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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/08/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, ha depositato la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 1213/2024 avente ad oggetto:
“contratto di compravendita di cose mobili”, vertente
TRA
(p.iva Parte_1
), in persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliata in P.IVA_1
IN (AV), alla via Carlo del Balzo n. 116, presso lo studio dell'avv. Tiziana Bello
(c.f. ), indirizzo pec: che la C.F._1 Email_1
rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione
Attrice
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Cellole Controparte_1 C.F._2
(CE), alla via G. Leopardi n. 1 presso lo studio dell'avv. Pasquale Romano (c.f.
, indirizzo pec: che lo C.F._3 Email_2
rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione risposta
Convenuto E
(c.f. , elettivamente domiciliato in Sessa Controparte_2 C.F._4
Aurunca (CE), alla Via degli Oleandri snc Controparte_3
presso lo studio dell'Avv. Luciano Mascolino (c.f. ),
[...] C.F._5
indirizzo pec: che lo rappresenta e difende giusta procura alle Email_3
liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, rilasciata su foglio separato
Convenuto
Conclusioni: come in atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, e
[...] Controparte_1
chiedendo, previa dichiarazione dell'inadempimento contrattuale Controparte_2
dell'acquirente , la condanna, in solido, dei convenuti, in qualità di acquirente e di CP_1
fideiussore, al pagamento della somma di € 25.000,00, oltre interessi legali e vittoria di spese del giudizio.
A sostegno delle domande, l'attrice esponeva che: in data 6 giugno 2023 stipulava con un contratto avente ad oggetto la vendita di mobili da arredamento (una Controparte_1
cucina, una camera da letto e due camerette) al costo di € 32.500,00; - il pagamento del prezzo veniva pattuito in tre rate, comprensivo del montaggio gratuito dei mobili con le sole spese per il trasporto in Germania a carico dell'acquirente; - l'acquirente CP_1
versava un acconto ed inviava ricevuta di bonifico bancario della somma di € 7.500,00;
- la conclusione del contratto veniva preceduta da una serie di trattative favorite dall'intermediazione del convenuto il quale, cugino di primo grado di Controparte_2
pag. 2/8 , aveva anche garantito l'adempimento dell'obbligazione di pagamento Controparte_1
del prezzo;
- in data 5 agosto 2023, i mobili venivano consegnata al corriere per il trasporto in Germania;
- in data 10 agosto 2023, (legale rappresentante Parte_1
della società attrice) si recava, unitamente ad un dipendente della società, in Germania
presso l'abitazione del convenuto per il montaggio dei mobili;
-in data 13 ottobre 2023,
inviava fotografie ritraenti la rottura della cerniera di un'anta dei mobili Controparte_1
della cucina, lamentando la qualità scadente dei mobili;
- indi, senza esito rimanevano le richieste di pagamento del saldo del prezzo ed i tentativi di componimento stragiudiziale delle controversia, come attestato dalle lettere racc.te a/r del 26.10.2023 e del 16
novembre 2023.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione ritualmente depositata, si costituiva il convenuto , che eccepiva: 1) il difetto di giurisdizione del giudice CP_1
italiano in favore di quello tedesco, per l'applicazione del Regolamento (UE) del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.12.2012 n. 1215/2012, attesa la residenza in
Germania,-stipula del contratto come consumatore, la consegna dei beni mobili in
Germania; - 2) l'incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino, in favore del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con riferimento all'altro convenuto CP
, residente in [...]; - 3) l'infondatezza, nel merito, della domanda
[...]
di accertamento dell'inadempimento contrattuale, atteso il legittimo rifiuto di pagare il prezzo per la consegna di beni mobili affetti da gravi vizi e per i danni provocati all'abitazione durante il montaggio.
Il chiedeva l'accoglimento delle eccezioni pregiudiziali ed, in via CP_1
subordinata, il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese processuali.
pag. 3/8 Si costituiva anche il convenuto il quale eccepiva: 1) in via Controparte_2
pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice tedesco
(Tribunale di Wuppertal), per l'applicazione dei criteri stabiliti dal reg. UE suindicato;
2) incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di Santa
Maria di Capua Vetere, competente per territorio secondo quale foro c.d. del consumatore;
3) l'infondatezza, nel merito, della domanda di accertamento dell'assunzione di un' obbligazione di garanzia, quale fideiussore, rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita;
4) la violazione degli obblighi di informazione previsti dal codice del consumo e l'intervenuta decadenza per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c..
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione delle parti.
Indi, la causa, con termini ex art. 189 c.p.c., veniva rimessa in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare e totalmente assorbente rispetto alle altre questioni sottese alla decisione, va esaminata l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice italiano.
