Art. 3.
La progettazione e l'esecuzione dei lavori, compreso l'appalto, sono demandate al provveditore regionale alle opere pubbliche per le Puglie, indipendentemente dai limiti di competenza fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 , sentito il Comitato tecnico amministrativo sulla base di un progetto generale di massima approvato dal Ministro per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
L'approvazione dei progetti esecutivi da parte del provveditore alle opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
La progettazione e l'esecuzione dei lavori, compreso l'appalto, sono demandate al provveditore regionale alle opere pubbliche per le Puglie, indipendentemente dai limiti di competenza fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 , sentito il Comitato tecnico amministrativo sulla base di un progetto generale di massima approvato dal Ministro per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
L'approvazione dei progetti esecutivi da parte del provveditore alle opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' ed urgenza dei lavori.