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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 18/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00242/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01425/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Oronzo Panebianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Calefati 61/A;
contro
AG Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
“per l''annullamento
-del provvedimento di accertamento definitivo del credito, Id 84873, Prot.AGEA.2023.0065874 del 7.9.2023, notificato a mezzo pec in data 9.10.2023 (doc. n. 1);
-di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compreso il verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 14/2020, registro Comando stazione del raggruppamento carabinieri parchi Stazione CC Parco-OMISSIS-, prot. n. 889 del 18.6.2020”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AG Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Carlo Dibello e uditi gli avvocati Oronzo Panebianco per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Piersabino Salvemini per le Amministrazioni resistenti;
1. Con il gravame in epigrafe, il sig.-OMISSIS- impugna il provvedimento del 7 settembre 2023 con il quale l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha provveduto all’accertamento definitivo del credito derivante dall’indebito conseguimento di aiuti comunitari relativi alle campagne 2014, 2015 e 2016 e ne ha intimato la restituzione all’interessato per un ammontare pari a €.75.157,00.
2. Il provvedimento in questione è stato adottato sulla base dell’attività investigativa dei carabinieri, compendiata nel “verbale di Contestazione di Illecito Amministrativo n. 14/2020, Registro Comando Stazione del Raggruppamento Carabinieri Parchi Stazione CC Parco-OMISSIS-, prot. n. 889” del 18.6.2020.
3. Più in dettaglio, nel verbale n. 14/2020, si afferma che il ricorrente, nelle singole annualità dal 2014 al 2016, in quanto titolare di diritti all’aiuto (titoli), ai sensi dell’art. 18 del Reg. CE n. 73/2009, sostituito dall’art. 21 del Reg. UE n. 1307/2013, figuranti nel Registro titoli nazionale, riscuoteva il premio previsto dal Titolo III del Reg. CE n. 73/2009, attuale Reg. UE n. 1307/2013, pari ad €. 75.157,50, liquidato dall’AGEA, attivando detti diritti su una superficie fondiaria in parte di proprietà altrui, che lo stesso ha dichiarato falsamente di condurre tramite pascolamento e in parte realmente condotta.
4.Le verifiche dei verbalizzanti acclaravano la sussistenza dei contratti di affitto, ma al contempo la totale inesistenza dell’attività agricola di pascolamento con il proprio bestiame, così come dichiarata e sottoscritta dal-OMISSIS- quale impegno nelle domande, in contrasto con l’art. 2 (c) del Reg. CE n. 73/2009, attuale art. 4, comma 1, lett. c del Reg. CE n. 1307/2013 e del collegato D.M. 1420/2015.
5.Gli stessi verbalizzanti davano, inoltre, atto che l’assenza di pascolamento da parte del -OMISSIS- sui terreni in oggetto era accertata con l’acquisizione di testimonianze rese dagli storici allevatori/pastori delle zone interessate che da anni, materialmente, pascolano in quei territori, e da soggetti che stabilmente frequentano le stesse zone.
6. Il competente ufficio AG applicava, ai sensi dell’art. 58 del Reg. CE n. 1122/2009 e dell’art. 19 del Reg. delegato UE n. 640/2014, le riduzioni ed esclusioni dall’aiuto previste in caso di dichiarazione eccessiva delle superfici, accertando un credito di AGEA nei confronti del ricorrente per l’anno 2014 di €. 20.707,65, per l’anno 2015 di €. 24.083,15 e per l’anno 2016 di €. 9.516,73, per un totale complessivo di €. 54.307,53, oltre interessi.
6. A sostegno del gravame il sig.-OMISSIS- articolava censure di
-Eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza, genericità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta;
-Violazione e falsa applicazione dell’art. 58, Reg. CE n. 1122/2009 e dell’art. 19 del Reg. UE n. 640/2014.
7. A segnalazione della difettosa istruttoria compiuta dall’Agenzia resistente, il deducente lamenta la sussistenza di una divergenza tra gli importi delle riduzioni applicate da AG così come risultano dalla analisi dalla consultazione delle domande uniche di pagamento per le annualità 2014-2015-2016 e quelli riportati nel contesto del provvedimento di accertamento definitivo del credito oggetto di impugnazione.
8. L’Agenzia intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, con mera costituzione formale.
Alla udienza pubblica del 23 ottobre 2024 la controversia è passata in decisione.
9. Il ricorso è infondato.
10. Il Collegio osserva che il provvedimento impugnato è stato adottato dall’Agenzia resistente in base a una specifica disciplina di settore, risultante dal varo di numerosi Regolamenti dell’Unione Europea in materia di politica agricola comune, tra i quali ha particolare rilievo, ai fini della presente controversia, il Reg. CE n. 1122 del 2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73 del 2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento.
