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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/07/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2982/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2982/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Parte_1 C.F._1
Via Conte di Ruvo n. 30 presso lo studio dell'Avv. BERTOLINI MICHELA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Controparte_1 C.F._2
Via G. Chiarini n. 116 presso lo studio dell'Avv. PELLEGRINI MARCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 6 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 6 settembre 2023 premettendo di avere intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con e che dalla loro unione nascevano (Rovigo, il Controparte_1 Per_1
27.11.2007) e (Pescara, il 08.03.2020), agiva in giudizio al fine di ottenere la regolamentazione Per_2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di seguito riportate: “1. disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, con la quale continueranno a Per_1 Per_2 vivere;
2. assegnare la casa sita in Rovigo via Maffei n.3, di proprietà esclusiva del sig. dove CP_1 la famiglia ha vissuto fino al 2010, alla sig.ra che ivi andrà a vivere con i figli minori;
Parte_1 nella denegata ipotesi di non assegnazione, stabilire che i figli minori vivranno con la madre nella abitazione della nonna materna sita in VE (RO) via Primo Maggio 2B;
3. disporre che i minori possano frequentare il padre secondo le seguenti modalità: STELLA: - weekand da definirsi in base al calendario scolastico;
- nel periodo natalizio: la minore trascorrerà i giorni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio alternativamente con ciascun genitore - nel periodo pasquale: la minore trascorrerà i primi tre giorni (compresa la Pasqua) e gli ultimi tre (compreso il Lunedì dell'Angelo) alternativamente con il padre o con la madre. - nel periodo estivo: la minore, salvo sua diversa volontà nel voler incrementare i tempi di permanenza a Pescara, trascorrerà due settimane frazionate o consecutive nel mese di agosto da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno. GIORGIO: In una fase iniziale potrà incontrare il padre a Rovigo nei fine settimana, ogni volta che questi vorrà ivi recarsi, con preavviso di almeno 7 giorni e nel rispetto delle esigenze del figlio;
potrà prelevare il minore dalle
10,00 del mattino e ricondurlo a casa alle ore 21,00. Dall'età di sei anni, potrà seguire lo stesso calendario della sorella , ad eccezione dei weekend, che comunque dovranno essere trascorsi col Per_1 padre nella città di Rovigo.
4. disporre che tutte le spese relative agli spostamenti dei figli fino a
Pescara, saranno ad integrale carico del signor 5. dare atto che la signora ha CP_1 Parte_1 diritto all'intero importo dell'assegno unico INPS;
6. porre a carico del il pagamento del CP_1 contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 500,00 nell'ipotesi dell'accoglimento del punto 2 delle richieste;
in alternativa, disporre il pagamento del contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 850,00, comprensive del costo medio di locazione di una abitazione a Rovigo;
6.1. Detto mantenimento dovrà corrispondersi sul conto corrente intestato alla (IBAN: Parte_1
[...]) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutato secondo pagina 2 di 6 gli indici Istat a partire da gennaio 2025 6.2 porre a carico del il pagamento del 80% delle CP_1 spese straordinarie, così come individuate dal protocollo famiglia di questo Tribunale;
7. ribadire che ciascun genitore dovrà tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore evitando critiche e commenti negativi e ogni forma di aggressività verbale e non, con la responsabilità anche su altre figure familiari che possano venir meno a questa fondamentale forma di attenzione”.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, si opponeva alla domanda avanzata dalla ricorrente e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “disporre l'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori;
b) collocare la figlia minorenne preferenzialmente presso il di lei padre Sig. Persona_3 nella di lui abitazione a Pescara in viale della Riviera n° 211; c) disporre Controparte_1
l'esercizio del diritto-dovere di visita della stessa figlia minorenne da parte della madre, sentito il parere della stessa figlia, come segue: - la figlia trascorrerà un week-end al mese presso l'abitazione della madre durante l'anno scolastico, la quale provvederà a recarsi a Milano a prenderla ed a riportarla;
