Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/06/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2838 / 2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in funzione di giudice di appello in composizione monocratica in persona del giudice dott. Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II^ grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2019 al numero 2838, e vertente
TRA elettivamente domiciliata in Perugia, via Quieta n. 2/b, presso l'avv. Parte_1
Andrea Chinea che la assiste e difende giusta procura in margine dell'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
elettivamente domiciliata in Perugia, Corso P. Vannucci, n. 10, Controparte_1 presso l'avv. Laura Filippucci, che la assiste e difende giusta procura allegata telematicamente;
APPELLATO
e avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Controparte_1 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Perugia quale titolare della ditta La Parte_1
Magia Del Pulito, esponendo di averle consegnato nella primavera del 2013, per il lavaggio, tre piumoni e che, successivamente, all'esito di plurimi tentativi in questo senso, le venivano riconsegnati solo due di questi, rimanendo il terzo in tesi smarrito alle successive richieste e ricerche rimaste senza esito fino all'aprile 2014.
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Si costituiva nel grado eccependo preliminarmente l'incompetenza per Parte_1 valore del Giudice di Pace, essendo parte delle domande di valore indeterminato e dunque dovendosi le stesse sommare con quella di valore determinato. Esponeva altresì in ogni caso, l'indeterminatezza della domanda e nel merito contestava l'avversa esposizione fattuale, sostenendo che l'attrice si fosse presentata per il ritiro del piumone dopo la data fissata per il 13 giugno 2013, così da dare causa allo smarrimento posto che gli usi prevederebbero un massimo di tre mesi per il ritardo nel ritiro dei capi presso lavanderie con successivo esonero di responsabilità per l'impresa. Ha fatto constare, in ogni caso, che la misura del danno sarebbe stata sprovvista di prova, che il piumone avrebbe dovuto essere valutato al suo valore di mercato come bene usato e non al prezzo di acquisto e che, in ogni caso, sarebbe difettata ogni volontà appropriativa trattandosi al più di uno smarrimento.
Chiedeva il rigetto delle avverse domande per le ragioni di rito esposte e in subordine nel merito.
Istruita la causa con la concessione di memorie ex art. 320 c.p.c. e l'escussione di un testimone, il Giudice di Pace pronunciava la sentenza 22 novembre 2018 n. 964 con la quale dichiarava l'incompetenza dell'Ufficio per essere competente il Tribunale ordinario di
Perugia, assegnando termine per la riassunzione di giorni 90. Compensava le spese di lite.
2. – Impugna la predetta sentenza limitatamente al capo delle spese di lite, Parte_1 con appello ritualmente notificato il 17 maggio 2019.
Sostiene l'appellante che la sentenza sia errata posto che la controparte, in quanto integralmente soccombente, avrebbe dovuto essere condannata alle spese di lite, in applicazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ. essendo assente qualsivoglia ragione per la compensazione, tale non essendo quella richiamata dal primo giudice inerente l'assenza di una pronuncia nel merito della causa.
Si costituita l'appellata dando atto di aver riassunto la causa dinanzi al CP_1
Tribunale, e sostenendo con un unico ampio motivo la legittimità della decisione di
Pagina 2 di 5 compensazione delle spese, alla luce del fatto che la decisione è sopraggiunta all'esito dello svolgimento dell'intero giudizio e che il giudizio avrebbe evidenziato la fondatezza delle tesi della parte attrice e poi appellata. Ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna della controparte al pagamento di una somma ex art. 96 co. 3 c.p.c.
3. – Celebrata la prima udienza il 26 settembre 2019, all'esito di alcuni rinvii dovuti al carico dei ruoli e mutato il giudice istruttore, la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 25 giugno 2025; i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e, quindi, discusso oralmente la causa che è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
4. – L'appello è fondato e deve essere accolto.
Censura l'appellante la sentenza di prime cure nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite in ragione della natura in rito della sentenza di incompetenza per valore.
Si difende la parte appellata sostenendo che la compensazione sia giustificata, non già per quanto motivato dal Giudice di Pace, ma dalla circostanza della evidente fondatezza del merito delle tesi di parte emersa nel corso del giudizio, proseguito in esito all'eccezione di incompetenza anche per aver esposto ella, quale originaria parte attrice, nel corso del procedimento, precisazione del valore della domanda entro i limiti di competenza del
Giudice adito.
L'eccezione è infondata.
