Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 10/06/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 513/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06/03/2025, da
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Castello via A. Gramsci 19 (NO);
(c.f. nato a [...] il [...] residente in Parte_2 C.F._2
Oleggio Castello via A. Gramsci 19 (NO); entrambi rappresentati e difesi, giusta delega in atti nel fascicolo telematico, dall'avv. Camilla
PARUCCINI (c.f. ) del foro di Varese presso lo studio della quale, in C.F._3
Besozzo (Va), via XXV Aprile 80, eleggono domicilio con l'intervento del PM.
con i seguenti figli: , nato in data [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “1. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre. Entrambi i genitori prenderanno di comune accordo ogni decisione di straordinaria amministrazione, mentre ciascuno
2. i IGnori e sono entrambi in cerca di una nuova abitazione e fino Parte_1 Parte_2
al reperimento di nuovo alloggio entrambi risiederanno presso la madre del IG. ; Per_1
3. il padre potrà tenere con sé il figlio minore il giorno del mercoledì quando lo preleverà all'asilo alle ore 17,30 e lo riaccompagnerà all'asilo il giorno successivo, nonché a fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato e sino al lunedì quando lo riaccompagnerà all'asilo.
4. Il padre, verserà entro il giorno 1 di ogni mese a titolo di contributo del mantenimento del figlio minore l'importo mensile di € 300,00 oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 100% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo in adozione presso il Tribunale di Verbania;
5. Il finanziamento Agos di cui è debitrice la IG.ra verrà interamente pagato dal IG. Pt_1 T_
;
[...]
6. L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla IG.ra ; Parte_1
7. Quanto alle festività natalizie, il minore trascorrerà il periodo dal 23 al 30 dicembre con il padre
e dal 30 dicembre al 6 gennaio con la madre, ad anni alternati e viceversa;
quanto alle festività pasquali il minore trascorrerà sabato, domenica ed lunedì di Pasqua con il padre e l'anno successivo con la madre. Quanto alle ferie estive il minore trascorrerà 2 settimane, anche non consecutive, con entrambi i genitori;
i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di vacanza entro il mese di giugno di ogni anno, indicando il luogo di villeggiatura prescelto.”
Motivi della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
06/03/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato dalla loro relazione di Per_1
convivenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che e sono entrambi in cerca di una nuova abitazione Parte_1 Parte_2
e fino al reperimento di nuovo alloggio entrambi risiederanno presso la madre di Parte_2
Si dà, inoltre, atto che il finanziamento Agos di cui è debitrice verrà interamente Parte_1
pagato da Parte_2
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, decide
1) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
preferenziale presso la madre;
2) dà facoltà al padre di poter vedere e tenere con sé il figlio minore nel seguente modo: il giorno del mercoledì quando lo preleverà all'asilo alle ore 17,30 e lo riaccompagnerà all'asilo il giorno successivo, nonché a fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato e sino al lunedì quando lo riaccompagnerà all'asilo; quanto alle festività natalizie, il minore trascorrerà il periodo dal 23 al 30 dicembre con il padre e dal 30 dicembre al 6 gennaio con la madre, ad anni alternati e viceversa;
quanto alle festività pasquali il minore trascorrerà sabato, domenica ed lunedì di Pasqua con il padre e l'anno successivo con la madre. Quanto alle ferie estive il minore trascorrerà 2 settimane, anche non consecutive, con entrambi i genitori;
i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di vacanza entro il mese di giugno di ogni anno, indicando il luogo di villeggiatura prescelto;
3) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno primo di ogni mese a titolo di contributo del mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di € 300,00 oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 100% delle spese straordinarie così come previste dal
Protocollo in adozione presso il Tribunale di Verbania;
L'assegno unico verrà percepito al
100% da Parte_1
Così deciso in Verbania, il 03/06/2025
Il Presidente est
Dott Monica Barco