- la stessa figlia trascorrerà le altre feste in modalità alternata tra madre e padre, come avvenuto nelle scorse festività natalizie;
la madre anche in questo caso, provvederà a recarsi a Milano
a prenderla ed a riportarla;
- nelle vacanze estive la figlia trascorrerà un periodo di sette giorni presso l'abitazione della madre;
per quanto attiene al diritto di visita della figlia da parte della madre, sarà quest'ultima a provvedere alle spese di viaggio;
d) collocare il figlio minorenne Persona_4 presso l'abitazione della madre a VE (RO); e) disporre l'esercizio del diritto-dovere di visita dello stesso figlio minorenne da parte del di lui padre, fino al completamento del ciclo della Scuola dell'Infanzia, come segue: – il bimbo trascorrerà col padre almeno una volta al mese il tempo dal giovedì pomeriggio alla domenica ed una settimana per ciascun mese di giugno, di luglio e di agosto presso l'abitazione del padre a Pescara in viale della Riviera n° 211, oltre alle feste da trascorrere in modalità alternata tra madre e padre, come avvenuto nelle scorse festività natalizie. f) disporre altresì, alla luce della distanza e dei costi sostenuti e da sostenere, che la Sig.ra ccompagni Parte_1 fino a Bologna il piccolo dove il padre lo prenderà e lo riconsegnerà, ed ivi lo venga a Per_2 riprendere;
g) disporre che la Sig.ra resti unica titolare e beneficiaria dell'Assegno Parte_1
Unico che già percepisce;
h) disporre che parte esponente non venga onerata nemmeno pro quota del mantenimento del figlio minorenne , e che la Sig.ra non venga onerata Per_2 Parte_1 neppure pro quota del mantenimento della figlia minorenne . i) disporre chele spese sostenute Per_1 per i figli vadano ripartite A META' TRA I DUE GENITORI in conformità al protocollo vigente del
Tribunale Civile di Pescara”.
pagina 3 di 6 3. All'esito di alcuni rinvii motivati dall'esigenza di addivenire ad un bonario componimento della controversia, le parti, all'udienza del 9 luglio 2025, rappresentavano di aver raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in data 08.07.2025 e di seguito riportate:
1) Affidamento dei figli minori
L'affidamento dei figli minori, e , sarà esercitato in forma condivisa. La collocazione Per_1 Per_2 prevalente della minore sarà presso il padre, nell'abitazione sita in Pescara, mentre il minore Per_1
resterà prevalentemente collocato presso la madre nell'abitazione di VE (RO). Per_2
2) Modalità di esercizio del diritto di visita
Il diritto di visita dei genitori sarà disciplinato come segue: trascorrerà con il padre, nella Per_2 città di Pescara, un periodo estivo complessivo pari a trenta giorni, da suddividersi in due distinti periodi, e sarà riaccompagnato a VE alcuni giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico. , Per_1 fino al raggiungimento della maggiore età, col suo consenso, soggiornerà per almeno 15 giorni nel periodo estivo, presso la madre.
I suddetti periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno.
Durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé il figlio minorenne negli anni dispari dal 23 al 30 dicembre e negli anni pari dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Con riferimento alle vacanze primaverili (Pasqua, 25 aprile, 1° maggio) e a tutte le ulteriori festività, i genitori si impegnano a concordare preventivamente le modalità e i tempi di permanenza del figlio minore, secondo un criterio di alternanza e rotazione equilibrata.
Le spese di viaggio sostenute per l'esercizio del diritto-dovere di visita presso il genitore non collocatario saranno suddivise in misura paritaria (50%) tra le Parti.
3) Obblighi di contribuzione al mantenimento
I1 signor si impegna a corrispondere alla signora a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore.
, l'importo mensile di euro 200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante Per_2 accredito sul conto corrente già in uso tra le parti. Egli si impegna, inoltre, a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, come definite dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara.
pagina 4 di 6 Parimenti, la signora si obbliga a versare al signor a titolo Parte_1 Controparte_1 di contributo per il mantenimento della figlia minore
, la somma mensile di euro 50,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante Per_1 accredito sul conto corrente del signor Anche la signora parteciperà alle spese CP_1 Parte_1 straordinarie relative alla figlia nella misura del 50%, secondo le disposizioni contenute nel Per_1 medesimo Protocollo.