L'eccezione, è fondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
In primo luogo, deve osservarsi che l'eccezione è stata proposta ai sensi dell'art. 11 della legge n. 218/1995, secondo cui “il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace,
se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale”.
pag. 4/8 Orbene, la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento delle obbligazioni scaturenti da un contratto di compravendita da parte di un convenuto
) non domiciliato nello Stato italiano ed avente la qualità di Controparte_1
consumatore.
In punto di diritto, giova premettere che, in tema di riparto della competenza giurisdizionale, quando il convenuto sia domiciliato in altri Stati membri, trovano applicazione le norme previste dal Regolamento (UE) n. 1215/2012, “concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”.
Nel caso in esame, trova applicazione la sezione n. 4 del Regolamento citato, relativa alla “Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori”.
L'articolo 17 prevede come “fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 e dall'art. 7 punto 5,
la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo all'attività professionale è regolata dalla presente sezione: lettera a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali”.
L'art. 18, al punto n. 2, stabilisce che “L'azione contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è
domiciliata tale parte…” o “… del luogo in cui è domiciliato il consumatore”.
Tale sezione del Reg. UE cit. ha efficacia derogatoria rispetto alle previsioni generali di cui all'articolo 4 del medesimo Regolamento (che stabilisce, in via generale, la competenza giurisdizionale dello Stato membro nel quale una persona è domiciliata, a prescindere dal fatto che abbia la cittadinanza di altro Stato membro) e dell'art. 5, che pag. 5/8 prevede alcune ipotesi derogatorie, che non trovano applicazione nell'ipotesi in cui una parte abbia la qualità di consumatore.
In punto di fatto, va evidenziato che le risultanze documentali dimostrano come le parti avevano stipulato un contratto avente ad oggetto la vendita di beni mobili al costo complessivo di € 32.500,00 con obbligo di pagamento in due rate. Il contratto veniva concluso da nella qualità di consumatore, cioè per arredare l'immobile Controparte_1
adibito ad abitazione;
il pagamento del prezzo veniva concordato in tre rate;
i beni oggetto del contratto venivano consegnati presso l'abitazione (luogo di residenza)
dell'acquirente, sita in Germania, in Wuppertal, Haupstrabe n. 138.
Dunque, alla luce delle norme di cui agli artt. 17 e 18 citate del Reg. UE suindicato deve affermarsi la giurisdizione del giudice tedesco (cfr. Cass. civ. SS.UU. 15981/2022;
Cass. SS.UU. 11381/2016).
Poi, il difetto di giurisdizione del giudice italiano può essere affermato anche con riferimento al convenuto evocato nel giudizio sulla base di un diverso Controparte_2
titolo contrattuale e cioè il dedotto rapporto di garanzia personale.
In punto di fatto, va rilevato, che il rapporto di fideiussione in forza del quale è stato evocato in giudizio il convenuto è autonomo rispetto al rapporto principale di CP
compravendita, anche se accessorio. Non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario,
ma meramente facoltativo.
Tuttavia, avendo l'attrice scelto di evocare in un unico giudizio entrambi i convenuti si verifica anche per il convenuto lo spostamento della competenza CP
giurisdizionale in favore del giudice tedesco.
pag. 6/8 Infatti, nell'ipotesi di pluralità di convenuti, l'art. 8 n. 1 del Reg. UE cit. prevede lo spostamento della competenza proprio nel caso (che ricorre nella fattispecie in esame)
in cui “… tra le domande proposte esiste uno stretto collegamento da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata”.
Nel caso in esame, dall'analisi della documentazione prodotta dalle parti, oltre che dalle reciproche difese, allegazioni ed eccezioni, emerge l'opportunità di una trattazione unitaria della causa, atteso che la domanda di accertamento della garanzia fideiussoria e di condanna solidale del fideiussore al pagamento del saldo del prezzo appare subordinata rispetto a quella, avanzata nei confronti del debitore principale, di accertamento dell'inadempimento contrattuale, oggetto di ferme e specifiche contestazioni.
Dunque, sulla base delle argomentazioni fin qui svolte, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Giudice tedesco.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
applicando i parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (scaglione domanda da
5.200,01 a 26.000,00), attesa la semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice tedesco;
pag. 7/8 2) condanna la al pagamento delle spese di giudizio Parte_1
in favore dei convenuti e che liquida nella Controparte_1 Controparte_2
somma di € 2.538,50 per ciascuno dei due convenuti (costituitisi con diversi difensori e diversi atti processuali), oltre accessori di legge, con attribuzione ai due procuratori dei convenuti che ne hanno fatto richiesta.