Posto che la sentenza, quanto alla decisione declaratoria di incompetenza, non è stata gravata con il mezzo previsto dall'ordinamento (ed anzi parte le ha dato CP_1 esecuzione, provvedendo alla riassunzione), quale il regolamento necessario di competenza
(essendo invece ammissibile l'appello quanto al regime delle spese, v. Cass. civ., Sez. III, 28 agosto 2024, n. 23253), è del tutto evidente che entrambe le parti, quanto a tale statuizione, hanno prestato acquiescenza e che, pertanto, alcun rilievo ha la prospettazione di parte di aver limitato il valore della causa a quello entro la competenza del Giudice di Pace o che tale sia risultato il valore in esito all'istruttoria. La sentenza del primo giudice, in altri termini, fa stato in ordine alla questione processuale che sia stata esercitata una domanda di valore superiore a quello di competenza del Giudice di Pace.
Posta dunque tale premessa – e fermo che parte appellata non può dolersi, invece, della circostanza che la causa sia stata istruita prima della decisione sulla competenza, posto che quella di decidere immediatamente questioni pregiudiziali è una facoltà del giudicante e la
Pagina 3 di 5 delibazione di ogni questione è in ogni caso meramente interinale fino alla decisione della causa – non può che rilevarsi, in ossequio al principio di causalità e soccombenza, che il giudice dinanzi al quale introdurre la causa è stato individuato, secondo quanto previsto dall'ordinamento, dall'attore che dunque ha dato causa al processo e ha agito dinanzi ad un giudice che è risultato incompetente.
Ne deriva che correttamente parte appellante sostiene che la controparte è integralmente soccombente essendo irrilevante la natura di merito o di rito del profilo sul quale la stessa tale sia dichiarata.
In questo senso, del resto, deve richiamarsi il principio espresso da Cass. civ., Sez. III, ord. 8 marzo 2024, n. 6424, a mente del quale “Le "gravi ed eccezionali ragioni" - che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese di lite - non ricorrono per il sol fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione di compensazione adottata dal giudice d'appello in conseguenza della declaratoria di improcedibilità del gravame, anche tenuto conto del fatto che la stessa avrebbe finito per attenuare le conseguenze sfavorevoli della soccombenza, al cospetto di un vizio pur sempre riconducibile alla negligenza della parte).”
Ne deriva, in definitiva, che l'appello deve essere accolto, con riforma del solo capo delle spese che devono essere poste a carico di Controparte_1
Ciò posto, al fine di determinare la misura della liquidazione è necessario individuare il valore della lite, anche in ragione del fatto che alcuno ha preso posizione su tale aspetto. Al riguardo, non può che ritenersi che la causa sia da considerare di valore indeterminato, posto il giudicato che è intervenuto quanto a tale questione processuale.
Ne deriva che il regolamento delle spese deve essere effettuato tenendo conto dello scaglione fino a 26.000 euro per quanto riguarda i giudizi dinanzi al Giudice di Pace, posto che tale scaglione a norma dell'art. 5 del d.m. 55/2014 è lo scaglione di riferimento minimo per i giudizi di valore indeterminato.
Posto dunque che sono state compiute tutte le fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) la liquidazione deve essere contenuta tra il minimo di euro 932,10 euro e il massimo di euro 3.136 euro.
Tenuto conto della semplicità della lite, dell'esito della stessa, del tenore delle difese spiegate, dell'effettivo impegno difensivo, della scarsa urgenza della questione, del grado di pregio dell'attività prestata, della natura dell'affare, a norma dell'art. 4 del decreto
Pagina 4 di 5 ministeriale citato, stima equo il Tribunale liquidare la complessiva somma di euro 932,10 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge.
5. – Venendo alle spese dell'odierno giudizio, anche queste seguono la soccombenza di che dunque deve essere condannata alla refusione. Al riguardo deve Controparte_1 tenersi conto del valore dell'odierna lite, correttamente individuato dall'appellante in misura inferiore ai 1.100 euro come da dichiarazione di valore;
devono essere liquidate le fasi di studio, introduttiva e decisionale (minimi: 232 euro;
massimi: 694 euro).
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia in funzione di giudice di appello così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- accoglie l'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza pone le spese di lite del primo grado a carico di ed in favore di per l'effetto Controparte_1 Parte_1 condannando al pagamento delle spese in favore di in misura Controparte_1 Parte_1 di euro 932,10 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado di appello in favore Controparte_1 di che liquida in misura di euro 350 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. Parte_1 come per legge.
Così deciso in Perugia il 26 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
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