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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 3496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3496 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 10327/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
Parte_1
[...]
(C.F.: P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to PRIVITERA MARCO;
− Domicilio: VIA ALFONSO RUBBIANI 2 40124 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.to Marco Privitera
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.ta DI CIOMMO LAURA
− Domicilio: CORSO Vittorio Emanuele II n. 186 10138 TORINO presso lo studio dell'Avv.ta Laura Di Ciommo
Decisa a Bologna il 10/12/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“Accogliere l'opposizione proposta dalla CEA avverso il decreto ingiuntivo n. 1944/2024 (RG. 6503/2024 Tribunale di Bologna) pronunciato in data 30/05/2024, depositato in cancelleria in data 31/05/2024 e notificato alla CEA a mezzo pec in data 3/06/2024 per tutti i motivi in atti;
Revocare integralmente il predetto decreto ingiuntivo, dando atto dell'intervenuto pagamento integrale in corso di causa del credito ingiunto, e rigettare ogni domanda avversaria;
Dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda
1 riconvenzionale svolta dalla convenuta opposta Da.Do per tutti i motivi in atti;
IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta opposta rigettare la medesima domanda riconvenzionale per assoluta carenza di CP_1 prova della fondatezza delle pretese ivi dedotte per tutti i motivi in atti;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta opposta CP_1 dichiarare che le somme versate dalla CEA in corso di causa, nella misura eccedente il saldo del decreto ingiuntivo opposto, devono essere imputate quale acconto sulle somme richieste con la domanda riconvenzionale
Parte Convenuta:
“In via principale – rigettare integralmente l'opposizione proposta da CEA, per essere infondata in fatto e in diritto, e confermare il decreto ingiuntivo n. 1944/2024 in ogni sua parte;
– per l'effetto, condannare CEA al pagamento dell'importo residuo ancora dovuto in forza della transazione, pari alla quinta rata di € 20.639,86, comprensiva anche del saldo delle fatture oggetto di domanda riconvenzionale, come da scrittura privata prodotta. In via sostitutiva e meramente subordinata – ove ritenuto necessario, condannare CEA al pagamento delle somme originariamente azionate, e dunque: • € 42.876,90 portati dal decreto ingiuntivo;
• € 28.175,90 relativi ai crediti oggetto di domanda riconvenzionale;
detraendo quanto già versato in corso di causa, per un residuo comunque coincidente con l'ultima rata”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si oppone al decreto n. 1944/2024 con cui il Parte_2 Tribunale di Bologna le ha ingiunto di pagare a (già Controparte_1 Controparte_2
) euro 42.876,90 a titolo di corrispettivo per il rich
[...]
ContCon CEA eccepisce l'inadempimento di che non ha caricato nel portale CEA il certificato DURC, inadempimento ch t. 5 bis del contratto tra le parti, legittima l'opponente a sospendere il pagamento del corrispettivo per il noleggio.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda Parte_3 riconvenzionale dell'attrice.
, a sostegno della propria pretesa, allega: Controparte_2
- il contratto di noleggio del 16/11/22;
- l'inadempimento di CEA nel pagamento del corrispettivo per l'attività di noleggio di cui alle fatture allegate al decreto ingiuntivo e per l'ulteriore attività svolta da aprile ad agosto 2024 (28.175,90 €);
- i certificati DURC relativi al periodo in cui è stata svolta l'attività di noleggio;
2 - che in data 18/12/24 le parti hanno stipulato una transazione avente ad oggetto tutte le pretese fatte valere nel presente giudizio e che CEA non ha pagato l'ultima rata concordata (20.639,86 €).
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione e la condanna di CEA al Controparte_1 pagamento di euro 20.639,86 e, in via subordinata, la condanna al pagamento della somma azionata in via monitoria e dell'ulteriore somma in via riconvenzionale di 28.175,90 €.
2.
L'opposizione è fondata nei termini che saranno precisati.
Il Tribunale osserva:
1) in data 18/12/24 l'attuale controversia è divenuta oggetto di un contratto di transazione tra le parti, all'interno del quale CEA si è obbligata a corrispondere ratealmente a l'intera somma richiesta nel presente giudizio;
CP_1 Con
2) Da ha allegato l'inadempimento di CEA nel pagamento dell'ultima rata e a rig o CEA non ha assolto il suo onere probatorio sul punto, né ha addotto fatti impeditivi, modificativi o estintivi;
3) parte opponente, documentando i pagamenti eseguiti in forza della transazione (tranne l'ultimo, come rilevato al punto 2), implicitamente conferma (o comunque non contesta specificamente) la modifica del titolo della pretesa di parte opposta per intervenuta transazione, di cui le parti non hanno chiesto la risoluzione.
Con Pertanto, Da ha diritto a ricevere il pagamento dell'ultima rata pari a 20.639,86, su cui non sono i chiesti interessi.
3.
Le spese di lite, ivi compresa la fase monitoria (poiché i pagamenti sono stati eseguiti nel corso del giudizio di opposizione) seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1944/2024 del Tribunale di Bologna;
2) condanna a pagare a euro Parte_2 Controparte_1 20.639,86; 3) condanna a rifondere a le Parte_2 Controparte_1 spese di lite, liquidate in euro 7.286,00 (di cui 286,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 10/12/2025
Il giudice
LO US
3
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 10327/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
Parte_1
[...]
