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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 20/12/2024, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
N . 5 0 9 / 2 0 2 1 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GORIZIA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Francesca Di Donato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 509 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021 e vertente
TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Piercarlo Parte_1 C.F._1
Pasinato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Udine, alla Via Canciani n. 7, giusta procura in atti
ATTRICE
E
, CF , già titolare della impresa individuale Controparte_1 C.F._2 di rappresentata e difesa dall'avv. Dario Obizzi ed CP_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gorizia, Corso Italia n. 17, giusta procura in atti
CONVENUTA
E
P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t. CP_4 P.IVA_1 CP_5
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Oggetto: appalto; risarcimento del danno
Conclusioni:
Parte attrice: “Parte attrice nel precisare le conclusioni si richiama, in merito e in via istruttoria, a quanto indicato sia in atto di citazione che nella memoria n. 1 ex art 183, comma 6 del 30.3.2022.”; Parte convenuta: “Nel merito, respingersi, adversis reiectis, le domande di parte attrice per i motivi: 1) per essere l'attrice decaduta dalla garanzia causa la tardività nella denuncia dei vizi ed in ogni caso per essere l'azione prescritta;
2) in via subordinata, nel merito, per carenza di legittimazione passiva della convenuta, stante l'intervento riparatore eseguito dopo la consegna dell'opera dalla società 3) in via ulteriormente subordinata, per la eccessiva entità CP_4 della pretesa attorea, spropositata rispetto alla effettiva consistenza dei danni lamentati e per le spese asseritamente sostenute e in parte non documentate;
in ogni caso con favore di spese, anche per il procedimento di ATP sub RG 957/19”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17.5.2021 citava dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
e la (già " ). Controparte_1 Controparte_6 CP_7 Controparte_1
Deduceva di essere proprietaria di un edificio in Gradisca d'Isonzo (GO) al viale Trieste n.
82, adibito a sua abitazione e studio dentistico, per il quale la Ditta "Bauer" aveva eseguito dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dal corrispettivo di € 285.282,72, in relazione a cui, però, a "fine novembre 2018" era emersa "una serie di problematiche", ivi partitamente indicate, che, previo espletamento di una perizia di parte a mezzo del geom. CP_8
non essendo state risolte nell'interlocuzione avviata con la ditta appaltatrice,
[...]
l'avevano indotta a chiedere a questo Tribunale un a.t.p. (proc. n. 957/2019 R.G.), poi espletato dall'arch. Persona_1
Sulla scorta degli esiti di tale c.t.u. instava, allora, nei confronti di Parte_1 CP_1
"già titolare dell'impresa individuale denominata per
[...] Controparte_6
sentirla, in relazione alla vicenda de qua e "dichiarata la [sua] responsabilità … nella causazione dei [lamentati] vizi e difetti", condannare al risarcimento "di tutti i danni subìti per effetto di tali vizi", all'uopo indicati "nell'importo di € 18.087,43 o nella diversa, anche maggiore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo".
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa del 15.9.2021 si costituiva in giudizio CP_1
"già titolare dell'impresa individuale di , preliminarmente
[...] CP_2 Controparte_1
deducendo che, "come già segnalato nel corso dell'ATP sub RG 957/2019 - la ditta (già CP_2 di , già inattiva da alcuni mesi, è cessata in data 31.10.2018 ed in pari data è CP_7 Controparte_1 stata cancellata dall'albo delle imprese artigiane" e, nel merito, impugnando il dedotto e le richieste di parte attrice ed, in tali sensi ed in particolare, quanto affermato dal C.T.U. nel predetto procedimento d'istruzione preventiva, altresì eccependo che "Al termine dei lavori,
l'opera è stata accettata senza riserve e pertanto la garanzia in capo all'appaltatrice è venuta meno", che "in ogni caso, non sono stati rispettati i termini di denunzia previsti dall'art. 2226 c.c. e neppure quelli dell'art. 1667 c.c." e, comunque, essendo "intervenuta sul terrazzo prima del novembre 2018 … una società terza (Das Haus s.r.l. …)", di cui chiedeva la chiamata in causa.
Autorizzata la predetta chiamata della società terza, questa tuttavia non si costituiva.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6° c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'escussione di testi di entrambe le parti e l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società terza chiamata.
Successivamente, rassegnate le conclusioni dalle parti costituite, la causa era riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti finali.
Ciò detto, va preliminarmente dichiarata la contumacia della terza chiamata CP_4
che seppur ritualmente citata non si è costituita.
