corrispondendo a Per_2 Per_3 Per_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 1.800 euro mensili (600 euro per CP_1 ciascuna figlia), rivalutabile annualmente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova); poneva infine le spese di lite a carico dell'appellante, soccombente.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. ha impugnato la decisione deducendo, quale primo motivo di censura, Parte_1
l'omesso riconoscimento del diritto di visita paterno e la conseguente violazione degli artt. 315-bis, 337-ter c.c. e del principio della bigenitorialità, infine l'erronea ricostruzione dei fatti oggetto di causa.
2.1.2. Il Tribunale, a fronte del rifiuto della minore di vedere il padre, per come Per_2 relazionato dai Servizi Sociali, non avrebbe disposto la CTU neuropsichiatrica chiesta dall'appellante “per valutare: 1) la minore 2) gli effetti prodotti su di lei dalla Per_2 crescita in un ambiente ostile nei confronti del padre;
3) il profilo di personalità delle odierne parti e la loro capacità genitoriale individuando la soluzione di affidamento e di collocamento prevalente più favorevole/idonea al recupero del benessere e dell'equilibrio psicofisico di indicando anche ogni accorgimento e possibile Per_2
pag. 5/16 percorso per concretizzare la bi-genitorialità ed il recupero del rapporto padre-figlia.
In subordine affidarsi l'incarico ai Servizi Sociali competenti” e per come segnalato dal dott. psicologo dell'età evolutiva nella relazione del 13.9.2023. Per_5
2.2. Quale secondo profilo di doglianza l'appellante deduce l'erronea attribuzione dell'addebito della separazione, l'erronea ricostruzione dei fatti oggetto di causa e delle prove ex art. 116 c.p.c., la violazione degli artt. 151, 2697 e 2729 c.c.
2.2.1. Ribadisce che la coppia era già in crisi da molto tempo e l'affectio coniugalis era venuta meno ben prima della relazione tra il sig. e la sig.ra e Pt_1 Testimone_1 che l'allontanamento del sig. aveva costituito solo l'apice di un lungo periodo di Pt_1 crisi e logoramento della relazione coniugale ed era, in ogni caso, di gran lunga antecedente alla frequentazione extra-coniugale.
2.2.2. Precisa che, dopo una feroce lite causata dalla famiglia di origine della sig.ra
, avvenuta in data 17.01.2016, il sig. comunicava alla moglie di non CP_1 Pt_1 voler più vedere i suoi congiunti;
ciò nonostante, la moglie continuava ad invitare in casa i suoi familiari e così il marito iniziava a trascorrere sempre più serate in negozio, o dalla sorella, fino a tarda notte, quando rientrava e dormiva sul divano. La situazione si protraeva per molti mesi con continue liti, perché il marito chiedeva alla di CP_1 andare lei stessa a trovare i familiari, mentre la moglie difendeva i parenti e li continuava ad accogliere in casa. Le liti diventavano sempre più frequenti ed aggressive e già nel novembre 2016 avrebbe comunicato alla moglie la volontà di andarsene Pt_1 di casa per evitare che le figlie dovessero subire i continui litigi, richiamava sul punto, le deposizioni della teste , , e Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Parte_2
.
[...]
2.3. Quale terzo motivo di gravame viene dedotta l'eccessiva quantificazione dell'assegno di mantenimento, erronea valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. e violazione degli artt. 315-bis co. 4, 316-bis, 337-ter co. 4 c.c.
2.3.1. Il Tribunale avrebbe erroneamente deciso di fondare il proprio convincimento senza tenere in considerazione le risultanze istruttorie e documentali e liquidato erroneamente delle somme identiche per ciascuna figlia, nonostante le differenti età ed pag. 6/16 esigenze, confermando la quantificazione dei provvedimenti presidenziali provvisori, ben 5 anni prima, con una situazione familiare ben diversa e oltretutto in assenza di istruttoria.