Avellino, il 28.8.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, ha depositato la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 1213/2024 avente ad oggetto:
“contratto di compravendita di cose mobili”, vertente
TRA
(p.iva Parte_1
), in persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliata in P.IVA_1
IN (AV), alla via Carlo del Balzo n. 116, presso lo studio dell'avv. Tiziana Bello
(c.f. ), indirizzo pec: che la C.F._1 Email_1
rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione
Attrice
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Cellole Controparte_1 C.F._2
(CE), alla via G. Leopardi n. 1 presso lo studio dell'avv. Pasquale Romano (c.f.
, indirizzo pec: che lo C.F._3 Email_2
rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione risposta
Convenuto E
(c.f. , elettivamente domiciliato in Sessa Controparte_2 C.F._4
Aurunca (CE), alla Via degli Oleandri snc Controparte_3
presso lo studio dell'Avv. Luciano Mascolino (c.f. ),
[...] C.F._5
indirizzo pec: che lo rappresenta e difende giusta procura alle Email_3
liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, rilasciata su foglio separato
Convenuto
Conclusioni: come in atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, e
[...] Controparte_1
chiedendo, previa dichiarazione dell'inadempimento contrattuale Controparte_2
dell'acquirente , la condanna, in solido, dei convenuti, in qualità di acquirente e di CP_1
fideiussore, al pagamento della somma di € 25.000,00, oltre interessi legali e vittoria di spese del giudizio.
A sostegno delle domande, l'attrice esponeva che: in data 6 giugno 2023 stipulava con un contratto avente ad oggetto la vendita di mobili da arredamento (una Controparte_1
cucina, una camera da letto e due camerette) al costo di € 32.500,00; - il pagamento del prezzo veniva pattuito in tre rate, comprensivo del montaggio gratuito dei mobili con le sole spese per il trasporto in Germania a carico dell'acquirente; - l'acquirente CP_1
versava un acconto ed inviava ricevuta di bonifico bancario della somma di € 7.500,00;
- la conclusione del contratto veniva preceduta da una serie di trattative favorite dall'intermediazione del convenuto il quale, cugino di primo grado di Controparte_2
pag. 2/8 , aveva anche garantito l'adempimento dell'obbligazione di pagamento Controparte_1
del prezzo;
- in data 5 agosto 2023, i mobili venivano consegnata al corriere per il trasporto in Germania;
- in data 10 agosto 2023, (legale rappresentante Parte_1
della società attrice) si recava, unitamente ad un dipendente della società, in Germania
presso l'abitazione del convenuto per il montaggio dei mobili;
-in data 13 ottobre 2023,
inviava fotografie ritraenti la rottura della cerniera di un'anta dei mobili Controparte_1
della cucina, lamentando la qualità scadente dei mobili;
- indi, senza esito rimanevano le richieste di pagamento del saldo del prezzo ed i tentativi di componimento stragiudiziale delle controversia, come attestato dalle lettere racc.te a/r del 26.10.2023 e del 16
novembre 2023.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione ritualmente depositata, si costituiva il convenuto , che eccepiva: 1) il difetto di giurisdizione del giudice CP_1
italiano in favore di quello tedesco, per l'applicazione del Regolamento (UE) del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.12.2012 n. 1215/2012, attesa la residenza in
Germania,-stipula del contratto come consumatore, la consegna dei beni mobili in
Germania; - 2) l'incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino, in favore del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con riferimento all'altro convenuto CP
, residente in [...]; - 3) l'infondatezza, nel merito, della domanda
[...]
di accertamento dell'inadempimento contrattuale, atteso il legittimo rifiuto di pagare il prezzo per la consegna di beni mobili affetti da gravi vizi e per i danni provocati all'abitazione durante il montaggio.
Il chiedeva l'accoglimento delle eccezioni pregiudiziali ed, in via CP_1
subordinata, il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese processuali.
pag. 3/8 Si costituiva anche il convenuto il quale eccepiva: 1) in via Controparte_2
pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice tedesco
(Tribunale di Wuppertal), per l'applicazione dei criteri stabiliti dal reg. UE suindicato;
2) incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di Santa
Maria di Capua Vetere, competente per territorio secondo quale foro c.d. del consumatore;
3) l'infondatezza, nel merito, della domanda di accertamento dell'assunzione di un' obbligazione di garanzia, quale fideiussore, rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita;
4) la violazione degli obblighi di informazione previsti dal codice del consumo e l'intervenuta decadenza per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c..
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione delle parti.
Indi, la causa, con termini ex art. 189 c.p.c., veniva rimessa in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare e totalmente assorbente rispetto alle altre questioni sottese alla decisione, va esaminata l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice italiano.