Il signor si impegna a corrispondere alla signora la somma Controparte_1 Parte_1 di € 362,00 a titolo di quota parte delle spese straordinarie sostenute dalla stessa per il figlio minore nel periodo intercorrente dalla separazione ad oggi. Parimenti, la signora Per_2 Parte_1 si obbliga a versare al signor l'importo di € =2.347,35= a titolo di rimborso per le spese CP_1 straordinarie sostenute dal medesimo per la figlia minore nello stesso arco temporale. Per_1
4) Assegno Unico
La signora percepirà l'intera quota dell'Assegno Unico Universale relativa al Parte_1 figlio minore , mentre il signor percepirà la quota integrale dell'Assegno Per_2 Controparte_1
Unico Universale spettante per la figlia minore . Per_1
Le Parti si danno reciprocamente atto di tale ripartizione, riconoscendola conforme alla collocazione prevalente dei minori, così come stabilita nel presente accordo.
Il sig. dichiara di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa relativa agli Controparte_1 arretrati dell'Assegno Unico Universale che la signora abbia percepito per Parte_1 entrambi i figli, e , nel periodo compreso tra il 1° marzo 2022 e la data odierna. Per_2 Per_1
5) Clausole generali
Entrambi i genitori si impegnano a favorire e tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore, astenendosi da qualsiasi critica o commento denigratorio, nonché da ogni forma di aggressività - verbale o non- anche da parte di soggetti appartenenti al rispettivo nucleo familiare o ambiente di vita, assumendosi in tal senso una responsabilità diretta e vigilante. Le parti si obbligano altresi ad adottare condotte conformi ai principi del decoro e del rispetto degli interessi morali della prole, astenendosi da manifestazioni pubbliche -ivi comprese quelle diffuse mediante l'utilizzo di social media
- che possano risultare lesive del comune senso del pudore o comunque inopportune. Si impegnano, inoltre, a non coinvolgere terzi nella vita dei figli senza previo accordo tra le parti.
pagina 5 di 6 6) Rinuncia alle azioni penali
Le Parti si impegnano reciprocamente a rimettere ogni querela sporta l'una nei confronti dell'altra nel corso degli anni, rinunciando conseguentemente a proseguire qualsiasi azione penale già intrapresa o eventualmente intraprendibile per i medesimi fatti, e a non proporre di nuove in relazione ad eventi occorsi sino alla data del presente accordo.
4. Il Tribunale prende atto dell'accordo, così come precisato e integrato, e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi agli interessi delle parti medesime e del figlio minore.
5. Spese integralmente compensate, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
a) disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sui minori e Per_1 CP_1 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pescara, il 23 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2982/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Parte_1 C.F._1
Via Conte di Ruvo n. 30 presso lo studio dell'Avv. BERTOLINI MICHELA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Controparte_1 C.F._2
Via G. Chiarini n. 116 presso lo studio dell'Avv. PELLEGRINI MARCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 6 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 6 settembre 2023 premettendo di avere intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con e che dalla loro unione nascevano (Rovigo, il Controparte_1 Per_1
27.11.2007) e (Pescara, il 08.03.2020), agiva in giudizio al fine di ottenere la regolamentazione Per_2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di seguito riportate: “1. disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, con la quale continueranno a Per_1 Per_2 vivere;
2. assegnare la casa sita in Rovigo via Maffei n.3, di proprietà esclusiva del sig. dove CP_1 la famiglia ha vissuto fino al 2010, alla sig.ra che ivi andrà a vivere con i figli minori;
Parte_1 nella denegata ipotesi di non assegnazione, stabilire che i figli minori vivranno con la madre nella abitazione della nonna materna sita in VE (RO) via Primo Maggio 2B;
3. disporre che i minori possano frequentare il padre secondo le seguenti modalità: STELLA: - weekand da definirsi in base al calendario scolastico;
- nel periodo natalizio: la minore trascorrerà i giorni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio alternativamente con ciascun genitore - nel periodo pasquale: la minore trascorrerà i primi tre giorni (compresa la Pasqua) e gli ultimi tre (compreso il Lunedì dell'Angelo) alternativamente con il padre o con la madre. - nel periodo estivo: la minore, salvo sua diversa volontà nel voler incrementare i tempi di permanenza a Pescara, trascorrerà due settimane frazionate o consecutive nel mese di agosto da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno. GIORGIO: In una fase iniziale potrà incontrare il padre a Rovigo nei fine settimana, ogni volta che questi vorrà ivi recarsi, con preavviso di almeno 7 giorni e nel rispetto delle esigenze del figlio;
potrà prelevare il minore dalle
10,00 del mattino e ricondurlo a casa alle ore 21,00. Dall'età di sei anni, potrà seguire lo stesso calendario della sorella , ad eccezione dei weekend, che comunque dovranno essere trascorsi col Per_1 padre nella città di Rovigo.