11. Va anche precisato che l’art. 33, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 prevede la sospensione dei procedimenti di erogazione – degli aiuti comunitari- nel caso in cui pervengano, da parte di organismi di accertamento o di controllo, notizie circostanziate di indebite erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati.
12. Nel caso in esame, AG ha adottato, in primo luogo, un provvedimento di sospensione della erogazione degli aiuti richiesti dal ricorrente, al medesimo notificato in data 5 febbraio 2021, sulla base del verbale di contestazione dell’illecito amministrativo redatto dai CC di-OMISSIS-, di cui si è già detto.
13. Il verbale di contestazione dell’illecito amministrativo, redatto dai CC, costituisce elemento dal quale trarre legittimamente “notizie circostanziate di indebite erogazioni a carico del bilancio comunitario” in ragione della fonte qualificata dalla quale promanano dette notizie.
14. La notizia di illecito ha finanche superato il vaglio di non manifesta infondatezza della notitia IN , essendo stata formulata richiesta di rinvio a giudizio da parte della competente Procura della Repubblica nei riguardi del ricorrente, come si desume dalla motivazione dell’atto impugnato.
15. Ne discende che il provvedimento di accertamento definitivo del credito è fondato su un presupposto legittimo in presenza del quale l’organismo pagatore dell’AG ha calcolato l’importo delle riduzioni da applicare al richiedente l’aiuto.
16. La doglianza relativa alla divergenza tra importi risultanti dalla consultazione delle domande di aiuto per le campagne 2014, 2015 e 2016 e quanto emerso dal prospetto sinottico facente parte dell’atto impugnato non persuade.
17. Il ricorrente, sotto tale profilo, non pone in dubbio la fondatezza dei rilievi effettuati dai CC di-OMISSIS- ma si limita a elevare una generica protesta di erronea applicazione di riduzioni e di importi da recuperare esplicitata nel senso che “… il credito, così come accertato da AGEA nell’atto impugnato e relativo alle annualità 2014, 2015 e 2016, è errato poiché per la sua determinazione sono state applicate anomalie non corrispondenti al caso che ci occupa”, o, ancora, “…nel caso concreto vi sarebbe una contraddittorietà di dati tra quanto accertato da AGEA nell’atto impugnato e quanto risultante dalle Consultazioni delle Domande Uniche 2014, 2015 e 2016 estrapolate dal SIAN, nella specie, credito accertato da AGEA €. 54.307,53, credito risultante dal SIAN €. 49.681,55 ”.
18. I profili critici enucleati dal ricorrente non tengono conto, ad avviso del Collegio di alcune circostanze che appaiono dirimenti nel senso del respingimento del ricorso.
19. Va, in primo luogo, notato che le testimonianze acquisite dai CC di-OMISSIS- hanno consentito di accertare oltre la soglia del ragionevole dubbio, il carattere fittizio dei contratti di affitto dei fondi rustici asseritamente utilizzati dal -OMISSIS- per finalità di pascolo del bestiame di sua proprietà, così da riscontrare l’ipotesi della fruizione indebita di aiuti comunitari per le campagne agricole sotto osservazione da parte di AG.
Sul punto, lo si ripete, il deducente non ha mosso alcun rilievo sulla attendibilità delle informazioni testimoniali rese dagli allevatori storici della zona, che costituiscono un riscontro oggettivo all’ipotesi accusatoria posta a base della richiesta di rinvio a giudizio.
20. Quanto alla lamentata violazione dell’art. 58 del reg. CE n. 1122/2009 la norma regolamentare prevede che “se per un gruppo di colture la superficie dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito di un regime di aiuto per superficie è superiore alla superficie determinata a norma dell’articolo 57, l’importo dell’aiuto è calcolato in base alla superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non superiore al 20% della superficie determinata”. Se la differenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Se la differenza è superiore al 50%, l’agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell’aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 57 del presente regolamento. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione. Se l’importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, il saldo restante viene azzerato.”
21. Dalla lettura della disposizione in esame si desume che il procedimento applicativo delle riduzioni in caso di dichiarazione eccessiva di superficie è articolato in modo tale da prevedersi una graduale riduzione dei contributi richiesti e erogati in rapporto all’eccedenza di superficie dichiarata.
22. La censura articolata dal ricorrente appare, pertanto, non aderente alle modalità applicative della disposizione.
23. Non è, pertanto, sufficiente evidenziare l’errore in cui è incorso l’organo accertatore di AG sotto il profilo meramente quantitativo, cioè dell’entità della somma da recuperare ai fini dell’accertamento definitivo del credito da esigere in sede di recupero, ma occorre tener conto della applicazione di penalità che conducono al recupero delle somme gradualmente, in rapporto all’entità della violazione accertata.
24. Di detto profilo, il ricorrente sembra non essersi fatto carico nel contestare la legittimità del provvedimento impugnato.
24. Alla stregua delle argomentazioni su esposte, il ricorso è respinto.
25.Le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dibello | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.