[...]
Tanto premesso, la domanda attorea è fondata per le ragioni che qui di seguito si esporranno.
La prima questione da scrutinare è quella inerente la legittimazione passiva, individuata da parte attrice nella convenuta "titolare dell'impresa individuale denominata Controparte_1
già denominata Bauer di Arianna Suligoj", ed invece dalla Controparte_6
convenuta negata ed indicata in quella di all'uopo chiamata in causa, Controparte_4 rimasta tuttavia contumace.
Ebbene, sussiste la legittimazione passiva di parte convenuta, a sostegno della quale militano le fatture in atti (emesse dalla ditta di ad una dalla ditta CP_7 Controparte_1
di , nessuna viceversa tratta da , corroborate, Controparte_4 Controparte_1 Controparte_4
per quanto residualmente occorrente, dalla deposizione testimoniale di Testimone_1
(coniuge dell'istante). Tali risultanze non sono congruamente resistite dalle dichiarazioni del teste indotto dalla convenuta, e soprattutto dall'interrogatorio formale Tes_2
reso da (marito della convenuta e) legale rappresentante di Tes_3 Controparte_1
Controparte_4
Peraltro, a riguardo di quest'ultimo, deferito dalla convenuta alla società chiamata in causa, deve rammentarsi il valore probatorio dell'esito nei confronti dell'attrice. Invero, “ (…)la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il Giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette” (Cass. Civ. 12.10.2015 n. 20476; conf. Cass. Civ. 24.2.2011 n. 4486 e 30.1.1995 n.
1088).
Infine, a rafforzarne il convincimento, si colloca il fatto in sé della mancata evocazione, da parte della convenuta, di nell'anteriore procedimento d'istruzione Controparte_4
preventiva, diversamente da quanto poi fatto nel presente giudizio.
Ciò detto, nel merito, va disattesa l'eccezione di decadenza e prescrizione dell'attrice dall'azione intrapresa.
Al riguardo, deve rilevarsi l'inconferenza in subiecta materia del richiamo all'art. 2226 c.c. precisando che la fattispecie di cui al presente giudizio va ascritta al paradigma dell'art. 1669 c.c. in luogo dell'art. 1667c.c..
In particolare, in punto di qualificazione della garanzia invocata, giova rammentare l'opinione della Corte di Cassazione: “In tema di appalto sussiste la concorrenza delle garanzie previste dagli artt. 1667 e 1669 c.c., in vista del rafforzamento della tutela del committente;
ne consegue che, ove a fondamento della domanda siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione, il giudice è sempre tenuto, ove le circostanze lo richiedano, a qualificare la domanda, in termini di risarcimento per responsabilità extracontrattuale (art. 1669 c.c.), ovvero contrattuale di adempimento o riduzione del prezzo e risoluzione (art. 1667 c.c.). Sez. 2 -
, Ordinanza n. 20184 del 25/07/2019 (Rv. 654978 - 01)
Ancora rispetto alla latitudine applicativa dell'art. 1669 c.c. la Corte di Cassazione afferma che: “tanto appare ancor più necessario in quanto, all'esito di un ripensamento rispetto a precedenti orientamenti, questa corte - anche a sezioni unite - ha recentemente chiarito la portata applicativa dell'art. 1669 cod. civ., affermando che sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini della norma citata, anche quelli che riguardino elementi secondari e accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, ecc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass. sez. U 27 marzo 2017 n. 7756 e Cass. 24 aprile 2018, n. 10048). Sez. 2 -
, Ordinanza n. 20184 del 25/07/2019 (Rv. 654978 - 01)
Ciò detto, deve comunque rilevarsi come alcuna preclusione in termini sussista alla luce delle emergenze documentali ed orali di causa.
Invero, anche a non volersi ritenere che in questa materia gli oneri codicistici di decadenza e prescrizione decorrano dalla sicura conoscenza dei difetti dell'opera realizzata e, soprattutto, delle loro cause e, dunque, nella specie dall'a.t.p. espletato (Trib. Sondrio
13.12.2021 n. 431), è indubbio che, rispetto ad un'emersione dei vizi a novembre 2018
(come confermato pure dal teste il termine di un anno dalla scoperta risulti Tes_1
rispettato pienamente mercè la lettera raccomandata a/r dell'11.1.2019 ed il ricorso per a.t.p. del 5.9.2019, pienamente idoneo ai fini di specie (Cass. Civ.