L'eccezione, è fondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
In primo luogo, deve osservarsi che l'eccezione è stata proposta ai sensi dell'art. 11 della legge n. 218/1995, secondo cui “il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace,
se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale”.
pag. 4/8 Orbene, la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento delle obbligazioni scaturenti da un contratto di compravendita da parte di un convenuto
) non domiciliato nello Stato italiano ed avente la qualità di Controparte_1
consumatore.
In punto di diritto, giova premettere che, in tema di riparto della competenza giurisdizionale, quando il convenuto sia domiciliato in altri Stati membri, trovano applicazione le norme previste dal Regolamento (UE) n. 1215/2012, “concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”.
Nel caso in esame, trova applicazione la sezione n. 4 del Regolamento citato, relativa alla “Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori”.
L'articolo 17 prevede come “fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 e dall'art. 7 punto 5,
la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo all'attività professionale è regolata dalla presente sezione: lettera a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali”.
L'art. 18, al punto n. 2, stabilisce che “L'azione contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è
domiciliata tale parte…” o “… del luogo in cui è domiciliato il consumatore”.
Tale sezione del Reg. UE cit. ha efficacia derogatoria rispetto alle previsioni generali di cui all'articolo 4 del medesimo Regolamento (che stabilisce, in via generale, la competenza giurisdizionale dello Stato membro nel quale una persona è domiciliata, a prescindere dal fatto che abbia la cittadinanza di altro Stato membro) e dell'art. 5, che pag. 5/8 prevede alcune ipotesi derogatorie, che non trovano applicazione nell'ipotesi in cui una parte abbia la qualità di consumatore.
In punto di fatto, va evidenziato che le risultanze documentali dimostrano come le parti avevano stipulato un contratto avente ad oggetto la vendita di beni mobili al costo complessivo di € 32.500,00 con obbligo di pagamento in due rate. Il contratto veniva concluso da nella qualità di consumatore, cioè per arredare l'immobile Controparte_1
adibito ad abitazione;
il pagamento del prezzo veniva concordato in tre rate;
i beni oggetto del contratto venivano consegnati presso l'abitazione (luogo di residenza)
dell'acquirente, sita in Germania, in Wuppertal, Haupstrabe n. 138.
Dunque, alla luce delle norme di cui agli artt. 17 e 18 citate del Reg. UE suindicato deve affermarsi la giurisdizione del giudice tedesco (cfr. Cass. civ. SS.UU. 15981/2022;
Cass. SS.UU. 11381/2016).
Poi, il difetto di giurisdizione del giudice italiano può essere affermato anche con riferimento al convenuto evocato nel giudizio sulla base di un diverso Controparte_2
titolo contrattuale e cioè il dedotto rapporto di garanzia personale.
In punto di fatto, va rilevato, che il rapporto di fideiussione in forza del quale è stato evocato in giudizio il convenuto è autonomo rispetto al rapporto principale di CP
compravendita, anche se accessorio. Non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario,
ma meramente facoltativo.
Tuttavia, avendo l'attrice scelto di evocare in un unico giudizio entrambi i convenuti si verifica anche per il convenuto lo spostamento della competenza CP
giurisdizionale in favore del giudice tedesco.
pag. 6/8 Infatti, nell'ipotesi di pluralità di convenuti, l'art. 8 n. 1 del Reg. UE cit. prevede lo spostamento della competenza proprio nel caso (che ricorre nella fattispecie in esame)
in cui “… tra le domande proposte esiste uno stretto collegamento da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata”.
Nel caso in esame, dall'analisi della documentazione prodotta dalle parti, oltre che dalle reciproche difese, allegazioni ed eccezioni, emerge l'opportunità di una trattazione unitaria della causa, atteso che la domanda di accertamento della garanzia fideiussoria e di condanna solidale del fideiussore al pagamento del saldo del prezzo appare subordinata rispetto a quella, avanzata nei confronti del debitore principale, di accertamento dell'inadempimento contrattuale, oggetto di ferme e specifiche contestazioni.
Dunque, sulla base delle argomentazioni fin qui svolte, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Giudice tedesco.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
applicando i parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (scaglione domanda da
5.200,01 a 26.000,00), attesa la semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice tedesco;
pag. 7/8 2) condanna la al pagamento delle spese di giudizio Parte_1
in favore dei convenuti e che liquida nella Controparte_1 Controparte_2
somma di € 2.538,50 per ciascuno dei due convenuti (costituitisi con diversi difensori e diversi atti processuali), oltre accessori di legge, con attribuzione ai due procuratori dei convenuti che ne hanno fatto richiesta.
Avellino, il 28.8.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 8/8