2.3.2. L'appellante deduce di aver dato prova dell'assunzione a tempo indeterminato della moglie, contestando il rilievo, posto a fondamento della motivazione del Collegio, di inattendibilità dei dati emersi dalla documentazione fiscale del ricorrente, senza considerare l'esito dell'istruttoria e delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, che hanno pienamente confermato la situazione patrimoniale dei coniugi riferita dall'odierno appellante (doc. 5 appello: relazione della Guardia di Finanza).
Si è costituita parte appellata, la quale ha instato per il rigetto del Controparte_1 gravame.
Con ordinanza del 19.11.2024 la Corte, alla luce del persistere della condotta di rifiuto di di vedere il padre, nonché della riferita problematica di “mutismo selettivo”, Per_2 disponeva la presa in carico della minore (11.1.2014) da parte del servizio Per_4 di NPI ULSS 6 Euganea al fine di accertare, anche mediante ascolto della minore, le condizioni psicologiche della bambina e per porre in essere, con il supporto di idonei specialisti, in collaborazione anche con il Consultorio Familiare, un nuovo percorso di aiuto e sostegno per ripristinare i rapporti padre figlia mediante incontri facilitanti da svolgersi in modalità e con le tempistiche maggiormente tutelanti per la minore.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 6.10.2025 e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Il primo motivo di appello è infondato, essendo sul punto la chiesta CTU non ammissibile né rilevante, alla luce della esaustiva relazione del Servizio UOC famiglia
ULSS 6 Euganea del 6.6.2025 (a firma congiunta del dott. Psicologo Persona_6 dell'età Evolutiva e della dott.ssa Neuropsichiatra infantile), peraltro Persona_7 condivisa dalla coppia genitoriale, nella quale viene dato atto della cessazione del mutismo selettivo di dall'estate del 2020 e del suo adeguato adattamento Per_2 scolastico ed extra scolastico, dell'assenza di attuale disadattamento funzionale della vita della minore, con un profilo emotivo comportamentale sotto la soglia clinica.
pag. 7/16 1.1. La Corte conviene con quanto dedotto dal Servizio specialistico che “il rifiuto di di incontrare il padre, rifiuto che ha riguardato e riguarda anche le altre due Per_2 figlie del signor , non sia dovuto ad una qualche psicopatologia, ma Pt_1 presumibilmente alla difficoltà della stessa di vivere coinvolta in un conflitto genitoriale che dura da diversi anni. non può farsi carico emotivamente della responsabilità Per_2 della ripresa dei rapporti con il padre quando i membri della sua famiglia (madre e sorelle) sono da anni in aperto conflitto con lui o si sentono dallo stesso attaccate accusate. Si tratta di una situazione che probabilmente la espone ad un doloroso conflitto di lealtà verso la madre e le sorelle, da cui si difende rifiutando rabbiosamente
i contatti col padre e con i Servizi” e che “solo un cambiamento effettivo dei rapporti tra i genitori, a partire dalle piccole cose della quotidianità, che passi da una preliminare chiusura del contenzioso giuridico, possa creare le condizioni per sbloccare, passati ormai diversi anni dal suo inizio, questo atteggiamento di opposizione e rifiuto. Tutto ciò è stato condiviso con i genitori in occasione del nostro ultimo incontro congiunto, i quali si sono detti disposti a fare questi passi. Come servizi
NPI SEE, si rimane a disposizione qualora dovesse maturare un bisogno ed una Per_2 disponibilità a ricevere un aiuto.”
1.1.2. Cautelativamente deve pertanto disporsi la prosecuzione dell'attività di sostegno da parte del Consultorio Familiare di Camposampiero (PD) della minore , al Per_4 fine di avviare incontri facilitanti padre figlia, e l'apertura di una procedura di vigilanza ex art. 337 c.c. presso il Giudice Tutelare di Padova, con relazione annuale da depositare, quale prima scadenza, entro il 30.10.2026.
2. Anche il secondo motivo di censura - riguardante l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla dedotta infedeltà, appare infondato.