7.5.2020 n. 8637, 19.2.2016
n. 3357, 16.6.2014 n. 13662 e 20.4.2011 n. 9066), così come tempestive rispetto al termine prescrizionale annuale dell'azione decorrente dal deposito della relazione peritale d'istruzione preventiva, risultano la raccomandata a/r di messa in mora del 3.7.2020 e la citazione del 3.5.2021, introduttiva del presente giudizio.
Deve altresì evidenziarsi che parte convenuta pur eccependo in tale sede, seppur genericamente, la decadenza dai vizi censurati di parte attrice non ha contestato la diffida ricevuta in data 11.1.2019 con la quale sono stati denunciati i vizi oggetto del presente giudizio.
Detto questo, la domanda attorea va accolta, nei confronti della convenuta, in relazione al costo dei lavori indicati dal C.T.U. arch. nell'espletato a.t.p. per l'eliminazione dei Per_1
difetti riscontrati, pari a complessivi € 11.140,50, le cui risultanze non sono state, se non in minima parte, contestate da parte convenuta, oltre interessi dalla messa in mora (3.7.2020) al saldo.
Diversamente, per quanto concerne il pagamento delle spese legali e di Ctp in sede di procedimento di accertamento tecnico, nonché di negoziazione assistita va disattesa la domanda alla restituzione in quanto non risulta documentato il loro pagamento, non essendo a ciò sufficiente l'adozione della fattura pro forma.
Le spese di Atp vengono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
Infine, per quanto concerne le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta esse seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri introdotti dal DM 55/14 come modificato dal DM 147/22. Nulla per le spese, invece, nel rapporto tra la convenuta e la terza chiamata in causa la convenuta attesa la sua contumacia (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. Controparte_4
16174 del 19/06/2018, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, sezione unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, condanna CP_1 al pagamento in favore di di € 11.140,50 oltre interessi come in
[...] Parte_1
motivazione;
• pone le spese del giudizio di atp in via definitiva a carico della parte soccombente CP_1
[...]
• condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi euro 5.341,00 di cui 5.077,00 per compensi e 264,00 per esborsi, oltre
Iva se dovuta, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
• compensa interamente le spese tra parte convenuta e la società terza chiamata per le ragioni esposte in parte motiva;
Gorizia, 20.12.2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GORIZIA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Francesca Di Donato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 509 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021 e vertente
TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Piercarlo Parte_1 C.F._1
Pasinato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Udine, alla Via Canciani n. 7, giusta procura in atti
ATTRICE
E
, CF , già titolare della impresa individuale Controparte_1 C.F._2 di rappresentata e difesa dall'avv. Dario Obizzi ed CP_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gorizia, Corso Italia n. 17, giusta procura in atti
CONVENUTA
E
P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t. CP_4 P.IVA_1 CP_5
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Oggetto: appalto; risarcimento del danno
Conclusioni:
Parte attrice: “Parte attrice nel precisare le conclusioni si richiama, in merito e in via istruttoria, a quanto indicato sia in atto di citazione che nella memoria n. 1 ex art 183, comma 6 del 30.3.2022.”; Parte convenuta: “Nel merito, respingersi, adversis reiectis, le domande di parte attrice per i motivi: 1) per essere l'attrice decaduta dalla garanzia causa la tardività nella denuncia dei vizi ed in ogni caso per essere l'azione prescritta;
2) in via subordinata, nel merito, per carenza di legittimazione passiva della convenuta, stante l'intervento riparatore eseguito dopo la consegna dell'opera dalla società 3) in via ulteriormente subordinata, per la eccessiva entità CP_4 della pretesa attorea, spropositata rispetto alla effettiva consistenza dei danni lamentati e per le spese asseritamente sostenute e in parte non documentate;
in ogni caso con favore di spese, anche per il procedimento di ATP sub RG 957/19”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17.5.2021 citava dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
e la (già " ). Controparte_1 Controparte_6 CP_7 Controparte_1
Deduceva di essere proprietaria di un edificio in Gradisca d'Isonzo (GO) al viale Trieste n.