4. disporre che tutte le spese relative agli spostamenti dei figli fino a
Pescara, saranno ad integrale carico del signor 5. dare atto che la signora ha CP_1 Parte_1 diritto all'intero importo dell'assegno unico INPS;
6. porre a carico del il pagamento del CP_1 contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 500,00 nell'ipotesi dell'accoglimento del punto 2 delle richieste;
in alternativa, disporre il pagamento del contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 850,00, comprensive del costo medio di locazione di una abitazione a Rovigo;
6.1. Detto mantenimento dovrà corrispondersi sul conto corrente intestato alla (IBAN: Parte_1
[...]) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutato secondo pagina 2 di 6 gli indici Istat a partire da gennaio 2025 6.2 porre a carico del il pagamento del 80% delle CP_1 spese straordinarie, così come individuate dal protocollo famiglia di questo Tribunale;
7. ribadire che ciascun genitore dovrà tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore evitando critiche e commenti negativi e ogni forma di aggressività verbale e non, con la responsabilità anche su altre figure familiari che possano venir meno a questa fondamentale forma di attenzione”.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, si opponeva alla domanda avanzata dalla ricorrente e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “disporre l'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori;
b) collocare la figlia minorenne preferenzialmente presso il di lei padre Sig. Persona_3 nella di lui abitazione a Pescara in viale della Riviera n° 211; c) disporre Controparte_1
l'esercizio del diritto-dovere di visita della stessa figlia minorenne da parte della madre, sentito il parere della stessa figlia, come segue: - la figlia trascorrerà un week-end al mese presso l'abitazione della madre durante l'anno scolastico, la quale provvederà a recarsi a Milano a prenderla ed a riportarla;
- la stessa figlia trascorrerà le altre feste in modalità alternata tra madre e padre, come avvenuto nelle scorse festività natalizie;
la madre anche in questo caso, provvederà a recarsi a Milano
a prenderla ed a riportarla;
- nelle vacanze estive la figlia trascorrerà un periodo di sette giorni presso l'abitazione della madre;
per quanto attiene al diritto di visita della figlia da parte della madre, sarà quest'ultima a provvedere alle spese di viaggio;
d) collocare il figlio minorenne Persona_4 presso l'abitazione della madre a VE (RO); e) disporre l'esercizio del diritto-dovere di visita dello stesso figlio minorenne da parte del di lui padre, fino al completamento del ciclo della Scuola dell'Infanzia, come segue: – il bimbo trascorrerà col padre almeno una volta al mese il tempo dal giovedì pomeriggio alla domenica ed una settimana per ciascun mese di giugno, di luglio e di agosto presso l'abitazione del padre a Pescara in viale della Riviera n° 211, oltre alle feste da trascorrere in modalità alternata tra madre e padre, come avvenuto nelle scorse festività natalizie. f) disporre altresì, alla luce della distanza e dei costi sostenuti e da sostenere, che la Sig.ra ccompagni Parte_1 fino a Bologna il piccolo dove il padre lo prenderà e lo riconsegnerà, ed ivi lo venga a Per_2 riprendere;
g) disporre che la Sig.ra resti unica titolare e beneficiaria dell'Assegno Parte_1
Unico che già percepisce;
h) disporre che parte esponente non venga onerata nemmeno pro quota del mantenimento del figlio minorenne , e che la Sig.ra non venga onerata Per_2 Parte_1 neppure pro quota del mantenimento della figlia minorenne . i) disporre chele spese sostenute Per_1 per i figli vadano ripartite A META' TRA I DUE GENITORI in conformità al protocollo vigente del
Tribunale Civile di Pescara”.
pagina 3 di 6 3. All'esito di alcuni rinvii motivati dall'esigenza di addivenire ad un bonario componimento della controversia, le parti, all'udienza del 9 luglio 2025, rappresentavano di aver raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in data 08.07.2025 e di seguito riportate:
1) Affidamento dei figli minori
L'affidamento dei figli minori, e , sarà esercitato in forma condivisa. La collocazione Per_1 Per_2 prevalente della minore sarà presso il padre, nell'abitazione sita in Pescara, mentre il minore Per_1
resterà prevalentemente collocato presso la madre nell'abitazione di VE (RO). Per_2
2) Modalità di esercizio del diritto di visita
Il diritto di visita dei genitori sarà disciplinato come segue: trascorrerà con il padre, nella Per_2 città di Pescara, un periodo estivo complessivo pari a trenta giorni, da suddividersi in due distinti periodi, e sarà riaccompagnato a VE alcuni giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico. , Per_1 fino al raggiungimento della maggiore età, col suo consenso, soggiornerà per almeno 15 giorni nel periodo estivo, presso la madre.
I suddetti periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno.
Durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé il figlio minorenne negli anni dispari dal 23 al 30 dicembre e negli anni pari dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Con riferimento alle vacanze primaverili (Pasqua, 25 aprile, 1° maggio) e a tutte le ulteriori festività, i genitori si impegnano a concordare preventivamente le modalità e i tempi di permanenza del figlio minore, secondo un criterio di alternanza e rotazione equilibrata.
Le spese di viaggio sostenute per l'esercizio del diritto-dovere di visita presso il genitore non collocatario saranno suddivise in misura paritaria (50%) tra le Parti.
3) Obblighi di contribuzione al mantenimento
I1 signor si impegna a corrispondere alla signora a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore.
, l'importo mensile di euro 200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante Per_2 accredito sul conto corrente già in uso tra le parti. Egli si impegna, inoltre, a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, come definite dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara.
pagina 4 di 6 Parimenti, la signora si obbliga a versare al signor a titolo Parte_1 Controparte_1 di contributo per il mantenimento della figlia minore
, la somma mensile di euro 50,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante Per_1 accredito sul conto corrente del signor Anche la signora parteciperà alle spese CP_1 Parte_1 straordinarie relative alla figlia nella misura del 50%, secondo le disposizioni contenute nel Per_1 medesimo Protocollo.
Il signor si impegna a corrispondere alla signora la somma Controparte_1 Parte_1 di € 362,00 a titolo di quota parte delle spese straordinarie sostenute dalla stessa per il figlio minore nel periodo intercorrente dalla separazione ad oggi. Parimenti, la signora Per_2 Parte_1 si obbliga a versare al signor l'importo di € =2.347,35= a titolo di rimborso per le spese CP_1 straordinarie sostenute dal medesimo per la figlia minore nello stesso arco temporale. Per_1
4) Assegno Unico
La signora percepirà l'intera quota dell'Assegno Unico Universale relativa al Parte_1 figlio minore , mentre il signor percepirà la quota integrale dell'Assegno Per_2 Controparte_1
Unico Universale spettante per la figlia minore . Per_1
Le Parti si danno reciprocamente atto di tale ripartizione, riconoscendola conforme alla collocazione prevalente dei minori, così come stabilita nel presente accordo.
Il sig. dichiara di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa relativa agli Controparte_1 arretrati dell'Assegno Unico Universale che la signora abbia percepito per Parte_1 entrambi i figli, e , nel periodo compreso tra il 1° marzo 2022 e la data odierna. Per_2 Per_1
5) Clausole generali
Entrambi i genitori si impegnano a favorire e tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore, astenendosi da qualsiasi critica o commento denigratorio, nonché da ogni forma di aggressività - verbale o non- anche da parte di soggetti appartenenti al rispettivo nucleo familiare o ambiente di vita, assumendosi in tal senso una responsabilità diretta e vigilante. Le parti si obbligano altresi ad adottare condotte conformi ai principi del decoro e del rispetto degli interessi morali della prole, astenendosi da manifestazioni pubbliche -ivi comprese quelle diffuse mediante l'utilizzo di social media
- che possano risultare lesive del comune senso del pudore o comunque inopportune. Si impegnano, inoltre, a non coinvolgere terzi nella vita dei figli senza previo accordo tra le parti.
pagina 5 di 6 6) Rinuncia alle azioni penali
Le Parti si impegnano reciprocamente a rimettere ogni querela sporta l'una nei confronti dell'altra nel corso degli anni, rinunciando conseguentemente a proseguire qualsiasi azione penale già intrapresa o eventualmente intraprendibile per i medesimi fatti, e a non proporre di nuove in relazione ad eventi occorsi sino alla data del presente accordo.
4. Il Tribunale prende atto dell'accordo, così come precisato e integrato, e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi agli interessi delle parti medesime e del figlio minore.
5. Spese integralmente compensate, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
a) disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sui minori e Per_1 CP_1 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pescara, il 23 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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