2.1.E' noto che la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto pag. 8/16 efficacia causale nel determinare l'impossibilità per i coniugi di continuare a vivere insieme (cfr. Cass., Sez. 1, n. 18074/2014).
2.2.Secondo le regole generali di riparto dell'onere della prova, spetta alla parte che chiede l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta violativa degli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale, nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda e, dunque,
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (cfr. Cass., Sez. 1, n.
25966/2022; Cass., Sez. 6-1, n. 3923/2018; Cass., Sez. 1, n. 2059/2012).
2.3.L'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali, quale causa di esclusione del nesso causale, integra un'eccezione in senso lato, ed è pertanto rilevabile d'ufficio, purché siano allegati dalla parte a ciò interessata i fatti che suffragano tale situazione e i menzionati fatti risultino provati dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass., Sez. 1, n. 20866/2021).
2.4.L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve, peraltro, essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale
(Cass., Sez. 1, n. 14162/2001; Cass., Sez. 1, n. 15101/2004).
2.5.Tali principi sono stati ritenuti applicabili anche all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass., Sez. 1,
n. 25966/2022; Cass., Sez. 6-1, n. 16859/2015; Cass., Sez. 1, n. 25618/2007; Cass., Sez.
1, n. 13592/2006). pag. 9/16 2.6. Orbene il tribunale ha debitamente tenuto conto di tutti gli elementi fattuali e documentali acquisiti al processo per escludere l'esistenza di una preesistente irreversibile crisi di coppia rispetto alla accertata violazione del dovere di fedeltà.
2.7. Invero è pacifico il fatto dell'avvenuto bacio in data 16 maggio 2017 tra il sig.
e la sig.ra , avvenuto alla presenza della sig.ra e del Pt_1 Testimone_1 CP_1 sig. , ex fidanzato della sig.ra , nonché dalle figlie dell'appellante CP_2 Tes_1 collegate da casa tramite le telecamere del circuito di videosorveglianza (docc. 37 e 38).
2.7. Il ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che i rapporti tra i coniugi sono Pt_1 andati deteriorandosi sin dall'anno 2016 a causa delle ingerenze della famiglia di origine della nella vita familiare;
che già nel novembre 2016 egli aveva CP_1 comunicato alla moglie la volontà di andarsene da casa e che all'inizio del 2017 si era trasferito altrove (dapprima nell'altro immobile di proprietà della famiglia e poi dalla madre) sicché a maggio 2017 la convivenza tra i coniugi era già cessata.
2.8. Rileva la Corte come appaia condivisibile la diversa interpretazione operata dal giudice di primo grado nella parte in cui ha valorizzato in particolare la deposizione del teste , il quale, escusso all'udienza del 4.11.2022, ha confermato che nel corso CP_2 dell'anno 2017 il sig. allacciava una relazione sentimentale adulterina con Parte_1
, dipendente del negozio familiare gestito dal e di essere stato Testimone_1 Pt_1 presente al momento della dichiarazione ufficiale avvenuta proprio il 16.5.2017 durante la quale il sig. e l'amante pronunciavano la frase: “facciamo quello che avevamo Pt_1 detto” e subito dopo si scambiavano un bacio appassionato davanti ai presenti.
2.9.Tale plateale condotta di grave violazione del dovere di fedeltà ex art. 143, n.1, c.c., quale il baciare un'altra donna alla presenza della moglie e di un altro soggetto, nonché il proferire la frase “facciamo quello che avevamo detto”, quale espressione dell'ufficializzazione del legame, implica certamente la preesistenza della relazione da un tempo verosimilmente non minimo e compatibile quale causa dell'allontanamento del dalla casa coniugale e della crisi della coppia ai sensi dell'art. 151, c.2, c.c.. Pt_1
2.10.Del resto tale efficacia eziologica non può essere collegabile al diverso episodio avvenuto nel gennaio 2016 (un litigio tra i parenti del ed i parenti della Pt_1
pag. 10/16 in occasione della festa di compleanno della piccola proprio alla luce CP_1 Per_2 della distanza temporale tra gli avvenimenti in questione.
3. Anche il terzo motivo – relativo al contributo paterno per il mantenimento delle figlie
- non appare meritevole di accoglimento sia per l'an che per il quantum.
3.1.Deve premettersi che il figlio maggiorenne, in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, non può pretendere la protrazione degli obblighi parentali oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione").
(Cass. SU n. 20448 2014)
3.1. Pertanto, pur se l'obbligo di mantenimento non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli (Cass. 19589/2011), "può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica" (Cass. 18076/2014).
3.2.Muovendo da queste considerazioni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di auto- responsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento. In particolare, l'età è un importante parametro di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass.
2252/2024).
3.3.È stato altresì precisato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto pag. 11/16 al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (Cass.
26875/2023).
4.- Da una lettura contestuale e costituzionalmente orientata delle norme che regolano la filiazione, si desume quindi che il ruolo di supporto dei genitori, pur diversamente modulandosi al conseguimento della maggiore età, termina solo nel momento in cui il figlio si inserisce (o avrebbe dovuto farlo secondo i paramenti di una diligente condotta) in modo indipendente ed autonomo nella società e comunque non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo, in spregio al dovere di solidarietà di cui è richiesto l'adempimento a tutti i consociati (art. 2 Cost)), a maggior ragione all'interno della formazione sociale famiglia.
4.1.Il diritto del figlio si giustifica, come emerge anche dal dettato costituzionale, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ma anche del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel figlio adulto l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (si vedano (cfr. Cass. nn. 12123/2024;26875/2023;29264/2022).
5. Ritiene la Corte che parte appellata abbia assolto al proprio onere probatorio in ossequio al principio di autoresponsabilità.
5.1. Per quanto concerne , di anni 22, deve osservarsi che quest'ultima ha Parte_3 comprovato di non essere economicamente indipendente, in quanto iscritta con profitto
(doc. n. 41) al terzo anno di Università (Unimercatorum area managment), dal
14.11.2022 lavora con contratto di lavoro a tempo part time e determinato, convertito dal 14.10.2024 a tempo indeterminato alle dipendenze di 13 Mamose s.r.l., con mansione di impiegata e retribuzione variabile da €600 mensili ad €1.000,00 mensili,
pag. 12/16 con le quali ha dichiarato di aver sostenuto i costi per l'iscrizione annuale universitaria ed il percorso Erasmus, circostanze non contestate dal sig. . Pt_1
5.2. Rileva il Collegio lo svolgimento di un'attività di lavoro part time, anche a tempo indeterminato, non sia incompatibile con il percorso di studi universitari intrapreso da alla luce dei risultati encomiabili sotto il profilo del profitto conseguiti, Per_1 essendo verosimilmente tale fonte di reddito utilizzata per contenere i costi medio alti della retta universitaria e dell'Erasmus.
5.3. Ad analoga conclusione deve pervenirsi per , di anni 19, la quale ha Parte_4 documentato l'iscrizione al primo anno della facoltà di economia e commercio, sede di a Venezia (doc. n. 46) e l'assunzione con contratto di lavoro intermittente a CP_3 chiamata (43), con buse paga di €240,00 mensili.
5.4. Sotto il profilo del quantum, secondo quanto prescritto dall'art. 337 ter, c.4, c.c. salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestiche di cura assunti da ciascun genitore.
5.5. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 10359/2024): “ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito, in conformità alle esigenze del figlio e al tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori. Tale principio, radicato nella legge e consolidato dalla giurisprudenza, si propone di assicurare una distribuzione equilibrata dell'onere finanziario, tenendo in
pag. 13/16 considerazione non solo le risorse economiche effettive di entrambi i genitori ma anche il valore dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno”.
5.6. Inoltre, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio (anche se maggiorenne e non autosufficiente), si deve tenere conto del principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto in costanza di matrimonio dei genitori (cfr. Cass. Civ., n. 30643/2023).
6. Il dato cui partire è la non attendibilità delle dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio dall'appellante e risultanti dalla relazione della Guardia di Finanza da cui emerge un reddito medio netto mensile (complessivo- imposta netta:12) del sig. Pt_1 dal 2014 al 2019 rispettivamente per € 2.330,00, €2.194,00, €2.165,00, €1.452
(annuali), €1.653, €11.416 annuali, nel 2022 €1.914,00 mensili.
6.1, Corretta è stata la valutazione di inattendibilità formulata dal Tribunale in quanto le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, poiché svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento, valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 769/2018).
6.1. Osserva il Collegio che il reddito dichiarato dal sg. dovrebbe comprendere Pt_1 gli introiti della ditta individuale “Alimentari da Luca” e la Cantina “La Vigna di Basso
Luca” nei quali svolgono attività di lavoro ben quattro dipendenti, mentre la sig.ra ha percepito un reddito medio netto mensile da lavoro dipendente dal 2014 CP_1 al 2017 per circa €2.000,00, da naspi per circa €900,00 dal 2017 al 2019 e dal 2021 circa €1.200,00 quale reddito da nuovo lavoro dipendente.
6.2.Tali dati debbono essere integrati con le risultanze degli accertamenti operati dalla
Guardia di Finanza in punto proprietà immobiliari, già richiamate dal Tribunale, in particolare, per quanto concerne il sig. (all. 2 della informativa della GDF Pt_1
pag. 14/16 depositata il 26.01.2021), la comproprietà di terreni agricoli in NO SE (PD), la quota del 50% della casa coniugale e di quella adiacente, con le relative pertinenze, acquistati e ristrutturati con i proventi dell'appellante, nonché l'intestazione di beni mobili registrati (autovettura targata DS890GL con valore dichiarato pari a €. 10.500, autocarro targato BD612EN con valore dichiarato pari a €. 4.800, motociclo targato
PD139132 con valore dichiarato pari a euro 2.300, motociclo targato VE 115728 con valore dichiarato pari a euro 100).
6.1. A tali indicatori di spesa e ricchezza si aggiungono quelli derivanti dalla iscrizione della figlia ad una scuola privata, oltre a corsi per attività sportive per tutte le Per_1 figlie di livello medio alto (pattinaggio e nuoto).
6.2. Quanto all'attività di lavoro della sig.ra , la Corte rileva che parte CP_1 appellata risulta aver svolto attività di lavoro dipendente con un'interruzione dal 2017 al
2020, epoca in cui ha comunque percepito la e di tale dato il Tribunale ha tenuto CP_4 conto.
6.2. Il tenore di vita medio alto così descritto unitamente ai tempi di permanenza delle figlie in via esclusiva presso la madre, nonché il crescere delle esigenze per i figli anche in via presuntiva con l'aumentare della loro età, giustificano l'attribuzione dell'assegno nella misura calcolata dal tribunale.
4.30.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
4.31.Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
pag. 15/16
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Padova n.
446/2024 del 22.1.2024, pubblicata il 21/02/2024;
2. dispone la prosecuzione dell'attività di sostegno da parte del NPI/SEE e CP_5
Consultorio Familiare di Camposampiero (PD) della minore , al fine Per_4 di avviare incontri facilitanti padre figlia, ove ritenuti non disturbanti, e l'apertura di una procedura di vigilanza ex art. 337 c.c. presso il Giudice
Tutelare di Padova, con relazione annuale da depositare, quale prima scadenza, entro il 30.10.2026;
3. condanna parte appellante al pagamento in favore della parte Parte_1 appellata delle spese di lite di secondo grado, spese liquidate Controparte_1 in €5.200,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
4. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto, se dovuto;
5. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott. Luca Boccuni
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