82, adibito a sua abitazione e studio dentistico, per il quale la Ditta "Bauer" aveva eseguito dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dal corrispettivo di € 285.282,72, in relazione a cui, però, a "fine novembre 2018" era emersa "una serie di problematiche", ivi partitamente indicate, che, previo espletamento di una perizia di parte a mezzo del geom. CP_8
non essendo state risolte nell'interlocuzione avviata con la ditta appaltatrice,
[...]
l'avevano indotta a chiedere a questo Tribunale un a.t.p. (proc. n. 957/2019 R.G.), poi espletato dall'arch. Persona_1
Sulla scorta degli esiti di tale c.t.u. instava, allora, nei confronti di Parte_1 CP_1
"già titolare dell'impresa individuale denominata per
[...] Controparte_6
sentirla, in relazione alla vicenda de qua e "dichiarata la [sua] responsabilità … nella causazione dei [lamentati] vizi e difetti", condannare al risarcimento "di tutti i danni subìti per effetto di tali vizi", all'uopo indicati "nell'importo di € 18.087,43 o nella diversa, anche maggiore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo".
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa del 15.9.2021 si costituiva in giudizio CP_1
"già titolare dell'impresa individuale di , preliminarmente
[...] CP_2 Controparte_1
deducendo che, "come già segnalato nel corso dell'ATP sub RG 957/2019 - la ditta (già CP_2 di , già inattiva da alcuni mesi, è cessata in data 31.10.2018 ed in pari data è CP_7 Controparte_1 stata cancellata dall'albo delle imprese artigiane" e, nel merito, impugnando il dedotto e le richieste di parte attrice ed, in tali sensi ed in particolare, quanto affermato dal C.T.U. nel predetto procedimento d'istruzione preventiva, altresì eccependo che "Al termine dei lavori,
l'opera è stata accettata senza riserve e pertanto la garanzia in capo all'appaltatrice è venuta meno", che "in ogni caso, non sono stati rispettati i termini di denunzia previsti dall'art. 2226 c.c. e neppure quelli dell'art. 1667 c.c." e, comunque, essendo "intervenuta sul terrazzo prima del novembre 2018 … una società terza (Das Haus s.r.l. …)", di cui chiedeva la chiamata in causa.
Autorizzata la predetta chiamata della società terza, questa tuttavia non si costituiva.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6° c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'escussione di testi di entrambe le parti e l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società terza chiamata.
Successivamente, rassegnate le conclusioni dalle parti costituite, la causa era riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti finali.
Ciò detto, va preliminarmente dichiarata la contumacia della terza chiamata CP_4
che seppur ritualmente citata non si è costituita.
[...]
Tanto premesso, la domanda attorea è fondata per le ragioni che qui di seguito si esporranno.
La prima questione da scrutinare è quella inerente la legittimazione passiva, individuata da parte attrice nella convenuta "titolare dell'impresa individuale denominata Controparte_1
già denominata Bauer di Arianna Suligoj", ed invece dalla Controparte_6
convenuta negata ed indicata in quella di all'uopo chiamata in causa, Controparte_4 rimasta tuttavia contumace.
Ebbene, sussiste la legittimazione passiva di parte convenuta, a sostegno della quale militano le fatture in atti (emesse dalla ditta di ad una dalla ditta CP_7 Controparte_1
di , nessuna viceversa tratta da , corroborate, Controparte_4 Controparte_1 Controparte_4
per quanto residualmente occorrente, dalla deposizione testimoniale di Testimone_1
(coniuge dell'istante). Tali risultanze non sono congruamente resistite dalle dichiarazioni del teste indotto dalla convenuta, e soprattutto dall'interrogatorio formale Tes_2
reso da (marito della convenuta e) legale rappresentante di Tes_3 Controparte_1
Controparte_4
Peraltro, a riguardo di quest'ultimo, deferito dalla convenuta alla società chiamata in causa, deve rammentarsi il valore probatorio dell'esito nei confronti dell'attrice. Invero, “ (…)la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il Giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette” (Cass. Civ. 12.10.2015 n. 20476; conf. Cass. Civ. 24.2.2011 n. 4486 e 30.1.1995 n.
1088).
Infine, a rafforzarne il convincimento, si colloca il fatto in sé della mancata evocazione, da parte della convenuta, di nell'anteriore procedimento d'istruzione Controparte_4
preventiva, diversamente da quanto poi fatto nel presente giudizio.
Ciò detto, nel merito, va disattesa l'eccezione di decadenza e prescrizione dell'attrice dall'azione intrapresa.
Al riguardo, deve rilevarsi l'inconferenza in subiecta materia del richiamo all'art. 2226 c.c. precisando che la fattispecie di cui al presente giudizio va ascritta al paradigma dell'art. 1669 c.c. in luogo dell'art. 1667c.c..