(C.F.: P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to PRIVITERA MARCO;
− Domicilio: VIA ALFONSO RUBBIANI 2 40124 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.to Marco Privitera
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.ta DI CIOMMO LAURA
− Domicilio: CORSO Vittorio Emanuele II n. 186 10138 TORINO presso lo studio dell'Avv.ta Laura Di Ciommo
Decisa a Bologna il 10/12/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“Accogliere l'opposizione proposta dalla CEA avverso il decreto ingiuntivo n. 1944/2024 (RG. 6503/2024 Tribunale di Bologna) pronunciato in data 30/05/2024, depositato in cancelleria in data 31/05/2024 e notificato alla CEA a mezzo pec in data 3/06/2024 per tutti i motivi in atti;
Revocare integralmente il predetto decreto ingiuntivo, dando atto dell'intervenuto pagamento integrale in corso di causa del credito ingiunto, e rigettare ogni domanda avversaria;
Dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda
1 riconvenzionale svolta dalla convenuta opposta Da.Do per tutti i motivi in atti;
IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta opposta rigettare la medesima domanda riconvenzionale per assoluta carenza di CP_1 prova della fondatezza delle pretese ivi dedotte per tutti i motivi in atti;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta opposta CP_1 dichiarare che le somme versate dalla CEA in corso di causa, nella misura eccedente il saldo del decreto ingiuntivo opposto, devono essere imputate quale acconto sulle somme richieste con la domanda riconvenzionale
Parte Convenuta:
“In via principale – rigettare integralmente l'opposizione proposta da CEA, per essere infondata in fatto e in diritto, e confermare il decreto ingiuntivo n. 1944/2024 in ogni sua parte;
– per l'effetto, condannare CEA al pagamento dell'importo residuo ancora dovuto in forza della transazione, pari alla quinta rata di € 20.639,86, comprensiva anche del saldo delle fatture oggetto di domanda riconvenzionale, come da scrittura privata prodotta. In via sostitutiva e meramente subordinata – ove ritenuto necessario, condannare CEA al pagamento delle somme originariamente azionate, e dunque: • € 42.876,90 portati dal decreto ingiuntivo;
• € 28.175,90 relativi ai crediti oggetto di domanda riconvenzionale;
detraendo quanto già versato in corso di causa, per un residuo comunque coincidente con l'ultima rata”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si oppone al decreto n. 1944/2024 con cui il Parte_2 Tribunale di Bologna le ha ingiunto di pagare a (già Controparte_1 Controparte_2
) euro 42.876,90 a titolo di corrispettivo per il rich
[...]
ContCon CEA eccepisce l'inadempimento di che non ha caricato nel portale CEA il certificato DURC, inadempimento ch t. 5 bis del contratto tra le parti, legittima l'opponente a sospendere il pagamento del corrispettivo per il noleggio.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda Parte_3 riconvenzionale dell'attrice.
, a sostegno della propria pretesa, allega: Controparte_2
- il contratto di noleggio del 16/11/22;
- l'inadempimento di CEA nel pagamento del corrispettivo per l'attività di noleggio di cui alle fatture allegate al decreto ingiuntivo e per l'ulteriore attività svolta da aprile ad agosto 2024 (28.175,90 €);
- i certificati DURC relativi al periodo in cui è stata svolta l'attività di noleggio;
2 - che in data 18/12/24 le parti hanno stipulato una transazione avente ad oggetto tutte le pretese fatte valere nel presente giudizio e che CEA non ha pagato l'ultima rata concordata (20.639,86 €).
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione e la condanna di CEA al Controparte_1 pagamento di euro 20.639,86 e, in via subordinata, la condanna al pagamento della somma azionata in via monitoria e dell'ulteriore somma in via riconvenzionale di 28.175,90 €.
2.
L'opposizione è fondata nei termini che saranno precisati.
Il Tribunale osserva:
1) in data 18/12/24 l'attuale controversia è divenuta oggetto di un contratto di transazione tra le parti, all'interno del quale CEA si è obbligata a corrispondere ratealmente a l'intera somma richiesta nel presente giudizio;
CP_1 Con
2) Da ha allegato l'inadempimento di CEA nel pagamento dell'ultima rata e a rig o CEA non ha assolto il suo onere probatorio sul punto, né ha addotto fatti impeditivi, modificativi o estintivi;
3) parte opponente, documentando i pagamenti eseguiti in forza della transazione (tranne l'ultimo, come rilevato al punto 2), implicitamente conferma (o comunque non contesta specificamente) la modifica del titolo della pretesa di parte opposta per intervenuta transazione, di cui le parti non hanno chiesto la risoluzione.
Con Pertanto, Da ha diritto a ricevere il pagamento dell'ultima rata pari a 20.639,86, su cui non sono i chiesti interessi.
3.
Le spese di lite, ivi compresa la fase monitoria (poiché i pagamenti sono stati eseguiti nel corso del giudizio di opposizione) seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1944/2024 del Tribunale di Bologna;
2) condanna a pagare a euro Parte_2 Controparte_1 20.639,86; 3) condanna a rifondere a le Parte_2 Controparte_1 spese di lite, liquidate in euro 7.286,00 (di cui 286,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 10/12/2025
Il giudice
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