In particolare, in punto di qualificazione della garanzia invocata, giova rammentare l'opinione della Corte di Cassazione: “In tema di appalto sussiste la concorrenza delle garanzie previste dagli artt. 1667 e 1669 c.c., in vista del rafforzamento della tutela del committente;
ne consegue che, ove a fondamento della domanda siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione, il giudice è sempre tenuto, ove le circostanze lo richiedano, a qualificare la domanda, in termini di risarcimento per responsabilità extracontrattuale (art. 1669 c.c.), ovvero contrattuale di adempimento o riduzione del prezzo e risoluzione (art. 1667 c.c.). Sez. 2 -
, Ordinanza n. 20184 del 25/07/2019 (Rv. 654978 - 01)
Ancora rispetto alla latitudine applicativa dell'art. 1669 c.c. la Corte di Cassazione afferma che: “tanto appare ancor più necessario in quanto, all'esito di un ripensamento rispetto a precedenti orientamenti, questa corte - anche a sezioni unite - ha recentemente chiarito la portata applicativa dell'art. 1669 cod. civ., affermando che sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini della norma citata, anche quelli che riguardino elementi secondari e accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, ecc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass. sez. U 27 marzo 2017 n. 7756 e Cass. 24 aprile 2018, n. 10048). Sez. 2 -
, Ordinanza n. 20184 del 25/07/2019 (Rv. 654978 - 01)
Ciò detto, deve comunque rilevarsi come alcuna preclusione in termini sussista alla luce delle emergenze documentali ed orali di causa.
Invero, anche a non volersi ritenere che in questa materia gli oneri codicistici di decadenza e prescrizione decorrano dalla sicura conoscenza dei difetti dell'opera realizzata e, soprattutto, delle loro cause e, dunque, nella specie dall'a.t.p. espletato (Trib. Sondrio
13.12.2021 n. 431), è indubbio che, rispetto ad un'emersione dei vizi a novembre 2018
(come confermato pure dal teste il termine di un anno dalla scoperta risulti Tes_1
rispettato pienamente mercè la lettera raccomandata a/r dell'11.1.2019 ed il ricorso per a.t.p. del 5.9.2019, pienamente idoneo ai fini di specie (Cass. Civ.
7.5.2020 n. 8637, 19.2.2016
n. 3357, 16.6.2014 n. 13662 e 20.4.2011 n. 9066), così come tempestive rispetto al termine prescrizionale annuale dell'azione decorrente dal deposito della relazione peritale d'istruzione preventiva, risultano la raccomandata a/r di messa in mora del 3.7.2020 e la citazione del 3.5.2021, introduttiva del presente giudizio.
Deve altresì evidenziarsi che parte convenuta pur eccependo in tale sede, seppur genericamente, la decadenza dai vizi censurati di parte attrice non ha contestato la diffida ricevuta in data 11.1.2019 con la quale sono stati denunciati i vizi oggetto del presente giudizio.
Detto questo, la domanda attorea va accolta, nei confronti della convenuta, in relazione al costo dei lavori indicati dal C.T.U. arch. nell'espletato a.t.p. per l'eliminazione dei Per_1
difetti riscontrati, pari a complessivi € 11.140,50, le cui risultanze non sono state, se non in minima parte, contestate da parte convenuta, oltre interessi dalla messa in mora (3.7.2020) al saldo.
Diversamente, per quanto concerne il pagamento delle spese legali e di Ctp in sede di procedimento di accertamento tecnico, nonché di negoziazione assistita va disattesa la domanda alla restituzione in quanto non risulta documentato il loro pagamento, non essendo a ciò sufficiente l'adozione della fattura pro forma.
Le spese di Atp vengono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
Infine, per quanto concerne le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta esse seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri introdotti dal DM 55/14 come modificato dal DM 147/22. Nulla per le spese, invece, nel rapporto tra la convenuta e la terza chiamata in causa la convenuta attesa la sua contumacia (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. Controparte_4
16174 del 19/06/2018, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, sezione unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, condanna CP_1 al pagamento in favore di di € 11.140,50 oltre interessi come in
[...] Parte_1
motivazione;
• pone le spese del giudizio di atp in via definitiva a carico della parte soccombente CP_1
[...]
• condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi euro 5.341,00 di cui 5.077,00 per compensi e 264,00 per esborsi, oltre
Iva se dovuta, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
• compensa interamente le spese tra parte convenuta e la società terza chiamata per le ragioni esposte in parte motiva;
Gorizia, 20.12.2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato